1 Modulo didattico. Docenti: ANDREULA Saverio, GERMINI Francesco GRECO Roberto, MASSARO Michele
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2 1 Modulo didattico Docenti: ANDREULA Saverio, GERMINI Francesco GRECO Roberto, MASSARO Michele 2
3 Argomenti Lo Stato e le Regioni nel Governo del Sistema Salute Ruoli e Competenze Principi e valori Il federalismo sanitario Le competenze dello Stato in tema di sanità Le competenze delle regioni in tema d sanità 3
4 Argomenti I Livelli essenziali di Assistenza Il sistema di finanziamento Le valutazioni applicative Cenni alle modalità applicative dei modelli sanitari applicativi regionali Confronto sulle logiche applicative dei modelli organizzativi La Spending Review in sanità (cenni) 4
5 Argomenti I LEA e la sanità, laboratorio per il federalismo Il diritto alla salute per i cittadini di tutte le Regioni. Il Mantenimento degli equilibri economici contestualmente alla stima adeguata del FSN. Il Federalismo sanitario garante dei diritti costituzionali 5
6 Il SSN in Italia - Principi e Valori Nel nostro Paese la tutela della salute è considerata come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. La Salute trova nell'articolo 32 della Costituzione la lettura giuridica di contesto. La salute è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale. 6
7 Principi e Valori I principi fondamentali su cui si basa il SSN: Universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari; Responsabilità pubblica della tutela della salute; Globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno, secondo quanto previsto dai Livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA) 7
8 Il Sistema Sanitario Nazionale Il nostro Sistema Sanitario è stato istituito dalla legge 833 del 1978, il SSN italiano ha carattere universalistico e solidaristico, fornisce cioè l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro. 8
9 Principi e Valori Finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale; Portabilità dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità di assistenza tra le regioni. 9
10 Principi e Valori Finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale; Portabilità dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità di assistenza tra le regioni. 10
11 Finanziamento del SSN Il finanziamento del SSN avviene dalla L. 833 in poi attraverso la fiscalità generale tramite il Fondo Sanitario Nazionale, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. 11
12 L evoluzione del S. S. Italiano 12
13 Evoluzione del Sistema Sanitario Italiano È con la l. 23 dicembre 1978, n. 833 che si procede all istituzione del servizio sanitario nazionale mediante il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo il dettato dell art. 32 della costituzione. 13
14 Con la l.833 nascono le UU. SS. LL. Sono lo Strumento per realizzare gli obiettivi per la tutela della salute attraverso: a) le strutture ospedaliere del territorio b) la medicina di base c) il servizio farmaceutico d) l Igiene pubblica e) l Igiene mentale f) il Servizio veterinario g) la Medicina preventiva e igiene del lavoro 14
15 Sotto il profilo politico le più importanti innovazioni hanno riguardato: il rispetto del principio di eguaglianza, il decentramento dei poteri decisionali dal livello centrale al livello regionale e locale, con il Sindaco che mantiene il ruolo di autorità sanitaria periferica e diviene componente dell'assemblea generale della Unità sanitaria locale (USL); la gestione della USL affidata ad organi elettivi 15
16 OBIETTIVI PRIMARI DEL SSN: La prevenzione; Il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali e sociali. Si tratta di principi già enunciati dalla Costituzione (art. 32) che viene qualificato dalla precisazione "di tutta la popolazione" e cioè senza la distinzione per settore assistenziale come in epoca mutualistica; 16
17 Obiettivo strategico della L.833 L intervento del SSN non è finalizzato unicamente alla cura della malattia, ma si estende agli interventi di riabilitazione e soprattutto alla prevenzione estesa a tutti gli ambienti di vita e di lavoro 17
18 Evoluzione del Sistema Sanitario Italiano PRIMA della 833 CON la 833 NON UNIVERSALE: solo ai lavoratori e loro familiari, solidaristico ai soggetti indigenti NON UNIFICATO: contributi difformi parte a carico dei lavoratori e parte dei datori di lavoro; NON UNIFORME: non garantite le stesse prestazioni a tutti i cittadini UNIVERSALE: che riguarda la totalità della popolazione UNIFICATO: un solo contributo copre l insieme dei rischi; UNIFORME: garantisce le stesse prestazioni a tutti gli interessati 18
19 Evoluzione del Sistema Sanitario Italiano 19
20 Evoluzione del Sistema Sanitario Italiano Seconda Riforma Sanitaria D.lgs. 502/92 e D.lgs. 517/93 I decreti prevedono tra l altro: - Aziendalizzazione delle USL guidate da un Direttore Generale; - Gli ospedali con determinate caratteristiche sono scorporati e diventano aziende; - La proprietà patrimoniale è trasferita dai comuni o province alle AUSL; - Trasferimento alle Regioni di tutte le competenze sotto la guida del Ministero della salute 20
21 Evoluzione del Sistema Sanitario Italiano Anno 1999 Riforma ter D.lgs. n. 229/99 (Legge Bindi) I cui cardini sono: - Individuazione dei LEA; - esclusività del rapporto di lavoro per i medici; - potenziamento della formazione; - ruolo del territorio inserito in un sistema aperto formato da tre macrostrutture (Distretto, Dip. di prevenzione e Ospedale); con questa legge viene affermata la «centralità del momento territoriale dell assistenza» - La possibilità per le Regioni di definire un PSR 21
22 D.lgs. n. 229/99 (Legge Bindi) Il D. Lgs. 229/99 prevede che lo Stato dichiari quali prestazioni sanitarie sono garantite a tutti i cittadini, in modo uniforme sul territorio nazionale. L.E.A. rendono note ed esplicite le prestazioni sanitarie che tutti hanno il diritto di ricevere su tutto il territorio nazionale. Sono prestazioni: PERTINENTI EFFICACI APPROPRIATE COMPATIBILI ECONOMICAMENTE 22
23 Legge Costituzionale n 3 del Modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione Il governo del sistema sanitario è esercitato in misura prevalente dallo Stato e dalle Regioni, secondo la distribuzione di competenze stabilita dalla recente revisione della Carta costituzionale e dalla legislazione in materia. 23
24 Legge Costituzionale n 3 del Modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione: La tutela della salute è materia a competenza concorrente: lo Stato ha potestà di determinare i principi; le Regioni hanno autonomia in riferimento alla programmazione, alla gestione, alla organizzazione dei servizi sanitari 24
25 Legge Costituzionale n 3 del In base al principio di sussidiarietà costituzionale, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo: livello centrale - lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli essenziali di assistenza 25
26 Il ruolo delle Regioni Le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione, del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese. Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato). 26
27 La Professione Infermieristica e le maggiori normative di riferimento D.L. 502/92 D.M. 739/94 LEGGE 42/99 D.M. 509/99 LEGGE 251/2000 D.M. 136/2001 LEGGE 1/2002 LEGGE 43/2006 Delibere Regionali L. 341/ Evoluzione federalista del Sistema Sanitario 2016 Accordi regolamentari in Conferenza Stato Regioni Patto per la salute, DM 70/15, ecc ecc 27
28 Avvio del processo federalista sanitario Accordo Governo Regioni dell 8 agosto 2001 Patto di stabilità sanitario; Definizione dell indicatore di presenza di posti letto per acuti e per distinte specificità; Definizione della spesa sanitaria in quote regionali (criterio spesa storica) Legge n.42 del 5 maggio
29 Il Diritto alla Salute Art. 3 (costituzione) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 29
30 Il Diritto alla Salute Art. 32. (Costituzione) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 30
31 Il Diritto alla Salute con la Riforma Costituzionale L.E.A. Contratti di lavoro Politica dei farmaci Modelli organizzativi Definizione ambiti territoriali 31
32 (LEA) Che cosa sono? Sono le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a garantire a tutti i cittadini, (Gratuitamente) o in (Compartecipazione) grazie alle risorse raccolte attraverso la leva fiscale 32
33 (LEA) come considerarli? Liste di esclusione o liste di inclusione? Obbligo di rispetto o possibilità di modificazione? 33
34 L.E.A & i Modelli Organizzativi Regionali Qualità dei processi assistenziali Linee guida e protocolli assistenziali Ospedalizzazione domiciliare Disciplinare tecnico per le liste d attesa Istituzione del servizio infermieristico Gestione dei flussi informativi sanitari Figure di supporto all assistenza infermieristica Ecc. ecc. 34
35 Il Finanziamento del SSN l sistema cosiddetto di federalismo fiscale introdotto dalla riforma ha mantenuto in vigore alcune delle caratteristiche fondamentali del precedente meccanismo di riparto. La procedura di riparto delle risorse disponibili si articola, infatti, nelle seguenti fasi: 35
36 Il Sistema di Finanziamento del SSN a) annualmente, la legge finanziaria individua il fabbisogno sanitario nazionale, che tecnicamente viene determinato sulla base di una stima preventiva delle risorse disponibili necessarie per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; b) fissato il fabbisogno nazionale, si procede alla determinazione del fabbisogno regionale con un Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, successivamente recepito dal CIPE. 36
37 Il Finanziamento del SSN La determinazione delle risorse da erogare a ciascuna Regione a copertura della spesa sanitaria viene effettuata tenendo presenti più aspetti: Il fabbisogno sanitario; La popolazione residente; La capacità fiscale; La dimensione geografica di ciascuna regione. 37
38 Il Finanziamento del SSN Nella prassi, il riparto avviene sulla base del criterio della quota capitaria ponderata Il riparto pro capite viene corretto sulla base di alcune variabili destinate a rappresentare il bisogno di assistenza di ogni singolo individuo (età, genere, tasso di mortalità perinatale e di mortalità infantile, densità abitativa) e poi moltiplicata per il numero di residenti in ciascuna Regione. 38
39 Il Finanziamento del SSN Ogni anno viene poi definito un fondo perequativo nazionale che serve a coprire le spese che le regioni non riescono a recuperare attraverso le proprie entrate fiscali (irap, accise sulla benzina,addizionale irpef ecc.) 39
40 Effetti applicativi del federalismo sanitario Concorrenziale Che ammette diversificazioni molto marcate nei servizi offerti dalle diverse regioni Cooperativo e solidale I diritti dei cittadini alla sanità, all istruzione, all assistenza ecc, sono tutelati e garantiti a prescindere dal territorio in cui abitano 40
41 LA GARANZIE PER I CITTADINI Sarà, ad esempio, sempre garantito il principio di portabilità e reciprocità? 41
42 Il Volume Economico di Finanziamento La spesa sanitaria rappresenta la quota di bilancio più consistente di tutte le regioni 42
43 Finanziamento della Sanità La spesa sanitaria rappresenta anche un importante capitolo del bilancio dei diversi paesi In Italia circa il 7% del PIL Media annua di finanziamento del fondo sanitario è di circa 102 miliardi di 43
44 S.S.N., la spesa Anno miliardi di euro Anno miliardi di euro Anno miliardi di euro Anno 2006/09 100/104 miliardi di euro Anno 2010/2011 invariato Anno 2012/ miliardi di euro 44
45 La Sanita & la spending review Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati Revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni 45
46 La revisione degli assetti organizzativi amministrazioni pubbliche centrali Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono previste misure di riduzione: 46
47 La revisione degli assetti organizzativi amministrazioni pubbliche centrali a) degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non si applica ai ricercatori ed ai tecnologi. 47
48 I criteri selettivi nella revisione degli assetti organizzativi Le riduzioni previste non avverranno secondo il tradizionale criterio del taglio lineare, ma con criteri selettivi. Conseguentemente per alcune amministrazioni la misura potrà essere inferiore alle percentuali previste, anche in considerazione delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche da parte di una altra amministrazione. 48
49 I criteri selettivi nella revisione degli assetti organizzativi Settori esclusi. Sono esclusi dal programma di riduzione le strutture ed il personale del comparto della scuola, per cui restano valide le specifiche discipline di settore. Sono, altresì, esclusi, le strutture e il personale del comparto sicurezza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari e il personale della magistratura, dei procuratori e degli avvocati dello Stato. Intervento specifico su Forze armate. E previsto anche un taglio degli organici delle Forze Armate che dovranno ridurre il totale generale in misura non inferiore al 10 per cento 49
50 Procedura di revisione degli assetti organizzativi Alle riduzioni degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede con uno o più dpcm che opereranno le riduzioni selettive previste. Ogni amministrazione dovrà poi adottare un regolamento organizzativo di riassetto e riordino delle competenze degli uffici, eliminando eventuali duplicazioni e procedendo alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali. Dovranno, inoltre, essere riorganizzati gli uffici con funzioni ispettive e di controllo. 50
51 Procedura di revisione degli assetti organizzativi e principi di razionalizzazione La rete periferica dovrà essere ridefinita su base regionale o interregionale, procedendo alla unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni, anche attraverso la conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l esercizio unitario delle funzioni e ricorrendo a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane. Le amministrazioni, infine, dovranno procedere alla tendenziale eliminazione degli incarichi di consulenza, studio e ricerca ovvero quelli a cui non corrisponda la titolarità di uffici dirigenziali. 51
52 Altre misure di contenimento della spesa in tema di lavoro pubblico b) Valutazione della performance dei dipendenti pubblici Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con DPCM, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n
53 Anticorruzione E integrato l articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per cui i dirigenti di uffici dirigenziali generali, fra l altro, forniscono le informazioni richieste dalla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche) per l individuazione delle attività nell ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 53
54 Anticorruzione Le amministrazioni pubbliche, provvedono al monitoraggio delle attività nell ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva 54
55 Spending Review in Sanità La sanità è sicuramente uno dei settori su cui si concentrano le maggiori aspettative di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica previsti dal decreto sulla spending review. La manovra impone necessariamente a tutte le Regioni, anche a quelle considerate virtuose, di intraprendere un percorso graduale di riorganizzazione dei propri servizi sanitari, in modo da rafforzarne l'efficienza e l'efficacia. Sono molti gli ambiti sui quali agire, pur nel rispetto degli obiettivi di tutela della salute che sono alla base del nostro Servizio Sanitario Nazionale. 55
56 Sanità La sanità è sicuramente uno dei settori della spesa pubblica su cui si concentrano le maggiori aspettative di contenimento e razionalizzazione previsti dal recente decreto sulla spending review. L obiettivo del decreto in questo settore è una riduzione della spesa di quasi 8 miliardi di euro nel triennio a cui si arriva ricorrendo a una serie di misure tipicamente top-down come la riduzione del posti letto sotto il limite a livello regionale di 3,7 per mille abitanti (7mila posti letto pubblici in meno a partire dal 2013), 56
57 La nuova mappa della riduzione del posti letto sotto il limite a livello regionale di 3,7 per mille abitanti ANNO
58 Sanità Altri cospicui risparmi di spesa sono attesi dall applicazione del criterio del costo standard o di riferimento per quanto concerne le forniture di beni e servizi. 58
59 La sanità pubblica e l organizzazione Il nuovo modello organizzativo delineato dalla riforma Balduzzi 59
60 Testo coordinato del Decreto legge 13 settembre 2012, n.158 Decreto Sanità Balduzzi Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute 60
61 Sommario Legge Balduzzi Articolo 1 Riordino dell assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie Articolo 2 Esercizio dell attività libero professionale intramuraria Art. 2 bis Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie Articolo 3 Responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie Art. 3 bis Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari Articolo 4 Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa Articolo 5 Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia 61
62 Sommario Legge Balduzzi Articolo 6 Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari Art. 6 bis Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni Articolo 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l attività sportiva non agonistica Articolo 8 Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande Articolo 9 Disposizioni in materia di emergenze veterinarie Articolo 10 Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme sull innovatività terapeutica 62
63 Sommario Legge Balduzzi Articolo 11 Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale Art. 11 bis Modifica al comma 811 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale Articolo 12 Procedure concernenti i medicinali Articolo 13 Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica Articolo 14 Razionalizzazione di taluni enti sanitari Articolo 15 Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero Art. 15 bis Razionalizzazione della spesa sanitaria Articolo 16 Entrata in vigore 63
64 RIFORMA DELLE CURE PRIMARIE (art. 1) Le regioni organizzano l assistenza primaria secondo modalità operative monoprofessionali denominate aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e forme organizzative multiprofessionali denominate unità complesse di cure primarie (UCCP) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Ssn, degli infermieri, delle ostetriche, delle tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. Le unità complesse di cure primarie sono costituite in reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione
65 RIFORMA DELLE CURE PRIMARIE (art. 1) Le unità complesse operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, attraverso sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica. Le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e le unità complesse di cure primarie (UCCP) erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Ssn. 65
66 RIFORMA DELLE CURE PRIMARIE (art. 1) Le Regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, nelle medesime strutture sulla base della convenzione nazionale, anche di personale dipendente del SSN in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. 66
67 AGGIORNAMENTO DEI LEA (Art. 5) Novità su cronicità, malattie rare e ludopatia Un Decreto del presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 dicembre 2012, aggiornerà il Lea per le malattie croniche, per le malattie rare e la ludopatia. Sparisce il fondo alimentato dalle entrate dei giochi che avrebbe finanziato i nuovi Lea per le ludopatie. 67
68 XVI legislatura in materia di sanità Questa XVI legislatura s è conclusa lasciando in sospeso una mole di provvedimenti di varia natura in materia di sanità. Basta, per esempio, scorrere le decine e decine di progetti di legge d iniziativa parlamentare assegnati alle competenti Commissioni di Senato e Camera, la stragrande maggioranza dei quali non ha mai avuto chance di proseguire nell iter legislativo. Ma, insieme con questi, lo scioglimento anticipato delle Camere ha lasciato in una sorta di animazione sospesa un altra lunga serie di provvedimenti di grande importanza per il settore. 68
69 XVI legislatura in materia di sanità A cominciare da numerosi adempimenti attuativi delle leggi del Governo Monti che hanno interessato la sanità: la legge di stabilità, quella sulla spending review e il cosiddetto decreto Balduzzi. Su queste tre leggi, la Conferenza Stato-Regioni ha fatto una sintesi dei provvedimenti che dovrebbe essere emanati in quella sede e in quella della Conferenza unificata (cioè insieme con le autonomie locali). Per quanto riguarda la prima (che poi sarebbe la legge 24 dicembre 2012, n. 228), per esempio, il ministero avrebbe già dovuto emanare un decreto per fissare i criteri e le procedure per la gestione di tutte le fasi del processo di donazione degli organi a fini di trapianto. La nuova scadenza è la fine del prossimo giugno. 69
70 XVI legislatura in materia di sanità Quanto alla spending review (cioè la legge 7 agosto 2012, n.135) prevedeva, tra le altre cose, che entro il 31 ottobre 2012 si sarebbe dovuto adottare il regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi per l assistenza ospedaliera da parte delle Regioni, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni. Il testo, definito con il D.M. 70/2015. (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi relativi all assistenza ospedaliera) 70
71 XVI legislatura in materia di sanità Un altra disposizione della legge sulla "spending review" prevedeva un accelerazione per l adozione dei costi standard sanitari (ex decreto legislativo 68/2011 sul federalismo fiscale): entro il 31 ottobre 2012 il Governo avrebbe dovuto acquisire e pubblicare i relativi dati ed entro il 31 dicembre scorso definire i tempi di attuazione dell adozione dei costi e fabbisogni standard in sanità. Solo che nella Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012 è stata espressa la mancata intesa sul decreto relativo all individuazione dei criteri per le Regioni di riferimento. 71
72 La riforma federale in Sanità I LEA (Livelli essenziali di assistenza) 72
73 LEA e Federalismo in Sanità Riferimenti Normativi: Costituzionali: L.C. n.1/99 L.C. 8 marzo 2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Legislazione Ordinaria: L.133/99, Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale D. Lgs. 56/2000, Disposizioni in materia di federalismo a norma dell art.10 della L.133/99 73
74 LEA e Federalismo in Sanità Cosa e cambiato? 74
75 LEA e Federalismo in Sanità Governo territoriale Rapporti tra Stato e Regioni e tra Regione ed Enti Locali Configurazione delle autonomie regionali e locali 75
76 Federalismo in Sanità 11 articoli che prevedono: Pari dignità di tutti gli enti politici territoriali Repubblica italiana intesa come un entità costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato (art.114). 76
77 Federalismo in Sanità La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (Art.117). Distinzione tra legislazione esclusiva e legislazione concorrente, riservando alla potestà legislativa esclusiva dello Stato solo un nucleo di materie. 77
78 LEA e Federalismo in Sanità Legislazione esclusiva: politica estera, difesa, previdenza sociale, legislazione elettorale; Legislazione concorrente: tutela della salute, materia su cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 78
79 LEA e Federalismo in Sanità Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne l esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art.118). Autonomia finanziaria regionale nella direzione di una più ampia autonomia di spesa e disponibilità di risorse, istituendo anche un fondo perequativo senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. 79
80 LA SANITA LABORATORIO PER IL FEDERALISMO 80
81 Quali opportunità e quali rischi sta ponendo il federalismo in sanità? 81
82 Opportunità e vantaggi: 1. I soggetti di governo decentrati sono in grado di identificare con maggiore precisione i bisogni della popolazione di riferimento (devolution) 2. Maggiore responsabilizzazione su: Livelli di spesa Organizzazione dei servizi Reperimento delle risorse aggiuntive necessarie a finanziarie le prestazioni La maggiore autonomia rende possibile e più efficiente la valorizzazione delle proprie specificità che qualificano ed indirizzano lo sviluppo del sistema. 82
83 Il Federalismo comporterà: Maggiore autonomia regionale nella scelta del modello di organizzazione dei servizi; Diversa attenzione al ruolo della ricerca come strumento d innovazione e di sviluppo organizzativo e professionale; Differente valore dato alla formazione; Uso dei fondi integrativi con aumento dei volumi di attività delle prestazioni erogate nelle ASL; Differenti applicazioni degli istituti contrattuali e delle politiche del personale. 83
84 Infermieri e L.E.A. UN AUSPICIO Adottare modelli di federalismo fondati sui principi di solidarietà, universalità ed accessibilità dei servizi sanitari; Prevedere il contributo degli infermieri per la definizione dei L.E.A. evidenziando a livello regionale la necessità dell analisi dei bisogni prioritari di assistenza infermieristica della popolazione; 84
85 Infermieri e L.E.A. Consentire che le prestazioni siano erogate in condizioni organizzative tali da garantire l efficacia e l appropriatezza; Garantire agli infermieri la piena attuazione della direzione, dell organizzazione e della valutazione delle attività assistenziali, in un quadro di equità e valorizzazione professionale; Assicurare un quadro unico nazionale entro cui regolare i contratti collettivi di lavoro, garantendo un omogeneità di trattamento tra chi lavora al Sud e chi al Nord. 85
86 Saverio Andreula e mail : saverioandreula@libero.it Roberto Greco e mail : clinfermiere@libero.it Francesco Germini e mail : germini@ .it Michele Massaro e mail : massaro.miki@tin.it G R A Z I E 86
4. Lo strumento operativo del SSN nella legge 833 è rappresentato :
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