Elementi e considerazioni relativi alle AREE PROTETTE TERRESTRI
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- Tito Castaldo
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1 materia di aree protette - Audizione di lunedì 23 gennaio Proposta di legge C.4144 recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, 394, e ulteriori disposizioni in ore 13:00 Elementi e considerazioni relativi alle AREE PROTETTE TERRESTRI La proposta di legge di modifica della legge quadro sulle aree protette risulta in generale migliorativa rispetto alla precedente versione poiché la attualizza anche alla luce delle successive direttive di tutela della biodiversità e va inoltre a colmare delle lacune presenti nella legge del 1991 che ad esempio, non prevedeva il pagamento delle concessioni all uso di risorse naturali presenti nelle AAPP, la verifica dell efficacia della gestione, la gestione delle aree contigue, l introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi eco sistemici, ecc.. Inoltre da questo nuovo quadro normativo emerge un ruolo importante di ISPRA come riferimento tecnicoscientifico per gli enti di gestione delle aree protette. Infatti la proposta in oggetto, all art. 1 (c. 9 quater), attribuisce a ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell ambiente marino e costiero. Si ricorda che dal 15 gennaio di quest anno è entrata in vigore la legge 28 giugno 2016, n.132, che pone ISPRA quale componente statale all interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell Ambiente (SNPA) con specifici compiti e responsabilità, oltre che nuove possibilità e poteri. Altresì, il SNPA è un sistema a rete all interno del quale sono state portate materie quali, ad esempio, la responsabilità dei dati e delle informazioni ambientali ufficiali cui devono fare riferimento le diverse Autorità, non solo ambientali, del Paese. Si ritiene altresì necessario che nei diversi passaggi in cui si chiede all ISPRA attività di supporto, istruttoria e valutazione tecnico-scientifico si aggiunga la precisazione ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n.132. La Proposta prevede che i compiti attribuiti ad ISPRA verranno definiti con un successivo decreto del MATTM, senza però che a fronte di questo notevole incremento di compiti per l Istituto vi siano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto si propone che parte dei fondi derivanti da quanto previsto all Art. 8, relativi agli introiti derivanti dalle concessioni per l utilizzo sostenibile di risorse naturali nei parchi (che nell attuale testo verrebbero attribuiti solo agli enti di gestione dei Parchi), vengano attribuiti anche all ISPRA al fine di garantire l ottimale svolgimento dei compiti previsti dalla Proposta. La proposta di legge mette ordine relativamente alla gestione dei Siti natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS istituti in base alle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE) che, nel caso in cui i Siti N2000 ricadano interamente o parzialmente nelle AAPP, viene attribuita agli Enti Gestori della AAPP (Art. 1 c. 5 quater), migliorando la situazione attuale in cui la gestione varia da Regione a Regione. Tuttavia, dato che lo stesso tipo di problema è attualmente presente per le Zone umide di importanza internazionale istituite in base alla Convenzione di Ramsar (recepita dal DPR n. 448 del 13/03/1976), si propone di prevedere la gestione di dette zone Ramsar da parte delle aree protette in cui queste ricadono, così da rendere la modalità di gestione omogenea sul territorio nazionale. Inoltre, visto il ruolo di ISPRA nel campo del monitoraggio e della gestione di specie e degli habitat tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli e per la tutela delle zone umide, si propone di inserire all Art. 1 c. 5 quater, dopo ente gestore la seguente frase: che può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell ISPRA e, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n.132. La riduzione della rappresentanza di ISPRA nei Consigli Direttivi degli degli Enti PPNN prevista dall Art. 4 c. 8 bis, 8 ter, avrebbe come conseguenza la presenza di ISPRA solo nel 35% dei Parchi Nazionali (vedi tabella allegata), privando l Ente di Gestione di un importante componente qualificata nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette. Pertanto si suggerisce di lasciare immutata la presenza del membro ISPRA ed anzi, nell ottica di assicurare una governance efficace si auspica che un membro dell ISPRA o del SNPA possa essere inserito, su richiesta dell ente gestore, anche nei consigli direttivi dei Parchi regionali. AREE PROTETTE TERRESTRI 1
2 materia di aree protette - Audizione di lunedì 23 gennaio Inoltre, nello spirito della citata legge 28 giugno 2016, n.132, si ritiene comunque opportuno, all Art. 4, comma 8 ter, b) 2 in relazione al membro ISPRA all interno dei Consigli Direttivi degli Enti PPNN integrare l articolo di designazione del membro ISPRA indicato dal MATTM con..indicato dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta del Presidente dell Istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n Nell ottica di adeguamento della Legge quadro sulle aree protette, si ritiene importante inserire un riferimento al Piano d Azione Nazionale sull uso sostenibile dei Fitofarmaci (D.M. 22/11/2014), che al punto A.5.8 Tutela dei Siti Natura 2000 e della Aree naturali protette stabilisce che i Piani dei Parchi nazionali e regionali (oltre che i Piani di gestione di Siti Natura 2000 e/o le misure di conservazione a livello regionale) debbano recepire le misure per la riduzione del rischio causato dall uso dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità di cui al punto A Pertanto si propone di inserire all Art. 5 un richiamo al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della Dir. 2009/128 CE. Per quanto riguarda la gestione delle aree contigue (Art. 5, comma 7, 2 bis), si ritiene importante che il regolamento del parco preveda misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all interno delle aree naturali protette. Inoltre in tali aree è necessario vietare l utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci (v. punto precedente). Infine, visto l importante ruolo attribuito a ISPRA dalla proposta di legge, riguardo all Art. 18 c. 1, punto 3, si ritiene auspicabile la presenza di ISPRA, anche in rappresentanza del SNPA, all interno del Comitato nazionale per le aree protette, non relegando il suo ruolo solo come supporto tecnico scientifico. Tabella 1 : Proposta di legge n Articolo 4 Comma 8 bis, 8 ter: dati quantitativi PARCO NAZIONALE Superficie a terra (ha) Superficie a mare (ha) Comuni (*) (n) Abruzzo, Lazio e Molise Alta Murgia Appennino Lucano - Val d'agri - Lagonegrese Appennino Tosco-Emiliano Arcipelago di La Maddalena Arcipelago Toscano Asinara Aspromonte Cilento,Vallo di Diano e Alburni Cinque Terre Circeo Dolomiti Bellunesi Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Gargano Gran Paradiso Gran Sasso e Monti della Laga Majella Monti Sibillini Pollino Sila Stelvio Valgrande Vesuvio TOTALE (*) evidenziati in giallo i PN con numero di comuni > 20 Tabella 2: Proposta di legge n Articolo 4 Comma 8 bis, 8 ter: dati quantitativi Rappresentanza ISPRA nei C.D NUMERO SUPERFICIE (ha) COMUNI (n) PN con rapp. ISPRA nel CD % su Tot. PN AREE PROTETTE TERRESTRI
3 Elementi e considerazioni relativi al soggetto Aree protette marine Considerazioni di carattere generale, migliorative del testo attuale 1. Si suggerisce di modificare la dizione di aree protette marine usata nel testo licenziato dal Senato 1 in aree marine protette Ciò perché storicamente in Italia la dizione di area marina protetta caratterizza le aree protette che discendono da quanto originariamente previsto dalla legge 979/92 e successivamente dalla legge 394/91 coerentemente con quanto disposto dal presente PdL; la dizione area protetta marina è comprensiva di qualsiasi tipologia di area natura protetta a mare e, quindi, comprende anche i siti NATURA 2000 a mare ( che potenzialmente ma non necessariamente, possono diventare aree marine protette come previsto come previsto all art. 10, comma 4 del PdL), i parchi nazionali con estensione a mare, i siti regionali protetti ecc. 2. A pag. 3, si suggerisce di eliminare (o di rivedere in modo importante) la parte conclusiva del comma 4 afferente all Art. 1 a partire da Le aree protette marine si intendono altresì definite. Ciò perché soprattutto il concetto di ASPIM, derivante dalla Convenzione di Barcellona, è citato in modo improprio e non consistente rispetto al quadro descrittivo, così come il riferimento a quanto previsto dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità. 3. A pag. 28, all Art. 10 comma 1, si suggerisce di eliminare la parte del testo a partire da quali la popolazione residente, le presenza turistiche, ecc.. sino a consumi d acqua, per di eccessivo dettaglio e relativa ad aspetti il cui approfondimento dovrà essere definito in funzione delle singole specificità dei siti oggetto di studio in accordo con il MATTM; infatti, in molte situazioni, i temi e gli indicatori così come elencati nel testo possono anche rivelarsi non utili funzionalmente alla costruzione del quadro conoscitivo finalizzato all istituzione, alla zonazione ed alla gestione delle aree marine protette Lo sforzo di ricerca dovrebbe quindi essere strettamente mirato a studiare le caratteristiche ambientali e socio-economiche dei luoghi, con un approfondita analisi delle specificità locali. 4. A pag. 28, all Art. 10 comma 1, si evidenzia la potenziale criticità dell ultima parte del testo. Per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello nazionale, perché queste ultime potrebbero non trovare rappresentanti in alcune delle realtà meritevoli di protezione Rischiando di escludere interlocutori locali maggiormente rappresentativi. 5. A pag. 33, all Art. 11 comma 7 si suggerisce di limitare le attività di acquacoltura alle sole zone D, eliminando la citazione delle zone C. Considerazioni relative direttamente ad ISPRA 1. A pag. 28, all Art. 10 comma 1, nel passaggio La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall ISPRA nell ambito delle funzioni attribuite dal Ministero si suggerisce di modificare il testo come segue: La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall ISPRA, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA, nell ambito delle funzioni attribuite dal Ministero e nel rispetto di quanto dettato della legge 28 giugno 2016, n.132. A pag. 36, all Art. 12 comma 9, si suggerisce di prevedere che tra i componenti del nuovo organo previsto dalla legge, ovvero della consulta sieda anche un rappresentante dell ISPRA anche in rappresentanza del SNPA. Questa soluzione consentirebbe a detto organo di fruire del contributo di una figura in grado di assicurare un supporto tecnico-scientifico di valenza nazionale/internazionale, attualmente già prevista nella commissione di riserva che però la presente legge prevede di sopprimere al comma 3 dello stesso articolo (pag.37). 1 XVII Legislatura Disegni di legge e relazioni Documenti. Proposta di legge n. 4144, 11 novembre 2016, pagg AREE PROTETTE MARINE 3
4 Elementi e considerazioni relativi alla Gestione faunistica Il giudizio di ISPRA sulle proposta di modifica del quadro normativo per le aree protette, per quanto riguarda specificamente gli aspetti di gestione faunistica, è sostanzialmente positivo. Si ritiene infatti che il testo in discussione introduca norme più chiare e stringenti per le aree protette rispetto a quelle previste dell attuale quadro normativo, e introduca delle revisioni necessarie anche per ottemperare agli obblighi imposti al nostro Paese dalle norme comunitarie. Si prende inoltre atto che il testo ha risolto alcune criticità evidenziate da ISPRA in un audizione data nel 2013 in Commissione Ambiente del Senato su una precedente versione della proposta di modifica. Come già evidenziato in quell occasione, si ribadisce che l attuale quadro normativo nazionale, derivante dalla L. 394 del 1991, ha disposizioni in alcuni casi meno restrittive in materia di controllo della fauna nelle aree protette rispetto al resto del territorio nazionale, compreso quello venabile. In particolare va sottolineato come la legge 157/1992 successiva alla 394 abbia introdotto una esplicita distinzione, per il territorio venabile e gli altri istituti coperti da quella norma, tra le attività venatorie rispetto quelle di controllo, che devono essere operate da personale di istituto sulla base di un parere tecnico ISPRA. Per le aree protette, al contrario, la L. 394 prevede che, per la realizzazione di interventi di controllo, si dia priorità nell identificazione di operatori che coadiuvino il personale di istituto negli interventi condotti nei parchi o nelle riserve regionali - ai cacciatori residenti nel territorio dell area protetta (art. 22, lett. 6), e non prevede alcun obbligo di parere di ISPRA. Il testo in discussione introduce un esplicito divieto di attività venatoria nelle aree protette, e prevede altresì l obbligo di un parere ISPRA, che assume carattere vincolante, per la realizzazione di interventi di controllo della fauna. La proposta esplicita inoltre che gli interventi di controllo sono permessi esclusivamente per finalità di tutela delle specie e degli ecosistemi naturali e che essi debbano essere attuati da operatori formati nell ambito di corsi avallati da ISPRA. Il testo specifica inoltre nel dettaglio gli elementi essenziali dei piani di controllo, permettendo quindi una più puntuale valutazione da parte di ISPRA. Il testo di modifica prevede inoltre che ogni azione di controllo debba avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco, e debba essere attuata attuati da personale di istituto o da operatori autorizzati, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ispra. Tali disposizioni introducono pertanto norme più stringenti rispetto al quadro attuale, dove si ribadisce che non è prevista alcuna verifica da parte di ISPRA né sui programmi operativi, né sulla preparazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi. Altro elemento che si ritiene positivo è che i testi di modifica introducono un principio di lotta alle specie alloctone, che manca nel quadro normativo nazionale attuale, ma è inserito invece nei DPR di recepimento delle norme comunitarie (DPR 357 m.i. dal DPR 120). La norma in discussione introduce infatti una chiara distinzione tra specie autoctone e specie alloctone, e prevede il richiamo ad una generale finalità di eradicazione e controllo delle specie alloctone invasive, fornendo un elemento di chiarimento sugli obiettivi di gestione per le aree protette. Considerato che il Regolamento EU 1143/2014, entrato in vigore il 1 gennaio 2015, ha introdotto obblighi di controllo ed eradicazione delle specie invasive, la modifica proposta escluderebbe conflitti tra il quadro normativo nazionale e quello comunitario. Si ritiene inoltre di evidenziare che se da un lato le proposte di modifica in discussione forniscono un quadro di riferimento più chiaro per la realizzazione di interventi di controllo ed eradicazione delle specie alloctone invasive, esse introducono comunque l obbligo di un parere di ISPRA, che assume carattere vincolante. Anche per questi interventi quindi le proposte di modifiche introducono un esplicito iter di valutazione tecnica degli interventi, non previsto dal quadro normativo attuale. 4 GESTIONE FAUNISTICA
5 Inoltre, le proposte introdurrebbero un meccanismo di finanziamento della ricerca mirata ai metodi incruenti di controllo dei danni da fauna selvatica, favorendo quindi lo sviluppo di metodi di intervento alternativi all abbattimento, attribuendo ad ISPRA uno specifico compito in tal senso. Alla luce delle prescrizioni sopra descritte, si ritiene che le disposizioni contenute nel testo in discussione siano pienamente coerenti con le norme comunitarie in materia di tutela faunistica, sia derivanti dalla Direttiva Habitat (art. 16) sia dalla Direttiva Uccelli (art. 9). Infine, per quanto riguarda la possibilità di utilizzare, nel controllo delle popolazioni di mammiferi e uccelli, tecniche alternative all abbattimento, ed in particolare tecniche di sterilizzazione, si evidenzia che tale forma di intervento presenta attualmente forti limiti applicativi, che ne rendono possibile l utilizzo solo in casi molto specifici, generalmente limitato a popolazioni isolate e di dimensioni contenute. Le tecniche attualmente disponibili includono interventi di sterilizzazione chirurgica degli animali e di somministrazione di inibitori ormonali o di vaccini immunocontraccettivi. La sterilizzazione chirurgica richiede la cattura degli animali per il trattamento, e comporta problematiche anche legate alla selezione dei siti di rilascio degli animali sterilizzati. La somministrazione di inibitori ormonali, per essere efficace, richiede il trattamento di una percentuale molto elevata della popolazione target, e non assicura in genere elevata selettività. L utilizzo di vaccini immunocontraccettivi comporta problemi di somministrazione, che deve essere fatta individualmente. Sono in corso diversi studi volti a sviluppare metodi alternativi, o tecniche di somministrazione orale, ma essi sono ancora in fase preliminare. Negli ultimi anni sono stati tentati approcci genetici al controllo delle popolazione tramite limitazione della riproduzione o tramite riduzione della sopravvivenza degli individui; gli sviluppi di tale approccio hanno ricevuto un impulso dalle recenti innovazioni nella tecnica del gene editing, che permette di introdurre nelle popolazioni selvatiche geni capaci di diffondersi con estrema rapidità in una amplissima proporzione della popolazione, e modificati al fine di determinare un blocco della riproduzione o la morte degli individui caratterizzati da tale modificazione. Sono già stati realizzati progetti pilota in natura (e.g. intervento di controllo della zanzara Aedes aegypti, vettore della febbre Dengue, tramite rilascio di individui transgenici nell isola di Grand Cayman) e sono in corso attualmente piani di rilasci di miliardi di individui trattati con tale tecnica. ISPRA assicura il massimo impegno nel seguire gli sviluppi in materia di tecniche di controllo incruente delle popolazioni selvatiche, adottando comunque un doveroso principio di precauzione nella valutazione di tali progressi tecnologici. GESTIONE FAUNISTICA 5
Elementi e considerazioni relativi alle AREE PROTETTE TERRESTRI e MARINE. Art. 1 C. 4
Proposta di legge C.4144 recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette - Audizione di lunedì 23 gennaio ore 13:00 C. 4 C. 5 quater C 9 quater Elementi
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