18 Dicembre ICE - Agenzia Tirana 1. Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane

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1 Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane Sezione per la promozione degli scambi dell Ambasciata d Italia a Tirana Dipartimenti e Aree NORMATIVA SULLE CONCESSIONI E SUL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO IN ALBANIA SINTESI 18 Dicembre 2013 ICE - Agenzia Tirana 1

2 La legge nr. 125 del "Per le concessioni ed il partenariato pubblicoprivato" è allineata alla Direttiva 2004/18/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 1. DISPOSIZIONI GENERALI Lo scopo della legge è quello di creare un quadro favorevole e sostenibile per l'attrazione e la creazione delle agevolazioni per gli investimenti realizzati mediante il ricorso alle concessioni/ partenariati pubblico - privato (PPP). La presente norma determina le competenze delle autorità contraenti nell'ambito degli accordi concessionari/ partenariati pubblico - privato e le procedure per la stipula di questi contratti. Nel campo di applicazione della legge rientrano i seguenti settori (art. 4): - trasporti (ferrovie, porti, aeroporti, strade, gallerie, ponti, parcheggi, trasporto pubblico); - produzione/ distribuzione dell energia elettrica e dell'energia per il riscaldamento; - produzione, distribuzione e gestione dell acqua; trattamento, raccolta, distribuzione e gestione delle acque di scolo; irrigazione, drenaggio e purificazione dei canali e delle dighe; - raccolta, trattamento, trasporto e deposito dei rifiuti; - telecomunicazioni; - scienza e istruzione; - turismo, servizi di intrattenimento e hotellerie; - cultura e sport; - sanità; - servizi sociali; - infrastrutture carcerarie e giudiziarie; - riabilitazione terreni e foreste; - parchi industriali, miniere e infrastrutture simili a supporto del business; - turismo e cultura; - alloggi; - edifici della pubblica amministrazione, tecnologia dell'informazione e infrastruttura delle banche dati; - distribuzione di gas naturale; - riabilitazione, sviluppo urbano e suburbano. Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministeri oppure sulla base delle proposte che quest'ultimi ricevono dagli enti locali, autorizza il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per lo sviluppo del partenariato pubblico privato anche in altri settori. 1 La legge nr. 125 del è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 76 del 10 maggio ICE - Agenzia Tirana 2

3 Il partenariato pubblico - privato può assumere una delle seguenti forme: concessione di lavori pubblici; concessione di servizi pubblici; contratti pubblici di lavori; contratti pubblici di servizi. Il Consiglio dei Ministri approva un documento strategico delle politiche per la determinazione dei settori prioritari per gli investimenti basati sul partenariato pubblico-privato, delle forme preferite del PPP e delle altre questioni relative al quadro generale delle politiche per le concessioni ed i partenariati pubblico - privati nella Repubblica d'albania (art. 8). Le procedure per il rilascio delle concessioni/ autorizzazioni per lo sviluppo dei partenariati pubblici - privati vengono attuate in ottemperanza ai principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, efficacia, equo trattamento, reciprocità e legalità (art. 9). L'Agenzia degli Appalti Pubblici è l'autorità competente per le concessioni ed il partenariato pubblico-privato mentre l'unità di Trattamento delle concessioni/ PPP è l'autorità alle dipendenze del ministro responsabile per l'economia, al fine di incentivare ed assistere le autorità contraenti nella preparazione, valutazione e negoziazione delle concessioni/ partenariati pubblico-privati. (art.11-12). Il registro delle concessioni/ partenariati pubblico - privati è una banca dati elettronica contenente le informazioni sulle concessioni/ PPP accordati nella Repubblica d'albania. Il registro è tenuto presso il Ministero delle Finanze ed è redatto in accordo alla normativa vigente. Il Consiglio dei Ministri approva le regole sul contenuto e la forma del registro delle concessioni/ PPP (art. 14). Le disposizioni sulla legge degli appalti pubblici che regolano la confidenzialità sono applicabili anche alle concessioni/ PPP disciplinate da questa legge (art. 15). AZIONI PREPARATORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/ AUTORIZZAZIONI PER LO SVILUPPO DEI PARTENARIATI PUBBLICO - PRIVATI Nelle azioni preparatorie per il rilascio delle concessioni/ autorizzazioni per lo sviluppo dei partenariati pubblico - privati rientrano tutte le attività che precedono le procedure di affidamento delle concessioni/ PPP. ICE - Agenzia Tirana 3

4 Queste azioni vengono attuate dall'autorità contraente in ottemperanza alle norme della presente legge, alla normativa sugli appalti pubblici ed alla legislazione in vigore, a seconda dell'oggetto di concessione/ PPP. Nello specifico, le azioni preparatorie per il rilascio delle concessioni/ autorizzazioni per lo sviluppo dei partenariati pubblico - privato comprendono le seguenti attività: a) identificazione dei possibili progetti di concessione/ PPP; b) nomina di una commissione per il rilascio delle concessioni/ PPP; c) preparazione dello studio di fattibilità di una concessione/ PPP; d) calcolo del valore del contratto di concessione/ PPP; e) preparazione della documentazione di gara. L'autorità contraente può incaricare l'unità di Trattamento delle Concessioni e, qualora necessario, i consiglieri/ consulenti esteri al fine di garantire il supporto degli esperti nella preparazione, nel rilascio e nell'implementazione dei progetti di concessione/ PPP (art. 16). Identificazione dei possibili progetti di concessione L'Autorità contraente nell'ambito delle proprie competenze esamina i possibili progetti di concessione/ partenariato pubblico - privato identificati o proposti da: a) Consiglio dei Ministri; b) altre autorità contraenti appartenenti alla stessa gerarchia amministrativa, organi di governo centrale o locale; c) istituzioni ed organizzazioni locali/ finanziarie internazionali e dello sviluppo; d) istituzioni ed organizzazioni scientifiche locali/ internazionali; e) operatori economici attraverso le proposte non richieste. Soltanto le proposte progettuali considerate accettabili, in ottemperanza all'art. 16 della presente legge, sono sottoposte alle ulteriori azioni preparatorie previste da questa norma. L'autorità contraente notifica con cadenza semestrale l'agenzia degli Appalti Pubblici per i progetti di concessione/ PPP (art. 17). Commissione per il rilascio della concessione/ partenariato pubblico - privato Prima dell'avvio della procedura per il rilascio della concessione/ partenariato pubblico - privato, l'autorità contraente nomina una commissione, i cui membri sono economisti, giuristi, tecnici ed altri professionisti di altri settori, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche della concessione/ PPP. Il numero dei membri della commissione è dispari e non può essere superiore a 7. ICE - Agenzia Tirana 4

5 La commissione per il rilascio della concessione/ partenariato pubblico - privato svolge i seguenti compiti: a) redige lo studio di fattibilità, determina le procedure applicabili per il rilascio della concessione/ autorizzazioni per lo sviluppo del partenariato pubblico - privato e prepara la documentazione di gara; b) esamina e valuta le offerte accettate e/o le richieste di partecipazione consegnate; c) formula la proposta di selezione dell'offerta vincente o la proposta relativa alla decisione di interruzione della procedura d'appalto, nonché una loro spiegazione; d) svolge tutte le altre attività richieste per l'applicazione della procedure di concessione/ PPP in ottemperanza alla legislazione in vigore. Studio di fattibilità della concessione/ partenariato pubblico - privato 2 Lo studio di fattibilità per le concessioni/ partenariati pubblico - privato è redatto dall'autorità contraente e contempla i seguenti elementi: descrizione generale del progetto; analisi tecniche, finanziarie, economiche e legali; studio sull'ambiente e valutazione dell'impatto ambientale; conclusioni e raccomandazioni. Particolare attenzione viene prestata al perseguimento dell'interesse pubblico del progetto ed alla sua armonizzazione con gli obiettivi nazionali e strategici settoriali (art. 19). Calcolo del valore della concessione/ partenariato pubblico - privato Il calcolo del valore stimato delle concessioni/ PPP è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'iva, valutato dall'autorità contraente. Questo calcolo tiene conto degli elementi contenuti nello studio di fattibilità e nell'analisi riepilogativa della concessione, ivi compresa qualsiasi modifica o forma di opzione del contratto (art. 20). Documentazione di gara La documentazione del bando di gara è redatta dall'autorità contraente in ottemperanza alle disposizioni della normativa sugli appalti pubblici (art. 21). 2 Qualora il valore delle concessioni è inferiore a Lekë (2 milioni di euro circa), IVA esclusa, l'autorità contraente può sostituire lo studio di fattibilità con un'analisi riepilogativa della concessione. ICE - Agenzia Tirana 5

6 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/ PARTENARIATI PUBBLICO - PRIVATO La procedura per il rilascio delle concessioni è avviata attraverso la pubblicazione dell'avviso e si conclude con l'annuncio del vincitore o con la decisione di interruzione delle procedure di sottoscrizione del contratto 3 (art. 22). Criteri per il rilascio della concessione Indipendentemente dalle previsioni dell'art. 19, per la selezione del miglior offerente l'autorità contraente si base sui seguenti criteri: a) offerta economicamente più vantaggiosa. Questo criterio prende in considerazione vari parametri come ad esempio prezzo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche/ funzionali/ ambientali, costi di gestione, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica, data di consegna e così via; b) offerta più elevata. I criteri di assegnazione devono essere in proporzione con l'oggetto della concessione e comunque non discriminatori (art. 23). Avviso del contratto di concessione Nell'avviso del contratto di concessione devono essere inclusi i seguenti elementi: a) denominazione, indirizzo, numero di telefono/ fax e indirizzo di posta elettronica dell'autorità contraente; b) tipologia e oggetto del contratto di concessione; c) luogo di svolgimento dell'attività concessionaria; d) durata del contratto di concessione; e) valore stimato del contratto di concessione; f) termine ultimo di consegna delle offerte; g) l'indirizzo di consegna delle offerte; h) lingua/ lingue di redazione delle offerte; i) termine e luogo di apertura delle offerte; j) criteri di esclusione degli offerenti; k) requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica dell'operatore economico; l) tipologia ed il valore della garanzia dell'offerta; m) criteri per la stipula del contratto; n) denominazione/ indirizzo dell'organo responsabile per la procedura di esame e termini per l'esame della richiesta. 3 Nel caso delle concessioni degli appalti pubblici, la presente legge fissa un termine per la consegna delle offerte non inferiore a 52 giorni dalla data di notifica del contratto. ICE - Agenzia Tirana 6

7 Qualora le modifiche e le correzioni dell'avviso del contratto devono essere effettuate entro il termine per la consegna delle offerte, quest'ultimo può essere prorogato per una durata non inferiore a 20 giorni. L'avviso del contratto avviene in un formulario standard, il cui contenuto è determinato con la decisione del Consiglio dei Ministri. L'avviso del contratto è pubblicato nella piattaforma elettronica degli appalti e nel Bollettino degli Appalti Pubblici (art. 24). Proposte non richieste L'autorità contraente è autorizzata ad esaminare e accettare le proposte non richieste, a condizione che non sussista nessuna connessione tra la proposta ed i progetti per i quali è già avviata oppure proclamata la procedura di selezione. In caso di accettazione della proposta, l'autorità contraente intraprende le dovute azioni preparatorie per il rilascio della concessione/ partenariato pubblico - privato. Il proponente della proposta non richiesta può partecipare alla procedura di concessione/ PPP alle stesse condizioni degli altri operatori economici. Al proponente non viene concesso alcuna forma di trattamento preferenziale. Qualora una procedura di rilascio di una concessione/ PPP, avviata con una proposta non richiesta, si conclude con la sottoscrizione del contratto, l'autorità contraente compensa le spese sostenute dal proponente per la redazione della documentazione relativa alla proposta non richiesta. La ricompensa sopraindicata viene concessa soltanto qualora il proponente non è l'offerente aggiudicato vincitore. Il Consiglio dei Ministri determina le regole di valutazione dell'accettabilità, il contenuto/ trattamento delle proposte non richieste, il metodo di calcolo del valore delle ricompense, nonché altre relative questioni (art. 25). CONTRATTO DI CONCESSIONE/ PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO L'autorità contraente non può stipulare il contratto prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle querele, previsto in ottemperanza alle disposizioni della legge per gli appalti pubblici. ICE - Agenzia Tirana 7

8 L'autorità contraente invita l'offerente migliore a stipulare il contratto non più di 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle querele. Tale termine può essere prorogato soltanto in casi di giustificato motivo (art. 26). Il contratto determina i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, l'autorità contraente ed il concessionario/ partner privato, in conformità alle disposizioni in vigore. Gli aspetti contrattuali, che non sono disciplinati dalla presente legge, sono soggetti alle disposizioni del Codice Civile. L'autorità contraente, oltre il contratto, si riserva il diritto di stipulare accordi e/ contratti aggiuntivi e/o condizionati al fine di assicurare un ulteriore finanziamento per l'attuazione del contratto. In tal caso, l'autorità contraente notifica preliminarmente il Ministero della Sanità (art. 27). Prima della sottoscrizione o dell'entrata in vigore del contratto, l'autorità contraente riceve dall'offerente selezionato le necessarie garanzie per l'esecuzione del contratto (art. 28). Il contratto di concessione/ partenariato pubblico-privato è stipulato per una durata limitata nel tempo. Salvo casi particolari di modifiche contrattuali 4, la durata del contratto non può in ogni caso superare i 35 anni (art. 30). Trasferimento del contratto di concessione/ partenariato pubblico-privato In conformità alle disposizioni dell'art. 32, il contratto di concessione/ partenariato pubblico-privato, previa l'approvazione preliminare dell'autorità contraente, può essere trasferito a terzi soggetti che adempiono ai requisiti di adeguatezza previsti dalla documentazione del bando di gara, sulla base dei quali il contratto è stato inizialmente segnato. Il trasferimento del contratto non influisce sulla qualità e sull'adempimento del contratto. 4 Le modifiche contrattuali possono avvenire per iniziativa di entrambe le parti contraenti, soprattutto nei seguenti casi: messa in pericolo della sicurezza nazionale; il venir meno dell'oggetto del contratto oppure l'impossibilità oggettiva della prestazione, in caso di forza maggiore; modifiche del quadro normativo. L'autorità contraente richiede un'approvazione preliminare del Ministero delle Finanze per tutte le modifiche pianificate, che incidono direttamente o indirettamente nel budget dello Stato oppure nel budget degli Enti Locali. L'autorità contraente notifica non più tardi di 20 giorni il suddetto Ministero per le modifiche effettuate al contratto di concessione/ partenariato pubblico-privato, in ottemperanza all'art. 31 della presente legge. ICE - Agenzia Tirana 8

9 L'autorità contraente richiede un'approvazione preliminare del Ministero delle Finanze per tutti i trasferimenti pianificati, che incidono direttamente o indirettamente nel budget dello Stato oppure nel budget degli Enti Locali. Regole per l'assegnazione di lavori e servizi aggiuntivi L'autorità contraente, senza svolgere una nuova procedura di gara, può segnare al concessionario/ partner privato lavori e/o servizi aggiuntivi, i quali non sono inclusi nel contratto di base della concessione/ partenariato pubblico - privato ma che, a causa di circostanze impreviste, sono necessari per l'esecuzione dei lavori o dei servizi, a condizione che: i lavori/ servizi aggiuntivi non siano scindibili, tecnicamente oppure economicamente, dal contratto di base; i lavori/ servizi aggiuntivi, anche se scindibili dal contratto di base, sono indispensabili per la sua esecuzione. Il valore del contratto sottoscritto per i lavori/ servizi aggiuntivi non può superare il 30% del valore del contratto di base della concessione/ partenariato pubblico - privato (art. 33). L'autorità contraente notifica il Ministero delle Finanze per ogni assegnazione di lavori/ servizi aggiunti, effettuata ai sensi del presente articolo. Subconcessione L'autorità contraente può: chiedere al concessionario di cedere a terzi soggetti contratti il cui valore è minimamente il 30% del valore totale del contratto di concessione, assicurando, allo stesso tempo, una possibilità per gli offerenti di incrementare la suddetta percentuale; chiedere agli offerenti di indicare nelle loro offerte la percentuale del valore totale del contratto che gli stessi pianificano di cedere a terzi soggetti. Regole in vigore per i contratti dei lavori pubblici ceduti a terzi da parte dei concessionari dei lavori pubblici Qualora un concessionario concede a terzi contratti di lavori pubblici, il cui valore supera i Lekë 5 (IVA esclusa), deve applicare le seguenti regole: 5 Circa euro ICE - Agenzia Tirana 9

10 il concessionario pubblica obbligatoriamente la notifica del contratto nel Bollettino degli Appalti Pubblici (formulario standard); il termine ultimo per la consegna delle richieste di partecipazione è determinato dal concessionario e non può essere inferiore a 37 giorni dalla data di pubblicazione della notifica del contratto; il termine ultimo per la consegna delle offerte è previsto dal concessionario e non deve essere inferiore a 40 giorni dalla data di pubblicazione della notifica del contratto; la proroga del termine per la consegna delle offerte di partecipazione e delle offerte, tale consentire l'ottenimento dell'informazione necessaria da parte di tutti gli operatori economici interessati, può avvenire nei seguenti casi: a) qualora la documentazione del bando di gara e le informazioni aggiuntive non sono state trasmesse nei termini previsti; b) qualora non è stata fornita tutta l'informazione relativa ai documenti necessari per la preparazione delle offerte. Risoluzione del contratto di concessione L'autorità contraente, salva diversa previsione, può risolvere il contratto di concessione quando: può provare che il concessionario/ partner privato non può adempiere le sue obbligazioni per motivi di insolvenza, gravi violazioni commesse oppure altre cause che impediscono o non consentono la continuità del contratto in conformità agli standard tecnici o altri standard ammessi; il concessionario non garantisce il finanziamento del progetto entri i 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Ognuna delle parti, salva diversa previsione, ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di: impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, a causa delle circostanze di ognuna delle parti; gravi violazioni commesse da una delle parti e quando quest'ultima non può porre rimedio secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. E' altresì prevista la risoluzione consensuale del contratto (art. 36). Prima della risoluzione del contratto, l'autorità contraente, in ottemperanza al presente articolo, notifica al Ministero delle Finanze le circostanze che portano alla risoluzione del contratto e richiede il parere del suddetto Ministero. ICE - Agenzia Tirana 10

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