LE MISURE DI SICUREZZA

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1 DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA AREA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI NELL AREA DEI SOGGETTI DEBOLI PROGETTO DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA CURA E LA GESTIONE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI AUTORI DI REATO SEZIONE TERZA: LE MISURE DI SICUREZZA A CURA DI MICHELE DI NUNZIO E ALESSANDRA MANCUSO ANNO 2013 / 2014

2 DEFINIZIONE, art. 202 c.p. (1) Le Misure di Sicurezza (MdS) possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate MdS per un fatto non preveduto dalla legge come reato (è la cosiddetta ipotesi del quasi-reato in cui la condotta, pur non integrando gli estremi di una fattispecie di reato, è comunque indizio di pericolosità dell agente). I criteri con cui viene valutata la pericolosità sociale sono stabiliti negli articoli 203 e 133 c.p. 2

3 PERICOLOSITÀ SOCIALE Art Pericolosità sociale. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo

4 GRAVITÀ DEL REATO: VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA (A) Art Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedentemente ricordato (203 c.p.), il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 4

5 GRAVITÀ DEL REATO: VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA (B) Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. 5

6 DEFINIZIONE (2) La misura di sicurezza si distingue dalla pena poiché quest ultima ha una funzione retributiva ed è proporzionata al reato commesso. La mds invece viene mantenuta fintanto che il giudice ritenga sussistere la pericolosità sociale del reo. A tal fine quest ultima viene riesaminata periodicamente e, qualora necessario, viene prorogata. 6

7 DEFINIZIONE (3) La compresenza nel c.p. della pena e della mds viene definita sistema del doppio binario. Si tratta di un retaggio del c.p. del 1930 (Rocco) in cui venivano acquisite entrambe le impostazioni derivanti dalle due fondamentali Scuole di Diritto: Classica e Positiva. 7

8 DEFINIZIONE (4) La mds può essere applicata anche ai soggetti non imputabili. Infatti, mentre la imputabilità dipende dalla eventuale capacità di intendere e di volere, invece la pericolosità sociale dipende dalla potenziale disposizione a reiterare il reato anche indipendentemente dalla salute mentale del soggetto. 8

9 CLASSIFICAZIONE (1) Le MdS si distinguono in personali e patrimoniali. Nel nostro ambito istituzionale ricadono quelle personali che vanno distinte in detentive e non detentive. 9

10 CLASSIFICAZIONE, art. 215 c.p. (2) MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE : Per soggetti imputabili: colonia agricola o casa di lavoro, Per soggetti semi-imputabili: casa di cura e custodia (CCC), Per soggetti non imputabili: OPG. Per i minori: collocamento in comunità. 10

11 CLASSIFICAZIONE, art. 215 c.p. (3) MISURE DI SICUREZZA NON DETENTIVE : Libertà vigilata, Divieto di soggiorno nel/nei comune/i specificato/i, od in una o più province, Espulsione dello straniero dallo Stato, Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche. 11

12 CLASSIFICAZIONE (4) MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI: Cauzioni di buona condotta, Confisca. 12

13 DURATA (1) La durata della applicazione della mds è fissata dalla legge nel minimo, ma resta indeterminata nel massimo. La durata della mds viene stabilita sulla base della gravità del reato commesso. Il ricovero in OPG può avere una durata di due, cinque o dieci anni. Il ricovero in CCC può avere una durata di sei mesi, uno o tre anni. 13

14 DURATA (2) La MdS applicata in sentenza è definitiva e pertanto ne viene stabilita la durata. Invece la MdS provvisoria non ha scadenza. Pertanto la MdS provvisoria può rimanere applicata per un tempo indefinito, o meglio fintanto che non venga portato a termine l iter processuale. 14

15 DOTTRINA ACQUISITA (1) La sentenza costituzionale n.253/2003 dichiara l illegittimità costituzionale dell art.222 c.p. relativamente al presunto impedimento per il Giudice di non adottare, in luogo dell OPG, una diversa MdS comunque prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate protezioni all infermo di mente ed a far fronte alla pericolosità sociale. 15

16 DOTTRINA ACQUISITA (2) La sentenza costituzionale n.367/2004 afferma la possibilità di scelta tra internamento ed affidamento esterno ai Servizi Sanitari con la MdS provvisoria (art.206 c.p.). In sostanza diviene possibile anche la libertà vigilata (come MdS non detentiva), ma con prescrizione di monitoraggio stabile da parte del CSM. 16

17 CATEGORIE GIURIDICHE ED OPG (1) 1. Internati prosciolti per infermità mentale (art.89 e segg. c.p.) sottoposti a ricovero in OPG in quanto socialmente pericolosi (art.222 c.p.). 2. Internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l internamento in OPG o in CCC (art.212 c.p.). 3. Internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria in OPG, in considerazione della presunta pericolosità sociale ed in attesa di un giudizio definitivo (art.206 c.p., art.312 c.p.p.). 17

18 CATEGORIE GIURIDICHE ED OPG (2) 4. Internati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi e assegnati alla CCC, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva, previo accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.). 5. Detenuti minorati psichici (art. 111 DPR 230/2000, Nuovo regolamento di esecuzione dell Ordinamento Penitenziario). 6. Detenuti condannati in cui l infermità di mente sia sopravvenuta durante l esecuzione della pena (art. 148 c.p.). 18

19 CATEGORIE GIURIDICHE ED OPG (3) 7. Detenuti dei quali deve essere accertata l infermità psichica, per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 112 DPR 230/2000 Nuovo regolamento di esecuzione dell Ordinamento Penitenziario). Risulta evidente l estrema eterogeneità di categorie giuridiche all interno dell OPG con la contemporanea presenza di detenuti (imputati e definitivi) e di internati (in MdS provvisoria e definitiva). 19

20 PSICHIATRIA PENITENZIARIA NOTE (1) In sintesi, la popolazione fino ad oggi ricoverata presso gli OPG è molto eterogenea. Infatti, accanto agli Internati (coloro cui è stata applicata la MdS) sono presenti anche i Detenuti. Tali Detenuti possono essere in osservazione psichiatrica, od in attesa di Consulenza tecnica, o Minorati psichici. 20

21 PSICHIATRIA PENITENZIARIA NOTE (2) Osservazione psichiatrica: può rendersi necessario durante la detenzione accertare una eventuale infermità psichica. A tal fine il soggetto interessato viene sottoposto ad un periodo di osservazione (della durata massima di 30 giorni) per consentire ai sanitari del reparto di riferire al Giudice nel merito della salute psichica del detenuto. 21

22 PSICHIATRIA PENITENZIARIA NOTE (3) La osservazione psichiatrica viene svolta in reparti all uopo preposti e situati di solito all interno di luoghi di detenzione. Quando questo non sia possibile (per indisponibilità dei posti letto) la osservazione viene comunque effettuata in OPG. Tale eventualità viene ristretta ai casi di non rinviabile necessità e pertanto vengono sempre preferiti i Reparti penitenziari (nel rispetto del principio della territorialità ). 22

23 PSICHIATRIA PENITENZIARIA NOTE (4) Al termine dei 30 giorni, se non viene riscontrata alcuna infermità psichica di rilievo, il detenuto viene rinviato all Istituto di provenienza. Altrimenti, in caso di accertata infermità psichica, al detenuto viene applicata una mds provvisoria, oppure, se condannato, l art.148 c.p. In entrambi i casi (mds provvisoria o art.148) ne consegue ricovero in OPG. 23

24 PSICHIATRIA PENITENZIARIA NOTE (5) Nel Lazio i Reparti preposti alla osservazione psichiatrica per soggetti maschi sono: Roma Rebibbia N.C. = 6 p.l., Roma Regina Coeli = 2 p.l. (41 bis e A.S.), Velletri = 8 p.l. Invece a Civitavecchia N.C. ci sono 3 p.l. riservati alle donne. 24

25 PSICHIATRIA PENITENZIARIA NOTE (6) Per Minorati psichici (art.111 DPR 230/2000) si intendono quei detenuti che presentano nel corso della detenzione una infermità psichica tale da non richiedere il ricovero in OPG o l applicazione di una MdS provvisoria, ma che necessitano comunque di particolare assistenza. Sono state quindi allestite in alcuni Istituti Penitenziari alcune Sezioni per Minorati psichici (nel Lazio presso CR Rebibbia). 25

26 MISURE CAUTELARI (1) ARRESTI DOMICILIARI (art. 284 c.p.p.): Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il Giudice prescrive all imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione, o da altro luogo di privata dimora, ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza, ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 26

27 MISURE CAUTELARI (2) CUSTODIA CAUTELARE IN UN LUOGO DI CURA (art. 286 c.p.p.): Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il Giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente. 27

28 Misure alternative alla detenzione DETENZIONE DOMICILIARE (art. 47 ter L. 354/1975): La detenzione domiciliare è prevista per particolari casistiche e consiste nella possibilità di espiare la pena della reclusione nella propria abitazione od in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza. 28

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