Del. n. 124/2013/PAR PREMESSO

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1 Del. n. 124/2013/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: - Pres. Vittorio GIUSEPPONE Presidente - Cons. Nicola BONTEMPO Componente - 1 Ref. Laura d AMBROSIO Componente - 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente - Ref. Igina MAIO Relatore VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il Regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di ulteriori forme di collaborazione tra Corte ed autonomie, ai sensi dell art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003; UDITO nella Camera di consiglio del 30 aprile 2013 il relatore Referendario Igina Maio. PREMESSO Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 5139/ del 18 marzo 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Montecatini Val di Cecina, in cui si chiede se anche per la mobilità in entrata sussista l obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto a quella dell anno precedente per un ente sottoposto al patto di stabilità; inoltre si chiede se la riapertura dei termini di un bando di mobilità esterna già pubblicato nel corso del 2012, cui non è seguita alcuna presa di servizio, possa legittimare, in caso di esito positivo, la copertura del posto in organico vacante con incremento di spesa di personale rispetto all anno precedente. 1

2 In particolare l ente richiedente precisa di essere un comune con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti che dal 2013, in base all art. 16, comma 31 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, rientra tra i comuni sottoposti alle regole del patto di stabilità interno con conseguente sottoposizione al limite di spesa dettato dall art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 che impone una riduzione di spesa rispetto all anno precedente. Precisa inoltre di aver provveduto nel corso del 2012 ad attivare una procedura per l acquisizione di una unità in mobilità (a fronte di una precedente autorizzazione di mobilità in uscita) e che la stessa nel corso del 2012 non ha dato esito positivo con la conseguenza che l ente, fino al 2012 costretto a rispettare il limite di spesa di personale dell anno 2008 ( poiché sottoposto all art. 1, comma 562 della l. n. 296/2006 per gli enti non sottoposti al patto), nel 2012 ha una contrazione di spesa di personale che, in mancanza di possibilità di ricoprire il posto vacante per l infruttuosa procedura di mobilità, ha generato una contrazione di spesa nel 2012 che costituisce per il futuro la base di riferimento della spesa di personale sulla quale considerare la riduzione di cui all art. 1, comma 557 sopra citato. CONSIDERATO Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge. Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie. In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa. Nel caso in esame, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile da un punto di vista oggettivo. Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire 2

3 la Sezione delle autonomie ai sensi dell articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni in legge n.213/2012. Nel merito, occorre considerare fra le diverse limitazioni all aggregato della spesa di personale che il legislatore detta nei confronti degli enti locali, che vi sono talune disposizioni di tenore differente a seconda che l ente sia o meno sottoposto al patto di stabilità interno. Precisamente, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno si applica l art. 1 comma della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) che impone una riduzione di spesa rispetto all esercizio finanziario precedente; mentre agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità si applicano le disposizioni contenute nel comma della medesima norma finanziaria che impone una riduzione di spesa rispetto all importo della medesima spesa dell esercizio La norma di cui all art. 16 comma 31 3 del d.l. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, ha ampliato la platea degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, aggiungendovi i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, con ciò sottoponendo una serie di comuni, quelli compresi tra i 1001 e 5000 abitanti, ad un passaggio da una normativa ad un altra in tema di limiti alla spesa di personale. Il problema del transito dei comuni suddetti alla disciplina limitativa dettata dal patto di stabilità è stato trattato dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 6 depositata l 11 maggio 2012, resa a seguito di questione di massima proposta in riferimento all applicazione delle norme sanzionatorie in violazione del patto di stabilità interno e di spesa di personale di cui all art. 76, comma 7, della L. n. 133/2008 (limite di spesa di personale in rapporto alla spesa corrente), dalla quale possono trarsi utili considerazioni di principio. Tale pronuncia conclude recitando: L assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell art. 76, 1 Art. 1 L. n. 296/2006, comma 557: Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 2 Art. 1 L. n. 296/2006, comma 562: Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma Art. 16 comma 31, del d.l. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011: A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a abitanti. 3

4 comma 7, del D.L. n 112/2008 e successive modificazioni, sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di competenze tecniche o amministrative, legati all inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di risorse economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni, che avrebbero potuto pregiudicare il compiuto assolvimento dei servizi e delle funzioni fondamentali che la Costituzione demanda agli enti locali. Con tali conclusioni la Sezione delle autonomie, sebbene in risposta a caso specifico differente dal quesito proposto in questa sede, percorre un indirizzo interpretativo tendente a sottolineare la volontà legislativa di avvalorare l esigenza di ridurre la spesa pubblica mediante interventi correttivi di finanza pubblica dettati dalla eccezionale situazione di crisi finanziaria, che impone di far fronte all esigenza per gli enti locali di assicurare il mantenimento di servizi minimi ed essenziali attraverso misure di razionalizzazione della spesa che facciano leva sull associazionismo comunale previsto e disciplinato dallo stesso art. 16 del citato D.L. n. 138/2011, quale modulo organizzativo più flessibile, economico ed efficiente ; difatti la medesima pronuncia sottolinea come sebbene non siano state previste specifiche disposizioni di diritto intertemporale volte a regolare il passaggio tra i due assetti normativi, l estensione della disciplina del Patto ai Comuni con popolazione inferiore a abitanti è avvenuta assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a riprogrammare non soltanto le procedure di reclutamento, in linea con il preannunciato regime vincolistico, ma anche i livelli complessivi di spesa. Tali principi valgono anche ai fini della risoluzione del quesito in argomento, difatti, sebbene non sia stata regolata la fase transitoria da una disciplina all altra, non vi sono ragioni per sottrarre i comuni (ricadenti in questa situazione) all immediata e uniforme applicazione dei vincoli di contenimento della spesa che, per il comune richiedente, dall anno 2013, impongono il contenimento della spesa di personale in riferimento all esercizio La circostanza che il comune si sia trovato nella condizione di sostenere una spesa di personale, nell esercizio 2012, di importo basso a causa dell impossibilità (per cause ad esso non riconducibili) di coprire con mobilità in entrata un posto resosi vacante, non può avere incidenza ai fini del rispetto della normativa dettata dall art. 1, comma 557 sopra riportato; del resto, l effetto particolarmente restrittivo in cui incorre l ente richiedente rientra nella logica, condivisibile o meno, dei cd. tagli lineari di cui la norma dell art. 1, comma 557, più volte citata, ne è esempio. In conclusione bisogna rispondere in senso negativo alla possibilità di acquisire una unità di personale mediante mobilità in entrata in deroga al limite di spesa attualmente vigente per l ente richiedente che, ai sensi dell art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006, obbliga il comune a non superare l entità della spesa di personale sostenuta nell anno precedente (2012). Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 5139/ del 18 marzo

5 DISPONE Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Montecatini Val di Cecina e al Presidente del relativo Consiglio. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2013 L Estensore f.to Ref. Igina MAIO Il Presidente F.to Vittorio GIUSEPPONE Depositata in Segreteria il 30 aprile 2013 Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to Claudio FELLI 5

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