PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE GRATUITI SOMMARIO
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- Silvana Antonietta Angelini
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1 Pag.1/10 SOMMARIO ART. CONTENUTI PAGINA 1 OGGETTO 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3 RESPONSABILITA 3 4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3 5 CONTENUTO INCARICHI VIETATI INCARICHI CONSENTITI GRATUITA DELL INCARICO MODALITA DI CONFERIMENTO DELL INCARICO GESTIONE OPERATIVA DEL RAPPORTO COPERTURE ASSICURATIVE DURATA DEBITO INFORMATIVO ENTRATA IN VIGORE ALLEGATI 6 Gruppo di lavoro: Dott.ssa Marina Rebori; Dott.ssa Emanuela Vallerio Responsabile di Procedura: Dott.ssa Marina Rebori Redazione Verifica/Approvazione Emissione Data Funzione Visto Data Funzione Visto Data Funzione Visto 1/9/2016 Direttore Rebori 1/9/2016 Direttore Rebori 1/9/2016 Direttore Rebori N criterio CHKS 6.12 N criterio ACCR. A.3 Rev. entro 2020
2 Pag.2/10 MODIFICHE Rev. Data Emissione Pagine modificate Tipo-natura della modifica N.B. Quando la pagina è completa passare ad una successiva conservando le precedenti nelle copie obsolete. 1. OGGETTO La presente procedura disciplina le modalità per l instaurazione di rapporti di collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell art. 5, comma 9, del D.L , n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,modificato dall art. 6 del D.L n. 90 e della Circolare applicativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del I suddetti rapporti di collaborazione gratuita possono essere attivati, su esclusiva iniziativa della Asl 4 Chiavarese, con dipendenti in quiescenza, anche di altre Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati, in possesso di qualificata esperienza professionale, tecnico scientifica e di studio. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza
3 Pag.3/10 3. RESPONSABILITA Soggetto Attività Direttore di Struttura Complessa ed il Direttore di Dipartimento competenti, di concerto col direttore medico di Presidio Ospedaliero (limitatamente alle strutture ospedaliere) Direttore Generale Sc Gestione formulano motivata proposta al Direttore Generale di conferimento dell incarico individuando l oggetto, il profilo professionale necessario e il soggetto da incaricare - del quale dichiara di avere verificata la competenza professionale e la disponibilità segnalando altresì l insussistenza di conflitto di interesse tra l incaricato stesso e le finalità aziendali esprima parere sulla suddetta proposta; in caso di assenso trasmette la proposta alla per la formalizzazione dell incarico e degli atti conseguenti Predispone proposta di delibera del D.G. e contratto secondo lo schema allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale) 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO dell art. 5, comma 9, del D.L , n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 modificato dall art. 6 del D.L n. 90 e della Circolare applicativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del CONTENUTO 5.1 INCARICHI VIETATI E vietato il conferimento di incarichi o cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice dell amministrazione. Rientrano nel divieto: - incarichi di studio e di consulenza, formulazione di pareri - incarichi dirigenziali e direttivi, ivi compresi quelli di cui all art. 19 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - direzione di uffici - partecipazione quale componente in organo collegiale che comporti effettivamente poteri di governo nell ambito dell amministrazione - gestione di risorse umane e/o di budget economici - partecipazione ad attività sanitaria svolta nelle sale operatorie e nei reparti di degenza (per il personale del ruolo sanitario). I divieti operano indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
4 Pag.4/10 5.2INCARICHI CONSENTITI In relazione ai limiti di età, sono consentiti i seguenti incarichi: 1. svolgimento di attività lavorativa, in ambito amministrativo e sanitario, purché non avente funzione dirigenziale e carattere di studio o consulenza. 2. incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca, il cui programma sia stato preventivamente definito dall amministrazione. 3. partecipazione a commissioni di concorso o di gara 4. partecipazione ad organi collegiali consultivi, a commissioni consultive e/o comitati scientifici o tecnici, purché non dia luogo di fatto ad incarico di studio o consulenza o equiparabile ad incarico direttivo o dirigenziale. 5. incarichi di docenza. 5.3GRATUITA DELL INCARICO Il conferimento degli incarichi consentiti, di cui al precedente art. 3, è gratuito. E previsto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente documentate, nel limite di 15 giornalieri, fino ad un massimo di 300 mensili. Nessun altro rimborso è previsto o dovuto. 5.4MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI Il Direttore di Struttura Complessa ed il Direttore di Dipartimento competenti, di concerto col direttore medico di Presidio Ospedaliero (limitatamente alle strutture ospedaliere), formulano motivata proposta al Direttore Generale di conferimento dell incarico individuando l oggetto, il profilo professionale necessario e il soggetto da incaricare - del quale dichiara di avere verificata la competenza professionale e la disponibilità segnalando altresì l insussistenza di conflitto di interesse tra l incaricato stesso e le finalità aziendali. Qualora il Direttore Generale esprima il proprio assenso all attivazione delle procedure per il conferimento dell incarico, trasmette la proposta alla S.C. Gestione per la formalizzazione dell incarico e degli atti conseguenti (proposta di delibera del D.G. e contratto secondo lo schema allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale). 5.5 GESTIONE OPERATIVA DEL RAPPORTO La gestione operativa del rapporto è regolata da apposito contratto, sulla base dello schema allegato, ed è demandata al Dirigente Responsabile della struttura aziendale a favore della quale il collaboratore presta, in tutto od in prevalenza, la propria attività. Nel corso del rapporto di collaborazione, l incaricato può fare uso dei locali, dei mezzi e della strumentazione messa a disposizione da parte dell Azienda, utilizzando le risorse con cura e con diligenza, fatte salve le esclusioni previste dal precedente art COPERTURE ASSICURATIVE
5 Pag.5/10 La responsabilità civile verso terzi è posta a carico dell Azienda, ai sensi della L.R. n. 28/2011 sulla gestione diretta del rischio. I soggetti incaricati a norma del presente regolamento sono assistiti da polizza infortuni stipulata dall Azienda. 5.7 DURATA La durata del rapporto di collaborazione non può essere superiore ad un anno, solare e continuativo, e non può essere prorogata né rinnovata. 5.8 DEBITO INFORMATIVO L Azienda provvede alla pubblicazione dei dati inerenti i collaboratori nell apposita sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. 5.9 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla adozione della delibera di approvazione.
6 Pag.6/10 Allegato SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO (art. 5, comma 9, del D.L , n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall art. 6 del D.L n. 90, conv. Legge n. 114/2014) TRA L'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Chiavari (di seguito denominata anche Committente o A.S.L. ) con sede in Chiavari Via Ghio 9, Codice Fiscale e Partita Iva n. O1O387OO991 di cui il rappresentante legale pro tempore è il Direttore Generale Dr. Paolo Cavagnaro, nato a Chiavari il 9/4/1960 domiciliato per la sua carico presso la sede legale di Asl 4 Chiavarese E Il Dr. (di seguito denominato anche Collaboratore volontario ), nato a..(.) il.., residente in.. (..) via.,.. di cittadinanza.. - Codice Fiscale - Partita I.V.A., ex dipendente dell ASL 4 Chiavarese, collocato in pensione dal. PREMESSO CHE a) L A.S.L. 4 Chiavarese intende acquisire la collaborazione dell anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi dell art. 5, comma 9, del D.L , n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall art. 6 del D.L n. 90; b) il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli accademici e di esperienza professionale per l esercizio dell attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di prestazione d opera a titolo gratuito ut supra; tutto ciò premesso le parti STIPULANO E CONVENGONO quanto segue ART. 1 RICHIAMO 1.1 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto. ART. 2
7 Pag.7/10 OGGETTO 2.1 L A.S.L. 4 Chiavarese concorda con il Collaboratore volontario di svolgere le proprie prestazioni professionali in qualità di. 2.2 La collaborazione del Collaboratore volontario avrà ad oggetto esclusivamente le attività di consulenza relativa ai seguenti progetti: ed alle seguenti prestazioni : 2.3 Il Collaboratore volontario potrà svolgere le proprie prestazione professionali presso le sedi dell A.S.L. di Chiavari. ART. 3 NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO 3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà quale prestatore d opera a titolo gratuito, ai sensi dell art. 5, comma 9, del D.L , n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall art. 6 del D.L n. 90; 3.2 Il Collaboratore volontario svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell A.S.L. con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l interesse del Committente o possa configurare l ipotesi di concorrenza sleale. ART. 4 MODALITA ATTUATIVE DEL RAPPORTO 4.1 Il Collaboratore volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza con il personale operante all interno dell A.S.L Il Collaboratore volontario dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell oggetto della professione esercitata autonomamente dallo stesso. 4.3 L attività descritta potrà essere svolta anche mediante eventuale utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore volontario. L Azienda si impegna comunque a fornire, se ritenuto necessario per l espletamento dell attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature e postazioni informatiche. È in ogni caso escluso al Collaboratore volontario l utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all Azienda. 4.4 Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell Azienda senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.
8 Pag.8/ Al Collaboratore volontario è fornito un badge ai soli fini identificativi e di accesso alla sede dell ASL. ART. 5 PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE 5.1 Il Collaboratore volontario opererà coordinando la propria attività, pienamente autonoma, con la Direzione Aziendale dell A.S.L., secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto. ART. 6 RIMBORSI SPESE 6.1 L A.S.L. riconoscerà al Collaboratore volontario soltanto eventuali rimborsi di spese, debitamente documentati, nel limite massimo di 15 euro die e comunque non oltre 300 euro mensili. Non si da luogo ad alcuna ritenuta previdenziale, essendo il Collaboratore volontario già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente. 6.2 I rimborsi spese verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario previa presentazione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento 6.3 Il collaboratore rinuncia ad ogni pretesa od azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica. ART. 7 DURATA 7.1 L incarico è conferito a decorrere dal e terminerà il, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni. 7.2 L incarico non può avere durata superiore a un anno, non è prorogabile nè rinnovabile, secondo quanto disposto dall art. 5, comma 9, del D.L , n. 95 e s.m.i.. ART. 8 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 8.1 Fatta salva l applicazione dell art c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, l ASL di Chiavari potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso. ART. 9 QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE 9.1 Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente
9 Pag.9/10 contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l assolvimento delle funzioni e l esercizio delle attività oggetto del presente contratto. ART. 10 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 10.1 Si richiama il contenuto dell art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni. Presso l A.S.L. sono presenti: - la SS Prevenzione e Protezione - il Medico Competente. Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell A.S.L., darà luogo all immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8. ART. 11 RESPONSABILITA 11.1 La responsabilità civile verso terzi è posta a carico dell Azienda, ai sensi della L.R. n. 28/2011 sulla gestione diretta del rischio. I soggetti incaricati a norma del presente regolamento sono assistiti da polizza infortuni stipulata dall Azienda. ART. 12 TUTELA DEI DATI 12.1 Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore volontario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore volontario entrerà in possesso nello svolgimento dell incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati. ART. 13 CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 13.1 Il Collaboratore volontario dichiara di aver preso visione, sul sito internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - del Codice Etico dell Azienda Sanitaria Locale di Chiavari - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
10 Pag.10/10 - del Codice di Comportamento dell A.S.L. di Chiavari e si impegna ad espletare le attività inerenti l incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tali Codici Il Collaboratore volontario si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio " visionabile sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente- La violazione di tali norme è sanzionabile con la risoluzione o decadenza dal rapporto libero- professionale. ART. 14 CONTROVERSIE 14.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Genova Il collaboratore dichiara di aver preso visione e accettare in particolare le condizioni di cui all articolo 6.3. Reso in duplice originale in Chiavari, presso la sede dell A.S.L. in data. Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2 comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del Letto, confermato e sottoscritto Chiavari lì, Il Collaboratore volontario Dott. Il Direttore Generale dott.
DECRETO n. 667 del 22/12/2014
ASL di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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