Contratto per utilizzo dei marchi
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- Mario Vecchio
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1 Contratto per utilizzo dei marchi CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA DEI MARCHI: PALESTRA D ARTE CREAZIONEDATMOSFERE LACHALK di Francesca Blasi Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: l Architetto dott. FRANCESCA BLASI in qualità di Amministratore unico di CREAZIONE D ATMOSFERE SRLS, con sede in Bologna via Della Zecca n 2 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna n BO Partita Iva denominata la LICENZIANTE e La/Il Sig.-Sig.ra residente a in via. con Codice Fiscale/P.Iva.. denominata la LICENZIATARIA PREMESSO CHE la piena ed esclusiva titolarità dei marchi sotto riportati sono della Licenziante e precisamente: A.- Marchio Italiano PALESTRA D ARTE (denominativo) B.- Marchio Italiano CREAZIONEDATMOSFERE (figurativo) C.- Marchio Italiano LACHALK di Francesca Blasi (figurativo)
2 A.- Marchio Italiano PALESTRA D ARTE (denominativo) Domanda n.: Data di deposito: 19 ottobre 2016 Registrazione n.: Data di registrazione: 4 gennaio 2018 Classe: 41 (educazione, formazione). B.- Marchio Italiano CREAZIONEDATMOSFERE (figurativo) Domanda n.: Data di deposito: 19 ottobre 2016 Classi: 2 (pitture, vernici), 41 (educazione, formazione) e 42 (servizi di architettura). Registrazione n.: BO Data di pubblicazione: 21 settembre 2017 C.- Marchio Italiano LACHALK di Francesca Blasi (figurativo) Domanda n.: Data di deposito: 22 gennaio 2018 Registrazione n.: Data di registrazione: 22 ottobre 2018 Classe: 2 (colori; vernici; lacche; prodotti preservanti dalla rugginee dal deterioramento del legno ;materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; smalti (vernici9; verniciatura e patine; vernici ad olio; materiali di rifacimento della superfice (rivestimenti) sotto forma di pitture; materie per la decorazione (colorazione); pitture decorative; rivestimenti per finiture per mobili; vernice per la decorazione del legno). la Licenziataria: è interessata ad ottenere, verso corrispettivo, la licenza non esclusiva di utilizzo dei marchi sopracitati ai punti A-B-C su tutto il territorio nazionale designato. SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 2. Oggetto della licenza 2.1. Con il presente atto, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetta, l utilizzo dei Marchi. (A.B.C) 2.2. La Licenziataria non ha facoltà di concedere sub licenze sul Marchio se non con il consenso scritto della Licenziante La licenziataria dovrà dare evidenza, sia nella fase di utilizzo dei marchi che delle tecniche di impiego-utilizzo, della-e persone e /o enti che le hanno ideate.
3 5. Obblighi della licenziataria 5.1. La Licenziataria è tenuta ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro della Licenziante. In particolare la Licenziataria è tenuta a tenere i corsi, realizzare relooking e a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dalla Licenziante affinché non ne derivi deterioramento di qualsiasi tipo proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare la Licenziataria si obbliga, attenendosi a quanto specificato al punto 2.3 del seguente accordo, ad usare i Marchi per contraddistinguere prodotti o servizi simili o uguali a quelli messi in commercio da altri licenziatari La Licenziante avrà cura di effettuare, a suo insindacabile giudizio, gli opportuni controlli/ verifiche circa le modalità d uso e la conformità dell uso stesso alle condizioni sopra specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative del prodotto/servizio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza del marchio. La Licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della Licenziante per coadiuvarla nell esercizio di tale operatività È vietato alla Licenziataria di utilizzare i Marchi con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate sia a livello di territorio che di utilizzo dei marchi È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai Marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare disordine, confusione o altro nel pubblico dei consumatori. 3. Durata del contratto - Territorio - Marchi che si vogliono utilizzare 3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di anno uno Prima della scadenza, il contratto potrà essere: - rinnovato versando una nuova quota annuale direttamente dal portale di creazionedatmosfere.com. - disdetto dandone comunicazione scritta tramite pec tre mesi prima della scadenza del contratto. pec= creazionedatmosferesrls@legalmail.it 3.3. Il territorio/i su cui potrà svolgere l attività la licenziante è precisamente: Regione..provincia.città I marchi che la licenziante potrà utilizzare sono quelli di cui ai punti:.(a-b-c) 4A. Corrispettivo per la licenza di marchio 4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto la Licenziataria corrisponderà alla Licenziante: un importo di euro 1.200,00 +IVA (milleduecento/00) per un anno di licenza tramite sottoscrizione web alla pagina dedicata. 4.2.La Licenziataria si impegna a versare la somma pattuita attraverso il link: entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del documento emesso dalla licenziante Il pagamento potrà essere effettuato in una UNICA SOLUZIONE avvalendosi in questo modo dello sconto di 2 mensilità oppure in SOLUZIONE RATEALE. - Euro IVA in UNICA SOLUZIONE; - Euro 600+IVA in 2 RATE semestrali; L attivazione dei servizi e la possibilità di utilizzo dei marchi decorrerà dalla data di ricezione del pagamento. 4.B. Periodo di affiliazione gratuita Per le persone che hanno terminato la formazione completa via Skype il periodo di gratuità è valido fino al.., terminato il quale sarà necessaria l affiliazione a pagamento nei termini proposti al punto 4A.1.
4 6. Obblighi della licenziante 6.1. La Licenziante si impegna a mantenere/rinnovare i Marchi alle scadenze. 7. Controlli 7.1 Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza. 8. Risoluzione anticipata 8.1.Sarà possibile da ambo le parti la risoluzione anticipata della licenza, con un preavviso di tre mesi da comunicare via pec all indirizzo mail: creazionedatmosferesrls@legalmail.it 9. Garanzie 9.1. La Licenziante dichiara che per quanto di sua conoscenza i Marchi non violano diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità In caso di contestazione da parte di terzi sui Marchi, la Licenziataria non potrà pretendere la restituzione a qualsiasi titolo dei compensi corrisposti, delle spese sostenute relative al presente contratto e il risarcimento di danni di qualsiasi natura Nell ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza. 10. Patto di non concorrenza Tutta la formazione ricevuta sarà funzionale allo sviluppo di una propria attività creativa. In caso di svolgimento di corsi con i contenuti appresi durante la formazione stessa, saranno strettamente collegati al Know How della licenziante ed in particolare al brand di creazionedatmosfere e al marchio della Palestra d arte e in nessun modo replicabili per fini professionali al di fuori da questo contratto. La licenziataria si impegna a non divulgare ciò che si riferisce alle opere dell ingegno letterario e non solo, della Palestra d arte. CC 2575 legge 633/41 senza espressa autorizzazione della titolare. 11. Cessazione del contratto 11.1 Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cesserà di usare il Marchio con effetto immediato e non apparirà più nelle pagine web e social corrispondenti 12. Legge applicabile Il presente contratto è regolato dalle disposizioni del Codice Civile Italiano Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato su un piano di assoluta condivisione, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole relative dagli artt e 1342 del Codice Civile Italiano.23
5 13. Risoluzione delle controversie Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno sottoposte in prima istanza a una conciliazione bonaria presso l Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Bologna e se risolte verranno seguite secondo le procedure della Camera di Commercio di Bologna. 14. Foro competente Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura sopra riportata al punto 13, non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna....lì,... LA LICENZIANTE LA LICENZIATARIA Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti: - 8 ( risoluzione anticipata), - 9 (garanzie), - 13 (risoluzione delle controversie), sopra riportate, le cui clausole oggetto di specifica trattativa si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt e 1342 cod. civ.27. LA LICENZIANTE LA LICENZIATARIA
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