La legge generale sulla libertà religiosa Disegni e dibattiti parlamentari

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3 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE - SEDE DI PIACENZA QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE La legge generale sulla libertà religiosa Disegni e dibattiti parlamentari Laura De Gregorio Quaderno 4, 2012

4 Tutti i diritti riservati all Autore Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza il preventivo assenso dell Autore e dell Editore. Edizioni Libellula Via Roma, Tricase (LE) Italy Tel./Fax +39/ isbn:

5 INDICE Premessa Antonio G. Chizzoniti p. 5 Legge «generale» sulla libertà religiosa, intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, legislazione sui culti ammessi: le criticità del diritto ecclesiastico all inizio del nuovo millennio Laura De Gregorio p. 7 Schede di approfondimento 1 Diritto di libertà di coscienza e di religione p Principio di laicità p Divieto di discriminazioni p Educazione e istruzione dei figli minori p Obiezione di coscienza p Assistenza spirituale p Libertà religiosa nel luogo di lavoro p Prescrizioni alimentari p Ministri di culto p Matrimonio p Scuola p Edilizia di culto p Tutela dei dati personali di natura religiosa p Festività religiose p Simboli religiosi p Confessioni religiose p Esequie p Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto p Questue e altre forme di finanziamento p Regime tributario e civile p Stipulazione di intese p Tutela penale p. 165

6 23 Diritto di accesso ai sistemi di informazione pubblica radiotelevisiva p Normativa applicabile p. 171 Appendice Legge 24 giugno 1929, n Disposizioni sull esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi p. 177 Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 Norme per l attuazione della legge 24 giugno 1929, n sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato p. 179

7 Premessa Quale sia il momento migliore e la modalità maggiormente efficace per ripensare l assetto legislativo di un determinato settore della società non è domanda di poco conto. Si consideri l esperienza, non facilmente ripetibile, della nascita dell ordinamento dello Stato Città del Vaticano modellato e disegnato dall ebreo Federico Cammeo in circa quattro mesi. Nella normalità delle situazioni, tra l altro, le variabili da dover tenere in considerazione si sprecano: l eredità della normativa precedente, il sistema di creazione delle leggi, le spinte lobbystiche, la volontà e/o la capacità di saper esprimere, da parte del legislatore, un indirizzo politico chiaro e lineare e si potrebbe continuare ricordando, non ultima, la richiesta da parte della società civile di un cambiamento. L esperienza vissuta negli ultimi trent anni dal nostro ordinamento giuridico, relativamente all aggiornamento di quel suo settore che raggruppa le norme poste a tutela della libertà religiosa e quelle finalizzate a regolare i rapporti dello Stato con le confessioni religiose, comunemente conosciuto come «diritto ecclesiastico», non è stata immune da queste dinamiche, anzi può essere proposta come un esempio evidente dell intreccio di tali criticità. La stagione di rinnovamento delle fonti del diritto ecclesiastico avviata nel 1984, con la firma dell Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1929, e proseguita con la sottoscrizione delle prime intese con alcune delle principali confessioni religiose presenti nel nostro paese, al culmine del suo sviluppo ha espresso, in modo evidente, i limiti di un sistema non del tutto adeguato alla gestione di un pluralismo religioso ampio e articolato. Il lavoro proposto da Laura De Gregorio, che si colloca nell ambito di un progetto di ricerca sugli «Strumenti di governo delle diversità religiose» da me diretto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza, prende avvio dalla constatazione, propria di parte della dottrina e delle forze politiche, della difficoltà di proseguire in una serie infinita di accordi ed intese, accompagnata dalla convinzione che possa essere utile, se non necessario, un superamento della legge n del 1929 («sui culti ammessi») che ancora oggi regola, con le parti non ritenute contrarie alla nostra Costituzione, l esercizio della libertà religiosa di quelle confessioni che non hanno voluto o potuto giungere alla sottoscrizione di una intesa con lo Stato. Prendendo spunto dal primo disegno di legge generale sulla libertà religiosa di origine governativa del 1990, il lavoro ricostruisce, con una metodologia innovativa, il susseguirsi di tutti i progetti legislativi proposti in materia, attraverso la predisposizione di tabelle e tavole sinottiche che, in un articolato confronto con i contenuti degli accordi ed intese attualmente in vigore, ne pongono in evidenza similitudini e divergenze quanto a struttura, formulazione e contenuti. Il volume, oltre a proporsi quale indispensabile strumento di analisi, offre, anche attraverso le riflessioni del saggio introduttivo, numerosi spunti originali per una più efficace soluzione dell ancora irrisolta questione della predisposizione di una «Legge generale sulla libertà religiosa». Antonio G. Chizzoniti Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 5

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9 Legge «generale» sulla libertà religiosa, intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, legislazione sui culti ammessi: le criticità del diritto ecclesiastico all inizio del nuovo millennio SOMMARIO: 1. Dai «culti ammessi» alle «confessioni religiose»: un percorso ancora incompiuto La legge n del 1929 e la condizione giuridica dei culti ammessi nell Italia dei Patti Lateranensi Le confessioni religiose diverse dalla cattolica e l entrata in vigore della Costituzione del La stipula della prime intese ex art. 8, 3 comma della Costituzione e la crisi della «legge sui culti ammessi». 2. Progetti di legge sulla libertà religiosa e intese: un primo tentativo di comprensione della situazione attuale Dal disegno di legge del 1990 alla proposta n del Intese approvate con legge e intese prive di legge di approvazione: l attuazione incompleta dell art. 8, 3 comma della Costituzione. 3. Il dibattito parlamentare. 4. Le prospettive future. 1. Dai «culti ammessi» alle «confessioni religiose»: un percorso ancora incompiuto La legge n del 1929 e la condizione giuridica dei culti ammessi nell Italia dei Patti Lateranensi. Era parso coerente al legislatore del 1929, una volta risolta la «Questione romana» con la stipula dei Patti Lateranensi, stemperare quel «senso di viva apprensione e preoccupazione per il trattamento che sarebbe stato fatto dallo Stato ai culti acattolici» 1 che si era manifestato negli ambienti delle minoranze religiose italiane all indomani della firma dell 11 febbraio. Si trattava, cioè, di garantire che se «nel Concordato si assicura alla chiesa Cattolica il libero esercizio del suo potere spirituale e le si conferisce altresì una posizione di speciale prestigio in relazione al fatto che la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato, [ ] la piena libertà dell esercizio degli altri culti ammessi nello Stato e la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la religione che essi professino, non è e non poteva essere minimamente toccata» 2. A questo provvedeva la legge 24 giugno 1929, n «detta giustamente scrive Piacentini la Magna Charta della libertà religiosa in Italia» 3. Nei suoi quattordici articoli tale legge non solo veniva a «riconsacrare principi fondamentali nel nostro diritto pubblico che già esistevano nella nostra legislazione e nella nostra prassi amministrativa» 4, ma lo faceva «in stretta connessione con i Patti Lateranensi che, a torto, erano stati considerati, in un primo momento, come lesivi di detti principi» 5. Disponendo all art. 4 che «la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari», all art. 5 che «la discussione in materia religiosa è pienamente libera» e all art. 6 che «i genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche»; precisando contenuti e limiti per l erezione degli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato (art. 2) e per le nomine dei rispettivi ministri di culto (art. 3); disciplinando, 1 M. PIACENTINI, I culti ammessi nello Stato italiano, Milano, Hoepli, 1934, p Relazione del capo del Governo di presentazione dei Patti Lateranensi alla Camera, in Ibidem, pp M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 31. In proposito anche O. GIACCHI, La legislazione italiana sui culti ammessi, Milano, Vita e Pensiero, Tra i primi commenti alla legge n del 1929, oltre ai lavori di Piacentini e Giacchi, anche R. JACUZIO, Autonomia nazionale delle chiese e delle comunità religiose acattoliche esistenti nel territorio del regno, Milano, Popolo d Italia, 1929; C. MAGNI, Intorno al nuovo diritto dei culti acattolici ammessi in Italia, Sassari, Gallizzi, 1931; A.C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico dello stato italiano, Città di Castello, Società Anonima Tipografica «Leonardo da Vinci», 1933, (in particolare il capitolo VIII, I culti ammessi, pp ); U. DELLA SETA, La legge fondamentale sui Culti ammessi. (Valutazione etica), Modena, Guanda, 1937; A. BERTOLA, Ammissione e riconoscimento dei culti acattolici, Padova, Cedam, M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p Ibidem, pp

10 infine 6, l istituto del matrimonio celebrato «davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3» (artt. 7-12), quella legge, insieme al successivo regio decreto 28 febbraio 1930, n , contenente le norme per l attuazione, «sembrava assicurare», in sostanza, l equiparazione di fatto quasi completa tra la religione cattolica e gli altri culti «ammessi nel Regno» che «non professino principi e non seguano riti contrari all ordine pubblico o al buon costume» 8. Tanto è vero che se «qualche perplessità [ ] si era verificata nei primi momenti [questa] è stata subito superata. [ ] Gli stessi acattolici annota sempre Piacentini sentono che tutte le loro legittime aspirazioni sono state soddisfatte e che nella legge se la stessa continuerà ad essere applicata con fermezza con equità e spirito di giustizia c è sempre la norma che consente il pieno soddisfacimento del loro sentimento religioso» 9. Dunque, senza arrivare al «miraggio dell unità della fede religiosa» 10, senza giungere a «costruire in un armonico e coerente sistema unitario il nostro diritto ecclesiastico o dei culti» 11, 6 Come specificato nel testo, la legge si compone di quattordici articoli. Oltre a quelli citati si segnalano: l art. 1 («Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all ordine pubblico o al buon costume. L esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero») e le norme transitorie di cui agli artt. 13 («Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») e 14 («Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici»). Ancora sulla legge n del 1929 vedi D. BARILLARO, Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, Giuffré, 1968, particolarmente pp Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, rubricato: «Norme per l attuazione della legge 24 giugno 1929, n sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato» si componeva, nella sua formulazione originale, di ventinove articoli. In esso sono in particolare specificate le disposizioni «per l esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno» (arttt. 1-2) e quelle sui ministri di culto (artt. 3-9 e 20-22), sull «erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato» (artt ), sull «istruzione religiosa nelle scuole pubbliche» (art. 23) e sull autorizzazione, «quando il numero degli alunni lo giustifichi», ad «aprire per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari» (art. 24) e, infine, sul matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato (artt ). Norma transitoria e conclusiva, l art. 29. Tra i primi commenti, oltre ai lavori già indicati di Piacentini e Giacchi e ai contributi segnalati nelle note 3 e 6, si veda anche M. FALCO, Il nuovo decreto sui «Culti ammessi», in Israel, 25 aprile Art. 1, legge n del M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., pp Nota in proposito Long che «la soddisfazione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per la legge del 1929 si basava anche sul favore dei loro organi rappresentativi per l assetto verticistico che veniva imposto alle confessioni stesse. Tra la fine del secolo e la prima guerra mondiale alcune di esse avevano affrontato scissioni o aspri dibattiti interni; la nuova legge consentiva il controllo da parte dello Stato, ma anche degli organi della confessione sulla creazione di nuovi enti e sull accreditamento dei ministri di culto. A parte queste considerazioni, il favore espresso alla legge sui culti ammessi era frutto di un atteggiamento politico, volto a manifestare fedeltà al regime e possibilmente ad influire sull attuazione della legge. Si spiega così la soddisfazione espressa praticamente da tutte le confessioni interessate, pur se non risulta che, anche per la velocità con cui venne elaborata, la legge sui culti ammessi sia stata in qualche modo negoziata con esse». Cfr. G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p C. MAGNI, Intorno al nuovo diritto dei culti acattolici ammessi in Italia, in Studi sassaresi, 1931, p. 10. Interessante è l analisi condotta dall autore volta a dimostrare che in Italia, anche prima del 1929, la parità dei vari culti «non fu attuata nel nostro diritto in base ad un concetto assoluto». Quanto alla situazione successiva ai Patti Lateranensi, così si esprime Magni: «Vi sono nel nostro ordinamento giuridico positivo due principii fondamentali affermati esplicitamente che nascono in realtà da concetti teorici antitetici. L uno è il principio della libertà religiosa [ ]. L altro principio è invece quello confessionistico [ ]. Ora si domanda, in sede di interpretazione del diritto vigente e nei casi nei quali la legge tace, quale dei due principii avrà la prevalenza sull altro? Quale dei due è principale, fondamentale riguardo all altro? In secondo luogo ci si può domandare: forse il nostro sistema è scomponibile in diverse branche sicché mentre un principio domina una data branca del sistema del nostro diritto ecclesiastico, l altro principio ne domina un altra?». Cfr. Ibidem, pp Per una ricostruzione di sintesi della legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica cfr. P. GISMONDI, voce Culti acattolici, in Enciclopedia del diritto, XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp ; G. PEYROT, La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in La legislazione ecclesiastica, a cura di P.A. D AVACK, Vicenza, Neri Pozza, 1967, pp ; Id., voce Confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino, Utet, 1989, pp ; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla bibliografia indicata nel volume di G. LONG, Le 6 8

11 certo «lo Stato fascista, nel momento stesso in cui si è affermato Stato cattolico» 12, pareva aver «risoluto adeguatamente e felicemente il problema delle minoranze religiose» 13 in nulla sacrificando il concetto di Stato moderno. «Quel che più importa, rileva ancora Piacentini è che si intenda perfettamente che nessuna norma dei Patti Lateranensi deve essere invocata per disapplicare quelle della legge 24 giugno 1929, n e che nessuna norma della legge anzidetta può essere invocata per disapplicare quelle dei Patti Lateranensi. La legge e i Patti coesistono (e, non per nulla, il legislatore li mise in vigore quasi simultaneamente) e si deve sempre trovar modo di conciliarne, nel superiore interesse dello Stato, le disposizioni» 14. Del resto, proprio nel superiore interesse dello Stato e in forza dell ampia delega al «Governo del Re [ ] di emanare le norme per l attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici» 15, si era giunti al regio decreto 30 ottobre 1930, n «Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime» 16. Disposizioni con le quali non solo le comunità israelitiche di tutta l Italia ricevevano un ordinamento uniforme e venivano federate, insieme con quelle delle colonie e dei possedimenti, in una unione obbligatoria, ma che «scolpiscono esse medesime la struttura giuridica degli enti della confessione israelitica, stabilendo quali siano tali enti, come costituiti, con quali mansioni» 17. Sicché, come rilevava giustamente Jemolo polemizzando con Falco (che quel testo aveva contribuito a formulare) «siamo quindi risolutamente sul terreno della costituzione civile di una confessione, opera del legislatore statale» 18 ; se «per forma esso appare un decreto-regolamento [ ], in effetti è esempio, forse unico nel nostro ordinamento giuridico, di statuto di una confessione religiosa formato ed emanato dallo Stato» 19 ; il decreto, pertanto «ha, tanto per intenderci, non le movenze di una delle nostre leggi ecclesiastiche, ma quelle di una legge comunale e provinciale che fissi la struttura, i compiti, gli organi e le rispettive mansioni dei comuni e delle provincie» 20. Ora, la realtà degli anni successivi al biennio , l attuazione restrittiva da parte dello Stato fascista dei diritti di libertà, pur proclamati, e il conseguente inasprirsi delle tensioni, dimostrarono ben presto che le preoccupazioni, soprattutto (ma non esclusivamente) delle minoranze religiose, non erano «frutto soltanto dell immaginazione o della propaganda deleteria fatta ai danni del nostro paese dai fuoriusciti e dai nemici del fascismo» 21. Tale regime, infatti, mentre vedeva «nell unità religiosa una delle grandi forze di un popolo, per cui comprometterla o anche solo incrinarla è commettere un delitto di lesa nazione, discrimina in seguito gli israeliti, ufficialmente solo sotto il profilo razziale, privandoli dei loro diritti di cittadini e perseguita ogni attività espansionistica degli evangelici ritenendo, non senza ragione, che in essi in genere è diffuso, benché inconfessato, un senso profondo di ostilità al fascismo derivante dai loro stessi fondamentali principi religiosi ed è quindi necessario seguirne attentamente l attività» 22. confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. alle pagine e a S. LARICCIA, Bibliografia sulle minoranze religiose in Italia ( ), in Archivio giuridico «Filippo Serafini», 1972, pp M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p Ivi. 14 Ibidem, p Art. 14, legge n del Per un commento al regio decreto cfr. M. FALCO, La nuova legge sulle comunità israelitiche italiane, in Rivista di diritto pubblico, 1931, I, pp ; A.C. JEMOLO, Alcune considerazioni sul r.d. 30 ottobre 1930 n sulle Comunità israelitiche, in Il diritto ecclesiastico, 1931, pp Per una ricostruzione della vicenda delle comunità ebraiche italiane cfr. M.F. MATERNINI ZOTTA, L ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli, Milano, Giuffrè, 1983; S. DAZZETTI, L autonomia delle comunità ebraiche italiane nel novecento. Leggi, intese, statuti, regolamenti, Torino, Giappichelli, A.C. JEMOLO, Alcune considerazioni sul r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, cit., p Ibidem, p Ibidem, p Ibidem, p M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p Ministero dell interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, circolare n. 441/02977 del 13 marzo 1940, in G. PEYROT, La legislazione, cit., p Cfr. anche G. PEYROT, Il diritto di propaganda religiosa nell art. 19 della Costituzione, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp ; Id., Provvedimenti ostativi dell autorità di polizia e garanzie 7 9

12 1.2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica e l entrata in vigore della Costituzione del Non è un caso, dunque, in primo luogo che la Costituzione repubblicana, entrata in vigore vent anni più tardi, con i suoi principi di libertà religiosa, uguaglianza senza distinzione di religione, uguale libertà delle confessioni religiose (non di culti ammessi) evidenzierà fin da subito tutti i limiti di quella legislazione e dell ideologia che ne era a fondamento. E, d altro canto, e inevitabilmente, chiara è la ragione per cui, fin dal suo esordio, la Corte costituzionale verrà chiamata a valutare la conformità al testo fondamentale proprio di alcune norme della legislazione del : con la sentenza 18 novembre 1958, n. 59, distinguendo tra «libertà d esercizio dei culti acattolici come pura manifestazione di fede religiosa e le organizzazioni delle varie confessioni religiose nei loro rapporti con lo Stato» 24, dichiarerà la illegittimità costituzionale rispettivamente costituzionali per il libero esercizio dei culti ammessi, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp ; Id., Libertà costituzionali e approvazione governativa dei ministri dei culti ammessi, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp ; P. BARILE, Appunti sulla condizione dei culti acattolici in Italia, in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, pp ; G. PEYROT, In tema di libero esercizio dei culti, in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, pp ; Id., L applicazione dell art. 17 della Costituzione alle riunioni a carattere religioso, in Il diritto ecclesiastico, 1952, II, pp ; S. LENER, Apertura non autorizzata di templi acattolici e riunioni a scopo di culto ivi tenute senza preavviso, in Il diritto ecclesiastico, 1953, II, pp ; G. PEYROT, Osservazioni sui luoghi e sulle riunioni private di culto, in Il diritto ecclesiastico, 1953, II, pp ; Id., L autorizzazione all apertura dei templi e le norme comuni per le pubbliche riunioni, in Il diritto ecclesiastico, 1953, II, pp ; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit.; G. ROSSI, Lotte e vittorie degli avventisti italiani per la libertà religiosa, Impruneta (Fi), Edizioni Adv, Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla bibliografia indicata nel volume di G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. alle pagine e a S. LARICCIA, Bibliografia sulle minoranze, cit. 23 Per un approfondimento sui percorsi della Corte costituzionale in materia di diritto ecclesiastico si veda anzitutto il volume di R. BOTTA (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006 proposto nella collana «Cinquant anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana». Cfr. inoltre S. DOMIANELLO, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica ( ), Milano, Giuffrè, 1987; Ead., Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica ( ), Milano, Giuffrè, 1999; M. CANONICO, Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell evoluzione del diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2005; S. FERRARI, Il diritto ecclesiastico e le stagioni della giurisprudenza costituzionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( novembre 2007, pp. 1-4; E. VITALI, L'evoluzione del diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( gennaio 2008, pp. 1-8; A. ALBISETTI, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 4 ed., Milano, Giuffrè, Corte costituzionale, sentenza 18 novembre 1958, n. 59. In proposito si veda F. FINOCCHIARO, Note intorno ai ministri dei culti acattolici ed ai poteri dell autorità in relazione al diritto di libertà religiosa, in Il diritto ecclesiastico, 1959, II, pp La novità e l importanza di questa interpretazione della Corte verrà confermata quasi quarant anni più tardi dalle sentenze n. 195/1993 e n. 346/2002 nel dichiarare rispettivamente l illegittimità costituzionale dell art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi) e dell art. 1 della legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi), in entrambi i casi limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell art. 8, 3 comma della Costituzione». «Il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza dirà, infatti, la Corte nel 1993 va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose [ ], quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa». Ciò si giustifica perché «tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti», sicché, «l aver stipulato l intesa prevista dall art. 8, 3 comma della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può [ ] costituire l elemento di discriminazione nell applicazione di una disciplina posta da una legge comune volta ad agevolare l esercizio di un diritto di libertà dei cittadini». «Ne risulterebbe in caso contrario violata confermerà nel 2002 anche l eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto di cui l eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario». Relativamente alla sentenza aprile 1993, n. 195 vedi R. ACCIAI, La sentenza n. 195 del 1993 della Corte costituzionale e sua incidenza sulla restante legislazione regionale in materia di finanziamenti all edilizia di culto, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, pp ; G. DI COSIMO, Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza ed eguaglianza, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, pp ; V. TOZZI, Osservazioni a Corte costituzionale aprile 1993, n. 195, in 8 10

13 «dell art. 1 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, in quanto richiede l autorizzazione governativa per l apertura di templi od oratori, oltre che per gli effetti civili, anche per l esercizio del culto» e dell art. 2 dello stesso decreto «posto che esso sottopone l esercizio della facoltà di tenere cerimonie religiose e compiere altri atti di culto negli edifici aperti al culto alla condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal ministro competente, condizione che non riguarda gli effetti civili ed è in contrasto con la libertà ampiamente garantita dall art. 19 della Costituzione» 25. Il riconoscimento dei diritti fondamentali non solo ai singoli individui, ma anche alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell uomo (art. 2), la garanzia dell effettività di esercizio delle libertà, ivi compresa quella religiosa, come emerge dall art. 3 e, ancora, il pluralismo delle confessioni religiose, riconosciuto dall art. 8, marcavano una distanza netta e definitiva rispetto all esperienza pre-costituzionale 26. Il superamento, in particolare, della legislazione «liberale» in materia ecclesiastica, che si limitava a garantire principalmente la posizione dei cittadini di fronte allo Stato e il rilievo peculiare dei gruppi sociali in generale e della dimensione comunitaria in specie, si configuravano «come premessa fondamentale del nuovo sistema democratico, come valore giuridicamente rilevante cui informare l assetto del nuovo Stato» 27 che individuava (doveva individuare o, quanto meno, avrebbe dovuto individuare) nel primo comma dell art. 8 «non solo un principio di ordine generale, ma piuttosto la regola fondamentale del diritto italiano ecclesiastico che presiede e coordina l intera legislazione, costituzionale ed ordinaria» 28. Proprio quella disposizione, insomma, si sarebbe dovuta collocare «all apice della gerarchia delle norme costituzionali in materia di religione» 29 insieme al principio di cui all art. 3 che a livello individuale assicurava la pari dignità sociale e l uguaglianza davanti alla legge senza distinzione degli individui, tra l altro, anche per motivi religiosi. Sennonché, «non tutti i principi ed i valori che [ ] connotano e ordinano il micro-sistema delle norme che disciplinano il fenomeno religioso nel testo della Costituzione vigente [ ] hanno Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, 3 dicembre, pp ; P. COLELLA, Un «passo avanti» a garanzia dell uguale libertà delle confessioni religiose, in Giurisprudenza italiana, 1994, I, cc Quanto alla successiva sentenza 8-16 luglio 2002, n. 346, vedi G. GUZZETTA, Non è l «eguale libertà» a legittimare l accesso ai contributi regionali delle confessioni senza intesa, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, pp ; R. TERRANOVA, Considerazioni in tema di legislazione regionale sul finanziamento dell edilizia di culto, in Il diritto ecclesiastico, 2003, I, pp Così motiva a tal proposito la sentenza: «per ciò che riguarda l art. 1 del regio decreto 28 febbraio 1930, è da considerare che, statuendo esso l obbligo della autorizzazione per l apertura di templi ed oratori in modo generale, involge non soltanto i casi in cui questa autorizzazione sia resa necessaria per il conseguimento di certi vantaggi, quali ad esempio, quello di cui all art. 4 dello stesso decreto, ma anche quello relativo all apertura del tempio in quanto mezzo per una autonoma professione delle fede religiosa al di fuori dei rapporti con lo Stato». Cfr. M. CONDORELLI, Riunione a scopo di culto e Costituzione, in Il diritto ecclesiastico, 1958, II, pp ; C. ESPOSITO, Libertà e potestà delle confessioni religiose, in Giurisprudenza costituzionale, 1958, pp Si veda in proposito A.C. JEMOLO, Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21 della Costituzione, in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, pp ; Id., Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato, 2 ed., Milano, Giuffrè, 1969 (particolarmente il capitolo III, Lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica, pp ); N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese. Contributo all interpretazione dell art. 8 della Costituzione, Bari, Cacucci, 1990; G. LONG, Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell età della Costituente, Bologna, Il Mulino, 1990; G. CASUSCELLI, S. DOMIANELLO, voce, Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII, Torino, Utet, 1993, pp ; R. BOTTA, voce Confessioni religiose I) Profili generali, in Enciclopedia giuridica italiana, IX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1994, pp Più recentemente, R. PERTICI, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato ( ). Dibattiti storici in Parlamento, Bologna, Il Mulino, 2009, (in particolare il capitolo VII, Verso il pluralismo confessionale, pp ); M. MADONNA, Breve storia della libertà religiosa in Italia. Aspetti giuridici e problemi pratici, in Cristiani d Italia. Chiese, società, Stato, , Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp Per ulteriori approfondimenti si rinvia a S. LARICCIA, I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. Saggio bibliografico (1 gennaio settembre 1971), in Il diritto ecclesiastico, 1971, I, pp G. CASUSCELLI, Concordati, intese e pluralismo confessionale, Milano, Giuffrè, 1974, p Ibidem, pp Ibidem, p

14 ricevuto completa o soddisfacente attuazione» 30 : un interpretazione riduttiva del primo comma dell art. 8 (forse derivante dal pensare la norma ancora troppo dipendente dall art. 7 e subordinata alla sua evoluzione) e l attuazione tardiva del terzo comma dello stesso; la mancata sostituzione del corpus legislativo, rimasto quello elaborato nel , a fronte di una produzione legislativa specifica dopo il 1948 insufficiente e quasi sempre disorganica e frammentaria; l assenza di grandi leggi o di una legislazione di principi e viceversa importanti modificazioni legislative direttamente o indirettamente incidenti sulla disciplina del fenomeno religioso; ancora, un eccessiva prudenza dei giudici, preoccupati di creare vuoti legislativi, a fronte di scelte spesso palesemente incompatibili con i principi di libertà religiosa, soprattutto nei confronti delle minoranze: questi, fra gli altri, gli elementi che venivano rilevati come tipici dell esperienza repubblicana in materia ecclesiastica a più di trent anni dall entrata in vigore della Costituzione 31. Non si era avuta, insomma, una svolta decisiva auspicata dalla vigenza della Carta fondamentale e dall attuazione dei suoi contenuti. E bisognerà così attendere la decisione di riformare l Accordo del 1929 con la chiesa Cattolica per procedere anche all applicazione concreta dell art. 8, 3 comma della Costituzione e, dunque, per riproporre la questione della «legge sui culti ammessi» e della sua collocazione nel nuovo sistema dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. «Resta, necessariamente, il problema dirà, infatti, l allora Presidente del Consiglio Craxi il gennaio 1984 nei suoi interventi rispettivamente al Senato e alla Camera dei deputati di quelle confessioni religiose che sono oggi, ma potrebbero restare anche in futuro, talvolta per la stessa impostazione delle credenze, senza intesa, senza, cioè, quel collegamento che la Costituzione pone alla base del regime giuridico statale delle confessioni. Si porrà allo Stato, quindi, il problema di una normativa di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o non disciplinabili sulla base di previe intese, la quale, in attuazione dei generali principi della Costituzione in tema di solidarietà sociale, di eliminazione degli ostacoli che impediscano l effettivo esercizio della libertà e il conseguimento dell uguaglianza giuridica, consenta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali» G. CASUSCELLI, Post-confessionismo e transizione, Milano, Giuffrè, 1984, p Per un approfondimento sulla (mancata/ritardata) attuazione del progetto costituzionale in materia ecclesiastica cfr. S. LARICCIA, La libertà religiosa nella società italiana, in Teoria e prassi delle libertà di religione, Bologna, Il Mulino, 1975, pp ; AA.VV., Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del secondo Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico, Siena, novembre 1980, Milano, Giuffré, 1981; G. CASUSCELLI, Post-confessionismo, cit.; F. ONIDA, Appunti per una riflessione in tema di attuazione del quadro costituzionale in materia religiosa (a proposito di libertà e di uguaglianza), in Il diritto ecclesiastico, 1990, I, pp ; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit.; R. ASTORRI, Stato e Chiesa in Italia: dalla revisione concordataria alla «seconda Repubblica», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp ; R. BOTTA, Dalla riforma del Concordato alla Costituzione europea: vent anni di trasformazione delle fonti del diritto ecclesiastico in Italia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp ; G. BOUCHARD, Concordato e intese, ovvero un pluralismo imperfetto, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp ; N. COLAIANNI, A vent anni dalla prima intesa. Un analisi economica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp ; V. TOZZI, Quale regime per i rapporti Stato-chiese in Italia?, in Il diritto ecclesiastico, 2005, I, pp ; Id., Religiosità umana, fenomeno religioso collettivo e Costituzione italiana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( marzo 2008, pp. 1-23; G. CASUSCELLI, Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra deformazione e proliferazione delle fonti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( luglio 2010, pp Di grande interesse il n. 1 del 1996 della rivista Politica del Diritto, a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, interamente dedicato al tema Libertà religiosa e rapporti Stato-confessioni nella prospettiva di revisione della Costituzione (con scritti di S. Berlingò, R. Botta, C. Cardia, N. Colaianni, S. Ferrari, F. Finocchiaro, S. Lariccia, G. Long, F. Onida e G. Sacerdoti). 32 Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta di giovedì 26 gennaio 1984, p Negli stessi termini anche il resoconto stenografico della seduta del Senato di mercoledì 25 gennaio 1984, p. 7. In quest ultimo, peraltro, come nota accuratamente Long, è aggiunto il seguente inciso: «Certo molte di queste saranno sollecitate, dai procedimenti che si avviano a perfezionarsi, a porsi come interlocutori dello Stato; ma quelle che, essendo prive di organizzazione giuridica, non siano in grado di valutare gli interessi collettivi degli appartenenti in modo giuridicamente rilevante esprimendo le rappresentanze previste dalla Costituzione o che, per la fede professata, non accettino il principio dei rapporti formali con lo Stato, vedranno non percorribile, di fatto, la via delle intese». Cfr. G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., p. 269, nota

15 1.3. La stipula delle prime intese ex art. 8, 3 comma della Costituzione e la crisi della «legge sui culti ammessi». Ora, se la norma di salvaguardia dell uguale libertà di cui all art. 8, 1 comma della Costituzione forniva strumenti per una ricomposizione unitaria, anche per effetto di quel principio di laicità che di lì a qualche anno la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto come «supremo» 33, del diritto relativo alle confessioni religiose, tuttavia, le incertezze e i dubbi procrastinavano ogni decisione in merito sia ai contenuti, sia alla forma e allo strumento per ricondurre ad unità l intero sistema 34. Non è un caso, del resto, che la «stagione delle intese» 35, iniziata all indomani della 33 E con la sentenza n. 203 dell aprile 1989 che la Corte costituzionale elabora il principio «supremo» di laicità definito «uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica». In particolare per la Corte tale principio, «quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione», implicherebbe «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Tra i molti commenti alla sentenza n. 203 del 1989 vedi: N. COLAIANNI, Il principio supremo di laicità dello Stato e l insegnamento della religione cattolica, in Il foro italiano, 1989, I, cc ; G.G. FLORIDIA,S.SICARDI, Dall eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L insegnamento confessionale nella scuola pubblica tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, II, pp ; L. MUSSELLI, Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, pp ; A. SACCOMANNO, Osservazioni a Corte costituzionale, Sentenza 12 aprile 1989, n. 203, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, pp Per un primo approfondimento sul principio di laicità si veda O. GIACCHI, Lo stato laico. Formazione e sviluppo dell idea e delle sue attuazioni, Milano, Vita e Pensiero, 1947; A.C. JEMOLO, Le problème de la laïcité en Italie, in AA. VV., La laïcité, Atti della VI sessione del Centre de Sciences politiques de l Institut d études juridiques de Nice, Paris, Presses universitaires de France, 1960, pp ; L. GUERZONI, Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico, in Archivio giuridico «Filippo Serafini», 1967, 1-2, pp ; Id., Stato laico e Stato liberale: un ipotesi interpretativa, in Il diritto ecclesiastico, 1977, I, pp ; C. CARDIA, voce Stato laico, in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, pp ; L. GUERZONI, Considerazioni critiche sul «principio supremo» di laicità dello Stato alla luce dell esperienza giuridica contemporanea, in Il diritto ecclesiastico, 1992, I, pp ; G. DALLA TORRE (a cura di), Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell esperienza giuridica contemporanea, Torino, Giappichelli, 1993; S. DOMIANELLO, Sulla laicità nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1999; C. MIRABELLI, Prospettive del principio di laicità dello Stato, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, 2 agosto, pp ; F. ONIDA, Il principio di laicità, in Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., pp ; P. STEFANÌ, La laicità nell esperienza giuridica dello Stato, Bari, Cacucci, E al riguardo significativo quanto scrive Long nella Premessa al suo volume qui più volte citato: «Lo studioso di diritto ecclesiastico si trova esposto a due tentazioni, per quanto riguarda le confessioni con intesa. La prima è quella di esasperare la parcellizzazione leggendo ogni intesa alla luce esclusivamente del diritto confessionale e facendone risaltare l unicità [ ]. La seconda è quella di forzare le indubbie similitudini che esistono tra le diverse intese per delineare un diritto comune delle confessioni che riduca ai profili antropologici lo specifico confessionale di ogni intesa [ ]. Per quanto riguarda le confessioni senza intesa, il momento attuale è dichiaratamente transitorio. Lo è per molte confessioni che hanno presentato richiesta di addivenire ad un intesa e attendono ancora l inizio delle trattative. Lo è per chi sostiene la necessità di una normativa di diritto comune che sostituisca quella sui culti ammessi e preceda la stipula di nuove intese. Lo è certamente per chi [ ] constata le sperequazioni di cui è fonte la stessa divisione tra confessioni con intesa e senza intesa». Cfr. G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., pp Con questo termine si fa riferimento al periodo durante il quale, successivamente alla sottoscrizione dell Accordo di revisione del Concordato Lateranense con la chiesa Cattolica, vengono sottoscritte dallo Stato italiano le intese con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (21 febbraio 1984), l Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (29 dicembre 1986), le Assemblee di Dio in Italia (29 dicembre 1986), l Unione delle Comunità ebraiche italiane (27 febbraio 1987). Si veda in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 28 marzo 1985 (Nomina del rappresentante del Governo ed istituzione della Commissione di studio per la stipula delle intese ex art. 8 della Costituzione) con il quale «considerata la necessità di dare attuazione al dettato costituzionale stipulando le previste intese con rappresentanze delle confessioni religiose interessate, da porre a base delle relative leggi», ai sensi dell art. 2 «E istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione di studio con il compito di valutare le richieste delle confessioni religiose e di procedere ad ogni necessario adempimento in vista della predisposizione dei progetti di intesa». La Commissione, che avrebbe dovuto avere durata fino al 31 dicembre 1986, ottenne poi una proroga del termine fino al 31 luglio Per un primo approfondimento sulla «stagione delle intese» e in generale sul periodo successivo all Accordo del 1984 cfr. G. CASUSCELLI, I rapporti tra lo stato repubblicano e le confessioni religiose nel 1984: i «nuovi accordi», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1984, pp ; S

16 revisione concordataria, avesse presto subito un arresto sicché, in sostanza, la questione tornava «al punto di partenza: al dibattito vivo dal 1948 in poi se l abrogazione della legislazione sui culti ammessi debba precedere o seguire la stipulazione di intese» 36. La strada dell abrogazione della normativa del 1929 e della stipula delle intese si stava rivelando, in effetti, solo teoricamente semplice. Da un lato, infatti, più ampio del previsto 37 era il numero dei gruppi religiosi che si ponevano di fronte allo Stato come «confessioni» rivendicando la propria individualità ed una specifica regolamentazione (con conseguenze evidenti quanto all attuazione dell art. 8, 3 comma della Costituzione) 38. Dall altro, l abrogazione della legislazione fascista richiesta dalla maggior parte dei gruppi confessionali veniva ripensata perché, rimosse le disposizioni più limitative da parte della Corte costituzionale, essa conferiva comunque ai «culti ammessi» una situazione giuridica «diversa» da quella delle altre persone giuridiche 39. Alla luce di questa nuova situazione ritornava d attualità 40 la prospettiva di «una normativa di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o non disciplinabili sulla base di previe intese, la quale, in attuazione dei generali principi della Costituzione [ ], consenta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali» 41. E, infatti, di lì a LARICCIA, L attuazione dell art. 8, 3 comma della Costituzione: le intese tra lo Stato italiano e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, in Il diritto ecclesiastico, 1984, I, pp ; S. FERRARI (a cura di), Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede, Bologna, Il Mulino, 1985; G. DALLA TORRE, Secolarizzazione e diritto ecclesiastico. Un analisi attraverso il 1986, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1986, pp ; M. TEDESCHI, Un anno di rapporti tra Stato e Chiesa: il 1987, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1987, pp ; C. CARDIA, Nuovi profili dei rapporti tra società civile e società religiosa: l esperienza del 1988, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1988, pp ; S. BORDONALI, Stato e Chiesa in Italia negli ultimi venticinque anni, in Il diritto ecclesiastico, 1989, I, pp ; A. TALAMANCA, Il 1989: problemi tradizionali e tematiche emergenti nei rapporti tra Stato e confessioni religiose, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989, 2 agosto, pp ; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. 36 G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., p Sottolinea infatti Long che «quello che pare evidente dalla storia del periodo è che i costituenti non avevano in mente una vasta pluralità di confessioni con cui stipulare le intese da essi previste. Di fronte alla Costituzione erano presenti tre soli interlocutori religiosi : il cattolicesimo, l ebraismo ed il protestantesimo italiano che si presentava unito nel Consiglio federale delle Chiese evangeliche. Ed è quindi probabile che, al momento dell approvazione dell art. 8, fosse diffusa l idea che esso avrebbe potuto essere rapidamente attuato con un paio di intese: con gli ebrei e con gli evangelici». Cfr. Ibidem, p Scriveva già nel 1986 Dalla Torre (Secolarizzazione e diritto ecclesiastico, cit., in particolare pp ), a proposito della firma delle intese con i pentecostali e con gli avventisti, che «la stipula di queste due nuove intese [ ] fa finalmente uscire dal carattere di eccezionalità il regime già avviato per le chiese Valdese e Metodista, permettendo di cogliere il concreto delinearsi del sistema prefigurato dal Costituente ed articolato su alcuni principi fondamentali». Sennonché, «la soddisfazione per l avvio, non più eccezionale e sporadico, del sistema prefigurato in materia dalla Costituzione, non è certo attenuata dalla facile previsione dei problemi che potranno derivare dalla progressiva estensione della disciplina d origine bilaterale, sia per quanto concerne l accertamento della non contrarietà degli ordinamenti confessionali con l ordinamento giuridico generale, sia per quanto concerne la necessaria composizione fra discipline diverse d origine convenzionale». 39 In favore di un applicazione del diritto comune alle confessioni religiose cfr. F. ONIDA, voce Separatismo, in Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp ; Id., L alternativa del diritto comune, in Il diritto ecclesiastico, 1993, I, pp ; Id., A vent anni dal Concordato. «Quale separatismo, oggi»?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp Per una ricostruzione delle vicende dei progetti di legge sulla libertà religiosa L. DE GREGORIO, Le alterne vicende delle proposte di legge sulla libertà religiosa, in Proposta di riflessione per l emanazione di una legge generale sulle libertà religiose. Atti del seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell Università degli Studi di Salerno e dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, Napoli e Fisciano, 15, 16 e 17 ottobre 2009, a cura di V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI, Torino, Giappichelli, 2010, pp Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta di giovedì 26 gennaio 1984, p Si veda in proposito anche l ordine del giorno della Camera dei deputati del 17 aprile 1985 (a firma Spadaccia, Rutelli, Teodori, Crivellini, Aglietta, Calderisi, Melega, Pannella, Roccella, Stanzani Ghedini) in cui tenendo conto dei «nuovi sistemi di finanziamento della Chiesa italiana» e «rilevato che qualora queste forme di finanziamento rimanessero attraverso le norme di derivazione concordataria prerogativa esclusiva della Chiesa cattolica si creerebbe una grave situazione di disparità con le altre confessioni religiose», la Camera impegna il Governo «a prendere tutte le iniziative sia attivando i rapporti previsti dall art. 8 sia attraverso iniziative legislative rivolte a risolvere il problema in linea generale attraverso 12 14

17 qualche anno, nel 1990, veniva per la prima volta elaborato un disegno di legge recante: «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi» 42 che, oltre a sancire l abrogazione, appunto, della legge 24 giugno 1929, n e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, regolava il procedimento per la stipula delle intese ex art. 8, 3 comma della Costituzione dettando una serie di disposizioni di attuazione del diritto di libertà religiosa come garantito in primo luogo dalla Carta costituzionale. Articolato in cinque capi (I Libertà di coscienza e di religione; II Confessioni e associazioni religiose; III Stipulazione d intese; IV Reati contro la libertà di coscienza e di religione; V Disposizioni finali e transitorie), il progetto veniva approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 ma mai presentato in Parlamento. Bisognerà così attendere il 1997 perché l idea di una legge generale sulla libertà religiosa si concretizzi nuovamente. Nel frattempo, l avvicendarsi dei governi, i dubbi sulla politica ecclesiastica da perseguire, le incertezze sugli strumenti giuridici da utilizzare 43 conducevano ad avviare e poi a concludere le trattative con altre due confessioni religiose 44. Il 29 marzo 1993 e il 20 aprile dello stesso anno (XI legislatura 45 ) venivano, infatti, firmate le intese con l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia (UCEBI) e con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), poi approvate rispettivamente con la legge 12 aprile 1995, n. 116 e con la legge 29 novembre 1995, n. 520 (XII legislatura 46 ). Come anticipato, sarà invece durante la XIII legislatura 47 che vedrà la luce il disegno di legge n presentato il 3 luglio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, sempre norme di diritto comune per porre rimedio a tale disparità». Cfr. Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 aprile 1985, p Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 non presentato in Parlamento (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Per un approfondimento su tale disegno di legge cfr. N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese, cit; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., pp Cfr. S. BORDONALI, Il 1990 nei rapporti tra Stato Chiesa e Confessioni religiose, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1990, 2 agosto, pp ; M. GUASCO, Dio e Cesare. Distinzione di ordini e limiti di competenze nei rapporti tra Stato e Chiesa lungo il 1991, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1991/1992, 2 agosto, pp ; N. COLAIANNI, Confessioni religiose e società civile nel 1992: la difficile transizione verso l alterità, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, 2 agosto, pp ; A. GIOVAGNOLI, 1993: lo Stato, la Chiesa e il tramonto della Democrazia Cristiana, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1994, 2 agosto, pp ; C. CARDIA, La politica ecclesiastica della Prima Repubblica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 1 aprile, pp ; S. LARICCIA, Laicità e politica nella vicenda dello Stato italiano contemporaneo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 1 aprile, pp ; L. PREZZI, G. MOCELLIN, Stato e Chiesa 1994: anno primo dell era non democristiana, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 2 agosto, pp ; I. GARZIA, Stato e confessioni religiose nel 1995: i segni della «normalizzazione», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1996, 2 agosto, pp Si veda in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 19 marzo 1992 (Nomina del rappresentante del Governo e della Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi e le linee operative per la conduzione delle trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate in vista della stipula delle intese di cui all art. 8 della Costituzione) con il quale «considerata l opportunità di istituire una Commissione interministeriale al fine di preordinare gli studi e le linee operative per realizzare le predette intese», ai sensi dell art. 2 «E istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi e le linee operative per la conduzione delle trattative». La Commissione ha avuto durata fino al 31 dicembre aprile aprile aprile maggio Per un primo approfondimento dei temi in esame cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA MINISTERO DELL INTERNO,DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI, L attuazione della libertà religiosa in Italia. Note essenziali di legislazione e dottrina, Roma, Dipartimento per l informazione e l editoria, 1995 (in particolare il capitolo III, Indicazioni bibliografiche, pp ) maggio maggio E durante la XIII legislatura e precisamente il 14 marzo 1997 che, oltre a procedere con l istituzione della Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi e le linee operative per la conduzione delle trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate in vista della stipula delle intese di cui all art. 8 della Costituzione, si provvede per la prima volta all istituzione della Commissione consultiva per la libertà religiosa con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di coscienza, di religione e credenza. Come specificato nell art. 2, sono compiti di quest ultima «a) procedere alla ricognizione e all esame dei problemi relativi alla preparazione di 13 15

18 rubricato «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi» 48. Identici si presentano la struttura e il contenuto rispetto al disegno del , ad eccezione del capo dedicato ai «Reati contro la libertà di coscienza e di religione», nel frattempo oggetto di due fondamentali interventi della Corte costituzionale 50. Più «fortunata», se così si può dire, rispetto al precedente, la vicenda di questo nuovo progetto di legge la cui elaborazione, peraltro, si intreccia con l avvio delle trattative e con la successiva firma di due nuove intese. In particolare, mentre il disegno n veniva esaminato, sia in sede referente che in sede consultiva, e riproposto, con le opportune integrazioni (testo n. 3947/A 51 ), alla presidenza del Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2001 in vista della discussione in aula 52, si procedeva, il 20 marzo del 2000, alla firma delle intese con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e con l Unione Buddhista Italiana, così concludendo positivamente le trattative iniziate già nel accordi, convenzioni o intese con le confessioni religiose, elaborando orientamenti di massima in vista della loro stipulazione; b) studiare e predisporre le modificazioni necessarie ad armonizzare la normativa italiana vigente con le disposizioni derivanti da atti internazionali sui diritti dell uomo; c) sollecitare le diverse amministrazioni competenti al fine di coordinare l attuazione nei diversi settori rilevanti delle predette disposizioni; d) esaminare, prima dell approvazione da parte degli organi competenti, la rispondenza di progetti normativi e di disposizioni amministrative e regolamentari elaborate dalle amministrazioni competenti in relazione alle questioni di cui all art. 1; e) formulare pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia e nell Unione europea, che ad essa vengano sottoposte dalla presidenza del Consiglio dei ministri, segnalando altresì all attenzione della medesima problemi che emergono in sede di applicazione della normativa vigente in materia anche di derivazione internazionale; f) fornire elementi valutativi alle diverse amministrazioni competenti in ordine ai problemi di applicazione della normativa di cui al punto e), curando anche la diffusione della nuova legislazione ecclesiastica dello Stato; g) effettuare, anche in collegamento con le amministrazioni interessate, ricerche e studi per la revisione della legislazione vigente sulle confessioni religiose e sul diritto di libertà di coscienza, di religione o credenza, anche con riferimento ai Trattati dell Unione europea». 48 Disegno di legge n presentato il 3 luglio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri R. Prodi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 49 Con riferimento alla struttura cfr. Tavola n. 2. Quanto ai contenuti, si riscontrano alcune differenze solo nella formulazione dei seguenti articoli: 2, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 29, 39, Il riferimento è alla sentenza n. 440 del 1995, che ha dichiarato l incostituzionalità dell art. 724, 1 comma del codice penale «limitatamente alle parole: o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato», e alla sentenza n. 329 del 1997, che ha dichiarato l incostituzionalità dell art. 404, 1 comma del codice penale «nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall art. 406 del codice penale». In dottrina circa la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 vedi N. COLAIANNI, La bestemmia ridotta e il diritto penale laico, in Il foro italiano, 1996, cc ; P. MONETA, Il reato di bestemmia «depurato» dalla Corte Costituzionale, in Legislazione penale, 1996, pp ; F.C. PALAZZO, La tutela della religione tra eguaglianza e secolarizzazione, in Cassazione penale, 1996, I, pp ; relativamente alla sentenza 10 novembre 1997, n. 329 vedi G. CASUSCELLI, La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: «buoni motivi» e «cattive azioni», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1998, 3 dicembre, pp ; A.G. CHIZZONITI, Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione, in Cassazione penale, 1998, pp ; T. PADOVANI, La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione, in Studium iuris, 1998, pp ; con riferimento ad entrambe si veda R. MAZZOLA, Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte Costituzionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, 1 aprile, pp ; V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di G. MARINUCCI, E.DOLCINI, Padova, Cedam, 2006, vol. V, pp Testo n. 3947/A presentato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e Interni) il 28 febbraio 2001 al Presidente del Consiglio dei ministri, relatore D. Maselli (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Con riferimento alla struttura cfr. Tavola n. 2. Quanto ai contenuti, si riscontrano alcune differenze, rispetto al disegno n. 3947, nella formulazione dei seguenti articoli: 2, 11, 12, 26, 31, 41. Tra le novità si segnalano: art. 4, 2 comma, art. 8, 1 e 3 comma, art. 9, art. 14, art. 17, art. 22, 2 comma. 52 Per la ricostruzione dei lavori parlamentari si consulti il sito del Parlamento italiano 53 Per un primo approfondimento dei temi in esame cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO PER I RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE, Dall accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, Roma, Dipartimento per l informazione e l editoria, In particolare si vedano i contributi ivi contenuti di G. LONG, Le intese con le Chiese evangeliche, pp ; F. MARGIOTTA BROGLIO, Aspetti della politica religiosa degli ultimi quindici anni, pp. 5-11; C. MIRABELLI, La giurisprudenza costituzionale in materia di libertà religiosa: sintesi per una lettura d insieme, pp ; A. NICORA, La Chiesa cattolica e l attuazione dell Accordo del 1984, pp ; G

19 L anticipata fine della legislatura, il 29 maggio 2001, non consentiva né di approvare con legge le intese stipulate, né di proseguire l iter del disegno governativo sulla libertà religiosa. Le novità proposte e soprattutto il dibattito per la prima volta realizzatosi non rimanevano, tuttavia, senza conseguenze. La XIV legislatura 54, abbandonando «provvisoriamente» il percorso delle intese, vedeva, infatti, la presenza di ben tre 55 proposte, rispettivamente la n e la n d iniziativa camerale e la n d iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi, che in misura diversa ripetevano contenuti, schemi e formulazioni proprie del testo n. 3947/A 59. Nel corso della XV legislatura 60, poi, non solo venivano presentati quattro progetti, d iniziativa sia di senatori che di deputati 61 (le proposte n e n e i disegni n e n. PASTORI, La riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri e le competenze in materia di rapporti con le confessioni religiose, pp ; F. PIZZETTI, Le intese con le confessioni religiose, con particolare riferimento all esperienza, come Presidente della Commissione per le intese, delle trattative con i Buddhisti ed i Testimoni di Geova, pp Si consideri anche Prospettive della politica ecclesiastica italiana. Tavola rotonda (F. Margiotta Broglio, O. Fumagalli Carulli, F. Pizzetti, G. Rebuffa, G. Sacerdoti), in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp Si vedano inoltre G. CASUSCELLI, Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre indicazioni operative, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp ; R. LORENZINI, Libertà religiosa e confessioni senza intesa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp ; A. PIZZORUSSO, Libertà religiosa e confessioni di minoranza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp ; E. VITALI, A proposito delle intese: crisi o sviluppo?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp ; L. ZANNOTTI, La politica ecclesiastica come progetto, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp ; N. COLAIANNI, Le intese con i Buddhisti e i Testimoni di Geova, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, 2 agosto, pp ; A. NICORA, D. MASELLI, Problemi e prospettive tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, 2 agosto, pp ; S. ANGELETTI, Brevi note di commento all intesa con l Unione Buddhista Italiana, in Il diritto ecclesiastico, 2001, I, pp : P. GHERRI, A proposito delle Intese firmate dalla Repubblica Italiana il 20 marzo 2000: quali criteri?, in Il diritto ecclesiastico, 2001, I, pp ; B. RANDAZZO, La legge «sulla base» di intese tra Governo, Parlamento e Corte costituzionale. Legge di approvazione?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, 1 aprile, pp maggio aprile Durante la XIV legislatura, peraltro, e, precisamente, in data 22 settembre 2005, quindi, successivamente all approvazione da parte della I Commissione permanente del testo n /AR, è stata presentata dal deputato A. Perrotta una proposta di legge, la n. 6096, recante: «Disposizioni sulla libertà religiosa». Si compone di soli quindici articoli che, oltre a riprendere negli artt quasi tutte le disposizioni del capo I del testo n. 3947/A, ripropone in termini simili le disposizioni dell art. 19 e dell art. 22 dello stesso testo rispettivamente negli artt. 13, 14 e 15. Cfr. Proposta di legge n d iniziativa del deputato A. Perrotta presentata il 22 settembre 2005 (Disposizioni sulla libertà religiosa). 56 Proposta di legge n d iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 14 settembre 2001 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 57 Proposta di legge n d iniziativa del deputato G. Molinari presentata il 6 novembre 2001 (Norme sulla libertà religiosa). 58 Disegno di legge n presentato il 18 marzo 2002 dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Per un commento su tale disegno cfr. C. MIRABELLI, Il disegno di legge di riforma delle norme sulla libertà religiosa, in Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa (1 marzo 2002). Atti del convegno di Ferrara del ottobre 2002, a cura di G. LEZIROLI, Napoli, Jovene, 2004, pp ; M. PARISI, Promozione della persona umana e pluralismo partecipativo: riflessioni sulla legislazione negoziata con le confessioni religiose nella strategia costituzionale di integrazione delle differenze, in Il diritto ecclesiastico, 2004, I, pp La proposta di legge n. 1902, in realtà, è la riproduzione fedele del disegno di legge n. 3947, se si eccettua per l art. 17, peraltro identico all art. 19 della proposta n. 1576, e per l art. 41, non riproposto nell ambito delle Disposizioni finali e transitorie del capo IV. Cfr. L. DE GREGORIO, Le alterne vicende, cit aprile aprile Cfr. L. DE GREGORIO, Le alterne vicende, cit. Per un commento sui progetti presentati durante la XV legislatura e sull iter ad essi relativo si vedano i contributi pubblicati su Il diritto ecclesiastico, 2007, 1-2, di: A. ALBISETTI, Qualche riflessione in materia matrimoniale, pp ; G. CASUSCELLI, Appunti sulle recenti proposte di legge in tema di libertà religiosa, pp ; N. COLAIANNI, Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato, pp ; M.C. FOLLIERO, La «forma» attuale della laicità e la (legge sulla) libertà religiosa possibile, pp ; S. LARICCIA, Garanzie di libertà e di uguaglianza per i singoli e le confessioni religiose, oggi in Italia, pp ; G. LEZIROLI, Libertà religiosa e Costituzione, pp ; P. LILLO, I limiti alla libertà religiosa nei lavori parlamentari (XV 15 17

20 ) ma, riprendendo il discorso interrotto nel 2000, venivano firmate, il 4 aprile 2007, sei intese ex art. 8, 3 comma della Costituzione. Più specificamente, si riproponevano i testi già sottoscritti nel 2000 con Buddhisti e Testimoni di Geova, mentre per la prima volta giungevano a conclusione le trattative intercorse con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, l Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale e la Chiesa Apostolica in Italia 66. La brevità della XV legislatura non permetteva di attuare pienamente la politica ecclesiastica che si era scelto di perseguire. Come in un gioco dell oca, con l inizio del nuovo ciclo legislativo 67, dunque, sembrava doversi nuovamente tornare al punto di partenza: da un lato, la vigenza della legislazione del 1929 solo in parte abrogata, dall altro la firma di intese prive della relativa legge di approvazione 68 e la presenza di progetti di legge sulla libertà religiosa d iniziativa sia di deputati che di senatori (n , n , n ). Legislatura), pp ; L. MUSSELLI, Una libertà senza limiti? Osservazioni minime sulla proposta di legge d iniziativa dei deputati Spini e altri, presentata il 28 aprile 2006 «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi» e sulla proposta di testo unificato del 19 giugno 2007, pp ; F. ONIDA, N. FIORITA, Cenni critici sui nuovi progetti di legge sulla libertà religiosa, pp ; V. PACILLO, Dai principi alle regole? Brevi note critiche al testo unificato delle proposte di legge in materia di libertà religiosa, pp ; V. PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, pp ; V. TOZZI, Fasi e mezzi per l attuazione del disegno costituzionale di disciplina giuridica del fenomeno religioso, pp ; G.B. VARNIER, La ricerca di una legge generale sulla libertà religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte, pp Si veda inoltre: G. CASUSCELLI, Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?, in Il diritto ecclesiastico, 2007, 3-4, pp ; M. CANONICO, L idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di dubbia utilità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( gennaio 2010, pp Proposta di legge n. 36 d iniziativa del deputato M. Boato presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 63 Proposta di legge n. 134 d iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 64 Disegno di legge n. 945 d iniziativa del senatore L. Malan presentato il 12 settembre 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 65 Disegno di legge n d iniziativa dei senatori M. Negri e altri presentato il 14 novembre 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 66 Cfr. R. BENIGNI, L intesa con l Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp ; L. GRAZIANO, Andando oltre la «standardizzazione» delle intese: la Chiesa apostolica in Italia e l art. 8, 3 della Costituzione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp ; G. MORI, Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa meridionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp ; V. PACILLO, L intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni: prime considerazioni, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp ; S. ANGELETTI, La nuova intesa con l Unione Buddhista Italiana: una doppia conforme per il Sangha italiano, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( maggio 2008, pp. 1-9; G. CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva e nuove intese con le minoranze confessionali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( marzo 2008, pp. 1-16; A. SVEVA MANCUSO, L attuazione dell art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( febbraio 2010, pp Si vedano inoltre gli atti del convegno La libertà alla luce dell art. 8 della Costituzione, svoltosi a Roma il 20 febbraio 2008, pubblicati in Coscienza e libertà 2008 (in particolare i contributi di F. MARGIOTTA BROGLIO, L attuazione della Costituzione e la legge sulla libertà religiosa, pp ; A. NARDINI, Il percorso delle Intese, pp ; V. SPINI, Il percorso parlamentare delle Intese e della legge sulla libertà religiosa, pp ; M. VENTURA, La politica del Governo italiano in materia di libertà religiosa, pp ). 67 La XVI legislatura è iniziata il 29 aprile Alle intese firmate il 4 aprile del 2007 si è aggiunta l intesa stipulata il 16 luglio 2010 tra la Repubblica italiana e l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia (UCEBI), modificativa dell intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n Cfr. Tavola n Proposta di legge n. 448 d iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri presentata il 29 aprile 2008 (Norme sulla libertà religiosa). Per un primo commento cfr. M. CANONICO, L idea di una legge generale sulla libertà religiosa, cit.; P. PICCOLO, Gli ultimi progetti di legge sulla libertà religiosa: elementi di costanza e soluzioni di continuità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( settembre 2010, pp

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