Danubio Famiglia Plus
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- Silvestro Esposito
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1 Danubio Famiglia Plus CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO SULL ABITAZIONE Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni Generali di assicurazione, comprensive dell Informativa sulla Privacy deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
2 Nota informativa La presente Nota informativa viene consegnata a tutti coloro che intendono stipulare il contratto in oggetto al fine di illustrarne le caratteristiche e fornire alcune informazioni relative a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group (di seguito, per brevità, anche Donau ). La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione e le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all interno delle C.G.A. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: Donau comunicherà invece per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. Area Clienti : collegandosi al sito e registrandosi nell apposita sezione Area personale è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali tra i quali l Attestazione dello stato di rischio. Per ogni chiarimento è possibile consultare il proprio intermediario assicurativo di fiducia che fornirà tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. Informazioni sull'impresa di assicurazione B. Informazioni sul contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group è un'impresa di assicurazione austriaca costituita sotto forma di società per azioni facente parte del Vienna Insurance Group, con sede legale e direzione generale in Schottenring, Vienna (Austria). In Italia Donau ha sede secondaria in Via B. Quaranta, Milano, con recapito telefonico al n , fax n , sito internet info@donauassicurazioni.it. PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it La Compagnia esercita la propria attivitá in base all autorizzazione rilasciata dall Autoritá di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata Finanzmarktaufsicht FMA. La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell Articolo 23 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005 ( Codice delle Assicurazioni Private ), ed è iscritta all Albo per le Imprese assicurative presso l IVASS con il Codice Impresa D867R al n I /51
3 2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell'impresa L ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato nel 2014 e di 67,84 milioni di Euro (di cui 27,6 milioni per il ramo danni ed Euro 40,24 milioni per il ramo vita). Il capitale sociale è pari a 16,57 milioni di Euro (di cui 6,21 milioni per i rami vita e 10,36 milioni per i rami danni). Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro 51,26 milioni di Euro (di cui 33,90 milioni per i rami vita e 17,36 milioni per i rami danni). L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141,04 %. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all Articolo 15 delle Norme Generali Sempre operanti per gli aspetti di dettaglio. ll Contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale e prevede il TACITO RINNOVO. Avvertenza: in tal caso, al fine di evitare la proroga tacita, il Contraente dovrà effettuare la disdetta mediante invio di una lettera raccomandata a/r o fax a Donau, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Polizza. In caso di Contratto SENZA TACITO RINNOVO la garanzia cesserà alla scadenza del Contratto e non troverà applicazione il Periodo di Tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 comma 2 del Codice Civile. a) Coperture assicurative Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione sono le seguenti: 1) Incendio La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) incendio; b) esplosione e Scoppio anche esterni; c) azione del fulmine; d) fumo per fuoriuscita a seguito di guasti improvvisi e accidentali agli impianti di riscaldamento; e) caduta di aeromobili, di corpi volanti e orbitanti; f) bang sonico; g) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via; h) sviluppo di gas, vapori, fumi, colaggio o fuoriuscita di liquidi; i) deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento; j) colpa grave; la Società indoltre indennizza: k) le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui; l) i costi accessori (smontaggio e rimontaggio, deposito presso terzi, costi per l'isolamento e per l'estinzione Incendi); m) le migliorie costruttive effettuate dopo Danni; 2/51
4 n) le spese per una abitazione sostitutiva o i costi per un hotel; o) i danni causati dalla fuoriuscita di acqua da acquari e materassi; p) i danni a impianti di climatizzazione; q) gli oneri di urbanizzazione; r) le spese di riprogettazione del fabbricato; s) i danni procurati in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai beni assicurati alla partita Contenuto (fino ad un massimo del 10% della somma assicurata) portati dall Assicurato o dai Familiari conviventi in una località di villeggiatura; t) i danni da incendio agli oggetti posti in mansarda, in cantina, nella stanza di disbrigo, agli oggetti all aperto e nelle pertinenze. Garanzie aggiuntive: - Acqua condotta - Eventi atmosferici - Fenomeno elettrico - Gelo - Spese ricerca e riparazione a seguito di guasto da acqua condotta - Spese relative ai danni derivanti da rigurgito o rottura di fognature - Spese relative al rimpiazzo di combustibile - Atti vandalici, scioperi, tumulti e sommosse - Sovraccarico neve così come indicato all Art.1 e seguenti della Sezione A2 Norme che regolano l Assicurazione Incendio delle Condizioni di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio 2) Furto, rapina, estorsione: La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, Sono inoltre assicurati i seguenti eventi: a) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti; b) furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali; c) rapina / Estorsione; d) furto, Rapina, Estorsione dei valori di proprietà dei Familiari conviventi; e) furto con presenza di persone; f) furto, Rapina Estorsione presso terzi; g) furto di denaro, valuta, libretti di risparmio, gioielli; h) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali; i) le spese sostenute per sostituzione delle serrature; j) le spese sostenute per trasporto e ricovero in ospedale o clinica; 3/51
5 nonché da tutti gli altri eventi indicati agli Articoli 1 e seguenti della Sezione A4 Furto, rapina, estorsione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 3) Cristalli e lastre La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all Assicurato per la sostituzione causata da rottura per causa accidentale o per fatto di terzi delle lastre assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione. La Società indennizza altresì le rotture: a) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l Assicurato devono rispondere; b) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo; c) verificatesi in occasione di Furto o di Rapina; d) causate da cicloni, da uragani, da trombe d aria, da bufere e da grandine, (escluse insegne esterne); e) di piani di cottura in vetroceramica; f) i costi relativi al trattamento, in conformità con le disposizioni delle autorità competenti, dei frammenti di vetro considerati rifiuti pericolosi ; g) i costi relativi alle operazioni di vetrificazione o pennellatura di emergenza; nonché da tutti gli altri eventi indicati all Articolo 1 della Sezione A6 Cristalli e Lastre e ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 4) Responsabilità civile verso terzi base della proprietà: La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e dei relative impianti fissi. Si rinvia all Articolo 1 RC Base e seguenti della Sezione B) Responsabilità civile verso terzi delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5) Responsabilità civile verso terzi del Capofamiglia: La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come: il Contraente ed il coniuge con esso convivente; i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi; il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti accidentali verificatisi nell ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero. La Società risarcisce inoltre i danni verificatisi durante lo svolgimento da parte dell Assicurato delle attività domestiche e familiari e nel tempo libero, purché esclusivamente attinenti: 1. alla responsabilità per fatto dei figli minori; 2. alla responsabilità per minori in custodia; 4/51
6 3. alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande; 4. alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile, pesci e volatili; 5. alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato; 6. alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico; Nell ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono inoltre compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi: 7. alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato; 8. alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche; 9. della conduzione della dimora abituale e di quella saltuaria. Si rinvia all Articolo 2 RC Capofamiglia e seguenti della Sezione B) Responsabilità civile verso terzi delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6) DanubioEnergia La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all impianto fotovoltaico e/o pannello solare Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio: all articolo 3 delle Norme che regolano la Sezione Incendio; all articolo 5 delle Norme che regolano la Sezione Furto, estorsione, rapina; all articolo 2 della Sezione Lastre e cristalli; all articolo 6 della Sezione Responsabilità Civile verso terzi base della proprietà; all articolo 5 della Sezione Responsabilità Civile verso terzi del Capofamiglia; all articolo 2 della Sezione DanubioEnergia; Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia: 1 esempio Somma assicurata ,00 Danno 1.500,00 Franchigia 250,00 Risarcimento 1.500,00 250,00 = 1.250,00 2 esempio Somma assicurata ,00 Danno 200,00 Franchigia 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1 esempio 5/51
7 Somma assicurata ,00 Danno ,00 Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Risarcimento ,00-10% = 9.000,00 2 esempio Somma assicurata ,00 Danno 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Risarcimento 3.000,00-500,00 = 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento del massimale: Somma assicurata ,00 Danno ,00 Risarcimento ,00. Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L indennizzo è pari all ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata) : (valore delle cose assicurate). Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: ,00 (+10% per deroga proporzionale ) Valore del contenuto: ,00 Danno: ,00 Indennizzo: ,00 x ( ,00 : ,00) = ,00 Si rimanda agli articoli 2 e 5 della Sezione Incendio A1) Norme Comuni per gli aspetti di dettaglio. b) Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenze: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all Art.1 delle Norme generali sempre operanti delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. c) Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 4 Aggravamento del rischio e 5 Diminuzione del rischio delle Norme Generali sempre operanti per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa una ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. 1 esempio per la garanzia incendio Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che il fabbricato corrisponde ad un abitazione con una certa superficie identificando quindi il relativo valore di ricostruzione edificio A seguito di successivo ampliamento dei locali vengono modificate le strutture esistenti con conseguente aumento del valore. 6/51
8 Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l indennizzo in proporzione all aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento. 2 esempio per la garanzia furto Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società. Nel caso in cui l impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l avvenuta diminuzione del rischio. d) Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l intera annualità assicurativa all Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, senza oneri aggiuntivi. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, al seguente articolo delle Norme generali sempre operanti: 2 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie Avvertenza: Donau e/o l intermediario possono applicare sconti personalizzati sul premio assicurativo in considerazione delle specifiche caratteristiche del rischio e) Rivalse Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge e le società controllate, consociate e collegate a condizione che l Assicurato non eserciti l azione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo. Si rinvia all articolo 4 della Sezione A1 Norme Comuni per gli aspetti di dettaglio. f) Diritto di recesso Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all Articolo 13 delle Norme Generali sempre operanti per gli aspetti di dettaglio. g) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di questo l azione (Articolo 2952, Comma 3, del Codice civile). h) Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana. i) Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 7/51
9 Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) incendio, furto, lastre, responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket); C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro il Contraente e/o l Assicurato devono darne avviso scritto all Intermediario, al quale è assegnata la Polizza, oppure alla Rappresentanza generale italiana della Donau, entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto il sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Si rinvia agli Artt. 16, 18, 19, 20, 21 delle Norme Generali sempre operanti, delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno. 2. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Reclami Assistenza Clienti - Via Bernardo Quaranta, Milano - Fax: reclami@donauassicurazioni.it o tramite il link presente sul sito Internet della Compagnia contatti/ reclami. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso d assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all IVASS Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma, telefono Il modello per presentare un reclamo all IVASS è reperibile sul sito alla sezione Per il consumatore Come presentare un reclamo. I reclami indirizzati all IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico e ; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Donau e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Resta salva la facoltà per il contraente assicurato che ha presentato reclamo di adire l Autorità Giudiziaria. Prima di adire l Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole ricorrendo a sistemi conciliativi quali: Mediazione. Procedura istituita dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. Per le controversie relative ai contratti assicurativi il contraente e/o l assicurato prima di adire l Autorità Giudiziaria devono necessariamente avviare tale procedura, depositando apposite istanza presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito 8/51
10 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Fermo quanto sopra, i reclami possono essere indirizzati anche all Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto Wagner Platz 5 A 1090 Wien. Resta salva la facoltà di adire l Autorità giudiziaria. 3. Arbitrato Eventuali controversie tra le parti sull entita del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie possono essere demandate ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto delle parti di rivolgersi all Autorita giudiziaria. Si rinvia agli Artt. 21 delle Norme Generali sempre operanti delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. GLOSSARIO Abitazione Animali domestici: Assicurato: Assicurazione: Cassaforte: Condizioni Generali di Assicurazione: Contraente: Vedi - Fabbricato Cani e gatti legalmente detenuti e denunciati, forniti di libretto sanitario. Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Il contratto di assicurazione. Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con azione termica o con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; movimento di chiusura a chiave e/o combinazione; idoneo dispositivo di ancoraggio nel solaio o nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del solaio o del muro stesso. Le clausole che regolano gli aspetti generali dell Assicurazione e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive ( CGA ). La persona, fisica o giuridica, che stipula l Assicurazione. 9/51
11 Contenuto dimora abituale: Contenuto dimora non abituale (saltuaria): Cose: Danni materiali e diretti: Dimora abituale: Dimora saltuaria: Dipendenze del fabbricato: Domestici e/o Dipendenti: Mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, valori e preziosi, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant altro di inerente l abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell Assicurato, purché contenuti nell Abitazione o in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all Abitazione. Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l Abitazione nonché i beni in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme e quant altro di inerente l abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell abitazione e con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all abitazione. Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l abitazione nonché i beni in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione, valori e preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, argenteria e, se di valore superiore a 1.000,00 per singolo oggetto, quadri, tappeti ed oggetti d arte. Oggetti materiali e, limitatamente all assicurazione Responsabilita Civile, animali; I danni materiali che le Cose assicurate subiscono direttamente a seguito del verificarsi di un evento coperto dall Assicurazione; Quella relativa alla residenza anagrafica dell Assicurato e comunque l Abitazione principale in cui l Assicurato dimora per la maggior parte dell anno; Quella di cui l Assicurato gode della disponibilità, ma dove non dimora abitualmente o che concede in locazione a Terzi; Locali non comunicanti anche separati dal Fabbricato, ma del quale costituiscono pertinenze ubicati entro 100 metri in linea d aria dal limite perimetrale del Fabbricato assicurato; Le persone alle dirette dipendenze dell Assicurato con regolari rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione; 10/51
12 Energia alternativa: Esplosione: Fabbricato: Familiari conviventi: Fascicolo informativo Fenomeno elettrico: Franchigia: Furto: Furto con destrezza: Impianto: Impianto di allarme: La produzione di energia effettuata tramite l utilizzo di impianti fotovoltaici o solari, stabilmente fissati a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate, comprensivi di staffe di ancoraggio, moduli fotovoltaici o solari, inverter, cavi di collegamento, sistemi di controllo e rilevazione; come impianti sono considerati esclusivamente quelli situati all interno dell area perimetrale del fabbricato stesso; La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione; La costruzione edile, con esclusione dell area edificata, costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% delle rispettive superfici e adibita a civile abitazione, ufficio e/o studio professionale per almeno il 70% della superficie dei piani, comprendente: I locali di proprietà dell Assicurato, costituenti l intero fabbricato od una sua porzione, compresa la quota delle parti comuni del Fabbricato, nonché le opere di fondazione o interrate; Le dipendenze (cantine, soffitte, box) anche se in corpi separati, le recinzioni ed i cancelli; Le tinteggiature, tappezzerie e moquette, i serramenti, gli impianti elettrici, telefonici, videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, purché stabilmente installati, ed ogni altro impianto ed installazione considerati fissi per natura e destinazione, anche se di proprietà di società erogatrici; Le statue, gli affreschi e le decorazioni non aventi valore artistico. Coniuge del Contraente/Assicurato: i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia purchè non coniugati e conviventi. Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente composto da: nota informativa, comprensiva del glossario e condizioni di assicurazione Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. L importo prestabilito che, in caso di Sinistro, viene detratto dall Indennizzo e rimane a carico dell Assicurato/Contraente. Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto. Furto commesso con speciale abilità tale da eludere l attenzione del derubato e di altre persone presenti. Vedi alla voce Pannelli fotovoltaici Impianto di allarme antintrusione a norme CEI. 11/51
13 Implosione: Incendio: Indennizzo: Incombustibilità: Istituto o Banca: Lastre antisfondamento: Mezzi di chiusura non conformi: Mezzi di chiusura normali: Mezzi di chiusura speciali: Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può estendersi e propagarsi. La somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di Sinistro. Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi Esperienze del Ministero dell Interno. L Istituto bancario che può vantare diritti sui beni assicurati. Le superfici costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro per tutta la loro estensione, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri oppure superfici costituite da un unico strato di appropriato materiale sintetico di spessore sempre non inferiore a 6 millimetri. Serramenti con cristalli o vetri non antisfondamento. Le aperture dei locali a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili o praticabili dall esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese da almeno uno dei seguenti mezzi: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento di spessore non inferiore a 6 mm costruiti da lastre a più strati di vetro accoppiati tra loro con interposto per l intera superficie da uno strato di materiale plastico o sintetico (PVB), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti; inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti capaci di impedire il passaggio di persone. Si intendono: a) porte anti-intrusione realizzate in legno, metallo o leghe metalliche a Norma UNI 7962; b) porte blindate soggette a metodi di prova e classi di resistenza da 1 a 4 come da Norma UNI 9569 con protezione specifica antiperforazione zona serrature e serrature di sicurezza a chiave meccanica a doppia mappa con almeno 5 nastrine; c) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o in plastica pesante o con lamine interne di blindatura o di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature 12/51
14 di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall interno; inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq o comunque, ferme le caratteristiche costruttive, capaci di impedire il passaggio di persone. Modulo di polizza: Mutuatario: Limite di indennizzo: Pannelli fotovoltaici: Polizza: Premio: Pregiati: Preziosi: Primo rischio assoluto: Rapina/Estorsione: Regola proporzionale: Il documento, sottoscritto dal Mutuatario e da DONAU, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. La persona fisica e/o giuridica che stipula il contratto di finanziamento con la Banca. La somma massima dovuta dalla Società a titolo di Indennizzo. Sono i moduli fotovoltaici fissati agli appositi sostegni, collaudati e pronti all uso cui sono destinati che consentono di trasformare l energia del sole in energia elettrica (denominato anche l impianto ). Il processo fotovoltaico di trasformazione dell energia del sole in elettricità avviene nelle celle fotovoltaiche, sottili fette di silicio sottoposte a complessi trattamenti chimici e fisici, che collegate in serie compongono il modulo fotovoltaico (a titolo di esempio: supporti, staffe, moduli, inverter), tutti purchè fissi e stabilmente installati. L impianto deve essere progettato e installato a regola d arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine. Il documento che prova l Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società. Gli oggetti totalmente o parzialmente d oro o di platino o montati su detti materiali. Gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; oggetti e mobili di particolare valore e/o di antiquariato, quadri, tappeti, arazzi, collezioni. Vedi Pregiati Forma di assicurazione in base alla quale l Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall art del Codice Civile, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro. Impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona. Qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del Sinistro, viene corrisposto un Indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall art. 13/51
15 1907 del Codice Civile. Risarcimento: Rischio locativo: Rischio: Scoperto: Scoppio: Scheda di polizza: Sinistro: Società: Solaio: Stima accettata: Terreno contaminato: Tetto: La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro. Responsabilità civile che grava sull Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dalla presente Polizza al Fabbricato tenuto in locazione dall Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del Fabbricato, calcolato ai termini di Polizza, viene applicata la regola proporzionale. La probabilità che si verifichi il Sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. La parte del danno espressa in percentuale che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo o colpo d ariete non sono considerati scoppio. Il documento, sottoscritto dal Contraente e da DONAU, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. Donau Versicherung AG - Vienna Insurance Group con sede in 1010 Vienna, Schottenring 15 e sede secondaria in Milano, Via Quaranta, 45 (per brevità anche DONAU ). Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. La somma assicurata per gli Oggetti Pregiati così come definiti, rappresentata dal valore dei beni colpiti da Sinistro, attribuito ed accettato dalle parti a seguito di regolare fattura di acquisto e/o expertise redatta da un Perito del Tribunale competente per territorio o da uno stimatore professionista iscritto alla C.C.I.A.A. (antiquario, gallerista, gioielliere, pellicciaio) aderente ad una delle seguenti Associazioni: Federazione Italiana Mercanti d Arte, Associazione Orafa Regionale, Associazione Pellicciai Italiani, Numismatici Italiani Professionisti. Si intende il terreno per il quale sono richiesti il rilevamento, la messa in sicurezza e/o il trattamento a causa del suo collegamento con altri beni (ad eccezione delle sostanze radioattive), ai sensi della legislazione italiana e delle normative, sul trattamento dei rifiuti e di acque vigenti al momento della stipulazione del Contratto. L insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e a 14/51
16 proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici. Trattamento: Valore allo stato d uso: Valore a nuovo o di rimpiazzo: Valore intero: Valori: Si intendono tutti i provvedimenti che servono ad eliminare, recuperare o rendere idonei per la discarica rifiuti pericolosi, sostanze pericolose e/o il Terreno contaminato senza residui fissi. Il Valore a nuovo o di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all uso, al rendimento, alla vetustà, all adozione di nuovi metodi e ritrovati ad ogni altra circostanza concomitante. Il costo di riparazione o ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive, fermo il limite della somma assicurata, escluso il valore dell area. La forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l applicazione della regola proporzionale di cui all art codice civile. Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore nonché gioielli ed oggetti preziosi. Donau Versicherung AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. I rappresentanti legali 15/51
17 Danubio Famiglia Plus Condizioni Generali di Assicurazione 16/51
18 INDICE INDICE NORME GENERALI SEMPRE OPERANTI A) - SEZIONE INCENDIO, FURTO/RAPINA/ESTORSIONE, CRISTALLI E LASTRE A1 - NORME COMUNI A2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO A3 - CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO A4 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA/ESTORSIONE A5 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PROTEZIONE SUPER INCENDIO E FURTO A6 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CRISTALLI E LASTRE B) - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RC B1 - RC BASE B2 - RC CAPOFAMIGLIA B3 - CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE GARANZIE: C) - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DANUBIOENERGIA ARTICOLI DEL CODICE CIVILE INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI /51
19 NORME GENERALI SEMPRE OPERANTI Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art.2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art.3 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art.4 - Aggravamento del Rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni circostanza che possa determinare l aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell Art.1898 del Codice Civile. Art.5 - Diminuzione del Rischio In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta, ai sensi dell Art.1897 Codice Civile, a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell Assicurato. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Art.6 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e/o Assicurato. Art.7 - Rinvio alle norme di legge Il contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto o diversamente regolato si applicano le disposizioni di legge. Art.8 - Buona fede L omissione della dichiarazione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell Assicurato nel momento della sottoscrizione della Polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l intesa che l Assicurato avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art.9 - Territorialità La copertura assicurativa è prestata per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di Citta del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 18/51
20 Art.10 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata, fax o posta elettronica con conferma di ricezione alla Direzione della Società oppure all'agenzia alla quale è assegnato il Contratto di assicurazione. Art.11 Altre assicurazioni L Assicurato non è tenuto a comunicare alla Società l eventuale esistenza di altri contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle previste dalla Polizza. In caso di Sinistro, l Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può chiedere a ciascun assicuratore l Indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno; è esclusa in ogni caso la responsabilità solidale di Donau. Art.12 Foro competente Per ogni controversia insorta tra le parti è competente il foro del luogo di residenza o di domicilio dell Assicurato/Contraente. Art.13 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo ciascuna delle parti può recedere dal contratto di assicurazione, con preavviso di trenta giorni, inviato mediante lettera raccomandata. In tal caso, la Società mette a disposizione del Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Relativamente alla Sezione Furto e Rapina si farà luogo al rimborso, al netto delle imposte, della parte di Premio, relativa al periodo di rischio non corso, calcolata sulla somma assicurata rimasta in essere. Art.14 Prescrizione Ai sensi dell articolo 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Art.15 Proroga dell Assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l Assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente. Art.16 - Denuncia di Sinistro Obblighi dell Assicurato In caso di Sinistro, l Assicurato e/o il Contraente devono: a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate, conservare le tracce ed i residui del Sinistro; b) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, anche a mezzo fax, specificando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno; c) per i danni presumibilmente dolosi ed in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all autorità competente, trasmettendone copia alla Società; d) fornire a proprie spese alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all Autorità; 19/51
21 e) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art.17 - Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera coscientemente l ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o, in caso di Incendio, facilita il processo di questo, decade da ogni diritto all Indennizzo. Art.18 - Incarico ai periti I periti devono: 1. indagare su cause e modalità del Sinistro; 2. verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali; 3. stabilire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio non dichiarate; 4. verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate danneggiate; 5. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l intero Fabbricato o le parti colpite dal Sinistro; 6. stimare e liquidare il danno comprese le eventuali spese di salvataggio e le spese di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, in questo caso gli altri periti devono fare menzione del rifiuto nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art.19 - Pagamento dell Indennizzo / Risarcimento Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società effettua, entro trenta giorni dalla data dell accordo amichevole e/o dell atto di transazione e purché siano trascorsi trenta giorni dal Sinistro senza opposizioni, il pagamento dell Indennizzo/risarcimento in Euro presso la sede della Società o presso l ufficio dell Intermediario cui è assegnata la Polizza. Qualora venga aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di Esclusione. Art.20 - Limite massimo di Indennizzo / Risarcimento Salvo il caso previsto dall Art.1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art.21 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo o su richiesta di uno dei periti; le decisioni sono prese a maggioranza e sono obbligatorie per entrambe le parti. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. 20/51
22 Art. 22 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell Assicurato stesso. A) - SEZIONE INCENDIO, FURTO/RAPINA/ESTORSIONE, CRISTALLI E LASTRE A1 - NORME COMUNI Art.1 - Cose di proprietà di terzi La Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art.2 - Deroga alla Regola proporzionale (non operante se scelta la forma a Primo rischio assoluto) In parziale deroga all'art.1907 del Codice Civile, si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della Regola proporzionale qualora la somma assicurata, maggiorata del 15%, risulti pari o superiore al valore al momento del Sinistro; qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore al momento del Sinistro, il disposto dell'art.1907 rimarrà operativo e la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, l Indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Art.3 - Pagamento di anticipi su Indennizzi L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: a) non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del Sinistro stesso; b) non vi siano impedimenti contrattuali quali, ad esempio, vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare; e c) l Indennizzo prevedibile superi l ammontare complessivo di ,00 L anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L ammontare massimo dell acconto non potrà comunque superare ,00 qualunque sia l ammontare stimato dell Indennizzo. Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell Indennizzo. 21/51
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