Illuminazione esterna e inquinamento luminoso

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1 Illuminazione esterna e inquinamento luminoso Pubblicato il: 09/12/2005 Aggiornato al: 09/12/2005 di Andrea Gandolfi Negli ultimi anni numerose regioni si sono dotate di leggi contro l'inquinamento luminoso. Si tratta di leggi con prescrizioni diverse da regione a regione, che possono creare confusione a chi si trova ad operare in diverse parti del territorio italiano. 1. Generalità I principi ispiratori di tutte le leggi regionali contro l inquinamento luminoso sono gli stessi: il risparmio energetico e la limitazione del flusso luminoso disperso verso l alto. Va detto che già dal 1999 esiste una norma UNI (UNI 10819) che si occupa di inquinamento luminoso e che si preoccupa soprattutto delle zone dotate di osservatori astronomici, ma la mancanza di un sistema di controllo e di sanzioni ha fatto sì che questa norma fosse poco conosciuta ed ancor meno applicata. Oggi invece le leggi regionali introducono per i nuovi impianti, e in alcuni casi per gli impianti esistenti, prescrizioni molte severe, controlli e sanzioni. 1

2 2. L inquinamento luminoso Quello dell inquinamento luminoso è un concetto relativamente recente e poco conosciuto anche da numerosi addetti ai lavori. Cercando di semplificare possiamo dire che l inquinamento luminoso è la dispersione verso l alto di parte del flusso luminoso prodotto dagli apparecchi per illuminazione esterna. Questa luce diretta verso l alto va ad illuminare le particelle di polvere presenti nell atmosfera creando un effetto di alone luminoso (figura 1) che impedisce di vedere la volta celeste e lo spettacolo che ci offre (stelle, pianeti, comete e la luna stessa). Per rendersi conto di questo basta allontanarsi dai centri abitati e rivolgere lo sguardo verso una città, o uno svincolo autostradale per vedere un alone giallastro molto intenso. Per correttezza va detto che circa il 10 % della luce diretta verso il cielo è riflessa dalle superfici illuminate direttamente e non può essere eliminata ma solo ridotta evitando di illuminare in modo eccessivo. Al di là dell aspetto puramente estetico, che a qualcuno potrebbe anche non interessare, se n aggiunge un altro di tipo economico: alcuni apparecchi di tipo artistico disperdono verso l alto una percentuale di flusso che può superare il 50% (si pensi ad esempio al classico globo montato testapalo di figura 2 o alle lanterne dei centri storici); siccome lo scopo dell illuminazione esterna è solitamente quello di illuminare il manto stradale o la pavimentazione di parcheggi, marciapiedi ecc. il flusso disperso verso l alto è uno spreco di energia e quindi di denaro (spesso pubblico). Non va inoltre dimenticato che lo spreco di energia ha come diretta conseguenza un aumento di emissioni di CO 2 nell atmosfera per maggiore utilizzo di combustibile fossile nelle centrali Fig.2:Dispersione verso l'alto della luce termoelettriche. In questo periodo storico in cui c è la necessità di ridurre gli sprechi nei conti pubblici e di contenere l emissione di CO 2 in atmosfera, la riduzione dell inquinamento luminoso è senz altro un buon strumento, se viene applicato solo ai nuovi impianti, ed è anche a costo zero. Alcune regioni introducono anche il concetto di salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali. In dettaglio potremmo definire con: Fig. 1:L'effetto alone luminoso inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste ; inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare. 2

3 3. Riferimenti normativi Di seguito, i principali riferimenti normativi e legislativi che si occupano di illuminazione esterna e inquinamento luminoso. Illuminazione esterna Norma Cei 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica. Norma Cei 64-8 Sezione 714 della Parte 7 il cui contenuto riguarda gli impianti di illuminazione situati all aperto. Norma UNI Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato - Seconda edizione luglio Guida all illuminazione delle aree urbane CIE - n. 136 del 2000 della Commission Internationale de l Eclairage - o norma CEN. Inquinamento luminoso Norma UNI Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso l alto del flusso luminoso - marzo Legge quadro sulle aree protette n. 394 del Abruzzo LR 12/05. Basilicata: LR 41/00. Campania: LR 13/02. Emilia Romagna LR 19/03. Lazio LR 23/00. Marche LR 10/02. Piemonte LR 31/00. Toscana LR 37/00. Umbria LR 20/05. Valle d Aosta LR 17/98. Veneto LR 22/97 3

4 4. La norma UNI La norma Uni si preoccupa di proteggere gli osservatori astronomici e per fare questo introduce un parametro definito Rapporto Di Emissione Superiore (Rn) che rappresenta la percentuale di flusso luminoso emesso verso l alto da un impianto illuminante in rapporto al flusso totale prodotto. Successivamente si classificano gli impianti in tipologie. Tabella 1 - Tipi di impianti Impianti dove la sicurezza è a carattere prioritario, per esempio illuminazone pubblica di strade, aree a verde pubblico, aree a A rischio, grandi aree B Impianti sportivi, impianti di centri commerciali e ricreativi, impianti di giardini e parchi privati C D E Impianti di interesse ambientale e monumentale Impianti pubblicitari realizzai con apparecchi di illuminazione Impianti a carattere temporaneo e ornamentale, quali per esempio le luminarie natalizie Successivamente si classifica il territorio in tre zone. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Tabella 2 - Divisione in zone Raggio di 5 Km da osservatori astronomici o Altamente protetta da illuminazione imitata astrofisici di importanza nazionale Zona protetta intorno alla Zona 1 e/o intorno a osservatori di carattere nazionale o di importanza divulgativa Territorio non classificato dalle zone 1 e 2 Raggio di Km in funzione dell'importanza del centro A questo punto si possono definite i valori massimi di Rn in % in funzione dei vari tipi di impianto e nelle varie zone, tabella 3. Impianti tipo A,B,C,D Impianti tipo E Tabella 3 - Valori massimi di Rn Rn 1 nella zona 1 Rn 5 nella zona 2 Rn 10 nella zona 3 Non ammessi nella zona 1 Ammessi solo se soggetti ad orario regolamentato nella zona 2 Ammessi nella zona 3 In alcuni casi particolari, come l illuminazione dal basso verso l alto di monumenti o di edifici a contorno complesso e per potenze fino a 5 kw, è ammesso utilizzare un metodo alternativo definito delle intensità luminose massime. Questo metodo prevede che l intensità luminosa massima in cd/klm oltre il contorno dell opera nell emisfero superiore non debba superare i valori indicati nella tabella 4. Impianti tipi A Impianti tipo B Impianti tipo C, D Impianto tipo E Tabella 4 - Intensità luminosa massima 5 cd/klm nella zona 1 15 cd/klm nella zona 2 30 cd/klm nella zona 3 5 cd/klm nella zona 1 30 cd/klm nella zona 2 80 cd/klm nella zona 3 5 cd/klm nella zona cd/klm nella zona cd/klm nella zona 3 Non ammessi nella zona 1 Ammessi solo se soggetti ad orario regolamentato nella zona 2 Ammessi nela zona 3 4

5 5. Misure per ridurre i consumi e l inquinamento luminoso Efficienza luminosa Al fine di contenere i consumi energetici è importante utilizzare lampade con elevata efficienza luminosa, come ad esempio lampade a vapori di sodio ad alta pressione: queste lampade producono una luce gialla che può facilmente essere utilizzata per l illuminazione stradale e di percorsi ciclabili o pedonali; per gli impianti sportivi è preferibile utilizzare lampade a vapori di alogenuri metallici che producono una luce più bianca. È bene evitare l uso di lampare a vapori di mercurio, che presentano una minore efficienza luminosa e nel loro invecchiamento hanno un effetto di progressivo abbassamento del flusso luminoso senza il classico sfarfallio che di solito è segnale per la sostituzione; alcune regioni vietano espressamente l uso di lampade a vapori di mercurio. È altresì importante che anche gli alimentatori abbiano un buon rendimento elettrico e che le ottiche degli apparecchi siano di buona qualità con un alto rendimento espresso come rapporto tra il flusso luminoso generato dalla lampada e il flusso che esce dall apparecchio stesso (tabella 5). Tabella 5 - Rendimento luminoso Tipo di lampada Efficenza (lm/w) Vapori di sodio alta pressione (150 W tubolare) 100 Ioduri metallici (150 W tubolare) Vapori di mercurio Controllo del flusso luminoso Per quanto riguarda l illuminazione della pavimentazione sia essa stradale o pedonale o cortilizia, bisogna utilizzare apparecchi con ottiche che impediscono al flusso luminoso la dispersione verso l alto; in alcune regioni è consentita una diffusione verso l alto non superiore al 3% sul totale, mentre in altre si danno dei valori limite in Cd/m2 per angoli di 90 dalla verticale e 0 Cd/m2 per angoli superiori. Spesso nei centri storici per esigenze ornamentali si consentono dei valori di dispersione più alti al fine di poter utilizzare apparecchi tipo lanterne con ottiche aperte. Illuminazione di edifici e monumenti L illuminazione delle facciate degli edifici è solitamente una delle maggiori cause di inquinamento luminoso: è bene quindi limitarne l uso e utilizzare apparecchi che illuminano dall alto verso il basso, anche se l effetto scenico ne risente. L illuminazione dal basso verso l alto (figura 3) è espressamente vietata in quasi tutte le regioni che si sono dotate di apposite leggi, mentre è consentita per monumenti ed edifici storici e monumentali. I fasci di luce devono però ricadere all interno della sagoma dell edificio (figura 4) e con limiti di luminanza che vanno da 0,5 1 cd/m2. Qualora la sagoma della superficie sia irregolare si dà un limite al flusso diretto verso l emisfero superiore, che non viene intercettato dalla struttura illuminata, generalmente del 10% (figura 5). Fig. 3:Illuminazione dal basso verso l'alto Riduzione del flusso luminoso Fig. 4:I fasci di luce devono ricadere all'interno della sagoma dell'edificio 5

6 Quasi tutte le leggi regionali impongono la riduzione del flusso luminoso del 30% o del 50% dopo un orario prestabilito che può andare dalle 22 alle 24. Questo risultato può essere ottenuto sia con lo spegnimento alternato dei punti luce, sia utilizzando i riduttori di flusso, sia utilizzando apparecchi dotati di due lampade, una di potenza maggiore e una di potenza minore. Va subito precisato che, sulle strade, l espediente di spegnere un centro ogni tre oppure ogni due non è consentito dalla Norma UNI perché compromette l uniformità dell illuminamento. Da alcuni anni sono in commercio delle apparecchiature definite riduttori di flusso che permettono di variare la tensione sulle linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti per diminuirne il flusso prodotto. Gli apparecchi di vecchia Fig.5:Flusso esterno alla sagoma generazione si basano sull utilizzo di autotrasformatori, mentre quelli di nuova generazione utilizzano inverter in grado di variare sia la tensione sia la frequenza. Questo consente una maggiore riduzione prima di provocare lo spegnimento della lampada e di stabilizzare la tensione da eventuali sbalzi, buchi e sovratensioni, con l effetto di prolungare la durata di vita delle lampade. La soluzione dell apparecchio con doppia lampada presenta l inconveniente di richiedere anche l uso di un conduttore in più nella linea di alimentazione e diventa poco vantaggioso negli impianti estesi, mentre è conveniente nei piccoli impianti con pochi punti luce dove il costo del riduttore di flusso avrebbe una incidenza troppo alta. Limitazione degli sprechi Quasi tutte le leggi regionali impongono dei divieti per evitare inutili sprechi di energia e ridurre l inquinamento luminoso, come ad esempio: spegnimento delle insegne pubblicitarie dopo un orario stabilito; sono escluse quelle ritenute di pubblica utilità, come quelle delle farmacie di turno e quelle dei locali che rimangono aperti fino a tarda notte; divieto di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti per fini pubblicitari o di richiamo, sia verso il cielo sia su superfici naturali (figura 6). utilizzare i valori di illuminamento minimi consentiti dalle norme. Fig. 6: Tutte le leggi prevedono isure per limitare gli sprechi 6

7 6. Le leggi regionali Riassumiamo per sommi capi i principali requisiti di alcune leggi regionali. Basilicata - legge regionale n. 41 del La legge della Basilicata si preoccupa di tutelare gli osservatori astronomici imponendo una fascia di rispetto di un chilometro; la distanza è aumentata a 5 km se l osservatorio è di interesse internazionale. Si vieta inoltre l uso di fasci di luce fissi o rotanti rivolti verso il cielo entro una distanza di 30 km dagli osservatori (ad esclusione della sicurezza aerea, marittima e per scopi militari). Si dá inoltre facoltà ai responsabili degli osservatori di richiedere, in occorrenza di particolari fenomeni e per un massimo di 30 giorni all anno, lo spegnimento o la riduzione del flusso luminoso degli impianti di illuminazione pubblica esterni. Viene fissato il termine di 90 giorni per l applicazione della legge e anche per l adeguamento degli impianti esistenti. Sono indicate le sanzioni. Mancano nella legge riferimenti tecnici chiari su come devono essere fatti gli impianti. Campania - legge regionale n. 37 del Molto più puntuale e precisa è la legge della Regione Campania che segue di due anni quella della Basilicata: evidentemente il tempo è stato un buon consigliere. In Campania è vietata: l illuminazione diretta dal basso verso l alto ad eccezione degli edifici di carattere monumentale (per i quali si danno delle restrizioni); l illuminazione di elementi e monumenti naturali; l uso di fasci di luce rotanti o fissi per fini di richiamo o pubblicitari; l uso delle superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi. Gli apparecchi e le lampade devono avere i seguenti requisiti: efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90 lm/w; rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica: almeno 90 per cento; rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno 90 per cento; per l illuminazione degli impianti sportivi e per l illuminazione monumentale è consentito l uso di lampade agli alogenuri; è, altresì, consentito l uso di lampade elettroniche a basso consumo per piccoli impianti con al massimo 10 punti luce; è vietato l uso di lampade al mercurio; impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali: emissione massima 5 cd/klm a 90 e 0 cd/klm a oltre 90 ; per il progetto di illuminazione di strade con traffico motorizzato si applicano i valori minimi riportati dalla norma UNI 10439/1995 recante disposizioni sui requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato; deve essere previsto un piano di manutenzione scelto in modo da minimizzare i consumi energetici; altri parametri particolari si individuano nell articolo 11 della stessa legge. Per i centri storici si consentono valori di emissioni verso l alto superori per favorire l utilizzo di apparecchi di tipo ornamentale; si danno inoltre dei parametri ben precisi per l illuminazione dei monumenti. Si rende inoltre obbligatorio l utilizzo dei riduttori di flusso luminoso da attivare dopo le ore 23 (ore 24 nei periodi di ora legale). Dopo le ore 24 dovranno essere spente anche le insegne luminose per le quali è peraltro vietata l illuminazione dal basso verso l alto. Naturalmente la legge si applica integralmente per i nuovi impianti per i quali si introduce l obbligo di progetto redatto da professionista abilitato. Per quanto riguarda i termini di adeguamento degli impianti esistenti si stabiliscono 24 mesi nei parchi nazionali e 48 mesi nelle altre zone di protezione; per il restante territorio si scrive che gli impianti dovranno essere sostituiti se soggetti a obsolescenza ; ciò significa che andranno adeguati in occasione del loro rifacimento. Si istituisce l elenco degli osservatori astronomici e delle aree protette (allegato alla legge) e le modalità del loro aggiornamento; lo stesso viene fatto per l elenco delle associazioni di astrofili chiamate a collaborare attivamente per l applicazione della legge. Sono previste deroghe per manifestazioni temporanee, piccoli impianti e impianti relativi all ordine pubblico e della giustizia. Le sanzioni sono previste dopo 90 giorni dall entrata in vigore. Si tratta di una legge molto articolata per il rispetto della quale si rimanda ad una completa e accurata lettura; di là dagli aspetti tecnici e amministrativi vorrei sottolineare due aspetti fin qua 7

8 innovativi, come il coinvolgimento delle associazioni di astrofili e il rispetto dei bioritmi naturali degli esseri viventi. Emilia Romagna - legge regionale n. 19 del In Emilia Romagna tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre; devono essere utilizzate lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero lampade con almeno analoga efficienza. Bisogna inoltre utilizzare dispositivi in grado di ridurre, entro l orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. Sono esclusi gli impianti di piccola potenza (impianti con 2500 lumen complessivi dispersi verso l alto oppure realizzati con lampade con emissione complessiva di 1500 lumen). Per gli impianti sportivi è consentito l uso di lampade diverse, ma bisogna evitare la dispersione di luce verso l alto. Sono vietati permanentemente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario. L illuminazione degli edifici deve avvenire dall alto verso il basso, mentre l illuminazione dal basso verso l alto è consentita solo per edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale. La legge si applica ad impianti nuovi, ma è prevista la redazione e la pubblicazione dell elenco degli osservatori astronomici attorno ai quali i responsabili potranno richiedere interventi di bonifica anche sugli impianti esistenti. Lazio - legge regionale n. 23 del Nel Lazio, nell attesa del regolamento d attuazione, i principali parametri da rispettare sono contenuti nell articolo 12 Norme transitorie della legge, che riportiamo integralmente nel relativo box. Lombardia - legge regionale n. 17 del In Lombardia agli impianti nuovi si applicano le seguenti prescrizioni: un intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90 ed oltre; devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile; le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti; devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività; l illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall alto verso il basso; nell illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l alto e al di fuori dei suddetti impianti; divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo; nell illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro; è concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale. Un aspetto nuovo introdotto dalla regione Lombardia è la certificazione di idoneità degli apparecchi illuminanti alla presente legge attraverso la dicitura ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della 8

9 Regione Lombardia da applicare sui prodotti da parte delle case costruttrici. Anche in Lombardia viene redatto l elenco degli osservatori nelle cui aree di protezione si dovrà procedere alla bonifica entro 4 anni, mediante soluzioni sostanzialmente simili a quelle già elencate per i nuovi impianti. Marche - legge regionale n. 98 del Anche nella legge regionale della regione Marche è prevista la partecipazione delle associazioni di astrofili e delle associazioni Cielo Buio ed International Dark Sky Association (IDA). Vengono individuate le zone di rispetto che dovranno essere riportate su apposita cartografia, e va notato che si permette di aumentare i prezzi delle opere pubbliche attinenti fino al 30% per contenere l inquinamento luminoso.ripor tiamo integralmente nel box Disposizioni Tecniche l allegato B che contiene le disposizioni tecniche. Piemonte - legge regionale n. 31 del La legge del Piemonte è piuttosto generica sui requisiti tecnici, limitandosi a rimandare alle nome CEI e UNI; dobbiamo pensare quindi che si applichi la norma UNI Vengono esclusi: sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l alto; sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole; gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25mila lumen; gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza; gli impianti destinati all illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi. Vengono costituite le aree a più elevata sensibilità ma i termini di adeguamento sono rimandati ad altre delibere della giunta. Valle D Aosta - legge regionale n. 17 del La legge della regione Valle D Aosta prevede: divieto di utilizzare, per l illuminazione pubblica e privata, fasci orientati dal basso verso l alto siano essi fissi, roteanti o comunque mobili; fino all entrata in vigore della normativa tecnica (di cui al punto successivo) tutti i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell emisfero superiore; entro dodici mesi dall emanazione delle norme dell UNI e del CEI che definiscono i requisiti di qualità dell illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell inquinamento luminoso, tutti gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati a tale normativa tecnica. Sono previste deroghe per manifestazioni temporanee, cantieri, edifici o siti monumentali, impianti sportivi. È previsto il rilascio di un certificato di conformità alla presente legge da parte dell installatore. Veneto - legge regionale n. 22 del Allegato C (previsto dall articolo 11) Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione. 9

10 Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI Evitare per i nuovi impianti l adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente. Limitare l uso dei proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza. 10

11 7. Art. 12 (Disposizioni transitorie) ART. 12 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 5, per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare protezione di cui all articolo 6, comma 4 riportate negli allegati A e B, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici: a. per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90-0 cd/klm a 95 ed oltre; b. per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90-0 cd/klm a 95 ed oltre; c. per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90-5 cd/klm a 100 ; d. per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90-0 cd/klm a 95 ed oltre; e. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale; f. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune; g. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00; h. per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo e potenza. 2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a Nelle zone di particolare protezione di cui all articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri: a. per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90 ed oltre; b. per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90-0 cd/klm a 95 ed oltre; c. per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90-5 cd/klm a 95 ; d. per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90 ed oltre; e. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di 11

12 illuminare dal basso verso l alto con obbligo di spegnimento alle ore 24,00; luminanza massima 1 cd/mq; f. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare; g. per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale. 4. Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l uso di sole lampade al sodio. 5. Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B, i comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, l adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 5, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell articolo 11, previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti. 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria: a. ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso; b. ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all interno delle zone di particolare protezione di cui all articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B. 12

13 8. Allegato B Disposizioni tecniche ALLEGATO B - DISPOSIZIONI TECNICHE 1. Per gli impianti di illuminazione esterna di strade a traffico veicolare o pedonale, parcheggi, svincoli stradali o ferroviari, porti, impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo: intensità luminosa massima consentita 0 cd/klm a 90 ed oltre e luminanza media mantenuta non superiore ai livelli minimi consigliati dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o in assenza di norme, non superiore a 1 cd/m2. 2. Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati e pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi luminosi con intensità luminosa di 0 cd/klm a 90 ed oltre, rivolti dall alto verso il basso ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/m2 con spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro. 3. Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: si deroga rispetto alle disposizioni di spegnimento o riduzione di potenza in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all anno, previa espressa autorizzazione del Comune; in caso di impossibilità ad ottenere impianti dall alto verso il basso, solo per l illuminazione di edifici di particolare e comprovato valore artistico e storico, è possibile l illuminazione dal basso, purché i fasci di luce ricadano comunque all interno della sagoma dell edificio e in questo caso la luminanza massima consentita sarà di 0,5 cd/m2. Per gli impianti di illuminazione di monumenti con sagoma irregolare: il flusso diretto verso l emisfero superiore che non viene intercettato dalla struttura illuminata non deve superare il 10 per cento del flusso nominale fuoriuscente dall impianto di illuminazione con spegnimento o riduzione di potenza impegnata entro le ore ventiquattro; luminanza massima consentita 0,5 cd/m2 salvo quanto previsto dall articolo 3, lettera i). 4. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento entro le ore ventiquattro; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: è consentita la sola illuminazione dall alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo di potenza. 5. Per l illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l alto e al di fuori dei suddetti impianti. 6. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la rispondenza degli apparecchi alla presente legge. 7. Tutti gli impianti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30 per cento entro le ore ventiquattro e di lampade con rapporto lm/w non inferiore a Nelle zone di particolare protezione di cui all articolo 7, comma 3, deve essere rispettato, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, quanto detto ai numeri da 1 a 7 del presente allegato, fatte salve le norme più restrittive stabilite dalle leggi in materia di aree protette e dalle disposizioni fissate dagli organismi di gestione delle aree protette; inoltre: a. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l alto con obbligo di spegnimento entro le ore ventiquattro con luminanza massima di 1 cd/m2; b. per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: spegnimento totale entro le ore ventiquattro, salvo quanto previsto all articolo 3, lettera i); c. per le insegne pubblicitarie: spegnimento entro le ore ventiquattro; d. per le insegne di negozi o esercizi vari: spegnimento alla chiusura dell esercizio e comunque entro le ore ventiquattro; e. entro tre anni dall entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso, nonché di vetri di protezione trasparenti. L intensità luminosa non dovrà comunque eccedere le quindici candele per lumen a 90 ed oltre. È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i Comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a lumen cadauna (fino a un 13

14 massimo di tre centri con singolo punto luce) per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; f. tutti gli apparecchi non a norma con i criteri tecnici indicati nel regolamento regionale di cui all articolo 4, già esistenti all entrata in vigore della presente legge, vanno adattati, sostituiti o comunque uniformati ai suddetti criteri entro e non oltre i cinque anni dall entrata in vigore della presente legge. 14

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