REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. composta dai seguenti magistrati:

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1 Sent. 557/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Ivan DE MUSSO Andrea LUPI Presidente Consigliere relatore Cristiana RONDONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n /R del registro di Segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori ITALIANO NAZZARENO e DAGRADI FEDERICA, il primo rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Militerni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Germanico, 170 e la seconda rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Zito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale del Vignola, 11; visto l atto di citazione del Procuratore Regionale; esaminati gli atti ed i documenti di causa; uditi, nella pubblica udienza del 2 luglio 2013, con l assistenza del segretario d'udienza, dr. Antonio Fucci, il relatore dott. Andrea LUPI, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Massimiliano MINERVA e gli avvocati Maria Costanza

2 ROSSI, per delega dell'avvocato Zito, e Giuseppe Mario MILITERNI, per delega dell'avvocato Vincenzo Militerni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Guardia di finanza, con nota n del , denunciava alla Procura Regionale fatti rilevanti sotto il profilo del danno erariale, accertati nell ambito del procedimento penale n. 1606/07RGNR nei confronti del signor Nazareno Italiano ed altri. Nel corso delle indagini riguardanti il suddetto procedimento penale era emerso che numerose confezioni di medicine, contenenti il principio attivo denominato Interferone Alfa-2 A Pegilato, curativo dell epatite B e C, erano state prescritte a favore di soggetti di nazionalità egiziana, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, dai medici convenzionati signori Federica Dagradi, Salvatore Romano e Nazzareno Italiano, senza che fosse stato rilasciato l obbligatorio piano terapeutico da parte di uno specialista (epatologo, infettivologo, oncologo, ematologo, immunologo e gastroenterologo). La condotta dei predetti medici era, ad avviso della procura regionale, finalizzata a procurarsi medicinali, a totale carico del SSN, per essere immessi sul mercato clandestino dell Africa settentrionale, territorio nel quale l epatite B e C costituisce una forte emergenza sanitaria. Nel corso di perquisizioni domiciliari presso un cittadino egiziano, che risultava aver ritirato nel periodo gennaio/maggio 2006, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, numerose confezioni di Interferone Alfa 2 Pegilato Pegasys 180 Mcg, per una spesa totale di euro ,64, corrispondente alla somministrazione di 620 fiale, (non giustificabili da nessun tipo di piano terapeutico prescrivibile), venivano rinvenute n. 471 confezioni integre e n. 108 confezioni vuote del predetto medicinale. Dalle indagini emergeva:

3 - che la signora Federica Dagradi dal maggio del 2005 al giugno del 2006 aveva prescritto n. 365 ricette di tali medicinali per complessivi euro ,20; - che il signor Salvatore Romano dal maggio 2005 al giugno 2006 aveva prescritto n. 570 ricette per complessivi euro ,10; -che il signor Nazzareno Italiano dal maggio 2005 al giugno 2006 aveva prescritto n. 432 ricette per complessivi euro ,22. Con atto dell , la Procura regionale ha formulato l invito a dedurre, di cui all art. 5 del D.L n. 453 convertito in Legge n. 19, nei confronti dei predetti medici in relazione al danno complessivo di euro ,52 prodotto a seguito di prescrizioni di medicinali curativi di epatite B e C senza alcuna giustificazione terapeutica. La Procura regionale ha ascoltato, ai sensi del comma 1 del citato articolo 5, il signor Salvatore Francesco Romano, che aveva richiesto l audizione. Gli altri due medici destinatari dell invito a dedurre non hanno avanzato nessuna richiesta di audizione né risulta che abbiano presentato deduzioni. Il signor Romano ha invece prodotto le proprie deduzioni e ha depositato una perizia calligrafica. Il signor Salvatore Romano, nelle sue deduzioni e nel corso dell audizione, ha sostenuto di non aver mai firmato le ricette a lui attribuite e che quindi le firme apposte erano false. La falsificazione sarebbe stata possibile dal momento che il ricettario rimaneva, in sua assenza, nella disponibilità dello studio medico facente capo al signor Italiano. Lo stesso signor Romano depositava anche una perizia calligrafica in merito alle

4 firme apposte alle ricette recanti il suo timbro. Il perito sostiene che la calligrafia delle firme in calce alle predette ricette non corrisponde a quella del signor Romano. I fatti emersi in sede penale hanno evidenziato che lo studio del signor Italiano costitutiva il punto di partenza per l illecito commercio di medicine effettuato tramite cittadini egiziani e avente come destinazione finale l Africa settentrionale. L emissione delle ricette da parte dello studio medico del signor Italiano, dove comunque operavano gli altri due medici, signori Dagradi e Romano, era alla base dell illecito traffico ai danni del servizio sanitario. Le ricette incriminate erano state emesse in quantità enorme senza gli obbligatori piani terapeutici degli specialisti. D altra parte la prescrizione di una così elevata quantità di medicinali curativi dell epatite da parte di un unico studio medico non risulterebbe giustificabile in alcun modo. Le responsabilità dei medici operanti nello studio appaiono evidenti,a giudizio della Procura regionale, con esclusione del solo signor Romano, il quale ha fornito, con la perizia calligrafica depositata agli atti, elementi di fatto che portano a dubitare di una sua cosciente partecipazione al piano illecito produttivo del grave danno erariale. La falsificazione delle firme nelle ricette recanti il suo timbro non può essere esclusa con ragionevole certezza. Allo stato attuale degli atti non sussistono elementi definitivi e certi che possano provare in modo sufficiente la sua partecipazione al disegno illecito. La Procura regionale, comunque, si riserva di intraprendere in un secondo momento il

5 giudizio (previa reiterazione dell invito a dedurre) nei confronti del signor Romano, qualora dovessero emergere elementi nuovi di prova a suo carico. Nei confronti degli altri due medici, signori, Dagradi e Italiano gli accertamenti in sede di indagini penali proverebbero con sufficiente certezza, la loro responsabilità in merito alla emissione delle ricette, che sono state alla base dell illecito commercio dei medicinali antiepatici. Risulterebbe quindi provata la responsabilità, a titolo di dolo, dei predetti, che con il loro comportamento hanno causato il danno al servizio sanitario. Il danno quantificato dalla Guardia di finanza, in sede di indagine penale, ammonta, al momento, ad euro ,52. Tale danno è suscettibile di un possibile aumento in relazione all esito di ulteriori controlli sulle prescrizioni mediche relative al periodo luglio-ottobre Sulla base delle predette considerazioni la Procura regionale conclude che i signori Nazzareno Italiano e Federica Dagradi sono solidalmente responsabili, a titolo di dolo, in parti eguali, del danno erariale complessivo di euro ,52 o comunque della maggiore somma che dovesse essere accertata. Pertanto l atto di citazione chiede la condanna dei convenuti al pagamento in solido dell indicata somma sulla quale dovranno essere calcolati rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. In data 9 ottobre 2009 si è costituito, con il patrocinio dell avvocato Vincenzo Militerni, il signor Nazzareno Italiano. Nella memoria di costituzione, si osserva che il signor Italiano dall aprile del 2004 al febbraio 2007 era stato assente dal suo studio per l impossibilità fisica e psichica di attendere alla propria professione, a causa di una grave patologia di natura psichica

6 debitamente certificata anche da una struttura pubblica. La difesa contesta inoltre l attribuibilità delle ricette al signor Italiano, non solo in relazione alla contestata autenticità della firma, ma anche perché il farmaco in discussione ha pericolosissimi effetti collaterali ed è da escludere, in relazione anche alla sua posologia, che alcun medico avrebbe prescritto, nell arco di un anno, la quantità enorme risultante dall informativa della Guardia di finanza. Va inoltre considerato che per i fatti di causa è in corso un procedimento penale attualmente nella mera fase delle indagini preliminari, per le quali il p.m. penale ha chiesto proroga. La memoria conclude chiedendo il rigetto della domanda attrice ovvero, in subordine, di sospendere il giudizio fino alla conclusione del procedimento penale. Nella stessa data del 9 ottobre 2009 si è costituita la signora Federica Dagradi, con il patrocinio dell avvocato Alberto Zito. Anche in questa memoria si fa presente che il procedimento penale connesso ai fatti di causa si trova soltanto nella fase delle indagini preliminari in cui la convenuta ( che non riveste ancora la qualità di imputata ) non ha ancora potuto esplicare alcuna difesa. La memoria sostiene poi l insussistenza di una sufficiente certezza della riconducibilità del fatto causativo del danno in capo alla signora Dagradi, nonché l insussistenza dell elemento soggettivo nella forma del dolo e del nesso causale. La memoria conclude chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio fino alla conclusione del processo penale. Nel merito, chiede, in via principale, l assoluzione della signora Dagradi, e, in via del tutto subordinata, una proporzionale riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno. Con ordinanza n. 687 del 17 dicembre 2009 questa Sezione Lazio sospendeva il

7 presente giudizio fino all esito del giudizio penale di primo grado. Con istanza in data 5 marzo 2013 la Procura regionale chiedeva al Presidente di questa Sezione di fissare l udienza di prosecuzione del presente giudizio stante la conclusione del procedimento con l emissione di un provvedimento di archiviazione per la maturazione del termine massimo della prescrizione. Entrambi i convenuti hanno depositato per l odierna udienza una memoria a cui sono allegate delle osservazioni critiche delle dottoresse Colapietro e Nazzaro alle risultanze della relazione tecnico grafica della dottoressa Caldarazzo. In sostanza i convenuti disconoscono le firme e le sigle apposte sulle ricette e rilevano che moltissime di queste sono state emesse quando loro non erano presenti allo studio. All odierna udienza, gli avvocati Rossi e Militerni si sono riportati agli atti confermandone le conclusioni. Il PM ha chiesto la condanna dei convenuti non in solido come indicato nell atto di citazione, bensì al pagamento delle somme corrispondenti alle ricette a loro riferibili e, cioè, ,20, a carico della Dagradi e ,22, a carico dell Italiano. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della Procura regionale è fondata. Gli elementi di fatto emersi dalle indagini della Guardia di Finanza nell ambito del procedimento penale, conclusosi con il provvedimento di archiviazione per prescrizione, a parere del Collegio sono sufficienti per affermare la responsabilità degli odierni convenuti. Innanzitutto sono state accertate gravissime omissioni nella compilazione delle prescrizioni mediche. I militari della Polizia Tributaria hanno accertato che le prescrizioni di Interferone Alfa 2 Pegilato Pegasys 180 Mcg, sono state effettuate senza alcuna

8 valutazione del paziente, senza la scienza e coscienza richiesta dal Codice Deontologico Medico e senza tener conto pertanto del protocollo terapeutico. A tal riguardo, dall'istruttoria risulta che il dott. Salvatore Romano si era rifiutato di prescrivere al Kheder altre ricette di Pegasys oltre quelle che gli aveva prescritto in base al protocollo terapeutico. Il Kheder si è poi rivolto alla dottoressa Dagradi che gli ha comunque prescritto il farmaco. Moltissime sono le prescrizioni riferite a persone che non erano pazienti dello studio. Dalle indagini emerge che molti degli intestatari delle prescrizioni ignoravano che fosse stato prescritto un farmaco a loro nome. Molti codici fiscali sono risultati errati e, sopratutto, tutte le prescrizioni riportano il titolo di esenzione, codice 016, dispensa del medicinale per epatopatie croniche, a totale carico del SSN. Dall indagine sono emerse inoltre ipotesi di reato relative all illecita percezione da parte dell Italiano dell indennità di piena disponibilità nonostante la sua attività venisse svolta in tre diversi studi medici (per un danno quantificato, per il 2005, in circa euro 1550,00), nonché all illecita percezione dell indennità di collaborazione informatica per i medici che utilizzano i supporti informatici per la redazione e stampa (non inferiore al 70%) delle prescrizioni mediche. Risulta che l Italiano, la Dagradi e il Romano abbiano percepito tale indennità (per una somma complessiva di circa 2300,00 euro) pur avendo utilizzato i supporti informatici per una percentuale irrisoria di prescrizioni mediche. Quanto alla riferibilità ai medici delle prescrizioni emesse, in disparte la perizia calligrafica del perito della Procura della Repubblica, dottoressa Caldarazzo, contestata dal Nazzareno Italiano con la perizia della dr.ssa Colapietro e dalla Federica Dagradi con la perizia della dr.ssa Nazzaro, è evidente che, nella specie, sussistano gravissime irregolarità nella gestione dello studio e, in particolare, nella custodia dei ricettari.

9 Lo stesso Italiano ha dichiarato che ritirava alla ASL 30/40 bollettari da 100 ricette e che ciascun bollettario durava circa un mese. Tale pratica è certamente anomala e costituisce un comportamento quantomeno avventato conservare un gran numero di bollettari dentro lo studio, esponendosi al rischio che qualcuno se ne impadronisca. Ben poteva, invece, egli recarsi alla ASL una volta al mese e ritirare lo stretto indispensabile di bollettari. Non può inoltre non considerarsi una grave leggerezza di entrambi gli odierni convenuti quella di lasciare i bollettari e i timbri alla portata di tutti. E evidente che avrebbero dovuto essere custoditi in maniera adeguata (sotto chiave) e che i medici avrebbero dovuto impartire precise disposizioni alla segreteria in caso di loro assenza prolungata. Peraltro, se le ricette fossero state compilate esclusivamente con il computer e lo studio avesse avvisato le farmacie (almeno quelle della zona di competenza dello studio medico) di non accettare ricette scritte a mano, le asserite falsificazioni non si sarebbero verificate. Del resto l episodio raccontato dal farmacista Matteazzi che si recò presso lo studio con una ricetta, su cui non era indicato il titolo di esenzione ed ottenne dall Italiano la conferma che l assistito era affetto da patologia per la quale operava l esenzione, per un cittadino egiziano (Seddik Bakhit) che non era uno degli assistiti del dr. Italiano, dimostra che egli non ignorava la pratica di prescrivere il medicinale anche a persone che non erano suoi assistiti. Inoltre, va rammentato che il Codice Deontologico Medico, all art. 13, stabilisce che la prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Pertanto per dare

10 concreta attuazione a questa disposizione i convenuti avrebbero dovuto porre in atto quegli accorgimenti relativi alla custodia dei ricettari e dei timbri, nonché alla compilazione delle prescrizioni per il tramite di apparecchiature informatiche, atti ad evitare abusi e falsificazioni. Per tali ragioni, in accoglimento della richiesta formulata all odierna udienza dal PM, il Collegio riconoscendo la responsabilità del dr. Nazzareno Italiano e delle dr.ssa Federica Dagradi, li condanna al pagamento in favore dell Erario, rispettivamente, della somma di euro ,22 ed euro ,20, comprensive di rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. Le spese legali seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando CONDANNA il sig. ITALIANO NAZZARENO a risarcire all Erario la somma di ,22 la sig.ra DAGRADI FEDERICA a risarcire all Erario la somma di ,20. Condanna, altresì, i sig.ri ITALIANO NAZZARENO e DAGRADI FEDERICA al pagamento, in parti uguali, delle spese processuali che si liquidano in euro 686,85 (seicentoottantase/85) Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 luglio L ESTENSORE F.to dott. Andrea LUPI IL PRESIDENTE F.to dott. Ivan DE MUSSO Depositato in Segreteria il 16 luglio 2013

11 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ F.to Luigi DE MAIO

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