Comune di Bernalda Provincia di Matera

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1 Comune di Bernalda Provincia di Matera REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI NECROSCOPICI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione consiliare n. in data. 1

2 INDICE TITOLO I... 5 DISPOSIZIONI GENERALI... 5 Art OGGETTO... 5 Art FINALITA... 5 Art COMPETENZE... 5 Art RESPONSABILITA... 6 Art SERVIZI CIMITERIALI GRATUITI E A PAGAMENTO... 6 Art ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO... 6 Art MAPPA... 7 Art ANNOTAZIONI IN MAPPA... 7 TITOLO II... 8 ATTI A DISPOZIONE DEL PUBBLICO... 8 Art REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI... 8 Art SCHEDARIO DEI DEFUNTI... 8 Art SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI... 8 TITOLO III... 9 DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E FORME SOSTITUTIVE... 9 Art DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE... 9 Art RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE... 9 Art AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA Art PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO TITOLO IV FERETRI - FUNERALI ED ATTIVITA FUNEBRI Art FERETRI Art VERIFICA E CHIUSURA FERETRI Art TIPOLOGIA DEI FERETRI Art PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO Art ORARI E CORTEI FUNEBRI Art VOLONTA DEL DEFUNTO TITOLO V DISPOSIZIONI SUI TRASPORTI DEI CADAVERI Art TRASPORTO FERETRI Art TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI

3 Art TRASPORTI DI SALME ALL ESTERO O DALL ESTERO Art TRASPORTO ALL INTERNO CIMITERO Art DETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO FUNEBRE Art RAPPORTI CON LE COMUNITA RELIGIOSE Art ESERCIZIO DI ATTIVITA DI IMPRESA FUNEBRE Art SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI Art RITI RELIGIOSI Art RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO Art DISPOSIZIONI FINALI SUI TRASPORTI TITOLO VI DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE Art SALME RICEVUTE TITOLO VII TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE Art OSSARIO COMUNE Art INUMAZIONE Art TUMULAZIONE Art SEPOLTURE PROVVISORIE TITOLO VIII CREMAZIONE Art CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI Art REGISTRO PER LA CREMAZIONE Art ESPRESSIONE DI VOLONTA Art AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE Art CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI Art DISPERSIONE DELLE CENERI Art CREMATORIO TITOLO IX ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art ESUMAZIONE Art ESTUMULAZIONI Art RIFIUTI CIMITERIALI Art COSTI ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI Art INDIVIDUAZIONE AREE

4 TITOLO X CONCESSIONI CIMITERIALI Art SEPOLTURE PRIVATE Art TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI Art ATTO DI CONCESSIONE Art DIVIETO DI DOPPIA CONCESSIONE DI LOTTO TERRENO Art MODALITÀ DI CONCESSIONE DI LOCULI E NICCHIE TRENTENNALI Art DIRITTO D USO DELLA SEPOLTURA Art ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI Art REVOCA DELLA CONCESSIONI PERPETUE E NOVANTANNOVENNALI Art DECADENZA Art RINUNCIA AL DIRITTO DI SEPOLTURA Art DIVISIONE, SUBENTRO, SUCCESSIONE Art ANTICHE SEPOLTURE MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO TITOLO XI NORME COMPORTAMENTALI Art OBBLIGHI DI MANUTENZIONE Art ADDOBBI FLOREALI Art LAPIDI, CIPPI, CROCI, ECC Art PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA OSSERVARE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI Art DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI Art VIGILANZA E CUSTODIA Art DISPOSIZIONI FINALI

5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art OGGETTO 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n e successive modificazioni, nonché del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285, della legge 30 marzo 2001, n. 130, della Circolare 24/06/93 n. 24 e della Legge regionale di Basilicata 31/05/2016, n. 11, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del Cimitero comunale di Bernalda e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri. Art FINALITA 1. Gli uffici Comunali e i soggetti privati, cui il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie. 2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell uomo. Art COMPETENZE 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e Servizi del Comune e dell'a.s.m., per quanto di competenza. 2. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'ordinamento di Stato Civile e dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria. 3. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. 4. La Giunta Comunale, tramite accordi con l ASM e l'ordine dei Medici, definisce le modalita' di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici. 5. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali e' competente a provvedere la ASM., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'ordinamento di Stato Civile. 6. Per la cremazione si applica quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge. 5

6 7. I servizi di polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., ed al D. Lgs. 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n, 56. Art RESPONSABILITA 1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi al loro interno da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque all interno del Cimitero nell espletamento di servizi di cui al presente regolamento o a seguito della posa di oggetti o decorazioni sulle tombe o loculi causi danni a persone o cose del Comune o altrui, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, oltre all eventuale responsabilità penale. Art SERVIZI CIMITERIALI GRATUITI E A PAGAMENTO 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalla legge o specificati dal presente Regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: La visita necroscopica; Il servizio di osservazione dei cadaveri presso la camera mortuaria del Cimitero; Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate; L'uso delle celle frigorifere comunali (qualora esistenti); La fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come accertato da opportune verifiche, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai Servizi Sociali comunali, sulla scorta delle informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione economica degli interessati. La deposizione dei resti in ossario comune; La dispersione delle ceneri in cinerario comune. 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall Amministrazione Comunale. 4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari ulteriori servizi da erogare gratuitamente o a tariffe agevolate. Art ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1. Presso gli uffici del Cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all art. 52 del D.P.R n. 285 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta utile per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii. 2. Inoltre, presso il Cimitero sono accessibili al pubblico: la planimetria del Cimitero, di cui all art. 54 del DPR. 285/1990; la mappa di cui al successivo art. 7; l orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti; copia del presente Regolamento; l elenco dei deceduti, costituente l anagrafe cimiteriale; l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; 6

7 l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno e in quello successivo; l elenco delle tombe, per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; un registro delle inumazioni e tumulazioni, aggiornato cronologicamente. Art MAPPA 1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. 2. Detto registro, denominato mappa, può anche essere informatico. 3. La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero comunale. 4. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Art ANNOTAZIONI IN MAPPA 1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. 2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni: generalità defunto/i; autorizzazione seppellimento; indicazione sepoltura; generalità concessionario/i ed estremi del titolo di concessione; natura e durata concessione; variazioni che si verificano nella titolarità della concessione; operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione. 7

8 TITOLO II ATTI A DISPOZIONE DEL PUBBLICO Art REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI 1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto il registro delle sepolture di cui all art. 52 del D.P.R. n. 285/90 a disposizione di chiunque possa averne interesse, compilato dagli addetti in base alla data e ora di entrata dei cadaveri, di resti e delle ceneri. 2. In base ai dati delle operazioni contenuti nella registro giornaliero, si aggiorna la mappa. Art SCHEDARIO DEI DEFUNTI 1. Viene istituito lo schedario dei defunti, che costituire l anagrafe cimiteriale, anche in formato elettronico. 2. Il competente ufficio comunale, sulla scorta del registro di cui al precedente art.9, terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso. 3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura. Art SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI 1. Viene inoltre istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di tenere costantemente aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture. 2. Il competente ufficio comunale è tenuto a predisporre con cadenza annuale l elenco delle concessioni in scadenza. 8

9 TITOLO III DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E FORME SOSTITUTIVE Art DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE 1. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l accertamento dei decessi, l autorizzazione per la sepoltura, l autorizzazione alla cremazione e quant altro connesso, trovano applicazione le norme dell ordinamento dello stato civile, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, il codice di procedura penale, le leggi statali e regionali in materia. 2. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi all Ufficiale dello Stato Civile, i medici, a norma dell art. 103, sub a) del T.U. Leggi Sanitarie (R. D. 27 luglio 1934, n.1265), devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall accertamento del decesso, su apposita scheda di morte Istat, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. 3. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso. 4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall art. 100 del D.P.R. 13 marzo 1964, n. 185 e ss. mm. ii. 5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo appositamente nominato dall A.S.M. 6. L obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di seguire autopsie disposte dall autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. 7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all A.S.L. competente per territorio. 8. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest ultima deve inviare copia della scheda di morte all Azienda Sanitaria Locale di residenza. 9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche. 10. Per la denuncia della causa di morte nel caso di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, si devono osservare le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R. n. 285/1990. Art RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all A.S.M. 2. Salvo diverse disposizioni dell autorità giudiziaria, l A.S.M. incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché rilasci il nulla osta per la sepoltura. 9

10 Art AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA 1. L autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, sull ordinamento dello stato civile, dall Ufficiale dello stato civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadaveri o di ossa umane. 3. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalla 20 alla 28 settimana completa e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall A.S.M. 5. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 6. Nei casi previsti dai precedenti commi 4 e 5, i parenti (o chi per essi) sono tenuti a Presentare all A.S.M., entro 24 ore dall espulsione od estrazione del feto, domanda di Seppellimento, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Art PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI 1. Nessuno può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti, fatte salve le disposizioni per i trapianti d organo, di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n.644, e ss.mm.ii. 2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di avanzata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio competente dell A.S.M., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. 4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del competente servizio A.S.M. adotta le misure cautelative necessarie. Art DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO 1. Il Comune dispone nell ambito del Cimitero di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. 10

11 2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari. 4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.M., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. 7. Nel Cimitero comunale di Bernalda, mancando il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. 8. La camera mortuaria è adibita anche per eventuali soste dei feretri prima del seppellimento ed è costruita secondo i requisiti prescritti dall art. 65 del D.P.R. n. 285/

12 TITOLO IV FERETRI - FUNERALI ED ATTIVITA FUNEBRI Art FERETRI 1. Ogni cadavere dovrà essere deposto in una cassa decentemente vestito o avviluppato. 2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro. 3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. 4. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Salute Pubblica, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.M. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art VERIFICA E CHIUSURA FERETRI 1. La chiusura del feretro con verifica dell identità del defunto, l apposizione dei sigilli e l osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti, sono effettuate direttamente dagli addetti dell impresa di pompe funebri incaricata al trasporto che ne attestano la corretta esecuzione. 2. Il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda USM, si riserva di vigilare in tal senso nonché di dettare prescrizioni particolari aggiuntive qualora circostanze di ordine igienico-sanitarie lo richiedano. 3. Per ottenere tali servizi il richiedente dovrà versare il corrispettivo stabilito dalle relative tariffe. Art TIPOLOGIA DEI FERETRI 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a. per inumazione: la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete pioppo, pino, larice ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990; i feretri di salme provenienti da altri Comuni, o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b. per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990; 12

13 c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990; d. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente la cassa di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. n. 285/1990; e. cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni caso. 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). 3. Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale della lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0, Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla USL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/ Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice. 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Art PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 13

14 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. Art ORARI E CORTEI FUNEBRI 1. I criteri generali di fissazione degli orari e le modalità di svolgimento dei cortei funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. 2. Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull orario di apertura del Cimitero in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cautela, tutte le operazioni, assicurando comunque l arrivo al Cimitero almeno 30 minuti prima della chiusura. Art VOLONTA DEL DEFUNTO 1. Negli atti di disposizione del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto o in qualunque modo esso l'abbia espressa. 2. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge o convivente (purché risulti nello stesso nucleo familiare anagrafico), figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e trasferimenti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni. 14

15 TITOLO V DISPOSIZIONI SUI TRASPORTI DEI CADAVERI Art TRASPORTO FERETRI 1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di legge relative al T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. 3. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4. E vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre salvo i casi per lasciare il passo all intervento dei veicoli di pubblica assistenza e sicurezza. La ditta di onoranze funebri incaricata e/o chi per essa comunicherà al Comando di Polizia Locale gli orari ed il percorso del corteo funebre, affinchè vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire l agevole svolgimento del corteo. 5. Salvo diverse disposizioni dell Autorità Sanitaria o di Pubblica Sicurezza, gli aventi diritto possono richiedere all ufficio di Stato Civile del Comune l autorizzazione al trasferimento del cadavere dal luogo di osservazione ad altro luogo di speciali onoranze (es. abitazione). 6. Il predetto trasferimento, fatti salvi i limiti di legge, deve avvenire anteriormente al funerale, in forma privata, senza corteo. 7. In casi eccezionali, previo il nulla osta dell ASM, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di un cadavere e/o di una salma in sedi particolari al fine di rendere allo stesso, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. 8. Nel caso del trasporto di una salma, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di attività funebri e cimiteriali, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. 9. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri, è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo. Art TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI 1. Il trasporto di salme nel Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall Ufficiale di Stato Civile. 3. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta. 4. Per i morti di malattie infettive diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all art. 25 del D.P.R. 285/

16 5. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. 6. Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. 7. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. 8. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm., chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data del rinvenimento. 9. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell Interno 1 luglio Art TRASPORTI DI SALME ALL ESTERO O DALL ESTERO 1. Il trasporto di salme per o dall estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. 2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui all art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale. 3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive diffusive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del Regolamento precitato. Art TRASPORTO ALL INTERNO CIMITERO 1. Salvo diversa specifica disposizione del Sindaco, il servizio di trasporto all interno del Cimitero, dalla camera mortuaria al luogo della sepoltura, è svolto in via esclusiva dagli addetti alla gestione servizi cimiteriali. Art DETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO FUNEBRE 1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo. 3. L'importo della somma di cui sopra e' determinato dalla Giunta Comunale. 2. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati. Art RAPPORTI CON LE COMUNITA RELIGIOSE 1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano. 2. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta Comunale, tramite accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali. Art ESERCIZIO DI ATTIVITA DI IMPRESA FUNEBRE 1. L attività e il trasporto funebre nel Comune di Bernalda è svolta dai soggetti aventi titolo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e dovrà svolgersi in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 16

17 2. L esercizio dell attività di impresa funebre si svolge nel rispetto di trasparenza e piena concorrenza del mercato. 3. La legge determina le condizioni per l esercizio dell attività d impresa. 4. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l attività funebre non può avvenire all interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente. 5. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell ASM: a) l ordine e la vigilanza sull attività funebre; b) la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti per esercitare l attività funebre; c) l ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa. 6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme e cadaveri rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento. 7. Il Comune garantisce alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell ambito dei soggetti autorizzati all esercizio dell attività e del trasporto funebre, così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente. 8. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento con applicazione di sanzione. Art SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI 1. Le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono: a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto; b. fornire feretri e gli accessori relativi; c. occuparsi della salma e dei cadaveri avvalendosi di personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti; d. effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni; e. effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune. 2. E fatto divieto alle imprese di: accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza; negoziare affari inerenti l attività funebre all interno del cimitero; sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; effettuare trasporti funebri in assenza dell autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso. 3. La violazione dei divieti di cui al comma precedente, oltre all eventuale responsabilità penale, costituisce violazione espressa del presente regolamento. 4. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo. 17

18 Art RITI RELIGIOSI 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti religiosi intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali stabiliti dal presente regolamento. Art RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO 1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia, di disinfestazione e disinfezione. 2. L idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.M., salva la competenza dell autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio. 3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di una rimessa autorizzata. 4. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall art. 21 del D.P.R. n. 285/1990 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall entrata in vigore del presente Regolamento. Art DISPOSIZIONI FINALI SUI TRASPORTI 1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di cassette di resti ossei e possono essere svolti da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all art. 24 del DPR n. 285/ Le ossa umane e gli altri resti umani assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto. 3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. 18

19 TITOLO VI DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE Art SALME RICEVUTE 1. Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, il Comune garantisce il servizio di seppellimento nel Cimitero comunale sito a Bernalda in Via della Concordia. 2. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli articoli da 102 a 105 del DPR n Per il rilascio di autorizzazione per tumulazione privilegiata (art. 105 D.P.R.285/90) è competente la Regione Basilicata ai sensi del D. Lgs , n. 112, art Spettano al Comune le attività di custodia, vigilanza e ordine del cimitero, compresi la relativa manutenzione e gli altri servizi cimiteriali. 5. Il custode del cimitero non può ricevere alcun cadavere, o parte di esso, od ossa umane, se non accompagnati dall autorizzazione al seppellimento prevista dall art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. 6. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l autorizzazione di cui al comma precedente. 7. Nel caso di consegna al cimitero di salme o di resti mortali senza documenti o documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso. 8. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione: i cadaveri delle persone nate nel comune di Bernalda i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Bernalda, qualunque ne fosse in vita la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Bernalda, ma aventi in esso, in vita, la residenza; i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Bernalda e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; i cadaveri delle persone, non residenti in vita nel Comune, di famiglia originaria del Comune stesso, morte fuori di esso, e già appartenenti ad ordini religiosi; i cadaveri delle persone, già residenti nel Comune, morte fuori di esso perché ricoverate presso case di riposo o istituti in genere; i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma che hanno avuto nel Comune stesso la residenza, ininterrottamente, per almeno quindici (15) anni; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. n. 285/1990; Si dà facoltà alla giunta di autorizzare in via del tutto eccezionale seppellimento o trasferimento a titolo oneroso di una salma a fronte di una valutazione di meritevolezza dell interesse oggetto dell istanza; i resti mortali delle persone sopra elencate. 19

20 TITOLO VII TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE Art OSSARIO COMUNE 1. Il cimitero di Bernalda dispone di un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e le ossa, in condizioni di completa mineralizzazione, provenienti dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero. Art INUMAZIONE 1. A norma dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie , n.1265, il Comune di Bernalda dispone nel Cimitero di un reparto a sistema di inumazione. 2. I campi destinati all inumazione, all aperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura e mineralogia, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica. 3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e quelle delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni; sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree ottenute in concessione. 4. Sono gratuite le inumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 5. Sulle fosse comuni è permesso, previa autorizzazione del Comune di Bernalda, il collocamento di lapidi, croci, ecc., secondo gli schemi e le dimensioni fissati dal Comune stesso e come risultanti dal documento allegato al presente Regolamento sub Alla scadenza della concessione, i resti del defunto, raccolte in cassette di zinco, a richiesta, potranno essere collocate in cellette ossario. 7. L installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR n Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. 9. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,75 da ogni lato. 10. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa. 11. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,70 ed una larghezza di metri 0,75 e devono distare l una dall altra almeno metri 0,50 da ogni lato. 20

21 12. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. 13. Per le inumazioni non è consentito l uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile. 14. Qualora si tratti di salme provenienti dall estero o da altro Comune, per le quali sussiste l obbligo della duplice cassa, la salma deve essere racchiusa nella cassa di legno, la quale a sua volta dovrà essere contenuta in quella di metallo, che verrà tolta all atto dell inumazione. 15. L impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. 16. La cassa di legno deve essere costruita secondo le prescrizioni indicate nell art. 75, commi 4-11, del D.P.R. n. 285/1990. Art TUMULAZIONE 1. La tumulazione riguarda la sepoltura di feretri, cassette con resti mortali ed urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune, o dai concessionari di aree cimiteriali. 2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/ Nelle tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. 4. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. 5. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. 6. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. 7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadro. 8. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazioni di feretri non inferiori a un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda trattasi di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/ La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0, Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non possono essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0, Nel caso della tumulazione di resti e ceneri la chiusura è assicurata dalla collocazione di piastra in marmo o in altro materiale resistente all azione degli agenti atmosferici. 12. E consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. 13. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 14. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l interno in modo da evitare l eventuale fuori uscita di liquido. 21

22 15. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. 16. E consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. 17. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/ Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. 19. Sulle lapidi è permesso, previa autorizzazione del Comune di Bernalda, il collocamento di possibili oggetti accessori (es. portafotografia, lampada votiva ecc.) secondo gli schemi e le dimensioni fissati dal Comune stesso e come risultanti dal documento allegato al presente Regolamento sub 3. Art SEPOLTURE PROVVISORIE 1. A richiesta dei familiari del defunto, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi: - per coloro che richiedono l uso di un area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino e/o di ristrutturazione di tombe private. 3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. 4. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. 5. Nel caso di momentanea indisponibilità di loculi comunali, provvisoriamente e comunque per il periodo strettamente necessario, il feretro può essere deposto a titolo gratuito anche in sepoltura privata, già in concessione a parenti o conoscenti dei richiedenti previo consenso scritto del concessionario e previa espressa autorizzazione del competente organo comunale. 6. Scaduto il termine senza che i familiari abbiano provveduto alla estumulazione del feretro per la sua definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Una volta inumata, la salma non potrà essere esumata se non per la sua definitiva sistemazione. 7. E consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette-ossario o di urne cinerarie. 22

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