Circolare Informativa n. 8/2000. Alle Società Consorziate. Roma, 13 marzo 2000

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1 Circolare Informativa n. 8/2000 Alle Società Consorziate Roma, 13 marzo 2000 Rif.: Oggetto: Indagini bancarie - Nuovi modelli di questionario da inviare a banche e uffici postali, per ottenere ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti intrattenuti con il contribuente - D.M. 9 dicembre 1999 in G.U. n. 33 del 10 febbraio Premessa. Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, emanato di concerto con il Direttore Generale del Tesoro, sono stati approvati nuovi modelli di questionario con i quali gli organi competenti del Ministero delle Finanze possono richiedere alle banche e agli uffici postali secondo le disposizioni vigenti ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti intrattenuti con i contribuenti. I modelli sostituiscono quelli approvati con il D.M. 14 febbraio 1982 dal Ministro delle finanze e si allegano in fotocopia, per un diretto riscontro del loro contenuto.

2 Le motivazioni ufficiali della emanazione dei nuovi modelli sono costituite dall esigenza di operare una migliore definizione degli organi competenti ad inviare il questionario; peraltro, in concreto, i modelli introducono talune modificazioni anche sul contenuto delle richieste. Quanto agli organi competenti, alla data di emanazione del D.M. 14 febbraio 1982 erano competenti ad inviare questionari gli Uffici IVA, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e la Guardia di Finanza; con riferimento a tali organi il D.M prevedeva tre modelli di questionario da inviare alle banche e altrettanti per gli uffici postali. Successivamente a tali organi si sono aggiunti: - gli ispettori tributari del Secit, attualmente qualificati come esperti del Servizio centrale consultivo e ispettivo, a seguito del D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361, che ha modificato la legge istitutiva 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi dell art. 11, comma 5, della precitata legge, come successivamente modificata con il D.Lgs. n. 361/1998; - la Direzione Centrale per l accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, secondo l art. 62- sexies, comma 2, del D.L. 3 agosto 1993, n. 331 conv. con modificazioni nella legge 29 ottobre n. 427; - i Servizi per l accertamento e la programmazione delle Direzioni regionali per le entrate, ugualmente ai sensi dell art. 62-sexies citato; - ad essi vanno ora aggiunti, ovviamente, anche i nuovi uffici delle entrate con competenze multiple nei settori tributari amministrati. I modelli approvati sono ora ridotti a due e consistono in modelli standardizzati per l invio dei questionari da parte di tutti i citati organi competenti rispettivamente alle banche (il modello A) o all Amministrazione postale (il modello B). I settori tributari, nei quali possono essere utilizzati i questionari possono essere così individuati: - il settore delle imposte sui redditi e dell IVA di competenza degli uffici delle entrate e di quelli residui delle imposte dirette e dell IVA. Per gli uffici delle entrate il potere deve intendersi limitato a tali settori impositivi, in assenza di 2

3 una norma che estenda espressamente l esercizio dello speciale potere ad altri settori tributari; - lo stesso deve dirsi per gli organi di controllo della Guardia di finanza, che esercitano tale potere nei due settori connessi delle imposte dirette e dell IVA, come da norme specifiche, che l autorizzano; - e così anche per gli esperti del Secit, che esercitano il potere con riferimento al DPR n. 600/1973 in materia di imposte sui redditi e al DPR 633/1972 in materia di IVA, come anche richiamato in nota alla lettera-tipo con il quale sarà inviato il nuovo questionario. Per la Direzione centrale per l accertamento e la programmazione del dipartimento delle entrate e i Servizi per l accertamento e la programmazione delle Direzioni generali delle entrate, l art. 62-sexies prevede genericamente l esercizio dei poteri di indagine previsti dalle singole leggi d imposta, per l esecuzione di controlli e verifiche per l accertamento dei tributi devoluti alla competenza del dipartimento delle entrate; è da ritenere, quindi, che il potere in esame potrà essere esercitato soltanto nei due settori tributari connessi delle imposte dirette e dell IVA. Quanto al contenuto dei nuovi modelli si rileva soprattutto che le richieste, pur interessando gli stessi settori operativi, sono più dettagliate, di modo che se essi dovessero essere inviati in massa, potrebbero portare alla costituzione di una vera e propria Anagrafe dei conti bancari e postali; su tale punto occorrerebbe peraltro attendere le istruzioni del Ministero delle finanze, che auspicabilmente non dovrebbero prevedere indagini a tappeto, con evidente aggravio dei costi dei destinatari (banche e Poste). Tenendo conto degli interventi apparsi sulla stampa specializzata, che motivano la emanazione del decreto con la esigenza di dare attuazione alla legge 413/1991 (successiva, quindi, al D.M. 14 ottobre 1982, che aveva approvato i precedenti modelli) e di superare i dubbi sulla legittimità delle richieste, avanzate sulla base dei vecchi modelli approvati con DM 14 ottobre 1982, appare opportuno un riepilogo della normativa vigente in tema di accertamenti bancari e postali. 3

4 1. Il segreto bancario e le prime deroghe. Il punto n. 12 dell art. 12 della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825 prevedeva che l introduzione di deroghe al segreto bancario doveva essere limitata a ipotesi di particolare gravità, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. In attuazione di tale principio, sono state originariamente previste due disposizioni di deroga al segreto bancario solo in materia di imposte dirette. A tali fini l art. 32 del DPR 600/73 ha attribuito all ufficio il potere di richiedere al contribuente la certificazione delle passività bancarie denunciate quali componenti passivi del proprio reddito imponibile o quali oneri deducibili. L art. 35 successivo, intitolato deroghe al segreto bancario aveva individuato e circoscritto con precisione le evenienze che legittimavano una deroga al segreto bancario. Si tratta di tre ipotesi specifiche (in realtà di raro accadimento e non agevole accertamento) per le quali l ufficio delle imposte, su conforme parere del presidente della Commissione tributaria di primo grado competente, poteva richiedere a banche e uffici postali copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi. La relazione ministeriale al DPR 600/73 aveva precisato che l indirizzo tracciato dal legislatore delegante, pur essendo sostanzialmente ispirato a cautela, voleva impedire che il segreto bancario potesse costituire uno strumento di evasione se non di vera e propria frode fiscale. La formazione del risparmio e il suo afflusso al sistema creditizio costituiscono un interesse di carattere generale continua la relazione ma è evidente che costituiscono un interesse di carattere generale anche la corretta applicazione dei tributi e l esatta ripartizione degli oneri tributari, secondo i principi stabiliti dalla legge. L equilibrio e il contemperamento fra questi due ordini di interessi può non essere agevole: un punto di incontro può trovarsi seguendo, per un verso, un criterio di prudenza per quanto riguarda il segreto bancario, soprattutto sulle operazioni di raccolta del risparmio, e, per altro verso, cercando di individuare i modi di impedire 4

5 che siffatta esigenza possa consentire lo svolgimento o la tutela di espedienti posti in essere al fine di favorire la frode fiscale da parte del cliente. Tale obiettivo appare tuttora valido, costituendo quindi un limite alla prevalenza della ragione fiscale sulla tutela del risparmio (o anche a quello della privacy), come si può desumere dalla successiva evoluzione della normativa in materia. 2. Prime deroghe al segreto bancario. Una prima modifica all assetto previsto dalla riforma tributaria del 1972/1973, è stata attuata con il DPR 15 luglio 1982 n. 463, che ha interessato gli articoli 32, 33, 35, 52 e 53 del DPR II.DD. 600/1973 e gli articoli 51, 52, e 63 del DPR IVA 633/1972. In particolare, l art. 32 è stato integrato nel senso di prevedere che dati e notizie di carattere specifico ulteriori (rispetto alla richiesta di copia dei conti intrattenute col contribuente) possono essere richiesti nei casi in cui fosse applicabile la deroga e con le stesse procedure con l invio alle banche e all Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro (modelli approvati, come già detto, con il D.M. 14 ottobre 1972). L art. 33 è integrato prevedendo anche il potere di accesso regolato dall art. 51-bis inserito nel DPR 633/1972.per rilevare direttamente le notizie in caso di sospetto che le stesse non fossero state trasmesse o fossero incomplete o inesatte. Sono state inoltre ampliate le deroghe al segreto bancario di cui all art. 35 e, conseguentemente, apportate modifiche al DPR 633/1972/IVA, integrando e modificando l art. 51 e 52 e inserendo l art. 51-bis per regolare le procedure per la richiesta di documenti, dati e notizie o di accesso presso le banche e Poste. Un ulteriore intervento con effetto dal 1 gennaio 1992 è stato operato dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413, nella cui relazione è stato precisato che le norme relative comportano l abrogazione del segreto bancario nei confronti dell Amministrazione finanziaria, con cautele dirette a garantire il riserbo : 5

6 In sintesi, con tale provvedimento (artt. 18, 19 e 29) viene conservato sia il potere di richiesta di dati e notizie alle banche e all Amministrazione postale, sia il potere di accesso per il rilevamento diretto da parte degli uffici delle imposte dirette dell Ufficio IVA e della Guardia di finanza e gli ispettori del Secit, subordinandoli al parere vincolante degli allora competenti Ispettori compartimentali, o del Comandante di zona della Guardia di finanza o del Direttore del Secit; ai fini dell autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado, viene inoltre regolamentata ex novo la richiesta di dati e l invio di questionari e l accesso presso banche e Amministrazioni postali, nei due settori tributari connessi delle imposte sui redditi e dell IVA. Le modificazioni introdotte con gli articoli 18, 19 e 29 della legge hanno: - modificato gli articoli 32,33,34, 35,36 e 52 del DPR n. 600/1973 II.DD.; - abrogato gli articoli 34 (sulla certificazione delle passività bancarie) e l art. 35 (sulle deroghe al segreto bancario), e riformulato gli articoli che disciplinano la richiesta dati su conti di invio di quotidiani per ulteriori dati e di accesso; - modificato gli articoli 51, 51-bis, 52 e 63 del DPR n. 633/1972-IVA, in senso conforme alle modifiche apportate in materia di imposte sui redditi. La legge n. 413/1991 prevede inoltre (art. 20, comma 4) la emanazione entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, di un decreto interministeriale del Ministero del Tesoro (che tutela il risparmio) di concerto con il Ministro dell Interno (per i riflessi sulla lotta al riciclaggio e alla criminalità organizzata) e il Ministero delle finanze (interessato a conseguire maggiori risultati dalla lotta all evasione fiscale) per stabilire, con il massimo della riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle banche e dell Amministrazione postale, nonché da società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonché criteri per la loro utilizzazione. Tale decreto non è stato in effetti emanato, mentre, secondo il Ministero delle Finanze, sarebbe necessaria la istituzione della c.d. anagrafe dei conti bancari e postali, che servirebbe a facilitare gli accertamenti bancari, dato che, sulla base dei dati raccolti, i conti risulterebbero con immediatezza e certezza da una interrogazione telematica dell Anagrafe, evitando dispersioni nell attività di indagine. 6

7 In attesa dell anagrafe, il comma 178 dell art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha attribuito all Amministrazione ulteriori poteri in materia di indagini bancarie, in ordine alla richiesta a chi sia soggetto accertamento, ispezione o verifica, di una certificazione dei rapporti accesi con banche, Poste, società fiduciarie ed altri intermediari finanziari, poteri disciplinati dal punto 6-bis del comma 1 dell art. 32 del DPR n. 660/73, in materia di imposte sui redditi, e del comma 2 dell art. 51 del DPR 633/1972, in materia di IVA. Si rileva che la esigenza della istituzione dell anagrafe dei conti correnti bancari e postali, viene oramai ciclicamente rilevata in occasione delle leggi finanziarie, con previsione anche di ipotesi alternative, come quella di cui al d.d.l. c/5267 (collegato di sessione alla finanziaria per il 1999), che prevedeva l acquisizione diretta, mediante trasmissione telematica o informatica, e gratuitamente, di dati relativi ai contribuenti, contenuti in banche dati di soggetti pubblici e privati (ovviamente anche delle banche, delle Amministrazioni postali, delle fiduciarie e di ogni altro intermediario), proposta esaminata criticamente nella ns. Circolare n. 19/1998, e non accolta in sede di emanazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cfr. ns. Circolare n. 1/1999). 3. Riepilogo dei poteri di indagine bancaria attualmente vigenti Sintesi delle disposizioni vigenti. Premesso che i poteri di indagine non devono essere esercitati in relazione ad ogni attività di istruttoria posta in essere dagli uffici (Circ. n. 116/E del 1996), essi sono così regolamentati nel loro esercizio: 1º) richiesta, previa autorizzazione del Direttore regionale delle entrate, per gli uffici delle imposte dirette e gli uffici IVA, ovvero per la Guardia di Finanza, del Comandante di zona (o regionale), rivolta ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica per il rilascio di una dichiarazione contenente l indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti: a) intrattenuti con le banche, con l amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero; b) in corso ovvero estinti da non più di cinque anni alla data della richiesta. 7

8 Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Tale potere è disciplinato dal punto 6-bis del comma 1 dell art. 32 del DPR 600/73, a decorrere dal 1 gennaio 1996 per effetto del comma 17 dell art. 3 della legge 23 dicembre 1995, n. 549; ed è considerato secondo i casi anche propedeutico per l esercizio delle facoltà di seguito di seguito illustrate. - 2º) Richiesta, previa autorizzazione del Direttore regionale delle entrate per gli uffici delle imposte dirette e gli uffici IVA ovvero per la Guardia di finanza del comandante di zona (o regionale), indirizzata alle banche e all Amministrazione postale di notizie relative ai rapporti con i clienti, in particolare di: - di copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi con tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; - di dati relativi ai libretti di deposito postale e ai buoni postali fruttiferi. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere indirizzata al titolare dell ufficio richiedente. Il potere è previsto dal n. 7 del comma 1 dell art. 32 del DPR n. 633/1973 in materia di imposte sui redditi e dal n. 7 del comma 2 dell art. 51 del DPR n. 633/1972, in materia di IVA. 3º) Richiesta di ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti di cui sopra: - mediante invio di questionario; - redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze emanato di concerto con il Ministero del Tesoro; - e inviato alle aziende e istituti di credito e all Amministrazione postale, con le stesse procedure previste per la richiesta della copia dei conti sopra descritte. TaIe procedura è prevista dallo stesso punto 7 sopra indicato, per le imposte sui redditi e per l IVA, mentre i modelli di questionario sono stati approvati come sopra accennato - con il D.M. 9 dicembre 1999, in sostituzione dei modelli approvati con D.M. 14 ottobre 1982, sia per semplificare le procedure (due modelli invece di sei, rispettivamente per le banche e per l Amministrazione e postale), che per inserire fra quelli abilitati anche i nuovi organi aventi poteri di accertamento e controllo (i nuovi uffici delle entrate, gli 8

9 esperti tributari del Secit, la Direzione centrale per l accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate, nonché i Servizi per l accertamento e la programmazione delle Direzioni regionali delle entrate). 4º) Accesso di funzionari degli uffici delle imposte dirette, dell Ufficio IVA e della Guardia di finanza, muniti di apposita autorizzazione, - presso le banche e l Amministrazione postale; - allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti, la cui copia sia stata richiesta e non sia stata trasmessa nei termini, allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l esattezza, qualora si abbia il fondato sospetto che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente. Gli accessi, in particolare, debbono essere eseguiti: - previa autorizzazione del Direttore Regionale delle entrate per gli uffici, del Comandante di zona (ora regionale) per la Guardia di finanza; - da funzionari dell Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali di grado non inferiore a capitano; - con la presenza del responsabile della sede o dell ufficio, presso cui avvengono, o di un suo delegato alle ispezioni e rilevazioni, di cui è data immediata notizia al soggetto interessato, da parte del predetto responsabile. Tali poteri sono disciplinati dall art. 33, commi 2 e 6, del DPR n. 600/1973, in materia di imposte sui redditi, e dell art. 52, punto 11 del DPR 633/1972, in materia di IVA. Con apposito decreto del Ministero delle finanze (D:M: 15 settembre 1992), di concerto col Ministro del Tesoro, sono state determinate: - le modalità di esecuzione dell accesso, con riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare in ogni accesso: - il rilascio e le caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; - gli orari di accesso, che non devono coincidere con quelli di sportello e la redazione dei processi verbali. 9

10 4. Norme procedurali complementari all invio di richieste e questionari e norme sanzionatorie. La notifica degli inviti e delle richieste va effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno e deve avvenire secondo le specifiche norme tributarie (ad es. art. 60 del DPR 600/1973: cfr. il comma 2 dell art. 32); dalla data di notifica decorre il termine fissato per l adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni o a 60 giorni nel caso delle richieste rivolte alle banche e all Amministrazione postale. Detto termine può essere, comunque, prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza motivata del soggetto interessato e dell organo che ha rilasciato l autorizzazione (nel D.M. 9 dicembre 1999 il termine minimo è di 60 giorni, con possibilità di proroga di 30 giorni). Le notizie e i dati non addotti e gli atti, documenti, i libri e registri non esibiti o trasmessi in risposta agli inviti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell accertamento in sede amministrativa e contenziosa; di ciò il contribuente deve essere informato contestualmente alla richiesta. La non utilizzabilità non sussiste peraltro qualora il contribuente depositi, in allegato all atto introduttivo del giudizio di primo grado, i libri e i registri, dichiarando di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile (art. 25 della L. n. 28/1999). Le violazioni degli obblighi scaturenti da richieste rivolte agli operatori finanziari nell ambito dell attività di controllo svolta nei loro diretti confronti sono disciplinate dall art. 11, comma 1; la sanzione amministrativa è prevista da Lire a lire 4 milioni per l omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria e per la mancata restituzione dei questionari o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere. Sempre sul piano sanzionatorio, i successivi commi 3 e 4 precisano che: - fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte o, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente (comma 3); - all irrogazione della sanzione provvede l ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta (comma 4). 10

11 Le sanzioni possono essere regolarizzate ai sensi dell art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 con il pagamento di un sesto del minimo (Lire ridotte a lire se il ritardo non eccede i quindici giorni). Fra le sanzioni accessorie in caso di recidiva di violazioni previste all art. 10 sopra illustrato, è prevista la interdizione dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi del responsabile Conti interessati e conti esclusi dall indagine. Le richieste non possono riguardare elementi e notizie e operazioni, che non siano riconducibili alla nozione di conto, come definito nella circolare del 5 maggio 1996 n. 116/E del Ministero delle finanze; di conseguenza sono oggetto di indagine non tutti i rapporti bancari, ma solo quelli idonei, per la loro natura, a consentire operazioni di movimentazione in entrata e in uscita destinati a essere registrate su un conto: in tale accezione rientrano: - i c/c di corrispondenza; - i libretti di depositi nominativi e al portatore; - i conti titoli; - i conti relativi a gestioni patrimoniali. Non vi rientrano: - le operazioni relative agli acquisti e alle cessioni di certificati di deposito; - le operazioni relative al servizio titoli (quali il servizio incasso dividendi o stacco cedole); - la cessione degli effetti al dopo incasso; - la richiesta di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario; - la negoziazione allo sportello di assegni; - l acquisto o vendita di valuta estera; - la richiesta di bonifico senza addebiti in conto Aspetti sanzionatori. a) Per violazioni agli obblighi degli operatori finanziari. 11

12 Nel D.M. 9 dicembre 1999 è precisato che in caso di inottemperanza alle richieste avanzate col questionario, si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n Nell art. 10 del D.Lgs. n. 471/1997, in vigore dal 1º aprile 1998, sono inoltre previste le seguenti fattispecie sanzionatorie relative agli operatori finanziari. Il comma 1 prevede, in particolare, la fattispecie della omessa trasmissione da parte delle banche dei documenti loro richiesti (intendendo per omessa anche la trasmissione oltre i termini), in materia di imposte sui redditi e IVA, sia per la trasmissione di documenti non rispondenti al vero o incompleti, violazione per la quale è applicabile la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 40 milioni, ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni. Il comma 2 prevede le violazioni degli obblighi inerenti alle richieste rivolte a società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi, ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche fiduciaria, nonchè all ente poste italiane, per le quali è prevista l applicazione della stessa sanzione indicata dal comma 1. b) Per violazioni agli obblighi di riservatezza e di segreto d ufficio. Come chiarito dalla Circolare n. 116/E del 10 maggio 1996, emanato dal Ministero delle finanze, Direzione centrale per l accertamento e la programmazione, i dati e le informazioni richiesti dagli uffici e trasmessi dalle banche e dagli uffici postali sono coperti dal segreto. Pertanto i soggetti che rilasciano le previste autorizzazioni devono impartire le opportune disposizioni in ordine all utilizzo riservato e corretto dei medesimi; analogo comportamento improntato alla riservatezza deve essere altresì tenuto dai responsabili delle banche e degli uffici postali in sede di trasmissione dei dati agli uffici richiedenti. A maggior tutela di tale riservatezza, l art. 18, commi 4 e 5 della legge n. 413/1991, prevede una specifica sanzione per chiunque riveli tali dati o ne faccia un uso non appropriato. In particolare, mentre il comma 4 contempla la violazione degli obblighi suindicati commessa dai soggetti che rilasciano le autorizzazioni, salvo che il fatto costituisca 12

13 reato ai sensi dell art. 326 C.P. (rivelazione ed utilizzazione di segreto d ufficio), il comma 5 prevede la sanzione amministrativa da Lire a Lire , per chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie ovvero le impiega a profitto altrui o ad altrui danno. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro delle finanze, salvo ovviamente le sanzioni disciplinari. Distinti saluti. Il Direttore (Avv. Sergio Dus) TSM/sm/indbanc 13

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