T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12/01/2017, n. 496
|
|
- Flaviano Ruggeri
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12/01/2017, n. 496 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6724 del 2016, proposto da: P.G., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Mastromatteo e Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio Clizia Calamita Di Tria in Roma, via Borgognona 47; contro FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58; CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli 2; Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presso la FIGC; Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC; Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni; Procura Federale presso la FIGC; per l'annullamento dei provvedimenti con cui gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo hanno irrogato al ricorrente la sanzione di anni 4 di inibizione e di Euro ,00 di ammenda, e per il conseguente risarcimento dei danni subìti dal ricorrente per effetto dei detti provvedimenti, che qui di seguito si individuano: a) la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, della F.I.G.C., adottata con delibera pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 19/ TFN-sd del ; b) la nota della Tribunale Federale Nazionale prot. (...)/238/ TFN/PA dell' con cui è stata trasmessa la decisione sub a); c) la decisione della Corte Federale d'appello Nazionale, II sezione, pubblicata il con cui è stato respinto il ricorso proposto dal sig. G. avverso la decisione sub a); d) la nota della Corte Federale d'appello Nazionale prot. (...)/ AM/ri con cui è stato trasmessa copia del comunicato ufficiale n. 072/CFA - II sezione, contenente la decisione sub c); e) la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. n. 16 del 2016, il cui dispositivo è stato pronunziato in data e la cui motivazione è stata depositata il successivo , e successivamente comunicata, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. RG 6/ 2016 proposto dal sig. G. avverso la decisione sub c); f) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il deferimento del Procuratore Federale n / 744 PF AM/MA del a carico del ricorrente e tutti gli atti dell'indagine della Procura della F.I.G.C. 1
2 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della FIGC e del CONI; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con il ricorso in epigrafe P.G. ha impugnato i provvedimenti con i quali gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo gli hanno irrogato la sanzione di anni 4 di inibizione e di Euro ,00 di ammenda e, in particolare, la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, della F.I.G.C., adottata con delibera pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 19/ TFN-sd del , la decisione della Corte Federale d'appello Nazionale, II sezione, pubblicata il , e la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. n. 16 del 2016, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. RG 6/ 2016 proposto dal sig. G. avverso la decisione, chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto die provvedimenti sanzionatori illegittimi. Il ricorrente ha esposto che, con atto del 10 luglio 2015, il Procuratore Federale della F.I.G.C. l'aveva deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, per rispondere della violazione "a) dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art 1 bis comma 1 C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del C.G.S., per aver conseguito, insieme al Sig. P.A.S. il controllo della A.L.C. Srl per il tramite del Sig. B.D.S., in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95 % delle quote sociali; b) dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art 1 bis comma 1 C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis comma 5 del C.G.S in relazione all'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F., per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società A.L.C. Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art 1 bis comma 1 C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis comma 5 del C.G.S, in relazione all'art. 19 Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società A.L.C. Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010 per aver sottoscritto l'aumento di capitale con assegni mai effettivamente versati nelle casse sociali e poi restituiti alla società emittente; d) dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art 1 bis comma 1 C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis comma 5 del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF e all'art 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società A.L.C. Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa". Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito dell'acquisizione del contenuto di una memoria presentata da B.D.S. in altro procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo; sulla base di tale documentazione la Procura aveva ritenuto che il ricorrente fosse socio ed amministratore di fatto della L.C. e, pertanto, destinatario delle sanzioni previste dal Codice di giustizia sportiva. Con decisione adottata con delibera pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 19/TFN-sd del il 2
3 Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, della F.I.G.C., in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale aveva irrogato al ricorrente la sanzione di anni 4 di inibizione e di Euro ,00 di ammenda. La Corte Federale di Appello Nazionale, con decisione del , aveva respinto il reclamo presentato dal ricorrente, che aveva contestato l'attribuzione del ruolo di socio ed amministratore di fatto della società sportiva deducendo che il suo ruolo era esclusivamente quello di consulente finanziario di P.A.S., pure destinatario di sanzioni disciplinari, nonché di procuratore speciale della A.F.C. Ldt, società di diritto inglese che aveva sostenuto l'operazione di ricapitalizzazione della società sportiva. Il Collegio di Garanzia del C.O.N.I., con decisione n. 16/2016, aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la decisione della Corte Federale di Appello nazionale. A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell' art. 3 della L. n. 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 36 e 37 delle norme organizzative interne della F.I.G.C., dell'art. 19 dello statuto della F.I.G.C., degli artt. 1 bis, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. e dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.. La sanzione irrogata si fondava sul ruolo di socio di fatto, amministratore di fatto e direttore finanziario che il ricorrente avrebbe rivestito nell'ambito della società L.C. e, per quanto concerne il quarto addebito, sull'aver causato, in tale veste, il dissesto che aveva portato la società al fallimento. Tale assunto, però, nel provvedimento sanzionatorio e nelle decisioni degli organi di giustizia sportiva era rimasto sfornito di motivazione. A ciò si aggiunga che il G., quale procuratore speciale della società di diritto inglese A.F.C. ldt., a seguito dell'esame dei libri contabili effettuati presso la sede della società sportiva, aveva riscontrato gravi irregolarità nella gestione societaria, ed aveva pertanto fatto recedere la sua rappresentata dagli accordi concernenti l'acquisto, da parte della società inglese, di quote della L.C.. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport aveva, poi, erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal G., ritenendo che con lo stesso si richiedeva, in violazione dell'art. 54 del C.G.S. del CONI, una diversa valutazione dei fatti, senza denunziare la violazione delle norme dell'ordinamento sportivo ovvero dedurre l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Nella specie, invece, il G. aveva, con la propria impugnativa, invocato la violazione della norma di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 e 37 comma 1 N.O.I.F. e dell'art. 7 dello Statuto, stante la propria non soggezione alle sanzioni dell'ordinamento sportivo, e, correlativamente, l'omessa ovvero illogica motivazione sul punto decisivo della controversia costituita, appunto, dalla propria qualifica di socio occulto e di amministratore di fatto. Assente era, infine, anche la motivazione in ordine agli atti di cattiva gestione da lui posti in essere e che avrebbero determinato il dissesto e la decozione della società sportiva. Si sono costituiti la FIGC e il CONI resistendo al ricorso; il CONI ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Può prescindersi dal previo esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CONI, dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato. Per ragioni di ordine logico deve previamente essere esaminata l'impugnazione rivolta avverso la 3
4 decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal G. avverso la pronuncia della Corte d'appello Federale della FIGC. Con la decisione di ultima istanza il Collegio di Garanzia ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che, secondo l'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le decisioni della Corte Federale d'appello possono essere impugnate solo per questioni di diritto e, in particolare, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai principi generali della giustizia sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte ha rilevato, invece, che il G. con il proprio gravame aveva criticato la decisione impugnata assumendo che la Corte d'appello Federale avrebbe male interpretato il materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio, non interpretando adeguatamente le dichiarazioni di Boris Sobrino e non tenendo conto del fatto che la sua presenza pressoché continuativa presso la società era dovuta all'espletamento dell'incarico di consulente finanziario. Il Collegio ha quindi affermato che si trattava di "contestazioni che afferiscono esclusivamente ai fatti denunciati dalla Procura Federale e che il ricorrente vorrebbe in questa sede che fossero ulteriormente esaminati, al fine di concludere con una diversa valutazione degli stessi" e che, di conseguenza, tale indagine doveva ritenersi preclusa, in virtù dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva. In questa sede il ricorrente ha contestato tale decisione deducendo che, con il ricorso presentato al Collegio di Garanzia, aveva lamentato il difetto di motivazione della decisione della Corte Federale d'appello, formulando così una doglianza pienamente ammissibile secondo il citato art. 54. Al riguardo deve rilevarsi, in primo luogo, che il ricorrente non ha depositato in giudizio, per comprovare tale affermazione, la copia del ricorso presentato innanzi al Collegio di Garanzia, sicché tale assunto si palesa, innanzitutto, non provato. In secondo luogo, dall'esame di quanto riportato nella decisione del Collegio, risulta che i due motivi di doglianza proposti dal G. si incentravano, il primo, sul fatto che "le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato l'estraneità del G. alla compagine societaria e avrebbero confermato il suo ruolo di mero consulente finanziario", e il secondo, sul fatto che "nel corso del giudizio federale non si sarebbe provata ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità". Alla luce di tali elementi deve quindi essere confermata la correttezza della statuizione di inammissibilità del ricorso pronunciata dal Collegio di Garanzia, risultando evidente come i motivi di ricorso proposti non avevano ad oggetto un difetto di motivazione della decisione della Corte Federale d'appello ma la differente valutazione, dalla stessa operata, delle emergenze istruttorie. Per mera completezza si evidenzia, altresì, che la decisione della Corte d'appello Federale ha vagliato il materiale probatorio a sostegno della contestazione disciplinare, rilevando che lo svolgimento del ruolo di socio occulto e amministratore di fatto della L.C. da parte del G. emergeva dalle dichiarazioni di L.A., direttore sportivo del L. fino al 2009, che aveva riferito che G. sembrava essere il vero Presidente della società, di G.S., allenatore della squadra, secondo il quale la persona che si rapportava di più con lui, il direttore sportivo e la squadra era lo stesso G., e di L.M., secondo cui il G. era sicuramente un dirigente della società. Non si ravvisa, pertanto, alcun difetto di motivazione della pronuncia dell'appello federale. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4
5 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della FGCI e del CONI delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore 5
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 05/12/2016 N. 12183/2016 REG.PROV.COLL. N. 10491/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 Pubblicato il 24/05/2017 N. 06123/2017 REG.PROV.COLL. N. 11360/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00835/2016 REG.PROV.COLL. N. 00662/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti per l'annullamento
Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9475 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N. / REG.PROV.CAU. N. 09475/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ORDINANZA sul ricorso numero
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliPubblicato il 15/03/2017 N. 01173/2017REG.PROV.COLL. N. 09953/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 10/12/2018 N. 02360/2018 REG.PROV.COLL. N. 05038/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento
DettagliIL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Decisione n. 34 Anno 2016 Prot. n. 00389/2016 IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo
DettagliSull insussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine ad una sanzione disciplinare R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TAR Lazio, Sez. III quater, ord. 3 agosto 2012 n. 2911 Luciano Moggi c./ F.I.G.C. Sull insussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine ad una sanzione disciplinare R E P U B B L I C A I T A
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01364/2012 REG.PROV.COLL. N. 02775/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Dettaglicontro per l'annullamento ha pronunciato la presente
N. 00409/2013 REG.PROV.COLL. N. 00197/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliProt. n /2017 Decisione n. 9 Anno 2017 IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Prot. n. 00060/2017 Decisione n. 9 Anno 2017 IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini - Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01137/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliCosì si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006:
Società straniera che detiene il 100% di una Srl Italiana: le referenze della prima possono essere riferite a quelle della seconda, che è altra azienda del medesimo gruppo. Autore: Lazzini Sonia In: Coperture
DettagliN /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)
N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pagina 1 di 5. 04269/2010 REG.SE.. 00798/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliDecurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale
Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Autore: sentenza In: La decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01259/2016 REG.PROV.COLL. N. 00273/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 02049/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pubblicato il 02/05/2017 N. 00912/2017 REG.PROV.COLL. N. 00076/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 09455/2009 REG.SEN. N. 07207/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliAnche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'assenza di
DettagliVisti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina; Visti tutti gli atti della causa;
Pubblicato il 20/04/2017 N. 00256/2017 REG.PROV.COLL. N. 00870/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02618/2015 REG.PROV.COLL. N. 02634/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato
DettagliVisti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
N. 00921/2015 REG.PROV.COLL. N. 04661/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva
Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 00216/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente SENTENZA
N. 00474/2014 REG.PROV.COLL. N. 00654/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliUna pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente
Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 11/05/2018 N. 05253/2018 REG.PROV.COLL. N. 05542/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
TAR Emilia Romagna, Sez. II, 27.11.2014, n. 1179 Materia: sanzione disciplinare richiamo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
DettagliLa demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo
La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo Autore: sentenza In: L art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 impone al dirigente che... accerti l'inizio o l'esecuzione di opere
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma
N. 06560/2012REG.PROV.COLL. N. 07961/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00753/2012 REG.PROV.COLL. N. 00776/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 00565/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente (Sezione Terza) SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01140/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 07/07/2017 N. 01793/2017 REG.PROV.COLL. N. 01376/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
DettagliAgricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione
Agricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione Autore: sentenza In: Compete alle Regioni la potestà di stabilire i limiti e le condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Dettagliha pronunciato la presente
N. 10846/2015 REG.PROV.COLL. N. 06501/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 25/01/2018 N. 00130/2018 REG.PROV.COLL. N. 01708/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliRiportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A
La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05654/2015 REG.PROV.COLL. N. 08268/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
N. 04059/2015 REG.PROV.COLL. N. 01698/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliAutore: Matranga Alfredo In: Diritto amministrativo
Il procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente va attivato entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile
DettagliSENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:
POSITIVA SENTENZA del TAR (VENETO) in favore dell'ass.vittime DELLA CACCIA avverso l'ordinanza del SINDACO di VERONA, TOSI, CHE ORDINAVA il MASSACRO DELLE NUTRIE N. 00270/2016 REG.PROV.COLL. N. 00104/2016
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicato il 15/10/2016 N. 01350/2016 REG.PROV.COLL. N. 00735/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 03961/2015 REG.PROV.COLL. N. 00832/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08015/2010 REG.SEN. N. 00484/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
N. 00078/2012 REG.PROV.COLL. N. 01010/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliPubblicato il 23/09/2016 N /2016 REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pubblicato il 23/09/2016 N. 00530/2016 REG.PROV.COLL. N. 00478/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00231/2017 REG.PROV.COLL. N. 00308/2010 REG.RIC. N. 00091/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento,
N. 01419/2011 REG.PROV.COLL. N. 04325/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagli