IL DIRETTORE REGIONALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
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- Gemma Pasquali
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1 DECRETO N. 47 DEL 7 MAGGIO 2014 OGGETTO: Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in via Sacro Cuore n. 3 Rovigo. Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in via San Francesco, 230 Comune di Ceregnano Rovigo. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Modifica non sostanziale dell autorizzazione relativamente alle modalità operative di alcune attività di gestione rifiuti, all inserimento di nuovi codici CER ed all aggiornamento del lay out dell impianto NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si modifica l Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l impianto in questione sulla base di alcune varianti proposte dal Gestore e riconosciute come non sostanziali ai sensi degli artt. 5 e 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti di riferimento dell istruttoria: Richiesta di modifica non sostanziale dell AIA avanzata dal Gestore con nota del 12 novembre 2013 (acquisita al prot. reg. n del 25 novembre 2013). Chiarimenti inviati dal Gestore a seguito di apposita richiesta regionale - con nota del 21 marzo 2014 (acquisita al prot. reg. n del ). IL DIRETTORE REGIONALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE (1) RICHIAMATO il precedente DSR n. 88 del 28 dicembre 2009, come modificato dai successivi DDSR n. 1/2010, n. 9/2011 e n. 42/2012, con cui è stata rilasciata alla Ditta Polaris S.r.l. l Autorizzazione Integrata Ambientale per l attività soggetta al punto 5.1 dell Allegato I dell ex D. Lgs. n. 59/2005 (vedi ora Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) per la gestione dell impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in via San Francesco, 230 Comune di Ceregnano Rovigo; (2) VISTA la nota del 12 novembre 2013 (acquisita al prot. reg. n del 25 novembre 2013) con cui Polaris S.r.l. ha presentato richiesta di modifica non sostanziale dell Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 88/2009 e ss.mm.ii.; (3) VISTA la nota n del 04 febbraio 2014, con la quale i competenti Uffici regionali del Dipartimento Ambiente hanno confermato la non sostanzialità delle modifiche richieste dalla società Polaris S.r.l. con la nota di cui al precedente punto (2), con alcune precisazioni e fatta salva l acquisizione di alcuni chiarimenti/integrazioni; (4) PRESO ATTO che la società Polaris S.r.l. ha provveduto, con nota del 21 marzo 2014 (acquisita al prot. reg. n del ) a fornire i chiarimenti e le integrazioni di cui sopra, ivi compresa la planimetria, datata marzo 2014, relativa al Lay out aggiornato dell impianto; (5) VISTA la successiva nota del 14 aprile 2014, con la quale la Ditta ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al corretto posizionamento in impianto di alcune tipologie di rifiuto riconducibili ai CER e ; (6) PRESO ATTO che l'inserimento in autorizzazione dei nuovi codici CER richiesti dal Gestore era stato provvisoriamente assentito dagli Uffici regionali, fatti salvi eventuali elementi ostativi rappresentati dagli Enti interessati, e che, nel merito, non è pervenuta da quest ultimi alcuna comunicazione; Mod. B - copia
2 (7) RITENUTO alla luce di quanto sopra di assentire, con il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 29- nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali richieste dalla Ditta Polaris S.r.l. con la nota di cui al precedente punto (2) e di modificare, pertanto, come segue, il DSR n. 88/2009 e ss.mm.ii: L elenco di cui all Allegato A del medesimo decreto, già integrato con il CER ai sensi del DSR n. 42/2012, è integrato con i seguenti ed ulteriori codici CER: rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce , limitatamente alle seguenti tipologie: estintori esausti, le polveri esauste degli estintori, le manichette antincendio ed altri materiali rimossi non più utilizzabili; rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce limitatamente agli estintori a schiuma e ai liquidi schiumogeni contenuti nei relativi contenitori; sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci , e ; vaglio ; rifiuti dall eliminazione delle sabbie ; residui della pulizia stradale L elenco delle operazioni di gestione rifiuti di cui alla prescrizione n. 11, come modificata con il DSR n. 42/2012, è integrato con la seguente lettera g): g. operazioni di selezione e cernita (R12-D13), finalizzate alla separazione di eventuali materiali estranei, delle tipologie di rifiuti provenienti dagli Ecocentri comunali e riconducibili ai seguenti codici CER: * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti ; * gas in contenitore a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose ; * Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenti sostanze pericolose Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce * Medicinali diversi da quelli di cui alla voce * Il testo della prescrizione n. 14, già modificato con il DSR n. 42/2012, è sostituito dal seguente: 14 Le aree dell impianto destinate allo stoccaggio di rifiuti sono quelle individuate nella planimetria Lay-out rifiuti, datata marzo 2014 e trasmessa con nota del 21 marzo 2014 (acquisita al prot. reg. n del ), con le seguenti precisazioni: I rifiuti conferiti in impianto con i codici CER e , diversi dagli estintori, dovranno essere posizionati nel box n. 5; anche i rifiuti conferiti con il CER , data l affinità con i rifiuti di cui sopra, dovranno essere posizionati nel medesimo box n. 5; Nei casi in cui siano riscontrate anomalie sui rifiuti in ingresso, gli stessi potranno essere temporaneamente stoccati, in attesa delle necessarie verifiche analitiche e/o degli approfondimenti tecnico documentali, e nel rispetto dei quantitativi massimi autorizzati per l impianto, nell apposita area di pre stoccaggio individuata nel lay out dell impianto; solo nel caso in cui la quantità dei rifiuti da verificare fosse tale da non poter essere stoccata nella succitata area di pre stoccaggio, potranno essere utilizzati, allo stesso scopo, i cosiddetti container jolly (destinati per gli ingressi e le uscite giornaliere o settimanali ), sui quali verrà apposta idonea cartellonistica con la dicitura Rifiuti in attesa di verifica ; Mod. B - copia 2/5
3 In ogni caso i container jolly potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi. (7) RITENUTO alla luce delle modifiche non sostanziali richieste dal Gestore con la nota di cui al punto (2) ed assentite con il presente provvedimento, e tenuto conto di quanto già precisato dai competenti Uffici regionali del Dipartimento Ambiente nella nota di cui al precedente punto (3), di prescrivere inoltre quanto segue: I rifiuti (privi degli elementi estranei) in uscita dalle operazioni di selezione e cernita di cui alla lettera g) dell art. 11 dovranno avere lo stesso codice CER dei rifiuti in ingresso e dovranno mantenere le stesse caratteristiche di pericolo attribuite dal singolo produttore; i CER dei materiali estranei potranno essere invece individuati di volta in volta al fine di garantirne il corretto avvio a smaltimento/recupero; I nuovi CER di cui alle voci , e , potenzialmente contenenti sostanze odorigene, o comunque putrescibili e/o polverulenti, potranno essere conferiti solo ed esclusivamente con imballaggi chiusi tale da garantire la non emissione di odori e/o polveri; analoghi accorgimenti dovranno essere adottati per il conferimento delle polveri estinguenti riconducibili ai nuovi CER e/o ; I rifiuti potenzialmente contenenti sostanze odorigene, o comunque putrescibili, riconducibili sia ai nuovi CER assentiti con il presente provvedimento che a quelli già autorizzati, dovranno essere stoccati esclusivamente nei container, individuati nel lay out dell impianto e destinati per gli ingressi e le uscite giornaliere o settimanali : pertanto, salvo situazioni particolari che dovranno essere tempestivamente comunicate agli Enti di controllo, tali tipologie di rifiuti non potranno essere stoccate in impianto per più di 7 giorni consecutivi. (8) RITENUTO di confermare l obbligo per il Gestore di trasmettere, con le tempistiche e le modalità già comunicate con la nota regionale di cui al precedente punto (3), una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo dell impianto, che tenga altresì conto delle modifiche non sostanziali assentite con il presente provvedimento; (9) CONSIDERATO che le modifiche richieste dal Gestore ed assentite con il presente provvedimento comportano una modifica dell Autorizzazione Integrata Ambientale, sia pure non sostanziale, rilasciata alla Ditta con DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 e ss.mm.ii. e che, pertanto, le stesse sono sottoposte - in base all art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n del 26 maggio 2009; (10) PRESO ATTO che con la succitata nota del 21 marzo 2014 la Ditta ha altresì trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori di cui sopra; VISTA VISTI VISTO VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; il DSR n. 88 del 28 dicembre 2009 e tutti gli atti e provvedimenti in esso richiamati, nonché i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione; la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l Ambiente) dalla DGRV n del 7 agosto 2007; DECRETA 1. Di assentire, ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali richieste dalla Ditta Polaris S.r.l. con la nota di cui al punto (2) delle premesse e di modificare, pertanto, come segue, il DSR n. 88/2009 e ss.mm.ii: Mod. B - copia 3/5
4 L elenco di cui all Allegato A del medesimo decreto, già integrato con il CER ai sensi del DSR n. 42/2012, è integrato con i seguenti ed ulteriori codici CER: rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce , limitatamente alle seguenti tipologie: estintori esausti, le polveri esauste degli estintori, le manichette antincendio ed altri materiali rimossi non più utilizzabili; rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce limitatamente agli estintori a schiuma e ai liquidi schiumogeni contenuti nei relativi contenitori; sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci , e ; vaglio ; rifiuti dall eliminazione delle sabbie ; residui della pulizia stradale L elenco delle operazioni di gestione rifiuti di cui alla prescrizione n. 11, come modificata con il DSR n. 42/2012, è integrato con la seguente lettera g): g. operazioni di selezione e cernita (R12-D13), finalizzate alla separazione di eventuali materiali estranei, delle tipologie di rifiuti provenienti dagli Ecocentri comunali e riconducibili ai seguenti codici CER: * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti ; * gas in contenitore a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose ; * Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenti sostanze pericolose Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce * Medicinali diversi da quelli di cui alla voce * Il testo della prescrizione n. 14, già modificato con il DSR n. 42/2012, è sostituito dal seguente: 14 Le aree dell impianto destinate allo stoccaggio di rifiuti sono quelle individuate nella planimetria Layout rifiuti, datata marzo 2014 e trasmessa con nota del 21 marzo 2014 (acquisita al prot. reg. n del ), con le seguenti precisazioni: I rifiuti conferiti in impianto con i codici CER e , diversi dagli estintori, dovranno essere posizionati nel box n. 5; anche i rifiuti conferiti con il CER , data l affinità con i rifiuti di cui sopra, dovranno essere posizionati nel medesimo box n. 5; Nei casi in cui siano riscontrate anomalie sui rifiuti in ingresso, gli stessi potranno essere temporaneamente stoccati, in attesa delle necessarie verifiche analitiche e/o degli approfondimenti tecnico documentali, e nel rispetto dei quantitativi massimi autorizzati per l impianto, nell apposita area di pre stoccaggio individuata nel lay out dell impianto; solo nel caso in cui la quantità dei rifiuti da verificare fosse tale da non poter essere stoccata nella succitata area di pre stoccaggio, potranno essere utilizzati, allo stesso scopo, i cosiddetti container jolly (destinati per gli ingressi e le uscite giornaliere o settimanali ), sui quali verrà apposta idonea cartellonistica con la dicitura Rifiuti in attesa di verifica ; In ogni caso i container jolly potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi. 2. Di prescrivere inoltre - tenuto conto di quanto già precisato dai competenti Uffici regionali del Dipartimento Ambiente nella nota di cui al punto (3) delle premesse - quanto segue: I rifiuti (privi degli elementi estranei) in uscita dalle operazioni di selezione e cernita di cui alla lettera g) dell art. 11 dovranno avere lo stesso codice CER dei rifiuti in ingresso e dovranno mantenere le stesse caratteristiche di pericolo attribuite dal singolo produttore; i CER dei materiali estranei potranno essere invece individuati di volta in volta al fine di garantirne il corretto avvio a smaltimento/recupero; I nuovi CER di cui alle voci , e , potenzialmente contenenti sostanze odorigene, o comunque putrescibili e/o polverulenti, potranno essere conferiti solo ed esclusivamente con imballaggi chiusi Mod. B - copia 4/5
5 tale da garantire la non emissione di odori e/o polveri; analoghi accorgimenti dovranno essere adottati per il conferimento delle polveri estinguenti riconducibili ai nuovi CER e/o ; I rifiuti potenzialmente contenenti sostanze odorigene, o comunque putrescibili, riconducibili sia ai nuovi CER assentiti con il presente provvedimento che a quelli già autorizzati, dovranno essere stoccati esclusivamente nei container, individuati nel lay out dell impianto e destinati per gli ingressi e le uscite giornaliere o settimanali : pertanto, salvo situazioni particolari che dovranno essere tempestivamente comunicate agli Enti di controllo, tali tipologie di rifiuti non potranno essere stoccate in impianto per più di 7 giorni consecutivi. 3. Di confermare l obbligo per il Gestore di trasmettere, con le tempistiche e le modalità già comunicate con la nota regionale di cui al punto (3) delle premesse, una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo dell impianto, che tenga altresì conto delle modifiche non sostanziali assentite con il presente provvedimento; 4. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 88/2009, come modificato dai DDSR n. 1/2010, n. 9/2011 e n. 42/ Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Polaris S.r.l. con sede legale in Via Sacro Cuore n. 3 Rovigo, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ceregnano, ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Rovigo, e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti. 7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 8. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010. F.to dott. Alessandro Benassi Mod. B - copia 5/5
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