SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 3 aprile 2008 (*)

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1 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 3 aprile 2008 (*) «Unione doganale Transito comunitario Riscossione dell importo dell obbligazione doganale Stato membro competente Prova della regolarità dell operazione o del luogo dell infrazione Termini Responsabilità dell obbligato principale» Nel procedimento C-230/06, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisione 12 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2006, nella causa tra Militzer & Münch GmbH e Ministero delle Finanze, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J.N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 dicembre 2007, considerate le osservazioni presentate: per la Militzer & Münch GmbH, dall avv. W. Wielander, Rechtsanwalt; per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato; per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux e dal sig. C. Zadra, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 215 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), e degli artt. 378 e 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), nonché sull applicazione del principio di proporzionalità.

2 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia pendente tra la Militzer & Münch GmbH (in prosieguo: la «M&M») ed il Ministero delle Finanze in merito alla riscossione di dazi doganali. Contesto normativo 3 L art. 96 del codice doganale dispone quanto segue: «1. L obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a: a) presentare in dogana le merci intatte all ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali; b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario. 2. Fatti salvi gli obblighi dell obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle intatte all ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali». 4 Gli artt. 203 e 204 del codice doganale così dispongono: «Articolo L obbligazione doganale all importazione sorge in seguito: alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all importazione. 2. L obbligazione doganale sorge all atto della sottrazione della merce al controllo doganale. 3. I debitori sono: la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale, le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale, le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e, se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata. Articolo L obbligazione doganale all importazione sorge in seguito: a) all inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure b) all inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all importazione ridotto o nullo a motivo dell utilizzazione della merce a fini particolari, in casi diversi da quelli di cui all articolo 203, sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.

3 2. L obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l obbligo la cui inadempienza fa sorgere l obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all importazione ridotto o nullo a motivo dell utilizzazione della merce a fini particolari. 3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all importazione, derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, oppure a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo della merce a tale regime». 5 L art. 215 del codice doganale così dispone: «1. L obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano. 2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l obbligazione doganale sorga nel luogo in cui l autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione. 3. Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l obbligazione doganale sia sorta: nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime o nel luogo in cui la merce entra nella Comunità nel regime in questione. 4. Tuttavia, quando gli elementi d informazione di cui l autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l obbligazione doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l obbligazione doganale». 6 L art. 239 del codice doganale è così formulato: «1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all importazione o dei dazi all esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238: da determinarsi secondo la procedura del comitato; dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine». 7 L art. 378 del regolamento di applicazione prevede quanto segue: «1. Fatto salvo l articolo 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell infrazione o dell irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa: nello Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza, ovvero nello Stato membro da cui dipende l ufficio di passaggio all entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,

4 a meno che, entro il termine stabilito dall articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell autorità doganale, della regolarità dell operazione di transito ovvero del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata commessa. 2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali. (...)». 8 L art. 379 del regolamento di applicazione reca la seguente disciplina: «1. Quando una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell infrazione o dell irregolarità, l ufficio di partenza ne dà notificazione all obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all ufficio di partenza la prova, considerata sufficiente dall autorità doganale, della regolarità dell operazione di transito o del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l ufficio di partenza, quest ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente». 9 Tali disposizioni dell art. 379 del regolamento di applicazione sono, in sostanza, identiche a quelle dell art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n (GU L 137, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento n. 1062/87»), successivamente riprese all art. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 132, pag. 1). 10 L art. 905 del regolamento di applicazione è così formulato: «1. Quando l autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell articolo 239, paragrafo 2, del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909. Il termine interessato deve essere inteso nel senso di cui all articolo 899. In tutti gli altri casi, l autorità doganale di decisione respinge la domanda. 2. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato. Quando risulti che gli elementi d informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d informazione complementari. 3. Senza attendere il completamento della procedura di cui agli articoli da 906 a 909 l autorità doganale di decisione può autorizzare, su espressa richiesta, l espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima che la Commissione

5 abbia deliberato sul caso in oggetto. Tale autorizzazione non anticipa la decisione finale sul caso all esame». Causa principale e questioni pregiudiziali 11 La M&M è una società di spedizioni doganali con sede in Germania. Tra il 23 aprile ed il 16 luglio 1993 essa ha emesso 20 documenti di transito comunitario T1 per il trasporto di burro originario della Repubblica ceca, da Waidhaus (Germania) con destinazione Venezia e Milano (Italia). 12 Dopo aver ricevuto copia dei documenti di transito, provvisti dei timbri e dei numeri d ordine degli uffici doganali di Venezia e Milano, l ufficio doganale di Waidhaus ha proceduto all appuramento di tali spedizioni. 13 Successivamente, il servizio antifrode della Guardia di Finanza ha accertato che le merci non erano giunte a destinazione, a causa di una frode alla quale la M&M era estranea e che, molto verosimilmente, aveva implicato la complicità di funzionari delle dogane italiane. 14 Il 17 novembre 1995 le autorità doganali italiane hanno ingiunto alla M&M di pagare la somma di ITL per dazi doganali dovuti sulle merci spedite. 15 Le dogane italiane hanno respinto la domanda di sgravio dei dazi presentata dalla M&M a norma dell art. 239 del codice doganale. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d appello di Trento hanno respinto il ricorso della M&M, la quale ha dunque presentato ricorso per cassazione. 16 Con sentenza pronunciata a Sezioni unite il 27 settembre 2002, la Corte suprema di cassazione ha statuito, nella causa principale, che la decisione delle autorità italiane di non accogliere la domanda di sgravio di dazi presentata dalla M&M ai sensi dell art. 239 del codice doganale non era suscettibile di controllo giurisdizionale, «investendo scelte e determinazioni di carattere politico». Per il resto, la causa è stata rinviata dinanzi alla Sezione tributaria di tale giurisdizione affinché statuisse sugli altri motivi di impugnazione. 17 Sulla scorta di tali premesse, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l art. 11 bis, par. 1, del regolamento 1062/87, modificato dal [regolamento di applicazione], debba essere interpretato nel senso di rendere operante il termine di undici mesi, posto all amministrazione doganale di partenza per comunicare il mancato appuramento delle merci in regime di transito comunitario, nel caso in cui l appuramento da parte della dogana di destinazione risulti attestato in documenti contraffatti, la cui falsità non sia facilmente riconoscibile; se, ai fini dell interpretazione della predetta norma, siano utilizzabili i principi affermati nelle sentenze della Corte di Giustizia [12 dicembre 2002, causa C-395/00, Cipriani, Racc. pag. I-11877, e 29 aprile 2004, causa C-222/01, British American Tobacco, Racc. pag. 4683]; se l attribuzione allo spedizioniere doganale delle intere conseguenze di una irregolare operazione di transito comunitario, nell ipotesi considerata, sia in contrasto col principio di proporzionalità; 2) se in ipotesi descritte nel precedente numero sia applicabile il paragrafo 2 dell art. 11 bis; 3) se l art. 215, par. 1, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che, in ipotesi quali quella descritta al n. 1, la competenza dell ufficio doganale debba essere determinata secondo il criterio stabilito dalla seconda parte o dalla terza parte di detto paragrafo». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 18 La M&M, il governo italiano e la Commissione concordano nel riconoscere che il giudice del rinvio ha fatto riferimento a norme comunitarie inapplicabili ratione temporis, ma le loro opinioni divergono in merito alla questione di quali siano le norme applicabili. Secondo il governo italiano, occorre fare riferimento alle disposizioni in vigore nel 1993, ossia alla data in cui la frode è stata commessa. Pertanto, l individuazione dello Stato membro competente sarebbe disciplinata

6 dall art. 34, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1), che è stato abrogato a far data dal 1 gennaio Quanto alla questione dei termini da rispettare prima di poter procedere alla riscossione dell importo dell obbligazione doganale, il governo italiano sostiene che essa deve essere esaminata alla luce delle disposizioni dell art. 49 del regolamento n. 1214/92. Il detto governo ritiene che il fatto di aver preso in considerazione l art. 11 bis del regolamento n. 1062/87, malgrado che questo fosse stato abrogato dal 1 gennaio 1993, debba comportare la parziale irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. 19 Occorre ricordare che, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (sentenze 27 marzo 1990, causa C-315/88, Bagli Pennacchiotti, Racc. pag. I-1323, punto 10, e 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punto 39). 20 Nel caso di specie, giustamente la M&M e la Commissione sostengono che le norme pertinenti sono quelle in vigore alla data dell ingiunzione di pagamento emessa dalle autorità italiane il 17 novembre 1995 e la cui legittimità viene contestata nella causa principale. 21 Poiché il codice doganale e il regolamento di applicazione sono divenuti applicabili a partire dal 1 gennaio 1994, risulta da tali elementi che il giudice del rinvio chiede alla Corte, con la prima parte della prima questione e con la seconda questione, di interpretare le condizioni di applicazione dei termini previsti dall art. 379 del regolamento di applicazione, con la terza questione, di interpretare i criteri enunciati all art. 215 del codice doganale ai fini dell individuazione dello Stato membro competente a riscuotere l importo dell obbligazione doganale, e infine, con la seconda parte della prima questione, di pronunciarsi sull applicazione del regime di responsabilità dell obbligato principale alla luce del principio di proporzionalità. 22 Occorre anzitutto esaminare la terza questione, riguardante l individuazione dello Stato membro competente a procedere alla riscossione dell importo dell obbligazione doganale. Sulla terza questione 23 La M&M e la Commissione affermano che lo Stato membro competente a procedere alla riscossione dell importo dell obbligazione doganale deve essere determinato non già sulla base dell art. 215 del codice doganale, bensì a norma dell art. 378, n. 1, del regolamento di applicazione, il quale costituisce una lex specialis ai fini dell attribuzione della competenza in materia di riscossione di dazi doganali nell ambito del regime di transito comunitario esterno. In linea di principio, la competenza spetterebbe allo Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza, dato che l art. 378, n. 1, del regolamento di applicazione stabilisce una presunzione in tal senso qualora, da un lato, la spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e, dall altro, non sia possibile stabilire il luogo dell infrazione o dell irregolarità. Nella fattispecie in esame tali condizioni sarebbero soddisfatte, in quanto il luogo di sottrazione delle merci al controllo doganale non è stato individuato ed è pacifico che le merci non sono state presentate all ufficio di destinazione. 24 Il governo italiano si reputa competente a norma dell art. 215, n. 2, del codice doganale, in quanto l infrazione è stata commessa o, quanto meno, accertata nel territorio italiano. 25 A questo proposito, risulta dall art. 215, n. 1, del codice doganale, nonché dagli artt. 378 e 379 del regolamento di applicazione, che la determinazione del luogo in cui è sorta l obbligazione doganale permette di designare lo Stato membro competente a riscuotere i dazi doganali (v., in tal senso, sentenza 13 dicembre 2007, causa C-526/06, Road Air Logistics Customs, Racc. pag. I-11337, punto 26). Ove venga in questione un ipotesi di frode, caratterizzata dalla commissione di infrazioni o irregolarità, il luogo di insorgenza dell obbligazione doganale è quello della sottrazione delle merci al controllo doganale, così come risulta da una lettura combinata degli artt. 203, n. 2, e 215, n. 1, del codice doganale (v., in tal senso, in particolare sentenze 1 febbraio 2001, causa C-66/99, D. Wandel, Racc. pag. I-873, punto 50, e 11 luglio 2002, causa C-371/99, Liberexim, Racc. pag. I-6227, punto 52). 26 Ai sensi della giurisprudenza della Corte, tale nozione di sottrazione al controllo doganale deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione od omissione che abbia come risultato d impedire, anche solo momentaneamente, all autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i controlli previsti dall art. 37, n. 1, del codice

7 doganale (sentenze D. Wandel, cit., punto 47; Liberexim, cit., punto 55, e 12 febbraio 2004, causa C-337/01, Hamann International, Racc. pag. I-1791, punto 31). 27 La sottrazione di una merce al controllo doganale presuppone soltanto che siano soddisfatte condizioni di natura oggettiva, quali, ad esempio, l assenza fisica della merce nel luogo di custodia autorizzata nel momento in cui l autorità doganale intende procedere all esame di tale merce (sentenze D. Wandel, cit., punto 48, e Liberexim, cit., punto 60) o la temporanea separazione del documento di transito T1 dalle merci alle quali si riferisce (sentenza British American Tobacco, cit., punto 53). 28 In caso di perpetrazione, nel territorio di Stati membri differenti, di varie infrazioni o irregolarità, lo Stato membro competente a riscuotere i dazi doganali è quello nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità (v., per analogia, sentenza Liberexim, cit., punto 57). 29 Come giustamente sottolineato dalla M&M e dalla Commissione, l art. 378 del regolamento di applicazione disciplina specificamente, in materia di transito comunitario esterno, l individuazione dello Stato membro competente a procedere alla riscossione dei dazi doganali, e istituisce una presunzione di competenza a favore dello Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza (sentenza 14 aprile 2005, causa C-104/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2689, punto 86). 30 L art. 378, n. 1, del regolamento di applicazione stabilisce infatti che, fatte salve le norme relative alla determinazione del luogo di insorgenza dell obbligazione doganale enunciate all art. 215 del codice doganale, quando una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non sia stato possibile stabilire il luogo dell infrazione o dell irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa nello Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza, ovvero nello Stato membro da cui dipende l ufficio di passaggio all entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio, a meno che, entro il termine indicato all art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, non venga apportata la prova della regolarità dell operazione di transito ovvero del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata effettivamente commessa (sentenza 20 gennaio 2005, causa C-300/03, Honeywell Aerospace, Racc. pag. I-689, punto 21). 31 La messa in atto della procedura di cui all art. 379 del regolamento di applicazione presuppone dunque che il luogo dell infrazione o dell irregolarità non possa essere accertato dalle autorità doganali (sentenza 14 novembre 2002, causa C-112/01, SPKR, Racc. pag. I-10655, punto 35). 32 Di conseguenza, per verificare la competenza dello Stato membro che ha proceduto alla riscossione dei dazi doganali, occorre stabilire se, nel momento in cui si è constatata la mancata presentazione della spedizione all ufficio di destinazione, il luogo dell infrazione o dell irregolarità potesse essere accertato. In caso di risposta affermativa, le disposizioni degli artt. 203, n. 1, e 215 n. 1, del codice doganale consentono di designare come competente per la riscossione dell importo dell obbligazione doganale lo Stato membro nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale. 33 Per contro, qualora il luogo dell infrazione o dell irregolarità non abbia potuto essere così stabilito, lo Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza è competente a procedere alla riscossione dei dazi doganali, in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 378 e 379 del regolamento di applicazione. 34 Per stabilire, nella causa principale, se le autorità italiane fossero competenti a procedere alla riscossione dei dazi in questione, spetta al giudice del rinvio verificare, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti disponibili nel momento in cui si è constatata la mancata presentazione delle spedizioni all ufficio di destinazione, se il luogo di commissione della prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale potesse essere accertato. In caso di risposta negativa, la presunzione di competenza a favore dello Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza, prevista dall art. 378, n. 1, del regolamento di applicazione, porta a designare la Repubblica federale di Germania come Stato membro competente a procedere alla riscossione dei dazi doganali. 35 Tale presunzione può essere superata con conseguente attribuzione di competenza ad un altro Stato membro soltanto nel caso in cui sia accertato che la prima infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa nel territorio di quest ultimo Stato. Tuttavia, tale prova deve essere fornita con soddisfazione delle autorità dello Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza, in conformità della procedura prevista dall art. 379 del regolamento di applicazione, la quale implica, in particolare, il rispetto dei termini ivi previsti.

8 36 Pertanto, occorre risolvere la terza questione dichiarando che, al fine di verificare la competenza dello Stato membro che ha proceduto alla riscossione dei dazi doganali, spetta al giudice del rinvio stabilire se, nel momento in cui si è constatata la mancata presentazione della spedizione all ufficio di destinazione, il luogo dell infrazione o dell irregolarità potesse essere accertato. In caso di risposta affermativa, le disposizioni degli artt. 203, n. 1, e 215, n. 1, del codice doganale consentono di designare come competente a riscuotere l importo dell obbligazione doganale lo Stato membro nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale. Per contro, qualora non sia stato possibile accertare in tal modo il luogo dell infrazione o dell irregolarità, lo Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza è competente a procedere alla riscossione dei dazi doganali, in conformità delle disposizioni degli artt. 378 e 379 del regolamento di applicazione. Sulla prima parte della prima questione e sulla seconda questione 37 Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l inosservanza da parte delle autorità doganali dei termini di undici mesi e di tre mesi, rispettivamente previsti a vantaggio dell obbligato principale dall art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione, costituisca un ostacolo alla messa in riscossione dei dazi doganali. 38 Come giustamente rilevato dal governo italiano e dalla Commissione, l inosservanza del termine di undici mesi non impedisce, di per sé sola, la riscossione dell importo dell obbligazione doganale nei confronti dell obbligato principale (sentenze SPKR, cit., punti 27-33, e Commissione/Germania, cit., punto 69). 39 Per contro, la notifica all obbligato principale del termine di tre mesi previsto dall art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione costituisce un adempimento che deve obbligatoriamente precedere la riscossione dell importo dell obbligazione doganale da parte delle autorità doganali (sentenze SPKR, cit., punto 32; Honeywell Aerospace, cit., punti 23 e 24, e Commissione/Germania, cit., punto 71; ordinanza 6 aprile 2006, causa C-407/05, Reyniers & Sogama, non pubblicata nella Raccolta, punto 22, e sentenza 8 marzo 2007, causa C-44/06, Gerlach, Racc. pag. I-2071, punto 33). 40 A questo proposito, va ricordato che tali termini di undici mesi e di tre mesi hanno lo scopo di garantire un applicazione diligente e uniforme, da parte delle autorità amministrative, delle disposizioni in materia di riscossione dell importo dell obbligazione doganale nell interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità (sentenze SPKR, cit., punto 34, e Commissione/Germania, cit., punti 69 e 78). Inoltre, il termine di tre mesi mira anche a tutelare gli interessi dell obbligato principale concedendogli un tempo sufficiente per apportare, se del caso, la prova della regolarità dell operazione di transito o del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata effettivamente commessa (sentenze SPKR, cit., punto 38, e Honeywell Aerospace, cit., punto 24). Infine, il detto termine di tre mesi mira ad invogliare l obbligato principale a fornire, entro un termine imperativo, gli elementi di cui dispone allo scopo di una rapida individuazione dello Stato membro competente per la riscossione dei dazi (sentenza 21 ottobre 1999, causa C-233/98, Lensing & Brockhausen, Racc. pag. I-7349, punto 30). 41 Risulta dal testo stesso degli artt. 378 e 379 del regolamento di applicazione che spetta soltanto all ufficio di partenza effettuare la notifica prevista nel rispetto di tali termini di undici mesi e di tre mesi, qualora una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non sia stato possibile accertare il luogo dell infrazione o dell irregolarità. 42 Pertanto, occorre risolvere la prima parte della prima questione e la seconda questione dichiarando che qualora una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell infrazione o dell irregolarità, spetta soltanto all ufficio di partenza effettuare la notifica prevista rispettando i termini di undici mesi e di tre mesi contemplati dall art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione. Sulla seconda parte della prima questione 43 Il giudice del rinvio si chiede se il fatto di ritenere uno spedizioniere doganale, in quanto obbligato principale, responsabile delle conseguenze di un operazione di transito comunitario esterno viziata da una frode a lui non imputabile sia compatibile con il principio di proporzionalità, stante che l importo dell obbligazione doganale può superare ampiamente, come nella causa principale, il corrispettivo percepito dal detto obbligato principale per i propri servizi.

9 44 La Commissione dubita della pertinenza di tale questione in quanto la normativa doganale non prevede alcuna limitazione alla responsabilità dell obbligato principale. Essa suggerisce che tale questione debba essere intesa come riguardante una situazione in cui potrebbe risultare iniquo porre a carico dell obbligato principale la responsabilità di una frode alla quale egli è estraneo e alla cui commissione hanno verosimilmente partecipato funzionari doganali dell ufficio di destinazione. Essa propone dunque alla Corte di ampliare i termini della questione pregiudiziale e di prendere in considerazione i criteri che consentono di concedere uno sgravio di dazi per motivi di equità, secondo la procedura prevista dall art. 239 del codice doganale e dagli artt del regolamento di applicazione. La detta istituzione sostiene infatti che, trovandosi dinanzi ad una «situazione particolare», le autorità italiane avrebbero dovuto sottoporre alla Commissione la domanda di sgravio di dazi ai sensi dell art. 905 del regolamento di applicazione. 45 La M&M e la Commissione aggiungono che l applicazione e l interpretazione uniformi del diritto comunitario esigono che le decisioni con le quali le autorità doganali rifiutano di accogliere un istanza di questo tipo vengano sottoposte ad un controllo giurisdizionale effettivo, ed invitano a questo proposito la Corte a pronunciarsi in merito alla sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione in data 27 settembre Il governo italiano ritiene che l insorgere della responsabilità dell obbligato principale non sia contrario al principio di proporzionalità (sentenze 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, Racc. pag. I-4209, e 9 marzo 2006, causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services, Racc. pag. I-2263). Esso sostiene che non spetta alla Corte pronunciarsi sulla sentenza della Corte suprema di cassazione del 27 settembre 2002, dal momento che al giudice comunitario non è stata sottoposta alcuna questione pregiudiziale in proposito. 47 Secondo una costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, esige che i mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare l obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenze 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match, Racc. pag. I-11893, punto 47, e 12 settembre 2006, causa C-479/04, Laserdisken, Racc. pag. I-8089, punto 53). 48 L obbligato principale, nella sua veste di titolare del regime di transito comunitario esterno, è debitore dell importo dell obbligazione doganale scaturente dalla mancata osservanza delle disposizioni di tale regime. La responsabilità così attribuita all obbligato principale mira a garantire un applicazione diligente ed uniforme delle disposizioni in materia di riscossione dell importo dell obbligazione doganale a beneficio della tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri di quest ultima. Il fatto di imporre dunque all obbligato principale il pagamento dell importo dell obbligazione doganale, quale che sia l entità di tale obbligazione in rapporto agli emolumenti che egli percepisce allorché agisce, come nella causa principale, in veste di spedizioniere doganale, non è contrario al principio di proporzionalità. 49 Anche il fatto che l obbligato principale sia in buona fede e che l infrazione al regime di transito comunitario esterno derivi da una frode alla quale egli è estraneo non è idoneo a recare pregiudizio al principio di proporzionalità. Se così fosse, l obbligato principale non sarebbe più così fermamente indotto ad assicurarsi del buon svolgimento delle operazioni di transito (v., per analogia, sentenza Pascoal & Filhos, cit., punti 51-55). 50 Occorre nondimeno ricordare che, allorquando l insorgenza dell obbligazione doganale deriva da circostanze che non implicano alcuna frode o negligenza manifesta da parte dell obbligato principale, l art. 239 del codice doganale, il quale costituisce una clausola generale di equità, consente al detto obbligato di chiedere lo sgravio dei dazi. A tal fine, gli artt del regolamento di applicazione istituiscono una procedura di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali e la Commissione. 51 Pertanto, occorre risolvere la seconda parte della prima questione dichiarando che il fatto di ritenere uno spedizioniere doganale, nella sua qualità di obbligato principale, responsabile dell obbligazione doganale non è contrario al principio di proporzionalità. Sulle spese

10 52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) Al fine di verificare la competenza dello Stato membro che ha proceduto alla riscossione dei dazi doganali, spetta al giudice del rinvio stabilire se, nel momento in cui si è constatata la mancata presentazione della spedizione all ufficio di destinazione, il luogo dell infrazione o dell irregolarità potesse essere accertato. In caso di risposta affermativa, le disposizioni degli artt. 203, n. 1, e 215, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, consentono di designare come competente a riscuotere l importo dell obbligazione doganale lo Stato membro nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale. Per contro, qualora non sia stato possibile accertare in tal modo il luogo dell infrazione o dell irregolarità, lo Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza è competente a procedere alla riscossione dei dazi doganali, in conformità delle disposizioni degli artt. 378 e 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento n. 2913/92. 2) Qualora una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell infrazione o dell irregolarità, spetta soltanto all ufficio di partenza effettuare la notifica prevista rispettando i termini di undici mesi e di tre mesi contemplati dall art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2454/93. 3) Il fatto di ritenere uno spedizioniere doganale, nella sua qualità di obbligato principale, responsabile dell obbligazione doganale non è contrario al principio di proporzionalità. Firme * Lingua processuale: l italiano.

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