OGGETTO: Assegnazione immobili e locali di proprietà comunale alle associazioni operanti nel territorio. Assenso al rinnovo dei contratti in scadenza

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1 PAG. 1 OGGETTO: Assegnazione immobili e locali di proprietà comunale alle associazioni operanti nel territorio. Assenso al rinnovo dei contratti in scadenza L anno duemilatredici addì undici del mese di settembre in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10:00 Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone: Presente Carancini Romano Sindaco X Curzi Federica Vice Sindaco X Blunno Marco Assessore X Canesin Alferio Assessore X Monteverde Stefania Assessore X Pantanetti Luciano Assessore X Ricotta Narciso Assessore X Urbani Ubaldo Assessore X Valentini Enzo Assessore X Assente Partecipa alla seduta il Segretario Generale Le Donne Dott. Antonio Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

2 PAG. 2 OGGETTO: Assegnazione immobili e locali di proprietà comunale alle associazioni operanti nel territorio. Assenso al rinnovo dei contratti in scadenza. LA GIUNTA COMUNALE DATO ATTO - che ai sensi dell art. 3 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ; - che l art. 13, comma 2, del medesimo Decreto 267/2000 stabilisce che il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico ; - che il Comune persegue molteplici finalità, tra le quali, ai sensi dell art. 2, comma 5. lett. n) dello Statuto la valorizzazione delle aggregazioni sociali, della cooperazione, del volontariato, dell associazionismo e dell iniziativa privata, tutelando la loro autonomia, pertanto viene posta particolare attenzione alla cura della persona, che trova espressione attraverso il volontariato e il mondo associativo, che viene incoraggiato attraverso differenti e molteplici strumenti (si veda a titolo esemplificativo, seppure non esaustivo, l aggiornamento continuo dell Albo della associazioni, la Bacheca delle associazioni, l Assemblea delle libere forme associative, etc.); - che il Comune ha da tempo stipulato con le associazioni, aventi sede nel territorio comunale e differenti scopi sociali, contratti di comodato ovvero di concessione - secondo la distinzione di cui si dirà appresso - per l utilizzo, da parte delle medesime, di immobili e locali di proprietà comunali; - che tali contratti trovano ragione proprio nel suddetto intento di favorire e sviluppare la vita delle associazioni presenti nel territorio, assegnando a condizioni di favore locali di proprietà per lo svolgimento dell attività, fino a capienza degli spazi disponibili e favorendo, ove possibile, la condivisione degli stessi; CONSIDERATO inoltre CHE - lo Statuto all art. 26, co. 2 stabilisce che il Comune, al fine di favorire e valorizzare le libere forme associative, nonché il volontariato e la cooperazione, quali strumenti di libera espressione dei cittadini e di partecipazione all amministrazione locale, mette a disposizione delle libere forme associative.. del territorio comunale strutture e mezzi per l organizzazione di attività ; - il Regolamento per le libere forme associative all art. 4, comma 2, stabilisce che L intervento del Comune si sostanzia in contributi, risorse ed ausili finanziari, nonché nell attribuzione di strutture comunali ; - il Regolamento per la concessione sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 12 Legge 241/90) all art. 5, comma 1, a conferma di quanto sopra, dispone che I vantaggi economici consistono nell attribuzione di benefici in forme diverse dall attribuzione di denaro, che si estrinsecano in esenzioni o riduzioni di oneri, concessione d uso di cose mobili o di beni immobili ; RICHIAMATO il dettato del DPR 296/2005 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, che conferisce a

3 PAG. 3 questo, per gli immobili che gestisce attraverso l Agenzia del Demanio, la facoltà di assegnare gratuitamente a enti (vedasi elencazione di cui agli artt. 10 e 11), in comodato o in locazione (queste ultime per massimo diciannove anni e a canone agevolato) i propri beni immobili non idonei o non suscettibili di uso governativo concreto ed attuale o, comunque, non inseriti in programmi di dismissione ; RITENUTO applicabile anche agli Enti Locali seppure in via indiretta, il citato Decreto 296/2005, in virtù dell espresso riconoscimento del valore di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica anche agli enti territoriali; RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Sez. Puglia 23/2008, nel quale, interpretando il suddetto DPR 296/2005, si considera legittimo il comodato, anche gratuito, da parte di un ente locale, per l allocazione di attività a favore della comunità locale, considerato che: a) la proprietà rimane in capo all ente locale; b) la gestione del bene è solo temporaneamente trasferita; c) l operazione rimane complessivamente tesa alla valorizzazione dell interesse pubblico; RICHIAMATI: - il disposto dell'art. 32 della L. 383/2000 Disciplina delle associazioni di promozione sociale, nel quale si prevede che Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, definendo associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (all art. 2, co. 2 della medesima Legge); - il disposto dell art. 32, co. 8 Legge , n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nel quale si dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1995, i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali. - la Legge Regionale 9/2004 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale, che detta disposizioni a tutela e promozione dell associazionismo nel solco della suddetta Legge 383/2000 per la Regione stessa, che si ritiene di richiamare quanto meno in via analogica e per uniformità di trattamento a situazioni similari nell ambito dello stesso territorio; VISTE le delibere comunali con le quali sono stati concessi contributi a libere forme associative, come traduzione concreta di quanto previsto negli indirizzi di governo e linee programmatiche, in particolare nelle sezioni Città delle associazioni e I Servizi alla persona un valore, là dove ci si propone di consolidare i rapporti con il modo dell associazionismo, in un'ottica di reciproca e leale collaborazione, nonché di promozione ed integrazione sociale; CONSIDERATO: - che gli immobili comunali vengono utilizzati anche da diverse e rilevanti associazioni

4 PAG. 4 presenti nel territorio comunale, garantendo l espansione di libere forme aggregative di carattere sociale, assistenziale, culturale e ricreativo, necessarie allo sviluppo della personalità umana; - che la gestione di questi spazi, pertanto, persegue la finalità di promuovere iniziative e attività rispondenti alle esigenze sociali dei cittadini; - che i criteri di scelta e le modalità di utilizzo degli immobili comunali da parte delle associazioni rispondono, avuto riguardo al quadro normativo sopra rappresentato, ai canoni della razionalità, imparzialità e buon andamento dell azione amministrativa, risultando al di fuori del sindacato della Corte dei Conti di cui all art. 1, comma 1, L. 20/1994, trattandosi comunque di scelta discrezionale dell Ente; RICHIAMATA: - la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del con la quale si è stabilito che la disciplina giuridica degli immobili comunali segue la tipologia degli stessi e non la differenziazione d uso, avendo la giurisprudenza consolidato l orientamento in base al quale gli strumenti contrattuali utilizzabili per l affidamento a terzi di beni di proprietà pubblica siano differenziati in ragione del regime di appartenenza; - precisato, pertanto, che gli immobili di proprietà degli Enti Pubblici riconosciuti di interesse culturale, ai sensi del Nuovo Codice, in quanto soggetti al regime del demanio pubblico sono utilizzati mediante concessioni amministrative, mentre l attribuzione a soggetti terzi dei beni appartenenti al patrimonio disponibile avviene con gli strumenti del diritto comune, quali la locazione o, come nel caso specifico, di contratti di comodato; RICHIAMATE altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 190 del con la quale è stato disposto il rinnovo dei contratti di cui si tratta, nonché la successiva determinazione dirigenziale 414/31 del , in base alle quali sono stati approvati gli schemi, rispettivamente di concessione e comodato sulla base della distinzione sopra rappresentata, schemi che si ritiene opportuno, visti i recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, di integrare; RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra, di procedere al rinnovo dei contratti (ovvero alla stipula ex novo del/i contratto/i, qualora si liberino locali già assegnati ad associazioni), secondo la distinzione di cui sopra, mediante predisposizione di determina a contrattare e stipulazione di regolari contratti; RILEVATO infatti: - che, avuto riguardo alle considerazioni sopra espresse, si possa addivenire con le associazioni già stanziate negli immobili e nei locali alla stipulazione di atti di rinnovo dei contratti in scadenza, secondo il distinguo di cui sopra, allo scopo di evitare disagi alle associazioni medesime ed all ordinato e regolare svolgimento delle loro attività, rammentando a tale riguardo l istituto civilistico della prelazione e quello pubblicistico del diritto di insistenza; - che del resto, i principi giuscontabili della necessaria redditività del patrimonio pubblico e dell eccezionalità della scelta del contraente effettuata mediante trattativa diretta in deroga alla regola dell evidenza pubblica vanno inquadrati e valutati all interno della particolare categoria dei destinatari ed utilizzatori degli immobili, trattandosi di associazioni prive o quasi di mezzi di sostentamento, i cui fini si sostanziano nell aggregazione e nella promozione sociale;

5 PAG. 5 - che del pari va sottolineata l urgenza con la quale le associazioni in questione si troverebbero altrimenti a dover reperire una nuova sede, rappresentando tutto ciò l indefettibile presupposto che porta ad adottare il presente atto; - che è infatti anche parere della Corte dei Conti, come da deliberazione n. 8 del della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che l attribuzione, anche a titolo gratuito, di beni pubblici non sempre equivale ad un depauperamento del patrimonio dell ente proprietario ove essa miri a soddisfare esigenze della collettività rientranti negli obiettivi dell ente medesimo, essendo indifferente la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario in presenza di tali finalità; - che alla medesima ratio va ricondotta la sentenza n. 686/2012 della II Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti nella quale testualmente specifica che l ordinamento ha consentito agli enti locali, nella concessione in uso di beni immobili del proprio patrimonio indisponibile, il perseguimento di scopi sociali che in concreto potevano comportare la fissazione di canoni inferiori a quelli di mercato (art. 32, comma 8, della legge n. 724 del 1994), la previsione di canoni meramente ricognitori (art. 3, comma 66, della legge n. 549 del 1995), addirittura la concessione in comodato ad associazioni di promozione sociale (art. 32, comma 1, della legge n. 383 del 2000) ; RAPPRESENTATO infine che la valutazione in merito alla comparazione degli interessi in gioco redditività del patrimonio pubblico/promozione sociale, valenza sociale va fatta con riguardo agli scopi/oggetti sociali delle associazioni, già oggetto di valutazione all atto della prima stipula e da rivedere in sede di rinnovo, che si inseriscono pienamente nell alveo di quei munera di carattere pubblicistico preordinati all assolvimento delle esigenze dell intera comunità civica (cfr. Corte dei Conti 92/2010, Sez. Giurisdizionale Basilicata, là dove specifica che non si tratta di arbitrarie elargizioni di un bene pubblico, nel caso in cui si è operata una scelta mirata ad assicurare al soddisfacimento di esigenze dell intera collettività amministrata. In questi casi, infatti, la mancata redditività dei beni è compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante di rilievo costituzionale, vedasi a tal riguardo anche l art. 2 della Costituzione); POSTO CHE l art. 52, in conformità con gli artt. 48 e 42 del D. Lgs n. 267, demanda alla Giunta la competenza a deliberare in materia; REPUTATO, quindi, in analogia con la richiamata disposizione, che spettino a tale organo le decisioni in tema di trasferimenti anche gratuiti o semi gratuiti, come quelli di specie; RITENUTO, altresì, OPPORTUNO, per esigenze di equità e di uniformità di trattamento, di richiedere, così come per il passato, la cifra minima del contributo annuo di 150,00, per le spese di gestione e di utilizzo dei locali di proprietà comunale soggetta a rivalutazione Istat 100%, lasciando invariate invece le somme più alte già versate da alcune associazioni, in caso di utilizzo di ampi spazi (per dimensioni o per numero di stanze), fatta salva la facoltà dell Amministrazione di stabilire con un autonomo provvedimento cifre anche differenti; RITENUTO di stabilire i seguenti termini e condizioni cui assoggettare i contratti di assegnazione locali o immobili alle associazioni: - durata di anni 4;

6 PAG. 6 - contributo annuo minimo di 150,00, per le spese di gestione e di utilizzo dei locali di proprietà comunale, soggetto a rivalutazione Istat del 100%, lasciando invariate le somme più alte già versate da alcune associazioni, in caso di utilizzo di spazi maggiori per dimensioni o per numero di stanze; - possibilità di rideterminare il contributo negli anni successivi al primo anno, con apposito atto dell Amministrazione; - possibilità di recesso del Comune in ogni momento, con preavviso di almeno tre mesi, a suo insindacabile giudizio, senza aver nulla a pretendere il comodatario/concessionario; - oneri contrattuali a carico del comodatario/concessionario; RITENUTO, infine, OPPORTUNO che le spese per la fornitura di servizi vari (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia) siano ripartite tra le associazioni assegnatarie degli spazi negli edifici assegnati, e che tutte le spese contrattuali andranno poste a carico delle associazioni; DATO ATTO che compete al Dirigente del Servizio predisporre apposita determina a contrattare, compresa l approvazione degli schemi di contratto di comodato e di concessionecontratto, a norma dell art. 192 del D. Lgs. 267/2000 indicante il fine da perseguire, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa nonché intervenire ai contratti in nome e per conto dell Ente, in virtù del già richiamato art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 ed in ragione delle competenze per materia allo stesso assegnate; DARE infine ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile non comportando effetti diretti; PRESO ATTO CHE: - sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente ad interim del Servizio Servizi Tecnici esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; - sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; PRESO ATTO che il Segretario Generale ha espresso visto di conformità dell azione amministrativa all ordinamento giuridico ai sensi dell art. 97 del T.U.EE.LL.; RITENUTO, per l urgenza di provvedere in merito, avuto riguardo alla necessità di provvedere tempestivamente al rinnovo dei contratti in scadenza riguardanti immobili o locali comunali da concedere alle associazioni operanti nel territorio comunale, dover far uso della facoltà assentita dall art. 134 comma 4 del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile; Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

7 PAG. 7 DELIBERA 1. RINNOVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle associazioni operanti nel territorio comunale ed iscritte all apposito Albo, i contratti in scadenza inerenti l utilizzo di immobili o locali comunali alle condizioni che seguono: - durata di anni 4; - contributo annuo minimo di 150,00, per le spese di gestione e di utilizzo dei locali di proprietà comunale, soggetto a rivalutazione Istat del 100%, lasciando invariate le somme più alte già versate da alcune associazioni, in caso di utilizzo di spazi maggiori per dimensioni o per numero di stanze; - possibilità di rideterminare il contributo negli anni successivi al primo anno, con apposito atto dell Amministrazione; - possibilità di recesso del Comune in ogni momento, con preavviso di almeno tre mesi, a suo insindacabile giudizio, senza aver nulla a pretendere il comodatario/concessionario; - oneri contrattuali a carico del comodatario/concessionario. 2. STABILIRE, inoltre, che le spese per la fornitura di servizi vari (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia) siano ripartite tra le associazioni assegnatarie degli spazi, qualora tali spazi siano condivisi. 3. DARE ATTO che compete al Dirigente del Servizio predisporre apposita determina a contrattare, compresa l approvazione degli schemi di contratto di comodato e di concessionecontratto, a norma dell art. 192 del D. Lgs. 267/2000 indicante il fine da perseguire, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa nonché intervenire ai contratti in nome e per conto dell Ente, in virtù del già richiamato art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 ed in ragione delle competenze per materia allo stesso assegnate. 4. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell art. 134 del D.Lgs. 267/2000. Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Sabina Pagnanelli Il Dirigente ad interim del Servizio Servizi Tecnici per il parere favorevole di regolarità tecnica F.to Dott. Antonio Le Donne Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale per il parere favorevole di regolarità contabile F.to Dott.ssa Roberta Pallonari per il visto di conformità dell azione amministrativa F.to Dott. Antonio Le Donne

8 Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco F.to Carancini Romano F.to Le Donne Dott. Antonio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che il presente atto è affisso all Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi. Macerata, 19 Settembre 2013 F.to Le Donne Dott. Antonio Il presente atto è esecutivo: CERTIFICATO DI ESECUTIVITA [] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. [X] Lo stesso giorno in cui l atto è adottato. Macerata, lì 19 Settembre 2013 F.to Le Donne Dott. Antonio La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d ufficio è conforme all originale. Macerata, lì 19 Settembre 2013 Le Donne Dott. Antonio INVIO ATTI Servizio del Segretario Generale Servizio Servizi al cittadino e all impresa Servizio Servizi Finanziari e del Personale Servizio Servizi Tecnici Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei Servizio Servizi alla Persona Servizio Polizia Municipale Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei Ambito Territoriale Sociale n. 15

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