di Franco Cesareo 3) attraverso la trasmissione, previamente autorizzata dall Autorità giudiziaria, di dati e notizie

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1 n. 42/97 Pag Indagini bancarie: illegittimo l accertamento basato solo su documentazione bancaria acquisita senza le necessarie autorizzazioni e lo svolgimento del necessario contraddittorio precontenzioso di Franco Cesareo La Commissione tributaria provinciale di Grosseto (riportata nelle pagine seguenti), chiamata a decidere su una controversia riguardante un ricorso avverso avviso di rettifica per IVA relativa agli anni 1991 e 1992, ha accolto la domanda della società ricorrente, ritenendo invalida la procedure accertativa posta in atto dall Ufficio, dopo aver affermato che per l acquisizione e l utilizzo dei dati bancari, ai fini di un accertamento analitico basato su di essi, presupposti indispensabili vanno considerati i vari adempimenti previsti dagli articoli 51 e 52 del DPR 26/10/1972, n. 633, testo novellato. La decisione è condivisibile. Va, al riguardo, rilevato che dall esame coordinato delle disposizioni contenute negli articoli 51 e 52, DPR 26/10/1972, n. 633, testo novellato, si deduce che l acquisizione di dati bancari può avvenire in uno dei seguenti modi: 1) mediante accesso di impiegati dell amministrazione finanziaria nei locali destinati all esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche ed ogni altra rilevazione ritenuta utile ai fini accertativi; in questo caso, si rende necessaria un apposita autorizzazione del capo dell ufficio (art. 52, 1 comma, 1 periodo). Se, però, tali locali sono adibiti anche ad abitazione, per l accesso si rende necessaria anche la autorizzazione del Procuratore della Repubblica (art. 52, 1 comma, 2 periodo). Così pure, se l accesso avviene in locali diversi da quelli sopra indicati (autorizzazione che va concessa soltanto in presenza di gravi indizi di violazioni - art. 52, 2 comma) e nel caso in cui si renda necessaria una perquisizione personale o la apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, nonché per l esame di documenti e per la richiesta di notizie relativamente ai quali sia eccepito il segreto professionale (art. 52, 3 comma); 2) a seguito di verifiche operate dalla Guardia di finanza di sua iniziativa o su richiesta dell ufficio, con il rispetto delle norme e con le facoltà previste dagli articoli 51 e 52 (art. 63, 1 comma, 1 periodo); 3) attraverso la trasmissione, previamente autorizzata dall Autorità giudiziaria, di dati e notizie

2 Pag n. 42/97 15/11/1997 acquisiti dalla Guardia di finanza nell esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (art. 63, 1 comma, 2 periodo); 4) mediante richiesta, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, del rilascio di una dichiarazione contenente l indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito..., in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta (art. 51, 2 comma, n. 6-bis); 5) mediante richiesta, previa autorizzazione dell ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti,...di copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi (art. 51, 2 comma, n. 7, primo periodo), con possibilità di richiedere, negli stessi casi e con le stesse modalità, ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti, attraverso l invio di appositi questionari (art. 51, 2 comma, n. 7, secondo periodo); 6) mediante accesso, previa apposita autorizzazione, di impiegati dell ufficio IVA presso le aziende ed istituti di credito, allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti, la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7 dell art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto dall ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l esattezza dei dati e notizie, allorché l Ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito (art. 52, ultimo comma). Orbene, dall analisi delle situazioni sopra elencate appare ben chiaro che l acquisizione di dati bancari, in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede effettuata, risulta sottoposta al vincolo di precise autorizzazioni, in difetto delle quali lo specifico risultato della attività accertativa risulta inficiato in radice, con la conseguenza della assoluta inutilizzabilità, in sede di successiva formale contestazione al soggetto contribuente, dei dati così raccolti. Va, ancora, rilevato che l art. 51, 2 comma, sempre nella fase istruttoria propedeutica all accertamento, da facoltà all Ufficio di invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire chiarimenti relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7 dell art. 51, 2 comma, ovvero rilevata a norma dell art. 52, ultimo comma o dell art. 63, 1 comma. In difetto di dimostrazione che dei dati ed elementi risultanti dai detti conti il contribuente abbia tenuto conto nelle dichiarazioni o in difetto di prova sul loro riferimento ad operazioni non imponibili, tali dati ed elementi sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55, con piena inversione dell onere probatorio (da rilevare che le ipotesi richiamate dal comma di cui sopra debbono intendersi tassative, con la conseguenza che in presenza di altre modalità di acquisizione, quali quella di cui all art. 52, 2 comma, n. 6-bis o quella, presente nella controversia risolta dalla decisione in commento, di cui all art. 52, 1, 2 e 3 comma, non è consentito all Ufficio di attuare la procedura del particolare contraddittorio per poter fondare l accertamento esclusivamente su dati bancari e determinare l inversione dell onere della prova). Ma l Ufficio può esercitare la facoltà di cui sopra soltanto nell ipotesi in cui intenda avvalersi della inversione dell onere della prova ed operare un accertamento fondato esclusivamente sui suddetti dati bancari. Altrimenti, di tali dati potrà sempre avvalersi, nel normale tipo di accertamento analitico, soltanto quali elementi indiziari che possono concorrere con altri a formare base di mere presunzioni semplici, per la validità delle quali debbono sussistere i necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza. In sostanza, se l Ufficio non intende avvalersi dei dati bancari al fine di utilizzarli, in funzione di presunzione legale, in un accertamento fondato esclusivamente su di essi, ma li pone soltanto a sostegno di una azione accertativa fondata su un più ampio utilizzo di elementi giustificativi, può certa-

3 n. 42/97 Pag mente prescindere dalla convocazione del contribuente, ma deve, allora, in sede contenziosa, fornire la prova della riferibilità delle operazioni bancarie ad effettive operazioni di acquisti e vendite. In definitiva, se i dati bancari risultano acquisiti illegittimamente, di essi non può, in nessun caso, tenersi conto in fase accertativa; se essi risultano legittimamente acquisiti, possono venire utilizzati semplicemente come elementi di concordanza con altri elementi per un accertamento analitico fondato su presunzione semplice; se, legittimamente acquisiti a norma dell art. 51, 2 comma, n. 7 ovvero legittimamente rilevati a norma dell art. 52, ultimo comma o dell art. 63, 1 comma, vengono previamente contestati al contribuente e questi non dà la prova di averne tenuto conto in sede dichiarativa o del loro riferimento ad operazioni non imponibili, possono dar luogo ad accertamenti analitici fondati esclusivamente su di essi, con inversione dell onere probatorio. Ed allora, rileggendo il testo della decisione in commento, non può che condividersi il risultato cui essa perviene; i giudici di Grosseto, infatti, di fronte ad un accertamento analitico fondato esclusivamente su dati bancari acquisiti nel corso di una verifica ordinaria effettuata, sia presso la sede aziendale, che presso il domicilio personale dei soci, ne hanno negato la legittimità, in quanto i dati, sia pure legittimamente acquisiti in quelle sedi (accessi autorizzati), hanno costituito il solo elemento giustificativo dell accertamento, senza alcun altro elemento di riscontro, risolvendosi, pertanto, in una presunzione priva dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza e, come tale, inidonea a sostenere la pretesa fiscale. Nullo l accertamento basato esclusivamente su documentazione bancaria acquisita senza le necessarie autorizzazioni e senza lo svolgimento del contraddittorio precontenzioso Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto - Sez. II - Sentenza (CTP) n. 157 del 29 luglio 1997 Presidente: Iannitelli, Relatore: Iannitelli IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzione e poteri degli uffici dell IVA - Art. 51 DPR 26/10/1972, n Accessi, ispezioni e verifiche - Art. 52 DPR 26/10/1972, n Art. 18, comma 4, L 30/12/1991, n Acquisizione documentazione bancaria - Successivo utilizzo della documentazione ai fini dell accertamento - Condizioni - Autorizzazione del Direttore regionale delle Entrate per gli uffici ovvero del Comandante di zona della Guardia di finanza - Tutela difensiva in fase prodromica - Contraddittorio precontenzioso - In presenza di documentazione acquisita senza le garanzie e le preventive autorizzazioni e senza lo svolgimento del necessario contraddittorio l accertamento va dichiarato illegittimo La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, Sezione Il, riunita con l intervento dei Signori: Iannitelli Filippo (Presidente/Relatore), Morselli Edoardo, Vignali Walter (Componenti), ha emesso la seguente

4 Pag n. 42/97 15/11/1997 Sentenza sul ricorso n. --- depositato ---, avverso avviso di rettifica n. --- IVA, 92 contro Ufficio Iva di Grosseto da agenzia E. Srl residente a Grosseto, rappresentato da M.L. difeso dall avv. Tozzi Lorenzo Fatto Con ricorso ritualmente inoltrato l agenzia E. Srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore M.L., rappresentato e difeso dall avv. L.T., con studio in Grosseto, impugnava l avviso di rettifica dell ufficio Iva di Grosseto. La rettifica verteva, per quel che qui concerne, sugli anni fiscali 1991 e 1992, fondandosi su dati bancari, a mente dell art. 18, comma 4, L. n. 413/1991 e successive modificazioni. Le operazioni accertative erano state espletate dalla G. di F., che, previo accesso, sia alla sede aziendale, sia al domicilio personale, aveva stilato un PVC. Tale documento veniva fatto proprio dall ufficio e posto a base della rettifica contestata. Nel corso di verifica, la Guardia di finanza aveva rilevato: Anno 1991 Versamenti bancari, relativi ai conti: Conto corrente --- Banca Toscana intestato a B.E. (moglie del M.) con importo di lire Libretto al portatore L., M.P.S. già intestato a L.M. nonna di M.S. attuale intestataria Certificato di deposito 30/12/93 intestato a B.E Totale imputato dagli operatori a ricavi ======== Prelevamenti bancari, relativi ai conti: dal libretto L. B.T Libretto al portatore R. (R.F.) Mps Totale prelievi, imputati ad acquisti non autofatturati ======== Anno 1992 Nell anno 1992 risultavano ulteriori poste positive, versamenti nei conti: Conto corrente bancario n. --- intestato a M.L Libretto al portatore L. B.T. intestato a M.S. Mps Libretto al portatore R. Mps Libretto al portatore B. Mps Totali ========= Ed ugualmente risultanze negative nell anno stesso, prelevamenti: Libretto al portatore B. Mps Libretto al portatore R Libretto al portatore L Totale ======== Di queste movimentazioni: i versamenti quindi venivano imputati a ricavi, dando luogo ad omesse fatturazioni di operazioni imponibili; i prelievi venivano invece considerati somme impiegate per l acquisto, di cui mancava l auto fatturazione. Di conseguenza, le dichiarazioni annuali per Iva subivano rettifica incrementativa. La difesa si opponeva, svolgendo una serie di argomentazioni in fatto, adducendo giustificazioni e scritti di terzi, per dimostrare che i movimenti bancari di cui sopra erano fatti economici estranei all azienda. In dibattimento: L Ufficio si riportava alle deduzioni in atti. La difesa ribadiva le sue tesi. Ulteriormente, introduceva eccezioni proprie di puro diritto, vertenti sulle modalità e garanzie in ordine all acquisizione dei dati bancari. Alla fine del dibattimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni. Per l Ufficio Rigettare il ricorso per i motivi sopra indicati e condannare il ricorrente al pagamento delle somme portate dall atto impugnato, oltre gli interessi di legge. Condannare il ricorrente alle spese di giudizio. Per la difesa del ricorrente: Voglia la Commissione in accoglimento dei motivi in premessa indicati, dichiarare la nullità e/o pronunciare l annullamento dell avviso di rettifica impugnato, nonché per quanto occorrer possa riconoscere infondata e/o eccessiva la pretesa azionata dall Amministrazione finanziaria. Con ogni conseguenziale statuizione di legge. Ciò detto osserva il collegio.

5 n. 42/97 Pag Diritto In riferimento all esecuzione di accertamenti bancari, introdotti nel nostro sistema dal menzionato art. 18 della L. n. 413/1991 e ribaditi dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, si debbono tener presenti tre posizioni soggettive tutelate dalla Costituzione Italiana. Si tratta di principi con valenza costituzionale, ed inerenti alla sfera della: 1. riservatezza della persona; 2. tutela del risparmio; 3. capacità contributiva. Fra i detti principi è chiaramente la capacità contributiva che permette il prelievo fiscale, confliggendo così con gli altri due. La legge cerca dunque di mediare un tale conflitto, che inevitabilmente insorge, fra il cittadino soggetto passivo del prelievo fiscale ed insieme destinataria del diritto alla privacy ed infine ugualmente fattore indispensabile nella formazione del risparmio. In quest ottica mediatrice fra il sociale e le libertà individuali, preliminarmente debbono essere analizzati i possibili oggetti dell indagine bancaria, tenendo presente che il segreto bancario non è stato abolito (sic!), ma si è solo affievolito di fronte ad obblighi di solidarietà interpersonale e statuale. Per legge, diventano oggetto di indagine ai fini fiscali i conti che l istituto di credito ha intrattenuto con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti e connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi. La dottrina e la giurisprudenza ritengono, poi, conti in senso tecnico, sia pure in modo non tassativo: A) I conti bancari personali ed i conti sociali, intrattenuti dal contribuente Sono considerati tali: i conti bancari, tutte quelle operazioni cioè che si sustanziano nei rapporti banca-cliente con carattere creditizio e formalizzazione documentale: conti di corrispondenza; i libretti di risparmio, nominativi o al portatore, liberi o vincolati; i certificati di deposito; i conti titoli; i conti di gestione patrimoniale. B) I conti cointestati od utilizzati per il tramite dell interposizione personale di terzi In presenza di elementi indiziari di utilizzo per interposizione, l analisi potrà dunque riguardare anche i conti dei terzi, quali: familiari; terzi, in genere, titolari di conti cointestati; terzi, infine, che permettono l allocazione su propri conti di danaro del contribuente: interposizione fittizia. L esame di questi conti, che tocca come detto diritti di natura costituzionale, deve essere massimamente garantito. La legge per l utilizzo dei dati bancari, prevede infatti precise condizioni: a) una difesa del contribuente, in fase prodromica all atto accertativo; b) ed ulteriormente, un contraddittorio precontenzioso. Tutela difensiva in fase prodromica: 1) la documentazione dei conti deve essere ottenuta previa autorizzazione del Direttore regionale delle Entrate per gli uffici ovvero del Comandante di zona della Guardia di finanza. Queste autorità ricevono la richiesta e danno un autorizzazione motivata (cfr. CTC Sez. XXIV, Dec. n del 19/11/1996); 2) solo al conseguimento del provvedimento autorizzativo, l accertatore potrà rivolgersi al contribuente, sottoposto ad accertamento o verifica, chiedendo notizia in merito ai suoi conti; 3) la richiesta può essere inoltrata anche all istituto di credito. In tal caso il titolare dell istituto informerà il cliente. Ovviamente, se si tratta di conti cointestati o comunque, implicanti terzi, anche costoro dovranno essere avvertiti, a fini difensivi; 4) infine, sempre tramite autorizzazione motivata dell Ispettore compartimentale o del Comandante di zona della Guardia di finanza, potranno anche essere eseguiti accessi presso le aziende ed istituti di credito ed Amministrazione postale, per rilevare i conti, la loro completezza ed esattezza (artt. 52, comma 11, del D.P.R. n. 633/1972 e art. 33, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973). Contraddittorio precontenzioso Per l utilizzo ai fini fiscali dei dati bancari occorre poi, come detto, che l Amministrazione finanziaria esplichi un contraddittorio precontenzioso. 1) Ottenuti i conti, l ufficio deve quindi invitare il ricorrente, al fine di esperire il contraddittorio sulle singole movimentazioni. L interpellazione del contribuente deve essere, ovviamente, dettagliata e vertere sulle singole movimentazioni, pena l impossibilità di fondare l accertamento, esclusivamente su dati bancari (Commissioni di I grado di

6 Pag n. 42/97 15/11/1997 Chiavari, n. 527 del 14/12/1994 e Monza, n del 20/05/1996) (in, n. 40/96, pag. 4063). 2) Inoltre, la convocazione del contribuente ed il suo interrogatorio, devono essere debitamente verbalizzati e sottoscritti. In mancanza di sottoscrizione, se ne deve indicare la ragione. 3) Qualcuno afferma che tale interrogatorio debba essere condotto solo dall ufficio, escludendo la Guardia di finanza (cfr. Comm. trib. di I grado di Monza, Sez. IV, 20/05/1996, n. 1392, (in, n. 40/96, pag. 4063). In questa sede, si opta per la tesi che concede alla G. di F. la potestà di interrogatori del contribuente, essendo l atto di natura accertativa, per il combinato disposto degli artt. 63, 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972. Ovviamente, qualora questa garanzia del contraddittorio e verbalizzazione non sia stata offerta al contribuente, poiché la stessa si configura come presupposto ed insieme onere a carico dell Ufficio, lo stesso, in carenza, non potrà di conseguenza approntare un accertamento di tipo analitico, fondato sui soli dati bancari. Questi dati, tuttavia, anche nell impossibilità di un utilizzazione diretta ed immediata per carenza dei presupposti, una volta raccolti, non diventano del tutto irrilevanti, dal momento che movimentazioni bancarie, accanto ad altri indizi, purché tutti insieme gravi, precisi e concordanti (art del CC), siano suscettibili di assurgere a prova indiretta e supportare quindi un accertamento di tipo diverso. Utilizzazione dei dati bancari Va da sé che, in costanza delle garanzie di cui sopra, per addivenire ad accertamento in rettifica, fondato solo sui dati bancari, occorre ulteriormente che degli stessi dati non si sia tenuto conto nella formazione del reddito. Ed anche che il contribuente non abbia potuto dimostrare la loro estraneità o irrilevanza, in riferimento sempre al reddito di impresa o di lavoro autonomo. Solo dunque, in concomitanza di tutte queste condizioni volute da legge, si ottiene l inversione dell onere della prova. Più precisamente e testualmente, detti dati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (ex artt. 38, 39, 40 e 41 del DPR n. 600/1973; ed artt. 51, 52, 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972). Si produce, quindi, la presunzione, iuris tantum, che: 1) i movimenti bancari sono componenti del reddito; 2) i versamenti rappresentano incassi; 3) i prelevamenti rappresentano acquisti. Quest ultima presunzione, chiaramente, risulta valida solo per le imprese che producono ricavi ed operano acquisti (Dec. Comm. Centr., cit.). Fatte queste premesse, diviene agevole constatare come dette garanzie e condizioni non siano state poste in essere, nel caso concreto. Non si rinvengono i documenti autorizzativi, specie per i terzi i cui conti sono stati ricondotti all impresa. Manca poi qualsiasi notizia od avviso ai terzi accertati ed, in modo assorbente, manca l apposito verbale di interrogatorio ad hoc. Interrogatorio sottoscritto dal contribuente accertato, dai cointestatari, dai detentori dei singoli conti. Così operando, contribuente e terzi sono stati privati di tutte le garanzie essenziali. Non in grado, pertanto, di contrastare efficacemente la pretesa del Fisco. Risulta di conseguenza arbitrario riportare, nella fattispecie, tutte le documentazioni bancarie rinvenute all interno del reddito di impresa. Tra l altro, anche il GIP di Grosseto con sentenza n. 68 del 14 aprile 1997, aveva già dichiarato che gli accertamenti sui conti e depositi bancari in questione, erano da riferirsi non solo al prevenuto, ma anche a tutti i suoi familiari, mandando assolto il rappresentante legale dell agenzia E. Srl. Per mera completezza di trattazione, il Collegio ritiene che le dichiarazioni senza data certa, addotte dalla difesa e tendenti a dimostrare l estraneità di certi conti rispetto all impresa, non siano ammissibili nel presente processo, in quanto tendenti ad introdurre surrettiziamente la testimonianza nel processo tributario, istituto vietato per legge. Comunque, questi mezzi probatori, in presenza della palese illegittimità dell accertamento, diventano del tutto irrilevanti e superflui. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

7 n. 42/97 Pag La giurisprudenza e la prassi pubblicata da Finanza & Fisco in tema di accertamenti bancari: GIURISPRUDENZA C.T. di I di Forlì - Sez. I - Decisione n. 165 del 20 febbraio 1996 «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzione e poteri degli uffici dell'iva - Art. 51 D.P.R. 26/10/1972, n Verifica a studio legale associato - Acquisizione di copie dei conti bancari di professionisti - L'autorizzazione del comandante di zona - Non necessita l'esibizione ai contribuenti dell'autorizzazione perchè essa è indirizzata non ai contribuenti ma agli istituti bancari - Modalità di produzione di documentazione giustificativi di movimenti bancari - Le movimentazioni transitate nei conti correnti bancari non giustificate vanno assoggettate ad IVA» in n. 14/96, pag C.T. di I di Forlì - Sez. II - Decisione n. 96 del 1 marzo 1996 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento e controlli - Poteri degli uffici - Art. 32, D.P.R. 29/09/1973 n Verifica a studio medico - Acquisizione documentazione bancaria - L'autorizzazione del comandante di zona richiamata nel P.V.C. fa fede fino a querela di falso - Art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, ultima parte, D.P.R. 29/09/1973 n. 600 non applicabile ai soggetti titolari di reddito autonomo - Il termine "ricavi" non può riferirsi a redditi di lavoro autonomo» in n. 14/96, pag C.T. di I di Monza - Sez. IV - Decisione n del 20 maggio 1996 «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici - Primo comma, punto 2) art. 32 del D.P.R. n. 29/09/1973, n Acquisizione documentazione bancaria - Successivo utilizzo della documentazione ai fini dell'accertamento - Possibilità da parte dell'ufficio di avvalersi della presunzione legale punto 2) art. 32 del D.P.R. 600/73 - Possibilità che necessita inderogabilmente dell'attività precontenziosa di contraddittorio col contribuente - Il contradditorio deve essere svolto esclusivamente dall'ufficio e non dalla G.d.F. - In mancanza del contraddittorio consegue la nullità dell accertamento» in n. 40/96, pag CT Provinciale di Chieti - Sez. III - Sentenza n. 9 del 15 aprile 1997: «ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Contabilità formalmente corretta - Rilievi e documentazioni riguardanti non la società accertata ma i soci - Elementi presi in considerazione - Documentazione bancaria - Elevato tenore di vita - Disponibilità di beni - Non dimostrazione della connessione del possesso dei beni e delle movimentazione dei conti bancari con l attività societaria - Conseguenze - Nullità dell accertamento» in Finanza & Fisco n. 39/97, pag Tribunale di Lanciano - Sezione Penale - Sentenza del 12 aprile 1995: «PENALE TRIBUTARIO - Reati tributari - Art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DL 10/07/1982, n. 429, conv., con mod., dalla L 07/08/1992 n Omessa annotazione delle operazioni contabili rilevanti ai fini penali in termini di imposizione diretta e indiretta - In sede penale occorre fornire indefettibilmente la prova dell addebito mosso - Rilievi mossi esclusivamente basati sulle movimentazioni bancarie dei soci della società - Mancata dimostrazione della connessione e dipendenza delle movimentazioni bancarie all attività societaria - Rettifiche che non hanno nessun fondamento in sede penale» in n. 39/97, pag PRASSI Circolare del Ministero delle Finanze del 10 maggio 1996, n. 116/E «ACCERTAMENTO E CONTROLLI - Indagini bancarie - Poteri degli uffici - Art. 32, primo comma, n. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e art. 3, commi 177 e 178, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» in Finanza & Fisco n. 21/96, pag

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