d iniziativa dei senatori URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, MARSILIO, ZAFFINI, BALBONI, RAUTI, RUSPANDINI e STANCANELLI
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1 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 788 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, MARSILIO, ZAFFINI, BALBONI, RAUTI, RUSPANDINI e STANCANELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2018 Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto TIPOGRAFIA DEL SENATO
2 Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 788 ONOREVOLI SENATORI. Il sistema sociale e produttivo italiano è ancora gravato da una pesante zavorra finanziaria e bancaria da cui non riesce a liberarsi, che ne compromette le possibilità di ripresa. Oltre un milione e duecentomila soggetti, famiglie, professionisti, imprese hanno debiti ormai deteriorati, spesso tartassati da chi intende riscuoterli, talvolta con strumenti e pratiche che potremmo definire di «stalking bancario», la cui cronaca purtroppo è zeppa di episodi drammatici. Di contro vi sono soggetti finanziari, spesso stranieri, che ne hanno approfittato, con margini di profitto che potremmo definire da usura, di gran lunga superiori a quelli che si possono realizzare in altri mercati europei. I soggetti in campo sono tre, con ben diversi rapporti di forza: le banche che sono costrette a cedere i crediti deteriorati a prezzi estremamente bassi, pur di rientrare nei limiti determinati dalla Banca centrale europea (BCE); i soggetti debitori, spesso costretti a cedere o cessare la propria attività gravata da debiti non risarcibili, ancorché potrebbe essere «salvata» e riportata in attivo; i soggetti finanziari che lucrano su questa duplice debolezza, con margini di guadagni francamente inaccettabili. Su tutto un sistema produttivo e sociale che non riesce a liberarsi del passato, per riprendere a produrre e a sperare. Di questo si occupa il presente disegno di legge, con l obiettivo di «liberare dalla schiavitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria ed economica, appunto oltre un milione di soggetti, famiglie, imprese: una parte significativa della realtà nazionale! La nostra proposta è semplice e di immediata realizzazione ed intende attuare un principio di equità tra le parti in campo, garantendo un giusto ma limitato guadagno a chi ha in mano il debito di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzando una sorta di «sanatoria» dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e imprese di liberarsi dall incubo della schiavitù del debito e ricominciare a vivere e produrre. La proposta riguarda appunto i cosiddetti «NPL», acronimo che esprime la locuzione inglese «Non Performing Loans» (prestito non performante), traducibile come credito deteriorato, con il quale si indicano i crediti la cui riscossione è diventata incerta da parte delle banche. Come è noto, il deterioramento della qualità del credito delle banche è peraltro una delle principali cause di fragilità del sistema finanziario che porta generalmente alle crisi bancarie, il cui costo lo pagano poi di fatto tutti i cittadini, per le conseguenze nefaste sul sistema produttivo, e non solo azionisti e risparmiatori. Una banca infatti, può essere considerata solida se solidi sono i suoi crediti, e sebbene gli NPL possano essere considerati un elemento fisiologico di una banca, è necessario che siano ridotti al minimo, perché se superano un certo livello la banca subirà delle conseguenze che influenzeranno la sua redditività ed il suo patrimonio di vigilanza, che è la quantità di capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale previsti dalla normativa di Basilea 2. La diretta conseguenza sarà una minor disponibilità di capitale da poter impiegare per
3 Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 788 la concessione di ulteriori prestiti, fenomeno che ha particolarmente colpito il sistema sociale e produttivo italiano in questi dieci anni di crisi. Le banche italiane sono infatti storicamente strettamente collegate con l andamento dell impresa italiana, soprattutto quella di piccola e media dimensione (PMI). A dimostrazione di questo è evidente come il crollo delle PMI abbia coinciso con un aumento delle esposizioni deteriorate delle banche, proprio perché le imprese italiane o sono in stato di insolvenza o non riescono ad onorare i debiti a causa delle avverse difficoltà economiche e di riflesso questo colpisce le famiglie italiane, anch esse in difficoltà nel pagare mutui e prestiti bancari. Fenomeno che tra l altro ha aggravato la crisi del settore edilizio, da sempre volano della economia nazionale. Agli effetti della crisi economica e alle cattive pratiche gestionali di alcune banche si sono sommati quelli legati alla lentezza delle procedure di recupero dei crediti. In Italia i tempi per chiudere un fallimento sono doppi rispetto alla media degli altri principali Paesi europei, le procedure di recupero dei crediti procedono a rilento, e di conseguenza le esposizioni non performing sono mantenute in bilancio dalle banche italiane molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, in media intorno ai sei anni. Le autorità italiane, per arginare il problema, negli ultimi anni hanno approvato delle modifiche legislative in grado di accelerare i tempi di recupero dei crediti: a partire dalla prima riforma della legge fallimentare, nell agosto 2015 (legge n. 132 del 2015 di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015); a seguire il «decreto banche» del novembre 2015 (decreto-legge n. 183 del 2015, quello che ha azzerato azionisti e obbligazionisti delle quattro banche) che introduce ulteriori misure volte al contenimento dei tempi del recupero dei crediti. Il decreto-legge n. 18 del 2016 ha istituito e regolato la GACS (Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze) finalizzata ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche. Per ogni banca che ne potrà usufruire, attraverso il meccanismo GACS, verrà creata una BadBank che cederà i crediti deteriorati qui confluiti; con la cartolarizzazione, una banca trasforma i propri stock di crediti in altri titoli negoziabili sul mercato. In base alle nuove linee guida sui crediti deteriorati da parte della BCE, a partire dal 2018, inoltre, le banche devono liberarsi degli NPL in tempi molto più rapidi rispetto al passato e non potranno utilizzare margini di discrezionalità sulla loro valutazione (cosa che ha consentito finora di ammorbidire il peso di tali sofferenze sui bilanci). Le cessioni di portafogli di crediti deteriorati sono state effettuate dalle banche in recente periodo con prezzi molto vantaggiosi per gli acquirenti cessionari, grazie anche al momento di drammatica urgenza in cui sono avvenuti. D altra parte, nel medesimo periodo e in vista delle cessioni, le banche cedenti non avevano accettato o non negoziavano la chiusura transattiva delle posizioni con i debitori. Il profitto delle società cessionarie è notevole soprattutto in Italia, rispetto alla media europea; esse acquistano dalle banche gli NPL a prezzi vantaggiosissimi realizzando notevoli margini di guadagno, tanto che le stesse banche italiane hanno costituito a loro volta società proprie cui cedere i loro stessi crediti deteriorati, fenomeno che evidenzia quali opportunità di mercato vi siano, in cui i forti prevalgono sui deboli. Tutto ciò, infatti, sulle spalle dei debitori ceduti che devono rispondere ai soggetti cessionari diventati creditori dei loro debiti, i quali non operano in una prospettiva bancaria, ma di legittimo massimo profitto di realizzo dei crediti rispetto al loro prezzo di acquisto.
4 Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 788 Ciò ha determinato una certa aggressività nei recuperi dei crediti che rischia di compromettere il già fragile tessuto delle imprese italiane, ma anche delle famiglie e dei liberi professionisti, come emerge ogni giorno anche dalla cronaca. Con il presente disegno di legge si vuole consentire ai soggetti debitori in sofferenza, ma che hanno ancora la possibilità di rimettersi in gioco, di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, facendo al contempo conseguire al creditore cessionario comunque un giusto profitto. Dai recenti dati forniti dalla Banca d Italia si evince che i debitori in sofferenza sono per la maggior parte famiglie e piccoli imprenditori, quindi le misure previste dalla nostra proposta si rivolgono ad una platea di circa un milione di destinatari, cui si offre l opportunità di tornare in bonis con ciò contribuendo al rilancio dei consumi e degli investimenti con le conseguenti ricadute sul sistema economico-produttivo nazionale riaprendo al contempo il loro accesso al credito. Naturalmente devono ricorrere determinati presupposti: i crediti ceduti devono essere frutto delle crisi economiche e bancarie degli ultimi anni (per cui devono essere classificati come deteriorati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018); non devono essere superiori a 25 milioni di euro e potranno essere estinti mediante pagamento di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione debitoria da parte della società cessionaria, maggiorato di una data percentuale. A tal fine, si prevedono stringenti obblighi informativi da parte della banca (soggetto cedente) e la società cessionaria. L estinzione del debito del presente disegno di legge comporterà l automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi (CR) della Banca d Italia, riammettendo cosi pienamente il debitore al circuito del credito bancario. Ciò consentirà appunto di liberare dalla schiavitù del debito oltre un milione di soggetti con evidenti conseguenze positive sul tessuto sociale e produttivo del Paese, su famiglie e imprese, chiudendo una triste pagina della crisi finanziaria e bancaria che ha colpito spesso proprio i più deboli.
5 Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 788 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale, anche attraverso misure che favoriscano, tra l altro, la ripresa dell accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell albo di cui all articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando: a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti; b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei
6 Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 788 soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a); c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre Art. 2. (Diritto di opzione del debitore ceduto) 1. Al ricorrere dei requisiti di cui all articolo 1, comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro , in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all atto dell acquisto del credito, ovvero dall ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria; b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l estinzione. Art. 3. (Esercizio del diritto di opzione) 1. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestiva-
7 Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 788 mente per iscritto al debitore l avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi dell articolo 2, comma 2, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. 2. L esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. La comunicazione deve contenere l impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui all articolo 2, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l indicazione dell indirizzo cui inviare le successive comunicazioni. Art. 4. (Norme transitorie) 1. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge: a) la comunicazione di cui all articolo 3, comma 1, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui all articolo 3, comma 1, terzo periodo; b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di op-
8 Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 788 zione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica; c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui all articolo 2, comma 1, è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti. Art. 5. (Cancellazione dall archivio della Centrale dei rischi della Banca d Italia) 1. L avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d Italia. 1,00
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