CIRCOLARE N. 3 /E. Oggetto: Prevenzione e contrasto all evasione Anno 2004 Primi indirizzi operativi.

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1 CIRCOLARE N. 3 /E Direzione Centrale Accertamento Roma, 29 gennaio 2004 Oggetto: Prevenzione e contrasto all evasione Anno 2004 Primi indirizzi operativi. 1. Premessa In attesa dell emanazione di specifiche direttive connesse agli obiettivi che verranno fissati nella Convenzione per l anno 2004, si forniscono, di seguito, gli indirizzi operativi diretti ad assicurare che l azione di prevenzione e contrasto all evasione si svolga senza soluzione di continuità ed in coerenza con il consolidato principio di proficuità dell azione amministrativa. Gli indirizzi tengono conto degli interventi che l Agenzia è chiamata ad attuare in risposta alle scelte di politica fiscale espresse nell Atto di indirizzo del Ministro. In particolare, gli interventi dovranno essere diretti a garantire, nell area dell accertamento, l ulteriore incremento qualitativo e quantitativo dell attività di contrasto all evasione da perseguirsi attraverso: il potenziamento dell attività di intelligence diretta alla realizzazione di programmi mirati di accertamento, alla elaborazione di modelli di analisi dei rischi riferiti a comportamenti evasivi ed elusivi, nonché alla predisposizione di interventi finalizzati all emersione di quote significative del cosiddetto sommerso d azienda ;

2 2 crescenti livelli di cooperazione sia tra gli attori del sistema fiscale, intensificando, tra gli altri, i rapporti con il Corpo della Guardia di Finanza, anche attraverso soluzioni organizzative ed operative per la gestione coordinata di processi di interesse comune, sia con gli Organismi di vigilanza e controllo delle Amministrazioni competenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e di tutela delle condizioni di lavoro; la verifica dell esistenza dei presupposti normativi per il riconoscimento di agevolazioni ed incentivi fiscali; una ferma azione di controllo della posizione fiscale di soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata; l adozione di strumenti idonei all individuazione e al monitoraggio di gruppi di imprese che eserciteranno, ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR, come modificati dal Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, l opzione per la tassazione su base consolidata; l esame sostanziale delle posizioni fiscali relative a soggetti che non si sono avvalsi degli istituti definitori disciplinati dalla Legge n. 289 del 2002 e dalla Legge n. 350 del 2003 e, in via sussidiaria, di quelle relative a soggetti che, pur avvalendosi delle disposizioni di carattere definitorio contenute nelle citate leggi, non hanno definito integralmente la loro posizione fiscale; il potenziamento dei controlli nei confronti di quei soggetti che non aderiscono alle nuove forme di concordato preventivo; la manutenzione degli studi di settore al fine di garantirne la costante attualità. Nell indirizzare la propria azione alla realizzazione dei suindicati obiettivi di gestione, gli Uffici dovranno, altresì, assicurare: il completamento della gestione degli esiti collegati al ricorso, da parte dei contribuenti, agli istituti definitori;

3 3 un elevato grado di utilizzo, ai fini dei controlli sostanziali, delle risultanze dell attività istruttoria esterna; una intensa azione accertatrice verso quei soggetti economici nei cui confronti l indice di ciclicità dei controlli risulta inferiore alla media e, segnatamente, gli esercenti arti e professioni e i soggetti economici appartenenti al cosiddetto terzo settore ; ogni possibile sforzo per realizzare, in prospettiva, la previsione della ciclicità dei controlli nei confronti dei cosiddetti grandi contribuenti contemplata dall articolo 42 della Legge n. 388 del 2000; una ferma azione di contrasto delle operazioni intracomunitarie caratterizzate da comportamenti fraudolenti con riguardo all imposta sul valore aggiunto; l ampliamento della tipologia dei soggetti nei cui confronti effettuare il controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative al periodo d imposta 2001; una diffusa ed efficace presenza sul territorio che dovrà assumere una rinnovata valenza in ragione di un maggiore grado di proficuità dell azione di controllo; il massimo grado di realizzazione della pretesa tributaria, prevedendo il costante presidio dei processi lavorativi connessi alle varie fasi che segnano il procedimento di riscossione dei tributi; un efficiente scambio di informazioni con gli Stati esteri, nell ambito della cooperazione internazionale; un accelerazione dell attività di controllo dei requisiti formali delle ONLUS, da svolgersi nella piena osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266; così come per il 2003, adeguate e tempestive forme di adattamento gestionale ed operativo a fronte di eventuali mutamenti del contesto di riferimento che dovessero determinare la ripianificazione degli obiettivi.

4 4 Per il conseguimento dei suindicati obiettivi gli Uffici, con riguardo a ciascuna linea di attività, uniformeranno la propria azione ai seguenti indirizzi operativi che tengono conto, peraltro, della primaria esigenza di assicurare il proficuo impiego delle risorse e l efficacia dell azione di controllo, anche in relazione agli effetti derivanti dalla proroga, al marzo del corrente anno, dei termini del condono e dall estensione all anno d imposta 2002 delle modalità di definizione. 2. Attività di analisi e ricerca e cooperazione internazionale Nell ambito della prevenzione e repressione dei fenomeni di frode, rivestirà una notevole rilevanza la specifica attività di analisi del rischio mirata ad individuare quei soggetti richiedenti nuove partite IVA che presentano elevati indici di pericolosità fiscale. Le risultanze dell analisi formeranno oggetto di monitoraggio finalizzato al controllo delle posizioni fiscali risultate pericolose. Sempre in tema di contrasto dei comportamenti fraudolenti e, in particolare, dell utilizzo distorto del regime del margine nella commercializzazione delle autovetture, in ambito intracomunitario, andrà completata, entro febbraio, l acquisizione dei dati presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Tale fase è propedeutica alla costituzione di una apposita Banca dati che renda disponibile la mappatura dei movimenti commerciali nel settore dell auto di provenienza comunitaria, per i successivi controlli in ordine al corretto utilizzo del regime del margine. Attesa la rilevanza che rivestono le frodi all IVA intracomunitaria è in fase di attuazione un apposito piano formativo che vede impegnate risorse delle Direzioni regionali e degli Uffici locali da utilizzare, con continuità, in operazioni mirate al contrasto di tali fenomeni evasivi. In coerenza con quanto previsto dall Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per l anno 2004, andrà sviluppata una intensa attività

5 5 di intelligence con riguardo all emersione di quote significative del sommerso di azienda. L efficace azione di contrasto del sommerso d azienda e, nel contempo, dell utilizzo di lavoro irregolare andrà, altresì, perseguita attraverso un incisiva e diffusa analisi della realtà territoriale, strumentale al conferimento di un più elevato grado di proficuità all attività di controllo svolta dagli Uffici e, in particolare, agli accessi brevi per il sommerso. L attività di analisi delle Direzioni regionali supporterà, inoltre, l attività di controllo delle compensazioni attraverso l individuazione di quelle posizioni maggiormente meritevoli di controllo. Più in generale, tale attività dovrà caratterizzarsi massimamente nella predisposizione di segnalazioni qualificate immediatamente fruibili da parte degli Uffici. Va, inoltre, perseguita l attività di contrasto dei fenomeni di evasione posti in essere da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, anche attraverso un più proficuo utilizzo delle specifiche banche dati disponibili, dando priorità alle posizioni economiche più significative. L efficacia dell azione accertatrice andrà, infine, perseguita attraverso un più inteso ricorso alle richieste di informazioni agli Stati esteri nell ambito della cooperazione internazionale, nonché alle ulteriori forme di cooperazione amministrativa previste dalla normativa comunitaria e patrizia, quali lo scambio di informazioni automatico e spontaneo. 3. Attività correlate alla definizione delle posizioni fiscali per gli anni pregressi L attività dovrà assicurare, senza soluzione di continuità, la piena funzionalità dei processi lavorativi correlati alle varie tipologie di definizione delle posizioni fiscali per gli anni pregressi.

6 6 In particolare, gli Uffici dovranno fornire una tempestiva e qualificata consulenza ed assistenza a tutti quei contribuenti che intendono accedere alle procedure di definizione agevolata per i periodi d imposta previsti dalla Legge n. 289 del 2002 e dalla Legge n. 350 del Un assistenza specifica andrà assicurata a quei contribuenti che, in forza della disposizione contenuta nell articolo 2 della citata Legge n. 350, intendono definire, con le modalità previste dall articolo 15 della Legge n. 289 del 2002, i processi verbali relativi al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2002, per i quali, alla data del 1 gennaio 2004, non sia stato notificato avviso di accertamento, ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Con le medesime iniziative assunte nei primi mesi del 2003, gli Uffici porranno i predetti contribuenti in condizione di individuare correttamente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione dei maggiori importi correlati ai rilievi verbalizzati che costituiscono base di commisurazione per i versamenti di cui al citato articolo 15. Per la individuazione delle posizioni potenzialmente interessate alla modalità di definizione in argomento e per l organizzazione delle attività di assistenza, gli Uffici procederanno in conformità con le istruzioni operative impartite con la comunicazione di servizio n. 9, prot. n. 2003/36419 del 4 marzo In ordine alla gestione degli esiti collegati al ricorso, da parte dei contribuenti, agli istituti definitori, gli Uffici dovranno completare, con la massima tempestività, la liquidazione conseguente alla definizione agevolata di cui all articolo 11 della Legge n. 289 del Con pari tempestività gli Uffici, previo riscontro dell avvenuto perfezionamento delle definizioni agevolate previste dalla citata legge n. 289 del 2002, dovranno assicurare la trasmissione a sistema: delle informazioni per la chiusura dei controlli sostanziali attivati ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, in assenza di notifica di provvedimenti di accertamento, per intervenuta definizione agevolata;

7 7 delle informazioni per la definizione informatica degli avvisi di accertamento, ivi compresi gli accertamenti parziali automatizzati, notificati successivamente al 31 dicembre 2002, relativi ad annualità per le quali il contribuente si sia legittimamente avvalso degli istituti di definizione agevolata; delle informazioni per la definizione informatica di annualità per le quali si sia intrapresa un attività istruttoria esterna, successivamente sospesa a seguito della dichiarazione, da parte del contribuente, di volersi avvalere di una delle procedure di definizione automatica; delle informazioni per la definizione di annualità per le quali sia stata conclusa un attività istruttoria esterna, le cui risultanze siano state trasmesse al sistema centrale, qualora detta annualità sia stata definita in via automatica, secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 9 della citata legge. Sempre con riguardo alla gestione degli esiti del condono, sarà conferito il massimo impulso alle attività collegate alla definizione informatica delle annualità di imposta relative a processi verbali di constatazione, degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni interessati dalla modalità di definizione prevista dall articolo 15 della Legge n. 289 del A tal fine gli Uffici, laddove non abbiano già provveduto, procederanno, in conformità con le istruzioni operative già impartite, ad un attento esame diretto a riscontrare l idoneità dei versamenti e dei dati, contenuti nel prospetto di calcolo di cui al comma 5 del citato articolo 15, a definire i sopracitati atti, per poi procedere, tempestivamente, alla definizione informatica degli stessi. Si sottolinea l esigenza di una sollecita conclusione dell attività innanzi descritta e di procedere alla immediata iscrizione a ruolo degli importi eccedenti le somme fissate dal surrichiamato articolo 15 laddove il contribuente, che si sia avvalso della facoltà di rateizzare le somme dovute, abbia omesso di eseguire i versamenti alle scadenze previste.

8 8 La rilevanza che riveste la soggetta materia pone l esigenza di disporre, celermente, dello stato di avanzamento della lavorazione, da parte degli Uffici, degli atti e dei documenti presentati dai contribuenti ai fini della definizione. Al riguardo è stata prevista l attivazione di un costante monitoraggio le cui modalità di effettuazione vengono rese note con separata comunicazione di servizio. Si richiamano, infine, le disposizioni contenute nella Circolare n. 42/E del 24 luglio 2003 in ordine alla verifica della validità delle istanze di definizione da parte degli Uffici su richiesta delle articolazioni territoriali della Guardia di Finanza. In ordine alla trasmissione al Sistema centrale delle informazioni collegate agli esiti delle definizioni si riportano, in allegato, gli estremi delle comunicazioni di servizio contenenti le istruzioni operative emanate al riguardo. 4. Attività di controllo formale La previsione di un maggiore impegno di risorse, nella seconda parte dell anno, da destinare a linee di attività attualmente influenzate dai nuovi termini delle definizioni determina l esigenza operativa di un sollecito avvio del programma dei controlli formali che si prevede dimensionato come quello del A tal fine sono in fase di predisposizione le segnalazioni relative all anno di imposta 2001; le stesse verranno rese disponibili, unitamente alle istruzioni operative, entro la prima decade di febbraio. 5. Attività di controllo sostanziale relativa ai crediti di imposta Anche con riguardo a tale linea di attività andrà programmata una maggiore concentrazione di controlli in pendenza dei termini per avvalersi degli istituti definitori. Al riguardo va tenuto presente che, anche in considerazione della indubbia efficacia dell attività finora svolta, i controlli dei crediti di imposta si porranno come

9 9 obiettivo strategico per il 2004; in tale ottica è da prevedersi un incremento del cinquanta per cento rispetto al risultato conseguito complessivamente nel L attività continuerà a svolgersi, in via generale, con l utilizzo del mezzo istruttorio dell accesso mirato ed avrà ad oggetto le fattispecie agevolative riferite all utilizzo dei crediti per l incremento dell occupazione ed all utilizzo di crediti per gli investimenti nelle aree svantaggiate. In ordine alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, alla predisposizione ed alla notifica dei provvedimenti di recupero, si fa rinvio alle direttive impartite con la Circolare n. 35/E dell 8 luglio 2003 e con la Circolare n. 42/E del 24 luglio Controlli sostanziali ai fini delle II.DD., IVA, IRAP e registro In dipendenza della più volte richiamata proroga dei termini di definizione si pone l esigenza, come per il 2003, di adottare soluzioni operative che non vanifichino l utilizzo delle risorse e che, nel contempo, assicurino la piena funzionalità dei processi lavorativi riferibili all attività di controllo, anche in vista del conseguimento degli obiettivi che verranno fissati in Convenzione. Tenuto conto delle suesposte esigenze, in coerenza con le disposizioni impartite con la Circolare n. 42/E del 2003, si dispone che i controlli attivati in pendenza dei termini per le definizioni agevolate vadano comunque condotti a conclusione, senza alcuna soluzione di continuità. Solo a seguito della produzione, da parte del contribuente, della documentazione comprovante la valida definizione complessiva della posizione fiscale, l Ufficio interromperà l attività istruttoria e chiuderà definitivamente il controllo. Naturalmente, laddove il contribuente definisca la propria posizione fiscale ai fini di un solo settore impositivo, il controllo proseguirà, sino alla sua conclusione, con riguardo all altro settore impositivo.

10 10 Sempre ai fini di assicurare il razionale e proficuo utilizzo delle risorse disponibili, andranno adottate misure di programmazione dirette ad evitare una concentrazione dei controlli sostanziali in pendenza dei termini per avvalersi degli istituti definitori. Più in generale, fino a che non sarà decorso detto termine, l attività degli Uffici sarà indirizzata, prioritariamente, verso quei processi che, non essendo influenzati dal predetto termine, garantiscano il proficuo utilizzo delle risorse. La suindicata misura di programmazione va comunque coniugata con l esigenza di procedere, anche in costanza del predetto termine, con riguardo a tipologie di controllo collegate ad obiettivi gestionali il cui perseguimento richiede uno svolgimento armonico dell attività degli Uffici lungo tutto l arco dell anno. In particolare, gli Uffici, già da questa prima fase, seppure gradualmente, daranno immediato avvio ai controlli sostanziali nei confronti dei soggetti esercenti arti e professioni. Va sottolineato, infatti, che detti controlli, oltreché per la loro complessità, si caratterizzano per la loro durata collegata, frequentemente, allo svolgimento delle indagini bancarie che rappresentano, di norma, lo strumento istruttorio più idoneo a conferire efficacia all azione degli Uffici. Ne consegue che l attivazione dei predetti controlli, solo dopo che siano decorsi i termini di definizione, potrebbe pregiudicare l ultimazione degli stessi entro l anno e, di conseguenza, la realizzazione di tale specifico obiettivo gestionale. Allo stesso modo, l obiettivo prioritario di conferire un forte impulso all attività di controllo sostanziale, avente quale fonte d innesco i processi verbali di verifica, pone l esigenza di assicurare, con immediatezza, l utilizzo delle risultanze di tali attività istruttorie ai fini dell accertamento. Si dispone al riguardo che, qualora il controllo sostanziale si fondi su rilievi contenuti in processi verbali notificati entro la data di entrata in vigore della Legge n. 289 del 2002, gli Uffici, fino alla scadenza del termine fissato per ricorrere alla modalità di definizione di cui all articolo 15 della citata Legge, utilizzeranno, ai fini

11 11 del controllo sostanziale, unicamente quei verbali le cui risultanze sono suscettibili di essere trasfuse, interamente, nei relativi avvisi di accertamento. Tale indirizzo operativo è diretto ad evitare che si ingeneri, nel contribuente, l erroneo convincimento di potersi avvalere, quale base di commisurazione degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione di cui al suindicato articolo 15, dei rilievi contenuti nel verbale ove questi ultimi, eventualmente, concorressero, in misura diversa, alla determinazione della pretesa tributaria nell avviso di accertamento. Decorso il termine per ricorrere agli istituti definitori, l attività di controllo sostanziale si svilupperà in modo ordinario, prioritariamente nei confronti dei soggetti interessati da processi verbali di constatazione i cui rilievi non corrispondono alle caratteristiche innanzi descritte, nonché dei soggetti che non si sono avvalsi degli istituti definitori, ovvero di quelli che non hanno definito in via automatica, integralmente, la loro posizione fiscale. Previa valutazione del grado di proficuità degli elementi di controllo disponibili, la selezione potrà tener conto, inoltre, di quei contribuenti che si sono avvalsi della modalità di definizione di cui all articolo 8 della Legge n. 289 del Il piano dei controlli terrà altresì conto delle posizioni soggettive interessate da segnalazioni qualificate predisposte in esito ad attività di intelligence e che riguardano, in particolar modo, soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata nonché soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie caratterizzate da comportamenti fraudolenti con riferimento all imposta sul valore aggiunto. Con riguardo ai contribuenti con volume d affari ricavi e/o compensi superiori a euro (50 miliardi di lire) andrà, infine, assicurata una riserva di capacità operativa calibrata in ragione del numero di soggetti economici presenti sul territorio che non abbiano definito, integralmente, la loro posizione fiscale. Per la individuazione delle suindicate posizioni soggettive da sottoporre a controllo, da parte degli Uffici locali, con modalità istruttorie diverse dalla verifica, le Direzioni regionali, così come per le verifiche, opereranno in stretto

12 12 coordinamento con i Reparti della Guardia di Finanza, in conformità della prassi amministrativa vigente. La selezione, da operare con le modalità indicate al punto 7) della nota dell 11 febbraio 2002 prot. n , il cui contenuto è stato confermato, per l anno 2003, dalla nota prot del 31 marzo 2003, andrà condotta, prioritariamente, sulla base della rilevanza degli elementi relativi a poste contabili sensibili desumibili da verbali di verifica già utilizzati ai fini dell accertamento per annualità pregresse. La selezione terrà, altresì, conto di eventuali ulteriori elementi informativi che, sempre con riguardo a soggetti già verificati, siano stati acquisiti nell ambito dell attività di analisi e ricerca, quali, ad esempio, l effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero esiti di interpelli. In altri termini, il controllo dovrà essere diretto a contribuenti già oggetto di precedenti indagini, con riguardo, prioritariamente, a problematiche o aspetti fiscalmente rilevanti, acquisiti direttamente o desumibili dalle risultanze di una attività di verifica già svolta con riguardo a precedenti annualità. Atteso che l analisi effettuata dalle Direzioni regionali, propedeutica alla selezione dei soggetti da controllare, avrà condotto alla individuazione di quegli aspetti gestionali, economici e finanziari, maggiormente significativi, verso cui orientare il controllo, la stessa Direzione regionale dovrà farsi carico di vigilare affinché l azione degli Uffici si svolga in conformità con le indicazioni che avrà, in precedenza, fornite. In relazione alla presumibile complessità del controllo, ovvero alla rilevanza del soggetto controllato, la Direzione regionale valuterà l opportunità di procedere ad un analisi degli esiti dell attività istruttoria svolta, prima che venga formalizzata la pretesa tributaria così come rideterminata dagli Uffici. Tale analisi può, altresì, rappresentare un momento valutativo in ordine all eventuale esigenza di procedere, direttamente, con l ordinaria attività di verifica.

13 13 Giova ancora sottolineare che i controlli in argomento, oltre a fornire un importante contributo al tendenziale conseguimento della prescritta ciclicità degli interventi sui grandi contribuenti, conferiscono un maggior grado di efficacia alla complessiva azione di controllo degli Uffici anche sotto il profilo della remuneratività. Va da aggiungere, infine, che lo svolgimento di un attività qualificante, quale quella in esame, consente l utilizzo e lo sviluppo, delle professionalità esistenti presso gli Uffici locali. L attività di accertamento, con riguardo a tutte le tipologie di controlli, in questa prima fase, interesserà, di norma, il periodo di imposta 2001; allo scadere del termine per ricorrere agli istituti definitori, l azione degli Uffici si indirizzerà verso il periodo di imposta Tale scelta operativa è dettata dall opportunità di assicurare un congruo periodo di tempo per consentire ai contribuenti di potersi avvalere dell estensione, al periodo di imposta 2002, delle norme relative agli istituti definitori. La scelta di indirizzare il controllo verso annualità diverse da quelle sopra indicate, dovrà essere collegata ad un giudizio di proficuità comparata tra le annualità suscettibili di controllo. Nell ambito del settore registro l attività degli Uffici si indirizzerà, prioritariamente, verso gli atti di cessione e di conferimento di terreni edificabili nonché verso gli atti di cessione di azienda. Con riguardo a questi ultimi si sottolinea l esigenza di procedere, a mezzo di accessi mirati, al controllo delle componenti, ritenute più significative, dell azienda ceduta. L azione degli Uffici riguarderà, inoltre, gli atti e le dichiarazioni di successione per i quali è stata richiesta l applicazione dei benefici fiscali. Proseguirà, infine, l esame delle posizioni interessate dall omessa registrazione dei contratti di locazione.

14 14 In ultimo, ma non per rilevanza, gli Uffici, sempre con riguardo al processo in esame: conferiranno, decorsi i termini del condono, un rinnovato impulso al ricorso agli istituti deflativi del contenzioso previsti dal Decreto Legislativo n. 218 del 1997; intensificheranno il ricorso alle indagini bancarie quale strumento atto a conferire un maggior grado di sostenibilità e proficuità al provvedimento di accertamento; pondereranno le modalità istruttorie in relazione alla tipologia di posizioni selezionate ed alla concretezza degli elementi di rilevanza fiscale disponibili; procederanno, di regola, all emissione di un unico atto di accertamento per tutti i settori impositivi; intensificheranno la richiesta di informazioni alle Autorità fiscali estere, nell ambito della cooperazione internazionale, ogni qualvolta le caratteristiche del controllo lo richiedano; assicureranno la tempestiva e corretta rilevazione al Sistema informativo dei dati concernenti le attività svolte, garantendo, sempre, la stretta aderenza degli stessi alle risultanze degli atti di ufficio, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione della data di attivazione del controllo; opereranno, come di consueto, nel rispetto del disposto dell articolo 12, comma 7, della Legge n. 212 del Attività di verifica Le soluzioni operative indicate con riguardo ai controlli sostanziali, attivati in costanza dei termini per le definizioni agevolate, vanno adottate anche per l attività di verifica. I verificatori, pertanto, ultimeranno, senza alcuna soluzione di continuità, l attività istruttoria esterna intrapresa.

15 15 La chiusura anticipata delle operazioni dovrà essere collegata unicamente alla presentazione, da parte del contribuente, nel corso delle indagini, della documentazione comprovante la valida definizione della sua complessiva posizione fiscale. Anche con riferimento alle misure di programmazione, gli Uffici si uniformeranno ai criteri dettati per l attività di controllo sostanziale che prevedono, in questa prima fase, di destinare, prioritariamente, le risorse verso quei processi lavorativi per i quali risultano ininfluenti i termini del condono. Sarà, pertanto, conferito, da subito, un graduale ed adeguato impulso all attività di verifica che si svilupperà con intensità, decorsi i termini per le definizioni. L attività di verifica, nel corso del 2004, avrà ad oggetto, di regola, il periodo d imposta Come per i controlli sostanziali, al fine di assicurare ai contribuenti un congruo lasso di tempo per avvalersi dell estensione delle norme del condono per il periodo d imposta 2002, l attività di verifica, in pendenza del termine per le definizioni, sarà indirizzata verso il Per detta annualità, peraltro, è fondato ritenere che il contribuente abbia già operato le proprie scelte in ordine alla definizione agevolata della propria posizione fiscale. Anche con riguardo alle verifiche, la scelta di indirizzare il controllo verso annualità diverse da quelle sopra indicate, dovrà essere collegata ad un giudizio di proficuità comparata tra le annualità suscettibili di controllo. L indagine esterna riguarderà, di regola, un unico periodo d imposta; l estensione della verifica ad ulteriori annualità deve essere dettata da un effettiva esigenza d indagine collegata alla proficuità dell attività da svolgere. In ordine alla selezione dei soggetti da sottoporre al mezzo d indagine in esame, gli Uffici terranno conto, prioritariamente: delle segnalazioni relative a soggetti nei cui confronti l attività di controllo formale, condotto dalle Direzioni regionali, abbia accertato l insussistenza dei

16 16 presupposti per la loro iscrizione nell anagrafe delle ONLUS; la verifica sarà finalizzata al recupero, entro i termini decadenziali, degli eventuali indebiti risparmi d imposta e relativi interessi, nonché all applicazione delle sanzioni di cui all articolo 28 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 e di quelle previste dalle singole leggi d imposta, ove dovute; delle segnalazioni relative a soggetti nei cui confronti il predetto controllo formale, pur avendo acclarato la sussistenza dei requisiti formali per l iscrizione nell anagrafe delle ONLUS, abbia evidenziato circostanze sintomatiche dello svolgimento di attività lucrative; le finalità del controllo saranno quelle di cui al punto precedente; delle posizioni soggettive riferite a contribuenti che, in relazione agli studi di settore, risultino incoerenti ovvero abbiano indicato cause di esclusione o di inapplicabilità; delle posizioni soggettive che, sempre con riguardo agli studi di settore, pur essendo congrue e coerenti, risultino meritevoli di controllo in ragione dell appiattimento emergente dall analisi del trend dell ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati; delle posizioni soggettive che, in esito ai controlli sui crediti d imposta, risultino meritevoli di un controllo esteso alla complessiva posizione fiscale, in ragione della rilevanza del credito di cui sia stato accertato l illegittimo utilizzo, ovvero l illegittima contabilizzazione, qualora il credito stesso non sia stato utilizzato; degli elementi di accertamento disponibili che rivestono particolare rilevanza quali, ad esempio, ripetute violazioni agli obblighi strumentali, segnalazioni qualificate predisposte nell ambito dell attività di analisi e ricerca, ecc. Detti criteri di selezione andranno riferiti a soggetti che non si sono avvalsi degli istituti definitori, ovvero a quelli che non hanno definito in via automatica, integralmente, la loro posizione fiscale.

17 17 Si farà riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della modalità di definizione di cui all articolo 8 della Legge n. 289 del 2002, solo laddove si ravvisi, comunque, la proficuità dell intervento. Sempre in tema di selezione delle posizioni va evidenziato che il piano annuale dei controlli sarà caratterizzato da un elevato grado di flessibilità in dipendenza di posizioni che, inizialmente selezionate, avranno fatto ricorso, successivamente, agli istituti definitori. Modifiche al piano iniziale potranno altresì rendersi necessarie in conseguenza di mutati contesti normativi, ovvero in conseguenza di ulteriori obiettivi gestionali che verranno, eventualmente, fissati in Convenzione. A tale riguardo si fa presente che, in sede di modifica e/o integrazione al piano annuale, l azione degli Uffici dovrà assicurare il massimo grado di trasparenza. Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle verifiche si richiamano le disposizioni impartite al riguardo con la circolare n. 42/E del 24 luglio In questa sede si ribadisce, comunque, l esigenza di: orientare il controllo agli aspetti più significativi e rilevanti sotto il profilo fiscale anche al fine di contenere la durata dell intervento; utilizzare le guide metodologiche già diramate; intensificare l utilizzo dell applicazione di ausilio all attività di verifica (S.A.VE.); procedere, sussistendone i presupposti, ai controlli correlati all applicabilità della sanzione prevista dall articolo 3, comma 3, del Decreto Legge n. 12 del 27 febbraio 2002; operare, come di consueto, nella piena osservanza delle disposizioni contenute nella Legge n. 212 del 2000 in materia di Statuto dei diritti del contribuente. Ai suindicati indirizzi si uniformerà anche l attività di verifica da svolgersi a cura delle Direzioni regionali nei confronti dei contribuenti di grandi dimensioni. Al riguardo va sottolineato che il Piano operativo dell Agenzia prevederà,

18 18 per l anno in corso, un significativo incremento, rispetto al 2003, di tale tipologia di controllo. L incremento degli interventi programmati andrà coniugato con il miglioramento dello standard qualitativo dell attività di indagine da conseguirsi, principalmente, mediante lo sviluppo dei funzionari con minore esperienza ed il costante arricchimento della preparazione di quelli già adeguatamente dotati di esperienze tecniche e capacità operative. Al fine di una esatta qualificazione dell attività svolta si precisa che rientrano nell ambito dei controlli in argomento le verifiche eseguite nei confronti di soggetti che abbiano dichiarato, per il periodo di imposta oggetto del controllo, un volume d affari, di ricavi o di compensi non inferiori a euro (50 miliardi di lire). E comunque necessario che, con riguardo all annualità oggetto di verifica, il contribuente selezionato sia presente nella banca dati dei soggetti di grandi dimensioni; ai fini del necessario aggiornamento della predetta banca-dati si richiama la comunicazione di servizio n. 9 del 31 gennaio 2001, prot. n. 2001/19528 della Direzione Centrale Accertamento. Ulteriori e più specifici indirizzi concernenti tale tipologia di verifica verranno diramati, con separata nota, a cura della Direzione Centrale Accertamento - Settore Soggetti di grandi dimensioni. 8. Attività di controllo mediante accessi brevi La disponibilità di risorse che, altrimenti, sarebbero state destinate a linee di attività attualmente influenzate dagli istituti definitori, potrà consentire un sollecito ed intenso avvio del programma di controlli a mezzo accessi brevi. Una programmazione dell attività in tal senso risulterà, peraltro, coerente con l orientamento di prevedere un sensibile incremento di tale mezzo istruttorio in vista dell ulteriore rafforzamento del presidio del territorio.

19 19 Con riguardo all articolazione temporale delle varie tipologie di accessi gli Uffici privilegeranno, nella prima parte dell anno, quelli finalizzati al controllo degli obblighi strumentali, al controllo delle compensazioni operate ai sensi del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 ed al controllo finalizzato alla individuazione dei fenomeni collegati all economia sommersa. Con riguardo a tale ultima tipologia di controllo va assicurato un incremento qualitativo degli interventi da realizzarsi mediante una penetrante attività di intelligence diretta ad individuare posizioni soggettive interessate non solo dall utilizzo di lavoro irregolare ma anche dal cosiddetto sommerso d azienda. Per l individuazione di tali ultime posizioni, gli Uffici potranno, tra l altro, tener conto degli esiti dell attività valutativa svolta con riguardo agli elementi di giudizio forniti dai destinatari delle richieste di informazioni inviate nell ambito del Piano straordinario d accertamento previsto dalla Legge n. 383 del L attività degli Uffici sarà inoltre finalizzata, dal prossimo mese di marzo, al controllo dei dati strutturali e contabili, rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, avvalendosi di un apposito percorso metodologico, in fase di ultimazione, che individua, in relazione a ciascun gruppo di studi, i dati generali ed i dati specifici che formeranno oggetto di controllo. 9. Funzioni strumentali all attività di controllo Con riguardo alle attività riferibili a tale processo, gli Uffici locali, già individuati a livello centrale, assicureranno, con le modalità ed entro i termini previsti, la sperimentazione delle nuove procedure informatiche, ovvero di quelle già in uso che formeranno oggetto di aggiornamento o implementazione. Dell impegno previsto per lo svolgimento delle attività sperimentali, le Direzioni regionali terranno conto in sede di assegnazione del budget di risorse e di produzione. Sempre nell ambito delle funzioni strumentali, le Direzioni regionali

20 20 proseguiranno l attività di controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali nei confronti di soggetti iscritti o da iscrivere nell Anagrafe unica delle ONLUS. Il controllo va condotto nella piena osservanza dei termini e delle modalità previste dal Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003, n Il citato decreto si richiama nelle parti in cui dispone che la Direzione regionale: proceda all iscrizione subordinatamente alla verifica della regolarità del modello di comunicazione, della sussistenza dei requisiti formali e dell allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero di copia dello statuto o dell atto costitutivo; comunichi l esito del controllo entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora, successivamente all avvenuta iscrizione, accerti il venir meno o la mancanza dei requisiti, provveda alla cancellazione dall Anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato, dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato ed ai competenti Uffici locali per l effettuazione dei controlli e l eventuale applicazione delle sanzioni. Il predetto decreto stabilisce, inoltre, che gli Uffici locali, qualora in sede di controllo sostanziale o di verifica, acquisiscano elementi dai quali risulti la mancanza di uno o più requisiti, provvedano a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale la quale valuterà se procedere, previo parere dell Agenzia per le ONLUS, alla cancellazione del soggetto dall Anagrafe. 10. Riscossione coattiva Rivestono primaria rilevanza le attività collegate alla tutela della pretesa erariale. Al riguardo si fa rinvio alle disposizioni impartite con la più volte citata circolare di programma per l anno 2003.

21 21 In questa sede si richiama l attenzione degli Uffici in ordine: alle procedure previste dall articolo 22 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 in materia di ipoteca o sequestro conservativo dei beni del contribuente, compresa l intera azienda; allo scrupoloso controllo con riguardo alle garanzie prestate a fronte delle richieste di pagamento rateale della pretesa erariale; all immediato avvio della procedura di escussione delle garanzie prevista dall articolo 19, comma 4 bis, D.P.R. 602 del 1973; all immediata iscrizione a ruolo a seguito della definitività degli atti di accertamento e all iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in base ad accertamenti non definitivi; all immediata iscrizione, ricorrendone i presupposti, in ruoli straordinari degli interi importi risultanti da accertamenti anche se non definitivi; all immediato conferimento del carattere di esecutorietà ai ruoli conseguenti alla liquidazione automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni. Gli Uffici assicureranno, infine, una particolare attenzione in ordine alla legittimità dell iscrizione a ruolo, qualora le somme complessivamente dovute risultino superiori a 1.549,37 euro; tanto in considerazione degli effetti derivanti nella sfera patrimoniale del contribuente dalle misure previste dall art. 76 del D.P.R. 602 del Consuntivazione delle attività svolte Viene preliminarmente evidenziato che l esatta consuntivazione dell attività svolta postula, necessariamente, la corretta trasmissione dei dati al Sistema informativo. Di qui l esigenza che i dirigenti ed i funzionari delle Direzioni regionali e degli Uffici operativi, assicurino la sistematica e scrupolosa vigilanza sulla tempestiva e corretta rilevazione al Sistema dei dati.

22 22 Si richiama, in particolare, l attenzione in ordine all esigenza della tempestiva rilevazione al Sistema informativo dell inizio dell azione di controllo e delle connesse attività istruttorie. Pari attenzione andrà posta alla corretta digitazione dei dati numerici relativi ai rilievi constatati o accertati, atteso che l erronea, seppure singola, rilevazione inficia le successive elaborazioni centralizzate. Peraltro, l esigenza di svolgere una tempestiva, puntuale e costante ricognizione, mediante gli strumenti di monitoraggio in uso, dei dati acquisiti dagli Uffici al fine di individuare i casi di erronea acquisizione degli stessi che, pur non inficiando gli atti emessi, determinano una grave alterazione della base informativa, è stata, in più circostanze, espressa dalla scrivente. Con riguardo ai criteri di consuntivazione delle attività svolte, verranno fornite le consuete tabelle, attualmente in corso di aggiornamento ed implementazione, concernenti i parametri di assorbimento di risorse per unità di prodotto realizzata. Detti parametri apprezzeranno, maggiormente, talune tipologie di controllo che si caratterizzano per un più elevato grado di complessità di esecuzione quali, ad esempio, i controlli eseguiti nei confronti degli esercenti arti e professioni e nei confronti dei soggetti destinatari di agevolazioni ed incentivi fiscali. Con riguardo a questi ultimi, verranno adottate le modalità di consuntivazione originariamente previste nella circolare n. 42/E del 24/7/2003. Ne consegue che la consuntivazione dell accesso mirato resta subordinata alla notifica dell atto di recupero. Una maggiore valorizzazione, ai fini della consuntivazione, verrà, altresì, prevista per i controlli condotti con il ricorso alla modalità istruttoria dell indagine bancaria.

23 ALLEGATO ATTIVITÀ CORRELATE ALLA DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI FISCALI PER GLI ANNI PREGRESSI Istruzioni operative emanate per la trasmissione al Sistema centrale: delle informazioni per la chiusura dei controlli sostanziali attivati ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, in assenza di notifica di provvedimenti di accertamento per intervenuta definizione agevolata; le istruzioni operative per la trasmissione degli esiti dei controlli sono contenute nella comunicazione di servizio n. 75, prot. n. 2003/ del 2 ottobre 2003; delle informazioni per la definizione informatica degli avvisi di accertamento, ivi compresi gli accertamenti parziali automatizzati, notificati successivamente al 31 dicembre 2002, relativi ad annualità per le quali il contribuente si sia legittimamente avvalso degli istituti di definizione agevolata; le istruzioni operative per l archiviazione informatica sono contenute nelle comunicazioni di servizio n. 91, prot. n. 2003/ del 25 novembre 2003 e n. 97, prot. n. 2003/ del 16 dicembre 2003; delle informazioni per la definizione informatica di annualità per le quali si sia intrapresa un attività istruttoria esterna, successivamente sospesa a seguito della dichiarazione, da parte del contribuente, di volersi avvalere di una delle procedure di definizione automatica; le istruzioni operative per l archiviazione informatica sono contenute nelle comunicazioni di servizio n. 40, prot. n. 2003/95163 del 12 maggio 2003; delle informazioni per la definizione di annualità per le quali sia stata conclusa un attività istruttoria esterna, le cui risultanze siano state trasmesse al sistema centrale, qualora detta annualità sia stata definita in via automatica, secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 9 della Legge n. 289 del 2003; le istruzioni

24 2 operative per l archiviazione informatica sono contenute nelle comunicazioni di servizio n. 40, prot. n. 2003/95163 del 12 maggio 2003; delle informazioni per la definizione informatica delle annualità di imposta relative a processi verbali di constatazione, degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni interessati dalla modalità di definizione prevista dall articolo 15 della Legge n. 289 del 2002; le istruzioni operative per l archiviazione informatica sono contenute nelle comunicazioni di servizio n. 39 (prot. n. 2003/92922 del 10 giugno 2003), n. 40 (prot. n. 2003/95163 del 12 giugno 2003), n. 79 (prot. n. 2003/ del 14 ottobre 2003), n. 96 (prot. n. 2003/ del 5 dicembre 2003) e n. 104 (prot. 2003/ del 22 dicembre 2003).

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