ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014 Art. 1 (Modifiche all'articolo 4) 1. All articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: << b) per la programmazione dei Fondi Comunitari e FAS e è designato quale autorità di Audit, ai sensi dei Regolamenti comunitari in materia; con riferimento ad eventuali ulteriori azioni finanziate dall Unione Europea, cura ogni altra attività di audit richiesta; >> b) la lettera d) è soppressa. Art. 2 (Modifica all'articolo 13) 1. All articolo 13, comma 3, la lettera w) è soppressa. Art. 3 (Modifiche all'articolo 16) 1. All articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche a) la lettera q) è soppressa; b) alla lettera r) le parole << nell Area risorse agricole e forestali >> sono sostituite dalle parole << nell Area risorse agricole, forestali e ittiche >>. Art. 4 (Modifiche all'articolo 17) 1. All articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la lettera k) è soppressa; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: << 2. I Servizi di cui al comma 1, lettere f), g), h bis), i) e j) sono ricompresi nell ambito dell Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie.>> Art. 5 (Modifica all'articolo 27) 1. Alla lettera j) del comma 1 dell articolo 27 le parole << nell Area risorse agricole e forestali >> sono sostituite dalle parole << nell Area risorse agricole, forestali e ittiche >>. 1. L articolo 28 è soppresso. Art. 6 (Soppressione dell'articolo 28) Art. 7 (Modifiche all'articolo 29) 1. All'articolo 29, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera q) è sostituita dalla seguente: << q) svolge attività di centralizzazione delle committenze e di consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure d appalto in funzione di soggetto aggregatore della domanda, per l acquisizione di beni e servizi dell amministrazione regionale e degli enti locali oggetto di programmazione annuale, ad esclusione dell area sanità ed avvalendosi di Insiel per l ICT; >>; b) dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

2 << q bis) gestisce l esecuzione degli appalti di forniture o servizi di competenza, necessari al funzionamento dell Amministrazione regionale; q ter) coordina gli aspetti logistici attinenti alla distribuzione dei beni mobili; q quater) promuove e cura la semplificazione amministrativa e di processo e la riduzione degli oneri amministrativi anche attraverso l'uso delle tecnologie e delle procedure digitali nell'amministrazione regionale, negli enti regionali e negli enti locali; q quinquies) svolge le attività e gli adempimenti previsti in materia di uso razionale dell energia e di risparmio energetico (energy manager) per l Amministrazione regionale, e cura gli adempimenti amministrativi relativi alle utenze; >>. Art. 8 (Modifiche all'articolo 30) 1. All'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: << i) Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali; >> b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: << i bis) Servizio centrale unica di committenza. >>. Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 39) 1. L'articolo 39 è sostituito dal seguente: << Art. 39 (Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali) 1. Il Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali: a) coordina gli aspetti logistici attinenti alla distribuzione dei beni mobili; b) provvede alla nomina dei vice consegnatari di tutte le strutture regionali e ne coordina l attività; c) rileva i fabbisogni, provvede alla pianificazione degli acquisti e assicura l approvvigionamento dei mezzi di trasporto e la loro dismissione; d) gestisce e coordina i servizi di supporto degli uffici dell Amministrazione regionale non di specifica competenza delle singole Direzioni centrali: centralino telefonico, centro stampa, magazzini e archivi non di specifica competenza delle Direzioni centrali, autoparco regionale, trasloco e facchinaggio; e) cura i servizi di fotocopiatura, stampa e post stampa per gli uffici dell'amministrazione regionale e per gli Enti regionali; f) promuove e cura la semplificazione amministrativa e di processo e la riduzione degli oneri amministrativi anche attraverso l'uso delle tecnologie e delle procedure digitali nell'amministrazione regionale, negli enti regionali e negli enti locali; g) rileva i fabbisogni e assicura l approvvigionamento nei settori delle forniture e dei servizi trasversali ovvero non di competenza di altri servizi dell Amministrazione regionale; h) garantisce la copertura assicurativa per i beni immobili nella disponibilità dell Amministrazione regionale; i) garantisce la copertura assicurativa degli arredi, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto nella disponibilità dell Amministrazione regionale; j) garantisce la copertura assicurativa contrattualmente obbligatoria per il personale; k) rileva i fabbisogni e assicura l approvvigionamento dei beni mobili comunque nella disponibilità dell Amministrazione regionale; l) cura la manutenzione relativamente ai beni mobili nella disponibilità dell Amministrazione regionale; m) provvede all assunzione in carico e alla dismissione dei beni mobili regionali e alla tenuta ed all aggiornamento del relativo inventario; n) provvede all acquisto, anche in abbonamento, di pubblicazioni, riviste, materiali ed oggetti d ufficio e di consumo necessari per il funzionamento dell Amministrazione regionale, ivi comprese, per il personale per il quale siano previsti, l equipaggiamento e le uniformi;

3 o) svolge le attività e gli adempimenti previsti in materia di uso razionale dell energia e di risparmio energetico (energy manager) per l Amministrazione regionale, e cura gli adempimenti amministrativi per la stipulazione e gestione dei contratti relativi alle utenze; p) provvede ad espletare tutti gli adempimenti connessi all esecuzione dei contratti di propria competenza; q) cura la trattazione degli affari amministrativi generali di competenza della direzione assicurando il supporto ai servizi della direzione medesima. >>. 1. Dopo l'articolo 39 è introdotto il seguente: 1. Il Servizio centrale unica di committenza: Art. 10 (Introduzione dell'articolo 39 bis) << Art. 39 bis (Servizio centrale unica di committenza) a) cura la programmazione dei fabbisogni, il monitoraggio e il controllo di gestione degli appalti di forniture o servizi destinati all amministrazione regionale e agli enti locali della regione; b) cura le strategie di acquisto, la progettazione e la gestione delle procedure di gara, provvedendo all aggiudicazione di appalti o alla conclusione di accordi quadro per forniture o servizi destinati all amministrazione regionale e agli enti locali della regione oggetto di programmazione annuale; c) fornisce supporto specialistico in materia di appalti pubblici di forniture o servizi all amministrazione regionale e agli enti locali della regione; d) cura l esecuzione degli adempimenti trasversali in materia di appalti pubblici di forniture o servizi; e) coordina e promuove iniziative volte al miglioramento delle attività inerenti i contratti pubblici di forniture o servizi con riguardo alla telematizzazione delle procedure di gara e alla dematerializzazione dei processi di acquisto; f) gestisce i rapporti con Consip e partecipa ai tavoli di lavoro dei soggetti aggregatori, quando costituiti dallo Stato. >>. 1. All'articolo 66 sono apportate le seguenti modifiche: Art. 11 (Modifiche all'articolo 66) a) alla lettera x) del comma 1 le parole << e degli altri programmi comunitari di competenza >> sono soppresse; b) dopo la lettera x) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: << x bis) svolge la funzione di Autorità di Gestione relativamente al programma Operativo Regionale Docup Obiettivo 2 conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione per il periodo ; x ter) svolge la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Ob. Competitività Regionale e Occupazione conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo ; x quater) svolge la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR conformemente ai regolamenti europei, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo ; x quinquies) coordina gli adempimenti relativi all elaborazione delle proposte di intervento a favore delle attività di competenza della direzione nell ambito della programmazione comunitaria per l attuazione degli obiettivi di Europa 2020; >>; c) alla lettera dd) del comma 1 la parola << rurale >> è sostituita dalla parola << montano >>; d) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: << 2. Le competenze di cui alle lettere x ter) e x quater) del comma 1 sono svolte dal Vicedirettore centrale preposto all Area per il manifatturiero. 3. La competenza di cui alla lettera cc) del comma 1 è svolta dal Vicedirettore centrale preposto all Area risorse agricole, forestali ed ittiche che si avvale del Servizio Corpo forestale regionale. >>.

4 Art. 12 (Sostituzione dell'articolo 67) 1. L'articolo 67 è sostituito dal seguente: << Art. 67 (Aree e Servizi della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali) 1. La Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali si articola come segue: a) Servizio coordinamento generale, finanziario, giuridico e controlli; b) Area attività produttive, che ricomprende i seguenti servizi: 1) Servizio per l accesso al credito delle imprese; 2) Servizio turismo; 3) Servizio commercio e cooperazione; c) Area per il manifatturiero, che ricomprende i seguenti servizi: 1) Servizio sviluppo economico locale; 2) Servizio industria e artigianato; 3) Servizio gestione fondi comunitari; d) Area risorse agricole, forestali e ittiche, che ricomprende i seguenti servizi: 1) Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura; 2) Servizio competitività sistema agro alimentare; 3) Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione; 4) Servizio caccia e risorse ittiche; 5) Servizio programmazione e pianificazione forestale; 6) Servizio Corpo forestale regionale; 7) Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste; 8) Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone; 9) Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo; 10) Ispettorato agricoltura e foreste di Udine. >>. Art. 13 (Sostituzione dell'articolo 68) 1. L'articolo 68 è sostituito dal seguente: << Art. 68 (Servizio coordinamento generale, finanziario, giuridico e controlli) 1. Il Servizio coordinamento generale, finanziario, giuridico e controlli con sede in Udine: a) cura la trattazione degli affari generali di competenza della direzione centrale; b) svolge attività di supporto alla direzione centrale nella gestione delle attività legislative, giuridiche e legali di interesse della direzione; c) svolge attività di supporto alla direzione centrale nella gestione delle attività finanziarie e contabili di interesse della direzione; d) provvede, nell ambito dei procedimenti sanzionatori della direzione centrale, agli adempimenti non espressamente rientranti nelle materie di competenza di altri Servizi;

5 e) svolge gli adempimenti connessi al pagamento dei compensi ai componenti degli organi collegiali, comitati e commissioni di competenza della direzione centrale ed alla gestione del Comitato tecnico consultivo; f) provvede all attività di certificazione e vigilanza sui centri autorizzati di assistenza agricola; g) svolge attività di vigilanza e di controllo sugli atti dell Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e dei Consorzi di bonifica; h) svolge le attività di controllo, previste dai Regolamenti comunitari, delle iniziative e dei progetti dell area risorse agricole, forestali e ittiche cofinanziati dall'unione Europea non demandabili ai Servizi attuatori; i) effettua i controlli in loco previsti dal Programma di Sviluppo Rurale e delegati dall Organismo Pagatore all'autorità di gestione del programma e da questa individuati. >>. Art. 14 (Modifiche all'articolo 69) 1. All articolo 69, comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: << b bis) provvede al coordinamento delle attività svolte dalle Camere di commercio in qualità di organismi intermedi nell ambito dei programmi comunitari; b ter) cura le funzioni in materia di programmazione e di monitoraggio dei programmi e delle iniziative comunitarie gestite dalla direzione centrale nei settori dell artigianato, industria, turismo, commercio e terziario; >>. 1. L'articolo 69 bis è sostituito dal seguente: 1. Il Servizio turismo con sede in Udine: Art. 15 (Sostituzione dell'articolo 69 bis) << Art. 69 bis (Servizio turismo) a) coordina e indirizza le attività di promozione turistica, comprese quelle integrate, di enti pubblici e operatori privati, definendo gli indirizzi operativi dell Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG) e dell'agenzia Regionale Promotur, nell ambito degli indirizzi di politica economica regionale in materia di promozione integrata del territorio, compreso il settore agroalimentare; b) propone e realizza piani e programmi promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, a livello nazionale ed internazionale, avvalendosi dell Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG) e dell'agenzia Regionale Promotur, promuovendo l'immagine turistica della Regione Friuli Venezia Giulia in tutte le sue forme, sostenendo il miglioramento del portale turistico e l utilizzo di strumenti innovativi per l utilizzo del web; c) cura i rapporti e i relativi adempimenti, nei confronti degli enti, degli organismi e delle società che operano nel settore dell organizzazione turistica previsti dalla normativa regionale e nazionale, promuovendo l associazionismo tra le imprese turistiche, con specifica attenzione al contratto di rete, curando il potenziamento delle attività turistiche non imprenditoriali; d) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi alle imprese turistiche, sostenendo e potenziando la diversificazione dell offerta turistica, attuando anche interventi finanziari a favore degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di strutture e infrastrutture turistiche e del tempo libero, nonché curando e promuovendo la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative promozionali atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico, nei settori di competenza della Direzione; e) sostiene e potenzia le forme diversificate dell'offerta turistica regionale, con particolare riferimento ai settori di mercato non oggetto di promozione generalizzata, anche attuando gli interventi previsti a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive; f) vigila sull'attività svolta dall Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG) e dall'agenzia Regionale Promotur, curando i procedimenti relativi alle diverse forme di controllo sugli atti e sugli organi, come previsto dalle rispettive normative istitutive; g) vigila sull osservanza delle norme regionali dettate in materia di professioni turistiche e agenzie di viaggio, curando i relativi procedimenti, curando altresì l'attuazione dei corsi formativi, nonché degli esami per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, ed il relativo monitoraggio dei fabbisogni. >>.

6 Art. 16 (Modifiche all'articolo 69 ter) 1. All'articolo 69 ter sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole << Servizio sostegno e promozione comparti commercio, terziario e cooperativo >> della rubrica sono sostituite dalle parole << Servizio commercio e cooperazione >>; b) al comma 1 le parole << Servizio sostegno e promozione comparti commercio, terziario e cooperativo >> sono sostituite dalle parole << Servizio commercio e cooperazione >>. Art. 17 (Modifiche all'articolo 71) 1. All'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole << Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale >> della rubrica sono sostituite dalle parole << Servizio sviluppo economico locale >>; b) al comma 1 le parole << Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale >> sono sostituite dalle parole << Servizio sviluppo economico locale >>. 1. L'articolo 72 è sostituito dal seguente: Art. 18 (Sostituzione dell'articolo 72) << Art. 72 (Servizio industria e artigianato) 1. Il Servizio industria e artigianato: a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi alle imprese industriali e artigianali, mantenendo a tal fine i rapporti con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità; b) cura gli adempimenti relativi agli interventi volti a favorire l innovazione tecnologica delle imprese e delle varie produzioni industriali e artigianali, nonché a sostenere l attuazione di progetti di ricerca applicata all industria e all artigianato; c) cura i rapporti e coordina le attività degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato; d) vigila sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane; e) cura la segreteria della Commissione regionale per l artigianato; f) sostiene e promuove progetti speciali di sviluppo dell artigianato per particolari settori o ambiti territoriali; g) svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane; h) cura gli adempimenti relativi al riconoscimento delle botteghe scuola; i) cura gli adempimenti relativi al riconoscimento della denominazione <<forno di qualità>>. >>. Art. 19 (Sostituzione dell'articolo 73) 1. L'articolo 73 è sostituito dal seguente: << Art. 73 (Servizio gestione fondi comunitari) 1. Il Servizio gestione fondi comunitari: a) attende all esame delle politiche comunitarie di sviluppo regionale e dei relativi strumenti finanziari comunitari accessibili dalla Regione; b) attende quale Autorità di gestione al programma Operativo Regionale Docup Obiettivo 2 conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione per il periodo ;

7 c) attende con riguardo al POR FESR Ob. Competitività Regionale e Occupazione in collaborazione con le direzioni centrali interessate, all elaborazione dei programmi di rilevanza intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell Unione Europea; d) cura la presentazione dei programmi di rilevanza intersettoriale cofinanziati dal fondo FESR alle autorità nazionali e comunitarie secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione degli interventi; e) supporta il Vicedirettore centrale dell Area per il manifatturiero nello svolgimento della funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Ob. Competitività Regionale e Occupazione conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo ; f) supporta il Vicedirettore centrale dell Area per il manifatturiero nello svolgimento della funzione di Autorità di Gestione del POR FESR conformemente ai regolamenti europei, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo >>. Art. 20 (Modifiche all'articolo 76) 1. All articolo 76 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole << sviluppo rurale >> della rubrica sono sostituite dalle parole << politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura >>; b) al comma 1 le parole << Servizio sviluppo rurale >> sono sostituite dalle parole << Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura >>; c) alla lettera a) del comma 1 la parola << Piano >> è sostituita dalla parola << Programma >>; d) alle lettere b), d), e) e g) del comma 1 le parole << nell area risorse agricole e forestali >> sono sostituite dalle parole << nell Area risorse agricole, forestali e ittiche >>; e) dopo la lettera g) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: << g bis) fornisce il supporto e gli approfondimenti relativi al Programma di sviluppo rurale necessari per lo svolgimento delle attività dei soggetti coinvolti nell attuazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma medesimo; g ter) assicura supporto giuridico e amministrativo agli uffici attuatori nello svolgimento degli adempimenti relativi alle misure del Programma di sviluppo rurale di competenza del Servizio in qualità di responsabile di Misura; g quater) supporta i Servizi dell Area risorse agricole, forestali e ittiche nell istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza di aiuti di Stato e della loro legalità e compatibilità con la normativa europea in materia, nella fase di individuazione di nuovi strumenti di finanziamento; g quinquies) cura, in collaborazione con il Servizio sistemi informativi ed e-government, il Sistema informativo agricolo della Regione SIAGRI anche nell ambito del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN; g sexies) cura, secondo gli accordi e le modalità previste nella convenzione con Agea, l attività dello Sportello decentrato dell Agenzia in Regione. >>. Art. 21 (Sostituzione dell'articolo 77) 1. L'articolo 77 è sostituito dal seguente: << Art. 77 (Servizio competitività sistema agro alimentare) 1. Il Servizio competitività sistema agroalimentare con sede in Udine: a) cura gli interventi a favore delle imprese agricole, agroalimentari e agrituristiche; b) cura il coordinamento e l attuazione di misure ed azioni del programma di sviluppo rurale e svolge i controlli tecnico-amministrativi previsti dalle stesse; c) cura gli interventi in materia di avversità atmosferiche sia di carattere preventivo, sia per il rimborso dei danni subiti dalle strutture aziendali e dalle infrastrutture;

8 d) promuove lo sviluppo dell associazionismo, dell innovazione, della ricerca e dell assistenza tecnica in agricoltura; e) provvede alla promozione e al coordinamento del sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo; f) attua gli interventi a sostegno di enti ed associazioni aventi finalità istituzionali di interesse agricolo; g) promuove, coordina e attua iniziative ed interventi a favore delle produzioni vegetali e animali, incentivandone lo sviluppo, la valorizzazione, il miglioramento genetico e l incremento; h) provvede a vigilanza e controlli previsti dalla normativa comunitaria in materia di organizzazioni comuni di mercato; i) cura gli adempimenti regionali necessari per l applicazione in regione delle norme nazionali di recepimento della Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva nitrati); j) esercita funzioni in materia di viticoltura provvedendo, in particolare, alla tenuta dello schedario viticolo anche attraverso convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola o altri organismi esterni; k) attende agli adempimenti relativi al riconoscimento delle produzioni di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica; l) coordina i centri autorizzati di assistenza agricola per le funzioni loro attribuite in materia di carburanti agricoli, gestione albi vigneti ed elenchi delle vigne; m) promuove l educazione alimentare e la qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari; n) cura gli interventi in materia di promozione dei prodotti agricoli regionali ai sensi della legge regionale 4/2010 mediante il finanziamento di manifestazioni, mostre e convegni di rilievo regionale e di iniziative atte a promuovere la conoscenza di sistemi di produzione e vendita; o) provvede alla presentazione alle competenti autorità statali o comunitarie dei progetti di competenza del servizio ammissibili ai finanziamenti dello Stato o dell Unione europea nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni statali o comunitarie; p) cura gli adempimenti relativi al fondo di rotazione in agricoltura, istituito con la legge regionale n. 80/1982; q) cura gli adempimenti relativi al fondo per le emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 22/2002; r) assicura supporto giuridico e amministrativo agli Ispettorati agricoltura e foreste nello svolgimento degli adempimenti attuativi relativi ai regimi di aiuti di Stato e delle misure del Programma di sviluppo rurale di competenza del Servizio. >>. Art. 22 (Modifiche all'articolo 78) 1. All articolo 78 sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola << rurale >> della rubrica è sostituita dalle parole << montano, bonifica >>; b) al comma 1 la parola << rurale >> della denominazione del Servizio è sostituita dalle parole << montano, bonifica >>; c) dopo la lettera l) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: << l bis) provvede alla presentazione alle competenti autorità statali o comunitarie dei progetti di competenza del Servizio ammissibili ai finanziamenti dello Stato o dell Unione europea nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni statali o comunitarie; I ter) in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale gestisce, anche avvalendosi della collaborazione degli Ispettorati agricoltura e foreste, i pascoli, le foreste, i vivai forestali di proprietà regionale nonché i beni immobili attribuiti al servizio e appartenenti al patrimonio della Regione Friuli Venezia Giulia. >>. 1. L articolo 79 è soppresso. Art. 23 (Soppressione dell'articolo 79)

9 1. L articolo 80 è soppresso. Art. 24 (Soppressione dell'articolo 80) Art. 25 (Modifiche all'articolo 81) 1. All articolo 81, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) dopo le parole << in materia di pesca >> sono aggiunte le parole << professionale e >>; b) alla lettera f) le parole << volte alla gestione sostenibile delle risorse ittiche del Mare Adriatico >> sono sostituite dalle parole << in materia di pesca, acquacoltura e tutela delle risorse ittiche >>; c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: << g) provvede agli adempimenti connessi alle attività del Distretto di Pesca Nord Adriatico; >>; d) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: << g bis) provvede all esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato concernenti l utilizzo, per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse del demanio marittimo o di altre zone del mare territoriale e, in particolare, provvede al rilascio, rinnovo, modifica e revoca di concessioni, autorizzazioni o altri atti e provvedimenti; g ter) collabora con la Direzione competente in materia di demanio marittimo e idrico in relazione agli adempimenti per la predisposizione del Piano di utilizzo e valorizzazione dei beni demaniali; g quater) collabora agli adempimenti di spettanza della Direzione centrale competente in materia di ambiente, relativi alla valutazione di incidenza su attrezzi, tecniche e sistemi di pesca che interessano siti della Rete Natura 2000; >>; e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: << h) effettua studi, ricerche e monitoraggi riguardanti la fauna selvatica di interesse venatorio; >>; f) le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti: << j) cura la realizzazione di progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia venatoria; k) assolve le competenze attribuite all Amministrazione regionale in materia di programmazione ed esercizio dell attività venatoria, di cattura uccelli a fini di richiamo, tassidermia e cinofilia; >>; g) dopo la lettera k) è aggiunta la seguente: << k bis) provvede agli adempimenti attribuiti all Amministrazione regionale per la prevenzione e l indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica; >>; h) alla lettera l) dopo le parole << per il controllo della fauna >> sono aggiunte le parole <<, per i prelievi in deroga >>; i) alla lettera m) prima delle parole << predispone e aggiorna il Piano faunistico regionale; >> sono aggiunte le parole << provvede all esercizio delle funzioni in materia di programmazione faunistico e venatoria e >>; j) la lettera n) è soppressa. 1. L'articolo 82 è sostituito dal seguente: Art. 26 (Sostituzione dell'articolo 82) << Art. 82 (Servizio programmazione e pianificazione forestale) 1. Il Servizio programmazione e pianificazione forestale, con sede in Udine:

10 a) provvede alla gestione dell inventario forestale regionale, organizza la pianificazione forestale e promuove interventi a sostegno della produzione legnosa e della filiera foresta-legno-energia; b) fornisce gli indirizzi e promuove interventi volti all incremento, miglioramento, ricostituzione, gestione e certificazione del patrimonio silvo-pastorale regionale e attua interventi a sostegno della valorizzazione energetica della produzione forestale; c) coordina l attività di pianificazione, programmazione, attuazione e controllo delle misure forestali per lo sviluppo rurale e degli altri programmi strutturali comunitari forestali; d) attua e promuove attività di studio, ricerca, divulgazione e innovazione di tecniche di gestione forestale sotto il profilo selvicolturale, della produzione legnosa, della commercializzazione e naturalistico, anche attraverso accordi con le realtà forestali contermini; e) cura gli indirizzi in materia di viabilità forestale; f) promuove ed attua interventi in materia di formazione e divulgazione nel settore forestale e di sperimentazione forestale e vivaistica; g) cura gli adempimenti in materia di statistica forestale; h) promuove iniziative tese a favorire la qualificazione professionale e l acquisizione dell idoneità tecnica per i lavori di carattere forestale e ambientale; i) coordina le attività in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico; j) provvede alla presentazione alle competenti autorità statali o comunitarie dei progetti di competenza del servizio ammissibili ai finanziamenti dello Stato o dell Unione europea nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni statali e comunitarie; k) assicura supporto giuridico e amministrativo agli Uffici attuatori nello svolgimento degli adempimenti attuativi relativi ai regimi di aiuti di Stato e delle misure del Programma di sviluppo rurale di competenza del Servizio; l) gestisce il Centro servizi per le foreste e le attività della Montagna di cui all articolo 5 comma 112 della legge regionale 4/2001, utilizzandolo direttamente per le proprie attività e fornendo servizi con finalità divulgative e formative in materia forestale, ambientale e faunistico venatoria, servizi di assistenza aziendale a favore di imprese pubbliche e private per la qualificazione professionale e l acquisizione dell idoneità tecnica per i lavori di carattere forestale e ambientale nonché servizi di foresteria e segreteria in occasione di attività organizzate dall Amministrazione regionale e altri soggetti. >>. 2. L'articolo 83 è sostituito dal seguente: Art. 27 (Sostituzione dell'articolo 83) << Art. 83 (Servizio Corpo forestale regionale) 1. Il Servizio Corpo forestale regionale, con sede in Udine, gestisce, a supporto del Vicedirettore centrale preposto all Area risorse agricole, forestali e ittiche e in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste, le funzioni di prevenzione, vigilanza e sanzionatorie demandate al Corpo forestale regionale dalle norme vigenti e svolge, in particolare, le seguenti attività: a) coadiuva e supporta gli Ispettorati agricoltura e foreste nel coordinamento degli interventi sul territorio attuati per il tramite delle Stazioni forestali; b) mantiene i rapporti con gli altri enti di vigilanza e con gli organi giudiziari e di polizia; c) svolge, anche avvalendosi del personale del Corpo forestale, attività di vigilanza nelle materie di propria competenza, ivi comprese le attività di monitoraggio, programmazione e organizzazione dei controlli; d) cura la trattazione del contenzioso e irroga le sanzioni amministrative nelle materie di competenza; e) gestisce, anche avvalendosi del personale del Corpo forestale operante presso gli Ispettorati, il coordinamento delle attività di prevenzione, vigilanza e spegnimento degli incendi boschivi nonché le attività di monitoraggio e

11 soccorso in occasione di calamità naturali e situazioni di emergenza, in stretta collaborazione con la Protezione civile della Regione; f) organizza corsi di formazione specialistica programmati dall Amministrazione regionale rivolti al personale del Corpo forestale regionale e può organizzare corsi interni di formazione eventualmente rivolti, previa intesa con la struttura direzionale competente in materia di formazione del personale pubblico del comparto, anche a favore di enti che operano nella materie di competenza del CFR; g) può prestare collaborazione a strutture della Regione o ad altri Enti per l attività di controllo e di monitoraggio nella materie di competenza dell Area risorse agricole, forestali e ittiche e in ambito ambientale e, a tal fine, può avvalersi del personale del Corpo forestale operante presso gli Ispettorati e altri Servizi della Direzione, d intesa con i rispettivi dirigenti; h) cura l immagine e l organizzazione delle manifestazioni del Corpo forestale regionale; i) cura la gestione di materiali, attrezzature, uniformi ed equipaggiamenti destinati alle proprie attività ed a quelle del Corpo forestale regionale; j) provvede alla manutenzione dei mezzi di servizio in dotazione all Area risorse agricole, forestali e ittiche; k) svolge attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale; l) cura le attività conoscitive, divulgative, formative, di prevenzione e di controllo in materia di nivologia e di sicurezza dalle valanghe. >>. Art. 28 (Modifiche all'articolo 84) 1. All articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole << per l esercizio di funzioni inerenti il settore agricolo e forestale, nell ambito >> sono sostituite dalle parole << dell Area risorse agricole, forestali e ittiche >>; b) le lettere e) e g) del comma 1 sono soppresse; c) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente: << h) collaborano con i Servizi della Direzione Centrale e delle altre Direzioni centrali per la realizzazione di attività tecnico-operative, amministrative e di controllo nelle materie di competenza della Direzione centrale; >>; d) dopo la lettera h) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: << h bis) coordinano l attività delle Stazioni forestali aventi sede nell ambito territoriale di competenza; h ter) svolgono attività di prevenzione, vigilanza, polizia e accertamento degli illeciti nelle materie di propria competenza e di competenza del Corpo forestale regionale e garantiscono il flusso informativo relativo a tali attività verso il Servizio Corpo forestale regionale; h quater) collaborano con i competenti uffici statali, ove previsto e richiesto, e regionali alla gestione del patrimonio vegetazionale nelle aree del demanio idrico predisponendo pareri, assegni e stime sui prelievi legnosi, garantendo altresì l attività di controllo sugli stessi; h quinquies) collaborano alla gestione attiva del patrimonio forestale pubblico e privato, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, fornendo supporto tecnico ad attività volte alla valorizzazione e miglioramento delle aree boschive, alla vigilanza, alla gestione di banche dati e alla statistica di settore. >>; e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: << 3. Al fine di velocizzare le procedure di spesa, in particolare nel caso di interventi assistiti da contributo comunitario, e previa espressa disposizione contenuta in decreto del Vicedirettore centrale preposto all Area risorse agricole, forestali ed ittiche, le attività di cui al comma 1, possono essere svolte in deroga alla ripartizione territoriale di cui al comma 2. >>. Art. 29 (Modifica all'articolo 104)

12 1. Alla lettera j) dell articolo 104, comma 1, le parole << Servizio gestione forestale e produzione legnosa >> sono sostituite dalle parole << Servizio programmazione e pianificazione forestale >>. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

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