Gli obblighi normativi in merito alla valutazione e gestione del rischio chimico. Ing. Davide Casaro Area Ambiente e Sicurezza 1 dicembre 2015
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1 Gli obblighi normativi in merito alla valutazione e gestione del rischio chimico Ing. Davide Casaro 1 dicembre 2015
2 GLI AGENTI CHIMICI Il d.lgs. n.81/08 individua quali agenti chimici da considerare tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli: allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa prodotti intenzionalmente o no immessi o no sul mercato; e quindi è un «attività che comporta la presenza di agenti chimici» ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati o se ne prevede l utilizzo in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l immagazzinamento, il trasporto o l eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
3 GLI AGENTI CHIMICI Sono poi agenti chimici «pericolosi»: le sostanze e le miscele pericolose ai sensi dei decreti n. 52/1997 e 65/2003 (ora sostituito dal Regolamento 1272/ CLP) escluse quelle pericolose solo per l ambiente; che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (di cui all allegato XXXVIII); Per tali agenti si applicano le disposizioni al capo I del titolo IX del d.lgs. n.81/08
4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Va determinata l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e i rischi per i lavoratori e quindi qualora la natura dell attività lo consenta valutare la sostituzione, con altri agenti o processi che, nelle condizioni d uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori Se non possibile, si dovranno valutare idonee misure nel seguente ordine di priorità: 1) progettazione processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; 2) misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; 3) misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non possibili altre misure; 4) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
5 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Nel caso di una nuova attività la valutazione dovrà avvenire preventivamente all avvio dell attività e solo dopo che si sia proceduto all attuazione delle misure di prevenzione. Devono essere valutate le attività (es. manutenzione e pulizia), per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l adozione di tutte le misure tecniche. La valutazione può includere la giustificazione che la natura e l entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi non rendono necessaria un ulteriore valutazione dettagliata. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
6 LE MISURAZIONI Salvo poi che non sia dimostrabile il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, si dovranno effettuare misurazioni degli agenti pericolosi periodicamente e con metodiche standardizzate o in loro assenza, con metodiche appropriate e con riferimento a valori limite di esposizione. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale andranno identificate e rimosse le cause, adottando immediate misure di prevenzione e protezione. il datore di lavoro deve mettere a disposizione di lavoratori o RLS di tutte le informazioni, costantemente aggiornate in merito alle sostanze, ai rischi e alle misure di sicurezza adottate mediante comunicazioni orali o attraverso formazione e addestramento individuali a seconda della natura e del grado di rischio
7 LA SORVEGLIANZA SANITARIA salvo che la valutazione rilevi un rischio chimico trascurabile, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti chimici classificabili molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di cat.3: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione con esposizione; b) periodicamente, (una volta l anno o con periodicità diversa decisa dal medico con motivazione riportata nel DVR e resa nota ai RLS o dall organismo di vigilanza); c) Alla cessazione del rapporto di lavoro (il medico fornisce al lavoratore eventuali indicazioni su prescrizioni mediche da osservare) Il medico competente istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e fornisce al lavoratore tutte le informazioni previste.
8 RISULTATI INATTESI? Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro, il quale dovrà: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) effettuare una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un esposizione simile.
9 GLI AGENTI CANCEROGENI Per agente cancerogeno viene intesa una sostanza o miscela: - classificabili nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai decreti n. 52/1997, e n. 65/2013 (1A o 1B Reg. CLP) - menzionati o emessi durante un processo di cui all allegati XLII; Risulta un agente mutageno una sostanza o miscela classificate nelle categorie mutagene 1 o 2 (d.lgs n. 52/1997 e n.65/2013 1A o 1B CLP); Per le aziende nelle quali i lavoratori a causa della loro attività lavorativa sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IX del d.lgs. n.81/08.
10 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Oltre a quanto già previsto per sostanze/miscele chimiche pericolose la valutazione dell esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà tenere conto delle caratteristiche delle lavorazioni (quantità, frequenza) e della presenza degli agenti ma soprattutto della capacità degli stessi di penetrare nell organismo (valutando tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo). La valutazione andrà ripetuta: - in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro - in ogni caso, trascorsi tre anni dall ultima valutazione effettuata. In relazione ai risultati della valutazione andranno adottate misure preventive e protettive adeguate alle particolarità delle situazioni lavorative
11 LE PRIORITA NELLA SCELTA DELLE MISURE Il datore di lavoro evita o riduce l utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro: sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza. Se non è tecnicamente possibile la sostituzione provvede affinché la produzione o l utilizzazione dell agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. Se non è tecnicamente possibile ricorrere a un sistema chiuso provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L esposizione non deve comunque superare il valore limite dell agente stabilito nell allegato XLIII.
12 MISURE CHE DOVRANNO RISULTARE DAL DVR L impiego o l accumulo di agenti cancerogeni o mutageni nelle operazioni lavorative non devono essere superiori alle necessità delle lavorazioni; La limitazione al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti, anche isolando e segnalando le aree; L eliminazione ovvero riduzione degli agenti il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione (deve comunque essere presente un adeguato sistema di ventilazione generale) La misurazione di agenti cancerogeni o mutageni La regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti
13 MISURE CHE DOVRANNO RISULTARE DAL DVR La raccolta e l immagazzinamento, anche ai fini dello smaltimento di scarti e residui contenenti agenti cancerogeni, in condizioni di sicurezza (contenitori ermetici etichettati in modo chiaro e visibile); La definizione con il medico di misure protettive particolari per le categorie di lavoratori per i quali l esposizione a taluni agenti presenta rischi particolarmente elevati. La dotazione di idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili e di DPI custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione. L informazione e formazione dei lavoratori con frequenza almeno quinquennale (salvo variazioni del rischio) in merito agli agenti presenti, a come identificarli e ai rischi associati, alle misure e precauzioni da osservare normalmente e in caso di incidenti)
14 EVENTI INATTESI? Qualora eventi non prevedibili o incidenti possano comportare un esposizione anomala dei lavoratori il datore di lavoro: - adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell evento e ne informa i lavoratori e il RLS. - I lavoratori devono abbandonare immediatamente l area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In ogni caso l uso dei DPI non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario. - Il datore di lavoro comunica all organo di vigilanza il verificarsi egli eventi indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.
15 ATTIVITA PIU ESPOSTE Per le operazioni lavorative, quale la manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del RLS: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e DPI che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. La presenza nelle aree dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.
16 LA SORVEGLIANZA E IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per verificarne lo stato (idoneità o misure quali allontanamento) con gli stessi obblighi visti per i prodotti chimici (anche in caso di situazioni inattese) tali lavoratori sono inoltre iscritti in un registro (contenente attività svolta, agenti e ove noto, il valore di esposizione) istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. I registri, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali RSPP e RLS hanno accesso al registro e i lavoratori, su richiesta, alle relative annotazioni individuali e, tramite il medico, ai dati della cartella sanitaria e di rischio.
17 REGISTRO A CHI E QUANDO? Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro all INAIL ed all organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e ogni qualvolta ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all Istituto Superiore di Sanità copia del registro; c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, invia all INAIL, tramite il medico, la cartella sanitaria del lavoratore e ne consegna copia al lavoratore stesso. d) in caso di cessazione di attività dell azienda consegna il registro e le cartelle sanitarie all INAIL e al SPISAL competente per territorio. e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, chiede all INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.
18 AMIANTO Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le disposizioni di cui al capo III del titolo IX del d.lgs. 81/08 si applicano a tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l actinolite d amianto, n. CAS ; b) la grunerite d amianto (amosite), n. CAS ; c) l antofillite d amianto, n. CAS ; d) il crisotilo, n. CAS ; e) la crocidolite, n. CAS ; f) la tremolite d amianto, n. CAS
19 CHE FARE SE HO AMIANTO IN AZIENDA Individuazione della presenza di amianto (mappatura e tenuta di informazioni in merito alla presenza di amianto in azienda) Analisi dello stato dell amianto (confinato o meno stato di degrado) Per i proprietari degli immobili è previsto l obbligo di notificare alle USL la presenza d amianto in matrice friabile; Definizione di misure di protezione (organizzazione lavoro, confinamento/incapsulamento, controllo dell aria, informazione/formazione dei lavoratori) In caso di interventi di rimozione rivolgersi ad aziende autorizzate alla bonifica, attività precedute da piano di lavoro che sarà trasmesso allo SPISAL 30gg prima, confinamento area di intervento, verificare avvenuta bonifica)
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