Notifica dell'accertamento a mezzo del servizio postale - prima parte

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Notifica dell'accertamento a mezzo del servizio postale - prima parte"

Transcript

1 Notifica dell'accertamento a mezzo del servizio postale - prima parte di Antonino Pernice Pubblicato il 19 febbraio 2011 iniziamo un approfondita analisi del problema delle notifiche effettuate tramite la posta; in questa prima parte vediamo cosa prevede il codice di procedura civile 1. PREMESSA. La materia delle notificazioni è trattata: dagli articoli da 137 a 151 del c.p.c. (R.D. n.1368 del 18/12/41); per quanto riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall art.60 Dpr 600/73 (Notificazioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); 1

2 dalla legge n.890 del 20/11/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari; dalla legge n.149 del 21/03/83 (Notificazione all estero limitatamente ai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo). La notifica è un atto formale con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell interessato dell esistenza di un determinato atto o fatto, effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), che, nel consegnare l atto stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell avvenuta consegna dell atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario. L ufficiale giudiziario è un ausiliare dell ordine giudiziario che ha il compito di assistere il giudice nell udienza, di eseguire gli ordini e di notificare gli atti. Con il termine ufficiale s intende la persona incaricata di un pubblico ufficio. Per ufficiale giudiziario deve intendesi il messo comunale. 2

3 In pratica, la notifica consiste nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell atto da notificare. Si possono avere i seguenti casi: 1. l atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono più persone) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si esegue consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario; 2. l atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi (se i destinatari sono più persone). La notifica si esegue consegnando la copia conforme e trattenendo l originale; 3. 3

4 l atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi. In tal caso, si può procedere alla notifica se la copia conforme all originale è formata dallo stesso messo comunale. Il messo esegue la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell atto (se dispone di un solo originale), inserendo, sia sull atto che consegna sia sull originale che trattiene, in calce la relazione o relata di notifica. 2. RELAZIONE O RELATA DI NOTIFICA. Secondo l art.148 cpc (relazione di notificazione): l ufficiale giudiziario certifica l eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all originale e alla copia dell atto [disp. att. 47] (Vgs. Nota 1-2). 4

5 La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità (Vgs. Nota 3), nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. Note all art.148 cpc. (1) Se nella relazione manca la data o l indicazione del luogo di consegna dell atto si verifica una nullità insanabile. Mentre è considerata inesistente la relata priva di sottoscrizione. (2) Nell ipotesi di discordanza tra la relata apposta sull originale e quella redatta sulla copia dell atto notificato, si applica il principio secondo il quale prevale ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte. (3) Ovviamente si intende per qualità, l indicazione della posizione che riveste il c.d. consegnatario, in relazione al rapporto che intercorre con il destinatario (per es.: convivente, familiare, portiere etc.). La relazione di notifica, datata e sottoscritta dal messo, a seconda dei casi, deve 5

6 indicare: la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità; l ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata (ai sensi dell articolo 47 delle norme di attuazione del cpc); il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate; i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all attività svolta dal messo. 6

7 L originale dell atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all amministrazione richiedente. Il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relata di notifica. Esula in modo assoluto dalle sue attribuzioni indagare circa la capacità giuridica o di intendere e volere del destinatario. Solo nel caso in cui la consegna avvenga in mani di persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a valutare l idoneità del soggetto tenendo presente che la notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (al riguardo, Vgs. art.139 del c.p.c.). 3. NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE. CASI DI NULLITA SANABILE E INSANABILE. La Legge nr. 890/82, che detta le disposizioni inerenti le Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, all art.12, stabilisce che: le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di 7

8 cui all art.1, 2^ c., d.lgs. 29/93 e successive modificazioni, da parte dell ufficio che adotta l atto stesso. Nel caso di notificazioni degli atti a mezzo posta occorre utilizzare: la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno. In pratica, la notifica è eseguita: 1. scrivendo la relazione di notificazione sull originale e sulla copia dell atto facendo menzione dell ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; 8

9 2. scrivendo sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto (art.2, 1^ c., L.890/82, come modif. dall art.174, d.lgs. 196/03); 3. compilando l avviso di ricevimento, aggiungendovi il numero del registro cronologico; 4. consegnando all ufficio postale la busta e l avviso di ricevimento; 5. la ricevuta della raccomandata e l avviso di ricevimento sono annotati nel registro cronologico e conservati; 6. la consegna dell atto al destinatario è fatta dall agente postale con le procedure previste dalla L.890/82. 9

10 Secondo l art.14, L. 890/82: la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall A.F., secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e segg. Dpr 602/73, e 60 Dpr 600/73, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta. Secondo l art.7, L.890/82: 10

11 L agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l aggiunta, se trattasi di familiare, dell indicazione di convivente anche se temporaneo. 11

12 Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto, l agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell avvenuta notificazione dell atto a mezzo di lettera raccomandata. È opportuno evidenziare che l art.36, comma 2-quater D.L. 248/2007 (detto Decreto Milleproroghe), conv. nella Legge 31/2008, ha introdotto nuove regole per le notifiche di tutti gli atti a mezzo posta. Infatti, nel caso non sia consegnato l atto direttamente al destinatario (perché consegnato ad esempio ad un familiare o al portinaio) sono previsti una serie di incombenti per il soggetto incaricato alla notifica: 12

13 l agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell avvenuta notificazione dell atto a mezzo di lettera raccomandata. l avviso di ricevimento che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell art.4, 3^ c., L.890/82, il solo documento idoneo a provare sia l intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l avviso. Con tali norme il legislatore ha inteso accogliere il principio già da tempo sancito dalla Cassazione e consistente nella nullità delle notifiche in caso di mancata conoscenza effettiva dell atto da parte del destinatario. Infatti, la Cassazione, con la sent. n.11105/2001, ha affermato che sono illegittime nulle le notifiche qualora non siano stati rispettati gli adempimenti previsti dalla legge. 13

14 La nullità (sanabile) della notificazione degli avvisi e degli altri atti nei confronti del contribuente può discendere soltanto da uno dei motivi tassativamente indicati nell art.160 cpc (Cass. n.4863/02; n.7284/01): se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta sulla data. Resta salva l applicazione della sanatoria prevista dagli artt.156 e 157 cpc (secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata, se l atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato). 14

15 Si evidenzia che i motivi di nullità della notificazione degli avvisi di accertamento, indicati dall art.160 cpc, possono costituire un vizio di nullità sanabile (è possibile che i vizi possono essere anche insanabili), in quanto, nonostante l inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della persona medesima (ex art.7, L.890/82). Cioè il significato di nullità sanabile o insanabile ruota attorno alla certezza o meno della conoscenza dell atto, anche invalidamente notificato. Per cui nel caso in cui il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell atto (nella specie in quanto ha presentato ricorso) ed ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento (Cass. SS.UU. n.19854/04). 15

16 Ad esempio è da ritenere che la notificazione sia INSANABILE O INESISTENTE se è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che NON HANNO un qualche riferimento con il vero destinatario della persona medesima. In questi casi la mancata costituzione dimostra il mancato raggiungimento dello scopo. Invece, facendo ricorso si dimostra che comunque il destinatario è venuto a conoscenza del contenuto dell atto, anche se invalidamente notificato. In ogni caso, anche facendo ricorso avverso l atto successivo all accertamento mal notificato, non è detto che poi i giudici confermano l inesistenza della notifica, dipende dalla loro valutazione circa l effettiva conoscenza o meno dell atto in capo al destinatario. Altrimenti sarebbe facile dedurre un vizio formale di notifica per sostenere la nullità dell atto. Questa deve essere accertata dai giudici e la Cass. SS.UU., con la sentenza n.19854/04, ha fornito un indirizzo di 16

17 comportamento circa la nullità della notifica. In particolare, nel caso sottoposto alla decisione dei Supremi giudici, è stato affermato che il vizio dedotto deve essere indubbiamente ricondotto all ipotesi di nullità, e non a quello dell inesistenza, essendo stata la notifica effettuata a uno degli eredi, persona non priva di un collegamento e impersonalmente. Avendo tutti gli eredi proposto ricorso avverso l avviso di liquidazione dinanzi alla CTP, svolgendo adeguate difese e così dimostrando di avere una piena conoscenza del contenuto dell atto impugnato, il vizio della notificazione non poteva essere dichiarato dal giudice. Debbo dire che il dubbio sussiste in quanto la differenza tra nullità sanabile e insanabile della notifica è molto labile ed i giudici a volte fanno confusione tra vizio sanabile e insanabile, con il rischio di sbagliare. Tuttavia, in questi casi, si pone la domanda se dobbiamo o meno fare ricorso avverso l avviso di accertamento mal notificato (sanabile o insanabile). 17

18 Facendo ricorso incombe il timore che possiamo sanare il vizio stesso, poiché dimostriamo che comunque siamo venuti a conoscenza del contenuto dell atto anche se invalidamente notificato. Potremmo decidere di non fare ricorso avverso l avviso di accertamento mal notificato e impugnare l atto successivo, con la speranza che i giudici riconoscano l inesistenza radicale della notifica, mancando la certezza dell effettiva conoscenza dell atto mal notificato. Come diremo in seguito, diverso è se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso, sia intervenuta quando il termine per l esercizio del potere di accertamento è scaduto. La sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza. In pratica, dalla proposizione del ricorso per far valere il diritto di difesa non può mai derivare la convalida ex tunc di un atto emanato dopo i termini di decadenza previsti dalla legge. 18

19 La responsabilità di come rispondere alla domanda posta in precedenza è lasciata alla valutazione che ognuno di noi farà nel caso concreto, alla luce dell indirizzo della giurisprudenza richiamata nel presente lavoro. Intanto, diciamo subito che la Cass. n.7256 del 17/05/2002, ha affermato che l eccezione di nullità relativa di un atto processuale può essere dedotta nella prima difesa successiva all atto o alla sua notizia, altrimenti si produce la sanatoria della nullità. La Cass. n.365 del 14/01/2003, ha affermato che tale deduzione non può esaurirsi nella mera e generica allegazione della nullità dell atto, occorrendo altresì la specificazione dei motivi dell invalidità, che è indispensabile, secondo la Cass. n.4752 del 23/07/88, perché il giudice possa, ai sensi dell art.162 cpc, esaminare l eccezione e, nel caso di riconosciuta fondatezza della stessa, disporre, sempreché sia possibile, la rinnovazione dell atto nullo e degli altri atti cui la nullità si estende. 19

20 Si ha nullità sanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt.160 e 156 cpc, nonostante il vizio formale, con la proposizione del ricorso, quando: nella relata di notifica mancano le ragioni comprovanti l impossibilità di consegna al destinatario ex art.140 cpc (Cass. sent dell ); nel caso di irreperibilità, l avviso di giacenza dell atto è stato depositato nella casa comunale all interno della cassetta postale anziché averlo affisso all abitazione (C.T.P. Genova n.496 del ). quando la notifica, tuttavia, è avvenuta mediante il rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario dell atto (Cass. n del ; n.9892 dell ). 20

21 Quindi, all atto riportante una notifica illegittima-nulla (nei casi previsti dall art.160 cpc), impugnato dal contribuente, è applicabile la sanatoria prevista dall art.156, 3^ c., cpc, in quanto l atto, comunque, ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. La sanatoria della nullità di un atto, per effetto del raggiungimento dello scopo cui era destinato, retroagisce al momento del compimento della notifica (sebbene viziata). 4. NOTIFICAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO. Il Dpr n.600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), all art.60 (Notificazioni), stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: 21

22 1. la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall ufficio; 2. il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l atto o l avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell atto o dell avviso, il messo consegna o deposita la copia dell atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all originale e alla copia dell atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell avvenuta notificazione dell atto o dell avviso, a mezzo di lettera raccomandata; 3. salvo il caso di consegna dell atto o dell avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; 4. 22

23 in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l elezione di domicilio deve risultare espressamente (da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate); 5. quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l avviso del deposito prescritto dall art.140 cpc, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell ottavo giorno successivo a quello di affissione; 6. le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. Si evidenzia che, per gli atti dell amministrazione finanziaria, soltanto nel caso previsto dalla citata lett. e) (cioè, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente), l ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell atto nella 23

24 casa comunale dell ultima residenza e, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, ai sensi dell art.143 cpc). La citata lettera e), prevede che, tale forma di notificazione venga eseguita solo quando nel comune dove deve essere effettuata non vi sia ne abitazione ne azienda o ufficio. Quindi, poiché l articolo 60 lettera e) disciplina l ipotesi di inesistenza di uno dei luoghi possibili in cui notificare, la norma potrà dirsi ritualmente applicata solo quando effettuate tutte le puntuali ricerche risulti poi impossibile individuare un recapito del destinatario dell atto. L avviso di deposito in tal caso anziché sulla porta dell abitazione, ufficio o azienda (dovendo essere necessariamente tutti questi luoghi inesistenti) è affisso all Albo Pretorio e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine a ricorrere, si ha per eseguita nell ottavo giorno successivo a quello di affissione. (Circ. n del 1960). Al contrario, per la notifica effettuata ai sensi dell art.140 cpc, chi esegue la notifica deve aver individuato l abitazione o l ufficio o l azienda del destinatario dell atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederà tramite il deposito dell atto nella casa comunale e all invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario. 24

25 L art.140 cpc disciplina l ipotesi di Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, in base al quale se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell articolo precedente, l ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell abitazione o dell ufficio o dell azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La C.T.C. con decisione del 15/04/1970 n.4116 ha deciso che: allorché il contribuente cambi indirizzo della sua abitazione, il messo notificatore avrà l obbligo di effettuare la ricerca delle risultanze anagrafiche per effettuare la notificazione dell atto. Se invece si limiti a constatare l avvenuto cambio di indirizzo, la notifica vera e propria dell atto è come se non fosse avvenuta. La notificazione degli avvisi di accertamento non è stata ritenuta valida quando vi è incertezza assoluta sulla persona cui è stato consegnato l atto (i.e.: il messo che ha indicato il consegnatario come un familiare, ma ne ha omesso le generalità). 25

26 Il D. Lgs n.196 del 30/06/2003, trova applicazione anche nella notificazioni di atti ed avvisi per conto dell amministrazione finanziaria. Infatti, l art.60 Dpr 600/73, rinvia, salvo alcune particolarità, alle norme stabilite dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. che sono state modificate dall art.174 del citato d.lgs. 196/03. Andranno quindi osservate le cautele dettate a tutela della riservatezza ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell interessato. In particolare si ritiene che anche per la pubblicazione dell avviso di deposito all Albo Pretorio a cui fa riferimento l art.60, lett. e) D.P.R. 600/73 debba essere osservata la formalità della busta chiusa e sigillata prevista dall art.140 del c.p.c. al quale la norma in esame espressamente rinvia. Secondo l art.137 cpc (Notificazioni): le notificazioni, quando non è disposto altrimenti (Vgs. Nota 2), sono eseguite 26

27 dall ufficiale giudiziario (Vgs. Nota 3-4), su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere (Vgs. Nota 5) [disp. att. 47 e ss.]. L ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all originale dell atto da notificarsi (Vgs. Nota 6). Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal 2^ comma, dell articolo 143 (se non sono noti né il luogo dell ultima residenza né quello di nascita, l ufficiale giudiziario consegna una copia dell atto al pubblico ministero), l ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all originale e alla copia dell atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto. Note all art.137 cpc. (2) Il legislatore dispone, ad esempio, che si proceda a notificazione per pubblici proclami in presenza di determinate difficoltà [v. 150] o che la stessa venga eseguita, su indicazione del giudice, in maniera diversa da quella stabilita dalla legge [v. 151]. (3) Per individuare l ufficiale giudiziario competente ad eseguire la notifica si fa 27

28 riferimento o al mandamento nel cui territorio deve essere consegnato l atto oppure alla sede dell ufficio giudiziario che sarebbe competente per l atto stesso. (4) Nel codice si fa riferimento solo alla figura dell ufficiale giudiziario, ma in realtà sono previste dall ordinamento giudiziario anche le figure dell aiutante ufficiale giudiziario e del messo di conciliazione il quale provvedeva a notificare gli atti relativi ai giudizi davanti al conciliatore (prima, dunque, della legge , n. 353 istitutiva del giudice di pace). (5) L atto d impulso di tale fase (istanza o richiesta che sia) deve contenere l indicazione specifica dell identità del proprio autore. Nella prassi, però, è ormai consentita la formula «ad istanza come in atti» ritenendosi sufficiente che sia possibile desumere le generalità dal contesto dell atto notificato. (6) Nell ipotesi di copia consegnata difforme dall originale (in quanto recante mutilazioni o alterazioni) si potrà invocare la nullità della notificazione ex art. 156 comma 2 qualora si evinca che tali incompletezze abbiano reso non conoscibile il contenuto dell atto al destinatario. Secondo l art.138 cpc (Notificazione in mani proprie): 28

29 l ufficiale può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario (Vgs. Nota 1-2), ovunque lo trovi nell ambito della circoscrizione dell ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie (vgs. Nota 3). Note all art.138 cpc. (1) Occorre a tal fine che l ufficiale giudiziario conosca personalmente il destinatario o che per lo meno quest ultimo si sia qualificato come tale. Non esiste, tuttavia, un obbligo a carico dell ufficiale giudiziario di chiedere l esibizione di un documento d identità, essendo punita penalmente una eventuale falsa presentazione da parte del destinatario dell atto. (2) Nell ipotesi in cui l ufficiale giudiziario non abbia la prova dell identità del destinatario, dovrà procedere secondo le forme previste dagli artt. 139 ss. (3) Tale presunzione legale di conoscenza principio che domina tutto il procedimento notificatorio è volta a soddisfare un esigenza pratica diretta ad impedire che un intenzionale espediente dilatorio (il rifiuto, appunto, privo di valida 29

30 giustificazione) possa intralciare il normale iter del procedimento. Secondo l art.139 cpc (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio): se non avviene nel modo previsto nell articolo precedente (in mani proprie), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza (Vgs nota 1) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l ufficio o esercita l industria o il commercio (Vgs. Nota 2). Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l ufficiale giudiziario consegna copia dell atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all ufficio o all azienda (Vgs. Nota 3), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l abitazione, l ufficio o l azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (Vgs. Nota 4). Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l originale, e l ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell avvenuta notificazione dell atto, a 30

31 mezzo di lettera raccomandata. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti. Note all art.139 cpc. (1) Per poter individuare il luogo di residenza occorre guardare, basandosi su adeguate fonti di convincimento, all effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, avendo l iscrizione anagrafica un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri. (2) Il legislatore ha fissato un ordine tassativo da seguire per l individuazione del comune (prima quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio); tuttavia ha poi lasciato libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti (casa, ufficio o dove esercita l industria o il commercio). (3) Addetti sono tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell atto (ad es.: un collega di studio; l amministratore dell immobile; l infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario). 31

32 (4) L ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma è tassativo, pertanto si potrà passare da una categoria all altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. (5) Tale comma prevede la particolare circostanza nella quale si viene a trovare chi è costretto a vivere a bordo di un mercantile, consentendo una forma di notificazione meramente facoltativa, concorrente cioè con quella ordinaria. 19 febbraio 2011 Antonino Pernice 32

E illegittima la notifica di un atto impositivo effettuata all ex rappresentante di una società

E illegittima la notifica di un atto impositivo effettuata all ex rappresentante di una società E illegittima la notifica di un atto impositivo effettuata all ex rappresentante di una società di Antonio Gigliotti Pubblicato il 22 luglio 2011 analisi di un particolare caso di illegittimità della notifica

Dettagli

Pubblicato il 1 ottobre 2009

Pubblicato il 1 ottobre 2009 Esclusione per gli italiani residenti all estero della possibilità che l Agente della riscossione utilizzi per la notifica della cartella il deposito all'albo comunale di Angelo Buscema Pubblicato il 1

Dettagli

La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali

La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali Autore: Manisi Antonella In: Diritto tributario Il D.P.R. 600/73 disciplina all art. 60

Dettagli

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NOTE TRIBUTARIA

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NOTE TRIBUTARIA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NORMA SOGGETTI - MESSI COMUNALI -MESSI SPECIALI AUTORIZZATI DALL UFFICIO DELLE IMPOSTE UFFICIALI GIUDIZIARI ART.60 del D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 La notificazione

Dettagli

LE NOTIFICHE DI ATTI IMPOSITIVI NEL CASO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4

LE NOTIFICHE DI ATTI IMPOSITIVI NEL CASO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4 DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4 La notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino, ovvero atti impositivi, è rigorosamente disciplinata dall art. 26 [1] d.p.r. n. 602 del 1973

Dettagli

Multe e atti giudiziari: le modifiche della Legge di Bilancio

Multe e atti giudiziari: le modifiche della Legge di Bilancio Multe e atti giudiziari: le modifiche della Legge di Bilancio Ecco le modifiche su multe e atti giudiziari introdotte dalla legge di bilancio alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta della L.

Dettagli

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari 1 Notificazioni di atti a mezzo posta Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari L. 20 novembre 1982, n. 890, in G.U. 29 febbraio

Dettagli

Avvisi di accertamento notificati per posta da impugnare entro 10 giorni da avviso di giacenza, anche se ritirato dopo

Avvisi di accertamento notificati per posta da impugnare entro 10 giorni da avviso di giacenza, anche se ritirato dopo Avvisi di accertamento notificati per posta da impugnare entro 10 giorni da avviso di giacenza, anche se ritirato dopo di Fulvio Graziotto Pubblicato il 26 giugno 2018 Per gli avvisi di accertamento notificati

Dettagli

Inesistenza delle notifiche per posta: excursus legislativo

Inesistenza delle notifiche per posta: excursus legislativo Inesistenza delle notifiche per posta: excursus legislativo di Maurizio Villani, e Francesca Giorgia Romana Sannicandro Pubblicato il 7 novembre 2012 per comprendere il dibattito giurisprudenziale e dottrinario

Dettagli

Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari

Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari di Antonio Terlizzi Pubblicato il 8 novembre 2011 vediamo come funziona l articolo 60 del DPR 600/1973, tenendo conto che dal 2012

Dettagli

La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica)

La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) (di Francesco Annunziata) La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 2868 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: TADDEI MARGHERITA Data pubblicazione: 03/02/2017 SENTENZA sul ricorso 20683-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII VII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII VII INDICE Prefazione... XIII Schemi I GLI STRUMENTI PER L INFORMAZIONE PROCESSUALE NELL AMBITO DEI PROCEDIMENTI DELL AREA CIVILE 1 I mezzi di informazione processuale in materia civile... 5 2 La comunicazione

Dettagli

Svolgimento del processo di cui alla citata sent. n.27/25/02.

Svolgimento del processo di cui alla citata sent. n.27/25/02. NULLITA DELL ATTO TRIBUTARIO PER NULLITA INSANABILE DELLA NOTIFICA ESEGUITA, ANZICHE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA PERSONA GIURIDICA, IN ALTRO COMUNE, PRESSO LA RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE. Di Antonino

Dettagli

Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni

Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 Codice di procedura civile. (040U1443) Vigente al: 25-9-2015 omissis Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni Art. 136. (Comunicazioni). Il cancelliere,

Dettagli

Roma, 9 aprile 2010 RUO/FCIRSI/F

Roma, 9 aprile 2010 RUO/FCIRSI/F Vademecum per Messi Notificatori di Atti della Riscossione a mezzo ruolo Roma, 9 aprile 2010 RUO/FCIRSI/F Relata Rossi Mario V.Le Europa, 175 00144 Roma Indirizzo da non considerare in caso di notifica

Dettagli

Responsabile: Dott.ssa Ramona Mari Addetto notifiche: Catia Aquino

Responsabile: Dott.ssa Ramona Mari Addetto notifiche: Catia Aquino protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it AREA AMMINISTRATIVA Ufficio Messo notificatore Responsabile: Dott.ssa Ramona Mari Addetto notifiche: Catia Aquino protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it Quadro

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE VII INDICE-SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XV Capitolo Primo CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 1. Premesse generali... pag. 1 2. Le origini storiche della notificazione: cenni...» 3 3.

Dettagli

Associazione Nazionale Notifiche Atti

Associazione Nazionale Notifiche Atti 37126 VERONA 35020 ALBIGNASEGO PD e mail: info@annanotifiche.it Pagina 1 Modulistica 2010 NOTE GENERALI Le relate di notifica devono essere, in calce all atto, correttamente compilate (complete del Cognome

Dettagli

Notifiche a mezzo posta: rapporti tra processo civile e tributario (prima parte)

Notifiche a mezzo posta: rapporti tra processo civile e tributario (prima parte) Notifiche a mezzo posta: rapporti tra processo civile e tributario (prima parte) di Maurizio Villani, Lucia Marciano Pubblicato il 10 ottobre 2017 1. Premessa: le notifiche a mezzo posta La normativa speciale

Dettagli

La notifica per posta della cartella di pagamento

La notifica per posta della cartella di pagamento La notifica per posta della cartella di pagamento di Roberto Pasquini,, Vincenzo Pisapia Pubblicato il 20 aprile 2011 nel tempo le norme che riguardano la notifica postale delle cartelle esattoriali sono

Dettagli

Spedizione del ricorso tributario con raccomandata

Spedizione del ricorso tributario con raccomandata Spedizione del ricorso tributario con raccomandata di Antonio Terlizzi Pubblicato il 25 ottobre 2011 analisi delle problematiche che possono sorgere quando la notifica del ricorso tributario avviene con

Dettagli

La notifica delle sentenze tributarie

La notifica delle sentenze tributarie La notifica delle sentenze tributarie di Commercialista telematico Pubblicato il 15 gennaio 2011 analisi degli aspetti problematici della notificazione delle sentenze tributarie emersi dopo l approvazione

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 71 03.11.2016 Cartella consegnata al parente vicino di casa : nulla la notifica senza raccomandata A/r Categoria: Contribuente Sottocategoria:

Dettagli

Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente

Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente di Angelo Buscema Pubblicato il 13 giugno 2009 in base alle regole generali la notifica del ricorso in cassazione deve essere eseguita direttamente

Dettagli

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

Associazione Nazionale Notifiche Atti

Associazione Nazionale Notifiche Atti Notificazione ai sensi dell art.65, D.P.R. 29/9/1973, n. 600 Circolare n. 1 27.01.2014 Sede legale: Sede operativa: tel. 049.685670 fax 049 8252139 Via Carlo Ederle 34 Vicolo Quasimodo 34 www.annamessi.it

Dettagli

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

Appello tributario. Decorrenza termine lungo Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 77 28.11.2013 Appello tributario. Decorrenza termine lungo Non può essere rimessa in termini la parte che, pur non avendo avuto notizia della

Dettagli

La notificazione degli atti deve concedere al destinatario il tempo per prenderne effettiva conoscenza Ord. Corte Cost. n. 3 del 14.1.

La notificazione degli atti deve concedere al destinatario il tempo per prenderne effettiva conoscenza Ord. Corte Cost. n. 3 del 14.1. La notificazione degli atti deve concedere al destinatario il tempo per prenderne effettiva conoscenza Ord. Corte Cost. n. 3 del 14.1.2010 di Fabio Carrirolo Aspetti generali Nell ambito del processo civile,

Dettagli

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI -

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI - COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE Pagina 0 di 5 INDICE ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 DEFINIZIONE DI NOTIFICAZIONE

Dettagli

Atto notificato a familiare? Serve la raccomandata informativa

Atto notificato a familiare? Serve la raccomandata informativa Atto notificato a familiare? Serve la raccomandata informativa La Cassazione conferma che ove l'atto impositivo venga consegnato a familiare o persona addetta alla casa, la notifica si perfezionerà con

Dettagli

www.ufficialigiudiziari.net L 20/11/1982 n.890 - Vigente alla G.U. 15/03/2005 n. 61 NOTIFICAZIONI Legge 20 novembre 1982, n. 890 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 334). - Notificazioni di atti a mezzo posta

Dettagli

Notifica a mezzo PEC del ricorso in Commissione tributaria da parte dell avvocato

Notifica a mezzo PEC del ricorso in Commissione tributaria da parte dell avvocato Notifica a mezzo PEC del ricorso in Commissione tributaria da parte dell avvocato di Enrico Fronticelli Baldelli (*) La Legge n. 53/1994 stabilisce che, in ambito civile, amministrativo e stragiudiziale,

Dettagli

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE di Lina Avigliano e Patrizia Felcioloni INDICE GENERALE COMUNICAZIONI In generale... 1 Comunicazione della sentenza... 3 Comunicazione dell ordinanza pronunciata fuori udienza... 4 Comunicazione e termini

Dettagli

Formazione 2016 NORMATIVA

Formazione 2016 NORMATIVA Formazione 2016 NORMATIVA www.annamessi.it info@annamessi.it Associazione Nazionale Notifiche Atti Pagina 2 SOMMARIO MODELLO DI RELATA GENERICA (originale cartaceo/destinatario persona fisica)... 5 MODELLO

Dettagli

COMUNE DI MARNATE Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE

COMUNE DI MARNATE Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE COMUNE DI MARNATE Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23 maggio 2015 INDICE ART. 1 OGGETTO ED

Dettagli

Pagina 2. Associazione Nazionale Notifiche Atti

Pagina 2. Associazione Nazionale Notifiche Atti Pagina 2... 4... 5... 6... 7... 8... 9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...25...26...27...28...29...30...31...32...33...34...35...36...37...38...39...41...42...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53

Dettagli

Le novità della Legge di Bilancio 2018 sulle notificazioni a mezzo posta

Le novità della Legge di Bilancio 2018 sulle notificazioni a mezzo posta Le novità della Legge di Bilancio 2018 sulle notificazioni a mezzo posta di Maurizio Villani, Iolanda Pansardi Pubblicato il 27 gennaio 2018 la Legge di Bilancio 2018 ha ampliato la possibilità di notificazioni

Dettagli

la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge:

la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge: LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, n. 890 notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. (GU n. 334 del 04/12/1982) preambolo la camera dei

Dettagli

all ormai ex difensore

all ormai ex difensore Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Sanabile il ricorso per all ormai ex difensore cassazione recapitato 17 Agosto 2016 La notifica è inesistente solo se l atto torna

Dettagli

A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO

A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO martedì 30 novembre 2010 CONTENZIOSO A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO Di Alessandro Sacrestano La notifica è un procedimento fondamentale ai fini della regolarità

Dettagli

Il Processo Amministrativo Telematico. Torino, 30 maggio 2018

Il Processo Amministrativo Telematico. Torino, 30 maggio 2018 Il Processo Amministrativo Telematico Torino, 30 maggio 2018 Il Domicilio Digitale Le origini Art. 125 co. 1 c.p.c. Art. 366 co. 2 c.p.c. Art. 125 co. 1 c.p.c. [I]. Salvo che la legge disponga altrimenti,

Dettagli

NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI IN CASO DI IRREPERIBILITA DEL CONTRIBUENTE

NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI IN CASO DI IRREPERIBILITA DEL CONTRIBUENTE NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI IN CASO DI IRREPERIBILITA DEL CONTRIBUENTE La Corte Costituzionale, con l importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l illegittimità costituzionale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30/07/2013 INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 -

Dettagli

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 2 COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 16 Artt. 1-4 LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 3 L. 20 novembre 1982, n. 890 Notificazioni di atti a mezzo posta e di

Dettagli

Legge 21 gennaio 1994, n. 53. di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Legge 21 gennaio 1994, n. 53. di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Articolo 1 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di

Dettagli

PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE

PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE a cura di Antonio Gigliotti Nel processo tributario, il termine dei trenta giorni per il deposito del ricorso in Commissione tributaria

Dettagli

Notifica della sentenza tributaria

Notifica della sentenza tributaria Notifica della sentenza tributaria di Angelo Buscema Pubblicato il 5 maggio 2010 Nel processo tributario si possono configurare due termini per l impugnativa; il primo è breve mentre il secondo è lungo.

Dettagli

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI CHARVENSOD

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI CHARVENSOD CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D AOSTA Consortium des Collectivitités Locales de la Vallée d Aoste REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI CHARVENSOD BOZZA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO A) NOTIFICHE DELLE PARTI a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico senza busta con racc. A.R. entro 60 gg. atto ricorso introduttivo consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne

Dettagli

Cass /2011: indirizzo indicato sulla carta di circolazione e nullità della notificazione.

Cass /2011: indirizzo indicato sulla carta di circolazione e nullità della notificazione. La validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi (residenza, domicilio o sede del soggetto) risultanti dalla carta di circolazione, bensì sul necessario

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 52 07.07.2016 Società: notifica a persona rinvenuta in sede La Cassazione rafforza la presunzione operante nel caso di consegna dell atto tributario

Dettagli

LA NOTIFICA TRAMITE PEC Criticità e Soluzioni. Camera Civile di Viterbo «Carlo Alfonso Pesaresi»

LA NOTIFICA TRAMITE PEC Criticità e Soluzioni. Camera Civile di Viterbo «Carlo Alfonso Pesaresi» LA NOTIFICA TRAMITE PEC Criticità e Soluzioni Camera Civile di Viterbo «Carlo Alfonso Pesaresi» 01.02.2018 SALVE! Per contattarmi: marcoprosperoni@avv.it 2 1. La Legge 53 del 1994 Art. 1 (L. 53/94): In

Dettagli

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Estratto

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Estratto CODICE DI PROCEDURA CIVILE Estratto 137. Notificazioni (1) Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 96 24.12.2015 Accertamento: la notifica irregolare agli eredi è sanata dall impugnazione Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario

Dettagli

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI)

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) α) COSTITUZIONE DEL RICORRENTE α.1. Termine di costituzione: dies a quo. (Riferimenti normativi = Art. 22, comma 1, primo periodo: «Il ricorrente,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, FERRARESI, MICILLO, SARTI, TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, FERRARESI, MICILLO, SARTI, TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1032 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, FERRARESI, MICILLO, SARTI, TURCO Modifica dell

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Allegato A alla deliberazione C.C. n. 16 del 23.6.2014. COMUNE DI BORGIO VEREZZI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 6524 Anno 2018 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 16/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 2648-2013 proposto da: DI BLASIO ANTONIO, domiciliato

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012 Le recentissime modifiche al Codice di procedura civile in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183) Art. 25. (Impiego della posta elettronica

Dettagli

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI COMUNE DI CLES (Provincia di Trento) ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 39 dd. 28.07.2015 INDICE Art. 1 - Oggetto

Dettagli

COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizione di notificazione Art. 3 - Modalità per la notificazione

Dettagli

E NATO DELLA REPUBBLICA

E NATO DELLA REPUBBLICA E NATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. I03I-B) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (MORLINO) di concerto col Ministro delle Finanze (REVIGLIO) e col Ministro delle Poste

Dettagli

APPROFONDIMENTI.

APPROFONDIMENTI. APPROFONDIMENTI www.studiolegalesidoti.eu LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: NEI CASI DI IRREPERIBILITA' RELATIVA LA NOTIFICA VA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 140 C.P.C. Nota di commento a Commissione

Dettagli

Il luogo di notificazione del ricorso per cassazione

Il luogo di notificazione del ricorso per cassazione Il luogo di notificazione del ricorso per cassazione di Maurizio Villani Pubblicato il 27 luglio 2016 vediamo quali sono le modalità corrette con cui va notificato il ricorso per cassazione nel processo

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) INDICE Articolo 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento pag. 2 Articolo

Dettagli

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 AL SIGNOR GIUDICE DI PACE DI.. ******************** Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 Nell interesse della XXXS.r.l. in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, Sig..., con sede a.

Dettagli

LEGGE 21 gennaio 1994, n Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1)

LEGGE 21 gennaio 1994, n Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1) LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

Dettagli

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati Testo aggiornato alle ultime modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito

Dettagli

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA AI SENSI DELL ART. 149-BIS: IL PROBLEMA DELLA COMPETENZA DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA AI SENSI DELL ART. 149-BIS: IL PROBLEMA DELLA COMPETENZA DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA AI SENSI DELL ART. 149-BIS: IL PROBLEMA DELLA COMPETENZA DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO Nel presente scritto, si cerca di capire quali siano le limitazioni territoriali

Dettagli

Pagina 3 ART. 137 CPC - NOTIFICAZIONI (TESTO)

Pagina 3 ART. 137 CPC - NOTIFICAZIONI (TESTO) SOMMARIO Pagina 2 ART. 137 CPC - NOTIFICAZIONI (TESTO)...3 MODELLO DI RELATA GENERICA (in presenza di consegnatario)...4 MODELLO DI RELATA GENERICA (originale costituito da documento informatico)...5 ATTESTAZIONE

Dettagli

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 3 LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 183 c.p.c. - Prima comparizione delle parti e trattazione

Dettagli

Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento

Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento di Maurizio Villani e Paola Rizzelli Con sentenza n. 436/02/10, pronunciata

Dettagli

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/ Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/50.41.50 e-mail imprese@sartoris-team.com Ai gentili clienti Loro sedi Dal 01.07.2017 avvisi di accertamento tramite PEC Gentile cliente,

Dettagli

COMUNE DI FONTAINEMORE REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D AOSTA. Regolamento comunale per la disciplina della notificazione degli atti

COMUNE DI FONTAINEMORE REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D AOSTA. Regolamento comunale per la disciplina della notificazione degli atti COMUNE DI FONTAINEMORE REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D AOSTA Regolamento comunale per la disciplina della notificazione degli atti Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Definizione di notificazione Articolo

Dettagli

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA Provincia di Benevento Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche. Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 2 del 9 Gennaio 2014 Indice Art. 1 Oggetto

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 13 16.02.2017 Accertamento per posta: notifica con compiuta giacenza A rischio la tempestività del ricorso A cura di Paola Mauro Categoria:

Dettagli

Cass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità

Cass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha statuito che i gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie sono riservati in maniera esclusiva, per motivi di ordine

Dettagli

sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta».

sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta». sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta». Art. 1 - Comma 459 459. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, i termini

Dettagli

INDICE PER ARTICOLI. Titolo VI. DEGLI ATTI PROCESSUALI. Capo I. DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI. Sezione I. Degli atti in generale

INDICE PER ARTICOLI. Titolo VI. DEGLI ATTI PROCESSUALI. Capo I. DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI. Sezione I. Degli atti in generale Titolo VI. DEGLI ATTI PROCESSUALI Capo I. DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI Sezione I. Degli atti in generale Art. 121. Libertà di forme... pag. 1 1. Il Titolo VI ovvero i principi in materia

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE

Dettagli

VÉÅÅ áá ÉÇx gü uâàtü t exz ÉÇtÄx wxäät VtÅÑtÇ t hyy v É wxä `táá ÅtÜ É

VÉÅÅ áá ÉÇx gü uâàtü t exz ÉÇtÄx wxäät VtÅÑtÇ t hyy v É wxä `táá ÅtÜ É fxüä é É w wévâåxçàté ÉÇx àü uâàtü t câuuä vté ÉÇx tççé ECDC EC ÇÉäxÅuÜx ECDE Comm. Trib. Prov. Benevento Sezione 3 Sentenza del 01/09/2010 n. 233 Riscossione Tributi locali TARSU Riscossione diretta da

Dettagli

Il Processo Amministrativo Telematico. Torino, 30 maggio 2018

Il Processo Amministrativo Telematico. Torino, 30 maggio 2018 Il Processo Amministrativo Telematico Torino, 30 maggio 2018 La notificazione degli atti alle Pubbliche Amministrazioni Il primo Elenco degli indirizzi Art. 11 del D.P.C.M. 31/10/2000 Art. 11 del D.P.C.M.

Dettagli

L. 20 novembre 1982, n. 890 CONFRONTO VECCHIO/NUOVO TESTO

L. 20 novembre 1982, n. 890 CONFRONTO VECCHIO/NUOVO TESTO L. 20 novembre 1982, n. 890 Legenda: CONFRONTO VECCHIO/NUOVO TESTO Grigio: parti nuove Rosso: abrogazioni L. 20 novembre 1982, n. 890 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 35 05.05.2016 Ricorso consegnato all Ufficio. Inammissibile senza sottoscrizione dell impiegato addetto Categoria: Contenzioso Sottocategoria:

Dettagli

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA 13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI LA NORMATIVA D.LG. 179/2012 - ARTICOLO N.16 DECIES POTERE DI CERTIFICAZIONE

Dettagli

alcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante

alcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante L omissione della notificazione della cartella di pagamento (atto presupposto) rende illegittimo per invalidità derivata il fermo amministrativo (atto consequenziale) di Angelo Buscema Pubblicato il 10

Dettagli

COMUNE DI VOGHIERA PROVINCIA DI FERRARA IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE

COMUNE DI VOGHIERA PROVINCIA DI FERRARA IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE COMUNE DI VOGHIERA PROVINCIA DI FERRARA IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE 1 Titolo I NOZIONI GENERALI Art. 1 La Notificazione Art. 2 Chi può notificare? Art. 3 La competenza del Messo Art. 4 Registro delle

Dettagli

Legge , n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Legge , n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Legge 21-01-1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

Dettagli

COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI 1 Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 1. Il

Dettagli

Gara EQUITALIA S.p.A. L affidamento del servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali.

Gara EQUITALIA S.p.A. L affidamento del servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali. 1 Gara EQUITALIA S.p.A L affidamento del servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali. Introduzione 2 Equitalia S.p.A è una società istituita per svolgere il servizio di

Dettagli

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli; Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da

Dettagli

Regolamento comunale per la disciplina della notificazione degli atti

Regolamento comunale per la disciplina della notificazione degli atti Regolamento comunale per la disciplina della notificazione degli atti Regolamento comunale per la notificazione degli atti 1 Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Definizione di notificazione Articolo 3 -

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 39 19.05.2016 Cartella al familiare: notifica valida La notificazione è regolare se l atto è stato consegnato al parente presso l abitazione

Dettagli

1) GLI ATTI PROCESSUALI Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al processo e su di esso incidono, svolgendo un ruolo

1) GLI ATTI PROCESSUALI Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al processo e su di esso incidono, svolgendo un ruolo 1) GLI ATTI PROCESSUALI Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al processo e su di esso incidono, svolgendo un ruolo dinamico e producendo un effetto predeterminato dalla legge.

Dettagli

Rimborsi Iva, l omessa prestazione della garanzia non ferma i termini di decadenza dell accertamento I chiarimenti della C.M. 17/E del 5 maggio 2011

Rimborsi Iva, l omessa prestazione della garanzia non ferma i termini di decadenza dell accertamento I chiarimenti della C.M. 17/E del 5 maggio 2011 Rimborsi Iva, l omessa prestazione della garanzia non ferma i termini di decadenza dell accertamento I chiarimenti della C.M. 17/E del 5 maggio 2011 di Cinzia Bondì Premessa Nell ambito del procedimento

Dettagli