COMUNE DI ROMENTINO PROVINCIA DI NOVARA NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI
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- Gennaro Basso
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1 COMUNE DI ROMENTINO PROVINCIA DI NOVARA NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI (Allegato alla deliberazione di C.C. n. 63 del ) (Modificato con deliberazione di C.C. n. 07 del ) (Tabella allegata alla deliberazione di G.M. n. 05 del
2 CAPO I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI ART. 1 DEFINIZIONI Ai sensi del presente Regolamento s intendono: per Regolamento ISEE, il Regolamento per l'accesso e la partecipazione alle prestazioni sociali agevolate in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del ; per Regolamento delle Associazioni, il Regolamento delle Associazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del ART. 2 FINALITA Ai sensi dell articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente Regolamento disciplina criteri e modalità a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. ART. 3 ESCLUSIONI Rimangono esclusi dall ambito di applicazione del presente Regolamento tutti i contributi che il Comune è tenuto ad erogare a soggetti vari in forza di apposita disposizione di legge. Sono parimenti esclusi i casi in cui il Comune percepisce somme a destinazione contributiva vincolata. ART. 4 BENEFICIARI Destinatari dei benefici economici sono le organizzazioni giuridicamente o liberamente strutturate e le persone fisiche. CAPO II ORGANIZZAZIONI ART. 5 INTERVENTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI 1. I benefici a favore delle organizzazioni giuridicamente o liberamente strutturate sono disposti a norma del Regolamento delle associazioni. 2. La commissione di cui all art. 10, comma 2, può decidere, su istanza di parte o d ufficio, l erogazione di somme di denaro a favore di organizzazioni giuridicamente o liberamente strutturate anche in deroga all articolo 2, comma 4, del Regolamento delle associazioni, qualora le organizzazioni stesse svolgano meritevole e notoria attività di utilità sociale nell ambito del sostegno alle persone. 2
3 CAPO III PERSONE FISICHE ART. 6 - OBIETTIVI 1. Gli interventi a favore delle persone hanno lo scopo di prevenire o ridurre il disagio generato da reddito insufficiente. 2. Essi non costituiscono un diritto per i richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito e la loro concessione non comporta la totale presa in carico delle persone svantaggiate da parte del Comune. ART. 7 - PRESUPPOSTI 1. Il conferimento di un qualunque beneficio è subordinato alla presentazione di un istanza da parte dell interessato, salvo il dettato dell art. 10, comma I benefici a favore delle persone fisiche presuppongono la residenza dei beneficiari nel territorio comunale nonché una loro condizione di comprovata indigenza o di temporanea difficoltà economica, accertata mediante la produzione di un attestato ISEE del nucleo familiare che sia inferiore ai valori di soglia individuati in conformità all articolo 3, comma 2 del Regolamento ISEE. Se nel corso dell anno si sono verificate accertate modificazioni significative nella condizione reddituale del nucleo, si applica il disposto dell'art. 4, comma 4, del Regolamento ISEE. 3. Oltre all attestato ISEE è richiesta l autocertificazione di altri eventuali proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dai componenti il nucleo. ART. 8 MODALITA DEGLI INTERVENTI 1. I benefici a favore delle persone fisiche consistono nell erogazione diretta di somme di denaro a titolo di contributo oppure in altre forme di supporto economico indiretto quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l esenzione dal pagamento o la riduzione di tariffe relative a servizi comunali così come l assunzione totale o parziale a carico del bilancio comunale di tariffe o rette richieste da Enti Pubblici o Privati per prestazioni socio sanitarie dagli stessi fornite. 2. Sono esclusi dall erogazione diretta di somme di denaro e dall assunzione totale o parziale a carico del bilancio comunale di tariffe o rette richieste da Enti Pubblici o Privati per prestazioni socio sanitarie da essi fornite coloro che sono titolari di diritti di proprietà su beni immobili (ad eccezione della sola casa di abitazione e di massimo due pertinenze) e coloro che hanno effettuato donazioni di beni immobili o costituito diritti reali di godimento a favore di terzi su beni immobili di proprietà negli ultimi cinque anni. 3. L intervento del Comune nel conferimento dei benefici indicati al comma 1 è comunque escluso in presenza di una rete familiare così come dettagliata nell art. 433 del codice civile che sia economicamente in grado di supportare finanziariamente gli interessati. ART. 9 ESENZIONI E RIDUZIONI 1. Le istanze di riduzione o esenzione di tariffe relative a servizi comunali sono presentate dagli interessati all ufficio protocollo utilizzando la modulistica predisposta dai rispettivi servizi. 2. L ammissione alla riduzione è disposta con provvedimento del competente Responsabile di Area che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente. 3. La concessione dell esenzione è disposta con provvedimento del competente Responsabile di Area dietro approfondita relazione dell Assistente Sociale sul nucleo del richiedente. 3
4 4. Il conferimento dei benefici di cui al presente articolo è disposto per tutto il periodo annuale di durata del servizio, salva comunque la facoltà per il Comune di verificare in corso d anno il mantenimento dei requisiti d ammissione in capo ai beneficiari. ART. 10 CONTRIBUTI 1. Chi richiede un contributo economico deve presentare istanza allo Sportello dell Assistenza Sociale presso la sede comunale, che riceve il richiedente ed effettua una prima indagine sulle condizioni della persona e del nucleo familiare. A questa prima analisi può seguire un secondo colloquio, condotto dall Assistente Sociale di territorio, dietro appuntamento ed eventualmente anche a domicilio, con correttezza metodologica e rispetto della privacy. 2. In merito all accoglimento dell istanza decide a maggioranza dei suoi membri una commissione comunale composta dall Assessore alle Politiche Sociali, dall Assistente Sociale di territorio e dal Responsabile dell Area Socio Demografica. La commissione si esprime dietro parere motivato dell Assistente Sociale, applicando i criteri e osservando i limiti fissati che saranno approvati dalla Giunta Comunale con proprio atto. I limiti possono essere valicati esclusivamente laddove sia necessario fronteggiare situazioni di emergenza abitativa non risolvibili altrimenti - relativamente a nuclei familiari con figli minori. 3. L erogazione del contributo avviene con provvedimento del Responsabile dell Area Socio Demografica. Sulla base di giustificato motivo accertato dall Assistente Sociale, i contributi possono essere quietanzati a persona diversa dal destinatario, la quale ne garantisce un corretto uso a favore dell interessato. 4. Di massima l erogazione del contributo - laddove concesso - avviene entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell istanza. 5. La commissione di cui al comma 2 può decidere d ufficio l erogazione diretta di somme di denaro a favore di residenti pur in assenza di una loro istanza, qualora sia nota alla commissione medesima l indigenza dei beneficiari. ART. 11 ALTRE FORME DI SUPPORTO ECONOMICO INDIRETTO 1. Per gli interventi economici diversi dall erogazione diretta di somme di denaro si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all art. 10. L assunzione totale o parziale a carico del bilancio del bilancio comunale di tariffe o rette richieste da Enti Pubblici o Privati per prestazioni socio sanitarie dagli stessi fornite non soggiace ai limiti fissati nell Allegato di cui all art. 10, comma Il beneficio dell erogazione diretta di somme di denaro può essere sostituita da forme alternative di prestazione di beni o servizi su decisione della commissione di cui all art. 10, comma 2, dietro parere motivato dell Assistente Sociale. ART. 12 CONTRIBUTO A RISTORO DI DANNO SUBITO 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 7, comma 2, sono previste erogazioni di somme di denaro nei limiti fissati annualmente dalla Giunta Comunale - a titolo di ristoro di danno derivante da furto/rapina, documentato nelle forme di legge e subito nel territorio italiano da ultra 65enni. 2. Per il conferimento del beneficio si applica l art. 7, comma 1, e il primo periodo dell art.10, comma 3. 4
5 ART SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO Per garantire l esercizio effettivo del diritto allo studio dei residenti, possono essere istituite borse di studio e disposte contribuzioni per l'acquisto dei libri di testo in deroga parziale alle disposizioni di cui al comma 2 dell articolo 7 in merito ai valori di soglia. *********************************************** 5
6 Allegato alla deliberazione di G.C. n. 05 del CRITERI E LIMITI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI L erogazione diretta di somme di denaro a titolo di contributo avviene di norma a fronte della seguente casistica: bollette utenze acqua, luce, riscaldamento. Il cittadino si impegna comunque a richiedere la rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori nonché a presentare la pertinenti richieste di bonus gas e luce tramite il portale web Sgate spese alimentari per particolari diete su prescrizione medica arretrati di affitto e spese condominiali spese per acquisto farmaci secondo prescrizione medica spese per trasloco spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica spese straordinarie relative all accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire lo svolgimento del normale impegno lavorativo dei genitori o la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente. Il singolo contributo economico viene quantificato partendo dalla Tabella A relativa all ISEE del cittadino che presenta istanza. Al punteggio attribuito all ISEE si sommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive: i punti calcolati con la Tabella B si sottraggono, mentre i punti delle Tabelle C e D si sommano. Il punteggio complessivo ottenuto costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile. 1
7 VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO A ISEE (Da 60 a 85 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle Tabelle successive) ISEE in percentuale rispetto al limite fissato annualmente dalla Giunta Comunale Punti ISEE per Contributi Economici < 20% % % % % 60 B - REDDITI ESENTI DA IRPEF E/O DERIVANTI DA ALTRI BENEFICI (Da 0 fino a un massimo di 50 punti che si sottraggono) B1. Assegno maternità INPS/Comune percepito 5 nell anno precedente l istanza B2. Assegno famiglia numerosa INPS/Comune percepito 10 nell anno precedente l istanza B3. Contributo regionale affitto percepito nell anno precedente l istanza 5 B4. Contributi comunali vari percepiti nell anno precedente l istanza (comprese spese sostenute dal Comune per morosità ai sensi della L.R. n. 3/2010; riduzione/esenzione tariffe scolastiche per servizi comunali) Punti 0,00-100, ,01-200, ,01-300, ,01-400, ,01-500,00 8 Oltre 500,00 10 B5. Lavoro occasionale (somme percepite nell anno precedente l istanza) Punti 0,00-200, ,01-400,00 2 2
8 400,01-600, ,01-800, , ,00 8 Oltre 1.000,00 10 B6. Abitazione in alloggio E.R.P. o ad uso gratuito 5 B7. Aiuti plurimi ricevuti nell anno precedente l istanza da enti e associazioni di volontariato (generi alimentari, prodotti vari per la prima infanzia, pagamento utenze,ecc) 5 C INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI (Da 0 fino a un massimo di 30 punti che si sommano) C1. Mutui prima casa Se fino a 1/3 dell attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari) 5 Se oltre a ½ dell attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari) 10 Se oltre 2/3 dell attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari) 15 C2. Perdita del lavoro di un componente il nucleo negli ultimi 6 mesi 5 C3. Spese medico/sanitarie > euro 500 dovute a gravi malattie 5 C4. Stato di disoccupazione protratto da più di un anno 10 C5. Abitazione in affitto con canone > euro 600 mensili (comprensivi di spese condominiali) 10 D - INDICATORI DELLA CONDIZIONE SOCIO SANITARIA (Da 0 fino a un massimo di 30 punti che si sommano) D1. Presenza nel nucleo di persona disabile (L. 104/1992 o invalidità 10 civile al 100%) D2. Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento 5 documentato) D3. Presenza nel nucleo di ultra 70enni 5 D4. Famiglia monoparentale priva di sostegno dell altro genitore 5 D5. Ultrasettantacinquenne in nucleo familiare da solo 10 RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO Somma degli indicatori Punti A - ISEE B - Redditi esenti o altri benefici C - Ulteriori elementi economicamente rilevanti D Condizione socio sanitaria Totale 3
9 In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il contributo erogabile in percentuale rispetto a quanto richiesto Punti Contributo erogabile % % % % % % % 91-oltre % La somma massima erogabile annualmente a titolo di contributi economici (in una o più soluzioni) non può superare quanto riportato nella tabella che segue, salvo il disposto di cui al comma 2, ultimo periodo, dell art. 10 del Regolamento. Essa è proporzionale al numero dei componenti della famiglia e parametrata alla scala di equivalenza impiegata per il calcolo dell ISEE Numero dei componenti della famiglia Parametro Massimo erogabile/anno 1 1, , , , , , , , , ,00 4
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