Elementi e considerazioni relativi alle AREE PROTETTE TERRESTRI e MARINE. Art. 1 C. 4
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- Prospero Francesco Giglio
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1 Proposta di legge C.4144 recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette - Audizione di lunedì 23 gennaio ore 13:00 C. 4 C. 5 quater C 9 quater Elementi e considerazioni relativi alle AREE PROTETTE TERRESTRI e MARINE Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rile-vante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l importanza scien-tifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127 e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013 La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore. Sono attribuite all ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare sono Si suggerisce di modificare la dizione di aree protette marine usata nel testo licenziato dal Senato in aree marine protette Ciò perché storicamente in Italia la dizione di area marina protetta caratterizza le aree protette che discendono da quanto originariamente previsto dalla legge 979/92 e successivamente dalla legge 394/91 coerentemente con quanto disposto dal presente PdL; la dizione area protetta marina è comprensiva di qualsiasi tipologia di area natura protetta a mare e, quindi, comprende anche i siti NATURA 2000 a mare ( che potenzialmente ma non necessariamente, possono diventare aree marine protette come previsto Si suggerisce di eliminare (o di rivedere in modo importante) la parte conclusiva del comma 4 afferente all a partire da Le aree protette marine si intendono altresì definite. Ciò perché soprattutto il concetto di ASPIM, derivante dalla Convenzione di Barcellona, è citato in modo improprio e non consistente rispetto al quadro descrittivo, così come il riferimento a quanto previsto dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità. Visto il ruolo di ISPRA nel campo del monitoraggio e della gestione di specie e habitat tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli e per la tutela delle zone umide, si propone di inserire all c. 5 quater, dopo ente gestore la seguente frase: che può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell ISPRA e, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n.132 Si ritiene necessario che nei diversi passaggi in cui si chiede all ISPRA attività di supporto, istruttoria e valutazione tecnico-scientifico si aggiungesse la precisazione ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n.132 1
2 4 C. 8 bis, ter individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all ISPRA, che ne assicura l adempimento nell ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità: a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco; b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione: 1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni; 2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro del mare, uno dell ISPRA indicato dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative indivi-duato dal 2 A fronte delle funzioni previste per ISPRA appare non coerente l affermazione Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si propone quindi di utilizzare parte dei fondi derivanti da quanto previsto all 8 della Proposta di legge in oggetto. Stante l affermazione che i componenti del Consiglio Direttivo debbano essere scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del Parco le modalità di partecipazione del rappresentante designato dall ISPRA appaiono poco coerenti con lo spirito della riforma, non essendo previste per gli Enti Parco con meno di 20 comuni. Le Tabb. 1 e 2 (pag. 5) evidenziano che, in caso di approvazione, il 35% del PPNN avrebbe un rappresentante ISPRA all interno del CD (corrispondente al 65% della superficie totale dei PPNN e al 66% del numero dei comuni) e ne rimarrebbe escluso il 65% del numero, il 38% della superficie e il 34% dei comuni. Si segnala inoltre che nei PPNN con meno di 20 comuni verrebbe meno anche il rappresentate delle Associazioni ambientaliste con conseguente rischio di assenza di consiglieri con competenze/interesse alla conservazione della biodiversità Si suggerisce di lasciare immutata la presenza del membro ISPRA ed anzi, nell ottica di assicurare una governance efficace si auspica che un membro dell ISPRA possa essere inserito anche nei consigli direttivi dei Parchi regionali Inoltre, nello spirito della citata legge 28 giugno 2016, n.132, si ritiene comunque opportuno, all art. 4, comma 8 ter, b) 2 in relazione al membro ISPRA all interno dei Consigli Direttivi degli Enti PPNN integrare l articolo di designazione del membro ISPRA indicato dal MATTM con..indicato dal Ministro del mare su proposta del presidente dell Istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
3 5 Comm a 2, e ter 5 C 7, 2 bis 10 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni. [Ruolo e contenuti del Piano per il Parco] mantenimento e recupero degli eco-sistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico» Il piano reca altresì l indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al terri-torio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell area protetta. Ai fini dell istituzione, della valutazione dell effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti in-dustriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti ur-bani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall ISPRA nell ambito delle funzioni attribuite dal Ministero del mare ai sensi dell articolo 2, comma 9- quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale 3 Si ritiene importante inserire il richiamo al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della Dir. 2009/128 CE. Si sottolinea che nel PAN Fitofarmaci (D.M. 22/11/2014), punto A.5.8 Tutela dei Siti Natura 2000 e della Aree naturali protette si stabilisce che i Piani dei Parchi nazionali e regionali debbano recepire le misure per la riduzione del rischio causato dall uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità di cui al punto A Si ritiene importante che il regolamento del parco preveda misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all interno delle aree naturali protette. Inoltre in tali aree è necessario vietare l utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci Si suggerisce di eliminare la parte del testo a partire da quali la popolazione residente, le presenza turistiche, ecc.. sino a consumi d acqua, poiché ritenuta di eccessivo dettaglio e relativa ad aspetti il cui approfondimento dovrà essere definito in funzione delle singole specificità dei siti oggetto di studio in accordo con il MATTM; infatti, in molte situazioni, i temi e gli indicatori così come elencati nel testo possono anche rivelarsi non utili funzionalmente alla costruzione del quadro conoscitivo finalizzato all istituzione, alla zonazione ed alla gestione delle aree marine protette Lo sforzo di ricerca dovrebbe quindi essere strettamente mirato a studiare le caratteristiche ambientali e socio-economiche dei luoghi, con un approfondita analisi delle specificità locali. Si evidenzia la potenziale criticità dell ultima parte del testo. Per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello nazionale, perché queste ultime potrebbero non trovare rappresentanti in alcune delle realtà meritevoli di protezione rischiando di escludere interlocutori locali maggiormente rappresentativi. Si suggerisce inoltre di modificare la parte di testo La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall ISPRA nell ambito delle funzioni
4 11 C Punto 9 I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco- compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turisticobalneare, dell industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizza-zione. L ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a attribuite dal Ministero come segue: La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall ISPRA nell ambito delle funzioni attribuite dal Ministero, in modo da meglio caratterizzare la natura delle attività a carico di ISPRA Si suggerisce di limitare le attività di acquacoltura alle sole zone D, eliminando la citazione delle zone C Si suggerisce di prevedere che tra i componenti del nuovo organo previsto dalla legge, ovvero della consulta sieda anche un rappresentante dell ISPRA. Questa soluzione consentirebbe a detto organo di fruire del contributo di una figura in grado di assicurare un supporto tecnico-scientifico di valenza nazionale/internazionale, attualmente già prevista nella commissione di riserva che però la presente legge prevede di sopprimere al comma 3 dello stesso articolo 4
5 18 punto 3 carico della finanza pubblica. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell ISPRA. E auspicabile la presenza di ISPRA, anche in rappresentanza del SNPA, all interno del Comitato nazionale per le aree protette, non relegando il suo ruolo solo come supporto tecnico scientifico Tabella 1 : Articolo 4 Comma 8 bis, 8 ter: dati quantitativi PARCO NAZIONALE Superficie a terra (ha) Superficie a mare (ha) Comuni (*) (n) Abruzzo, Lazio e Molise Alta Murgia Appennino Lucano - Val d'agri - Lagonegrese Appennino Tosco-Emiliano Arcipelago di La Maddalena Arcipelago Toscano Asinara Aspromonte Cilento,Vallo di Diano e Alburni Cinque Terre Circeo Dolomiti Bellunesi Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Gargano Gran Paradiso Gran Sasso e Monti della Laga Majella Monti Sibillini Pollino Sila Stelvio Valgrande Vesuvio TOTALE (*) evidenziati in giallo i PN con numero di comuni > 20 Tabella 2: Articolo 4 Comma 8 bis, 8 ter: dati quantitativi Rappresentanza ISPRA nei C.D NUMERO SUPERFICIE (ha) COMUNI (n) PN con rapp. ISPRA nel CD % su Tot. PN
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