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1 Roma, 23 settembre 2013 Risposta alla Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica e proc edure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 Soggetto rispondente: Istituto Italiano per la Privacy piazza di San Salvatore in Lauro Roma codice fiscale info@istitutoitalianoprivacy.org - Spettabile Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Direzione servizi media, Ufficio diritti digitali via Isonzo 21/b, Roma Trasmettiamo di seguito le risposte sintetiche ai quesiti posti, articolo per articolo, dall'autorità: D 1.1. Si condividono le definizioni proposte e se ne ravvisa l adeguatezza alla luce dello sviluppo del settore? Si propongono ulteriori definizioni? Si ritiene che le definizioni non siano completamente appropriate in particolare in merito ai prestatori di servizi intermediari e al gestore della pagina internet (vedi D 1.2). Rispetto ai prestatori di servizi intermediari, lo schema di regolamento raggruppa insieme soggetti che la direttiva E Commerce e la giurisprudenza nazionale e comunitaria separa. Si propone quindi di introdurre in luogo della definizione di prestatore di servizi intermediari le definizioni di access provider e hosting provider quali destinatari rispettivamente degli ordini di disabilitazione dall accesso e rimozione dei contenuti. Così facendo, sarebbe anche possibile espungere dall ambito di applicazione soggettivo dello Schema di Regolamento i motori di ricerca, riconosciuti dalla giurisprudenza comunitaria 1 e nazionale 2 come fornitori di servizi di caching. Tale esclusione sarebbe coerente non solo con quanto chiarito dall Avvocato generale della Corte di Giustizia dell Unione Europea Jääskinen il 25 giugno u.s. 3, ovvero che i fornitori di servizi di 1 Cfr. Corte di Giustizia dell Unione europea, decisione del 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08 (Google France/Louis Vuitton). Nella giurisprudenza di altri Paesi comunitari che si è occupata del tema vedasi: Corte di Appello di Parigi, decisione del 26 gennaio 2011 (Google France/SAIF) disponibile al seguente link e più di recente Corte Suprema spagnola, decisione del 3 aprile 2012 (Pedragosa/Google Spain). 2 Cfr., tra le più recenti sul tema, Tribunale di Firenze, ordinanza del 25 maggio 2012 nella quale si chiarisce che [ ] Google Inc può essere definita come caching provider avendo la gestione diretta dell'omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti ed alla formazione di copie cache dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni. 3 Cfr. causa C-131/12 (Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos) il motore di ricerca [ ] does not in principle create new autonomous content. In its simplest form, it only indicates where already existing content, made available by third parties on the internet, can be found by giving a hyperlink to the website containing the search terms.

2 motore di ricerca svolgono un ruolo meramente automatico e passivo in relazione ai contenuti presenti sulla rete internet, ma anche con l impossibilità tecnica per i motori di ricerca di attuare le misure proposte da AGCOM nello Schema di Regolamento - non possono essere, infatti, considerati destinatari di ordini di rimozione selettiva, non ospitando permanentemente contenuti, né di disabilitazione dall accesso, non fornendo il servizio di accesso alla rete internet. D 1.2. Si condivide, in particolare, la definizione di gestore della pagina internet? La figura del gestore della pagina internet non trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria e nazionale e la sua definizione attuale rischia di ingenerare sensibili difficoltà interpretative in sede di applicazione delle misure previste dallo Schema di Regolamento. Per questo motivo, si suggerisce di sostituire tale definizione con quella di content provider rendendo, inoltre, esplicito che tale definizione si riferisce ad un soggetto che esercita pieno controllo di un sito e quindi ne ha una responsabilità editoriale 4. Qualora l AGCOM ritenesse di mantenere il riferimento al gestore della pagina internet, si propone di eliminare dalla definizione l inciso ovvero collegamenti ipertestuali (link o tracker) alle stesse, anche caricati da terzi per evitare sovrapposizioni tra il gestore della pagina internet e l hosting provider (in forza di quanto previsto alla vigente disciplina comunitaria e nazionale). Infine, facendo seguito alle precedenti proposte di modifica, si suggerisce altresì di eliminare le definizioni di link e tracker nonché la definizione di uploader quest ultima in virtù del fatto che non riveste alcun ruolo nell ambito della procedura innanzi all AGCOM non essendo lo stesso individuato come possibile destinatario di provvedimenti da parte dell Autorità. D 1.3. Si condivide la definizione di opera digitale? Sì, sebbene possa risultare opportuno introdurre una definizione comprensiva della parte di opera come mera citazione. D 1.4. Si condivide la definizione di rimozione selettiva e, in particolare, la previsione della rimozione del collegamento ipertestuale (link o tracker) alle opere digitali diffuse in violazione del diritto d autore o dei diritti connessi? Sì, malgrado non sia chiaro come definire i cosiddetti embedding che trasmettono l'opera sul sito visualizzante con riproduzione da server diverso. 4 Alla luce della disciplina comunitaria e nazionale in materia sembrerebbe che tale figura condivida i caratteri del content provider allorquando [ ] cura la gestione [ ] di uno spazio su cui sono presenti opere digitali e quelli tipici dell hosting provider quando [ ] cura [ ] l organizzazione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di essere ovvero collegamenti ipertestuali (link o tracker) alle stesse, anche caricati da terzi.

3 D 1.5. Si ritiene che la definizione di disabilitazione dell accesso sia tecnicamente appropriata al fine di indicare l inibizione dell accesso al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati? Le definizioni di rimozione selettiva e disabilitazione all accesso sono condivisibili. Il solo blocco DNS appare tuttavia una misura, se adottata da sola, non efficiente, benché sia praticabile come unica strada in caso di violazioni con IP condiviso. L'Autorità dovrebbe valutare sempre caso per caso, e motivare, l'adozione dell'una e/o dell'altra misura secondo gradualità e proporzionalità. Si suggerisce di aggiungere, al successivo articolo 9 comma 1, un riferimento al principio-criterio di necessità della misura. D 2.1. Si concorda con l ambito di intervento così come circoscritto dal presente schema di regolamento? In caso contrario si prega di indicare le relative motivazioni e i vantaggi che potrebbero derivare da un ambito più ristretto o, in alternativa, più ampio. Tendenzialmente, sì, ma con le precisazioni che seguono. D 2.2. Si condivide in particolare l esclusione dall ambito di intervento del presente schema di regolamento delle applicazioni e dei programmi per elaboratore di condivisione diretta di file tra utenti finali attraverso reti di comunicazione elettronica? Non è chiara tale esclusione, poiché indubbiamente possono esistere pirati massivi che condividono orizzontalmente opere protette con utenti riceventi. Non convince l'applicazione del regolamento alle sole dinamiche verticali download/upload, malgrado si comprenda la ratio di evitare, per il momento, controlli più diffusi. Si veda D 2.3. D 2.3. Si condivide la formulazione utilizzata al comma 3 per indicare applicazioni e programmi peer-to-peer? In caso contrario si prega di voler suggerire la formulazione che si ritiene maggiormente adeguata. Si conferma la perplessità espressa al precedente punto D.2.2, sebbene la formulazione relativa ai peer-to-peer sia in sé accettabile. In particolare, potrebbe avere senso dedicare comunque parti di regolamentazione (o un'esplicita previsione di autoregolamentazione) che apra alla possibilità per i soggetti legittimati di utilizzare applicazioni web che, analizzando automaticamente i dati esteriori visibili da chiunque relativi agli utenti che operano con peer-topeer on line, consentano di raccogliere evidenze su violazioni massive del diritto d'autore per

4 segnalarle all'autorità o per far valere i diritti in giudizio. D 3.1. Si concorda con il riconoscimento della centralità del ruolo dell educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali nel contrasto alle violazioni del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica? In caso contrario indicare quali si ritiene possano essere i principi generali atti a caratterizzare l azione dell Autorità. Dichiarazione di principio condivisibile, ma è necessario declinarla in azioni concrete. D 3.2. Quali si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire la creazione di un mercato aperto dell accesso alle opere digitali e per promuovere la diffusione dell offerta legale delle stesse? E' opportuno introdurre una compiuta disciplina sul legittimo fair use di citazioni di opere o di opere degradate on line da parte di singoli utenti non professionisti e non massivi. Vi potrebbero essere margini interpretativi, in tal senso, anche a livello regolamentare, sebbene si sia consapevoli che la materia resta vincolata alla normativa UE. Laddove si accenna a forme di offerte commerciali innovative, sarebbe bene di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali e, se necessario, accompagnando una evoluzione legislativa in merito chiarire la piena legittimità di modelli di ex-change commerce, dove il servizio o il contenuto legale è offerto agli utenti non in cambio di denaro ma della obbligazione di lasciare trattare i propri dati non sensibili per finalità di marketing. Tale pratica potrebbe ricadere tra gli esoneri ex art. 24 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 196/2003 se lo scambio (non si tratta di azione gratuita) tra offerta di contenuto digitale e controprestazione dell'utente di lasciare trattare i propri dati personali per fini di marketing fosse esplicitato con trasparenza nelle condizioni di contratto. D 3.3. Si concorda con la previsione di un ruolo attivo in capo all Autorità nell elaborazione dei codici di condotta di cui al comma 3 del presente articolo? Sì, pur richiamando l'attenzione sul fatto che in tali codici di condotta non dovrebbero entrare elementi di compressione dei diritti degli utenti (possibilità sanzionatorie/inibitorie in capo ai privati) o aspetti tipici dell'attività di enforcement, per non trasformare, più o meno incidentalmente, in poliziotti della rete i fornitori di servizi di comunicazione o di altri servizi della società dell'informazione. Viceversa, potrebbe avere senso, da subito, la previsione che in tali codici di condotta si definiscano i margini di utilizzabilità, da parte dei soggetti legittimati, di applicazioni web che, analizzando automaticamente i dati esteriori visibili da chiunque relativi agli utenti che operano

5 con peer-to-peer on line, consentano di raccogliere evidenze su violazioni massive del diritto d'autore per segnalarle all'autorità o per far valere i diritti in giudizio. Questo non avrebbe come conseguenza alcuna violazione della tutela dei dati riservati degli utenti (escludendo l'ipotesi di invasioni su dati che non siano già esteriori e conoscibili nell'attività di peer-to-peer), mentre comporterebbe un bilanciamento d'interessi e un riconoscimento del diritto di difesa del diritto in capo ai soggetti legittimati. D 4.1. Si ritiene esaustiva l elencazione dei soggetti chiamati a far parte del Comitato? Si consiglia di distinguere tra fornitori di servizi di comunicazione elettronica e altri fornitori di servizi della società dell'informazione, per garantire maggiore rappresentatività a settori diversi. D 4.2. Si concorda con l attribuzione al Comitato dei compiti previsti dal presente articolo? Si raccomanda di includere un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali. D 4.3. Si ritiene efficace l eventuale adozione di codici di condotta da parte degli operatori del settore, in particolare con riferimento ad azioni di contrasto che prendano in considerazione le transazioni economiche e i modelli di business che consentono il finanziamento dell offerta di contenuti in violazione del diritto d autore? Il principio è valido - follow the money - ma preoccupa il riferimento alla analisi delle transazioni economiche, che, in mancanza di una norma di legge, potrebbe rivelarsi del tutto illegittima e lesiva della riservatezza e della tutela dei dati degli utenti interessati. D 4.4. Si concorda con la previsione di un ruolo attivo del Comitato nel curare la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla legalità e la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali e a rimuovere le barriere normative e commerciali? Con quali risorse, non è chiaro. Rischia di restare mera dichiarazione di principio. D 4.5. Si concorda con l attribuzione al Comitato di un ruolo di monitoraggio in relazione all innovazione tecnologica e all evoluzione dei mercati in vista del

6 possibile adeguamento nel tempo della regolamentazione in materia di tutela del diritto d autore online? Sì. Si raccomanda anzi di prevedere un obbligo di relazione almeno annuale sull'innovazione tecnologica e sull'evoluzione dei mercati, per conseguente possibile adeguamento della regolamentazione. D 5.1. Si concorda sul fatto che l Autorità possa intervenire solo su istanza di parte? In caso contrario si prega di indicare eventuali alternative, esplicitando i vantaggi che le renderebbero preferibili. Sì. D 6.1. Si concorda con la procedura delineata dall Autorità per la notifica e rimozione? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni. Nel caso s intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella prevista dal presente articolo. Si concorda, pur richiamando nuovamente la critica sulla definizione di gestore della pagina internet espressa sopra. D 6.2. Si concorda con la previsione di rinviare alle procedure di autoregolamentazione già esistenti in materia di notifica e rimozione? Facendo seguito alla proposta di modifica delle definizioni, si ritiene necessario esplicitare come debbano essere riconosciute le procedure di notifica e rimozione adottate dal content provider e dall hosting provider in questo secondo caso seguendo l orientamento preso a livello comunitario sulle procedure di notice & action (che vedono, appunto, l hosting provider come il soggetto che principalmente pone in essere tali procedure). D 7.1. Si concorda con il ritenere l intervento dell Autorità condizionato all espletamento della procedura di rimozione di cui all articolo 6? Si prega di indicare altresì se si concorda con i tempi previsti. Due giorni dalla richiesta di rimozione appaiono pochi, sebbene si comprenda la ratio di tale termine. Potrebbe risultare utile la previsione a garanzia che ogni eventuale ipotesi di spesa per il procedimento sia posta a carico del soggetto istante, se alla sua chiusura si dimostri la piena liceità del contenuto.

7 D 7.2. Si concorda con la previsione del termine di dieci giorni per l archiviazione in via amministrativa o per l avvio del procedimento? Si raccomanda di estendere il termine in questione a 20 o 30 giorni D 7.3. Si ritiene che il modulo di cui all allegato 1 al presente schema di regolamento sia esaustivo ai fini della trasmissione dell istanza all Autorità? Sì. D 8.1. Si condivide il percorso procedurale proposto? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni. Sì, salvo quanto specificato sotto. D 8.2. In particolare, si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l efficacia dell azione a tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica? Il termine di tre giorni di cui al comma 3 (richiamato anche in altri commi) può rivelarsi molto breve per poter verificare il fatto e argomentare un'eventuale difesa. Può avere senso immaginare una modulazione delle tempistiche in relazione alla quantità di contenuti, per consentire adeguate verifiche complesse. D 9.1. Si concorda con l indicazione esplicita delle modalità di intervento previste dal presente testo - rimozione selettiva, disabilitazione e eventuale reindirizzamento automatico o si ritiene preferibile, in alternativa, prevedere un ordine generico di porre fine alla violazione commessa? Si prega di voler indicare le motivazioni della preferenza. Corretta l'esplicitazione specifica delle modalità d'intervento, per trasparenza e certezza del diritto. Si suggerisce altresì di chiarire che, seguendo il principio della gradualità, alla luce delle condotte tecnicamente esigibili a carico dei diversi soggetti coinvolti, nonché delle nuove definizioni prima proposte: nel caso di rimozione selettiva, il primo destinatario del provvedimento deve essere il content provider il quale, esercitando un controllo di carattere editoriale sulla pagina web considerata, è responsabile in prima battuta dei contenuti veicolati.

8 Solo in caso di inottemperanza di tale soggetto, alla rimozione selettiva dovrà provvedere l hosting provider; nel caso della disabilitazione dall accesso, è opportuno chiarire che tale ordine possa essere emanato dall Autorità solo nei casi più gravi e comunque essere rivolto ai soggetti che tecnicamente possono eseguirlo, vale a dire i fornitori del servizio di accesso alla rete. D 9.2. Si ritiene che le modalità - rimozione selettiva, disabilitazione e eventuale reindirizzamento automatico - e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano adeguati ai fini della tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica? Tre giorni per adempiere all'ordine dell'autorità possono rivelarsi pochi, si raccomanda di immaginare una modulazione delle tempistiche in relazione alla quantità di contenuti, per consentire l'espletamento di interventi complessi o massivi. D 9.3. Si ritiene che il reindirizzamento automatico possa essere un utile strumento ai fini dell educazione alla fruizione delle opere digitali nel rispetto del diritto d autore? Sì. D Si concorda con la previsione di un procedimento abbreviato in caso di sussistenza di una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un opera digitale, in considerazione, tra l altro, del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell opera stessa? Sì. D Si ritiene che i criteri previsti al presente articolo - grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un opera digitale, carattere massivo della violazione o tempi di immissione sul mercato dell opera stessa - siano proporzionati rispetto agli obiettivi del procedimento abbreviato? Sì, ma si propone di chiarire che la significativa quantità di opere digitali illegali debba essere considerata in relazione al numero complessivo di opere presenti sul sito web rilevante. Così facendo si scongiurerebbe la possibilità, non solo teorica, che possano essere considerate come dotate di carattere massivo le violazioni perpetrate su siti internet che ospitano grandi quantità di opere senza che venga tenuta in considerazione il rapporto segnalazioni/opere presenti.

9 D Si concorda con i tempi previsti dal presente articolo? In caso contrario indicare le motivazioni e l eventuale alternativa. Sì, salvo che per i tempi previsti per il riscontro informativo all'autorità (funzionale anche all'esercizio del diritto di difesa), che potrebbe ben avvenire con più giorni a disposizione. D Si ritiene che gli elementi indicati al comma 2 del presente articolo siano sufficienti ai fini del ricorso al procedimento abbreviato? La lettera d), relativa all'incoraggiamento anche indiretto alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della legge sul diritto d'autore, appare eccessiva e rischia di portare alla censura di libere opinioni, non essendo, peraltro, chiari la definizione di incoraggiamento, il perimetro (casi astratti/casi concreti) né l'elemento soggettivo da valutare nei casi in questione (consapevolezza dell'illiceità delle opere da parte del soggetto incoraggiante? O mera illiceità de facto di tali opere a prescindere dalla consapevolezza e dalla intenzionalità del soggetto incoraggiante?). Si raccomanda di eliminare tale lettera. D Si concorda con la ricostruzione dei principi cui deve essere ispirata l azione dei fornitori di servizi di media in materia di tutela del diritto d autore? Sì. D Si ritiene necessario prevedere una procedura individuale di notifica e rimozione da espletarsi dinanzi al fornitore di servizi di media? Si prega di indicare le ragioni della scelta e, in caso affermativo, i relativi vantaggi D Si ritiene che il modulo di cui all allegato 2 al presente schema di regolamento sia esaustivo ai fini della trasmissione dell istanza all Autorità? D Si condivide il percorso procedurale proposto, in particolare con riferimento ai tempi previsti? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni

10 D Si ritiene che i termini previsti dal presente articolo siano appropriati al fine del rispetto delle garanzie procedurali? D Si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l efficacia dell azione a tutela del diritto d autore sui servizi di media? D Si ritiene che lo strumento del richiamo formale sia appropriato nei casi di violazioni del diritto d autore da parte di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell articolo 1-bis, comma 4, del Testo unico? In caso contrario si prega di indicare gli strumenti alternativi, esplicitando i vantaggi che li renderebbero preferibili D Si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l efficacia dell azione a tutela del diritto d autore sui servizi di media? ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI: si propone di emendare l articolo 19 affinché l entrata in vigore dello Schema di Regolamento sia differita a 6 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per consentire agli operatori di avere il tempo necessario per implementare policy interne che siano in linea con le nuove disposizioni. Gli stessi operatori, infatti, non possono al momento prevedere quali esiti avrà la consultazione pubblica e le determinazioni che AGCOM vorrà adottare nell ambito della consultazione. FINE DOCUMENTO

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