SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I. SENTENZA 24 settembre 2004, n Svolgimento del processo

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1 Acquisto personale in deroga alla comunione legale: necessaria la dichiarazione Cassazione, sez. I, sentenza n In tema di deroga al regime della comunione legale, l'acquisto "personale" da parte di uno dei coniugi di un bene immobile o mobile registrato, previsto dall'art. 179 c.c., costituisce una fattispecie complessa, al cui perfezionamento, in un disegno normativo del tutto compatto ed unitario, concorrono, ad un tempo, il ricorso effettivo dei presupposti di cui alla lettera d), e), f) del suddetto articolo, la relativa dichiarazione resa dal coniuge "acquirente esclusivo", e la partecipazione - all'atto - dell'altro coniuge. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n depositata il 24 settembre 2004, che fornisce un'interpretazione restrittiva dell'art. 179 c.c. La Suprema Corte inoltre precisa che la partecipazione dell' "altro coniuge", il quale presta "adesione" alla dichiarazione resa dal coniuge "acquirente", ha un contenuto di ricognizione del ricorso dei presupposti per la "personalità" dell'acquisto. (Altalex, 19 novembre 2004) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 24 settembre 2004, n Svolgimento del processo Cristina N. conveniva, innanzi al Tribunale di Roma, il marito separato Giuseppe M., e, premesso come fra essi vigesse il regime di comunione legale, chiedeva: a) che venisse dichiarata la comproprietà dell'immobile di via N. acquistato dal convenuto in costanza di matrimonio; b) che il convenuto fosse condannato al pagamento di un corrispettivo per l'uso esclusivo dell'immobile stesso, - c) che si determinassero i diritti di comunione sulle aziende del marito; d) che si dichiarasse il diritto di comunione dell'attrice sui proventi delle attività del convenuto esistenti alla data di scioglimento della comunione legale; e) che infine si determinasse la massa dei beni in comunione per procedere quindi alla loro divisione ai sensi dell'art. 194 c.c.. Il convenuto si costituiva contestando in via principale la domanda dell'attrice, ed in subordine chiedendo che si formasse la massa da dividere tenendo conto del suo apporto economico e dei versamenti effettuati in favore della N.. Il M. spiegava altresì domanda riconvenzionale onde vedere dichiarato che l'eventuale pregressa comunione legale era stata sciolta con una scrittura privata del 13/5/91, ed in ogni caso che l'immobile di via N. era di sua esclusiva proprietà. Con sentenza parziale del 2000, il Tribunale accertava che nella fattispecie avesse operato il regime di comunione legale, dichiarava la contitolarità del danaro e dei valori mobiliari nella disponibilità del M. al momento dello scioglimento della comunione, rigettava la domanda di riconoscimento della comproprietà dell'immobile di via N., nonchè quella di riconoscimento di un corrispettivo per il godimento di tale immobile, respingeva le domande attrici relative al riconoscimento della comproprietà sui beni e sui proventi della Gioielleria M. e della M. Diffusione s.r.l., accoglieva la domanda riconvenzionale dichiarando che l'immobile di via N. era escluso dalla comunione legale, ai sensi dell'art. 179 lett. f) c.c., disponeva per il prosieguo con separata ordinanza.

2 Avverso tale sentenza proponeva gravame la N. chiedendo l'accoglimento di tutte le domande attrici. Resisteva il M., chiedendo, in via incidentale, il rigetto della domanda accolta in 1^ grado. All'esito la Corte di appello rigettava entrambi gli appelli. Allo scopo la Corte, quanto al primo motivo di appello principale,rilevava come: a) il Tribunale avesse correttamente concluso nel senso per cui l'immobile di via N. non dovesse ritenersi compreso nella comunione legale, ma di proprietà esclusiva di Giuseppe M.; b) come, più in particolare, le risultanze processuali indicassero chiaramente (e non vi fosse contestazione al riguardo) nel senso per cui l'immobile fosse stato acquistato con i proventi della vendita di altri immobili di proprietà esclusiva del M. e immediatamente dopo la vendita di questi ultimi; c) al momento dell'acquisto dell'immobile non fosse presente il coniuge CRISTINA N., la quale non aveva reso quindi la dichiarazione prevista dall'art. 179 lett. f) con la quale escludeva il bene dalla comunione legale; d) come la tesi dell'appellante secondo cui la assenza stessa di una tale dichiarazione impedisse che i beni potessero essere considerati personali e sottratti al regime di comunione legale, non potesse essere condivisa in quanto l'esclusione dell'acquisto dalla comunione non dipende dall'assenso dell'altro coniuge, bensì dalla sussistenza della fattispecie legale dell'utilizzazione di beni personali prevista nell'art, 179 c.c.; e) più in particolare, l'inciso "purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto", contenuto nella lettera f) dell'art. 179 menzionato, debba intendersi riferito esclusivamente alle ipotesi in cui possa essere obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi - o meno - il reinvestimento (o l'investimento) di danaro avuto per donazione od eredità o che sia frutto dello scambio di peni egualmente personali; f) più in particolare ancora, lo scopo della dichiarazione sia quello di rendere conoscibile la provenienza dei beni dati in permuta o del danaro speso per l'acquisto, e pertanto, quando non vi sia incertezza, la dichiarazione in questione si renderebbe del tutto superflua, sì che del tutto irragionevole si renda attribuire alla semplice sua omissione effetti sostanziali traslativi tanto gravi; g) più in particolare ancora, la dichiarazione si renda necessaria nei confronti dell'altro coniuge (diversa risultando la posizione dei terzi) unicamente quando il consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo di danaro o di beni acquisiti per donazione o per successione, ma anche di danaro o di beni pervenutigli aliunde (ad es. lavoro), e non anche quando risulti ragionevolmente conoscibile dall'altro coniuge l'inesistenza di una tale duplicità di mezzi, - h) correttamente quindi il primo giudice avesse quindi affermato che la dichiarazione in questione non abbia natura dispositiva, ma meramente ricognitiva, e che gli elementi acquisiti escludessero che il bene in contestazione dovesse includersi nella comunione legale; i) esistesse del resto una dichiarazione della stessa appellante in data 13/5/91 nella quale la stessa si dichiarava soddisfatta di ottenere le restituzione della somma versata per l'allestimento della casa di via N., senza avanzare alcuna pretesa sul bene, il che si rendeva chiaramente indicativo del riconoscimento (in senso atecnico) della proprietà personale del bene in capo al M.. Quanto poi al secondo ed al terzo motivo di appello, relativi alla lamentata violazione ed all'errata applicazione dell'art. 178 c.c., per avere il Tribunale respinto le domande dirette ad ottenere il riconoscimento della comproprietà dei beni destinati all'esercizio dell'impresa Gioielleria M., nonchè la contitolarità degli utili ed incrementi dell'azienda M. diffusione s.r.l., la Corte territoriale osservava: a) come, di contro alla tesi secondo cui Giuseppe M. esercitasse in comune con il padre GIORGIO ed il fratello Carlo l'attività imprenditoriale sotto la denominazione di Gioielleria M., mentre per la s.r.l. M. Diffusione (costituita durante il matrimonio) fosse opportuno disporre una CTU onde accertare la sussistenza di utili al momento dello scioglimento della comunione, la documentazione prodotta provasse che unico titolare della impresa Gioielleria fosse il padre dell'appellato, mentre invece non sussisteva alcun documento attestante la partecipazione di Giuseppe M. alle attività imprenditoriali ed agli utili d'impresa, mentre - quanto alla M. Diffusione srl - tale società, sempre sulla base della documentazione prodotta, presentasse, al momento dello scioglimento, perdite di bilancio e praticamente nessun utile; b quanto alle richieste istruttorie per l'assunzione di prove testimoniali e di una CTU, avanzate dall'appellante (e già respinte in primo grado), le prime si rivelassero chiaramente inidonee a fornire

3 elementi idonei a superarele prove documentali, mentre la seconda non si rendesse proponibile in assenza di qualsivoglia elemento che facesse presumere la non regolarità dei bilanci. Quanto infine all'appello incidentale del M. e relativo alla mancata assunzione in computo - ai fini della ricostruzione della massa - anche dei beni mobili e del denaro di pertinenza dell'appellante all'atto dello scioglimento della comunione, la corte rilevava come esso si rivelasse del tutto estraneo ai contenuti della decisione impugnata, la quale si era limitata, con sentenza parziale, ad affermare solo in generale la fondatezza della pretesa di vedere accertati i diritti di comunione sul denaro e sui valori mobiliari del convenuto al momento dello scioglimento della comunione. Ricorre per Cassazione la N., sulla base di 3 motivi illustrati da memoria. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale definito"eventuale", il M., il quale ha depositato altresì memoria. Motivi della decisione va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., attesa l'evidente ed intima connessione sussistente fra gli stessi. Con il I motivo del ricorso principale, nel dedurre violazione e falsa ed errata applicazione DELL'ART. 179 LETTERA F) DELLO STESSO ART. 179 SECONDO COMMA, NONCHE' DELL'ART. 177 LETTERA A), TRAVISAMENTO DEI FATTI, MOTIVAZIONE ILLGICA E CONTRADDITTORIA, la ricorrente, dopo aver premesso un riepilogo ricostruttivo del regime della comunione legale fra i coniugi e degli acquisti compiuti separatamente da ciascuno dei coniugi, lamenta come: a) la Corte diappello abbia proceduto ad un'interpretazione "abrogans" dell'art. 179 c.c. costruendo una norma secondo la quale la espressa dichiarazione prevista dalla legge non avrebbe alcuna importanza, dipendendo il carattere personale dell'acquisto del bene esclusivamente dall'effettivo impiego di danaro di carattere personale; b) più in particolare, la Corte territoriale abbia finito - male invocando fra l'altro i precedenti di questa Suprema Corte - con l'applicare una norma diversa del tutto estranea alla disciplina complessiva della materia, vulnerando tutto il sistema della comunione legale coniugale e la stessa operatività dello stesso, finendo con l'affidare la soluzione del problema dell'appartenenza del bene, ad una mera indagine sulla provenienza del denaro impiegato nell'acquisto, tanto da far sì che l'oggetto della comunione - oltretutto - dipenda da complessi accertamenti e da indagini di complessissima attuazione. Il motivo è fondato e va accolto, dovendo affermarsi come si ponga quale frutto di una lettura evidentemente incongrua (ed in ogni caso asistematica) della disciplina di cui all'art. 179 c.c. (la quale - in quanto tale, e ciò converrà rammentarlo - rappresenta deroga rispetto al sistema generale della comunione legale coniugale quale delineato nell'art. 159 c.c.) la tesi - in qualche modo fatta propria dalla Corte di Appello di Roma (la quale, però, in plurime parti della sentenza sembra equivocare aggiuntivamente sul soggetto il quale, nel disegno di cui all'art. 179 suddetto, rende, di per sè, in sede di atto di acquisto, la dichiarazione di cui alla lettera f); soggetto fatto coincidere, a pag. 7 e ss. della sentenza, non già con il coniuge "acquirente", ma con l'"altro coniuge" non acquirente; il che si pone poi a fonte aggiuntiva di equivoci, di cui finisce per essere traccia in pronuncia, quali quelli relativi alla natura meramente opzionale della stessa previsione normativa relativa alla necessità della dichiarazione, previsione invece contenuta in via generale nella disciplina di cui alla lettera f) in questione) - secondo la quale, con riguardo ai beni immobili, ed ai beni mobili "registrati" previsti dall'art c.c., in tema di deroga al regime della "comunione legale" coniugale degli effetti reali degli acquisti a titolo oneroso, e perciò di regime meramente "personale" della relativa loro acquisizione, la "partecipazione" dell'"altro coniuge" all'atto di acquisto si renderebbe del tutto facoltativa, rendendosi necessarie e sufficienti la

4 ricorrenza storica dei presupposti di cui alle lettere e), d), f) (e perciò - con ancora più particolare riguardo a tale ultima lettera - la provenienza del danaro utilizzato per il pagamento, dal trasferimento di uno dei beni "personali" di cui alle lettere da a) ad e) del primo comma), o la natura personale - ai sensi delle suddette lettere - del bene "scambiato", ove l'acquisto si realizzi a mezzo "permuta" (nella estremamente radicale versione di una tale tesi, fatta propria - con gli equivoci aggiuntivi sopra evidenziati - dalla Corte di Appello di Roma, addirittura la stessa dichiarazione prevista dalla lettera f), a carico del coniuge acquirente, circa la destinazione del bene acquistato (lettere e) ed) o circa la provenienza "personale" del danaro utilizzato per il pagamento, o del bene scambiato (lettera f)f si renderebbe come del tutto opzionale e facoltativa). Più in particolare, premesso come, in linea più generale, non trovi appunto fondamento alcuno la tesi radicale recepita nella impugnata sentenza, secondo cui la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nella lettera f) del primo comma dell'art. 179 c.c., sarebbe del tutto facoltativa, va detto come altrettanto destituita di fondamento si riveli la proposizione aggiuntiva secondo la quale, a sua volta, nel caso dei beni immobili e dei beni mobili registrati, risultando pur sempre il termine "definente" della natura "personale" dell'acquisto, rappresentato dalla provenienza "personale" del danaro (o del bene "scambiato"), la mancata partecipazione dell'altro coniuge all'atto, e la conseguente mancata sua "adesione" alla dichiarazione resa dal coniuge acquirente, non pregiudicherebbe l'esclusività dell'acquisto di quest'ultimo. Tutto, infatti, il complesso sistema dell'acquisto solo "personale" dei beni immobili e mobili registrati - quale descritto dal secondo comma dell'art. 179 c.c. delinea - di tutta evidenza - un trattamento differenziato in relazione appunto ad un tal tipo di beni, e ciò in ragione degli evidenti profili di particolare certezza che (nell'ottica del codice del 1942) debbono accompagnarsi alla circolazione dei beni in questione; esigenze di certezza sintetizzate dal particolare meccanismo di pubblicità per essi contemplato, e rappresentato dalla "trascrizione"; a tali esigenze di certezza risponde appunto il profilo per cui il secondo comma dell'art. 179 c.c. - richieda espressamente (nè - a ben vedere - si rivelano davvero contrastanti le conclusioni tratte da questa Corte con la nota pronuncia n. 1556/93, in quanto quest'ultima ebbe ad avere adoggetto una ipotesi in cui l'acquisto si era realizzato attraverso lo strumento della "permuta", in relazione al quale ultimo vi è indubbiamente spazio per ritenere che le esigenze di certezza possano risultare equipollentemente soddisfatte anche sulla base delle risultanze assicurate dal sistema della continuità delle trascrizioni) - in tali ipotesi - anche la partecipazione dell'"altro coniuge", il quale presti "adesione" alla dichiarazione resa dal coniuge "acquirente"; un' "adesione" avente contenuto di ricognizione del ricorso dei presupposti per la "personalità" dell'acquisto. Trattasi - di tutta evidenza - di una fattispecie complessa, al cui perfezionamento, in un disegno normativo del tutto compatto ed unitario, concorrono, ad un tempo, il ricorso effettivo dei presupposti di cui alla lettera f) (o delle lettere e) ed)) dell'art. 179, la relativa dichiarazione resa dal coniuge "acquirente esclusivo", e la partecipazione - all'atto - dell'altro coniuge; fattispecie in relazione alla quale - pertanto - non è dato in alcun modo di distinguere (come invece pretenderebbe di fare la sentenza) fra un "piano meramente interno" del problema, ristretto ai rapporti ed alle contestazioni fra i coniugi, ed un piano esterno concernente invece le controversie con i terzi. Nè coglie nel segno la impugnata sentenza laddove ritiene di poter rinvenire un conforto alle sue tesi in un preteso indirizzo conforme di questa Suprema Corte suppostamente consacratosi nella pronuncia n. 7437/94. Ed infatti - al di là di taluni aspetti "espansivi" manifestati dalla relativa massima - anche nel caso della pronuncia in questione, nessun principio diverso risulta affermato, non vertendosi - nel caso concretamente con essa pronuncia deciso - in tema di un acquisto di beni immobili o "mobili registrati", ma in tema di acquisto di "azioni", estraneo - in quanto tale - alleesigenze di certezza sintetizzate dal sistema di pubblicità della "trascrizione".

5 Lo stesso dicasi anche in relazione ad altra più recente pronuncia di questa Corte (la n. 2954/03), nella quale questa Corte ha affrontato - in realtà - il ben diverso tema della natura rivestita dalla dichiarazione adesiva resa dal coniuge "non acquirente" allorchè, per il fatto del difetto dei presupposti, la dichiarazione in questione abbia ad acquisire i connotati della "rinuncia" alla comunione dell'acquisto, e non ha affatto preso posizione difforme in ordine alla necessità - comunque - della partecipazione - all'atto - dell'"altro coniuge". Nessun ingresso possono invece trovare - siccome entrambi inammissibili - il 2^ ed il 3^ motivo del ricorso principale, con i quali la ricorrente lamenta rispettivamente: VIOLAZIONE e FALSAAPPLICAZIONE DELL'ART. 178 C.C.. INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE (in relazione alla esclusa - dalla Corte di Appello di Roma - comproprietà per comunione ex art. 178 e. e, sui beni destinati all'esercizio dell'impresa Gioielleria M., sugli incrementi dell'impresa e sui proventi di essa; impresa dapprima esercitata insieme al padre e ad un fratello, e poi confluita - a dire della ricorrente - in una società in accomandita semplice affidante al marito il ruolo del socio accomandante), nonchè ANCORA VIOLAZIONE E FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 178 C.C. (in relazione alla esclusa - dalla Corte di Appello di Roma - contitolarità degli utili e degli incrementi dell'azienda "M. diffusione s.r.l., costituita - sempre a dire della ricorrente - durante il matrimonio). Entrambi i motivi, infatti, nel confluire in finali censure sollevate avverso la mancata ammissione di mezzi di prova dedottamente destinati a comprovare i presupposti delle domande da essa N. formulate ai sensi dell'art. 178 (prova per interrogatorio formale e per testi, quanto alla Gioielleria M., - consulenza tecnica, quanto alla "M. Diffusione s.r.l.), difettano sia sotto il profilo stesso dell'autosufficienza (posto che del contenuto specifico di tali prove e della stessa richiesta di CTU si omette - oltretutto - in ricorso ogni compiuta trascrizione), sia sotto il profilo della stessa più generale ammissibilità, posto che essi si traducono -oltretutto, in relazione a profili della controversia inadeguatamente illustrati in sede di esposizione sommaria dei fatti, e perciò condannati a rimanere confusi e generici (particolarmente vaghi si rivelano - ad esempio - i riferimenti operati dalla ricorrente alla M. Diffusione s.r.l., di cui non è dato neppure trarre più compiutamente il dedotto assetto societario interno), ed in parte anche incontrollabili circa i termini effettivi del loro pregresso ingresso nel dibattito processuale di merito (vedi i riferimenti alla dedotta veste societaria di s.a.s. assunta, da ultimo, dalla dedotta partecipazione del marito alla Gioielleria paterna, veste della quale non è menzione alcuna in sentenza) - in mere censure di merito alle concrete conclusioni tratte dalla Corte di Appello di Roma allorchè (con percorso motivazionale di per sè immune da vizi logico giuridici e perciò non censurabile in questa sede) non ha ritenuto comprovati i presupposti per l'operatività dell'art. 178 c.c.. Non miglior sorte merita l'unico motivo del ricorso incidentale (qualificato dallo stesso M. come "eventuale"), con il quale,nel dedurre VIOLAZIONE DELL'ART. 177 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.C., il controricorrente deduce che, nell'ipotesi in cui il ricorso della N. dovesse essere accolto, la sentenza dovrà essere cassata anche in relazione al profilo per cui la Corte di Appello di Roma avrebbe finito - sempre a dire del controricorrente - per recepire la decisione con la quale il Tribunale avrebbe in realtà limitato la ricostruzione della massa, al solo danaro e ai soli valori mobiliari nella disponibilità di esso resistente al momento dello scioglimento della comunione, ed avrebbe escluso ogni analogo accertamento degli analoghi beni risultanti nella disponibilità della ricorrente. Il motivo si rivela, infatti, del tutto inammissibile, posto che esso si rende del tutto generico e non pertinente rispetto agli stessi contenuti effettivi della sentenza impugnata, la quale, sul punto, lungi dall'avere affermato quanto attribuitole dal controricorrente, si conduce - proprio in recepimento del principio difeso dal controricorrente - a rilevare come lo stesso Tribunale, con la sua sentenza parziale, non abbia giammai affermato il contrario, e come la causa stessa sia stata fatta invece proseguire proprio al fine di determinare la massa dei beni, lasciando perciò impregiudicate le ragioni del M.. Un tal

6 profilo di assorbente inammissibilità del ricorso incidentale esime - fra l'altro - dal dover prendere posizione sulla sezione terminale del ricorso incidentale, nella quale, con formulazione oltretutto di ardua decifrazione, il controricorrente, nel dare conto della valenza della qualificazione di "eventualità" data al proprio ricorso, ipotizza, come possibile impegno di questa Corte di Cassazione, la effettuazione di una indagine di mero fatto quale quella rappresentata dalla interpretazione da dare ad una convenzione inter partes del 13/5/91, la quale sfugge ad ogni possibilità di esame diretto di questa Corte. Nei termini e nei limiti sopra chiariti, la sentenza della Corte di Appello di Roma va pertanto cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della corte di Appello di Roma la quale riesaminerà il profilo relativo all'acquisto dell'immobile di via N., alla luce del principio sopra affermato in relazione al 1^ motivo, e provvedere anche in ordine alle spese di questa fase. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il 1^ motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il 2^ ed il 3^ motivo del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 3 giugno Depositato in Cancelleria il 24 settembre ( da )

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