Impianti RAEE: quali autorizzazioni e quali adempimenti? Edoardo Saronni NICA Srl
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1 Impianti RAEE: quali autorizzazioni e quali adempimenti? Edoardo Saronni NICA Srl
2 D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151 Il 13 agosto 2005 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151, recante nuove regole per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE.
3 Il provvedimento, composto da 20 articoli e 5 allegati, riguarda la gestione dei seguenti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) Strumenti di monitoraggio e di controllo Distributori automatici.
4 Le finalità del decreto riguardano: la riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la prevenzione nella produzione di Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e la promozione del reimpiego, del riciclaggio e di altre forme di recupero al fine di ridurre le quantità da avviare a smaltimento.
5 Il decreto stabilisce determinati compiti ed adempimenti in capo a: PRODUTTORI DI AEE DISTRIBUTORI DI AEE COMUNI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI RAEE Questa trattazione ha lo scopo di individuare quali sono i requisiti compiti e gli adempimenti in capo agli impianti di trattamento dei RAEE
6 ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI
7 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006: in procedura ordinaria (Art. 208, D. Lgs. 152/2006) oppure in procedura semplificata (Artt. 214 e 216, D. Lgs. 152/2006)
8 Devono inoltre rispettare i REQUISITI TECNICI stabiliti nell allegato 2 del D.Lgs. 151/2005 e le MODALITA DI GESTIONE previste nell allegato 3 sempre del D. Lgs. 151/2005.
9 PRINCIPALI DIFFERENZE TRA PROCEDURA ORDINARIAE PROCEDURA SEMPLIFICATA
10 AUTORIZZAZIONE ORDINARIA Rilasciata ai sensi dell Art. 208 dura 10 anni Consente: Recupero sia di RAEE pericolosi sia di RAEE non pericolosi Prevede: Verifica di assoggettabilità a VIA Tempistica: 150 gg. di istruttoria
11 AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA Rilasciata si sensi degli Artt. 214 e 216 dura 5 anni Consente: Recupero dei RAEE non pericolosi individuati dal D.M. 05/02/1998 (Tipologie 5.6, 5.16 e 5.19) Prevede: Verifica di assoggettabilità a VIA (impianti con capacità di trattamento superiore a 10/t giorno) Rispetto delle norme tecniche Limitazioni ai quantitativi trattabili (DM 05/02/1998 smi) Permette: Messa in esercizio decorsi 90 gg. dalla semplice comunicazione alla provincia
12 AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA Rilasciata si sensi degli Artt. 214 e 216 dura 5 anni L'inizio dell'attività è subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione volta a verificare: a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero; b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3 del D. Lgs. 151/2005, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D. Lgs. 152/2006 c) le misure di sicurezza da adottare. L'ispezione è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno
13 IMPIANTI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 151/2005 I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997(procedura ordinaria), in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, Dovevano presentare, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni definite dagli allegati 2 e 3 che individuano i requisiti tecnici e le modalità di trattamento dei RAEE, entro tre mesi dall'entrata in vigore decreto medesimo (entro il 13 novembre 2005) ed adeguare gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domande. Nelle more dell'adeguamento era consentita la prosecuzione dell'attività.
14 IMPIANTI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 151/2005 Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto, la Provincia competente per territorio doveva procedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuavano l'attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (procedura semplificata). La provincia, se necessario, stabiliva le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non potevano essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attività veniva interrotta.
15 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
16 REGISTRI DI CARICO E SCARICO Art. 9, c.3, D. Lgs. 151/2005 I titolari di impianti di trattamento dei RAEE, per effetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2005, sono tenuti, dal 13 agosto 2005, ad annotare: «su apposita sezione del registro [...] suddivisa nelle categorie di cui all allegato I A, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita», mentre i titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE: «annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate».
17 REGISTRI DI CARICO E SCARICO Art. 9, c.3, D. Lgs. 151/2005 Come si può notare il decreto impone ai titolari degli impianti di trattamento di riportare, in un apposita sezione del registro di carico e scarico dei rifiuti, (es. spazio riservato alle annotazioni) informazioni più dettagliate relative alla gestione dei RAEE, informazioni che serviranno per la compilazione di una specifica sezione del Mud. Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla nuova norma, con la presente indichiamo la procedura da seguire per la corretta compilazione dei formulari di identificazione e del registro di carico e scarico:
18 REGISTRI DI CARICO E SCARICO Art. 9, c.3, D. Lgs. 151/2005 Operazioni facoltative -individuare la categoria di appartenenza dei RAEE tra le 10 previste in accordo con il produttore dei rifiuti; -sul formulario di identificazione dei rifiuti, nello spazio riservato alle annotazioni, riportare la seguente dicitura: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla Categoria* (allegato 1A del D. Lgs. 151/2005). (* indicare la categoria e/o le categorie di appartenenza)
19 REGISTRI DI CARICO E SCARICO Art. 9, c.3, D. Lgs. 151/2005 Operazioni obbligatorie operazione di carico dei rifiuti sul registro dell impianto: procedere alla compilazione del registro come una normale operazione di carico, in più, nello spazio riservato alle annotazioni, aggiungere l indicazione del peso dei RAEE presi in carico suddiviso per categorie di cui all allegato 1A; operazione di scarico dei rifiuti per trattamento (da R13 a R4) o uscita con formulario: procedere alla compilazione del registro come una normale operazione di scarico, in più, nello spazio riservato alle annotazioni, aggiungere l indicazione del peso dei RAEE scaricati suddiviso per categorie di cui all allegato 1A; sempre nello stesso spazio indicare peso e tipologia di eventuali componenti riutilizzabili rivendibili (ovviamente solo per le operazioni di scarico per trattamento da R13 a R4); operazione di carico dei rifiuti prodotti dal trattamento dei RAEE (es *, , , , , , *): procedere alla compilazione del registro come una normale operazione di carico rifiuti prodotti, in più, nello spazio riservato alle annotazioni, esplicitare l operazione di scarico (trattamento dei RAEE R4) che ha originato tali rifiuti.
20 MUD Art. 9, c. 4, D. Lgs. 151/2005 I responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del Allo stato attuale il modello unico di dichiarazione ambientale non è stato ancora integrato con delle apposite schede che consentano di ottemperare all obbligo di cui sopra, pertanto i gestori di tali impianti dovranno documentare l attività di gestione dei RAEE utilizzando la modulistica standard definita dal D.P.C.M. 24/12/2002.
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