ALLEGATO A Art. 1 Art.2
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1 ALLEGATO A al D.A. n.527 del Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi straordinari ad enti, fondazioni, associazioni, onlus ed enti di culto per il perseguimento dei propri fini statutari nonchè per l organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo - Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11. Art In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri di concessione dei contributi straordinari previsti dall art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11 vengono come di seguito stabiliti. Per le finalità di legge i contributi straordinari verranno concessi ad enti ed organismi riportati all art.2, fino all esaurimento delle risorse allocate sul capitolo n pari a ,00 per: a) perseguimento dei propri fini statutari b) organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo Art.2 1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi straordinari i rappresentanti legali degli organismi senza scopo di lucro che abbiano sede operativa permanente nel territorio della Regione ed enti di culto con sede nella Regione: Cooperative sociali ed organismi della Cooperazione (art.1 L. 381 dell 8/11/91); Organismi di volontariato iscritti al registro generale istituito ai sensi art. 6 L.r. 7 giugno 1994, n. 22; Organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS); Associazioni di solidarietà familiare iscritte nell apposito registro istituito con D.A. n del 23/10/2003 ai sensi dell art. 16 della Legge regionale n. 10 del 31/07/2003, Associazioni ed enti di promozione sociale; Fondazioni; Associazioni senza fini di lucro; Altri organismi senza scopo di lucro; Enti di culto; 2. Ciascun soggetto sopra riportato può presentare una sola domanda di contributo. 3. In sede di presentazione dell istanza l organismo richiedente dovrà documentare di avere maturato nel territorio della Regione siciliana una diretta e continua esperienza nel settore dell iniziativa programmata. Pag. 1
2 4. Sono esclusi dall ammissione al contributo i soggetti ed organismi che usufruiscono con carattere di continuità di finanziamenti annuali per la gestione (nota H Bilancio Regionale). Art.3-1. L amministrazione potrà concedere un contributo finanziario per le spese sostenute dall organismo per programmi inerenti le finalità statutarie o per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse di cui all art Il contributo potrà essere concesso nella misura massima dell 80% del costo totale del programma di cui al precedente comma per un importo complessivo comunque non superiore a ,00 ( centomila/00). 3. Le domande richiedenti un contributo d importo superiore alla soglia non saranno ammesse a finanziamento. 4. L avvio del programma ammesso a finanziamento dovrà comunque avvenire non oltre i tre mesi successivi alla notifica del provvedimento di concessione e dovrà concludersi nei termini indicati dal medesimo programma per la sua attuazione. Il mancato rispetto dei superiore termine ove non adeguatamente giustificato comporterà l avvio della revoca del finanziamento ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Art.4 1. A corredo delle domande di contributo gli organismi richiedenti dovranno riportare i seguenti elementi descrittivi dei programmi che si intendono realizzare: a. Dati identificativi del soggetto richiedente, con descrizione dell esperienza specifica acquisita nel settore inerente la proposta; b. Contesto territoriale di riferimento e descrizione delle iniziative, finalità e caratteristiche del programma che si intende proporre anche con riferimento all accertato bisogno proveniente dal territorio, ad integrazione ed innovazione dei servizi e degli interventi in atto assicurati; c. Obiettivi specifici con riguardo ai tempi, alle modalità ed agli strumenti operativi, professionali ed organizzativi, oltre che strutturali che si intendono impiegare con indicazione dell utenza, del numero e delle qualifiche degli operatori da impiegare con rapporto professionale, nonché dei volontari. d. Qualità e funzionalità delle attrezzature disponibili e/o che si intendono acquisire per la realizzazione del programma. Pag. 2
3 e. Descrizione dei costi complessivi del programma con indicazione della quota di compartecipazione finanziaria a carico dell Ente proponente o di altri soggetti con allegato piano economico che potrà prevedere spese per: affitto locali; Attrezzature, arredo ed automezzi (max 20% della spesa complessiva); Personale con riparto dei livelli retributivi per prestazioni lavorative e/o professionali in rapporto libero convenzionale od altro titolo, con applicazione del C.C.N.L. per gli operatori dipendenti e da tariffario per personale professionale ed a rimborso delle spese documentate per il personale volontario; Formazione permanente; Utenze; Spese generali ad altro titolo; Spese inerenti l organizzazione di manifestazione (buffet, ricevimenti, colazioni, spese per il viaggio e soggiorno di relatori o esperti partecipanti a vario titolo all iniziativa, pubblicazione atti di convegni e cataloghi, traduzioni, interpreti, kit congressuali, coordinatori, assistenti ed accompagnatori, impianti di amplificazione e gadget sull iniziativa, ecc.); 2. Ove gli interventi progettuali ricomprendano spese per l acquisto di arredi, attrezzature e beni strumentali per rendere funzionali i locali disponibili per l accoglienza di utenza o quale sede operativa per l organizzazione ed attuazione delle attività programmate ne dovrà essere prodotta dettagliata relazione tecnica con indicazione dei prezzi di acquisto ed oneri accessori sottoscritta per la congruità dal funzionario responsabile dell U.T. del Comune territorialmente competente. Detti arredi non possono essere alienati nè distolti dall uso previsto per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, salvo che per usura e necessari rinnovamenti. Rimane escluso dal finanziamento qualsiasi onere afferente alla ristrutturazione, manutenzione, ampliamento e/o completamento di edifici esistenti ed opere edili in generale. 3. Modalità di gestione con indicazione dell eventuale soggetto attuatore o partner attivo nella gestione, con indicazione del coordinamento con la rete dei servizi territoriali sociali, sanitari, scolastici, formativi, educativi e del volontariato; 4. Metodologia di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi e per la rilevazione dei risultati. Art.5 1. Gli Enti proponenti di cui all art. 2 del presente documento, dovranno presentare domanda di contributo, in busta chiusa ed in triplice copia, sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente e Pag. 3
4 indirizzata all Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali- Dipartimento Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Servizio I Organismi Istituzionali e Terzo Settore - Via Trinacria n Palermo. Le domande di contributo dovranno pervenire direttamente in Assessorato entro e non oltre il Ai fini del rispetto del termine di ricezione farà fede il timbro datario di entrata dell Ufficio di Gabinetto apposto all esterno della busta chiusa di presentazione dell istanza, che dovrà recare in maniera leggibile, la dicitura. RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N.11. Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse prima della pubblicazione sulla G.U.R.S. dei presenti criteri o successivamente alla scadenza per la presentazione. 2. Le istanze dovranno essere corredate da: a) atto costitutivo e statuto dell ente proponente, riportanti gli estremi di registrazione, in originale o copia autenticata; b) dichiarazione circa la composizione del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo (ove pertinente); c) bilancio consuntivo dell ultimo esercizio con la relazione dell organo di gestione e collegio sindacale (ove esistenti); d) verbale di revisione per le cooperative sociali; e) certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria ed agricoltura per i soggetti obbligati; f) estremi dell iscrizione all Albo regionale di cui all art. 26 della legge regionale n. 22/86, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi della L.R.22/94, al Registro delle Associazioni di solidarietà familiare ex art. 16 L.R. 10/2003 o all Albo regionale, ove la tipologia dell attività proposta lo richiede; g) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in conformità al D.P.R. n. 445/2000 circa la sussistenza dei requisiti generali necessari per potere usufruire di contributi pubblici in capo agli amministratori con potere di rappresentanza, in conformità all art. 12 del decreto legislativo n. 157/95; h) dettagliato curriculum dell organismo richiedente; i) Per le richieste di contributi riguardanti servizi residenziali e semiresidenziali disciplinati da disposizioni regionali attestazione circa la rispondenza degli edifici disponibili agli standard regionali fissati per le singole tipologie; j) gli enti di culto dovranno produrre formale attestazione dell autorità religiosa competente a legittimare il funzionamento dell ente, individuandone il responsabile e approvando l iniziativa; Pag. 4
5 k) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si precisi che per lo stesso intervento in precedenza non sono stati chiesti né ottenuti altri finanziamenti da parte di enti pubblici, o, in alternativa, vengono dichiarati i finanziamenti chiesti e ottenuti; l) relazione riportante notizie dettagliate sul programma per il quale si chiede il contributo, redatta secondo le linee guida di cui all art. 4, con relativo piano finanziario; m) codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante n) La documentazione sopra richiesta potrà essere sostituita da dichiarazione resa a termini di legge; 3. Le domande di contributo devono essere fin dalla loro presentazione complete di tutti i dati e della documentazione richiesta, pena l esclusione dal beneficio. Art.6 1. Le singole istanze, previa istruttoria formale da parte dell Ufficio competente, verranno trasmesse all Assessore, per la relativa determinazione inerente la coerenza dell iniziativa con le finalità di cui all art.1 e l indicazione della percentuale del contributo, da quantificare nei limiti previsti all art.3. Al riguardo, ai fini della determinazione dell entità del contributo, saranno ritenute maggiormente meritevoli di sostegno: le richieste di organismi i cui fini statutari e/o le iniziative proposte siano in linea con le strategie del welfare in materia di famiglia e di integrazione sociale e di promozione delle autonomie locali; I programmi che prevedono livelli di integrazione delle aree d intervento con servizi sociali e/o sanitari, formativi e/o per l impiego o altri presenti nel territorio e connessi, comunque, con lo sviluppo locale; I programmi che prevedono percorsi di accompagnamento e di inserimento sociale di soggetti a rischio di esclusione; Le iniziative che privilegiano l economicità delle azioni in relazione al rapporto costi-benefici, tenuto anche conto della compartecipazione al costo del progetto da parte dell ente proponente od organismi associati; Le iniziative che assicurano prospettive di continuità oltre il periodo finanziario previo impegno-protocollo sottoscritto con le istituzioni locali o distrettuali. 2. A seguito della superiore determinazione, sarà adottato apposito decreto assessoriale di concessione del contributo previsto ai sensi dell art. 1 comma 2 della legge 6 febbraio 2006, n. 11. Art.7 Pag. 5
6 1. L erogazione del contributo eventualmente concesso avrà luogo: A) 1 modalità, ad avvio dell attività: 1. il 40% del contributo concesso a presentazione di polizza fidejussoria a copertura dell intero importo finanziato e comunicazione dell avvio; 2. il 40% del contributo, ad avvenuta presentazione da parte del soggetto destinatario del finanziamento, della rendicontazione sull utilizzo delle somme già erogate e di una relazione sullo stato di attuazione, a firma del legale rappresentante; 3. il restante 20% a saldo del finanziamento concesso, a conclusione delle attività e a presentazione della relazione finale sulla realizzazione degli interventi nel rispetto dell azione progettuale e rendicontazione sulla restante quota di spesa (60%). B) 2 modalità, a conclusione dell attività e rimborso spese: liquidazione del intero importo concesso a presentazione della documentazione fiscale inerente le spese complessivamente sostenute, compresa la quota di compartecipazione, e relazione conclusiva sulla realizzazione del programma. 2. All interno dei costi a carico del richiedente verranno ritenuti ammissibili anche gli oneri figurativi relativi ai locali, alle attrezzature e al personale utilizzato. 3. L Assessorato si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sull attuazione delle attività, anche per il tramite degli enti territoriali competenti. 4. Nelle more dell adozione del provvedimento dell art. 20 comma 2 D.L. 196/2003 si precisa che ai sensi dell art.10 della legge , n. 675 e successive modifiche che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l accertamento dell idoneità dei concorrenti all accesso alle risorse finanziarie di cui al presente avviso. Palermo, 28/02/2006 L ASSESSORE (On.le Avv. Raffaele Stancanelli) Pag. 6
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