Seminario La gestione dei rifiuti e bonifiche (D.Lgs. 152/06) e nuovo Codice Appalti. Presentazione D.ssa Chiara Leboffe

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1 ISO 9001 : 2000 Certificato n Settore Territorio Area Ambiente e Sicurezza Seminario La gestione dei rifiuti e bonifiche (D.Lgs. 152/06) e nuovo Codice Appalti Presentazione D.ssa Chiara Leboffe D.Lgs.152/06 Testo Unico Ambientale Le principali novità in materia di VIA e IPPC Milano, 18 maggio 2006

2 Il D.Lgs.. 152/06 Testo Unico Ambientale Le principali novità in materia di VIA E IPPC 1

3 MATERIE OGGETTO DI DELEGA Gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati; Difesa del suolo e lotta alla desertificazione; Gestione delle aree protette; Risarcimento del danno ambientale; Valutazione dell impatto ambientale (VIA) strategica (VAS) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC); Tutela dell aria e riduzione delle emissioni; Tutela e gestione delle acque. 2

4 STATO DELL ARTE SU VIA & IPPC E DISPOSIZIONI TESTO UNICO 3

5 NORMATIVA PREGRESSA VIA Situazione normativa - Direttiva 85/337/CEE - L. 349/86 (art. 6) - DPCM 377/88 così come modificata da - Direttiva 97/11/CE -DPR 12/4/96 così come modificato da - DPCM 3/9/99 NORMATIVA ATTUALE D.Lgs. 152/06 Norme in materia ambientale 4

6 Art. 6 - LEGGE 349/86 VIA DI COMPETENZA STATALE Comma 1: Entro 6 mesi dall entrata in vigore della presente Legge il Governo presenta al Parlamento il DDL relativo all attuazione delle Direttive comunitarie in materia di impatto ambientale Comma 2: In attesa dell attuazione legislativa le categorie di opere sono individuate con DPCM Successivi commi 3, 4 e 5 disciplinano le modalità applicative della VIA di competenza dello Stato 5

7 DPCM 377/88 - Categorie di opere su cui si applica la VIA di cui all art. 6 della L. 349/86 - Comma 1, lett. i): impianti di eliminazione dei rifiuti T/N mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra PROBLEMATICA: Trascinamento vecchia e superata classificazione 6

8 DPR 12/4/96 così come emendato da DPCM 3/9/99 VIA DI COMPETENZA REGIONALE - Individua le categorie di opere su cui la VIA è di competenza delle Regioni e disciplina le modalità di rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale - Sono presenti 2 allegati All.A sempre VIA di competenza regionale Sempre se ricadono in ANP All. B: caso per caso - Sono sempre esclusi dalla VIA gli impianti di recupero che operano in procedura semplificata - Negli All. A e B figurano numerose e differenti tipologie impiantistiche inerenti la gestione dei rifiuti che ricadono nel campo di applicazione della VIA regionale, alcune solo al disopra di una certa soglia, altre indipendentemente da essa. 7

9 TESTO UNICO AMBIENTALE Il D.lgs. 152/06 costituisce attuazione: direttiva 2001/42/CE su VAS (valutazione effetti di determinati azioni e programmi sull ambiente) direttiva 85/337/CEE direttiva 97/11/CEE su VIA direttiva 96/61/CE recepita con Dlgs 59/05 TRA GLI OBIETTIVI Adozione misure di coordinamento tra VIA e IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure per evitare duplicazioni e sovrapposizioni. 8

10 STRUTTURA DEL D.LGS. 152/06 IN MATERIA DI VIA Artt Disposizioni comuni (competenza statale e regionale) Artt Iter rilascio VIA competenza statale e impatti transfrontalieri Artt. 42 e seguenti Il rilascio VIA competenza regionale 9

11 ALLEGATI ALL. III PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA Elenco A: obbligatoria Elenco B: caso per caso ALL. IV elementi di verifica per l assoggettamento a VIA di progetti dell All. III elenco B, non ricadenti in aree protette ALL. V informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale 10

12 ALLEGATO 3 PARTE II 11

13 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE nuovo criterio basato sull A.C. al rilascio dell autorizzazione alla costruzione/esercizio per stabilire l A.C. al VIA (art. 25) vengono introdotti due nuovi sub procedimenti FASE PRELIMINARE: contraddittorio tra proponente e AC per definire le informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale VERIFICA PREVENTIVA: procedimento preliminare che precede la presentazione del progetto per vedere se deve essere sottoposto a VIA (per i progetti di cui all All. B che non rientrano in aree protette) vengono introdotte norme di coordinamento tra VIA e IPPC per opere rientranti nel campo di applicazione di entrambe le procedure (art. 34, c. 1) in ottemperanza all art. 1, co. 9, lett. f) della Legge Delega ed ai pareri di Camera e Senato la VIA si applica ai progetti preliminari (art. 5, c. 1,lett. e)) 12

14 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE introdotto il silenzio-rigetto per la VIA statale ed il rinvio alle norme regionali per la VIA regionale in caso di inadempienza dell organo competente (art. 31, c. 2) il termine per la presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni è stato innalzato a 45 giorni (come da richiesta della Camera) (art. 29, co. 1) introdotta la previsione di un decreto per accorpare in un unico procedimento le diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti NON rientranti nel campo di applicazione dell IPPC ma sottoposti a più di un autorizzazione ambientale di settore (art. 51, c. 5) (art. 1, c. 9, lett. f) della Legge n. 308/04) viene previsto il superamento del DPCM 377/88 per la parte relativa alla gestione dei rifiuti: quindi per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti si applica la via regionale (art. 51, co. 2). 13

15 SUPERAMENTO VECCHIA CLASSIFICAZIONE Art. 51, c. 2: A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 in materia di impianti di gestione di rifiuti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale. 14

16 VIA Disposizioni comuni ART. 23 PROGETTI: Indica l obbligatorietà o meno della VIA facendo rinvio all All. III [c. 1, lett. a)] - All. A ovunque ubicati: gli impianti di gestione dei rifiuti sono indicati al comma 9 lett da a) a f) (sono gli stessi presenti nell DPMC 3/9/99) [c. 1, lett. b)] - All. B che ricadono, anche parzialmente in aree naturali protette (gli impianti di gestione dei rifiuti sono indicati al punto 7, lett. da r) a v)) [c. 1, lett. c)] - All. B che non ricadono in aree protette ma a giudizio dell AC (sulla base degli elementi dell All. IV) necessitano dello svolgimento della VIA (cfr. successivo art. 32) Se progetti o opere dell All. A ricadono all interno di aree protette le soglie sono ridotte del 50%. 15

17 VIA disposizioni comuni COMPETENZE: (Art. 25) Stato: per opere sottoposte ad autorizzazione Statale o quelle con impatto interregionale o internazionale Regione/Provincia: negli altri casi ITER: (Art. 26) Schematicamente Il committente inoltra all AC domanda allegando il progetto Copia della domanda anche alle Regioni e, nel caso di aree naturali protette, anche agli Enti di gestione, che devono esprimere parere entro 60 gg. (pareri NON vincolanti) L AC esprime il giudizio anche senza il parere. Lo studio è predisposto secondo le indicazioni dell All.V Il Committente o proponente, prima dell avvio del processo di VIA può richiedere all AC una fase di preliminare per definire in contraddittorio con l AC le informazioni che devono essere contenute nello studio Lo studio deve contenere almeno le seguenti informazioni (descrizione del progetto, dati per valutare gli effetti sull ambiente, valutazione costi-benefici) 16

18 VIA MISURE PUBBLICITÀ (art. 28): individuazione uffici (da parte dell A.C.) deposito copie progetto e sintesi annuncio a mezzo stampa (da parte del proponente ed a sue spese) PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (art. 29): possono essere presentate osservazioni scritte all AC da parte di chi vuole fornire elementi conoscitivi degli effetti possibili dell opera sull ambiente (entro 45 gg. dalla pubblicazione) L AC può disporre un inchiesta pubblica che si conclude con una relazione ISTRUTTORIA TECNICA (art. 30): accertare completezza documentazione verifica che i dati del progetto corrispondano alle prescrizioni della normativa di settore individuare l impatto complessivo del progetto sull ambiente 17

19 VIA (Art. 31) Giudizio di compatibilità: la procedura deve concludersi con giudizio motivato entro 90 gg. dalla pubblicazione sulla stampa (salvi casi interruzione prevista) inutile decorso di tale termine, implica potere sostitutivo del CDM che deve pronunciarsi entro 60 gg.. In difetto il parere è negativo (c. 2). 18

20 Art. 32 PROCEDURA DI VERIFICA PROGETTI art. 23, c. 1, lett. c) Progetti all All. III, elenco B) che non ricadono in aree naturali protette Il proponente deve fornire descrizione progetto e dati per valutare effetti sull ambiente Caso A) se l AC ritiene che debba essere sottoposto a VIA Caso B) se l AC ritiene che NON debba essere sottoposto a VIA sulla base degli elementi di cui all All. IV Art. 26 e segg. Può individuare prescrizioni per mitigare impatti entro i successiv 60 gg. Il MinAmbiente e le Regioni provvedono a redigere l elenco dei progetti per i quali è richiesta la verifica e a pubblicare i relativi esiti 19

21 RELAZIONI TRA VIA E IPPC (Art. 34) Per opere rientranti nel campo di applicazione delle due procedure è facoltà del proponente ottenere che la procedura di VIA, sia integrata con il procedimento di rilascio dell AIA. In tali casi: Il progetto di studio di impatto ambientale comprende anche le informazioni previste dal D.lgs. 59/05 relative a impianto, ubicazione, fonti emissione, tecnologie utilizzate etc.; Le misure di pubblicità previste da tale decreto, sostituiscono quelle previste dal D.Lgs. 59/05; L istruttoria su studio di VIA è condotta dagli organi preposti all istruttoria di AIA e il parere di VIA è integrato con gli aspetti connessi all AIA; Conclusa la VIA il giudizio è comunicato all AC dell AIA che convoca conferenza Servizi; 20

22 ART VIA STATALE Il Ministero dell ambiente è competente per la VIA su tutti i progetti: di opere sottoposte all autorizzazione alla costruzione o all esercizio da parte di Organi di Stato di opere localizzate su più regioni o con impatti su più regioni NE DISCENDE CHE Tutti gli impianti dei rifiuti essendo soggetti ad autorizzazione regionale, sono anche soggetti a VIA regionale Gli artt disciplinano l iter di rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale di competenza statale e quello inerente gli impatti transfrontalieri 21

23 VIA REGIONALE Art. 42 e seguenti Quadro normativo Art. 23: obbligatorietà o meno della VIA con rinvio agli Allegati Art. 25: competenze (Stato-Regioni) Artt : disposizioni comuni Artt. 42 e segg.: disposizioni specifiche per VIA regionale Qualora dall istruttoria in sede regionale emergono impatti possibili dell opera anche su altre Regioni, l AC rimette, con provvedimento motivato, la pratica alla Commissione tecnico-consultiva (c. 3) Le Regioni con proprie leggi disciplinano la procedura di VIA assicurando l individuazione di: AC organo competente per istruttoria modalità informazioni a consultazione del pubblico forme di pubblicità Le Regioni devono concludere la procedura, ai sensi dell art. 31, co. 1, entro 90 gg. dalla pubblicazione. Possono, in casi particolari, prorogare tale termine fino ad un max di 60 gg. (art. 44) Le Regioni devono adeguare le rispettive disposizioni entro 120 gg. dalla pubblicazione del decreto (art. 50) 22

24 ENTRATA IN VIGORE Art la parte II del decreto (VAS VIA IPPC) entra in vigore 120 gg. dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente testo (anche quelli per cui è stata presentata istanza da parte dell interessato) devono essere istruiti in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza in vigore al momento della presentazione dell istanza 23

25 ITER AUTORIZZATIVO IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI (NUOVO O ESISTENTE) D.Lgs. 152/06 Norme in materia ambientale Artt OPPURE D.lgs. 59/05 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento? 24

26 ITER AUTORIZZATIVO IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI (NUOVO O ESISTENTE) Verifica tipologia impianto e relativa capacità produttiva Se ricompresa nell All. I, p.to 5 D.Lgs. 59/05 Se NON ricompresa nell All. I, p.to 5 D.Lgs. 59/05 Si applicano disposizioni del D.Lgs. 59/05 che assorbono artt del D.Lgs. 152/06 Si applicano disposizioni del D.Lgs. 152/06 artt N.B.: Se l impianto è NUOVO verificare se esso è ricompreso nell All. III elenchi a) o b) della parte II al D.lgs. 152/06 per verificare se è soggetto a VIA regionale (obbligatoria elenco A) o a discrezione della A.C. elenco 25B))

27 IPPC Prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento Decreto Legislativo n. 59/2005 di recepimento della Direttiva 96/61/CE 26

28 IPPC Il provvedimento è stato pubblicato sul S.O. n 72/L alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile

29 IPPC SCOPO DELL IPPC LE INNOVAZIONI STRUMENTO PREVISTO TERMINI FINALI Prevenzione e riduzione integrata dell inquinamento proveniente dagli impianti industriali contemplati nell allegato I del Decreto che dovranno ottenere l autorizzazione integrata ambientale (AIA) Adozione delle migliori tecniche disponibili BAT (non solo tecnologie, ma anche modalità di gestione) e coordinamento tra autorità competenti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni in materia di incidenti rilevanti e di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. In ogni caso l autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni riportate in allegato II al decreto. L attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni da parte delle imprese dovrà avvenire entro il 30 ottobre COMUNICAZIONE DEI DATI Entro il 30 aprile di ogni anno invio all Apat dei dati riferiti ad emissioni in aria e acqua effettuate da parte degli impianti elencati nell allegato I del decreto (INES). I dati saranno trasmessi a Bruxelles per l iscrizione nel registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER). 28

30 PRINCIPALI DEFINIZIONI Art. 2 - impianto esistente: impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000 ; - impianto nuovo: impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente ; - autorità competente: il Ministero dell Ambiente per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell allegato V al decreto e, per tutti gli altri impianti, l autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma; - autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l esercizio di un impianto o parte di esso a determinate condizioni operative che devono garantire che l impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto; - modifica sostanziale: una modifica dell impianto che, secondo un parere dell autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l allegato I indica valori di soglia (come nel caso di tutte le attività di gestione dei rifiuti ricadenti nell ambito di applicazione del decreto) è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia stessa. 29

31 Normativa comunitaria e nazionale di riferimento 30

32 SCENARIO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE SU IPPC AMBITO COMUNITARIO Direttiva 96/61/CE All. I, punto 5 Gestione dei rifiuti) AMBITO NAZIONALE D.Lgs. n 372/99: Recepisce la Direttiva 96/61/CE limitatamente agli impianti esistenti L. 306/2003 Legge Comunitaria 2003 Art. 22: - estensione delle disposizioni del D.Lgs. 372/99 anche ai nuovi impianti - indicazioni esemplificative delle autorizzazioni che si intendono assorbite nell AIA (Autorizzazione Integrata ambientale) AMBITO REGIONALE Calendari Regionali /Provinciali per la presentazione delle richieste di AIA Art e 17 segg. AIA Artt EPER European Pollutant Emission Register INES Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti Decreto Legislativo n. 59/2005: Recepisce integralmente la direttiva comunitaria 96/61/CE LINEE GUIDA ORIZZONTALI pubblicate sul SO alla GU 135 del 13/6/05 LINEE GUIDA VERTICALI (solo alcuni settori) Modulistica standardizzata per le richieste di AIA da parte dei gestori Decreto 19/4/06 GU 98 del 28/4/06 Calendario impianti competenza STATALE NORMATIVA IN ITINERE Definizione linee guida verticali (settore rifiuti, ecc.): alla firma dei Ministri concertanti 31

33 CALENDARIO IPPC REGIONE LOMBARDIA 5.1. Gestione dei rifiuti. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (1 aprile 2006 a 30 aprile 2006) 5.2. Gestione dei rifiuti Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (1 giugno 2006 a 30 giugno 2006) 5.3 Gestione dei rifiuti Impianti per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti non pericolosi (1 maggio 2006 a 31 maggio 2006) 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre tonnellate (1 luglio 2006 a 31 luglio 2006) 32

34 CAMPO DI APPLICAZIONE (Allegato I) Industrie energetiche Produzione e processamento di metalli Industrie dei minerali Industria chimica Trattamento rifiuti Altre attività 33

35 PROGETTI DI INTERESSE DEL SETTORE (Allegato I, punto 5) Fatte salve le attività di recupero in procedura semplificata, rientrano nel campo di applicazione del decreto: Impianti per l eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (R1, R5, R6, R8, R9) con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno; Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate all ora; Impianti per l eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell allegato II A della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 34

36 Categorie di impianti soggetti ad AIA statale (Allegato V) Non sono presenti impianti di gestione di rifiuti 35

37 IPPC: aspetti applicativi 36

38 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell inquinamento OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA: Conseguire un elevato livello di protezione dell ambiente attraverso il coordinamento delle procedure di autorizzazione evitando che approcci distinti nel controllo delle emissioni in acque, aria, suolo favoriscano il trasferimento dell inquinamento tra i vari settori ambientali. CAMPO DI APPLICAZIONE: Indurre gli Stati membri ad adottare le misure necessarie ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle attività elencate nell all. I (della direttiva) in aria, acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell ambiente nel suo complesso. 37

39 DECRETO LEGISLATIVO 59/2005 CAMPO DI APPLICAZIONE Disciplina le condizioni per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all All. I del decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi. 38

40 Art. 3 - PRINCIPI GENERALI DELL AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA L autorità competente per il rilascio dell autorizzazione ambientale tiene conto dei seguenti principi: - Applicazione delle BAT (Best Available Techniques = migliori tecniche disponibili). Il comma 1 dell art. 4 del Decreto Legislativo 59/2005 prevede che con decreto siano emanate le LINEE GUIDA per l individuazione e l utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ed il loro successivo aggiornamento. Con ulteriore decreto il comma successivo prevede che venga istituita, per fornire il necessario supporto tecnico alla definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della materia (con decreto 19 novembre 2002 è stata istituita la citata commissione interministeriale). A livello nazionale la commissione interministeriale guidata dall APAT ha terminato i lavori per la definizione delle BAT per le varie categorie di attività ricadenti nella disciplina e, in particolare per i rifiuti tramite Gruppi ristretti suddivisi in funzione delle differenti tipologie di trattamento. La documentazione predisposta per quanto riguarda i rifiuti è alla firma dei Ministri concertanti). - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; - deve essere evitata la produzione di rifiuti: quelli prodotti vanno recuperati o eliminati riducendo il più possibile l impatto ambientale; - l energia deve essere utilizzata in modo efficace; - al momento della cessazione definitiva dell attività il sito deve essere ripristinato ai sensi della normativa in materia di bonifiche e ripristino ambientale. 39

41 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD/BAT) Le tecniche (impiantistiche e gestionali) più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell ambiente nel suo complesso tra quelle economicamente e tecnicamente sostenibili nel pertinente comparto industriale IN SOSTANZA -Le BAT (o MTD) sono il riferimento in base al quale si deve giudicare la prestazione ambientale di un impianto esistente oppure valutare la proposta di un nuovo progetto. -Il gestore, comunque, NON ha l obbligo di utilizzare una determinata tecnica o tecnologia, ma potrà raggiungere la performance ambientale imposta (livello di emissione) anche utilizzando tecniche diverse. 40

42 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD/BAT) Elaborate sotto l egida della Commissione U.E. GDL (TWG) formati da esperti stati membri per ogni settore industriale interessato: si riuniscono a Siviglia presso European Ippc Bureau creato dalla Commissione per redigere Bref (Bat Reference Document) BREF: contengono tutte le informazioni disponibili relative alle BAT di ogni settore. Processo stesura dura circa 2-3 anni e viene sottoposto a IEF (Information Exchange Forum): organismo di decisione formato da rappresentanti stati membri e da Commissione U.E. I TWG si riuniscono circa 2 volte (inizio e fine lavori) ma c è continuo scambio informazioni a livello telematico tra partecipanti 41

43 ART. 5 - PRINCIPALI FASI PROCEDURALI PREVISTE DALLA DIRETTIVA IPPC PER L ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E RELATIVA TEMPISTICA La domanda di autorizzazione dell interessato deve contenere tra l altro: descrizione dell impianto (tipo di portata e attività), stato del sito e ubicazione dell impianto, fonti di emissione, (tecnologia utilizzata per prevenire e/o ridurre le emissioni dell impianto), misure previste per il recupero dei rifiuti prodotti dall impianto. L Autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di AIA. L Autorità competente individua gli uffici per la consultazione del pubblico. L Autorità competente comunica al gestore dell impianto la data di avvio del procedimento. Entro 15 giorni da tale data il gestore ottempera con le modalità previste dal comma 7, alle misure di pubblicità previste; entro 30 giorni da tale data i soggetti interessati possono presentare osservazioni in forma scritta (c.7). Per il rilascio dell autorizzazione integrata l autorità competente convoca apposita conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali (c.10). Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda l autorità competente rilascia l autorizzazione che garantisce la conformità dell impianto alle prescrizioni contenute nel decreto e sostituisce ogni altra autorizzazione, visto, parere, nulla osta in materia ambientale e, in ogni caso, sostituisce le autorizzazioni di cui all All. II del decreto. In caso di impianti soggetti a VIA, il termine è sospeso fino alla conclusione di tale procedura (c.12). Le prescrizioni contenute nell autorizzazione devono essere comunque attuate entro il 30 ottobre 2007 (c. 18). 42

44 Art. 9 - RINNOVO E RIESAME L Autorità competente rinnova ogni 5 anni (ogni 8 anni qualora l impianto è registrato ai sensi del Regolamento EMAS e ogni 6 anni se l impianto è certificato ISO 14001) le condizioni dell autorizzazione integrata, confermandole o aggiornandole. Entro 6 mesi dalla scadenza il gestore dell impianto deve presentare domanda di rinnovo corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni. L autorità competente si esprime nei successivi 150 giorni. Fino alla pronuncia dell autorità competente il gestore continua l attività sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata. Al comma 4 vengono individuati i casi in cui il riesame deve essere effettuato in ogni caso quando, ad esempio: vi è un elevato inquinamento ed è quindi necessario rivedere i valori limite fissati nell autorizzazione integrata; vi è una modifica delle BAT che consentono una notevole riduzione dell inquinamento; le nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. 43

45 DISCARICHE (art. 4, co. 4 art. 5, co. 18) Si considerano soddisfatti i requisiti tecnici del decreto IPPC, se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto 36/03 (art. 4, co. 4) Nel caso in cui norme attuative di disposizione, comunitarie di settore dispongono date successive per l attuazione delle prescrizioni, l autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre

46 RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL AIA Controlli e Osservatorio (Art. 11 e 13) L APAT per gli impianti di competenza statale e le ARPA per quelli di competenza regionale accertano, sulla base di quanto previsto e programmato nell autorizzazione, con oneri a carico del gestore: 1) il rispetto delle condizioni dell AIA; 2) la regolarità dei controlli a carico del gestore; 3) che il gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione. L autorità competente, nell ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio può, comunque, disporre ispezioni straordinarie ed il gestore deve fornire per tutti i controlli l assistenza necessaria. Gli esiti dei controlli da parte di APAT e ARPA vengono comunicati all Autorità competente che li metterà a disposizione del pubblico. Con cadenza annuale le Autorità competenti comunicano all Osservatorio istituito presso il Ministero dell Ambiente (il cui funzionamento e la cui organizzazione saranno stabiliti da un successivo DM) dati relativi a autorizzazioni rilasciate, aggiornamenti ed inviano un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell AIA. 45

47 SANZIONI (ART. 16) In caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di autorizzazione ambientale integrata sono previste sanzioni detentive o pecuniarie. 46

48 ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI GIA IN ATTO, DA CONSIDERARE SOSTITUITE DALL AIA 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203) 2. Autorizzazione allo scarico (D.Lgs. 11/5/1999, n. 152) 3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (D.Lgs. 5/2/1997, n. 27) 4. Autorizzazione all esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) 5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. 22/5/1999, n. 209, art. 7) 6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (D.Lgs. 27/1/1992, n. 95, art. 5) 7. Autorizzazione all utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs. 27/1/1992, n. 99, art. 9)(1) 8. Comunicazione ex art. 33 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella cat. 5 dell All. I), ferma restando la possibilità di ultilizzare successivamente le procedure previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97 e dalle rispettive norme di attuazione Ai sensi dell art. 5, co. 14, il presente all. II) è modificato con decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministeri delle Attività produttive e della salute, d intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del D.Lgs. 25 agosto 1997, n.281 (1) Si noti che l attività non è di per sé soggetta al presente decreto, ma può essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale ne casi sia 47

49 ALCUNE CRITICITA 48

50 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO Difformità esistente a livello regionale e provinciale, nell attribuzione del codice relativo all operazione di trattamento o smaltimento: stesse attività autorizzate dalle autorità competenti locali in modo diverso. Disomogenee applicazioni della normativa IPPC Pesanti ricadute sulle condizioni di mercato Possibile emanazione di atto di indirizzo e coordinamento o circolare ministeriale 49

51 CAPACITA PRODUTTIVA Circolare Ministero Ambiente 13 luglio perplessità su concetto di capacità produttiva per gli impianti di gestione dei rifiuti: più adatto il termine capacità di trattamento PROPOSTA CAPACITA dell impianto: volume o tonnellate (anno/giorno/ora) relativi ai rifiuti che possono essere gestiti nell impianto e individuati nel provvedimento autorizzatorio EFFETTIVO CAMPO DI APPLICAZIONE del Decreto: giornate lavorative come divisore Impianti NON a ciclo continuo: 300 giorni (365- domeniche e festivi Impianti a CICLO CONTINUO: 365 giorni 50

52 IPPC DIRETTIVA 96/61/CE Artt e 17 e seguenti ARTT. 15 e 16 AIA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE EPER (European Pollutant Emission Register) INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) 51

53 INES: normativa INES Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti Direttiva 96/61/EC D.Lgs. 372, 1 agosto 1999 di attuazione della 96/61/CE. Art. 10 disciplina inventario INES D.M. del 23 novembre 2001, G.U che definisce dati e formato della comunicazione D.M. 26 aprile 2002 di rettifica di quello del 23/11/2002 Decreto legislativo n. 59/2005 di attuazione della Direttiva 96/61/CE art

54 INES Art. 12 D.Lgs 59/05 rinvio I gestori degli impianti di cui all All. I trasmettono all Autorità competente ed al Ministero dell Ambiente ENTRO IL 30 APRILE di ogni anno dati su emissione di aria, acqua e suolo relativi all anno precedente. Art. 10 del D.Lgs. 372/99 rinvio D.M. per stabilire dati e formato sulla comunicazione 53

55 INES Decreto 23 novembre 2001 (Art. 4, co. 1) Tutti i gestori di complessi IPPC comunicano all autorità competente di cui all art. 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 372/99 e all ANPA secondo le modalità indicate all art. 3, entro il 1 giugno del 2002, i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle e allegate al decreto, anche i dati sulle emissioni, relativi all anno EMENDATO DA Decreto 26 aprile 2002 (Art. 4, co. 1) Tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle e dell allegato I del presente decreto, entro il 1 giugno 2002 devono comunicare all autorità competente di cui all art. 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo n. 372/99 e all ANPA solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all anno PERTANTO Solo i complessi che superano i valori soglia devono comunicare i dati sulle Emissioni in Aria e Acqua tramite il MUD entro il 30 aprile di ogni anno. 54

56 MUD 2005 Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi al sito oppure

57 SANZIONI In caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione dei dati sulle emissioni in aria ed acqua NON sono previste sanzioni. 56

58 INES - EPER GESTORE: ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO: Trasmette all Autorità competente tramite l APAT i dati sulle emissioni in aria, acqua, suolo, relativi all anno precedente (MUD) APAT: Acquisisce ed elabora i dati e li trasmette all Autorità competente ed al Ministero dell Ambiente MINISTERO AMBIENTE: Annualmente pubblica INES (art. 5, co. 1, DM 23/11/01 e succ. modif. e integraz. Trasmette alla Comunità Europea una relazione sull attuazione della Direttiva 96/61/CE COMMISSIONE EUROPEA: Pubblica ogni 3 anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti in base ai dati comunicati dagli Stati membri (art. 15, co 3, della Direttiva 96/61/CE) 57

59 Decreto 23 novembre 2001 (S.O. n 23 della G.U. n 37 del 13/2/02) INDICE 1.1 LA DICHIARAZIONE E LE LINEE GUIDA CRITERI ED INDICAZIONI PER LA DICHIARAZIONE Il complesso IPPC La attività IPPC Gli inquinanti e i valori soglia Chi deve dichiarare? Attività IPPC e non IPPC La principale attività IPPC Le sottoliste Emissioni in aria Emissioni in acqua Depurazione off-site presso un depuratore che è un unità tecnica a sé (depuratore consortile) Misurare, calcolare e stimare Che cosa faccio: misuro, calcolo e stimo? Che cosa indico M, C o S? Come devo esprimere il dato di emissione? Misura delle emissioni in aria Misura delle emissioni in acqua Calcolo e stima delle emissioni in aria Calcolo e stima delle emissioni in acqua Ufficio Europeo IPPC e documenti BREF

60 Tab Sottoliste degli inquinanti nelle emissioni in ARIA Attività IPPC 5: Gestione rifiuti INQUINANTI ATTIVITA' IPPC Metano (CH4) x x Monossido di Carbonio (CO) x x Biossido di Carbonio (CO2) x x x Idrofluoricarburi (HFC) Protossido di azoto (N2O) x Ammoniaca (NH3) x Composti organici volatili non metanici (COVNM) x Ossidi di azoto (Nox) x x Polifluorocarburi (PFC) Esafluoruro di zolfo (SF6) Ossidi di fluoro (Sox) x x Arsenico (As) e composti x x Cadmio (Cd) e composti x x Cromo (Cr) e composti x x Rame x x Mercurio (Hg) e composti x x Nichel (Ni) e composti x x Piombo (Pb) e composti x x Zinco (Zn) e composti x x Dicloroetano-1,2 (DCE) Diclorometano (DCM) Esaclorobenzene (HCB) Esaclorocicloesano (HCH) Policlorodibenzodiossine e Policlorobenzofurani (PCDD + PCDF) x x Pentaclorofenolo (PCP) Tetracloroetilene (PER) Tetraclorometano (TCM) Triclorobenzeni (TCB) Tricloroetano-1-1,1 (TCE) Tricloroetilene (TRI) Triclorometano Benzene Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) x x Cloro e composti inorganici x x Fluoro e composti organici x x Acido cianidrico PM 10 x x N. di INQUINANTI

61 Tab Sottolista degli inquinanti nelle emissioni in ACQUA Attività IPPC 5: Gestione rifiuti INQUINANTI ATTIVITA' IPPC Azoto totale x x x x Fosforo totale x x x x Arsenico (As) e composti x x x Cadmio (Cd) e composti x x x x Cromo (Cr) e composti x x x x Rame (Cu) e composti x x x x Mercurio (Hg) e composti x x x x Nichel (Ni) e composti x x x x Piombo (Pb) e composti x x x x Zinco (Zn) e composti x x x x Dicloroetano-1,2 (DCE) Diclorometano (DCM) Cloroalcani (c10-13) Esaclorobenzene (HCB) Esaclorobutadiene (HCBD) Esaclorocicloesano (HCH) Composti organici alogenati (AOX) x x x x Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) Difeniletere bromato Composti organostannici Fenoli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) x x Carbonio organico totale x x x x Cloruri x x x Cianuri x x x Fluoruri x N. di INQUINANTI

62 2.4.2 Scheda 6 Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante INQUINANTI Valore soglia Unità di misura Emissione Procedura di determinazione Tipologia di emissione TOTALE Scarico Diretto Scarico Indiretto M/C/S P o P+D 1 - Nutrienti (2) 1. Azoto 50 t/a 2. Fosforo 5000 Kg/a 2 - Metalli e composti (8) 3. Arsenico (As) e composti 5 Kg/a 4. Cadmio (Cd) e composti 5 Kg/a 5. Cromo (Cr) e composti 50 Kg/a 6. Rame (Cu) e composti 50 Kg/a 7. Mercurio (Hg) e composti 1 Kg/a 8. Nichel (Ni) e composti 20 Kg/a 9. Piombo (Pb) e composti 20 Kg/a 10. Zinco (Zn) e composti 100 Kg/a 3 - Sostanze organiche clorurate (8) 11. Dicloroeteno-1,2 (DCE) 10 Kg/a 12. Diclorometano (DCM) 10 Kg/a 13. Cloroalcani (C10-13) 1 Kg/a 14. Esaclorobenzene (HCB) 1 Kg/a 15. Esaclorobutadiene (HCBD) 1 Kg/a 16. Esaclorocicloesano (HCH) 1 Kg/a 17. Pentaclorobenzene Kg/a 18. Composto organici alogenati 1000 Kg/a 4 - Altri composti organici (7) 19. Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) 200 Kg/a 20. Difeniletere bromato 1 Kg/a 21. Composti organostannici 50 Kg/a 22. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 5 Kg/a 23. Fenoli 20 Kg/a 24. Nonilfenolo Kg/a 25. Carbonio organico totale 50 T/a 5 - Altri composti (3) 26. Cloruri 2000 T/a 27. Cianuri 50 Kg/a 28. Fluoruri 2000 Kg/a 61

63 Emissioni totali in aria del complesso dichiarante INQUINANTI Valore soglia Unità di misura 1 - Convenzionali e gas serra (11) 1. Metano (CH4) 100 t/a 2. Monossido di Carbonio (CO) 500 t/a 3. Biossido di Carbonio (CO2) t/a 4. Idrofluoricarburi (HFC) 100 Kg/a 5. Protossido di azoto (N2O) 10 t/a 6. Ammoniaca (NH3) 10 t/a 7. Composti organici volatili non metanici (COVNM) 100 t/a 8. Ossidi di azoto (Nox) 100 t/a 9. Polifluorocarburi (PFC) 100 Kg/a 10. Esafluoruro di solfo (SF6) 50 Kg/a 11. Ossidi di solfo (SOx) 150 t/a 2 - Metalli e composti (9) 12. Arsenico (As) e composti 20 Kg/a 13. Cadmio (Cd) e composti 10 Kg/a 14. Cromo (Cr) e composti 100 Kg/a 15. Rame (Cu) e composti 100 Kg/a 16. Mercurio (Hg) e composti 10 Kg/a 17. Nichel (Ni) e composti 50 Kg/a 18. Piombo (Pb) e composti 200 Kg/a 19. Zinco (Zn) e composti 200 Kg/a 20. Selenio (Se) e composti Kg/a 3 - Sostanze organiche clorurate (13) 21. Dicloroetano-1,2 (DCE) 1000 Kg/a 22. Diclorometano (DCM) 1000 Kg/a 23. Esaclorobenzene (HCB) 10 Kg/a 24. Esaclorocicloesano (HCH) 10 Kg/a 25. Policlorodibenzodiossine e Policlorobenzofurani (PCDD + PCDF) 1 g/a 26. Pentaclorofenolo (PCP) 10 Kg/a 27. Tetracloroetilene (PER) 2000 Kg/a 28. Tetraclorometano (TCM) 100 Kg/a 29. Triclorobenzeni (TCB) 10 Kg/a 30.Tricloroetano-1-1,1 (TCE) 100 Kg/a 31. Tricloroetilene (TRI) 2000 Kg/a 32. Triclorometano 500 Kg/a 33. Policlorobifenili (PCB) Kg/a 4 - Altri composti organici (2) 34. Benzene (C6H6) 1000 Kg/a 35. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 50 Kg/a 5 - Altri composti (5) 36. Cloro e composti inorganici 10 t/a 37. Fluoro e composti organici 5000 Kg/a 38. Acido cianidrico 200 Kg/a 39. PM 50 t/a 40. PM t/a Emissione Procedura di determinazione M/C/S Tipologia di emissione P o P+D 62

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