(approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del e modificato con Deliberazione Consiliare n. 82 del )
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1 Regolamento contenente la disciplina per la gestione del patrimonio immobiliare, per l assegnazione in uso dei beni immobili e per l acquisto, la permuta e l alienazione di beni immobili della Provincia di Napoli (approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del e modificato con Deliberazione Consiliare n. 82 del ) 1
2 TESTO AGGIORNATO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA Regolamento contenente la disciplina per la gestione del patrimonio immobiliare, per l assegnazione in uso dei beni immobili e per l acquisto, la permuta e l alienazione di beni immobili della Provincia di Napoli Art. 1 Oggetto TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il presente regolamento disciplina le seguenti forme di gestione del patrimonio immobiliare della Provincia di Napoli: a) la locazione e l affitto attivi; b) il comodato; c) la concessione in uso; d) la locazione e l affitto passivi; e) l acquisto; f) l alienazione; g) la permuta 2. La disciplina delle alienazioni dei beni immobili, come classificati al successivo art. 3, è adottata - ai sensi dell art.12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni - in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell ordinamento giuridico-contabile. Art.2 Attività gestionale 1. La gestione del patrimonio immobiliare della Provincia si realizza attraverso attività finalizzate a valorizzare il patrimonio immobiliare dell Ente, a prevenire lo stato di degrado degli immobili con interventi anche strutturali che ne garantiscano l'idoneità agli scopi ai quali sono destinati, nonché ad adeguare gli immobili stessi alle prescrizioni imposte dalla legge comprese quelle relative all'applicazione di nuove tecnologie. 2. Con riguardo ai beni culturali immobiliari, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. 3. Per procedere al riordino, alla gestione ed alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare la Provincia con deliberazione di Consiglio Provinciale, approvata su proposta della Giunta Provinciale, individua - ai sensi dell art. 58 del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n mediante apposito elenco, redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici dell Ente, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 2
3 all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 4. Sulla base dell elenco di cui al comma precedente è redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che è allegato al bilancio di previsione dell Ente. 5. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta Provinciale ed è articolato in due distinte sezioni costituite dal Piano delle alienazioni immobiliari e dal Piano delle valorizzazioni immobiliari. 6. Il Piano delle alienazioni immobiliari individua i beni immobili che la Provincia intende dismettere in base ai criteri e secondo le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento. 7. Il Piano delle valorizzazioni immobiliari individua i beni immobili che la Provincia intende valorizzare mediante la procedura prevista dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, oppure individuando forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. Art.3 Classificazione dei beni immobili 1. I beni immobili di proprietà della Provincia sono classificati in : a) beni del patrimonio disponibile, cioè beni destinati ad essere utilizzati per garantire utilità economiche alla Provincia in modo indiretto ed eventuale in quanto di norma, ma non necessariamente, procurano un reddito fornendo i mezzi per l espletamento delle funzioni istituzionali della Provincia, posseduti dalla stessa in regime di diritto privato; b) beni del patrimonio indisponibile, cioè beni destinati ai fini istituzionali della Provincia ed al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile; c) beni del demanio provinciale, cioè beni destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della generalità dei cittadini. 2. Fanno parte del demanio provinciale anche le pertinenze dei beni demaniali (Case cantoniere, aree adiacenti a strade e soggette ad uso pubblico, alberi piante che insistono su suolo pubblico), nonché i diritti reali a favore dei beni demaniali. 3. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopraindicate può, con una specifica deliberazione di Consiglio trasferirsi da una categoria di appartenenza all altra sulla base della effettiva destinazione d uso. 4. La perdita del carattere demaniale dei beni ( c.d. sdemanializzazione ) comporta il passaggio del bene al patrimonio dell Ente. TITOLO II L ASSEGNAZIONE A TERZI DI BENI IMMOBILI 3
4 Art. 4 Gli strumenti 1. La concessione in uso a terzi di beni del patrimonio disponibile è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del codice civile, e precisamente, dei contratti di locazione e di affitto attivi, nonché del contratto di comodato, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo art bis. Per gli immobili a destinazione residenziale i canoni di locazione verranno stabiliti, ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, applicando i criteri di cui all art. 1 del D.M. 30 dicembre La definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione per ogni area omogenea come individuabile dagli Accordi locali depositati presso ogni comune dell area territoriale interessata, aggiornati, anno per anno, nella misura massima del 75% delle variazioni di aumento, comunicate dall ISTAT, tiene conto dei seguenti elementi: - tipologia dell alloggio; - stato manutentivo dell alloggio e dell intero stabile; - pertinenze dell alloggio (posto auto); - presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi); - dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento). 2. I beni del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale possono essere conferiti in uso nella forma della concessione amministrativa tipica. Art. 5 Contratti di locazione e di affitto attivi 1. Il competente dirigente, accertata la disponibilità di immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia da concedere in locazione ( se fabbricati) o in affitto ( se terreni) richiede alla Direzione tecnica competente di determinare il canone dell immobile da cedere in locazione o in affitto. 1 bis In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell attività di valutazione ovvero all eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica il dirigente competente può richiedere all Agenzia del Territorio di determinare il canone dell immobile da cedere in locazione o in affitto, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale con cui si dispone di impegnare la spesa per il pagamento delle competenze spettanti alla suddetta Agenzia. 2. Il valore determinato ai sensi dei commi precedenti costituisce il canone da porre a base della gara per la scelta del contraente. Nel caso di immobile residenziale il canone considerato sarà quello determinato secondo quanto stabilito all articolo precedente 3. Effettuata la determinazione del canone, il competente dirigente, con propria determinazione a contrattare, indice il procedimento di gara per addivenire alla scelta del contraente cui aggiudicare il contratto di locazione o di affitto e contestualmente procede: a) ad approvare l estratto di avviso di gara e l avviso di gara; b) a disporre la pubblicazione integrale dell avviso di gara all U.R.P. della Provincia di Napoli, all Albo della Provincia di Napoli e su sito internet della Provincia di Napoli e per estratto su due quotidiani a diffusione provinciale più uno di settore. c) ad impegnare la spesa per la relativa pubblicazione. 4. Le offerte pervenute nei termini e secondo le modalità fissate nell avviso di gara saranno valutate da apposita Commissione costituita dal dirigente che ha 4
5 indetto la gara, con funzioni di Presidente, dal dirigente della Direzione tecnica competente o da un funzionario tecnico individuato dal suddetto Dirigente tecnico competente e da altro Dirigente dell Area competente. 5. L aggiudicazione del contratto avviene con il metodo dell offerta segreta in aumento rispetto al canone base posto a base d asta, ai sensi di quanto previsto nell art.73 lettera c) del R..D n Si procede all aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara. 7. Le offerte, pena l esclusione, non potranno essere inferiori all importo posto a base d asta per gli immobili oggetto della gara. 8. Nel caso di offerte uguali si applicano i criteri di cui all art.77 del R.D n Delle operazioni di gara si darà atto in apposito verbale e con determinazione dirigenziale si procederà ad aggiudicare il contratto al contraente che, in sede di gara, ha offerto il massimo rialzo sul canone posto a base d asta. 10. Con il contraente medesimo si procederà, successivamente, a stipulare il contratto. 11. Nel caso in cui la gara vada deserta l Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all assegnazione in locazione o in affitto dell immobile tramite trattativa privata ai sensi dell art.41 punto 1) del R.D n. 827, previa effettuazione di indagine di mercato. 12. Per gli immobili residenziali nella aggiudicazione ed in presenza di più partecipanti si terrà conto dei seguenti titoli preferenziali: a. nucleo familiare sottoposto a procedura di sfratto coatto con sentenza passata in giudicato rientrante nelle categorie individuate dalla legge 288; b. nucleo familiare composto da ultrasessantacinquenni o che abbia al suo interno una persona con handicap riconosciuto superiore al 66%; c. nucleo familiare sottoposto a procedura di sfratto coatto con sentenza passata in giudicato;. d. nucleo familiare residente da almeno due anni in locali o abitazioni siti ai piani terra; e. nucleo familiare residente da almeno due anni in locali o abitazioni dichiarate inabitabili o inagibili con appositi provvedimenti da parte delle ASL, dei Comuni, dei VV.FF.; f. nucleo familiare con reddito complessivo annuo inferiore ai parametri previsti dalla L.R. 18/97 per l accesso all E.R.P. Art. 6 Contratto di locazione con canone ridotto 1. La Provincia può concedere in locazione con un canone ridotto del 50% rispetto all ammontare determinato ai sensi dell art. 5 beni immobili di sua proprietà ad associazioni di promozione sociale, ad organizzazioni di volontariato, ad associazioni di promozione culturale, ad enti non commerciali e senza finalità di lucro iscritti nei pertinenti registri di competenza per lo svolgimento delle loro attività statutarie. 2. La scelta dei soggetti avverrà a seguito di procedura ad evidenza pubblica e secondo le modalità previste dal successivo art. 7, individuando quali criteri preferenziali quello dell anzianità del soggetto che comunque non potrà essere inferiore ai due anni e l accertata ed effettiva attività svolta dal soggetto partecipante. 5
6 Art. 6 bis Contratto di comodato 1. La Provincia può, con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale, concedere in comodato beni immobili di sua proprietà a Comuni o ad altri enti o organismi pubblici presenti sul territorio provinciale qualora ricorrano obiettivi di tutela e di valorizzazione del bene o altre speciali circostanze inerenti lo svolgimento di attività di interesse generale, da indicarsi nella suddetta deliberazione. 2. Al comodatario può essere imposto un obbligo di carattere tipicamente economico non in rapporto di corrispettivo con il beneficio, espressione di un interesse meramente secondario del concedente e tale da non alterare la causa non onerosa del contratto. 3. Il contratto di comodato è stipulato dal competente dirigente. Art. 6 ter Concessione di locali e strutture alle associazioni di enti locali e ai gruppi consiliari 1. La Provincia, laddove individuata quale sede di sezioni regionali e provinciali dell Anci, dell Upi, dell Aiccre, dell Uncem, della Cispel e sue federazioni, con deliberazione consiliare, ai sensi dell art. 271 D.lgs 267/2000, può mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di sua proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio. 2. Con la deliberazione consiliare di cui al comma precedente è approvato apposito schema di convenzione per la disciplina della durata e delle modalità di utilizzazione dei locali messi a disposizione. 3. Ai sensi dell art. 5, comma 6, della Legge n. 157/1999 è consentita, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza, l utilizzazione non onerosa di strutture dell Ente idonee per ospitare iniziative e manifestazioni dei Gruppi consiliari costituiti nell ambito del Consiglio Provinciale della Provincia di Napoli. Gli oneri per l utilizzo delle suddette strutture sono a carico del bilancio dell Ente 4. Ferma restando la disciplina per l utilizzo dell Aula Consiliare di S.Maria La Nova, delle Sale attigue, dei locali e dei servizi annessi, l accesso alle strutture di cui al comma precedente è disposto dal dirigente competente per la gestione della struttura oggetto della richiesta. Art.7 Concessione in uso a terzi di beni del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale 1. I beni del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale possono essere conferiti in uso nella forma della concessione amministrativa tipica. La Provincia, nel concedere in uso detti beni, si ispira ai seguenti principi: a) attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dei beni ; b) necessità di migliorare la qualità dei servizi all'utenza; c) esigenza di assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni. 2. La scelta del contraente cui concedere in uso i beni del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale avviene mediante procedura ad evidenza 6
7 pubblica in modo da consentire a tutti gli interessati di poter concorrere all uso del bene. 3. La procedura è avviata dal competente dirigente che vi provvede con propria determinazione dirigenziale. 4. L atto di concessione, con le prescrizioni, le modalità di conferimento del bene e le obbligazioni delle parti, a seguito dell espletata procedura, è stipulato dal dirigente che ha avviato la procedura per la scelta del contraente. 5. La Provincia può conferire in concessione mediante convenzione, previa autorizzazione della Soprintendenza, beni immobili di sua proprietà sottoposti a tutela ovvero rientranti nelle categorie di beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999 nel rispetto del vigente codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n.42/ La Provincia può, altresì, disporre la concessione in uso temporaneo ed occasionale di spazi di beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale, previa eventuale autorizzazione della Soprintendenza se dovuta, a soggetti (persone fisiche e giuridiche) per svolgervi conferenze, convegni e, comunque, attività che abbiano carattere artistico, storico, sociale o culturale previo pagamento di un corrispettivo che sarà stabilito sulla base delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Provinciale. 6 bis. Ferma restando la disciplina per l utilizzo dell Aula Consiliare di S.Maria La Nova, delle Sale attigue, dei locali e dei servizi annessi e fermo restando quanto stabilito dal Regolamento per la concessione del Patrocinio e di provvidenze economiche della Provincia di Napoli, la Giunta Provinciale: a) individua gli spazi dei beni immobili che possono essere concessi in uso temporaneo ed occasionale, specificando le tipologie di uso di cui può essere oggetto la concessione di ciascuno degli spazi individuati; b) determina le tariffe relative all uso di ciascun bene nonché le eventuali ipotesi di tariffe agevolate; c) disciplina la procedura e le modalità per il rilascio della concessione in uso dei suddetti beni nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi. 7. La richiesta per l uso temporaneo ed occasionale degli spazi, che non potrà, di norma, superare la durata di trenta giorni, deve essere presentata al competente dirigente e firmata dal legale rappresentante dell Ente Organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare il genere di manifestazione che si intende organizzare, il titolo della conferenza o dell attività da realizzare, gli eventuali oratori, la durata dell iniziativa, gli spazi che si intendono impegnare per l evento ed ogni altra modalità per la realizzazione dell iniziativa. 8. La concessione in uso temporaneo ed occasionale degli spazi, disposta dal competente dirigente, non potrà comunque comportare l utilizzo di personale provinciale e la durata non potrà superare i tempi strettamente necessari per lo svolgimento dell iniziativa. 9. L uso temporaneo ed occasionale degli spazi sarà autorizzato solo dopo che sia stata accertata dai competenti Uffici l osservanza di tutte le prescrizioni richieste per lo svolgimento dell iniziativa 10. Il soggetto richiedente l uso temporaneo ed occasionale degli spazi, a tal proposito, sottoscriverà apposito disciplinare che dovrà indicare, tra gli altri, l uso per il quale vengono utilizzati gli spazi autorizzati, il deposito cauzionale e le prescrizioni tecniche ed amministrative per la buona conservazione degli spazi concessi in uso. 7
8 TITOLO III CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI PASSIVI Art. 8 Contratti di locazione e di affitto passivi 1. I contratti di locazione e di affitto passivi possono essere stipulati ricorrendo le seguenti condizioni: - esercizio di un attività istituzionale della Provincia nell immobile che si intende prendere in locazione o in affitto; - effettiva rispondenza dell immobile da prendere in locazione o in affitto al soddisfacimento delle esigenze della Provincia; - congruità del canone richiesto, che, di regola, non può essere superiore al valore di mercato, individuato secondo le stime effettuate dalla Direzione tecnica competente; in casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell attività di valutazione ovvero all eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica il dirigente competente può essere richiedere all Agenzia del Territorio di determinare il canone dell immobile, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale con cui si dispone di impegnare la spesa per il pagamento delle competenze spettanti alla suddetta Agenzia. 2. Per la stipula dei contratti passivi il contraente viene scelto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica preceduta da un avviso pubblico che descrive tutte le caratteristiche che l immobile deve possedere tenuto conto delle specifiche finalità d uso. 2 bis Gli immobili da prendere in locazione o in affitto devono di regola essere consegnati chiavi in mano ovvero privi di anomalie manutentive e rispondenti ai requisiti di legge della destinazione d uso. 3. Qualora trattasi di fabbricato l immobile dovrà essere a norma, secondo le leggi vigenti in materia, e dotato degli ambienti e degli impianti necessari all uso specifico richiesto dalla Provincia. 4. Le offerte di immobili, pervenute nei termini e secondo le modalità indicate nell avviso pubblico, vengono descritte in apposito verbale redatto da una Commissione di cui fanno parte il Dirigente della Direzione competente con funzioni di Presidente, il Dirigente della Direzione tecnica competente o un funzionario tecnico individuato dal suddetto Dirigente tecnico competente ed altro Dirigente dell Area competente; il segretario della commissione svolge solo una funzione verbalizzante e non ha diritto di voto. 5. Delle attività svolte dalla Commissione saranno redatti appositi verbali. 6. La Commissione procederà ad effettuare i necessari sopralluoghi visionando gli immobili, redigendo un verbale di sopralluogo. 7. La Commissione, successivamente, redigerà una relazione contenente le valutazioni tecniche in ordine alle caratteristiche degli immobili oggetto delle proposte pervenute. La relazione prenderà in considerazione sia le caratteristiche degli immobili, sia i prezzi richiesti per la locazione o l affitto. 8. Ad ogni proposta di locazione o di affitto pervenuta, la Commissione attribuirà un punteggio numerico che va da un minimo di zero ad un massimo di dieci. 9. La proposta che, a giudizio della Commissione, consegue il punteggio più elevato viene individuata quale la più idonea alle esigenze dell Ente. In particolare, la Commissione, in caso di pluralità di offerte idonee, dovrà indicarne almeno due tra quelle che hanno conseguito i punteggi più elevati. 8
9 10. Qualora sia pervenuta una sola proposta egualmente si procederà al sopralluogo per la visione dell immobile offerto in locazione o in affitto ed alla redazione della relazione per la valutazione delle caratteristiche dell immobile. 11. Il verbale contenente le valutazioni finali della Commissione viene trasmesso alla Direzione competente che provvederà ad acquisire il parere della Direzione tecnica competente in ordine alla congruità dei prezzi richiesti per la locazione o l affitto dai proprietari degli immobili le cui offerte hanno conseguito i punteggi più elevati. 11 bis In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell attività di valutazione ovvero all eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica il dirigente competente può essere richiedere il parere di cui al comma precedente all Agenzia del Territorio. Con determinazione dirigenziale della direzione competente il dirigente impegna la spesa per il pagamento delle competenze spettanti all Agenzia del Territorio per determinare le congruità dei prezzi richiesti dai suddetti proprietari. 12. Qualora il valore stimato ai sensi dei commi precedenti sia inferiore a quello richiesto, tale circostanza viene comunicata ai proprietari degli immobili al fine di conoscere la loro disponibilità alla locazione o all affitto dell immobile per l importo stimato dalla Provincia. 13. In caso di congruità dell importo richiesto dai proprietari, ovvero in caso di disponibilità alla locazione o all affitto per l importo stimato dalla Provincia, la direzione competente redige una relazione contenente tutto l iter procedurale svolto ed individua l immobile da prendere in locazione o in affitto. 14. In caso di esito negativo della procedura di gara, il Dirigente della direzione competente può procedere alla locazione o all affitto di beni immobili a trattativa privata. 14 bis Si può procedere alla locazione o all affitto di beni immobili a trattativa privata quando si tratta di bene provenienti da enti pubblici; in tal caso si può derogare al principio di cui all art. 2 bis, purchè se ne tenga conto nella valutazione del valore. 15. Il bene immobile da prendere in locazione o in affitto a trattativa privata viene valutato dalla Commissione di cui al precedente comma 4 e stimato dalla Direzione tecnica competente ovvero dall Agenzia del Territorio, ai sensi del precedente comma 11 bis. 16. Il valore stimato costituisce la base per la trattativa privata. 17. Accertata la disponibilità del proprietario di concedere in locazione o affitto l immobile per il prezzo offerto, il dirigente della direzione competente procederà alla stipula del relativo contratto ed all adozione di tutti gli atti consequenziali. 18. I beni da prendere in locazione o in affitto dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, prima della stipulazione del contratto. 19. I contratti di locazione e di affitto sia attivi che passivi per l Ente, relativi ad immobili da prendere in locazione dalla direzione competente, vengono stipulati dal dirigente di detta direzione che ha avviato il procedimento per addivenire alla stipula del contratto. 9
10 TITOLO IV GLI ACQUISTI DI BENI IMMOBILI Art.9 Procedure per l acquisto di beni immobili 1. Il Consiglio provinciale preliminarmente all attivazione della seguente procedura per gli acquisiti degli immobili approva il progetto relativo all immobile da acquistare e la relativa spesa. 2. Per gli acquisti di immobili il contraente viene scelto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica preceduta da un avviso pubblico che descrive tutte le caratteristiche che l immobile deve possedere tenuto conto delle specifiche finalità d uso. 3. Gli immobili dovranno, preferibilmente, essere acquistati chiavi in mano, comprensivi, cioè di tutti gli ambienti ed impianti necessari all uso richiesto dalla Provincia ed essere adeguati alle prescrizioni normative vigenti per la destinazione d uso richiesta. 4. Le offerte di vendita degli immobili pervenute nei termini e secondo le modalità indicate nell avviso pubblico vengono descritte in apposito verbale redatto da una Commissione che procede all istruttoria propedeutica al perfezionamento dei procedimenti Tale Commissione è composta: a) per gli immobili da destinare ad Uffici della Provincia, dal Direttore dell Area Patrimonio con funzioni di presidente, dal dirigente della Direzione gestione amministrativa del patrimonio e dal Dirigente della Direzione tecnica dell Area Patrimonio o da un funzionario tecnico individuato dal suddetto Dirigente tecnico competente; b) per gli immobili da destinare ad uso scolastico, dal Direttore dell Area Edilizia Scolastica con funzioni di presidente, dal Dirigente della competente Direzione tecnica edilizia scolastica o da un funzionario tecnico individuato dal suddetto Dirigente e dal Dirigente della Direzione amministrativa edilizia scolastica; c) per gli immobili da destinare a Centri Per L impiego, dal Direttore dell Area Patrimonio con funzioni di presidente, dal Direttore dell Area Politiche per il Lavoro, e dal Dirigente della Direzione tecnica dell Area Patrimonio. 5. Delle attività svolte dalla Commissione saranno redatti appositi verbali 6. Gli immobili offerti in vendita vengono visionati dalla Commissione che redige apposito verbale di sopralluogo e relazione per la valutazione della qualità degli immobili. 7. Gli immobili dovranno essere valutati in base ai seguenti criteri: a)ubicazione ( centralità, raggiungibilità con mezzi pubblici, parcheggi, edifici limitrofi e contesto ambientale); b)tipologia strutturale ed architettonica; c)stato di conservazione e manutenzione; d)idoneità, (agibilità, accessibilità, vie di esodo, accessori, rifiniture e tecnica degli impianti, superamento barriere architettoniche); e)tempi di consegna dell immobile e fruibilità dell immobile; f)facilità di controllo (vigilanza e guardiania degli accessi) g)prezzo 8. La Commissione determinerà previamente l ordine di prevalenza dei suindicati criteri tenuto conto della particolare destinazione e funzione specifica dell immobile. 10
11 9. Qualora sia pervenuta una sola proposta egualmente si procederà al sopralluogo per la visione dell immobile offerto in vendita ed alla redazione della relazione per la valutazione delle caratteristiche dell immobile. 10. La Commissione, successivamente, redigerà una relazione finale contenente le valutazioni tecniche in ordine alle caratteristiche degli immobili oggetto delle proposte pervenute. La relazione prenderà in considerazione sia le caratteristiche degli immobili, sia i prezzi richiesti. 11. Ad ogni proposta pervenuta, la Commissione attribuirà un punteggio numerico che va da un minimo di zero ad un massimo di dieci. 12. Le proposte che, a giudizio della Commissione, conseguono i punteggi più elevati vengono individuate quali le più idonee alle esigenze dell Ente. In particolare, la Commissione, in caso di pluralità di offerte idonee, dovrà indicarne nella relazione finale almeno due tra quelle che hanno conseguito i punteggi più elevati. 13. Il verbale contenente la relazione finale della Commissione viene trasmesso alla direzione della pertinente Area, che provvederà ad acquisire il parere della Direzione tecnica competente in ordine alla congruità dei prezzi. 13 bis In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell attività di valutazione ovvero all eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica il dirigente competente può richiedere il parere di cui al comma precedente all Agenzia del Territorio. Con determinazione dirigenziale il competente dirigente impegna la spesa per il pagamento delle competenze spettanti all Agenzia del Territorio per determinare le congruità dei prezzi richiesti dai proprietari degli immobili le cui offerte hanno conseguito i punteggi più elevati. 14. Qualora il valore stimato ai sensi dei commi precedenti sia inferiore a quello richiesto, tale circostanza viene comunicata ai proprietari degli immobili al fine di conoscere la loro disponibilità alla vendita degli immobili per l importo stimato. 15. In caso di congruità dell importo richiesto dai proprietari, ovvero in caso di disponibilità alla vendita per l importo stimato dalla Provincia, la direzione della pertinente Area redige una relazione contenente tutto l iter procedurale svolto e provvederà alla individuazione dell immobile da acquistare. 16 La Giunta Provinciale, esaminata la relazione trasmessa, propone al Consiglio di autorizzare il competente dirigente all acquisto del bene ed alla stipula del contratto. 17. Il competente dirigente provvederà con proprie determinazioni dirigenziali agli atti di impegno e pagamento delle spese di registrazione del contratto ed all adozione di tutti gli atti successivi e consequenziali al contratto stesso. 18. Il Consiglio provinciale può disporre l acquisto di beni immobili a trattativa privata nei casi in cui ha già individuato l immobile da acquistare, indicando il fine che si intende perseguire e le caratteristiche puntuali del bene da acquistare. 18 bis Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, è ammesso l acquisto dell immobile a trattativa privata quando proveniente da altro ente pubblico; in tal caso può essere derogato il principio della modalità di acquisto chiavi in mano di cui al comma 3, purché se ne tenga conto nella valutazione del valore. 19. Il bene immobile da acquistare a trattativa privata viene stimato dalla Direzione tecnica competente ed il valore stimato costituisce il prezzo massimo di acquisto del bene e la base per la trattativa privata. 19 bis In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell attività di valutazione ovvero all eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica il dirigente competente può richiedere la stima di cui al comma precedente 11
12 all Agenzia del Territorio. Con determinazione dirigenziale il competente dirigente impegna la spesa per il pagamento delle competenze spettanti all Agenzia del Territorio per effettuare la stima dell immobile da acquistare. 20. Per il procedimento per addivenire alla stipula del contratto di acquisto dell immobile a trattativa privata si applicano le disposizioni normative di cui ai precedenti commi del presente articolo. 21. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, prima della stipulazione del contratto, salva diversa e motivata deliberazione che potrà essere assunta dalla Giunta provinciale qualora la sussistenza di vincoli emerga successivamente alla deliberazione di acquisto. TITOLO V L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI Art. 10 Criteri per la individuazione dei beni immobili da alienare I beni immobili che si intendono alienare vengono individuati a seguito di deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio, ed elencati in apposito piano delle alienazioni immobiliari, fra quelli ritenuti non strategici, intendendo per tali i beni immobili non riconosciuti utili o idonei al conseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, in base ai seguenti criteri : a) beni a bassa redditività o a gestione particolarmente gravosa; b) beni che richiedono interventi di manutenzione onerosi, nonché ruderi con originaria destinazione abitativa; c) beni non ubicati nel territorio della Provincia di Napoli; 2. Il piano delle alienazioni immobiliari predisposto dalla Giunta è esaminato ed approvato dal Consiglio Provinciale. 3. Il Consiglio, durante l esame del piano, può integrarlo o modificarlo ed adottare le determinazioni ritenute più opportune per l alienazione degli immobili individuati nel piano. Art.11 Beni alienabili 1.Possono essere alienati i seguenti beni immobili: a) beni facenti parte del patrimonio disponibile ; b) beni facenti parte del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio; c) beni del demanio provinciale, così come definiti dagli artt. 822 e 824 del c.c. per i quali sia intervenuto motivato provvedimento di sdemanializzazione; d) beni dei quali la Provincia sia divenuta proprietaria a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione ed altre cause, salva l applicazione, per i beni espropriati dell istituto della retrocessione. 2. I beni immobili che si intendono alienare possono essere alienati a corpo o a misura, nello stato in cui si trovano con tutti i diritti e le servitù esistenti. 3. Per i beni immobili da alienare che risultino essere stati realizzati da oltre cinquant anni deve richiedersi la verifica dell interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e segg. del codice dei beni culturali ( D.Lgs. n. 42/2004) alla competente 12
13 Direzione Regionale della Soprintendenza alla quale dovrà essere trasmessa la documentazione occorrente per la verifica dell interesse. 4. Per la verifica dell interesse culturale dovranno osservarsi le prescrizioni generali di cui al D.P.R. n. 283/2000 ed al D.Lgs. n. 42/2004 e quelle particolari della Soprintendenza Regionale a seconda se il bene oggetto di alienazione sia stato o meno già formalmente sottoposto a tutela con decreto emanato ai sensi delle Leggi n. 364/1909 e n. 1089/1939 o dei Decreti Legislativi n. 490/1999 e n. 42/ I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà della Provincia, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell art.822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal D.P.R. n. 283/2000 e dal D.Lgs. n. 42/ L alienazione dei suddetti beni, subordinatamente all espletamento delle formalità indicate dal D.P.R. n. 283/2000 e dal D.Lgs 42/2004, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e di valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione. 7.Il Consiglio Provinciale potrà decidere di alienare beni immobili provinciali anche mediante la procedura di cartolarizzazione dei beni applicando le disposizioni normative delle Leggi n. 410/2001 e n. 326/2001. Art. 12 Individuazione del prezzo di vendita 1. Il piano delle alienazioni immobiliari, predisposto dalla Giunta e sottoposto all approvazione del Consiglio Provinciale, deve contenere la stima del valore di mercato dei beni, effettuata precedentemente dalla Direzione tecnica competente. 2. In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità dell attività di valutazione ovvero all eccessivo carico di lavoro della suddetta Direzione tecnica il dirigente competente può essere richiedere la stima di cui al comma precedente all Agenzia del Territorio A tal fine il competente dirigente con propria determinazione dirigenziale impegna la spesa per il pagamento delle competenze spettanti all Agenzia del Territorio per la determinazione del prezzo dei beni immobili da alienare. 3. Il prezzo dei beni immobili determinato ai sensi dei commi precedenti costituisce il prezzo da porre a base d asta per la vendita degli immobili. Art. 13 Procedure di vendita 1. Ai sensi dell art.12 della legge 127/1997 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le concorrenti proposte di acquisto. 2. I contraenti vengono individuati solo nei casi di immobili precedentemente non locati, per i quali viene riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori, mediante: a) asta pubblica, con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata ( art.73 lettera c) e art.76 R.D. 827/1924); b) trattativa privata per i seguenti casi : 13
14 - asta deserta, purché il prezzo e le condizioni dell asta non siano variati se non a tutto vantaggio della Provincia ; -qualora, trattandosi di fondi interclusi o, comunque, di immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato; -quando la commerciabilità del bene è, per l ubicazione, la consistenza e la sua natura, limitata ad una cerchia ristretta di interessati. d) trattativa privata diretta. - se l alienazione avviene a favore delle amministrazioni dello Stato, delle province e degli altri enti pubblici in genere; - se trattasi di permuta. Art.14 Indizione della gara 1.La gara viene indetta con determinazione dirigenziale del competente dirigente con la quale, in particolare, si individua il bene da alienare,si approva il bando di gara e si impegna la spesa per le pubblicazioni. 2. Qualora si proceda a trattativa privata il provvedimento approva la lettera d invito contenente tutti gli elementi del bando. Art.15 Destinazione urbanistica 1. La competente Direzione tecnica della Provincia mette a disposizione del dirigente che deve indire la gara i certificati di destinazione urbanistica degli immobili entro il più breve termine possibile dalla sua richiesta e, comunque, in mancanza di richiesta espressa, non appena sia indetta la gara. 2. A tal fine il dirigente che indice la gara trasmette una copia del bando alla competente Direzione tecnica della Provincia. Art. 16 Pubblicità 1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità per assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà della Provincia. 2. L intero piano di dismissione deve essere pubblicizzato nelle forme più ampie possibili, risultando vietate forme differenziate di pubblicità in ragione del valore dei singoli beni facenti parte del piano di dismissione. 3. Le aste sono pubblicate all albo pretorio della Provincia, all Albo del Comune dove sono ubicati gli immobili, sul sito internet della Provincia nonché mediante inserzione sul BURC e per estratto su due quotidiani a diffusione provinciale, più uno di settore. Art.17 Bando di gara Il bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi: - i beni da vendere, la loro situazione e provenienza; - il prezzo estimativo a base di gara ed i termini per il pagamento; - i diritti ed i pesi inerenti al fondo; - l anno, il mese, il giorno e l ora in cui si procede alle gare.nel caso delle licitazioni private, questa indicazione andrà inserita nella lettera d invito; - il luogo e l ufficio presso cui si effettuano le gare; 14
15 - gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara; - l ammontare della cauzione; - il metodo di gara; - l indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara; - eventuali garanzia bancarie per attestare la situazione economico finanziaria degli offerenti; - per le persone giuridiche, l iscrizione presso il registro delle imprese; - in caso di società, la composizione degli organi e di chi possiedila rappresentanza legale; - la possibilità di ammettere offerte per procura, anche per persona da nominare. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate; - le modalità di presentazione dell offerta, se esclusivamente a mezzo posta o anche tramite corriere o brevi manu, con ricevuta dell ufficio protocollo della Provincia; - le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni ed attestazioni, delle offerte e le modalità di imbustamento e sigillatura; - l indicazione delle cause che comportano l esclusione della gara; - l indicazione che il recapito dell offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; - l indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della legge n. 689/1981; - nel caso di società, l indicazione espressa, che può essere contenuta nel certificato d iscrizione nel registro delle imprese, che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata; - il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. - l ufficio presso il quale è possibile avere informazioni e documentazione sugli immobili posti in vendita, nonché eventuali documenti relativi alla presentazione dell offerta. Art. 18 Asta pubblica 1. L asta deve svolgersi non prima del 31^ giorno successivo alla pubblicazione del bando. 2. Le offerte devono obbligatoriamente pervenire al protocollo generale della Provincia entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello in cui avverrà l apertura delle buste. Art. 19 Urgenza 1. In caso d urgenza tutti i termini previsti dal presente regolamento sono abbreviabili sino alla metà. 2. Il provvedimento con il quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni d urgenza. 15
16 Art. 20 Svolgimento delle gare 1. Le gare si svolgono presso i locali della Provincia specificamente indicati nel bando e/o nella lettera d invito, alla presenza della Commissione di gara al suo completo. 2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni. 3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti della Provincia consegue all aggiudicazione definitiva 4. L offerta presenta è vincolante per il periodo di novanta giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando. 5. Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte. 6. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 7. L aumento deve essere indicato in misura percentuale sull importo a base di gara, espressa in cifre ed in lettere. 8. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l indicazione più conveniente per la Provincia. Art. 21 Trattative private 1. La trattativa privata si conforma il più possibile alle procedure previste per la licitazione privata, ad eccezione della fase della prequalificazione. 2. Le norme di gara sono contenute nella lettera d invito a presentare offerta. 3. Le buste vengono aperte pubblicamente. 4. I termini per le trattative private precedute da gare ufficiose possono anche essere inferiori ai 30 giorni. 5. Nel caso di trattativa privata diretta, l alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l acquirente. 6. A tal fine il promettente acquirente dovrà rivolgere alla Provincia una proposta contrattuale di acquisto del bene immobile sulla base del prezzo di perizia e le condizioni alle quali l acquisto dovrà essere concluso. 7. Il proponente si obbligherà a mantenere ferma la proposta contrattuale per un periodo di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, attestata dal protocollo generale della Provincia. 8. Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento dell accettazione della proposta contrattuale il proponente verserà, a titolo di caparra confirmatoria, una somma di denaro pari al 10% del prezzo della compravendita. Art.22 Commissione di gara 1. La Commissione di gara è composta dal dirigente competente ad indire la gara con funzioni di presidente, dal dirigente della direzione gare e contratti, dal dirigente del competente ufficio tecnico della Provincia e da un funzionario della direzione contratti, in veste di verbalizzante. 2. La Commissione di gara è un collegio perfetto che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. 16
17 Art. 23 Verbale 1. Dello svolgimento e l esito delle gare viene redatto apposito verbale dal funzionario della direzione gare e contratti, sotto la direzione del Presidente. 2. Il verbale non tiene luogo di contratto. 3. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipula del successivo contratto, a seguito dell aggiudicazione definitiva. 4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara. Art. 24 Diritti di prelazione 1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima. 2. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori. 3. L offerta di cui al primo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e contenere l indicazione dei beni offerti, del prezzo di riferimento, della scadenza dell offerta, della ragione di prelazione, delle modalità di esercizio del diritto stesso, le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso. 4. L accettazione dell offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato alla Provincia di Napoli a mezzo di ufficiale giudiziario contenente la prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo e comunque non superiore a Euro. 5. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell escussione del debitore principale. Art. 25 Contratto 1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile. 2. La stipulazione del contratto deve avvenire entro novanta giorni dall aggiudicazione definitiva che sarà disposta con determinazione dirigenziale del competente dirigente. 3. Dell aggiudicazione dell asta deve essere data comunicazione al soggetto aggiudicatario mediante raccomandata A.R.. 4. L aggiudicatario, almeno trenta giorni prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla Provincia il nome del notaio presso cui intende effettuare la stipulazione del contratto. 5. La competente direzione provvede all inoltro al Notaio di tutta la documentazione di competenza della parte venditrice. 6. Tutte le spese relative e consequenziali dell atto di vendita faranno capo all aggiudicatario 7. L acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa privata al momento del rogito in un'unica soluzione 17
18 mediante esibizione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Provinciale a seguito di versamento allo stesso di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Provinciale dell Amministrazione Provinciale di Napoli. Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento. 8. In mancanza, la Provincia tratterrà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati da questi nei confronti dell amministrazione, fermo restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale. 9. Qualora la controparte lo richieda, il Notaio viene nominato dal competente dirigente con determina. 10. Sussistendo ragioni di convenienza da valutare di volta in volta, il contratto può essere rogato dal segretario provinciale, ai sensi dell art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo n. 267/2000. In tal caso l acquirente è tenuto a versare al segretario provinciale gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e i diritti di cui all allegato D della legge 604/1962, prima della stipulazione del contratto. Art. 26 Permuta 1. Il Consiglio provinciale può disporre, in alternativa all alienazione, la permuta di beni del proprio patrimonio disponibile con beni di proprietà di terzi purché ne derivi un vantaggio funzionale per l Ente. 2. La permuta si perfeziona sulla base di una trattativa diretta con la controparte basata sulla stima dei beni oggetto del rapporto secondo i criteri individuati nell art Nel provvedimento che autorizza la permuta è determinato dal Consiglio provinciale l uso e la destinazione pubblica dei beni che si acquisiscono con la permuta; 4. Nell eventualità che la trattativa si concluda con la previsione di un conguaglio economico a carico dell Ente, il competente dirigente ne comunica all amministrazione che valuta la convenienza dell operazione rispetto ad altre soluzioni alternative. 5. Di tale evenienza ne è data preventiva informazione alla controparte. appartenenti a privati Art.27 Esiti delle gare TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI 1. Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime forme della pubblicazione degli estratti del bando di gara. 2. L avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l aggiudicatario, l aumento percentuale ed il prezzo contrattuale. Art.28 Proroga dei termini 1. Il termine di novanta giorni di cui all art.24 comma 2 potrà essere prorogato una sola volta e per non più di ulteriori trenta giorni se l acquirente abbia 18
19 presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto. Art.29 Revoca 1. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti per fatti e/o atti imputabili all interessato o non vengano rispettate le condizioni di vendita, l atto con cui si dispone l alienazione verrà revocato e sarà trattenuta dall Amministrazione Provinciale la cauzione versata. Art.30 Normativa di rinvio 1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificamente stabilito negli articoli che precedono si fa formale rinvio per gli elementi di disciplina contrattuale alle disposizioni del codice civile nonché alle leggi vigenti in materia. Art. 31 Pubblicità ed Entrata in vigore 1. Il presente regolamento è pubblicato integralmente all Albo Pretorio della Provincia, all U.R.P. della Provincia, su sito internet della Provincia ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione. Art.32 Settori esclusi dall applicazione del regolamento 1. Il presente regolamento non si applica per le locazioni relative ad immobili da destinare ad Edilizia Scolastica. Art Tutti gli atti elaborati dalle Commissioni Tecniche, relativi ad acquisti e vendite devono essere trasmessi alle Commissioni Consiliari competenti almeno venti giorni prima dell iscrizione all ordine del giorno dei lavori del Consiglio. 19
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