CAPITOLATO SPECIALI D ONERI PER L APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RIORDINO DELL ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.

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1 CAPITOLATO SPECIALI D ONERI PER L APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RIORDINO DELL ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA. ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato disciplina l appalto per lo svolgimento di servizi di gestione dell archivio di deposito della Regione Lombardia costituito da ca ml conservato in parte presso Palazzo Lombardia e il restante presso il deposito di Vittuone, da effettuarsi con l osservanza delle indicazioni di seguito descritte e degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato, anche se soci di cooperative. ART. 2 - DURATA DELL APPALTO - IMPORTO OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI ALL APPALTO OBBLIGO DI SOPRALLUOGO Il contratto ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L importo messo a disposizione è pari ad ,00 (di cui euro 4.000,00 come dettagliato nel DUVRI allegato. I costi per la sicurezza sono riferiti esclusivamente alle attività di coordinamento, d informazione sui rischi delle attività svolte all interno delle sedi regionali e di formazione del personale dell Appaltatore e non sono soggetti a ribasso). L Appaltatore deve garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Il personale impiegato, munito di cartellino di identificazione con scritta la denominazione/ragione sociale dell Appaltatore, dovrà essere adeguatamente formato ed informato su tutte le attività specifiche della mansione e sull uso delle attrezzature, come previsto nel D.Lgs. 81/2008. Il Fornitore garantisce la presenza, anche in base ai turni di lavoro, di personale idoneamente formato per la gestione delle emergenze (antincendio, primo soccorso, evacuazione) come indicato nel D.Lgs. 81/2008. L Amministrazione ha redatto, ai sensi dell art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra attività oggetto dell appalto e le attività svolte da Regione Lombardia. Nell esecuzione delle attività previste dal presente appalto, l Appaltatore dovrà adottare le misure di prevenzione e di protezione indicate nell allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Tale documento potrà essere aggiornato, anche su proposta dell Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell attività. Prima dell inizio dell attività dovrà esser svolta una riunione di coordinamento e cooperazione tra Regione Lombardia e l Appaltatore per il coordinamento delle attività e l individuazione di eventuali misure aggiuntive a quelle previste nel DUVRI. Ai fini della formulazione dell offerta tecnica, il Concorrente, per tramite del suo legale rappresentante o suo delegato, è tenuto, pena l esclusione, a svolgere un opportuno sopralluogo tecnico obbligatorio, volto a prendere visione delle attuali infrastrutture di RL relative a Palazzo Sistema e Deposito di Vittuone. Al termine del sopralluogo il referente di RL rilascerà una attestazione di avvenuto sopralluogo.

2 Nel caso in cui il sopralluogo non sia effettuato dal legale rappresentante dell impresa, l incaricato dovrà essere munito di delega del legale rappresentante stesso. I sopralluoghi verranno svolti, previo preventivi accordi telefonici, nei seguenti orari: 9.00/12.00 e 14.30/16.30, escluso venerdì pomeriggio, sabato e festivi; data e ora dei sopraluoghi dovranno essere preventivamente concordati con i seguenti referenti incaricati dall Amministrazione: sig. Carlo Consonni, tel ART. 3 - RAPPORTI CONTRATTUALI Regione Lombardia (di seguito Regione), salvo diverse disposizioni, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e comunicazioni bimestrali inerenti le attività relative al presente contratto e quelle a carattere amministrativo, attraverso la Struttura Sicurezza e servizi interni della U.O. Patrimonio e Acquisti. Le indicazioni per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile unico del procedimento (RUP) o suo delegato. Il RUP avrà il compito di: predisporre il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento. L Impresa appaltatrice (di seguito Impresa o Appaltatore) dovrà designare, all interno della propria organizzazione, per tutta la durata contrattuale, un unico referente dell Impresa (di seguito Referente), a suo carico ed onere, il cui curriculum dovrà essere indicato nell offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione prevalentemente per l esperienza lavorativa maturata in analoghe mansioni nell ambito di archivi storici o di deposito. Il Referente, dotato di potere decisionale in nome e per conto dell Appaltatore, sarà l interlocutore di Regione (e del RUP in particolare) per le richieste di informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Il Referente dovrà essere in possesso, pena l esclusione della procedura, di esperienza di non meno di 36 mesi, con funzioni di coordinamento per servizi archivistici analoghi. Nello specifico il Referente dovrà: - essere presente presso l Archivio almeno quattro ore a settimana e comunque garantire la reperibilità per il rimanente tempo del monte ore settimanale (36 h) di servizio svolto dal personale dell Appaltatore, nonché garantire la propria presenza ogni qualvolta Regione ne faccia richiesta. In caso di sua assenza, dovrà essere garantita analoga presenza e reperibilità da supplente di fiducia; - corrispondere e collaborare con il RUP per qualsiasi aspetto inerente l appalto e gli adempimenti previsti dalle norme della sicurezza; - vigilare ogni fase dell'appalto affinché sia conforme a quanto stabilito dai documenti contrattuali; - garantire che il personale impiegato sia costantemente e adeguatamente addestrato a svolgere le funzioni alle quali è assegnato; - segnalare tempestivamente eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi. Regione considera strategico il ruolo del Referente e la corrispondenza tra il soggetto proposto in sede di offerta e il soggetto che svolgerà effettivamente le attività ad esso attribuite. In caso di sostituzione del Referente con altro soggetto di curriculum e professionalità equivalenti (anche per supplenze temporanee), l Impresa dovrà indicare tempestivamente il nominativo del sostituto pena l applicazione delle sanzioni previste dal contratto. Regione si riserva di rifiutarlo qualora non ritenuto idoneo e di applicare le sanzioni previste dal contratto, fino alla sua sostituzione.

3 ART. 4 - SEDI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI I servizi indicati nel successivo art. 5, dovranno essere eseguiti presso le sedi dell archivio, con gli orari e con un numero di addetti in contemporanea presenza come indicato nel presente capitolato. Il numero di addetti è da intendersi come minimo necessario; l Appaltatore dovrà pertanto garantire, in considerazione di eventuali particolari necessità, la disponibilità di un numero sufficiente di addetti al fine di assicurare un efficiente servizio. Tali esigenze si configureranno come prestazioni straordinarie e saranno regolamentate come specificato al successivo art ART. 5 - PRESTAZIONI RICHIESTE Le prestazioni richieste sono relative alla gestione del patrimonio documentale regionale messo a disposizione dell Appaltatore presso i depositi d archivio regionali attualmente dislocati in Milano, Palazzo Lombardia, nel deposito di Vittuone Via Gnoli (già via Stelvio), che potranno, nel corso della durata dell appalto, essere trasferiti in altro loco ma comunque all interno del territorio regionale. Il materiale consta di circa metri di documentazione. In particolare i servizi da fornire sono i seguenti: 5.1 SERVIZIO DI REPERIMENTO, CONSEGNA E RICOLLOCAZIONE DI DOCUMENTAZIONE GIA ARCHIVIATA Descrizione del servizio: il servizio consiste nell espletamento, con un numero minimo di persone e durante gli orari stabiliti, di funzioni relative alla gestione del patrimonio documentale regionale, utilizzando la tecnologia e gli strumenti messi a disposizione da Regione, in autonomia di compiti secondo metodi e procedure definiti. In particolare il servizio prevede il reperimento, entro le 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi) successive, di documenti e fascicoli richiesti dalla diverse strutture e uffici regionali, per il tramite del Servizio archivistico regionale, la consegna quotidiana del materiale richiesto alla sede regionale e il ritiro della documentazione già consultata e restituita dalle strutture regionali al Servizio archivistico, nonché il ricollocamento del materiale già consultato nella posizione originaria di archiviazione. 5.2 SERVIZIO DI RICEZIONE DA REGIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIARE Descrizione del servizio: il servizio consiste nell espletamento, con un numero minimo di persone e durante gli orari stabiliti, di funzioni relative alla prima archiviazione della documentazione concernente procedimenti conclusi e trasferiti dalla diverse strutture regionale, per il tramite del Servizio archivistico regionale, e destinati alla prima archiviazione, utilizzando la tecnologia e gli strumenti messi a disposizione da Regione, in autonomia di compiti secondo metodi e procedure definiti. In particolare il servizio prevede il ricevimento di documenti e fascicoli prodotti dalla diverse strutture e uffici regionali e trasmessi, per il tramite del Servizio archivistico regionale, per l archiviazione, la verifica delle liste di trasferimento informatiche prodotte dalle diverse strutture; il collocamento della documentazione ricevuta sulle scaffalature disponibili presso il deposito; l aggiornamento delle liste di trasmissione del materiale con i dati relativi alla collocazione fisica attribuita al materiale; la trasmissione delle liste aggiornate al Servizio archivistico regionale. 5.3 SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA DELLA DOCUMENTAZIONE REGIONALE Descrizione del servizio: il servizio consiste nell espletamento, con un numero minimo di persone e durante gli orari stabiliti, di funzioni relative all inventariazione informatizzata della documentazione regionale priva di strumenti di corredo organici e analitici.

4 In particolare il servizio prevede la verifica degli strumenti di corredo esistenti per le diverse sezioni d archivio, la conversione dei dati di corredo informatici già disponibili nel formato standard adottato da Regione per la gestione delle basi dati inventariali (Sesamo o sua evoluzione), l aggiornamento e l integrazione delle basi dati esistenti, la schedatura analitica delle unità archivistiche prive di strumenti di corredo al fine della produzione di elenchi di consistenza e/o inventari analitici. 5.4 SERVIZIO DI SELEZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE ELIMINABILE Descrizione del servizio: il servizio consiste nell espletamento, con un numero minimo di persone e durante gli orari stabiliti, di funzioni relative alla individuazione di atti eliminabili a norma di legge- In particolare il servizio prevede l analisi della documentazione schedata nella precedente fase 5.3 al fine della individuazione di materiale eliminabile immediatamente (materiale non archivistico) o da scartare secondo le disposizioni del Soprintendente Archivistico in materia di scarto da sottoporre alle strutture regionali preventivamente alle fasi di formalizzazione della procedura, la redazione delle minute degli atti necessari per il perfezionamento della procedura di scarto. 5.5 PRESTAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO Descrizione del servizio: Regione potrà richiedere inoltre, con preavviso di almeno 48 ore, salvo eventi eccezionali, l effettuazione di prestazioni di carattere straordinario limitatamente ai servizi indicati ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, corrispondendo il prezzo di cui all offerta economica per il numero delle ore effettivamente prestate. ART. 6 - ONERI A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA Regione mette a disposizione dell Appaltatore, per l espletamento dei servizi oggetto del presente appalto: - strumenti e attrezzature di lavoro idonei, prescelti nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia. Le postazioni informatiche saranno munite di software adeguati alle funzioni assegnate, con abilitazioni nominative attivate dal Servizio Informatica della Regione per l accesso alla rete regionale e a internet. Sarà cura del Referente comunicare al RUP i nominativi per i quali richiedere l abilitazione/disabilitazione alla rete; - materiali di consumo (cancelleria). ART. 7 - PERSONALE Il personale impiegato nei servizi deve essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei compiti a cui è adibito. 7.1 REQUISITI GENERALI: dimestichezza nell uso di personal computer e di programmi di videoscrittura e fogli di calcolo più comuni, conoscenza della terminologia archivistica e dell utilizzo di reti locali e della rete internet;. 7.2 REQUISITI SPECIFICI: ADDETTI AL SERVIZIO DI REPERIMENTO, CONSEGNA E RICOLLOCAZIONE DI DOCUMENTAZIONE GIA ARCHIVIATA E AL SERVIZIO DI RICEZIONE DA REGIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIARE: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; almeno il 50% del personale, esperienza professionale maturata in archivio per almeno ore con mansioni analoghe a quelle proprie della figura richiesta, oppure attestato di frequenza a corsi di archivistica rilasciato da istituzioni pubbliche, scuole legalmente riconosciute o associazioni professionali di categoria; addestramento per l accesso e interrogazione delle basi dati Sesamo;

5 7.2.2 ADDETTI AL SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA DELLA DOCUMENTAZIONE REGIONALE E AL SERVIZIO DI SELEZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE ELIMINABILE: diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalle Scuole istituite presso gli Archivi di Stato (conseguito prima dell entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali ); oppure diploma di laurea in Lettere, Conservazione dei Beni Culturali, Giurisprudenza, Scienze Politiche (vecchio ordinamento) o equipollenti (conseguito prima dell entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali ); oppure diploma rilasciato dalle Scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli Studi o equipollenti; oppure laurea appartenente ad una delle seguenti classi di laurea del nuovo ordinamento: classe L5 lauree in Lettere; classe L13 lauree in Scienze dei Beni Culturali; classe L31 lauree in Scienze Giuridiche; classe L41 lauree in Tecnologie e Scienze per il Restauro dei Beni Culturali o equipollenti e Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalle Scuole istituite presso gli Archivi di Stato o diploma rilasciato dalle Scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli Studi; oppure laurea specialistica in Archivistica e Biblioteconomia appartenente alla Classe LS5 o equipollenti esperienza professionale almeno biennale maturata in archivi con mansioni analoghe a quelle proprie della figura richiesta,; utilizzo del programma Sesamo per tutte le funzioni di inserimento, ordinamento e ricerca di dati inventariali, L Impresa sopporta integralmente le spese e cura l organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale (compresi quelli in materia di sicurezza) necessari a garantire l esecuzione dei servizi, nonché l uso delle tecnologie. L Impresa, entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento dell incarico e comunque prima dell inizio dei servizi, dovrà fornire idonea documentazione attestante i requisiti del proprio personale. Qualora il termine non venga rispettato, o Regione riscontri l impiego di personale che non dispone delle caratteristiche richieste, saranno applicate le sanzioni previste, salvo motivate giustificazioni. ART. 8 - CLAUSOLA SUL PERSONALE Il personale utilizzato per l erogazione del servizio non potrà essere modificato senza il preventivo consenso di Regione. Qualora l impresa, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse essere costretta a sostituire una o più risorse, dovrà preventivamente formulare specifica e motivata richiesta al RUP, che potrà o meno essere autorizzata a seguito di apposita valutazione. Tale richiesta dovrà riportare i nominativi e l allegato dei curricula delle risorse che si intende proporre in sostituzione di quelle precedentemente individuati. In ogni caso l eventuale sostituzione dei componenti del personale è ammessa solo se i nuovi componenti possiedono requisiti almeno equivalenti o superiori a quelli delle risorse sostituite, comprovati mediante la presentazione dell idonea documentazione di cui sopra. Si rammenta inoltre che Regione ha la facoltà di pretendere dall impresa, dandone motivazione e senza alcun onere a proprio carico, la sostituzione, entro 10 giorni dalla comunicazione, del personale che non si dimostrasse idoneo alla perfetta esecuzione delle

6 prestazioni contrattuali ; anche in questo cao, il fornitore deve proporre persone di apri qualificazione, senza alcun onere aggiuntivo da parte di Regione. In ogni caso di sostituzione di personale, l impresa deve inoltre assicurare che la stessa avvenga senza alcuna interruzione delle attività oggetto dell appalto prevedendo, ove possibile e per il periodo di tempo necessario, l addestramento del sostituto al sostituendo con oneri a proprio carico ART. 9 - VERIFICHE SULL ESECUZIONE DEL SERVIZIO L Impresa s impegna a progettare un sistema di verifiche attraverso la rilevazione di indicatori di performance quantitativi (rendicontazione dettagliata del servizio svolto) e qualitativi, distinti per i diversi servizi, ai fini della valutazione globale del servizio. La scelta degli indicatori, i sistemi di evidenza (report) e le soglie di risultato proposti dall Appaltatore costituiranno elemento di giudizio in sede di valutazione delle offerte. Regione, sulla base del progetto proposto, validerà un sistema di verifiche (periodicamente aggiornato) che l Impresa s impegna ad accettare senza richiedere alcun maggior compenso rispetto a quello pattuito. Il risultato delle verifiche sarà vincolante per la liquidazione del compenso bimestrale; Regione si riserva la facoltà di sospendere il pagamento fino alla correzione di eventuali errori ovvero l esecuzione di azioni destinate a ripristinare i valori di risultato desiderati e/o evitare la loro ripetizione. Qualora l Impresa non dovesse porre in essere, nei tempi pattuiti, le necessarie azioni correttive, Regione applicherà le penali pari al 2% dell importo del canone bimestrale Nel caso di reiterato inadempimento da parte dell Impresa, Regione ha la facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità previste dal contratto. ART. 10 MODALITA DI PAGAMENTO L Amministrazione provvederà, per il tramite del RUP, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse bimestralmente. Le fatture dovranno essere indirizzate a: Giunta Regionale della Lombardia Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo U.O. Patrimonio e Acquisti Struttura Servizi e sicurezza interna Piazza Città di Lombardia, Milano, la quale provvederà alla loro liquidazione dopo aver accertato la completa ottemperanza delle clausole contrattuali ed aver acquisito dall appaltatore la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti (Modello DURC). Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica da parte della Direzione Centrale dell esatta rispondenza delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali. In caso di pagamenti di importo superiore a Euro ,00 l Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del L appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all art. 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2002, è stabilito nella misura prevista dall art del Codice Civile. Dalle fatture dovranno essere dedotti gli importi pari alle eventuali penalità applicate alla ditta aggiudicataria nel periodo in cui le fatture medesime si riferiscono.

7 In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento. Qualora nel corso dell esecuzione del contratto, l appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii., ne darà tempestiva comunicazione all Amministrazione, perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell Amministrazione, senza che il concessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo. ART. 11 OBBLIGO SULLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 3 LEGGE 136/2010 Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.. Pertanto, il contraente utilizzerà un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato alle transazioni riferite al presente contratto di appalto. Le transazioni verranno eseguite con gli strumenti e secondo le prescrizioni tutte stabilite dall'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.. Nel caso in cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengano mediante conto corrente dedicato. ART SUBAPPALTO E ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell importo di aggiudicazione per i soli servizi informatici e con le modalità previste dalla normativa vigente (ex art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell appaltatore, che rimane l unico e solo responsabile nei confronti dell Amministrazione di quanto subappaltato. L Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. Il subappalto, ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è sottoposto alle seguenti condizioni: l appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al RUP, il quale provvederà all autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; l appaltatore deve depositare presso il RUP copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell art c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio; al momento del deposito del contratto di subappalto, l appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

8 l Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni; l esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriori subappalto; è fatto obbligo all appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; l amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni sopra riportato le fatture quietanzate del subappaltatore; l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; prima dell inizio delle attività il subappaltatore trasmette all Amministrazione, per il tramite dell appaltatore, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti; l appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. E vietata la cessione anche parziale del contratto. ART. 13 IMPEGNO A CONTRIBUIRE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO L aggiudicatario: 1. s impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l esecuzione del contratto; 2. si impegna a segnalare all Amministrazione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere la fase di esecuzione del contratto; 3. si impegna a segnalare all Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all esecuzione del contratto; 4. si impegna, qualora i fatti di cui precedenti punti 2 e 3 costituiscano reato, a sporgere immediata denuncia all Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 5. si impegna, a rendere noti, su richiesta dell Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l esecuzione del contratto. ART SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro, fatta salva l I.V.A. che resta a carico dell Amministrazione Regionale. ART DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI EX D.LGS. N. 196/2003 Ai sensi dell art. 29 del D.Lgs.196/2003 l Aggiudicatario assumerà la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente appalto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

9 Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo L aggiudicatario dovrà: 1. dichiarare di essere consapevole che i dati che tratta nell espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. 2. obbligarsi ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari. 3. impegnarsi ad adottare le disposizioni contenute nell allegato al decreto n del 7 luglio 2010 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio. 4. impegnarsi a nominare, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e a impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato. 5. impegnarsi a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui e titolare Regione Lombardia, affinchè quest ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento. 6. impegnarsi a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla protezione dei dati personali. 7. impegnarsi a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze. 8. consentire l accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all applicazione delle norme di sicurezza adottate. ART FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell esecuzione o nell interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Milano. Nei casi previsti dall art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. ART SOSTITUZIONE DEL RUP L eventuale sostituzione del RUP verrà comunicata immediatamente attraverso i mezzi di informazione previsti. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione del Responsabile unico del Procedimento, sarà cura del nuovo RUP nominato darne tempestiva comunicazione al Contraente. Allegati: DUVRI Gestione Archivio Palazzo Lombardia 2012 Informazioni art. 26 Palazzo Lombardia 2012 Istruzioni per le gestioni delle emergenze per gli esterni

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