Contratto di Prestito Flessibile Codice Contratto n. 01/15.00/001.00

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1 Posizione N. Spettabile Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito n Roma Italia [LUOGO], / / 1 [DATA] Egregi Signori, con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito flessibile (il "Contratto di Prestito Flessibile") finalizzato al finanziamento dell investimento, come infra descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì. * * * CONTRATTO DI PRESTITO FLESSIBILE TRA (di seguito l Dirigente dell Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge Ente ) rappresentato dal: Responsabile dell Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; (altro soggetto abilitato per legge); E Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale ,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, ed iscritta presso la CCIAA di Roma al REA C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n , partita IVA n , rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito Flessibile (di seguito CDP ). PREMESSO CHE 1 Inserire data (gg/mm/aa). 1

2 a) l Ente con provvedimento n., assunto in data 2 / / esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito Flessibile di, (euro / ) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per 3 (l Investimento ), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all Articolo 206 del Testo Unico; b) l Ente dichiara che l Investimento rientra nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell Articolo. 3 commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003; c) l Ente ha approvato il rendiconto dell esercizio relativo al penultimo anno precedente l esercizio in corso; d) l Ente ha deliberato il bilancio annuale relativo all esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito Flessibile, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri; l Ente in data / / 4 ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito Flessibile; e) l Ente dichiara che non si è verificato l evento individuato dall Articolo 193, comma 4, del Testo Unico; f) l Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito Flessibile, i documenti previsti per l accesso al credito resi noti con Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta; g) l Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito Flessibile notificata al tesoriere e munita della relata di notifica; h) l Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito Flessibile, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i Prestiti Flessibili concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed allegate alla presente alla Data di Accettazione; i) l Ente mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito Flessibile dichiara inoltre di conoscere, accettare ed approvare integralmente le modalità di determinazione del tasso fisso di interesse, rese note dalla CDP con la Nota Tecnica allegata alla Circolare; j) l Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP. TUTTO CIÒ PREMESSO L Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP. Articolo 1 Premesse e definizioni 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito Flessibile. 2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito Flessibile, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali. 2 Inserire data (gg/mm/aa). 3 Indicare l esatta tipologia dell Investimento, e per le opere, fornire descrizione dell intervento e estremi dell approvazione del progetto esecutivo/definitivo. 4 Inserire data (gg/mm/aa). 2

3 Articolo 2 Oggetto, scopo e durata 1. La CDP concede all Ente, che accetta, il Prestito Flessibile per l importo di, (euro / ) (l Importo Concesso ). 2. L Ente si impegna a destinare in via esclusiva l Importo Concesso al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell Investimento. 3. Il Prestito Flessibile ha durata fino al / / 5 (la Data di Scadenza ). 4. La decorrenza dell ammortamento è fissata al 1 gennaio del secondo terzo quarto quinto sesto anno solare 6 successivo a quello della Data di Accettazione (la Data di Inizio Ammortamento ). Articolo 3 Interessi di pre-ammortamento 1. Sulle Somme Erogate anteriormente alla Data di Fine del Periodo di Utilizzo, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione ed il 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento, maturano interessi al tasso variabile nominale annuo (il Tasso di Interesse Variabile ) pari alla Media Euribor, maggiorata di uno spread pari a 0, punti percentuali annui (lo Spread Unico ), salvo quanto di seguito indicato. 2. A partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento e sino al penultimo anno solare di pre-ammortamento (incluso), l Ente avrà la facoltà (l Opzione ) di scegliere che sulle Somme Erogate, fino alla data del 30 novembre di ciascun anno solare di pre-ammortamento successivo al primo, maturino, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo, interessi calcolati sulla base di un tasso fisso nominale annuo pari al tasso interest rate swap sulla Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito Flessibile, calcolato il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell anno in cui è esercitata l Opzione, maggiorato dello Spread Unico (il Tasso di Interesse Fisso Opzione ). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, si farà riferimento al Giorno TARGET immediatamente precedente. Resta inteso che, in caso di esercizio dell Opzione, sulle Somme Erogate tra il 1 dicembre ed il 31 dicembre di ciascun anno maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse Variabile, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. Resta inteso che, nel caso in cui la Data di Inizio Ammortamento sia fissata al 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello della Data di Accettazione, l Ente non potrà esercitare l Opzione, ma avrà la possibilità di esercitare esclusivamente l Opzione di Inizio Ammortamento di cui all Articolo 4 che segue. 3. L intenzione di esercitare l Opzione dovrà essere comunicata dall Ente alla CDP via fax, a pena di decadenza, entro il 30 novembre di ciascun anno solare di pre-ammortamento successivo al primo e con esclusione dell ultimo (la Data di Scadenza dell Opzione ). 4. Sulle Somme Erogate in relazione alle quali l Ente abbia esercitato l Opzione, per tutta la durata residua del pre-ammortamento e l intera durata dell ammortamento del Prestito Flessibile, maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse Fisso Opzione determinato - con riferimento a ciascuna Somma Erogata in relazione alla quale sia stata esercitata l Opzione - alla relativa data di esercizio di quella Opzione. 5. L Opzione potrà essere esercitata, a partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento e sino al penultimo anno solare di pre-ammortamento (incluso), una volta l anno, entro la Data di Scadenza dell Opzione di ciascun anno solare di pre-ammortamento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi 5 Inserire data (gg/mm/aa). 6 Subordinatamente alle quotazioni rese disponibili dalla CDP. 3

4 2 e 3, esclusivamente con riferimento a tutte le, e non a parte delle, Somme Erogate fino a ciascuna Data di Scadenza dell Opzione e relativamente alle quali non sia già stata in precedenza esercitata l Opzione (le Somme Opzionabili ). 6. L esercizio dell Opzione da parte dell Ente è subordinato alla condizione che le Somme Opzionabili ad una determinata Data di Scadenza dell Opzione siano almeno pari ad Euro ,00 (centomila/00). Resta inteso che nel caso in cui ad una particolare Data di Scadenza dell Opzione le Somme Opzionabili siano inferiori ad Euro ,00 (centomila/00), dette somme potranno essere cumulate con le Somme Erogate nel corso del successivo anno di pre-ammortamento ai fini del raggiungimento dell ammontare minimo delle Somme Opzionabili. 7. Qualora uno dei Tassi d Interesse Fissi Opzione, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, quel Tasso d Interesse Fisso Opzione sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo previsto dalla legge. 8. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi di Pre-ammortamento, fatta eccezione per gli Interessi di Pre-ammortamento relativi all ultimo anno solare di preammortamento che dovranno essere corrisposti il 31 dicembre di tale anno. 9. La CDP, per ogni Data di Pagamento degli Interessi di Pre-ammortamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima, comunica l esatto importo della somma da pagare. La mancata comunicazione dell esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi di Pre-ammortamento, non esime l Ente dall obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto di Prestito Flessibile. Articolo 4 Interessi 1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle Somme Erogate, ovvero sull Importo Concesso Ridotto (in caso di Conversione Parziale) ovvero sull Importo Concesso (in caso di Conversione Totale), diminuiti delle somme in relazione alle quali sia stata esercitata l Opzione di cui all Articolo 3, maturano interessi calcolati in base al Tasso di Interesse Variabile. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Ogni Periodo di Interessi decorrerà da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorrerà dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa) e scadrà alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa). Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse Variabile saranno corrisposti dall Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse Variabile sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo giorni effettivi/ In alternativa l Ente avrà la facoltà di scegliere (l Opzione di Inizio Ammortamento ) che su tutte le, e non parte delle, Somme Erogate, ovvero sull Importo Concesso Ridotto (in caso di Conversione Parziale) ovvero sull Importo Concesso (in caso di Conversione Totale), diminuiti delle Somme Erogate in relazione alle quali sia stata esercitata l Opzione di cui all Articolo 3, maturino interessi al tasso fisso nominale annuo pari all interest rate swap di durata pari alla Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito Flessibile calcolato il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell ultimo anno di preammortamento, maggiorato dello Spread Unico (il Tasso di Interesse Fisso ). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, si farà riferimento al Giorno TARGET immediatamente precedente. Il Tasso di Interesse Fisso sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo giorni 30/ L intenzione di esercitare l Opzione di Inizio Ammortamento dovrà essere comunicata dall Ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo. Resta inteso che l Opzione di Inizio Ammortamento potrà essere esercitata una sola volta, con le modalità di cui al precedente comma 2, e 4

5 non potrà essere esercitata con riferimento alla/e somma/e in relazione alla/e quali sia stata in precedenza esercitata l Opzione di cui all Articolo 3 che precede. 4. Nel caso di esercizio dell Opzione di Inizio Ammortamento, qualora il Tasso di Interesse Fisso, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Fisso applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. 5. Nel caso in cui l Ente abbia chiesto la Conversione Parziale o la Conversione Totale, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, viene restituita all Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma calcolata sulla base di un importo pari alla differenza tra l importo oggetto di Conversione Parziale o di Conversione Totale e l importo totale delle erogazioni successive alla Data di Inizio Ammortamento e di un tasso di interesse annuo pari alla Media Euribor. Articolo 5 Rimborso del Prestito Flessibile 1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, l Ente si obbliga a rimborsare le Somme Erogate alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, salvo quanto indicato nei successivi commi, entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, con le seguenti modalità: i) per quanto riguarda il rimborso del capitale, la quota capitale da corrispondere a ciascuna Data di Pagamento è pari all importo risultante dal prodotto tra la percentuale espressa nel Piano di Ammortamento Unico, alla relativa Data di Pagamento, e le Somme Erogate. Le quote capitale sono linearmente crescenti al trascorrere del tempo. L ultima quota capitale sarà in ogni caso pari all importo risultante dalla differenza tra la Somme Erogate e tutte le quote capitale scadute. ii) per quanto riguarda il pagamento degli interessi, la quota interessi da corrispondere a ciascuna Data di Pagamento è pari alla somma algebrica delle quote interessi calcolate sulle Somme Erogate sulla base del/dei Tasso/i di Interesse Fisso Opzione, del Tasso di Interesse Fisso e/o del Tasso di Interesse Variabile, a seconda dei casi, nel rispetto di quanto specificato di seguito: a. le quote interessi da corrispondere sulla base del tasso fisso saranno pari, ad ogni Data di Pagamento, alla somma algebrica dei singoli importi risultanti dai prodotti del/i diversi Tasso/i di Interesse Fisso/i Opzione, determinato/i per ciascuna Data di Scadenza dell Opzione, per l importo della quota capitale da corrispondere a quella Data di Pagamento, ai fini del rimborso di ciascuna Somma Erogata in relazione alla quale sia stata esercitata l Opzione e dal prodotto del Tasso di Interesse Fisso per l importo della quota capitale da corrispondere a quella Data di Pagamento, ai fini del rimborso della somma in relazione alla quale sia stata esercitata l Opzione di Inizio Ammortamento; b. le quote interessi da corrispondere sulla base del Tasso di Interesse Variabile saranno pari, ad ogni Data di Pagamento, all importo risultante dal prodotto del Tasso di Interesse Variabile per l importo della quota capitale da corrispondere, a quella Data di Pagamento, ai fini del rimborso delle Somme Erogate e in relazione alle quali non sia stata esercitata l Opzione e/o l Opzione di Inizio Ammortamento. La CDP, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima, comunica l esatto importo della somma da pagare. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime l Ente dall obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto di Prestito Flessibile. 5

6 2. Nel caso in cui alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l Importo Concesso non sia stato interamente erogato, l Ente sarà tenuto a corrispondere alla CDP, il 31 dicembre immediatamente successivo alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, un indennizzo pari al prodotto tra lo 0,50% e la differenza tra Importo Concesso e Somma Erogata sino alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, fatta eccezione per quanto di seguito indicato. 3. Nel caso in cui alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l Importo Concesso sia stato erogato solo in parte ovvero non sia stata effettuata alcuna erogazione a valere sull Importo Concesso, l Ente ha facoltà di chiedere che il Periodo di Utilizzo sia esteso sino alla Data di Scadenza del Prestito Flessibile (il Periodo di Utilizzo Aggiuntivo ), con decorrenza dalla Data di Inizio Ammortamento. In tal caso, l Ente ha facoltà di chiedere che, per tutta la durata del Periodo di Utilizzo Aggiuntivo, la CDP metta a disposizione dell Ente, sino alla Data di Scadenza i) un importo, a valere sull Importo Concesso, indicato dall Ente, che non potrà, in ogni caso, essere superiore alla differenza tra Importo Concesso e Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (la Conversione Parziale ) ovvero ii) un importo pari alla differenza tra Importo Concesso e Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (la Conversione Totale ). 4. Nel caso in cui l Ente abbia chiesto di procedere alla Conversione Parziale, l Importo Concesso sarà ridotto, con effetto dalla Data di Inizio Ammortamento, di un importo pari alla differenza tra l Importo Concesso e l importo per il quale l Ente ha chiesto di procedere alla Conversione Parziale aumentato della Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (l Importo Concesso Ridotto ). Nel caso in cui l Ente abbia chiesto di procedere alla Conversione Parziale, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, l Ente è tenuto, al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi, in relazione all Importo Concesso Ridotto, calcolati secondo quanto indicato al comma 1 che precede. Nel caso in cui l Ente abbia chiesto di procedere alla Conversione Totale, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, l Ente è tenuto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi, in relazione all intero Importo Concesso, calcolati secondo quanto indicato al comma 1 che precede. 5. La richiesta di Conversione Parziale o di Conversione Totale dovrà prevenire alla CDP via fax, entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, unitamente alla comunicazione in merito all eventuale intenzione di avvalersi dell Opzione di Inizio Ammortamento. La richiesta di Conversione Parziale dovrà essere corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante i) che l Importo Concesso Ridotto è sufficiente alla realizzazione dell Investimento, ovvero ii) che la copertura finanziaria dell Investimento è assicurata impiegando risorse di bilancio dell Ente, con esclusione di somme provenienti da altro indebitamento. In caso contrario, l Ente dovrà corrispondere alla CDP, il 31 dicembre immediatamente successivo alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, un indennizzo di mancato utilizzo come indicato al comma 2 del presente Articolo. 6. Nel caso in cui alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l Importo Concesso sia stato erogato solo in parte e l Ente non abbia chiesto la Conversione Parziale o la Conversione Totale, la CDP procederà a ridurre automaticamente l Importo Concesso per l importo pari alla differenza tra Importo Concesso e la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (la Riduzione Automatica ). In tal caso l Ente sarà tenuto a corrispondere alla CDP, il 31 dicembre dell anno in cui avviene la Riduzione Automatica, un indennizzo di mancato utilizzo come indicato al comma 2 del presente Articolo, salvo che l Ente abbia fatto prevenire alla CDP via fax, entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante i) l avvenuta realizzazione dell Investimento ovvero ii) che la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo è sufficiente alla realizzazione dell Investimento, ovvero iii) che la copertura finanziaria dell Investimento è assicurata impiegando risorse di bilancio dell Ente, con l esclusione di somme provenienti da altro indebitamento. 7. Nel caso in cui alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, non sia stata effettuata alcuna erogazione e l Ente non abbia chiesto la Conversione Parziale o la Conversione Totale, l Ente ha la facoltà di chiedere l estinzione 6

7 del Prestito Flessibile senza indennizzo alcuno (l Estinzione senza Indennizzo ). La richiesta di Estinzione senza Indennizzo dovrà prevenire alla CDP via fax, entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante la mancata realizzazione dell Investimento. Nel caso in cui l Ente non possa attestare la mancata realizzazione dell Investimento, la CDP provvederà automaticamente ad estinguere il Prestito Flessibile, fermo restando che, in tal caso, l Ente sarà tenuto a corrispondere alla CDP, il 31 dicembre dell anno in cui avviene l estinzione, un indennizzo di mancato utilizzo come indicato al comma 2 del presente Articolo (l Estinzione con Indennizzo ). 8. In coincidenza della Data di Inizio Ammortamento, la CDP provvederà, ad inviare all Ente un piano di ammortamento relativo all ammortamento della Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, ovvero dell Importo Concesso Ridotto (in caso di Conversione Parziale) ovvero dell Importo Concesso (in caso di Conversione Totale), in relazione alla quale maturano interessi calcolati sulla base del/i Tasso/i di Interesse Fisso/i Opzione e/o del Tasso di Interesse Fisso (il Piano di Ammortamento Tasso Fisso ), in cui saranno individuate le quote capitale e le quote interessi calcolate con le modalità indicate nel precedente comma 1, rispettivamente numeri i) e ii) lettera a). Resta inteso che le quote capitale relative alle somme in ammortamento in relazione alle quali maturano interessi calcolate sulla base del Tasso di Interesse Variabile potranno essere calcolate secondo quanto indicato al comma 1, numero i) del presente Articolo avuto riguardo, a seconda dei casi, alla Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, all Importo Concesso Ridotto e all Importo Concesso. Articolo 6 Interessi di mora 1. Nel caso di ritardo da parte dell Ente nell effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto di Prestito Flessibile per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse applicabile, ai sensi del Contratto di Prestito Flessibile, nel momento in cui si è verificato il ritardo, maggiorato del 50% (gli Interessi di Mora ). 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni 30/ Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito Flessibile per inadempimento dell Ente, come previsto dall Articolo 8 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori. Articolo 7 Pagamenti 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito Flessibile, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all Ente precedentemente comunicato alla CDP. L Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI. 2. A tal fine l Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 7

8 3. L Ente, sino alla totale estinzione del Prestito Flessibile, è tenuto a: i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l addebito delle rate di rimborso del Prestito Flessibile e l accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale; ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. Fermo restando quanto previsto dall Articolo 8, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall Ente ai sensi del Contratto di Prestito Flessibile nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico). Articolo 8 Comunicazioni 1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito Flessibile dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, se inviata via telefax: CDP: Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, Roma Fax: a Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici Ente: Fax: Att.: 2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell Ente in relazione al Contratto di Prestito Flessibile. 3. La CDP e l Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito Flessibile entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione. Articolo 9 Foro competente 1. Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito Flessibile o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 8

9 * * * Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione. Distinti saluti, [FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE] L Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute a) nel Contratto di Prestito Flessibile: - Articolo 3 (Interessi di pre-ammortamento) - Articolo 4 (Interessi) - Articolo 7 (Pagamenti) - Articolo 9 (Foro competente) b) nelle Condizioni Generali: - Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive) - Articolo 4 (Rimborso anticipato volontario del Prestito Flessibile nel corso del periodo di pre-ammortamento) - Articolo 5 (Rimborso anticipato volontario del Prestito Flessibile nel corso del periodo di ammortamento) - Articolo 6 (Garanzia) - Articolo 7 (Compensazione) - Articolo 8 (Risoluzione) - Articolo 9 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti) [FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE] PER ACCETTAZIONE [FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO] 9

10 ALLEGATO A PIANO UNICO DI AMMORTAMENTO 10

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