Attività di alloggio PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO / i

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1 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i

2 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA Nota: Per l'ultimo aggiornamento della presente pubblicazione di supporto antincendio si prega di consultare il sito Il documento può essere richiesto presso: Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Bundesgasse 20 Casella postale CH Berna Tel Fax mail@vkf.ch Internet 2

3 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i Indice 1 Vincolo giuridico 5 2 Definizioni Attività di alloggio Numero di piani 5 3 Distanze di sicurezza 5 4 Utilizzo di materiali da costruzione combustibili Requisiti generali Pareti esterne Tetti Pareti interne, soffitti e pavimenti 6 5 Strutture portanti Requisiti generali Concetto di protezione antincendio edile Concetto di protezione antincendio con impianti sprinkler Locali e compartimenti tagliafuoco con requisiti più rigorosi 8 6 Parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco Requisiti generali Formazione dei compartimenti tagliafuoco Resistenza al fuoco Muri tagliafuoco Pareti e solette che formano compartimenti tagliafuoco Generalità Concetto di protezione antincendio edile Concetto di protezione antincendio con impianti sprinkler Locali e compartimenti tagliafuoco con requisiti più rigorosi Chiusure antincendio Sbarramenti antincendio Vani tecnici Pareti dei vani tecnici Suddivisioni orizzontali Suddivisioni verticali Impianti di smaltimento Generalità Vani di smaltimento Locali di raccolta 12 7 Vie di fuga Requisiti generali (vedi appendice) Numero, lunghezza, larghezza Un vano scale Più vani scale Lunghezza delle vie di fuga nel locale Lunghezza complessiva delle vie di fuga Piani interrati Larghezza delle vie di fuga (vedi appendice) Uscite dai locali (vedi appendice) Esecuzione Vani scale 15 3

4 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Scale Gradini Corridoi (vedi appendice) Porte (vedi appendice) Finiture Segnalazione e illuminazione di sicurezza Impianti di evacuazione di fumo e calore 16 8 Strutture tecniche antincendio Dispositivi di spegnimento Necessità Ubicazione Numero di apparecchi Impianti sprinkler e impianti di rivelazione d'incendio Protezione contro i fulmini 18 9 Protezione antincendio difensiva Accessibilità per i pompieri Pompieri aziendali Allarme Impianti tecnici interni Impianti ascensori Impianti termotecnici Installazione Stoccaggio dei combustibili Impianti tecnici di aerazione Impianti elettrici (vedi appendice) Sostanze pericolose (vedi appendice) Decorazioni Generalità Materiali Protezione antincendio aziendale Generalità Incaricati della sicurezza Istruzione del personale Piani di protezione antincendio e schemi di intervento per i pompieri Requisiti specifici per locali e destinazioni d'uso particolari Uffici di ricezione e stanze dei reparti Cucine industriali Formazione dei compartimenti tagliafuoco Impianti tecnici di aerazione Autorimesse per veicoli a motore 23 Appendice 25 4

5 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i 1 Vincolo giuridico 1 La presente pubblicazione di supporto comprende un estratto dei più importanti requisiti applicabili in caso normale alla protezione antincendio relativa ad attività di alloggio. 2 Per particolari tipi di edifici, ad es. edifici alti, edifici a corte, edifici a doppia pelle, occorre osservare requisiti supplementari. 3 Giuridicamente vincolante è la versione integrale della Norma di protezione antincendio e delle Direttive antincendio dell'associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). 2 Definizioni 2.1 Attività di alloggio Si considerano attività di alloggio in particolare: [a] costruzioni e impianti che ospitano permanentemente o temporaneamente 10 o più persone malate, bisognose di cure, oppure non autosufficienti, ad es. ospedali, case di riposo e case di cura, istituti per disabili, penitenziari, riformatori. [b] costruzioni e impianti che ospitano permanentemente o temporaneamente 15 o più persone autosufficienti, ad es. alberghi, pensioni, colonie di vacanza. 2.2 Numero di piani Ai fini della protezione antincendio vengono considerati tutti i piani interi, le soffitte abitabili e gli attici. 3 Distanze di sicurezza 1 La distanza di sicurezza va calcolata in modo da impedire la propagazione dell'incendio tra costruzioni e / o tra impianti con conseguente pericolo per gli stessi. Devono essere presi in considerazione la tipologia, l'ubicazione, le dimensioni e la destinazione d'uso degli stessi. 2 Qualora i regolamenti edilizi non richiedano distanze maggiori di sicurezza, per la protezione antincendio devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza: a 10 m, se entrambe le pareti esterne adiacenti presentano lo strato esterno di tipo combustibile; b 7,5 m, se una delle pareti esterne adiacenti presenta lo strato esterno di tipo combustibile e l'altra di tipo incombustibile; c 5 m, se entrambe le pareti esterne presentano lo strato esterno di tipo incombustibile. 3 Si deve tenere conto in maniera adeguata delle parti combustibili delle pareti esterne, nonché delle parti di costruzioni e impianti sporgenti come i balconi, i cornicioni di gronda e le verande. 4 Se non sono state realizzate le distanze di sicurezza richieste, le pareti esterne adiacenti dovranno soddisfare requisiti più rigorosi per quanto riguarda combustibilità e resistenza al fuoco. 5 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Distanze di sicurezza - Compartimenti tagliafuoco". 5

6 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO 4 Utilizzo di materiali da costruzione combustibili 4.1 Requisiti generali 6 1 È ammesso utilizzare materiali da costruzione combustibili solo se non causano un rischio inammissibile maggiore. In particolare sono determinanti i seguenti fattori: a comportamento al fuoco, formazione di fumo, gocciolamento e caduta di materiale infiammato, sviluppo di calore e sviluppo di gas di combustione pericolosi; b natura e quantità delle sostanze utilizzate; c concentrazione di persone; d numero di piani; e tipologia, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco. 2 Non sono ammessi come materiali da costruzione i materiali facilmente infiammabili e quelli che bruciano rapidamente. 3 Nelle aree in cui si trovano fonti di ignizione si devono utilizzare materiali da costruzione incombustibili, oppure mantenere distanze di sicurezza sufficienti. 4 Elementi translucidi, pannelli solari e simili, realizzati in materiale da costruzione combustibile, devono avere superfici limitate. 5 L'uso di materiali da costruzione che producono gocciolamenti o cadute di materiale infiammato, gas combusti o vapori molto irritanti e che favoriscono il panico, non deve essere tale da mettere in pericolo le persone. 6 Per pareti esterne, tetti, pareti interne, rivestimenti per pavimenti, tubazioni e isolamenti di tubazioni ecc. valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Utilizzo di materiali da costruzione combustibili". 4.2 Pareti esterne 4.3 Tetti 1 I materiali e i sistemi costruttivi delle pareti esterne non devono né favorire la propagazione dell'incendio da piano a piano, né costituire un pericolo per il vicinato. 2 Le pareti esterne non portanti di costruzioni e impianti a quatttro o più piani, fino al limite degli edifici alti, devono essere realizzate in materiali da costruzione incombustibili o con una resistenza al fuoco minima El 30, o El 30 (icb) in caso di attività di alloggio [a], ad es. ospedali. 3 L'ultimo strato del rivestimento delle pareti esterne deve essere incombustibile. Tale disposizione non comprende le attività di alloggio [b], ad es. alberghi, con un massimo di tre piani. 1 I materiali e i sistemi costruttivi dei tetti non devono né favorire la propagazione dell'incendio, né costituire un pericolo per il vicinato. 2 L'ultimo strato dei tetti deve essere incombustibile. Le eccezioni sono ammesse in funzione della tipologia e della superficie del tetto. Questo vale anche per gli strati termoisolanti e gli altri strati del tetto. 4.4 Pareti interne, soffitti e pavimenti 1 Per pareti interne, soffitti e pavimenti, i materiali combustibili sono ammessi solo se per motivi di destinazione d'uso dei locali, o di formazione dei compartimenti tagliafuoco, non

7 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i sono richiesti altri requisiti per il comportamento al fuoco dei materiali da costruzione o per la resistenza al fuoco di parti della costruzione. 2 Nei locali a grande concentrazione di persone soffitti sospesi, pavimenti tecnici e rivestimenti di pareti e soffitti devono essere in materiali con un indice di combustibilità minimo di 4.2. Non sono ammessi elementi tesi e rivestimenti tessili di soffitti in materiale combustibile. 5 Strutture portanti 5.1 Requisiti generali 1 La resistenza al fuoco delle strutture portanti va calcolata in modo da garantire l'evacuazione delle persone e l'intervento antincendio. In particolare sono determinanti i seguenti fattori: a numero di piani; b carico di incendio mobile e immobile totale; c tipologia, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco. 2 Gli impianti sprinkler possono essere presi in considerazione per la determinazione della resistenza al fuoco delle strutture portanti. 3 Le strutture portanti dei piani interrati devono avere la stessa resistenza al fuoco dei piani fuori terra; in ogni caso non inferiore a R 60 (icb). 4 Non devono soddisfare particolari requisiti le strutture portanti per: a costruzioni e impianti a un piano situati fuori terra; b l'ultimo piano di costruzioni o impianti a più piani. 5 Per le strutture portanti che formano compartimenti tagliafuoco valgono anche i requisiti per le parti delle costruzioni che formano compartimenti tagliafuoco. 6 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Strutture portanti". 5.2 Concetto di protezione antincendio edile I requisiti di resistenza al fuoco e di combustibilità delle strutture portanti si basano, in particolare, su ubicazione, numero di piani, destinazione d'uso e dimensioni di costruzioni e impianti o dei compartimenti tagliafuoco: Tabella 1 7

8 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Legenda: [1] I limiti delle superficie lorde dei piani (m 2 ) sono dipendenti, se la struttura portante sia di materiale combustibile (cb) o incombustibile (icb). [a] Attività di alloggio, che ospitano permanentemente o temporaneamente persone malate, bisognose di cure, oppure non autosufficienti (ad es. ospedali, case di riposo e case di cura, istituti per disabili, penitenziari, riformatori). [b] Attività di alloggio, che ospitano permanentemente o temporaneamente persone autosufficienti, come alberghi, pensioni, colonie di vacanza. 5.3 Concetto di protezione antincendio con impianti sprinkler A meno che l'installazione degli impianti sprinkler non sia necessaria in relazione all'uso a cui sono destinati costruzioni e impianti o per altri motivi, essi possono essere presi in considerazione per la determinazione della resistenza al fuoco delle strutture portanti, in edifici destinati a determinati usi, fino agli edifici alti. In questi casi la resistenza al fuoco può essere ridotta al massimo di 30 minuti. I requisiti della tabella 2 valgono come soluzioni standard. Ulteriori riduzioni sono possibili solo in base all'art. 11 della Norma di protezione antincendio e con fornitura di prova adeguata: Tabella 2 Legenda: [1] I limiti delle superficie lorde dei piani (m 2 ) sono dipendenti, se la struttura portante sia di materiale combustibile (cb) o incombustibile (icb). [2] L'installazione di un impianto di rivelazione d'incendio non è necessaria. [a] Attività di alloggio, che ospitano permanentemente o temporaneamente persone malate, bisognose di cure, oppure non autosufficienti (ad es. ospedali, case di riposo e case di cura, istituti per disabili, penitenziari, riformatori). [b] Attività di alloggio, che ospitano permanentemente o temporaneamente persone autosufficienti, come alberghi, pensioni, colonie di vacanza. 5.4 Locali e compartimenti tagliafuoco con requisiti più rigorosi Per singoli locali e compartimenti tagliafuoco a rischio accresciuto per le persone, con un carico di incendio molto elevato o un rischio di incendio elevato, occorre aumentare la resistenza al fuoco della struttura portante rispetto ai requisiti riportati alle cifre 5.2 e

9 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i 6 Parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco 6.1 Requisiti generali Formazione dei compartimenti tagliafuoco 1 In costruzioni e impianti, i compartimenti tagliafuoco devono essere disposti secondo la tipologia, l'ubicazione, le dimensioni e la destinazione d'uso. 2 In particolare, devono essere suddivisi in compartimenti tagliafuoco: a costruzioni e impianti contigui molto estesi; b ogni piano; c corridoi e vani scale che servono da vie di fuga e di soccorso; d collegamenti verticali, quali vani degli ascensori, di ventilazione, vani tecnici e di smaltimento; e locali tecnici; f locali con diversa destinazione d'uso, soprattutto se presentano un pericolo di incendio differente. 3 Le camere per gli ospiti, gli occupanti, i pazienti e il personale, i locali di esercizio, i locali per gli esami, per i trattamenti e i laboratori, nonché i locali tecnici, devono essere realizzati come compartimenti tagliafuoco. 4 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Distanze di sicurezza - Compartimenti tagliafuoco" Resistenza al fuoco 1 La resistenza al fuoco delle parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco deve essere calcolata in modo da evitare che l'incendio si propaghi in altri compartimenti tagliafuoco. In particolare sono determinanti i seguenti fattori: a tipo (muri tagliafuoco, pareti e solette che formano compartimenti tagliafuoco); b resistenza al fuoco delle strutture portanti; c numero di piani; d carico di incendio mobile e immobile totale; e tipologia, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco. 2 Gli impianti sprinkler possono essere presi in considerazione per la determinazione sia della resistenza al fuoco di pareti e solette che formano compartimenti tagliafuoco, sia delle dimensioni ammissibili dei compartimenti tagliafuoco. 3 La resistenza al fuoco minima di parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco è di 30 minuti. 4 Per le parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco e che hanno funzione portante valgono, inoltre, i requisiti relativi alle strutture portanti. 6.2 Muri tagliafuoco 1 Tra attività di alloggio contigue i muri tagliafuoco devono avere resistenza al fuoco REI 180 (icb). 9

10 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO 2 Per i muri tagliafuoco tra costruzioni o tra impianti con carico di incendio debole o medio fino a tre piani, è sufficiente una resistenza al fuoco REI 90 (icb). 6.3 Pareti e solette che formano compartimenti tagliafuoco Generalità 1 Le pareti e le solette che formano compartimenti tagliafuoco devono avere la stessa resistenza al fuoco della struttura portante; in ogni caso non inferiore a EI Le pareti e le solette che formano compartimenti tagliafuoco nei piani interrati devono essere costruite con una resistenza al fuoco minima EI 60 (icb) Concetto di protezione antincendio edile I requisiti di resistenza al fuoco e di combustibilità di pareti e solette che formano compartimenti tagliafuoco si basano in particolare su ubicazione, numero di piani, destinazione d'uso e dimensioni di costruzioni e impianti o dei compartimenti tagliafuoco: Tabella 3 Legenda: [a] Attività di alloggio, che ospitano permanentemente o temporaneamente persone malate, bisognose di cure, oppure non autosufficienti (ad es. ospedali, case di riposo e case di cura, istituti per disabili, penitenziari, riformatori). [b] Attività di alloggio, che ospitano permanentemente o temporaneamente persone autosufficienti, come alberghi, pensioni, colonie di vacanza Concetto di protezione antincendio con impianti sprinkler A meno che l'installazione degli impianti sprinkler non sia necessaria a causa dell'uso a cui sono destinati costruzioni e impianti o per altri motivi, essi possono essere presi in considerazione per la determinazione della resistenza al fuoco delle pareti e delle solette che formano compartimenti tagliafuoco, in edifici destinati a determinati usi, fino agli edifici alti. In questi casi la resistenza al fuoco può essere ridotta al massimo di 30 minuti. I requisiti della tabella 4 valgono come soluzioni standard. Ulteriori riduzioni sono possibili solo in base all'art. 11 della Norma di protezione antincendio e con fornitura di prova adeguata: 10

11 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i Tabella 4 Legenda: [1] L'installazione di un impianto di rivelazione d'incendio non è necessaria. [a] Attività di alloggio, che ospitano permanentemente o temporaneamente persone malate, bisognose di cure, oppure non autosufficienti (ad es. ospedali, case di riposo e case di cura, istituti per disabili, penitenziari, riformatori). [b] Attività di alloggio, che ospitano permanentemente o temporaneamente persone autosufficienti, come alberghi, pensioni, colonie di vacanza Locali e compartimenti tagliafuoco con requisiti più rigorosi Per singoli locali e compartimenti tagliafuoco a rischio accresciuto per le persone, con un carico di incendio molto elevato o un rischio di incendio elevato, occorre aumentare la resistenza al fuoco delle pareti e delle solette che formano compartimenti tagliafuoco rispetto ai requisiti riportati alle cifre e Chiusure antincendio 1 Nelle parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco, i passaggi e le altre aperture devono essere chiusi con chiusure antincendio resistenti al fuoco. 2 Le chiusure antincendio devono avere una resistenza al fuoco minima El 30. Nei muri tagliafuoco devono essere a chiusura automatica. 3 Nelle zone a carico di incendio molto debole sono ammesse chiusure antincendio con resistenza al fuoco E 30 (ad es. porte tra corridoi e vani scale). 6.5 Sbarramenti antincendio 1 Nelle parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco, i fori, le aperture, i passaggi per condotte e i vani tecnici devono essere chiusi ermeticamente con sbarramenti antincendio resistenti al fuoco. 2 Gli sbarramenti antincendio devono avere una resistenza al fuoco minima El I risparmi per le installazioni che attraversano le parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco, tenendo conto della dilatazione termica, devono essere: a riempiti con materiale incombustibile (ad es. malta, gesso) e chiusi a tenuta stagna, oppure b chiusi con sistemi di compartimentazione ammessi dall'aicaa. In caso di muri tagliafuoco, i sistemi di compartimentazione antincendio devono avere una resistenza al fuoco EI 90; in caso di pareti e solette che formano compartimenti tagliafuoco la resistenza al fuoco deve essere EI

12 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO 6.6 Vani tecnici Pareti dei vani tecnici 1 Le pareti dei vani tecnici devono avere la stessa resistenza al fuoco della struttura portante; in ogni caso una resistenza al fuoco minima EI Gli sportelli di ispezione devono essere chiusi con chiusure antincendio con resistenza al fuoco El 30. Se la superficie totale delle chiusure antincendio è superiore a 4 m 2, devono avere una resistenza al fuoco El 30 (icb) Suddivisioni orizzontali 1 I vani tecnici verticali chiusi in alto devono essere suddivisi con una resistenza al fuoco EI 30 nel modo seguente: a nei piani interrati a ogni piano; b tra seminterrato e pianterreno; c nei piani superiori a ogni secondo piano. 2 Non è necessario suddividere i vani tecnici, se nella parte superiore sono dotati di un'apertura che conduce direttamente all'esterno, sempre aperta o apribile da un punto sicuro, che in caso di incendio permette di evacuare il calore e il fumo. La sezione netta dell'apertura deve corrispondere al 5 % della sezione del vano Suddivisioni verticali Nei vani tecnici i condotti dei fumi, i canali di ventilazione con requisiti antincendio più rigorosi, gli impianti di smaltimento e altre installazioni simili, devono essere separati tra loro, nonché dalle altre installazioni situate nello stesso vano, con una resistenza al fuoco EI 30 (icb). 6.7 Impianti di smaltimento Generalità 1 Gli impianti per lo smaltimento di rifiuti, carta, biancheria ecc. devono essere realizzati in materiale incombustibile e devono condurre in vani resistenti al fuoco. 2 Le aperture dei vani di smaltimento devono essere chiuse con chiusure in materiale incombustibile a tenuta di fumo. 3 Gli impianti di smaltimento devono essere aerati direttamente verso l'esterno Vani di smaltimento 1 Le pareti dei vani devono avere la stessa resistenza al fuoco della struttura portante; in ogni caso una resistenza al fuoco minima EI 30 (icb). 2 Per gli sportelli di ispezione e le suddivisioni dei vani valgono in termini analoghi i requisiti riportati alle cifre da a Locali di raccolta 1 Le pareti e le solette dei locali di raccolta, nonché dei locali in cui vengono depositati container pieni, devono essere costruite con la stessa resistenza al fuoco della struttura portante; in ogni caso non inferiore a El 30 (icb). Le porte che conducono in questi locali devono avere resistenza al fuoco El

13 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i 2 I locali di raccolta devono essere dotati di un impianto di irrorazione gestibile da un punto sicuro. Se l'impianto di smaltimento sbocca in un container chiuso, è sufficiente installare un impianto di irrorazione nella zona di scarico sopra il container. 7 Vie di fuga 7.1 Requisiti generali (vedi appendice) 1 Le vie di fuga devono essere concepite, dimensionate e costruite in modo da permetterne un uso rapido e sicuro in qualsiasi momento. In particolare sono determinanti i seguenti fattori: a concentrazione di persone; b numero di piani; c tipologia, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco. 2 I requisiti minimi richiesti non possono essere ridotti, anche se i metodi di calcolo e gli impianti antincendio lo consentono. 3 Vani scale, corridoi, uscite e vie di circolazione che servono da vie di fuga devono essere sempre liberi da ostacoli che possono pregiudicare il loro utilizzo. Non possono essere adibiti ad altri usi. 4 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Vie di fuga e di soccorso". 7.2 Numero, lunghezza, larghezza Un vano scale Se le vie di fuga portano a un solo vano scale, la superficie lorda del piano non deve superare i 600 m Più vani scale 1 Se le vie di fuga conducono a più vani scale, la superficie lorda del piano non deve superare 900 m 2 per ogni vano scale. 2 Le scale devono essere disposte a un massimo di 15 m di distanza dall'estremità dell'edificio e a una distanza reciproca tale da creare direzioni di fuga indipendenti. 3 Per costruzioni e impianti che dispongono di locali con una concentrazione di persone superiore a 100 sono necessari almeno due vani scale, indipendentemente dalla superficie lorda dei piani Lunghezza delle vie di fuga nel locale 1 Se in un locale c'è una sola uscita, nessun punto del locale deve risultare più lontano di 20 m dalla stessa. 2 In caso di due o più uscite è ammessa una lunghezza di 35 m. Le uscite devono essere disposte il più distanti possibili fra loro e in modo da creare direzioni di fuga diverse, per evitare che le persone in fuga si ostacolino. 3 Le uscite che non conducono direttamente all'esterno o in un vano scale, devono essere dotate di un corridoio di collegamento. 13

14 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Lunghezza complessiva delle vie di fuga 1 Se le vie di fuga conducono a un solo vano scale o a una sola uscita all'aperto, la loro lunghezza complessiva non deve superare i 35 m. 2 Se conducono invece ad almeno due vani scale, distanti l'uno dall'altro, o a due o più uscite all'aperto, la lunghezza complessiva della via di fuga non deve superare i 50 m Piani interrati 1 Il numero e la disposizione delle scale e delle uscite valgono anche per i piani interrati. 2 Le costruzioni e gli impianti con due o più piani interrati devono essere dotati almeno di due vani scale, salvo che le norme antinfortunistiche e a tutela della salute sul lavoro non prevedano diversamente Larghezza delle vie di fuga (vedi appendice) 1 La concentrazione di persone prevista per i locali è determinante per stabilire il numero e il dimensionamento delle vie di fuga necessarie (uscite, corridoi, scale). Essa dipende dalle dimensioni, dalla destinazione d'uso e luogo dei locali. Il locale a maggiore concentrazione di persone determina la larghezza necessaria delle vie di fuga. 2 La larghezza minima di scale e corridoi deve essere di 1,2 m. 3 La larghezza totale delle rampe delle scale e dei pianerottoli è determinata dalla larghezza massima di uscita dei piani collegati. Scale larghe più di 2,4 m devono essere suddivise mediante corrimani. 4 La larghezza minima in luce delle porte deve essere di 0,9 m. 5 Se dal calcolo della larghezza necessaria per porte, corridoi o scale risulta un valore superiore a 1,2 m, si deve arrotondare al multiplo successivo di 0,6 m Uscite dai locali (vedi appendice) 1 Secondo la concentrazione di persone (vedi cifra 7.2.6), i locali dovranno essere dotati almeno delle seguenti uscite: a fino a 50 persone: b fino a 100 persone: una uscita di 0,9 m di larghezza; due uscite di 0,9 m di larghezza ciascuna; c fino a 200 persone: tre uscite di 0,9 m di larghezza o due uscite, di cui una di 0,9 m e l'altra di 1,2 m di larghezza. 2 Qualora si preveda una maggiore concentrazione di persone, le uscite dovranno avere le seguenti larghezze minime: a al pianterreno: 0,6 m ogni 100 persone b ai piani superiori: 0,6 m ogni 60 persone c ai piani interrati: 0,6 m ogni 50 persone Le singole uscite devono avere una larghezza minima di 1,2 m. Se dal calcolo per la larghezza necessaria delle uscite risulta un valore superiore a 1,2 m, si deve arrotondare al multiplo successivo di 0,6 m. 14

15 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i 7.3 Esecuzione Vani scale 1 I vani scale che servono da vie di fuga devono essere realizzati come compartimenti tagliafuoco, con la stessa resistenza al fuoco richiesta per la struttura portante e comunque non inferiore a REI 60 (icb), e devono essere separati dai singoli piani con chiusure antincendio. La resistenza al fuoco necessaria per le chiusure antincendio dipende dal tipo e dalla destinazione d'uso delle costruzioni e degli impianti, ma non deve essere inferiore a El 30, oppure, in zone con carico di incendio molto debole, E Nelle attività di alloggio [b], ad es. alberghi, per le costruzioni e gli impianti fino a tre piani e per i quali è ammessa una costruzione di tipo combustibile, è sufficiente una resistenza al fuoco REI 60 con isolamenti termici incombustibili e rivestimenti su entrambi i lati EI 30 (icb). 3 Le scale esterne di sicurezza devono essere disposte in modo che, in caso di incendio di costruzioni o impianti, all'interno o in prossimità degli stessi, le persone che le utilizzano non vengano messe in pericolo. Nell'area delle scale esterne occorre: a che le facciate siano in materiale da costruzione incombustibile e senza aperture; b rispettare le distanze di sicurezza per le aperture delle finestre o posare sistemi di facciate vetrate antincendio; c Scale chiudere gli accessi ai corridoi o ai locali con porte tagliafuoco. 4 Le scale per i diversi piani non devono essere sfalsate e devono condurre all'esterno direttamente o tramite un corridoio adibito a via di fuga. 1 Scale e pianerottoli devono essere percorribili in sicurezza, devono essere incombustibili e avere rampe diritte. 2 Scale elicoidali sono permesse unicamente per accessi di carattere rappresentativo, se sufficientemente sovradimensionate Gradini In locali con grande concentrazione di persone non sono ammessi singoli gradini nelle vie di fuga. Nelle vie di fuga non sono ammessi gradini singoli. È ammessa una successione di tre gradini, se esiste un'illuminazione di sicurezza. Rampe che servono da vie di fuga non possono avere una pendenza superiore al 6 % Corridoi (vedi appendice) 1 I corridoi che servono da vie di fuga devono essere realizzati come compartimenti tagliafuoco, con la stessa resistenza al fuoco richiesta per la struttura portante, e comunque non inferiore a EI 30 (icb), e devono essere separati dai locali attigui con chiusure antincendio. La resistenza al fuoco minima delle chiusure antincendio deve essere El 30, oppure, nelle zone a carico di incendio molto debole, E In attività di alloggio [b], ad es. alberghi, a un piano e con costruzione combustibile, è sufficiente una resistenza al fuoco El 30 con un rivestimento incombustibile sul lato del corridoio. 3 In attività di alloggio [a], ad es. ospedali, ai piani con posti letto i corridoi devono essere suddivisi in modo tale da formare insieme alle camere dei degenti almeno due compartimenti tagliafuoco indipendenti. 15

16 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO 4 I corridoi devono essere continui fino al vano scale. È necessario attenersi ai requisiti relativi alla resistenza al fuoco indipendentemente dalla lunghezza del corridoio o dalla lunghezza totale della via di fuga. 5 I corridoi che collegano vani scale devono essere suddivisi per mezzo di chiusure antincendio con resistenza al fuoco EI 30 o E Porte (vedi appendice) 16 1 Le porte devono potersi aprire in direzione di fuga. Fanno eccezione le porte di piccoli locali a bassa concentrazione di persone. 2 Le persone in fuga devono sempre poter aprire rapidamente le porte sulle vie di fuga senza far ricorso a mezzi ausiliari. Le forze di intervento devono poterle aprire dall'esterno. 3 Le porte situate sulle vie di fuga, che nel corso del normale funzionamento aziendale sono chiuse, devono essere dotate di dispositivi che, in caso di incendio e di panico, permettono un'apertura rapida e sicura. 4 Le porte automatiche scorrevoli e girevoli sono ammesse nelle vie di fuga, se garantiscono la fuga in qualsiasi momento. In caso di interruzione di corrente o di guasto si devono aprire automaticamente, oppure devono potersi aprire rapidamente a mano senza l'impiego di mezzi ausiliari Finiture 1 I rivestimenti di pareti e soffitti per vani scale, corridoi e disimpegni, che servono da vie di fuga, devono essere realizzati in materiali incombustibili. 2 Rivestimenti per pavimenti in attività di alloggio [a], ad es. ospedali: I rivestimenti per pavimenti con indice di combustibilità 5.2 sono ammessi nei corridoi e nei vani scale di edifici con al massimo tre piani. Nei vani scale di costruzioni con più di tre piani i rivestimenti per pavimenti devono essere in materiale incombustibile. 3 Rivestimenti per pavimenti in attività di alloggio [b], ad es. alberghi: I rivestimenti per pavimenti con indice di combustibilità 4.2 sono ammessi nei corridoi e nei vani scale di edifici con al massimo tre piani. Nei vani scale di costruzioni con più di tre piani i rivestimenti per pavimenti devono avere indice di combustibilità I lucernari in materiale combustibile devono avere indice di combustibilità 4.1. La loro estensione deve essere inferiore al 10 % della superficie di base delle scale. Le aree parziali devono essere inferiori a 2 m Segnalazione e illuminazione di sicurezza 1 Le uscite e le vie di fuga devono essere indicate da segnali di soccorso con un'illuminazione di sicurezza. 2 Le vie di fuga devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza. 3 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Segnalazione delle vie di fuga - Illuminazione di sicurezza - Alimentazione elettrica di emergenza". 7.5 Impianti di evacuazione di fumo e calore 1 I vani scale devono essere dotati di aperture di sfogo per il fumo collocate in alto e che conducono direttamente all'esterno. 2 La superficie geometrica libera di aerazione delle aperture di sfogo per il fumo deve corrispondere al 5 % della superficie di base del vano scale, ma non deve essere inferiore a 0,5 m 2.

17 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i 3 Le aperture di sfogo devono essere attivabili dal piano in cui è situato l'ingresso. La funzionalità operativa deve essere garantita anche in caso di interruzione di corrente. 4 Le attività di alloggio che ospitano permanentemente o temporaneamente persone malate, bisognose di cure, oppure non autosufficienti (ad es. ospedali, case di riposo e case di cura, istituti per disabili, penitenziari, riformatori), e che sono dotate di un solo vano scale che collega quattro o più piani, dovranno essere equipaggiate con un impianto fisso di ventilazione in sovrappressione, che ne assicuri l'assenza di fumo. 8 Strutture tecniche antincendio 8.1 Dispositivi di spegnimento Necessità 1 Le attività di alloggio devono essere dotate di dispositivi di spegnimento sufficientemente dimensionati, adatti per il primo intervento antincendio (posti di spegnimento fissi). Numero e posizionamento dei dispositivi dipendono da concentrazione di persone, tipologia, ubicazione e dimensioni di costruzioni e impianti o compartimenti tagliafuoco. 2 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Dispositivi di spegnimento" Ubicazione 1 I mezzi di spegnimento devono essere ubicati in modo ben visibile e devono essere facilmente accessibili. Se necessario, il punto di ubicazione dovrà essere segnalato mediante contrassegni o cartelli. 2 Devono essere sempre possibili una messa in funzione rapida e agevole, senza impiego di mezzi ausiliari, e un uso conforme allo scopo. 3 Gli apparecchi devono essere collocati nelle vie di fuga (ad es. corridoi e disimpegni), oppure nei compartimenti tagliafuoco, nelle immediate vicinanze delle uscite dai locali che servono da vie di fuga. 4 È ammesso collocare i mezzi di spegnimento nei vani scale se l'accesso di più locali è situato direttamente nel vano scale. 5 I mezzi di spegnimento devono essere ubicati in luoghi visibili o in appositi armadi. La resistenza al fuoco delle pareti che formano compartimenti tagliafuoco non deve essere indebolita da armadi inseriti nelle stesse Numero di apparecchi 1 I mezzi di spegnimento devono essere disposti in modo tale da ostacolare un incendio in un qualsiasi punto della costruzione o dell'impianto. Il tragitto da percorrere fino al mezzo di spegnimento più vicino deve essere inferiore a 40 m. 2 Nei settori soggetti a pericoli di incendio particolari occorre installare mezzi di spegnimento supplementari (ad es. estintori portatili) nei punti più idonei. 8.2 Impianti sprinkler e impianti di rivelazione d'incendio 1 A seconda di concetto di protezione antincendio, concentrazione di persone, numero di piani, tipologia, ubicazione e dimensioni, le costruzioni, gli impianti o i compartimenti tagliafuoco dovranno essere dotati di impianti sprinkler o di rivelazione d'incendio sufficientemente dimensionati. 17

18 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO 2 Le attività di alloggio [a], ad es. ospedali, con più di 20 posti letto, devono essere dotati di un impianto di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale. 3 Le attività di alloggio [b], ad es. alberghi, devono essere dotati di un impianto di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale: a costruzioni e impianti a due piani e con più di 50 posti letto; b costruzioni e impianti a tre o più piani e con più di 30 posti letto. 4 Nelle attività di alloggio [b], ad es. alberghi, che sono protetti da un impianto sprinkler sufficientemente dimensionato, non è necessario installare un impianto di rivelazione d'incendio. 5 Per la realizzazione degli impianti sprinkler e di rivelazione d'incendio valgono le disposizioni delle direttive antincendio "Impianti sprinkler" e "Impianti di rivelazione d'incendio". 8.3 Protezione contro i fulmini 1 Le attività di alloggio devono essere dotate di impianti parafulmine sufficientemente dimensionati. 2 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Impianti parafulmine". 9 Protezione antincendio difensiva 9.1 Accessibilità per i pompieri 1 Le attività di alloggio devono essere sempre accessibili per un tempestivo e adeguato intervento dei pompieri. 2 Costruzioni attigue, antistanti o di collegamento non devono ostacolare l'intervento dei pompieri. Le vie di accesso per i veicoli dei pompieri ed i punti in cui collocarli devono essere definiti, segnalati e mantenuti sempre agibili. 9.2 Pompieri aziendali Su richiesta delle autorità di protezione antincendio si dovrà organizzare un corpo di pompieri aziendali. 9.3 Allarme 1 Per mezzo di provvedimenti adeguati quali piani di allarme e di intervento, occorre garantire che il corpo pompieri competente venga allarmato e intervenga tempestivamente. 2 Proprietari e gestori di impianti tecnici di protezione antincendio devono allestire un piano di organizzazione dell'allarme adeguato alla situazione aziendale, che stabilisca il comportamento da tenere in caso di allarme e l'ordine con cui eseguire i provvedimenti in caso di incendio. 10 Impianti tecnici interni 10.1 Impianti ascensori 1 Gli ascensori, che in costruzioni e impianti collegano tra di loro più compartimenti tagliafuoco, devono essere collocati all'interno di un vano o in un vano scale con la stessa resistenza al fuoco della struttura portante; in ogni caso non inferiore a EI 30 (icb). 18

19 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i 2 I locali macchine e pulegge devono essere costruiti con la stessa resistenza al fuoco della struttura portante; in ogni caso non inferiore a EI 30 (icb). 3 I vani degli ascensori devono essere dotati di aperture di sfogo per il fumo collocate in alto, direttamente o attraverso il locale macchine o il locale delle pulegge. Se il locale macchine si trova in basso, l'evacuazione del fumo verso l'esterno può avvenire anche attraverso il vano. 4 Gli ascensori in attività di alloggio devono essere dotati di un comando antincendio solo se collegano più di tre fermate. 5 Con l'azionamento del comando antincendio la cabina deve essere guidata al piano nel quale è situata l'uscita, dove deve rimanere bloccata, con le porte della cabina e del vano aperte o sbloccate. I comandi provenienti dal comando antincendio hanno priorità sugli altri comandi, a eccezione di quelli provenienti dal dispositivo di richiamo. 6 Per l'azionamento del comando antincendio si deve installare, in un punto adatto del piano nel quale è situata l'uscita, un interruttore da azionare con una chiave. 7 In costruzioni e impianti dotati di un impianto di rivelazione d'incendio o di un impianto sprinkler, il comando antincendio deve essere azionato automaticamente da questi impianti. 8 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Impianti ascensori" Impianti termotecnici Installazione 1 Gli impianti termotecnici con potenza termica nominale inferiore a 70 kw devono essere installati in locali con resistenza al fuoco El 30 (icb). Le porte devono avere resistenza al fuoco El 30. Se il tipo di impianti termotecnici lo consente e il rischio di incendio è minimo, è ammesso utilizzare i locali di installazione anche per altri usi. 2 Gli impianti termotecnici con potenza termica nominale superiore a 70 kw devono essere installati in locali separati, con resistenza al fuoco El 60 (icb). Le porte devono avere resistenza al fuoco El 30 e devono aprirsi nella direzione delle vie di fuga. 3 Per le centrali di riscaldamento situate sopra il tetto, nonché per le centrali collocate in fabbricati separati, a un solo piano e indipendenti, o per i locali di installazione separati dal resto dell'edificio con modalità resistente al fuoco, è sufficiente una costruzione di tipo incombustibile. 4 I locali per gli impianti di riscaldamento non devono essere disposti più in basso del secondo piano interrato; qualora vengano impiegati combustibili gassosi, di regola i locali dovranno essere disposti lungo una parete esterna. 5 Per gli impianti di combustione alimentati a metano o gas liquidi valgono requisiti specifici. 6 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Impianti termotecnici" Stoccaggio dei combustibili 1 Combustibili solidi: a i locali adibiti allo stoccaggio di ceppi, bricchette di legno e carbone, che sono situati all'interno degli edifici o annessi a questi, devono essere separati dagli altri locali o da altre parti dell'edificio con resistenza al fuoco EI 60 (icb); b i requisiti per lo stoccaggio di trucioli, cippati o pellets di legna dipendono dal tipo e dalla quantità del combustibile, nonché dalle modalità di caricamento e di trasporto (vedi note esplicative antincendio). 19

20 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO 2 Combustibili liquidi: a nei locali per gli impianti di riscaldamento separati, con resistenza al fuoco EI 60 (icb), è permesso stoccare al massimo 4000 l di olio combustibile, in piccole cisterne, oppure al massimo 8000 l, in cisterne di acciaio. I contenitori di stoccaggio devono essere collocati in una vasca conforme alla normativa sulla protezione delle acque. Gli impianti termotecnici devono essere sempre accessibili per le operazioni di pulizia, di comando e di manutenzione; b in costruzioni e impianti è permesso stoccare al massimo l di olio combustibile in locali separati per i serbatoi, con resistenza al fuoco EI 60 (icb) Impianti tecnici di aerazione 1 I canali, gli aggregati di condizionamento dell'aria e i ventilatori devono essere in materiale incombustibile. 2 In locali a debole pericolosità di incendio possono essere installati singoli o più ventilatori e apparecchi di condizionamento dell'aria, per un volume d'aria complessivo (di immissione e di espulsione) di m 3 /h. La distanza di sicurezza minima dai materiali combustibili deve essere di 50 mm. 3 Se il volume d'aria complessivo (di immissione e di espulsione) supera i m 3 /h, gli apparecchi dovranno essere installati in locali separati. La resistenza al fuoco del locale di installazione deve corrispondere alla resistenza al fuoco della struttura portante di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco, ma non deve essere inferiore a EI 30 (icb). 4 Se le centrali di aerazione sono situate su tetti o in edifici a un solo piano (isolati o annessi), è sufficiente che siano in materiale incombustibile. 5 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Impianti tecnici di aerazione" Impianti elettrici (vedi appendice) 1 Gli impianti elettrici devono essere realizzati e messi a punto in modo da garantire un esercizio conforme alla normativa ed esente da pericolo e così da limitare i danni in caso di anomalie. 2 Devono essere conformi allo stato attuale riconosciuto della tecnica e corrispondere, in tutte le loro componenti, ai criteri richiesti di resistenza termica, chimica e meccanica. 11 Sostanze pericolose (vedi appendice) 1 Le sostanze che possono interagire pericolosamente, con un particolare comportamento al fuoco, oppure con caratteristiche tali da poter mettere in pericolo, in caso di incendio, le forze di intervento e altre persone, devono essere stoccate in compartimenti tagliafuoco separati, costruiti ed equipaggiati in modo adeguato. 2 Non è permesso depositare sostanze pericolose in zone di passaggio o di transito, nei vani scale, nei corridoi o in altre vie di fuga, nonché davanti a entrate e uscite. 3 I locali a rischio di incendio o di esplosione devono formare compartimenti tagliafuoco e avere almeno una parete che dia all'esterno di costruzioni e impianti. Per zone a rischio che sono parti di compartimenti tagliafuoco, occorre adottare provvedimenti supplementari adeguati. 4 Locali o zone, dove si possono formare pericolose concentrazioni di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, devono essere sufficientemente aerati in modo naturale o artificiale. 20

21 PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO Attività di alloggio / i 5 In locali e zone a rischio di incendio e di esplosione bisogna evitare la presenza di fonti di ignizione, oppure si devono adottare misure di protezione che escludono il pericolo di innesco. 6 I contenitori per i gas devono essere protetti da surriscaldamento e da danneggiamenti di origine meccanica. Non devono essere stoccati insieme a sostanze facilmente combustibili o autoinfiammabili. 7 In locali o zone a rischio di incendio o di esplosione, nonché nelle vie di fuga, non si devono né allacciare, né stoccare contenitori di gas infiammabili. 8 Valgono inoltre le disposizioni delle direttive antincendio "Sostanze pericolose" e "Liquidi combustibili". 12 Decorazioni 12.1 Generalità 1 Le decorazioni non devono aumentare la pericolosità di incendio. In caso di incendio le persone non devono essere esposte a rischi e le vie di fuga devono essere garantite. 2 Le decorazioni devono essere applicate in modo tale da a non mettere in pericolo la sicurezza delle persone; b non limitare la visibilità delle segnalazioni delle vie di fuga e delle uscite (segnali di soccorso); c non coprire l'illuminazione di sicurezza, né ridurre la funzionalità della stessa; d non coprire od ostruire le vie di fuga e le uscite; e non coprire i dispositivi di rivelazione d'incendio e di spegnimento (ad es. rivelatori di incendio manuali, rivelatori di incendio, estintori portatili, posti di spegnimento fissi, sprinkler) e non pregiudicare la funzionalità e l'accessibilità dei dispositivi; f non poter prendere fuoco a causa di irraggiamenti di calore provenienti da lampade, dispositivi di riscaldamento, motori e altri apparecchi simili; inoltre questi non devono produrre pericolosi accumuli termici. 3 Nelle vie di fuga non è permesso applicare decorazioni combustibili. 4 Palloncini per bambini e pubblicitari possono essere gonfiati solo con gas incombustibile o miscela gassosa Materiali 1 Le decorazioni applicate nei locali adibiti ad uso pubblico devono essere in materiale difficilmente combustibile (indice di combustibilità 5.1). Nei locali dotati di un impianto sprinkler sono sufficienti materiali con indice di combustibilità In caso di incendio i materiali non devono produrre gocciolamenti incandescenti o sviluppare gas tossici. 13 Protezione antincendio aziendale 13.1 Generalità Proprietari, gestori e utenti di costruzioni e impianti a devono adottare sia a livello di organizzazione, sia a livello di personale, le misure atte a garantire una sufficiente protezione antincendio; 21

22 Attività di alloggio / i PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO b sono responsabili delle strutture per quanto riguarda la protezione antincendio edile, tecnica e difensiva, nonché per gli impianti tecnici interni. Costruzioni e impianti devono essere mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronti all'uso Incaricati della sicurezza 1 Se pericoli di incendio, concentrazione di persone, tipologia o dimensioni di costruzioni, impianti o aziende lo richiedono, è necessario designare e istruire alcuni incaricati della sicurezza, scelti fra i rappresentanti della gestione aziendale. 2 Nel quadro delle norme vigenti gli incaricati della sicurezza provvedono alla sicurezza antincendio in base al capitolato d'oneri. Essi sono responsabili in particolare del rispetto e della sorveglianza della protezione antincendio edile, tecnica e aziendale Istruzione del personale I collaboratori aziendali devono essere periodicamente informati riguardo alle procedure con cui far pervenire l'allarme ai pompieri e al comportamento da tenere in caso di incendio (numero di telefono dei pompieri sugli apparecchi telefonici, fogli di istruzione sul comportamento in caso di incendio ecc). Essi devono essere in grado di utilizzare i mezzi di spegnimento aziendali Piani di protezione antincendio e schemi di intervento per i pompieri Se pericoli di incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensioni di costruzioni, impianti o aziende lo richiedono, su richiesta delle autorità di protezione antincendio è obbligatorio elaborare piani di protezione antincendio e di intervento per i pompieri. 14 Requisiti specifici per locali e destinazioni d'uso particolari 14.1 Uffici di ricezione e stanze dei reparti In attività di alloggio [a], ad es. ospedali, negli uffici di ricezione e nelle stanze dei reparti separati dai locali attigui con una resistenza al fuoco El 60 (icb), è sufficiente che il vano scale sia separato da una chiusura con resistenza al fuoco EI 30 (icb). Sul lato del corridoio deve essere installata almeno una chiusura in materiale incombustibile. Eventuali vetrate devono avere resistenza al fuoco E 30 (icb) Cucine industriali Formazione dei compartimenti tagliafuoco 1 Le cucine industriali devono essere installate in locali separati aventi la stessa resistenza al fuoco della struttura portante, in ogni caso non inferiore a El 30 (icb). Le chiusure antincendio devono avere resistenza al fuoco EI Nelle cucine industriali collegate con i locali adiacenti tramite vani aperti, oppure, nel caso in cui nella zona aperta del buffet vengano installati apparecchi di cottura e di grill, è obbligatorio applicare ai soffitti cortine antincendio in materiale incombustibile. Le cortine in vetro devono avere resistenza al fuoco E Impianti tecnici di aerazione 1 Gli impianti tecnici di aerazione per cucine industriali devono essere costituiti da apparecchiature e canali separati. 22

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