SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 7 aprile 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 80 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 aprile 2015 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali. (15A02665).... Pag. 1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 26 marzo Ministero dell economia e delle finanze Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l anno 2015, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. (15A02597) Pag. 2 DECRETO 26 marzo Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l anno 2015, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. (15A02598) Pag. 2 DECRETO 26 marzo Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l anno 2015, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale). (15A02599) Pag. 3 DECRETO 26 marzo Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1 dicembre 2014 e scadenza 1 dicembre 2019, nona e decima tranche. (15A02600)..... Pag. 3

2 DECRETO 26 marzo Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1 giugno 2025, terza e quarta tranche. (15A02601) Pag. 5 DECRETO 26 marzo Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ( CCTeu ) con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022, prima e seconda tranche. (15A02602) Pag. 6 DECRETO 26 febbraio Ministero dello sviluppo economico Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Frabosa Soprana società agricola cooperativa», in Frabosa Soprana e nomina del commissario liquidatore. (15A02518) Pag. 14 DECRETO 26 febbraio Liquidazione coatta amministrativa della «C.R.I.M.E.A società cooperativa siglabile C.R.I.M.E.A S.C.», in Avigliana e nomina del commissario liquidatore. (15A02519) Pag. 15 DECRETO 5 dicembre Ministero della salute Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale. (15A02664).. Pag. 8 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 5 marzo Sostituzione del commissario liquidatore della «La Ginestra società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Saronno. (15A02527) Pag. 16 DECRETO 5 marzo Liquidazione coatta amministrativa della «Media Centre società cooperativa di servizi, di produzione e lavoro in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A02579) Pag. 16 DECRETO 18 marzo Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago. (15A02548) Pag. 10 DECRETO 5 marzo Liquidazione coatta amministrativa della «RA.SE.AL. Società cooperativa in liquidazione», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore. (15A02580) Pag. 17 DECRETO 18 marzo Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., in Avola, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (15A02549).. Pag. 11 DECRETO 18 marzo Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., in Avola, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (15A02550)..... Pag. 12 DECRETO 25 marzo Autorizzazione allo svolgimento dell attività di pesca nel giorno di martedì 2 giugno 2015, in deroga all articolo 3 del decreto 23 luglio (15A02575) Pag. 13 DECRETO 5 marzo Sostituzione del commissario liquidatore della «Verdegira società cooperativa sociale», in Imola, posta in liquidazione coatta amministrativa. (15A02581) Pag. 17 DECRETO 10 marzo Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.M.E.S. - Società cooperativa», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore. (15A02562) Pag. 18 DECRETO 18 marzo Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Millenium», in Barletta e nomina del commissario governativo. (15A02517) Pag. 18 II

3 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Agenzia italiana del farmaco Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Equilibrata Pediatrica Baxter». (15A02443). Pag. 20 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corti- Fluoral». (15A02444) Pag. 21 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corti- Fluoral». (15A02445) Pag. 24 Rettifica dell estratto della determina n. 2254/2014 del 2 dicembre 2014, recante: «Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano Alphanate.». (15A02446) Pag. 27 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Veracer». (15A02447) Pag. 27 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ursilon». (15A02448) Pag. 27 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside EG». (15A02449) Pag. 27 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Doc Generici». (15A02450) Pag. 28 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strialisin». (15A02451) Pag. 28 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miorexil». (15A02452) Pag. 28 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibitazina» (15A02453) Pag. 28 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluibron Tosse Secca» (15A02454) Pag. 29 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mifegyne». (15A02556) Pag. 29 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% Baxter». (15A02557) Pag. 29 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gluscan». (15A02558) Pag. 30 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Ranbaxy». (15A02559.) Pag. 30 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Ratiopharm» (15A02560) Pag. 30 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Mylan Generics». (15A02561) Pag. 30 Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione Aggiornamento del Progetto di I variante del Piano stralcio per l assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza. (15A02577) Pag. 31 Aggiornamento del Progetto di I variante del Piano stralcio per l assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza e il Piano stralcio per l assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave. (15A02578) Pag. 31 Ministero dell interno Accertamento del fine esclusivo di culto della Confraternita dei Disciplinati di Santa Caterina V.M., in Sestri Levante (15A02514) Pag. 31 Riconoscimento della personalità giuridica della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura, detta Seraphicum, in Roma. (15A02515) Pag. 31 Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Cataldo Vescovo, in Patrica (15A02516) Pag. 31 Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Viareggio. (15A02526)..... Pag. 31 Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione Assistenza Emergenziale 2014 «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati». (15A02663) Pag. 31 III

4 Ministero della difesa Concessione di ricompense al valor di Marina (15A02576) Pag. 31 Ministero della salute Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Purina Friskies Ficontrol» 50 mg soluzione spot-on per gatti. (15A02520) Pag. 32 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rycarfa» 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti. (15A02521). Pag. 32 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sintolin 110» (15A02522) Pag. 32 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio Cloruro 0,9%» soluzione fisiologica. (15A02523) Pag. 32 Revoca, su rinuncia, del numero identificativo nazionale e relativo regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Truscient». (15A02524) Pag. 33 Revoca, su rinuncia, del numero identificativo nazionale e relativo regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Slentrol». (15A02525) Pag. 33 Ministero dello sviluppo economico Approvazione delle disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e la relativa modulistica. (15A02563) Pag. 33 IV

5 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni; Visto, in particolare, l art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, con il quale è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, di seguito chiamata Commissione; Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L Aja il 29 maggio Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l art. 53, «Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi»; Visto l art. 1, comma 19 -quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, recante «Riordino della Commissione per le adozioni internazionali»; Visto il decreto del Ministro senza portafoglio 6 agosto 2007, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri a presiedere la Commissione per le adozioni internazionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2007, di ricostituzione della Commissione e le successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Considerata la natura pubblica della Commissione, che esercita funzioni e poteri pubblicistici in materia di adozioni internazionali; Considerato che, secondo la previsione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007, gli enti di cui all art. 39 -ter della legge sull adozione non possono esprimere rappresentanti nella Commissione; Considerato che tale normativa è tesa ad assicurare l imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, evitando conflitti d interesse e confusioni di ruoli, in quanto gli enti - associazioni a carattere privato - possono svolgere attività in materia di adozioni internazionali solo se autorizzati dalla Commissione, ai cui indirizzi e direttive devono dare seguito; operano sotto la vigilanza della Commissione in campo nazionale e internazionale; sono sottoposti dalla Commissione a verifiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità, con possibilità di applicazione di sanzioni che, nei casi di gravi inadempienze, comportano la revoca dell autorizzazione; e che gli enti hanno, inoltre, accesso a finanziamenti da parte della Commissione di progetti di sussidiarietà approvati dalla stessa e possono concludere convenzioni con la stessa; Considerato che la normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e prevenzione approvata a partire dal 2012 tende ad evitare accesso e la permanenza in incarichi pubblici o equiparabili di persone che si trovino in situazioni che possano far dubitare della loro imparzialità, anche in ragione di potenziali conflitti di interesse; Considerato, quindi, che occorre modificare i criteri per la designazione, la nomina e la permanenza nell incarico dei rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale in seno alla Commissione per le adozioni internazionali; Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, devono aver maturata una qualificata esperienza nella materia della tutela dei diritti della famiglia e dei minori, nonché nella materia delle adozioni nazionali o internazionali o dell affidamento familiare. Essi devono possedere, altresì, idonee qualità morali. 1

6 2. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono, inoltre, essere espressi da enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali ai sensi dell art. 39 -ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni o rappresentarne, comunque, gli interessi; 3. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono, essere nominati o permanere nell incarico: a) se alle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono partecipano o aderiscono enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39 -ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni; b) se, nelle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono, gli enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39 -ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, ricoprono cariche sociali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici, anche tramite propri rappresentanti o soggetti che operano o collaborano con loro; c) se con le associazioni familiari a carattere nazionale, che li esprimono, gli enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato articolo 39 -ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, hanno convenzioni o rapporti di collaborazione in essere o cessati da meno di due anni. 4. Il decreto del Ministro senza portafoglio, con delega alla famiglia, 6 agosto 2007, è abrogato. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 15A02665 Roma, 13 marzo 2015 Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D ELRIO DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 marzo Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l anno 2015, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l ordinamento del credito agrario; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ; Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato ; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative ; Sentita la Banca d Italia; Attesa la necessità di determinare, per l anno 2015, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l anno 2015, nella misura dell 1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A02597 Roma, 26 marzo 2015 DECRETO 26 marzo Il Ministro: PADOAN Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l anno 2015, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l ordinamento del credito agrario; 2

7 Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell agricoltura; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato ; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative ; Sentita la Banca d Italia; Attesa la necessità di determinare, per l anno 2015, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l anno 2015, come appresso: a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2015; b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2015 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A02598 Roma, 26 marzo 2015 DECRETO 26 marzo Il Ministro: PADOAN Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l anno 2015, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale). IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato ; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative ; Sentita la Banca d Italia; Attesa la necessità di determinare, per l anno 2015, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l anno 2015, nella misura dello 0,93%. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A02599 Roma, 26 marzo 2015 DECRETO 26 marzo Il Ministro: PADOAN Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1 dicembre 2014 e scadenza 1 dicembre 2019, nona e decima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; 3

8 Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visti i propri decreti in data 25 novembre e 23 dicembre 2014 nonché 28 gennaio e 24 febbraio 2015, con i quali è stata disposta l emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1 dicembre 2014 e scadenza 1 dicembre 2019; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1 dicembre 2014 e scadenza 1 dicembre L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni fruttano l interesse annuo lordo del 1,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1 giugno ed il 1 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di coupon stripping. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli specialisti potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1 aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 121 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione EXPRESS II con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 1 aprile 2015 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse del 1,05% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. 4

9 Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A02600 Roma, 26 marzo 2015 DECRETO 26 marzo p. Il direttore generale del Tesoro C ANNATA Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1 giugno 2025, terza e quarta tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 2015, con il quale è stata disposta l emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1 giugno 2025; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1 giugno L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. 5

10 I buoni fruttano l interesse annuo lordo del 1,50% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il prossimo 1 giugno, le cedole successive sono pagabili il 1 dicembre ed il 1 giugno di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1 giugno 2015, sarà pari allo 0,375000% lordo, corrispondente a un periodo di 91 giorni su un semestre di 182. Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di coupon stripping. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli specialisti potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1 aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 30 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione EXPRESS II con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 1 aprile 2015 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse del 1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A02601 Roma, 26 marzo 2015 DECRETO 26 marzo p. Il direttore generale del Tesoro C ANNATA Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ( CCTeu ) con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022, prima e seconda tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; 6

11 Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015 ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito CCTeu ), con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una prima tranche dei CCTeu, con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno. Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari allo 0,369%. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all articolo 18 del decreto medesimo. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli specialisti potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo Art. 4. Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1 aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione EXPRESS II con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 1 aprile 2015 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse dello 0,729% annuo lordo, dovuto allo Stato. 7

12 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi, relativi all anno finanziario 2015, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A02602 Roma, 26 marzo 2015 p. Il direttore generale del Tesoro C ANNATA MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 5 dicembre Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale. IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», e in particolare l art. 15 riguardante la produzione nazionale di emoderivati e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d Europa per la protezione dei diritti dell uomo e della dignità dell essere umano riguardo all applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani»; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009», e in particolare l art. 40, comma 2, che modifica l art. 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; Visto il comma 5 dell art. 15 delle citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che «il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all art. 12 e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni»; Visto, in particolare, il comma 3 dell art. 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 che prevede che gli stabilimenti delle Aziende «devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell autorità nazionale italiana»; Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 recante «Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147; Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 recante «Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147; Viste le istanze delle aziende Baxter Manufacturing S.p.A, Biotest Pharma GmbH, CSL Behring S.p.A., Grifols Italia S.p.A, Kedrion S.p.A., Octapharma Italy S.p.A, presentate, nei termini, ai sensi dell art. 1, comma 1, del citato decreto 12 aprile 2012, e volte a ottenere l inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale, trasmesse all AIFA per la valutazione, ai sensi dell art. 1, comma 5 del predetto decreto; Acquisite le valutazioni da parte dell AIFA sull istanza dell azienda Baxter Manufacturing S.p.A, rese il 29 gennaio 2013 e il 31 maggio 2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti, come attestati dal legale rappresentante, di cui alle lettere a), b) e d) dell art. 1, comma 3 del decreto 12 aprile 2012, e la validità delle documentazioni presentate di cui al punto e) ; Acquisite le valutazioni da parte dell AIFA sull istanza dell azienda Biotest Pharma GmbH, rese il 29 gennaio 2013 e il 26 giugno 2013, dalle quali risulta il possesso dei requisiti, come attestati dal legale rappresentante, di 8

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