Come calcolare l acconto IVA 2008

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1 Come calcolare l acconto IVA 2008 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 dicembre 2008 alcune recenti novità hanno interessato anche il calcolo dell acconto IVA Come calcolare l acconto IVA 2008 Premessa I contribuenti sono obbligati, ricorrendone i presupposti, al versamento dell acconto Iva (relativamente all ultimo mese o trimestre dell anno) entro il termine del 27 dicembre di ogni anno. Criteri di calcolo dell acconto E possibile utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi: 1) Metodo storico: L acconto è pari all 88% del versamento dovuto relativamente all ultimo mese o trimestre dell anno precedente (sempre al lordo dell acconto Iva precedente). 1

2 2) Metodo previsionale: L acconto è pari all 88% dell Iva che si prevede di dovere versare per il mese di dicembre dell anno in corso (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali). 3) Metodo operazioni effettuate: L acconto può essere pari al 100% dell importo risultante effettuando entro il giorno un apposita liquidazione Iva, considerando: a) l Iva a debito risultante dalla somma delle: operazioni registrate o da registrare o da annotare dall 1.12 al per i mensili o dall 1.10 al per i trimestrali (compresi gli acquisti intracomunitari); operazioni effettuate dall 1.11 al 20.12, anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie); b) l Iva a credito risultante da: acquisti e importazioni registrati dall 1.12 al per i con-tribuenti mensili o dall 1.10 al per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari com-putati a debito. Contribuenti mensili I contribuenti mensili se affidano la contabilità a terzi possono determinare l acconto in misura pari al 66% (2/3) dell Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre. Versamento minimo 2

3 Se l importo da versare risulta inferiore a 103,29 non si effettua alcun versamento in acconto. Variazione della periodicità di liquidazione In tale evenienza occorre seguire le seguenti regole: a) variazione da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l 88% dovuto a titolo di acconto è costituito da 1/3 dell imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale rela-tiva all anno precedente. b) variazione da mensile a trimestrale: l acconto dell 88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell anno precedente (ottobre dicembre). Contribuenti trimestrali: Interessi Sull acconto Iva non è dovuta la maggiorazione dell 1% a titolo di interesse. Modalità di versamento L acconto dell Iva deve essere effettuato tramite il modello unificato di versamento (F24) on line, cioè trasmesso (e addebitato sul c/c bancario) in via telematica direttamente o mediante l utilizzo degli intermediari (commercialisti, ecc.). L acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal Mod. Unico e dalle denunce previdenziali. 3

4 Soggetti esonerati dal versamento dell acconto Iva Non versano l acconto Iva i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: inizio di attività nel corso dell anno; cessazione di attività nell anno senza che siano dovuti versamenti Iva per il IV trimestre o per il mese di dicembre; contribuenti che nell ultima liquidazione periodica dell anno precedente hanno evidenzia-to un credito d imposta oppure un debito d imposta non superiore a 116,72, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto ( 103,29); contribuenti che presumono di chiudere l ultima liquidazione dell anno con un credito d imposta o con un debito Iva non superiore a 116,72, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto ( 103,29); contribuenti che nell anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non impo-nibili. Non sono, inoltre, obbligati al versamento: I contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d acconto pari a 103,29; i contribuenti che, nell anno, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, 4

5 esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; i produttori agricoli (non in regime normale IVA per opzione); i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario (L. 398/1991); i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all Iva. Acconto IVA 2008 in scadenza il E stato l art. 6 della Legge n. 405 del 29/12/1990 che ha istituito l obbligo del versamento, per tutti i soggetti passivi I.V.A., di un acconto che, quest anno, deve essere versato entro il giorno 29/12/2008 (poiché il 27 cade di sabato) a titolo di anticipo del versamento dell I.V.A. dovuta, per i contribuenti mensili, in relazione alla liquidazione del mese di dicembre e, per i contribuenti trimestrali, in relazione alla presentazione della dichiarazione annuale. L acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore a 103,29, si versa tramite 5

6 Mod. F24 Online, senza dovere applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando uno dei seguenti codici tributo: 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva mensilmente; 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva trimestralmente. Quindi, per la determinazione dell acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: Metodo storico; metodo analitico; metodo previsionale. In particolare, questi di seguito sono i tre diversi metodi: Metodo Storico 6

7 Metodo di calcolo Con questo criterio, preferito dagli operatori per la semplicità di calcolo, l acconto 2008 è pari all 88% del versamento IVA dovuto relativamente: Al mese di dicembre 2007 per i contribuenti mensili; al saldo dell anno 2007 per i contribuenti trimestrali; al 4 trimestre dell anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2007), per i contribuenti trimestrali speciali (ad es. per gli autotrasportatori). In tutti i casi il calcolo si esegue sull importo dell Iva a debito, non detraendo, però l eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2007, (quindi, al lordo dell acconto e di eventuali crediti da norme particolari). Metodo storico: Casi particolari di variazione di regime IVA Se, a seguito della variazione del volume d affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2008 rispetto a quella adottata nel 2007, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell acconto con il metodo storico occorre commisurare l acconto in base ai due seguenti casi: Contribuente mensile nel 2007 che è passato trimestrale nel 2008: L acconto dell 88% è pari alla somma dell IVA dovuta (senza detrarre l acconto eventualmente versato in dicembre 2007) per gli ultimi tre mesi del 2007 (ottobre/novembre/dicembre); 7

8 Contribuente trimestrale nel 2007 che è passato mensile nel 2008: L acconto dell 88% è pari a 1/3 dell imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all anno 2007 (sostanzialmente, se non vi sono state circostanze eccezionali: 1/3 dell IVA degli ultimi tre mesi dell anno 2007). Metodo Analitico Metodo di calcolo Con questo criterio, l acconto risulta pari al 100% dell IVA risultante da una liquidazione parziale e straordinaria, effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al 20/12/2008, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico. Con tale metodo occorre tenere conto, tra l altro, dell I.V.A. relativa ad operazioni attive effettuate (dall 1/12/2008, per i mensili, dal 1/10/2008 per i trimestrali) al 20/12/2008 ma non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione della stessa (cd. fatturazione differita ordinaria). Così, ad esempio, andrà tenuto conto dell I.V.A. relativa alle operazioni effettuate dall 1/12 al 20/12/2008, ancorché la relativa fattura (differita) possa essere legittimamente emessa e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione. Viceversa, per la fatture di acquisto (operazioni passive) occorre tenere conto solo di quelle registrate nei libri I.V.A. fino al 20/12/2008. Se non annotato nel libro IVA, occorre predisporre un prospetto contenente tutti gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione straordinaria dell acconto IVA, da fornire all Amministrazione finanziaria, se richiesto. 8

9 Metodo Previsionale Metodo di calcolo Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l acconto da versare si determina nella misura pari all 88% dell IVA che si prevede di dovere versare per il mese di dicembre del 2008 per i contribuenti mensili o per l ultimo trimestre del 2008 per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall applicazione del metodo storico. Quindi, se il contribuente intende effettuare il pagamento dell acconto I.V.A. per il 2008 applicando tale metodo, deve tenere conto anche delle fatture differite che, pur potendo essere emesse ed annotate sui registri I.V.A. entro il 15/01/2009, si riferiscono a cessioni di beni effettuate entro la fine del mese di dicembre 2008, come tali risultanti dai relativi documenti di trasporto (o dalle bolle di accompagnamento, per i casi in cui siano ancora obbligatorie). Naturalmente con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l Iva, inferiore al dovuto. Contribuenti che affidano la contabilità a terzi I contribuenti mensili se affidano la contabilità a terzi possono determinare l acconto in misura pari ai 2/3 (66,66%) dell Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre, effettuata in relazione alle annotazioni eseguite nel precedente mese di novembre. Omesso versamento: Sanzioni e ravvedimento operoso 9

10 L omesso, l insufficiente o tardivo versamento dell acconto è sanzionato con la sanzione pecuniaria del 30% dell importo non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997), con possibilità di ravvedimento operoso (per ritardo fino a 30 giorni si applica la sanzione ridotta del 2,50% (cosi ridotta dal Decreto Legge n. 185/2008) più gli interessi legali, in atto del 3,00%, calcolati per i giorni di ritardo. Invece, per ritardo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno, nel corso del quale la violazione è stata commessa (e, quindi, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.V.A. per il periodo d imposta 2008 ovvero del modello UNICO 2009, ove la dichiarazione I.V.A. venga inclusa in tale ultimo modello unificato), si versa, oltre all imposta, la sanzione ridotta del 3% (cosi ridotta dal Decreto Legge n. 185/2008) dell importo non versato più gli interessi legali nella misura sopra indicata calcolati in base ai giorni di ritardo. Per il pagamento di detti interessi dovuti è stato istituito il nuovo codice tributo 1991 per gli interessi da ravvedimento in materia di IVA. Si utilizza sempre il modello F24 Online. Il codice tributo per la sanzione è il seguente: 8904 (sanzione pecuniaria Iva). Soggetti esonerati dal versamento dell acconto I.V.A. Non versano l acconto Iva i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 10

11 Inizio di attività nel corso del 2008; cessazione di attività nel 2008 senza che siano dovuti versamenti Iva per il IV trimestre o per il mese di dicembre; per i quali risulta un importo dovuto a titolo d acconto pari a 103,29; che, nell anno, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime L. 398/1991; esonerati da obblighi di liquidazione e di versamento del tributo; imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l unica azienda, entro il 30/09/2008, se contribuenti trimestrali o entro il 30/11/2008, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all Iva; che usufruiscono del regime fiscale agevolato previsto per le nuove attività produttive di cui alla Legge n. 388/2000 e, naturalmente, i soggetti nel regime dei minimi (art. 1 Legge n. 244/2007), cd. contribuenti minimi, i quali sono in franchigia di Iva. 11

12 Acconto IVA: Applicazione del regime speciale di determinazione per le imprese di servizi L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione , n. 144/E, ha chiarito l ambito di applicazione dell art. 1, comma 471, Legge n. 311/2004, che prevede uno speciale metodo di determinazione dell acconto IVA per le società di fornitura di servizi al pubblico (nonché per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, individuati con decreto 24 ottobre 2000, n. 366, e per quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) che abbiano versato più di due milioni di euro di IVA. In questo caso l acconto viene calcolato in misura pari al 97% dell imposta a debito della media delle prime tre liquidazioni IVA dell anno. Nel caso in cui il contribuente svolga più attività, il superamento della soglia di due milioni di euro deve riguardare solo le attività comprese nei Decreti Ministeriali n. 366/2000 e n. 370/2000 e non riferirsi all ammontare complessivo dell IVA versata. Modalità di versamento L acconto dell Iva deve essere effettuato, da tutti i soggetti interessati (poiché contribuenti in possesso di partita I.V.A.) mediante il modello F24 telematico (con relativo addebito On line), avvalendosi anche dell uso di intermediaria abilitati (ad es. Dottori Commercialisti). L acconto I.V.A. non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti 12

13 risultanti dal Modello Unico 2008 (relativo all anno 2007). Determinazione dell acconto I.V.A. in casi particolari Le seguenti operazioni hanno delle modalità particolari di determinazione dell acconto I.V.A. (quanto segue vale anche per le operazioni di scissione e di conferimento): Fusione propria di società In caso di due o più società che confluiscono in una società di nuova costituzione (c.d. fusione propria ) con effetto tra il 1/1 e il 30/11/2008 (o il 30/09/2008, se la società estinta era in regime trimestrale), l acconto non va corrisposto né dalle società estinte, né dalla nuova società risultante dalla fusione. Se la fusione avviene, invece, con effetto fino alla data del 29/12/2008, la società risultante dalla fusione deve utilizzare, come dato storico, la somma algebrica delle risultanze delle società fuse in relazione all ultima liquidazione periodica del Se, infine, la fusione ha effetto nel periodo successivo, ciascuna società deve provvedere autonomamente al versamento dell acconto. Fusione per incorporazione In caso di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1/1 e il 30/11/2008 (o il 30/09/2008), le società incorporate non devono corrispondere l acconto, la società incorporante, invece, deve versare l acconto tenendo conto del dato storico, riferito 13

14 solo alle proprie risultanze contabili del Se la fusione avviene con effetto a partire dal 1/1/2008 e fino alla data di versamento dell acconto (29/12/2008), la società incorporante deve utilizzare, come dato storico, l ammontare delle risultanze di tutte le società partecipanti alla fusione (compresa se stessa). Se, infine, la fusione ha effetto dal 30/12/2008 ciascuna società deve provvedere autonomamente al versamento dell acconto. Trasformazione Nel caso di trasformazione, verificandosi una continuità soggettiva, l acconto è dovuto secondo le regole ordinarie. A cura di Vincenzo D Andò 12 dicembre

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