SETTIMANA GIURIDICA GIUGNO 2019

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1 SETTIMANA GIURIDICA GIUGNO 2019

2 Indice 4 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico 4 CGE *Processo - Impossibilità di chiedere il patteggiamento in dibattimento in caso di modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione 13 CGE *Obbligazioni e contratti - Adozione da parte del professionista di modalità di stipulazione o di modifica dei contratti, assunzione della decisione commerciale definitiva in presenza del corriere che consegni il modello contrattuale e pratica commerciale scorretta 27 CCC *Diritti fondamentali - Conferimento all'amministratore di sostegno della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario e necessario intervento del giudice tutelare ai fini dell'attribuzione del potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita 36 CSU *Deontologia e disciplinare - Codice deontologico forense, natura amministrativa delle relative sanzioni disciplinari e inapplicabilità dello ius superveniens più favorevole all'incolpato laddove la contestazione dell'addebito sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 247/ CSU *Obbligazioni e contratti - Ripetizione di indebito oggettivo e decorrenza degli interessi dal giorno della costituzione in mora della banca tramite diffida 44 CSU *Stranieri - Famiglia - Familiare con precedenti penali e mancato automatico diniego dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia per accudire il minore in territorio italiano 56 C1 Stranieri - Richiesta di protezione internazionale e onere della prova dei fatti a fondamento della stessa in capo al richiedente 66 C1 *Professioni - Sussistenza degli obblighi informativi a carico dell'intermediario finanziario a prescindere dai profili di rischio e dalla esperienza in materia 74 C1 Processo - Giurisdizione - Famiglia - Affidamento di minori e determinazione della competenza giurisdizionale in relazione al luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio 76 C1 Processo - Procedimento avanti il Garante della Privacy e relativo onere motivazionale in caso di adozione di provvedimento di compensazione delle spese per giusti motivi 80 C1 *Famiglia - Commerciale - Impresa familiare, autonomia del diritto alla quota degli utili rispetto al diritto al mantenimento del partecipante e conseguente impossibilità di detrarre gli stipendi corrisposti ai familiari dagli utili da ripartire tra gli stessi 83 C1 *Famiglia - Genitori portatori di handicap, impossibilità di occuparsi dei bisogni minimi del bambino e relativa adottabilità 86 C1 Famiglia - Sottrazione di minori e necessità di garantire in via prioritaria l'accertamento e la protezione dell'interesse del minore stesso 88 C2 *Proprietà, possesso e diritti reali - Famiglia - Successione - Beni in comune godimento provenienti da titoli diversi e impossibilità di procedere a un'unica divisione salvo il consenso scritto di tutti i condividenti 91 C2 Circolazione stradale - Processo - Ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa per infrazioni stradali e presunzione di legittimità del provvedimento sanzionatorio in assenza di prova dell'insussistenza della delega di firma in capo al Vice Prefetto Aggiunto che abbia emesso il provvedimento 93 C2 *Obbligazioni e contratti - Tutela del credito - Processo - Improcedibilità delle domande giudiziali aventi a oggetto frazioni di un unico credito per contrarietà ai principi di buona fede, correttezza e giusto processo 94 C3 Processo - Obbligazioni e contratti - Prescrizione del diritto al risarcimento eccepita dall'assicuratore coobbligato ed estensione dei relativi effetti anche al responsabile rimasto contumace 97 C3 *Responsabilità civile - Risarcimento del danno a favore del motociclista che colpisce un cassonetto posizionato male 103 C3 *Obbligazioni e contratti - Responsabilità precontrattuale per interruzione ingiustificata delle trattative e

3 relativa non configurabilità laddove la parte sia stata informata delle condizioni cui era subordinato l'altrui interesse a concludere l'affare 109 C3 *Successioni - Applicabilità delle regole ermeneutiche di cui all'art c.c. nell'attività di interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria 112 C3 Processo - Espropriazione forzata immobiliare e doverosità ai fini della vendita forzata della richiesta da parte del giudice dell'esecuzione della certificazione attestante che il bene pignorato risulti di proprietà del debitore esecutato 116 C3 Processo - Obbligo di esecuzione del pignoramento nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, salvi i casi di rituale estensione del pignoramento stesso 123 C4 Lavoro - Lavoratori adibiti al call center e alla gestione del sito aziendale e accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 128 C4 *Lavoro - Legittimità del licenziamento in caso di utilizzo abusivo della vettura aziendale e della "carta carburante" da parte del lavoratore 129 C4 Lavoro - Licenziamento e necessità che la contestazione disciplinare precisa e tempestiva riguardi anche la recidiva laddove essa sia elemento costitutivo della mancanza 132 C4 *Obbligazioni e contratti - Impiego pubblico - Configurabilità del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance in caso di abuso del contratto a termine da parte della PA 136 C4 *Obbligazioni e contratti - Processo - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del difetto di forma scritta richiesta ad substantiam per il perfezionamento del contratto concluso tra una Pubblica Amministrazione e un professionista 142 C4 *Previdenza e assistenza - Obbligazioni e contratti - Prestazioni assistenziali indebite e applicabilità della disciplina ordinaria dell'indebito civile di cui all'art c.c. 147 C4 Previdenza e assistenza - Giudizio per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'inps abbia ritenuto indebitamente percepito e onere del pensionato attore di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta 150 C4 *Lavoro - Morte per esposizione ad amianto e responsabilità del datore di lavoro che non abbia adottato le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute del dipendente 152 C5 Tributario - IVA versata erroneamente e termine biennale per la presentazione della domanda di rimborso 154 C5 Tributario - Obbligazioni e contratti - Professioni - Registrazione con procedura telematica e responsabilità solidale del notaio con i contraenti per l'imposta principale 155 C6 *Processo - Commerciale - Domanda risarcitoria del creditore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese e relativa competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa 159 C6 Processo - Previdenza e assistenza - Presupposti per l'esonero della parte soccombente nel processo previdenziale dal pagamento delle spese di giudizio 161 C6 Commerciale - Procedure concorsuali - Inadempimento di un'unica obbligazione da parte di una società e stato di insolvenza - FattispecieV 162 C6 *Proprietà, possesso e diritti reali - Condominio e necessaria fruibilità per tutti i condomini di una porta avente natura condominiale 163 CM Famiglia - Validità a tutti gli effetti del matrimonio contratto dai partecipanti a un programma televisivo in virtù dell'accordo sottoscritto con la società di produzione 165 PENALE 171 PCC *Ammissibilità della responsabilità dell'extraneus ex art. 117 c.p. solo in caso di violazione di una regola cautelare sulla individuazione della qualifica soggettiva rivestita dall'intraneus, non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva 171 P1 Processo - Inseguimento investigativo mediante informazioni e mancata configurabilità dello stato di quasi flagranza 203 P1 Armi - Condanna al pagamento dell'ammenda per il soggetto che teneva una mazza da baseball, dotata di potenzialità offensiva, nel bagaglio 206

4 P2 *Professioni - Configurazione del reato di esercizio abusivo della professione in caso di presentazione di istanza di revoca degli arresti domiciliari sottoscritta da soggetto non iscritto all'albo degli avvocati 207 P2 *Minaccia di un male certo e concreto tale da coartare la volontà del soggetto passivo e relativa configurazione quale delitto di estorsione e non quale truffa 209 P2 *Processo - Misure cautelari - Valutazione giudiziale circa la sussistenza del rischio di reiterazione del reato 211 P2 Processo - Non necessità di compiere ricerche all'estero ai fini della dichiarazione di latitanza 213 P3 *Obbligazioni e contratti - Circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 6 c.p. e necessità per la relativa applicazione che il risarcimento verso le parti offese effettuato dalla compagnia assicuratrice sia integrale e riconducibile al responsabile del reato 216 P3 Detenzione di sostanze stupefacenti e necessità di considerare, al fine della valutazione della relativa destinazione, tutte le circostanze del caso concreto non essendo determinanti i soli limiti tabellari normativamente previsti 218 P3 *Edilizia e urbanistica - Famiglia - Costruzione abusiva, esistenza di una parentela tra il proprietario del terreno e il committente dei lavori e responsabilità di entrambi i soggetti in presenza di indizi di compartecipazione alla realizzazione del manufatto abusivo 219 P3 *Circolazione stradale - Inapplicabilità dell'aumento di pena previsto dall'art. 586 c.p. in caso di omicidio stradale o lesioni personali stradali 222 P3 *Differenza tra il "procurarsi" e il "detenere" materiale pedopornografico ai fini della perpetrazione del reato di cui all'art. 600-quater c.p. e impossibilità di configurare il concorso tra le due condotte 223 P3 Processo - Procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti e relativi doveri del giudice che ratifichi l'accordo tra imputato e PM 226 P3 Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e relativa non applicazione in caso di pasticceria che usi olio nocivo per la produzione 228 P3 Tributario - Delitti tributari e obbligo di applicare la confisca per equivalente dei beni che ne abbiano costituito il profitto o il prezzo salvo che essi siano di proprietà di persona estranea al reato 230 P3 *Differenza tra connivenza non punibile e concorso nel reato in caso di trasporto della droga sequestrata a bordo dell'automobile guidata dall'agente 231 P3 Commerciale - Procedure concorsuali - Tributario - Domanda di concordato preventivo presentata dall'imputato che abbia provocato il dissesto della società e relativa non efficacia scriminante ai fini del pagamento dei debiti erariali 234 P3 *Responsabilità penale del soggetto che abbia accompagnato le prostitute sul luogo di lavoro provvedendo anche alla manutenzione dei luoghi utilizzati dalle donne 236 P4 Circolazione stradale - Necessaria disposizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in caso di omicidio o lesioni personali stradali 238 P4*Circolazione stradale - Incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione stradale e responsabilità penale colposa per morte o lesioni del soggetto incaricato del relativo servizio 239 P4 Circolazione stradale - Assenza di alcoltest e possibilità di assumere sussistente lo stato di ebrezza da ulteriori elementi sintomatici 241 P4 Processo - Richiesta di applicazione della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità e tacita rinuncia del beneficio della sospensione condizionale della pena 244 P4 Processo - Mancata estensione del gratuito patrocinio alle spese conseguenti alla soccombenza dell'imputato 244 P5 *Scritto offensivo in un gruppo su Facebook e integrazione del reato di diffamazione aggravata 245 P5 *Inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. in caso di recidiva 247 P5 *Lavoro - Configurabilità del delitto di violenza privata nel caso in cui il datore di lavoro abbia costretto il sottoposto a formalizzare le dimissioni con la minaccia del licenziamento 248 P5 *Stranieri - Giustificabilità dell'inadempimento all'ordine di espulsione emesso dal questore nel caso in cui lo straniero versi in stato di indigenza 251

5 P5 Processo - Principio di adeguatezza e obbligo di parametrare la misura degli arresti domiciliari alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto 253 P5 Processo - Prescrizione di una prognosi di pochi giorni senza ulteriori specificazioni e non configurabilità del legittimo impedimento del difensore 255 P5 Processo - Processo in absentia introdotto dalla l. n. 67/2014 e casi di inapplicabilità della relativa disciplina - Fattispecie 258 P5 Processo - Perfezionamento della notifica eseguita a mezzo del servizio postale con la spedizione della raccomandata che informa dell'avvenuto deposito dell'atto ovvero del recapito dello stesso a un terzo260 P5 Processo - Validità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari laddove effettuata presso chi riveste la qualifica di difensore nel momento in cui viene disposta 261 P5 *Configurabilità della responsabilità penale per furto tentato aggravato da violenza sulla cosa in capo al soggetto che abbia staccato un tubo pluviale in rame da un edificio 263 P5 *Cause di giustificazione - Contesto di sfida tra i soggetti coinvolti e mancata configurabilità dell'esimente della legittima difesa 264 P6 Misure di sicurezza e di prevenzione - Prescrizioni per i soggetti sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e necessità che le stesse siano sorrette da specifiche ragioni in relazione al controllo della pericolosità sociale del proposto 266 P6 Misure di sicurezza e di prevenzione - Applicabilità della confisca per equivalente anche in caso di adempimento parziale del debito 272 P6 *Responsabilità penale del paziente per lesioni personali nei confronti di un medico e danneggiamento e prova del relativo dolo eventuale 274 P6 Processo - Misure cautelari - Non applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere in caso di evasione non aggravata dagli arresti domiciliari 276 AMMINISTRATIVO 278 A Piemonte - Circolazione stradale - Applicabilità della revisione della licenza di guida in caso di sinistro stradale provocato tramite invasione dell'opposta corsia di marcia a velocità non commisurata alle caratteristiche della strada 278 A Lazio - Configurabilità di pubblicità ingannevole anche in caso di informazioni commerciali incomplete e non chiare 279

6 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico By Redazione Giuridica 19 Giugno La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 4, paragrafo 2, TUE e dell articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra la sig.ra Cátia Correia Moreira e il Município de Portimão (Comune di Portimão, Portogallo), in merito alla legalità della cessazione del contratto di lavoro della prima. Contesto normativo Diritto dell Unione 3 La direttiva 2001/23 costituisce una codificazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 201, pag. 88) (in prosieguo: la «direttiva 77/187»). 4 I considerando 3 e 8 della direttiva 2001/23 così recitano: «(3) Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti. (...) (8) La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva [77/187], quale interpretata dalla Corte di giustizia». 5 L articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 dispone quanto segue: «a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. 1. b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come 1

7 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un attività economica, sia essa essenziale o accessoria. 2. c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva». 6 L articolo 2 di tale direttiva è così formulato: «1. Ai sensi della presente direttiva si intende: (...) (...)». 1. d) per lavoratore, ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come tale nell ambito del diritto nazionale del lavoro. 2. La presente direttiva non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto o di rapporto di lavoro. 7 L articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva suddetta prevede quanto segue: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». 8 A termini dell articolo 4 della medesima direttiva: «1. Il trasferimento di un impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d organizzazione che comportano variazioni sul piano dell occupazione. Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento. 2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro». 9 Il testo dell articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 è sostanzialmente identico a quello dell articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187. Diritto portoghese 2

8 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico 10 L articolo 8, paragrafo 4, della Costituzione dispone quanto segue: «I Trattati dell Unione europea e le disposizioni adottate dalle sue istituzioni nell esercizio delle proprie competenze sono applicabili nell ordinamento interno, conformemente al diritto dell Unione, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto democratico». 11 L articolo 47, paragrafo 2, della Costituzione così dispone: «Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere alla funzione pubblica in condizioni di uguaglianza e di libertà, di norma mediante concorso». 12 Ai sensi dell articolo 53 della Costituzione: «Ai lavoratori è garantita la sicurezza del posto di lavoro. Sono vietati i licenziamenti senza giusta causa o per motivi politici o ideologici». 13 L articolo 11 del Código do Trabalho (codice del lavoro) stabilisce quanto segue: «Il contratto di lavoro è il contratto in forza del quale una persona fisica si impegna, dietro corrispettivo, a prestare la propria attività a beneficio di un altra o di altre persone, nell ambito di un organizzazione e sotto l autorità di queste ultime». 14 A norma dell articolo 161 del codice del lavoro: «Nell ambito del rapporto di commissâo de serviço [analoga alla collaborazione nell ordinamento italiano; in prosieguo: collaborazione ], possono essere ricoperti incarichi amministrativi o equivalenti, di direzione o di comando in diretta dipendenza dall amministrazione o dal direttore generale o equivalente, funzioni di segretariato personale del titolare di uno qualsiasi di tali incarichi o, ancora, purché il contratto collettivo di lavoro lo preveda, funzioni la cui natura del pari presupponga un rapporto di fiducia con il titolare dei suddetti incarichi e funzioni di comando». 15 L articolo 162, paragrafi 1, 2 e 5, del codice del lavoro è così formulato: «1. Può ricoprire un incarico o esercitare funzioni in regime di collaborazione un lavoratore dell impresa o un altra persona a tal fine assunta. (...) 2. Nel caso di assunzione di un lavoratore per ricoprire incarichi o esercitare funzioni in regime di collaborazione, allo stesso può essere concessa la permanenza successivamente alla conclusione del rapporto di collaborazione. 5. Ai fini del calcolo dell anzianità del lavoratore, il periodo di servizio maturato in regime di collaborazione è computato come se fosse stato svolto nel grado di cui è titolare». 16 L articolo 163, paragrafi 1 e 2, del codice del lavoro così recita: 3

9 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico «1. Tutte le parti possono porre fine al rapporto di collaborazione mediante un preavviso scritto di almeno 30 o 60 giorni, in funzione della durata della collaborazione, a seconda che la stessa si sia protratta fino a due anni o per un periodo superiore a due anni. 2. Il mancato preavviso non preclude la cessazione della collaborazione. In tal caso sorge a carico della parte inadempiente l obbligo di risarcire la controparte in conformità all articolo 401». 17 L articolo 285 del codice del lavoro è del seguente tenore: «1. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarità dell impresa o dello stabilimento, o di una parte dell impresa o stabilimento che costituisca un entità economica, il cessionario succede nei diritti e negli obblighi del datore di lavoro nell ambito dei contratti di lavoro dei lavoratori interessati nonché nella responsabilità per il pagamento delle ammende inflitte per violazioni del diritto del lavoro. 2. Nel corso dell anno successivo al trasferimento, il cedente risponde in solido degli obblighi esigibili alla data del trasferimento. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti sono applicabili anche al trasferimento, alla cessione o alla ripresa in gestione diretta dell attività dell impresa, dello stabilimento o dell entità economica. In caso di cessione o ripresa in gestione diretta dell attività, è responsabile in solido il soggetto che gestiva l impresa precedentemente. 4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi non sono applicabili nel caso del lavoratore trasferito dal cedente, prima del trasferimento dell impresa, a un altro stabilimento o entità economica, ai sensi dell articolo 194, mantenendolo al suo servizio, salvo per quanto riguarda la responsabilità del cessionario per il pagamento delle ammende inflitte per violazioni del diritto del lavoro. 5. Si considera entità economica l insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un attività economica, sia essa principale o accessoria. 6. L inosservanza delle norme stabilite al paragrafo 1 e nella prima parte del paragrafo 3 del presente articolo configura una violazione molto grave». 18 L articolo 62 della Lei n. 50/2012, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das partecipações locais e revoga as Leis nos 53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, de 15 de novembro (legge n. 50/2012, recante approvazione del regime giuridico delle attività imprenditoriali e delle partecipazioni locali e che abroga le leggi nn.os53-f/2006, del 29 dicembre, e 55/2001, del 15 novembre), del 31 agosto 2012 (Diário da República, 1a serie, n. 169, del 31 agosto 2012), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, relativo allo scioglimento delle imprese partecipate da enti locali, prevede quanto segue: «1. Salvo quanto disposto dall articolo 35 del codice delle società commerciali, le imprese partecipate da enti locali sono obbligatoriamente soggette a una delibera di scioglimento, nel termine di sei mesi, qualora ricorra una delle seguenti situazioni: (...) 5. Al personale in servizio effettivo nelle imprese partecipate da enti locali che si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, e che non rientri nell ambito di applicazione degli strumenti di mobilità previsti dalla legge n. 12-A/2008, del 27 febbraio 2008, si applica la disciplina del 4

10 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico contratto di lavoro, salvo quanto disposto al paragrafo successivo. 6. Le imprese partecipate dagli enti locali in stato di liquidazione possono cedere agli enti pubblici partecipanti i loro lavoratori assunti con un contratto di lavoro, a norma di quanto disposto all articolo 58 della legge n. 12-A/2008, del 27 febbraio 2008, unicamente nei limiti in cui essi siano destinati, e a tal fine necessari, al compimento delle attività oggetto di integrazione o internalizzazione. (...) (...)». 11. I paragrafi da 6 a 10 si applicano unicamente ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato almeno un anno prima della data della delibera di scioglimento dell impresa partecipata da enti locali, ai quali, in caso di costituzione di un rapporto giuridico di pubblico impiego a tempo indeterminato, non è dovuta alcuna compensazione per l estinzione del precedente posto di lavoro. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 19 Il 19 aprile 2005, la sig.ra Correia Moreira ha concluso con la Expo Arade, Animação e Gestão do Parque de Feiras e Exposições de Portimão EM un contratto di formazione sul luogo di lavoro. 20 Il 2 gennaio 2006, la sig.ra Correia Moreira ha stipulato con la suddetta impresa un contratto di lavoro a tempo determinato di un anno per svolgere le funzioni di tecnico delle risorse umane. 21 Il 1º novembre 2008, la sig.ra Correia Moreira ha stipulato con la Portimão Urbis EM SA (in prosieguo: la «Portimão Urbis») un contratto di collaborazione per esercitare le funzioni di capo unità della gestione amministrativa e delle risorse umane. La durata di tale contratto si è protratta fino al 30 giugno Il 1º luglio 2010, la sig.ra Correia Moreira ha concluso con la Portimão Urbis un nuovo contratto di collaborazione per l esercizio delle medesime funzioni. Le parti hanno risolto tale contratto il 1º luglio In pari data, ella ha concluso con la Portimão Urbis un nuovo contratto di collaborazione per esercitare funzioni di gestore dell unità di gestione amministrativa e di risorse umane, ma con una riduzione della propria retribuzione lorda. 24 Il 15 ottobre 2014, il comune di Portimão ha approvato lo scioglimento e la liquidazione della Portimão Urbis nell ambito di un piano che prevedeva l internalizzazione di una parte delle attività di tale impresa nel comune e l esternalizzazione delle altre attività a un altra azienda municipale, ossia l Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA (in prosieguo: la «Emarp»). 25 Il comune di Portimão e la Emarp hanno mantenuto in vigore tutti i diritti connessi con i contratti di lavoro conclusi dalla Portimão Urbis. 5

11 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico 26 La sig.ra Correia Moreira appariva nell elenco dei lavoratori «internalizzati» del comune di Portimão che hanno concluso un accordo di cessione con quest ultimo per ragioni di interesse pubblico ed è stata assegnata a servizi amministrativi e di gestione delle risorse umane. Nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2015 e il 20 aprile 2017, la stessa ha esercitato funzioni in qualità di tecnica superiore nel settore dell attività funzionale delle risorse umane all interno del comune di Portimão. 27 Nel luglio 2015, i lavoratori rientranti nel piano di internalizzazione, tra i quali figurava la sig.ra Correia Moreira, sono stati informati dal comune di Portimão che la loro candidatura al concorso previsto avrebbe comportato, qualora fossero risultati vincitori, l assunzione degli stessi nel primo grado della funzione pubblica, con vincolo di permanenza nello stesso grado per almeno dieci anni. I lavoratori «esternalizzati» verso l Emarp non sono stati sottoposti a una simile procedura di concorso. 28 È stato indetto un concorso al quale la sig.ra Correia Moreira ha presentato la propria candidatura. In esito a tale concorso, e sebbene si fosse classificata al primo posto nell elenco, la stessa è stata informata che la sua retribuzione sarebbe stata inferiore rispetto a quella che percepiva dalla Portimão Urbis, circostanza che la sig.ra Correia Moreira non ha accettato. 29 Il 26 aprile 2017, la Portimão Urbis ha comunicato alla sig.ra Correia Moreira la risoluzione del suo contratto di lavoro in conseguenza della chiusura dell impresa. 30 Il 2 gennaio 2018, la chiusura della liquidazione della Portimão Urbis è stata trascritta nel registro delle imprese. 31 La sig.ra Correia Moreira ha chiesto al Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunale circondariale di Faro, Portogallo) di accertare il trasferimento del suo contratto di lavoro con la Portimão Urbis al comune di Portimão, a decorrere dal 1º gennaio 2015, in ragione del trasferimento dello stabilimento in cui ella lavorava. Alla luce di tale trasferimento, la medesima chiede al giudice del rinvio di dichiarare l illiceità della risoluzione del contratto di lavoro che ne è seguita nonché ordinare la sua integrazione nell organico del comune di Portimão, a partire dal 1º gennaio 2015, alle stesse condizioni applicatele dalla Portimão Urbis. 32 La sig.ra Correia Moreira chiede, inoltre, che il comune di Portimão sia condannato a pagare la differenza tra lo stipendio che quest ultimo era tenuto a versarle successivamente a tale trasferimento rispetto a quello effettivamente corrispostole. La stessa chiede infine la condanna del comune di Portimão al pagamento di un risarcimento per danni morali. 33 Il comune di Portimão si oppone alle domande della sig.ra Correia Moreira sostenendo, in primo luogo, che non si è verificato alcun trasferimento di stabilimento poiché l azienda municipale è stata sciolta in forza di una legge, ed il suddetto comune si è limitato a riassumere le competenze di cui era originariamente investito; in secondo luogo, che la sig.ra Correia Moreira esercitava funzioni in regime di collaborazione e che, quindi, non aveva qualità di lavoratore all interno della Portimão Urbis e, in terzo luogo, che il comune di Portimão non ha fatto altro che osservare il regime normativo derivante dall articolo 62 della legge n. 50/2012, del 31 agosto 2012, nella versione applicabile al procedimento principale, secondo il quale tutti i funzionari dei comuni sono assunti secondo modalità specifiche e sono soggetti al principio di uguaglianza per quanto riguarda l accesso alla funzione pubblica sancito dall articolo 47, paragrafo 2, della Costituzione. 6

12 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico 34 In tale contesto, il Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunale circondariale di Faro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, intendendosi come lavoratore qualunque persona che, nello Stato membro interessato, sia tutelata, in quanto lavoratore, dal diritto nazionale del lavoro, la persona che ha un contratto di collaborazione [«commissâo de serviço»] con il cedente possa considerarsi un lavoratore ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, e beneficiare della tutela offerta dalla normativa in oggetto. 2) Se la normativa dell Unione, segnatamente la menzionata direttiva 2001/23( ), in combinato disposto con l articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull Unione europea, osti a una normativa nazionale che, anche nel caso di un trasferimento cui si applichi detta direttiva, preveda necessariamente la partecipazione dei lavoratori a concorso pubblico e la formazione di un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario per il fatto che questi è un comune». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 35 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/23, e in particolare il suo articolo 2, paragrafo 1, lettera d), debba essere interpretata nel senso che una persona che abbia stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, possa essere considerata come «lavoratore» e quindi beneficiare della protezione che tale direttiva concede. 36 Si deve anzitutto rilevare che il giudice del rinvio, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, fa esplicito riferimento alla sentenza del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo (C-416/16, EU:C:2017:574, punto 46), in cui la Corte ha dichiarato, in sostanza, che l articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui le attività di un azienda municipale sono trasferite ad un comune rientra nell ambito di applicazione di tale direttiva, purché l identità dell azienda in questione sia mantenuta dopo il trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. 37 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dallo stesso giudice che ha adito la Corte nella causa conclusasi con la sentenza citata al punto precedente e verte su un operazione dello stesso tipo di quella considerata in tale causa. 38 Pare che, nel procedimento principale, per quanto riguarda la condizione del mantenimento dell identità dell impresa trasferita, il giudice del rinvio non ravveda alcuna problematica particolare, in quanto muove dal presupposto che l operazione di cui al procedimento principale possa rientrare nell ambito di applicazione della direttiva 2001/ Ciò posto, il giudice del rinvio si chiede se, nel contesto di un trasferimento come quello di cui al procedimento principale, una persona come la ricorrente nel procedimento principale possa essere considerata come «lavoratore», ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, tenuto conto della specifica natura del suo contratto con il cedente. 7

13 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico 40 Si deve al riguardo rammentare che, a norma dell articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, si considera «lavoratore» ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come tale nell ambito del diritto nazionale del lavoro. 41 Inoltre, l articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva citata dispone che la medesima non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto o rapporto di lavoro. 42 Dalle due disposizioni summenzionate discende che, sebbene la direttiva 2001/23 miri a tutelare i lavoratori, è agli Stati membri che spetta definire la nozione di lavoratore nonché il suo contratto o il suo rapporto di lavoro nelle rispettive normative. 43 Malgrado la Corte non abbia competenza in materia di interpretazione del diritto nazionale (ordinanza del 21 ottobre 2015, Kovozber, C-120/15, non pubblicata, EU:C:2015:730, punto 32 e giurisprudenza ivi citata), giacché tale competenza spetta al giudice del rinvio, si deve rilevare che, nel caso di specie, nella decisione di rinvio quest ultimo osserva che il contratto di collaborazione concluso con una persona che sia già lavoratore o che non sia legata da alcun altro rapporto di lavoro preesistente è qualificato come contratto di lavoro. 44 Pertanto, risulta evidente che una persona come la ricorrente nel procedimento principale può essere considerata come «lavoratore», ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, e il suo contratto di collaborazione può essere considerato un contratto di lavoro ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva. 45 Ciò premesso, dalla decisione di rinvio emerge che la tutela accordata a tale tipo di lavoratore si differenzia da quella concessa ad altri lavoratori, dal momento che la normativa nazionale in esame consente di porre fine a un contratto di collaborazione mediante un semplice preavviso scritto, entro un termine relativamente breve, e senza che sia richiesta alcuna giusta causa. 46 A tal riguardo, l articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23 si limita a esigere che una persona sia tutelata in quanto lavoratore, nell ambito della normativa nazionale considerata, senza tuttavia insistere su un certo contenuto o una certa qualità della tutela. 47 Infatti, rendere rilevanti differenze tra i lavoratori in funzione del contenuto o della qualità della tutela di cui essi godono ai sensi della normativa nazionale priverebbe la direttiva 2001/23 di parte del suo effetto utile. 48 Occorre peraltro rilevare che, come emerge dal suo considerando 3, la direttiva 2001/23 mira a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore e non, eventualmente, ad ampliare i loro diritti. Pertanto, tale direttiva si limita ad assicurare che la tutela di cui una persona beneficia in forza della normativa nazionale di cui trattasi non si deteriori per il solo fatto del trasferimento. 49 Difatti, scopo di tale direttiva è quello di garantire, nella misura massima possibile, la continuazione senza modifiche dei contratti o dei rapporti di lavoro con il cessionario, per impedire che i lavoratori coinvolti vengano a trovarsi in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (sentenza del 6 aprile 2017, Unionen, C-336/15, EU:C:2017:276, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 8

14 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico 50 Ne consegue che la direttiva 2001/23 assicura che la tutela specifica prevista da una normativa nazionale sia mantenuta senza che ne siano compromessi il suo contenuto o la sua qualità. 51 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2001/23, e in particolare il suo articolo 2, paragrafo 1, lettera d), deve essere interpretata nel senso che una persona che ha stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, può essere considerata come «lavoratore» e quindi beneficiare della protezione che tale direttiva concede, a condizione, tuttavia, che essa sia tutelata in quanto lavoratore da detta normativa e che benefici di un contratto di lavoro alla data del trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sulla seconda questione 52 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/23, in combinato disposto con l articolo 4, paragrafo 2, TUE, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale preveda che, in caso di trasferimento ai sensi di tale direttiva, e per il fatto che il cessionario è un comune, i lavoratori interessati debbano, da un lato, partecipare ad una procedura di concorso pubblico e, dall altro, costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario. 53 Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che il cessionario sia una persona giuridica di diritto pubblico non è tale da escludere l esistenza di un trasferimento rientrante nell ambito di applicazione della direttiva 2001/23, indipendentemente dal fatto che tale persona giuridica sia un impresa pubblica incaricata di un servizio pubblico o un comune. Infatti, la Corte ha riconosciuto che il fatto che il cessionario sia un comune non osta, in quanto tale, a che detta direttiva sia applicabile a un trasferimento delle attività di un impresa ad un comune (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C-416/16, EU:C:2017:574, punti da 30 a 32 e giurisprudenza ivi citata). 54 La Corte ha tuttavia precisato al riguardo che dal testo dell articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23 risulta che, perché quest ultima sia applicabile, il trasferimento deve riguardare un ente che eserciti un attività economica con o senza scopo di lucro e che, in linea di principio, a tal fine sono escluse le attività che si ricollegano all esercizio delle prerogative dei pubblici poteri (sentenza del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C-416/16, EU:C:2017:574, punti 33 e 34 nonché giurisprudenza ivi citata). 55 Dalla lettura della seconda questione sembra che il giudice del rinvio ritenga che il trasferimento di cui al procedimento principale rientri nell ambito di applicazione della direttiva 2001/23 e che, quindi, le attività oggetto di tale trasferimento non siano riconducibili all esercizio di prerogative di potere pubblico. 56 È dunque esclusivamente sulla base di tale ipotesi, che spetta al giudice del rinvio appurare, che la Corte risponde alla seconda questione. 57 A tale riguardo, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. 9

15 CGE Lavoro - Commerciale - Trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori non obbligati a partecipare a un concorso e a stipulare un nuovo contratto con il cessionario ente pubblico 58 Orbene, come ricordato al punto 49 della presente sentenza, scopo della direttiva 2001/23 è quello di impedire che i lavoratori interessati vengano a trovarsi in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. 59 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza della normativa nazionale applicabile, in conseguenza del trasferimento una persona come la ricorrente nel procedimento principale è obbligata, da un lato, a partecipare ad una procedura di concorso e, dall altro, a costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario. Peraltro se, in esito ad una siffatta procedura di concorso pubblico, la ricorrente nel procedimento principale fosse stata integrata nella funzione pubblica, ciò sarebbe avvenuto con una diminuzione del suo stipendio per un periodo di almeno dieci anni. 60 Orbene, si deve giudicare che prescrizioni di tal genere che, per un verso, modificano le condizioni di lavoro, convenute con il cedente, di una persona come la ricorrente nel procedimento principale e, per un altro, rischiano di porre la lavoratrice in una posizione meno favorevole di quella in cui si trovava prima di tale trasferimento, contrastano sia con l articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23 che con l obiettivo di questa. 61 Per quanto riguarda il riferimento, operato dal giudice del rinvio, all articolo 4, paragrafo 2, TUE, occorre ricordare che tale disposizione prevede che l Unione rispetti, in particolare, l identità nazionale insita nella struttura fondamentale, politica e costituzionale, degli Stati membri. 62 A tal riguardo, occorre osservare che detta disposizione non può essere interpretata nel senso che essa consenta, nel settore in cui gli Stati membri hanno trasferito le loro competenze all Unione, come in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di privare un lavoratore della tutela conferitagli dal diritto dell Unione in vigore in tale settore. 63 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2001/23, in combinato disposto con l articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale preveda che, in caso di trasferimento ai sensi di tale direttiva, e per il fatto che il cessionario è un comune, i lavoratori interessati debbano, da un lato, partecipare ad una procedura di concorso pubblico e, dall altro, costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario. Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Corte di Giustizia UE, Ottava Sezione, sentenza del , causa C-317/18 (*) (*Fonte: curia.eu) CGE *Processo - Impossibilità di chiedere il patteggiamento in dibattimento in caso 10

16 CGE *Processo - Impossibilità di chiedere il patteggiamento in dibattimento in caso di modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione di modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione By Redazione Giuridica 19 Giugno La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 2, paragrafo 1, dell articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e dell articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché dell articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. G. M. (in prosieguo: l «imputato») per il reato di «ricettazione» di gioielli, ai sensi del diritto italiano, imputazione successivamente riqualificata, nel corso del dibattimento, in «furto» di detti gioielli. Contesto normativo Diritto dell Unione Carta 3 L articolo 48 della Carta, intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa» enuncia quanto segue: «1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». Direttiva 2012/13 4 Ai sensi dei considerando 3, 4, 9, 10, 14, da 27 a 29, 40 e 41 della direttiva 2012/13: «(3) L attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l applicazione del principio del reciproco riconoscimento. (4) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative. (...) 11

17 CGE *Processo - Impossibilità di chiedere il patteggiamento in dibattimento in caso di modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione (9) A norma dell articolo 82, paragrafo 2, [TFUE], è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i diritti della persona nella procedura penale quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime. (10) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell informazione nei procedimenti penali. (...) (14) La presente direttiva (...) stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la CEDU )] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell uomo. Nella presente direttiva il termine accusa è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine accusa utilizzato nell articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. (...) (27) Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l equità del procedimento. (28) Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa. (29) Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa. (...) (40) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore 12

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