INDICE PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI

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1 Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n Ultimo aggiornamento: Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33 del 24 marzo Le modifiche sono evidenziate in grassetto. PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI INDICE Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Rapporti con il diritto dell'unione europea e integrazione nel SEVIF Art. 3 - Provvedimenti Art. 4 - Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio Art. 4-bis - Individuazione dell'autorità competente ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito Art. 4-ter - Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell emittente (credit default swap) Art. 4-quater - Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 Art. 4-quinqies - Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l imprenditoria sociale (EuSEF) PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - Vigilanza Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza Art. 6 - Vigilanza regolamentare Art. 7 - Interventi sui soggetti abilitati Art. 8 - Vigilanza informativa Art. 9 - Revisione legale Art Vigilanza ispettiva Art Composizione del gruppo Art Vigilanza sul gruppo Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale Art Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali Art Requisiti di onorabilità Art Partecipazioni Art Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione Art Richiesta di informazioni sulle partecipazioni TITOLO II - SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

2 Capo I - Soggetti e autorizzazione Art Soggetti Art. 18-bis - Consulenti finanziari Art. 18-ter - Società di consulenza finanziaria Art Autorizzazione Art Albo Capo II - Svolgimento dei servizi e delle attività Art Criteri generali Art Separazione patrimoniale Art Contratti Art Gestione di portafogli Art Attività di negoziazione nei mercati regolamentati Art. 25-bis - Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione Capo III - Operatività transfrontaliera Art Succursali e libera prestazione di servizi di Sim Art Imprese di investimento comunitarie Art Imprese di investimento extracomunitarie Art Banche Capo IV - Offerta fuori sede Art Offerta fuori sede Art Promotori finanziari Art Promozione e collocamento a distanza di servizi e di attività di investimento e strumenti finanziari Capo IV-bis - Tutela degli investitori Art. 32-bis - Tutela degli interessi collettivi degli investitori Art. 32-ter - Risoluzione stragiudiziale di controversie TITOLO III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Capo I - Soggetti autorizzati e attività esercitabili Art. 32-quater- Riserva di attività Art Attività esercitabili Capo I-bis - Disciplina dei soggetti autorizzati Sezione I - Società di gestione del risparmio Art Autorizzazione della società di gestione del risparmio Art Albo Sezione II - Sicav e Sicaf Art. 35-bis - Costituzione

3 Art. 35-ter - Albi Art. 35-quater - Capitale e azioni della Sicav Art. 35-quinquies - Capitale e azioni della Sicaf Art. 35-sexies - Assemblea della Sicav Art. 35-septies - Modifiche dello statuto Art. 35-octies - Scioglimento e liquidazione volontaria Art. 35-novies - Trasformazione Sezione III - Disposizioni comuni e deroghe Art. 35-decies - Regole di comportamento e diritto di voto Art. 35-undecies - Deroghe per i GEFIA italiani Capo II - Oicr italiani Sezione I - Fondi comuni di investimento Art Fondi comuni di investimento Art Regolamento del fondo Sezione II - Sicav e Sicaf in gestione esterna Art Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno Sezione III - Disposizioni comuni Art Struttura degli Oicr italiani Sezione IV - Strutture master-feeder Art Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master feeder Sezione V - Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio Art. 40-bis - Fusione e scissione di Oicr Art. 40-ter - Fusione transfrontaliera di OICVM Capo II-bis - Operatività transfrontaliera dei gestori Art Operatività transfrontaliera delle Sgr Art. 41-bis - Società di gestione UE Art. 41-ter - GEFIA UE Art. 41-quater - GEFIA non UE Capo II-ter - Commercializzazione di Oicr Art Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE Art Commercializzazione di FIA riservati Art Commercializzazione di FIA non riservati Capo II-quater - Obblighi delle Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti Art Obblighi relativi all acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate Art Obblighi relativi all acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente

4 Capo III - Depositario Art Incarico di depositario Art Compiti del depositario Art Responsabilità del depositario Art Altre disposizioni applicabili (abrogato) Capo III-bis -Strutture master-feeder (abrogato) Art. 50-bis - Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder (abrogato) Capo III-ter - Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio (abrogato) Art. 50-ter - Fusione e scissione di Oicr (abrogato) Art. 50-quater - Fusione transfrontaliera di Oicr armonizzati (abrogato) Capo III-quater - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e le PMI innovative Art. 50-quinquies - Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative TITOLO IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi Art Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari Art Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari Art Sospensione degli organi amministrativi Art Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia Art Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari Capo II - Disciplina delle crisi Art Amministrazione straordinaria Art Liquidazione coatta amministrativa Art Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri Art Sistemi di indennizzo Art Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri Art. 60-bis - Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI TITOLO I - DISCIPLINA DEI MERCATI Capo I - Mercati regolamentati Art. 60-ter - Principi di regolamentazione Art Mercati regolamentati di strumenti finanziari Art Regolamento del mercato

5 Art Autorizzazione dei mercati regolamentati Art Organizzazione e funzionamento del mercato Art Registrazione delle operazioni presso la società la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari Art Mercati all'ingrosso di titoli di Stato Art. 66-bis - Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas Art Riconoscimento dei mercati Art Sistemi di garanzia dei contratti Art Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati Art. 69-bis - Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali Art Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale Art. 70-bis - Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari Art. 70-ter - Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione Art Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (abrogato) Art Disciplina delle insolvenze di mercato Art Vigilanza sulle società di gestione Art Vigilanza sui mercati Art Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione Art Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato Art Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione Capo II - Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati Art. 77-bis - Sistemi multilaterali di negoziazione Art Internalizzatori sistematici Art Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro Capo II-bis - Disposizioni comuni Art. 79-bis - Requisiti di trasparenza Art. 79-ter - Consolidamento delle informazioni TITOLO II - GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI Art. 79-quater - Definizioni Capo I - Disciplina delle società di gestione accentrata Art Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari Art Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi Art. 81-bis - Accesso alla gestione accentrata Art Vigilanza Art Crisi delle società di gestione accentrata Capo II - Disciplina della gestione accentrata Sezione I - Gestione accentrata in regime di dematerializzazione

6 Art. 83-bis - Ambito di applicazione Art. 83-ter - Emissione di strumenti finanziari Art. 83-quater - Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario Art. 83-quinquies - Diritti del titolare del conto Art. 83-sexies - Diritto d intervento in assemblea ed esercizio del voto Art. 83-septies - Eccezioni opponibili Art. 83-octies - Costituzione di vincoli Art. 83-novies - Compiti dell'intermediario Art. 83-decies - Responsabilità dell'intermediario Art. 83-undecies - Obblighi degli emittenti azioni Art. 83-duodecies - Identificazione degli azionisti Art. 83-terdecies - Pagamento dei dividendi Sezione II - Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari Art Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati (abrogato) Art Deposito accentrato Art Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati Art Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati Art Ritiro degli strumenti finanziari accentrati Art Aggiornamento del libro soci Capo III - Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato Art Gestione accentrata dei titoli di Stato PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art Poteri della Consob Art Parità di trattamento Art Definizione di controllo TITOLO II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO Capo I - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita Art. 93-bis - Definizioni Sezione I - Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti Art Prospetto d'offerta Art. 94-bis - Approvazione del prospetto Art Disposizioni di attuazione Art. 95-bis - Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione Art Bilanci dell'emittente Art Obblighi informativi Art Validità comunitaria del prospetto

7 Art. 98-bis - Emittenti di Paesi extracomunitari Sezione II - Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti Art. 98-ter - Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto Art. 98-quater - Disposizioni di attuazione Art. 98-quinquies - Obblighi informativi Sezione III - Disposizioni comuni Art Poteri della Consob Art Casi di inapplicabilità Art. 100-bis - Circolazione dei prodotti finanziari Art. 100-ter - Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali Art Attività pubblicitaria Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio Sezione I - Disposizioni generali Art. 101-bis - Definizioni e ambito applicativo Art. 101-ter - Autorità di vigilanza e diritto applicabile Art Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi Art Svolgimento dell'offerta Art Difese Art. 104-bis - Regola di neutralizzazione Art. 104-ter - Clausola di reciprocità Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie Art Disposizioni generali Art Offerta pubblica di acquisto totalitaria Art Offerta pubblica di acquisto preventiva Art Obbligo di acquisto Art Acquisto di concerto Art Inadempimento dagli obblighi Art Diritto di acquisto Art Disposizioni di attuazione TITOLO III - EMITTENTI Capo I - Informazione societaria Art Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari Art. 113-bis - Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti Art. 113-ter - Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate Art Comunicazioni al pubblico Art. 114-bis - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori Art Comunicazioni alla Consob Art. 115-bis - Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

8 Art Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico Art Informazione contabile Art. 117-bis - Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate Art. 117-ter - Disposizioni in materia di finanza etica Art Casi di inapplicabilità Art. 118-bis - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate Art Ambito di applicazione Sezione I - Assetti proprietari Art Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti Art Disciplina delle partecipazioni reciproche Art Patti parasociali Art Durata dei patti e diritto di recesso Art. 123-bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari Art. 123-ter - Relazione sulla remunerazione Art Casi di inapplicabilità Sezione I-bis - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento Art. 124-bis - Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento (abrogato) Art. 124-ter - Informazione relativa ai codici di comportamento Sezione II - Diritti dei soci. Art Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (abrogato) Art. 125-bis - Avviso di convocazione dell assemblea Art. 125-ter - Relazioni sulle materie all ordine del giorno Art. 125-quater - Sito Internet Art Convocazioni successive alla prima Art. 126-bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera Art Voto per corrispondenza o per via elettronica Art. 127-bis - Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso Art. 127-ter - Diritto di porre domande prima dell assemblea Art. 127-quater - Maggiorazione del dividendo Art. 127-quinquies - Maggiorazione del voto Art. 127-sexies - Azioni a voto plurimo Art Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato) Art Azione sociale di responsabilità (abrogato) Art Informazione dei soci Art Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato) Art Acquisto di azioni proprie e della società controllante Art Esclusione su richiesta dalle negoziazioni Art Aumenti di capitale Sezione II-bis - Società cooperative

9 Art Percentuali di capitale Art. 135-bis - Disciplina delle società cooperative Art. 135-ter - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (abrogato) Art. 135-quater - Assemblea straordinaria (abrogato) Art. 135-quinqies - Integrazione dell ordine del giorno dell assemblea (abrogato) Art. 135-sexies - Relazioni finanziarie (abrogato) Art. 135-septies - Relazioni di revisione (abrogato) Art. 135-octies - Proposte di aumento di capitale (abrogato) Sezione II-ter - Deleghe di voto Art. 135-novies - Rappresentanza nell assemblea Art. 135-decies - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti Art. 135-undecies - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate Art. 135-duodecies - Società cooperative Sezione III - Sollecitazione di deleghe Art Definizioni Art Disposizioni generali Art Sollecitazione Art Requisiti del committente Art Soggetti abilitati alla sollecitazione Art Associazioni di azionisti Art Delega di voto Art Responsabilità Art Svolgimento della sollecitazione e della raccolta Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni Art Emissioni delle azioni Art Assemblea speciale Art Rappresentante comune Art. 147-bis - Assemblee di categoria Sezione IV-bis - Organi di amministrazione Art. 147-ter - Elezione e composizione del consiglio di amministrazione Art. 147-quater - Composizione del consiglio di gestione Art. 147-quinquies - Requisiti di onorabilità Sezione V - Organi di controllo Art Composizione Art. 148-bis - Limiti al cumulo degli incarichi Art Doveri Art Informazione Art Poteri Art. 151-bis - Poteri del consiglio di sorveglianza Art. 151-ter - Poteri del comitato per il controllo sulla gestione

10 Art Denunzia al tribunale Art Obbligo di riferire all'assemblea Art Disposizioni non applicabili Sezione V-bis - Informazione finanziaria Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Art. 154-ter - Relazioni finanziarie Sezione VI - Revisione legale dei conti Art Attività di revisione contabile Art Relazioni di revisione Art Effetti dei giudizi sui bilanci Art Proposte di aumento di capitale Art Conferimento e revoca dell'incarico Art Incompatibilità (abrogato) Art Albo speciale delle società di revisione (abrogato) Art Vigilanza sulle società di revisione (abrogato) Art Provvedimenti della Consob (abrogato) Art Responsabilità (abrogato) Art Revisione contabile dei gruppi (abrogato) Art. 165-bis - Società che controllano società con azioni quotate (abrogato) Sezione VI-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria Art. 165-ter - Ambito di applicazione Art. 165-quater - Obblighi delle società italiane controllanti Art. 165-quinquies - Obblighi delle società italiane collegate Art. 165-sexies - Obblighi delle società italiane controllate Art. 165-septies - Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione PARTE V - SANZIONI TITOLO I - SANZIONI PENALI Capo I - Intermediari e mercati Art Abusivismo Art Gestione infedele Art Confusione di patrimoni Art Partecipazioni al capitale Art Gestione accentrata di strumenti finanziari Art. 170-bis - Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d Italia e della Consob Art Tutela dell'attività di vigilanza (abrogato) Capo II - Emittenti Art Irregolare acquisto di azioni Art Omessa alienazione di partecipazioni

11 Art. 173-bis - Falso in prospetto Art False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob (abrogato) Capo III - Revisione contabile Art. 174-bis - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (abrogato) Art. 174-ter - Corruzione dei revisori (abrogato) Art Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (abrogato) Art Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate (abrogato) Art Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (abrogato) Art Compensi illegali (abrogato) Art Disposizioni comuni (abrogato) TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONIPRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO Capo I - Disposizioni generali Art Definizioni Art Informazione privilegiata Art Ambito di applicazione Art Esenzioni Capo II - Sanzioni penali Art Abuso di informazioni privilegiate Art Manipolazione del mercato Art Pene accessorie Art Confisca Capo III - Sanzioni amministrative Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate Art. 187-ter - Manipolazione del mercato Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente Art. 187-sexies - Confisca Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria Capo IV - Poteri della Consob Art. 187-octies - Poteri della Consob Art. 187-novies - Operazioni sospette Capo V - Rapporti tra procedimenti Art. 187-decies - Rapporti con la magistratura Art. 187-undecies - Facoltà della Consob nel procedimento penale Art. 187-duodecies - Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione Art. 187-terdecies - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale

12 Art. 187-quaterdecies - Procedure consultive TITOLO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 187-quinquiesdecies - Tutela dell attività di vigilanza della Banca d Italia e della Consob Art Abuso di denominazione Art Partecipazioni al capitale Art Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari Art Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita Art Offerte pubbliche di acquisto o di scambio Art. 192-bis - Informazioni sul governo societario Art. 192-ter - Ammissione alle negoziazioni Art Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale Art. 193-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria Art. 193-ter - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012 Art. 193-quater - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 Art Deleghe di voto Art Procedura sanzionatoria Art Sanzioni applicabili ai promotori finanziari PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art Personale della Consob Art Girata di titoli azionari Art Società fiduciarie Art Intermediari già autorizzati Art Agenti di cambio Art Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa Art Contratti a termine Art Gestione accentrata Art Quotazioni di prezzi Art Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa Art Patti parasociali Art Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile Art Società di revisione Art Modifiche al codice civile Art Modifiche al T.U. bancario Art Disposizioni in materia di privatizzazioni Art Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa Art Abrogazioni Art Disposizioni di attuazione

13 Art Entrata in vigore ALLEGATO SEZIONE A - Attività e servizi di investimento SEZIONE B - Servizi accessori SEZIONE C - Strumenti finanziari PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa; d) "IVASS": l Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 2 ; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/ ; e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l' impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell' elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia 4 ;

14 f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'italia 5 ; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario 6 ; h) "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i)"società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni 7 ; i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi 8 ; j) "fondo comune di investimento": l Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore 9 ; k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'oicr, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata 10 ; k-bis) "Oicr aperto": l Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d offerta dell Oicr 11 ; k-ter) "Oicr chiuso": l Oicr diverso da quello aperto 12 ; l) "Oicr italiani": i fondi comuni d investimento, le Sicav e le Sicaf 13 ; m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE 14 ; m-bis) Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell UE diverso dall Italia 15 ; m-ter) Oicr alternativo italiano (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE 16 ; m-quater) FIA italiano riservato : il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all articolo ;

15 m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE) : gli Oicr rientranti nell ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell UE diverso dall Italia 18 ; m-sexies) Oicr alternativi non UE (FIA non UE) : gli Oicr rientranti nell ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all UE 19 ; m-septies) fondo europeo per il venture capital (EuVECA): l Oicr rientrante nell ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/ ; m-octies) fondo europeo per l imprenditoria sociale (EuSEF); l Oicr rientrante nell ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/ ; m-novies) Oicr feeder : l Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell Oicr master 22 ; m-decies) Oicr master : l Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività 23 ; m-undecies) investitori professionali : i clienti professionali ai sensi dell articolo 6, commi 2- quinquies e 2-sexies 24 ; m-duodecies) investitori al dettaglio : gli investitori che non sono investitori professionali 25 ; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi 26 ; o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio 27 ; o-bis) "società di gestione UE": la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell UE diverso dall Italia, che esercita l attività di gestione di uno o più OICVM 28 ; p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell UE diverso dall Italia, che esercita l attività di gestione di uno o più FIA 29 ; q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all UE, che esercita l attività di gestione di uno o più FIA 30 ; q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF 31 ; q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell Oicr ad assumere l incarico di depositario 32 ; q-quater) "depositario dell Oicr master o dell Oicr feeder": il depositario dell Oicr master o dell Oicr feeder ovvero, se l Oicr master o l Oicr feeder è un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario 33 ; q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf 34 ;

16 r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell UE diverso dall Italia con succursale in Italia,nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento 35 ; r-bis) Stato di origine della società di gestione UE : lo Stato dell UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale 36 ; r-ter) Stato di origine dell Oicr : Stato dell UE in cui l Oicr è stato costituito 37 ; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine 38 ; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati 39 ; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari 40 ; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari 41 ; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n ; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente 43. w-quater) "emittenti quotati aventi l'italia come Stato membro d' origine": 1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

17 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea 44 ; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi 45 ; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell' articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni bis. Per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure ter. Per strumenti del mercato monetario si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari;

18 b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d' interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini bis. Il Ministro dell economia e delle finanze, con il regolamento di cui all articolo 18, comma 5, individua: a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

19 b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d) I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. rollover ). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell articolo 18, comma Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l attività di market maker ter. Per internalizzatore sistematico si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione quater. Per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell ambito di un mandato conferito dai clienti 57.

20 5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un operazione fra loro (mediazione) septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti novies. Per portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo decies. Per start-up innovativa si intende la società definita dall articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n undecies. Per piccola e media impresa innovativa o PMI innovativa si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n bis. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi 63 ; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la ricerca in materia di investimenti, l analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari 64 ; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

21 g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell economia e delle finanze, sentite la Banca d Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati bis. Per partecipazioni si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all' organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti 68. Art. 2 (Rapporti con il diritto dell'unione europea e integrazione nel SEVIF) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto. 2. La Banca d'italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. 3. La Banca d'italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'aesfem, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri 69. Art. 3 (Provvedimenti) 1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n La Banca d'italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. 3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d' Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'italia e dalla Consob nei rispettivi Bollettini. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell economia e delle finanze 70, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

22 Art. 4 (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio) 1. La Banca d'italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'ivass collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio La Banca d'italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'unione europea bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'unione europea e con l'aesfem accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'italia possono ricorrere all'aesfem per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d Italia trasmette le informazioni contestualmente all autorità competente dello Stato membro dell Unione europea che le ha richieste e alla Consob La Banca d'italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari Le informazioni ricevute dalla Banca d Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell economia e delle finanze, senza il consenso dell autorità che le ha fornite La Banca d'italia e la Consob possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati 77 ; d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati da esse gestiti. 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

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