PROPOSTA DI RISOLUZIONE

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1 PARLAMENTO EUROPEO Documento di seduta B8-0100/2015 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento sulle misure antiterrorismo (2015/2530(RSP)) Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek, Jean Lambert a nome del gruppo Verts/ALE RE\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 B8-0100/2015 Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure antiterrorismo (2015/2530(RSP)) Il Parlamento europeo, visti la Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'unione europea e i pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'ue: principali risultati e sfide future 1, vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA 2, vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'unione europea (2012), vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'ue 3, vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna (SSI) dell'ue 4, vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 sul quadro di valutazione UE della giustizia (COM(2013)0160), vista la relazione dell'unione sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014 (COM(2014)0038), viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 19 gennaio 2015 sull'antiterrorismo, e in particolare la decisione di potenziare lo scambio d'informazioni con i paesi partner e di promuovere la cooperazione rafforzata con i paesi arabi e del Mediterraneo, ivi compreso un memorandum d'intesa con la Lega degli Stati arabi, visti il quadro strategico e il piano di azione dell'ue per i diritti umani e la democrazia, adottati il 25 giugno 2012, 1 GU C 168 E del , pag Testi approvati, P7_TA(2013) Testi approvati, P7_TA(2014) Testi approvati, P8_TA(2014)0102. PE v /9 RE\ doc

3 visti la sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland ltd e Seitlinger e a., e il parere del Servizio giuridico del Parlamento sull'interpretazione della sentenza, visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, A. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento essenziale per il successo delle politiche antiterrorismo; B. considerando che i gravi atti terroristici avvenuti sul territorio dell'unione dopo gli attentati dell'11 settembre hanno avuto un impatto notevole sul senso di sicurezza tra i cittadini e i residenti dell'ue; C. considerando che dall'11 settembre a questa parte l'unione ha introdotto 239 misure di lotta al terrorismo, sotto forma di: 26 piani d'azione e documenti strategici, 25 regolamenti, 15 direttive, 11 decisioni quadro, 25 decisioni, 1 azione comune, 3 posizioni comuni, 4 risoluzioni, 111 conclusioni del Consiglio e 8 accordi internazionali 1 ; D. considerando che manca in larga misura un'adeguata e sistematica valutazione di tali misure; E. considerando che di recente si è verificato un aumento allarmante di episodi di razzismo e xenofobia, tra cui di antisemitismo, antiziganismo e islamofobia; F. considerando che vi è l'urgente necessità di una definizione giuridica uniforme del concetto di "profilazione" sulla base dei pertinenti diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati, al fine di ridurre le incertezze su quali siano le attività vietate e quali quelle non vietate; G. considerando che, stando ai dati pubblicati dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), si riscontrano notevoli disparità in termini di investimenti degli Stati membri dell'ue nei rispettivi sistemi giudiziari penali 2 ; 1. esprime il proprio cordoglio alle vittime dei recenti attacchi terroristici a Parigi e in tutto il mondo, nonché alle loro famiglie; 2. sottolinea che un aspetto essenziale della lotta contro il terrorismo deve consistere nell'introduzione di politiche volte a proteggere e sostenere le vittime e le loro famiglie; invita pertanto tutti gli Stati membri ad attuare adeguatamente la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; 3. ribadisce il proprio impegno per il rispetto della libertà di espressione, dei diritti fondamentali, della democrazia, della tolleranza e dello Stato di diritto; 1 Cfr.: 2 Studio sul funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'unione disponibile a seguente link: RE\ doc 3/9 PE v01-00

4 4. insiste su un approccio d'insieme alla lotta contro la radicalizzazione e il terrorismo, che miri a rafforzare la coesione sociale, la prevenzione della criminalità, le operazioni di polizia e le attività di sicurezza mirate sulla base di un singolo sospetto o di una minaccia concreta identificata da persone e non da macchine; sottolinea inoltre la necessità di rendere più rigorose le norme sull'acquisto e la detenzione di armi e le norme in materia di esportazione delle stesse come pure di potenziare la lotta al traffico illegale di armi; ribadisce altresì la necessità di fornire risorse adeguate agli insegnanti, agli operatori sociali, agli psicologi, agli agenti della polizia locale, agli investigatori, ai procuratori, ai giudici e al personale carcerario, andando in senso contrario alle misure di austerità che hanno perturbato in maniera talmente profonda il tessuto delle società europee; 5. sottolinea che non si dovrebbero compromettere le libertà che cerchiamo di difendere nell'ambito della lotta al terrorismo mettendo in atto misure, prevalentemente simboliche, di repressione, di sorveglianza di massa e di controllo delle frontiere, le quali trasformeranno l'unione europea in un luogo dove tutti saranno sospettati, nessuno sarà libero e il principio della libera circolazione verrà annullato; mette inoltre in guardia contro l'effetto stigmatizzante che rischia di provocare, nelle nostre società, la pratica di profilazione degli individui con cui tentiamo di instaurare un rapporto migliore; 6. sottolinea la necessità che l'unione europea, i suoi Stati membri e i suoi paesi partner fondino la propria strategia per la lotta al terrorismo internazionale sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali; evidenzia inoltre che le azioni esterne dell'unione per combattere il terrorismo internazionale dovrebbero, in primo luogo, essere finalizzate alla prevenzione; 7. osserva che, come nel caso di attacchi precedenti, gli autori degli attacchi di Parigi erano già noti alle autorità di sicurezza ed erano stati oggetto di indagini e di misure di controllo; esprime preoccupazione per il fatto che i dati esistenti su tali individui avrebbero potuto essere maggiormente condivisi tra le autorità in questione e, all'occorrenza, con i colleghi di altri Stati membri, mediante un utilizzo efficace delle banche dati dell'unione e attraverso una collaborazione con le agenzie dell'ue; 8. invita la Commissione e il Consiglio a svolgere un'esaustiva valutazione delle misure unionali antiterrorismo e correlate, in particolare per quanto riguarda la loro attuazione nella legge e nella pratica negli Stati membri e la misura in cui gli Stati membri cooperano con le agenzie dell'unione in materia, segnatamente con Europol ed Eurojust, nonché una corrispondente valutazione delle lacune rimanenti e della conformità di tali misure agli obblighi dell'ue in materia di diritti fondamentali, ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 70 TFUE; insiste sul fatto che la dimensione esterna delle misure antiterrorismo dell'unione deve essere altresì oggetto di tale valutazione, che andrà pubblicata nel maggio 2015 unitamente all'agenda europea sulla sicurezza; 9. insiste sulla necessità di un controllo democratico e giudiziario delle politiche antiterrorismo; sottolinea che occorre abrogare le misure che, a posteriori, non si sono dimostrate necessarie, efficaci o proporzionate nella lotta al terrorismo, indagare sui casi PE v /9 RE\ doc

5 di violazione dei diritti fondamentali e porvi rimedio, nonché mettere a punto nuove forme di controllo democratico, sulla base dei poteri conferiti dal trattato di Lisbona al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali; insiste sul fatto che occorre prevedere, nell'ambito di tali misure ed accordi, clausole di temporaneità o di rinnovo periodico dell'autorizzazione; si oppone al ricorso alla sicurezza nazionale quale pretesto per pregiudicare i diritti fondamentali, come ad esempio la riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente; chiede che venga chiarito con urgenza il concetto di sicurezza nazionale nel contesto del diritto europeo; Un approccio d'insieme alla lotta contro la radicalizzazione e il terrorismo 10. sottolinea che le politiche economiche, sociali e di istruzione possono concorrere a combattere l'esclusione e gli effetti dei rapidi cambiamenti socio-economici, i quali danno luogo a risentimenti e frustrazioni che potrebbero essere sfruttati da estremisti violenti; chiede pertanto la definizione di politiche volte a migliorare in modo sostanziale l'inclusione economica e sociale, il dialogo, la partecipazione, l'uguaglianza, la tolleranza e la comprensione tra diverse culture e religioni; 11. invita gli Stati membri a investire in programmi educativi per il rispetto della dignità umana, la promozione delle pari opportunità, la lotta contro ogni tipo di discriminazione e la promozione dell'integrazione sin dalla tenera età; sottolinea che ciò prevede altresì una formazione degli insegnanti su questioni sociali e sulla diversità; 12. avverte che l'assenza di prospettive di una piena partecipazione alla società, in ragione della povertà e della disoccupazione, può scatenare in alcune persone un senso di impotenza e persino spingerle a comportamenti di auto-affermazione distruttivi di natura estremista ai danni della società in quanto tale; esorta gli Stati membri a rafforzare gli sforzi volti a ridurre la povertà, fornire prospettive occupazionali e conferire responsabilità alla persona e rispettarla; 13. sottolinea che la discriminazione e l'incitamento all'odio possono, in taluni casi, rafforzare i modelli di radicalizzazione e violenza; rimarca che le norme in materia di parità e non discriminazione devono costituire la risposta principale a tali problemi, integrata da specifiche strategie volte a combattere ogni forma di discriminazione; 14. esprime preoccupazione per le ripercussioni sproporzionate sulle comunità musulmane delle pratiche adottate dopo l'11 settembre, in particolare per quanto concerne l'uso della profilazione razziale; 15. sottolinea che è fondamentale introdurre e rafforzare la cooperazione con le comunità pertinenti nei singoli Stati membri, sia per individuare i rischi specifici sia nell'ambito di strategie generali di deradicalizzazione; sostiene i programmi volti a rendere autonome e responsabili le minoranze etniche e religiose e le comunità emarginate, così da contribuire al miglioramento dello status economico e sociale delle rispettive comunità nel medio e lungo termine, a livello tanto locale quanto regionale; evidenzia a tale riguardo che la radicalizzazione nell'ue non è limitata a gruppi etnici o religiosi specifici; 16. mette in luce che in tutti gli Stati membri dell'ue sono già in vigore pertinenti misure di RE\ doc 5/9 PE v01-00

6 contrasto, in particolare: - nell'ambito del sistema di informazione anticipata sui passeggeri (APIS), vengono già effettuati controlli per verificare se i dati riportati sul passaporto dei passeggeri figurano nelle banche dati dei criminali noti e delle persone inammissibili; - nel caso di sospettati o perfino gruppi di sospettati collegati a una minaccia concreta, le autorità di contrasto possono accedere al loro telefono e ai loro dati di passeggeri; - il sistema d'informazione Schengen prevede la sorveglianza discreta nonché la rapida cattura ed estradizione delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza oppure che intendono commettere o sono sospettate di aver commesso un reato; ritiene che le autorità di contrasto debbano privilegiare l'utilizzo di queste possibilità e il rafforzamento della loro cooperazione, tra l'altro istituendo squadre investigative comuni e avvalendosi dell'assistenza di agenzie dell'unione quali Europol, Eurojust e l'accademia europea di polizia (CEPOL); 17. ritiene che combattere il traffico di armi da fuoco dovrebbe essere una priorità dell'ue nella lotta alla criminalità organizzata internazionale e alle forme gravi di criminalità internazionale; reputa in particolare che occorra rafforzare ulteriormente la cooperazione per quanto concerne i meccanismi per lo scambio di informazioni come pure la tracciabilità delle armi proibite e la loro distruzione; insiste inoltre sul fatto che gli Stati membri dovrebbero rispettare rigorosamente la posizione comune che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; 18. chiede che l'acquis in materia di lotta al riciclaggio di capitali sia attuato correttamente così da consentire l'individuazione precoce dei finanziamenti a favore del terrorismo; 19. sottolinea che è già possibile effettuare controlli di frontiera mirati sui beneficiari del diritto alla libera circolazione quando attraversano le frontiere esterne, durante un periodo di tempo determinato, su talune tratte o ad alcuni valichi di frontiera, a seconda del livello della minaccia; ribadisce che gli Stati membri dovrebbero utilizzare il quadro Schengen in vigore in modo completo e più efficace e destinare le risorse necessarie a tal fine, in luogo di cercare di reintrodurre controlli alle frontiere ulteriori rispetto alle possibilità esistenti; 20. ricorda che nell'aprile 2014 la Corte di giustizia dell'unione europea ha annullato la direttiva sulla conservazione dei dati in quanto, in assenza di una "relazione tra i dati di cui [si] prevede la conservazione e una minaccia per la sicurezza pubblica", la conservazione non è compatibile con le garanzie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'ue; sottolinea che la presenza di tale relazione è fondamentale per quanto concerne non solo la direttiva sulla conservazione dei dati, ma anche qualsiasi altro sistema che prevede l'archiviazione di dati di persone non sospette; ricorda che la Corte ha criticato il fatto che non siano previste altre restrizioni in materia di conservazione, ad esempio che la conservazione dei dati non sia limitata a quelli "relativi a un determinato periodo di tempo e/o a un'area geografica determinata e/o a una cerchia di persone determinate che possano essere coinvolte, in un modo o nell'altro, in un reato grave, né alle persone la conservazione dei cui dati, per altri PE v /9 RE\ doc

7 motivi, potrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento o al perseguimento di reati gravi" 1 ; 21. esorta la Commissione a procedere a una revisione formale della proposta relativa ai dati del codice di prenotazione (PNR) dell'ue alla luce dei criteri definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza sulla direttiva in materia di conservazione dei dati; incarica il suo Servizio giuridico di svolgere un riesame analogo entro sei settimane dall'approvazione della presente risoluzione; ribadisce che non sarà possibile adottare un "programma generale di sorveglianza" 2 come quello previsto dalla proposta PNR dell'ue fino a che la Corte di giustizia non avrà emesso un parere sull'accordo tra l'unione europea e il Canada relativo al trasferimento e al trattamento dei dati del codice di prenotazione, come richiesto dal Parlamento nel novembre ; 22. sottolinea che le misure volte a limitare i diritti fondamentali su Internet a fini di antiterrorismo devono essere necessarie e proporzionate e in particolare basarsi su una definizione appropriata di terrorismo, che al momento non esiste; insiste inoltre sul fatto che i contenuti illeciti dovrebbero essere rimossi a seguito di un'autorizzazione giudiziaria e non tramite interventi di sorveglianza privata da parte di fornitori di servizi Internet; 23. ribadisce il suo invito a promuovere la crittografia delle comunicazioni in generale, incluse le comunicazioni tramite posta elettronica e SMS 4 ; sottolinea che la messa al bando della crittografia avrebbe effetti negativi sulla protezione dei dati personali trasmessi attraverso reti di comunicazione, commerciali e finanziarie, nonché sulla protezione dei sistemi governativi e di infrastrutture critiche, esponendoli al rischio di intercettazione da parte di reti criminali e di altro genere; 24. ribadisce che tutte le attività di raccolta e condivisione dei dati, anche ad opera di agenzie dell'ue come Europol, dovrebbero essere svolte nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea ed essere basate su un quadro coerente in materia di protezione dei dati, che preveda norme di protezione dei dati personali giuridicamente vincolanti, segnatamente per quanto riguarda la limitazione delle finalità, la riduzione al minimo della quantità di dati, l'informazione, l'accesso, la rettifica, la cancellazione e il ricorso in sede giudiziaria; chiede una rapida adozione del pacchetto sulla protezione dei dati, anche attraverso l'adozione di un approccio generale all'interno del Consiglio in relazione al regolamento e alla direttiva, che rispetti le norme minime stabilite dalla direttiva 95/46/UE; 25. invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione giudiziaria sulla base degli strumenti dell'ue disponibili, come il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo di indagine, nel 1 Sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd e Seitlinger e a., in particolare punti 58 e SJ-0890/14, punti 63 e Testi approvati, P8_TA(2014)0058 (25 novembre 2014). 4 Risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'ue, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni Testi approvati, P7_TA(2014)0230 (paragrafo 107). RE\ doc 7/9 PE v01-00

8 rispetto della proporzionalità e dei diritti fondamentali; chiede inoltre agli Stati membri di trovare al più presto un accordo su tutte le misure proposte in conformità della tabella di marcia sui diritti procedurali e ad affrontare quindi le questioni delle decisioni relative alla custodia cautelare e delle condizioni di detenzione; 26. invita gli Stati membri a investire nei rispettivi sistemi di giustizia penale onde garantire indagini e procedimenti giudiziari appropriati, rapidi e conformi alle norme in materia di diritti umani; 27. ribadisce che la finalità del sistema di giustizia penale dell'ue dovrebbe essere la riabilitazione delle persone affinché, al loro reinserimento nella società, non rappresentino più un rischio per la stessa; invita gli Stati membri a investire nelle risorse umane necessarie a tal fine; esprime il proprio sostegno a favore di iniziative di deradicalizzazione come quella intrapresa nella città danese di Aarhus; 28. mette in guardia dalla tentazione di ripristinare le prassi inefficaci e poco lungimiranti adottate in passato basate sulla collusione con i regimi autoritari in nome della sicurezza e della stabilità; esorta l'unione europea a rivedere sostanzialmente la propria strategia per il Mediterraneo meridionale nel quadro del riesame della politica europea di vicinato attualmente in corso e ad adoperarsi per sostenere i paesi e gli attori realmente impegnati a favore di valori condivisi e del processo di riforma; 29. sollecita politiche esterne più coerenti che affrontino le cause profonde dei conflitti, dell'estremino e della radicalizzazione, tra cui la fragilità, il sottosviluppo e in particolare l'aumento delle disuguaglianze nel mondo; 30. sottolinea che l'ue dovrebbe rafforzare il dialogo politico con il mondo musulmano per spezzare il nesso tra terrorismo e Islam che domina attualmente il dibattito pubblico; ribadisce che la politica esterna dell'ue in materia di antiterrorismo deve innanzitutto seguire un approccio basato sulla giustizia penale che rispetti rigorosamente il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario e sostenga gli sforzi nel settore della deradicalizzazione e della lotta all'estremismo violento; invita l'ue a non appoggiare le tendenze repressive nei paesi terzi; 31. insiste sul fatto che i progetti di assistenza nella lotta al terrorismo messi in atto dalla Commissione e dagli Stati membri in collaborazione con i paesi terzi devono rispettare i diritti umani e, se del caso, il diritto umanitario internazionale, in particolare per quanto concerne i requisiti relativi al diritto al giusto processo; decide di realizzare una valutazione delle garanzie e degli orientamenti in materia di diritti umani applicati dall'ue e dagli Stati membri nei progetti di lotta al terrorismo, in particolare nella regione del vicinato meridionale; decide di organizzare un'audizione concernente il controllo parlamentare della legislazione e delle attività antiterrorismo con la partecipazione di parlamenti e attori della società civile della regione euromediterranea; 32. ricorda al Servizio europeo per l'azione esterna, al coordinatore antiterrorismo dell'ue e agli Stati membri l'impegno da loro assunto nell'ambito del piano d'azione dell'ue sui diritti umani e la democrazia adottato nel giugno 2012 di garantire che la questione dei diritti umani sia presa in considerazione in tutti i tipi di dialoghi sulla lotta al terrorismo con i paesi terzi; PE v /9 RE\ doc

9 33. rammenta agli Stati membri e alle agenzie dell'ue gli obblighi imposti loro dalla Carta dei diritti fondamentali e dal diritto internazionale dei diritti umani come pure gli obiettivi della politica esterna dell'ue, che vietano la condivisione di informazioni di intelligence che potrebbero portare a violazioni dei diritti umani in un paese terzo nonché l'utilizzo di informazioni ottenute con la tortura al di fuori dell'ue; 34. esprime ferma opposizione all'uso di droni per l'uccisione extragiudiziale di presunti terroristi e chiede maggiore trasparenza e rendicontabilità per quanto concerne l'utilizzo di droni, anche mediante l'adozione di una posizione comune dell'ue che definisca un quadro giuridico per l'uso di droni, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento il 27 febbraio ; 35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 1 Testi approvati, P7_TA(2014)0172. RE\ doc 9/9 PE v01-00

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