Borsa Italiana commenti al documento di consultazione dello schema di decreto recante attuazione della direttiva 2010/73

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1 Borsa Italiana commenti al documento di consultazione dello schema di decreto recante attuazione della direttiva 2010/73 20 Maggio 2012 Borsa Italiana, nel rispondere all invito a fornire osservazioni in merito al documento di consultazione in oggetto, intende innanzitutto ringraziare per l opportunità offerta. In via preliminare, si esprime pieno supporto per le modifiche sottoposte in consultazione in quanto esse sono volte a realizzare, da un lato, un allineamento con l ordinamento comunitario e, dall altro, a introdurre norme di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi nonché di razionalizzazione dell impianto legislativo in essere. Di seguito si riportano le osservazioni al documento di consultazione sui seguenti temi: - Disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi: commenti alla proposta in consultazione; - Ambito dei criteri di delega: disciplina della ammissione sul mercato Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie L articolo 3 dello schema di decreto in consultazione apporta all articolo 111-bis delle disposizioni per l attuazione del Codice Civile una modifica funzionale a rendere l attuale definizione di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio una categoria coincidente con quella di emittente strumenti finanziari diffusi in misura rilevante come declinata dalla Consob. Questa modifica risponde a logiche di coordinamento normativo ma non rappresenta un sostanziale intervento in termini di razionalizzazione normativa e degli oneri amministrativi. L esercizio della delega al Governo dovrebbe a nostro avviso essere l occasione per una riforma più incisiva in tema di emittenti diffusi, attraverso la valorizzazione e il coordinamento con la nuova categoria regolamentare di emittente ammesso su MTF: sono diverse le caratteristiche degli emittenti e degli investitori interessati e, quindi, le esigenze da tutelare. L opzione di policy risolutiva è rappresentata dalla abrogazione complessiva della disciplina degli emittenti diffusi. Sul punto, anche in un ottica metodologica, un importante intervento legislativo è in via di attuazione attraverso lo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2010, n. 27, attualmente all esame delle competenti Commissioni parlamentari. Tale schema di decreto prevede infatti opportunamente, in un ottica di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi ed economici, l eliminazione tout court dal Testo Unico della Finanza delle norme in tema di diritti degli azionisti applicabili agli emittenti diffusi di cui all articolo 116, comma 2-ter anche al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze laddove un emittente sia nel contempo diffuso e negoziato su un MTF. Laddove l opzione di policy consistente nell abrogazione della disciplina degli emittenti diffusi venga considerata non perseguibile, l alternativa di intervento regolatorio dovrebbe essere quella Page 1 of 6

2 di affiancare all attuale disciplina degli emittenti con azioni diffuse, regole specifiche per la nuova categoria di emittenti ammessi su MTF. Questo richiede in primo luogo una integrazione delle disposizioni per l attuazione del Codice Civile ulteriore rispetto a quanto in consultazione al fine di fare salvo quanto diversamente previsto da leggi speciali per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione. Si rendono poi necessarie alcune modifiche al Testo Unico della Finanza e ai D.Lgs n.5 e 2005 n. 38 rispettivamente in tema di arbitrato societario e principi contabili. Di seguito le proposte di modifica funzionali a tale obiettivo: Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie - all articolo 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni al comma 1 le parole e risultante alla data del 1 gennaio 2004 sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti e salvo quanto diversamente previsto da leggi speciali per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione a condizione che l ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall emittente Tale modifica risponde all obiettivo di poter introdurre per gli emittenti ammessi su MTF regole dedicate e differenziate rispetto alla disciplina degli emittenti diffusi. Modifiche alla parte IV, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 - All articolo 116, comma 1 sono aggiunte le parole Tali obblighi non si applicano agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui al successivo comma 2-bis. Tale modifica risponde a un esigenza di razionalizzazione in quanto il medesimo articolo 116 al comma 2-bis prevede l applicazione delle medesime disposizioni in tema di comunicazione al pubblico di cui all articolo 114 agli emittenti ammessi su MTF Modifiche al D.Lgs. 17/01/03 n.5 - All articolo 34 le parole ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile sono soppresse e sostituite dalle parole ad eccezione delle società quotate in mercati regolamentati. L attuale disciplina in tema di arbitrato societario rappresenta un limite all introduzione a livello di regolamentazione del mercato di meccanismi privatistici di opa endosocietaria. Tali Page 2 of 6

3 meccanismi appaiono auspicabili al fine di accrescere il livello di tutela degli investitori degli MTF dedicati alle SME, aperti al pubblico indistinto. Modifiche al D.Lgs. 38/ All articolo 4, comma 6 alla fine sono inserite le seguenti parole: Le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre L attuale disciplina rappresenta causa di oneri amministrativi per gli emittenti ammessi su MTF che, sebbene chiusi, optino per l utilizzo degli IAS essendo essi costretti comunque a redigere il bilancio secondo i principi contabili domestici. Ambito dei criteri di delega di cui all articolo 7, comma 1 lettera c) I principi e i criteri direttivi della delega legislativa prevedono, all articolo 7, comma 1 lettera c), che il Governo apporti alla disciplina vigente le modificazioni occorrenti perché, in armonia con le disposizioni europee applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione del prospetto, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all adeguamento della disciplina ( ) delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti. Al riguardo, il riferimento contenuto nella legge comunitaria alla procedura di approvazione del prospetto consente di riferire i principi e i criteri applicativi della delega anche alla disciplina dell ammissione sul mercato sia nella fase di definizione delle regole sia nella fase decisionale. Questo in quanto il prospetto è il presupposto per l accesso al mercato. Per quanto riguarda le modalità di approvazione dei regolamenti da parte della società di gestione del mercato, tale argomento è stato oggetto di discussione e di condivisione nei Tavoli Consob per la concorrenza e la semplificazione dove è emersa la opportunità di apportare alla disciplina vigente le modifiche occorrenti per semplificare il processo interno alla società di gestione del mercato per rispondere a esigenze di efficienza e competitività. Ad oggi, il Testo Unico della Finanza (TUF) richiede infatti l approvazione da parte dell assemblea ordinaria della società di gestione del regolamento disciplinante l organizzazione e la gestione del mercato e delle successive modifiche e l approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle eventuali disposizioni di attuazione del regolamento (istruzioni). Tale procedura di approvazione ha riflessi sul funzionamento societario della società di gestione e sull evoluzione dell organizzazione dei mercati. Il Regolamento disciplina infatti Page 3 of 6

4 l attività ordinaria e caratteristica della società e quindi sembrerebbe più opportuno riferire i poteri in materia ad organi gestionali. Il coinvolgimento dell Assemblea non trova riscontro nella disciplina delle altre società di gestione di servizi di mercato, come Cassa di Compensazione e Garanzia e Monte Titoli, anch esse disciplinate dal TUF. Allo stesso modo, da un analisi comparativa è emerso che in Francia, Germania e Inghilterra l approvazione del regolamento del mercato non avviene da parte dell Assemblea, ma è demandata al Consiglio di Amministrazione o ad altri organi interni a cui è attribuita l attività di gestione del mercato. Peraltro, sembrano venuti meno gli obiettivi, legati alla finalità mutualistica/corporativa, che erano alla base dell approvazione delle modifiche del regolamento del mercato da parte di una vasta gamma di interessi (azionisti/operatori). Conseguentemente sembrerebbe opportuno prevedere anche per le società di gestione del mercato la possibilità di far deliberare le modifiche regolamentari dal Consiglio di Amministrazione, senza dover ricorrere all Assemblea, e le modifiche delle Istruzioni a organi operativi della società di gestione stessa, in luogo del Consiglio di Amministrazione. Tale modifica consentirebbe alla società di gestione del mercato la necessaria flessibilità operativa e capacità di regolare con maggiore tempestività nuovi servizi o prodotti (oggi sono necessari mediamente 4/5 mesi) lasciando intatto il potere autorizzativo finale dell Autorità. Articolo 62 (Regolamento del mercato) L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dall'assemblea ordinaria della società di gestione; il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della società il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. Per quanto riguarda la fase decisionale della procedura di ammissione, si intende qui segnalare le difficoltà applicative determinate dal disposto dell articolo 64, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del TUF nei quali si prevede che le decisioni di ammissione o di esclusione dalle negoziazioni di determinati strumenti finanziari (ossia, azioni ordinarie, obbligazioni e altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato) Page 4 of 6

5 deve essere comunicata alla Consob e quest ultima dispone di un termine di cinque giorni per vietarne l esecuzione. Tale disposizione nasceva nell urgenza del dibattito aperto in occasione della Riforma del Risparmio come soluzione per rafforzare i presidi di ingresso a seguito e per gli effetti degli scandali finanziari. La norma di cui si discute rappresenta un appesantimento burocratico per la procedura di ammissione alle negoziazioni moltiplicando i livelli di controllo, in particolare per la Consob che, successivamente alla complessa istruttoria svolta dalla società di gestione, è tenuta ad effettuare, in via residuale, un controllo ulteriore nei limiti delle informazioni a sua disposizione. Sul punto va considerato che in ogni caso la Consob può, in caso di necessità e urgenza, adottare tutti i provvedimenti necessari, anche di natura sostituiva, al fine di assicurare la trasparenza, l ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, a prescindere da tale specifica previsione normativa sulla quale appare opportuno aprire una riflessione sull opportunità di una abrogazione. omissis 1. La società di gestione: Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento; b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato ; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni; omissis 1-bis. La Consob: a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli Page 5 of 6

6 strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1; omissis Page 6 of 6

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