Data base delle normative regionali sulla casa. al 30 settembre 2011

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2 Data base delle normative regionali sulla casa al 30 settembre 2011

3 CDP Investimenti Sgr Spa Indirizzo Via Goito, Roma Italia Telefono Sito internet Società soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti Spa Foto di copertina di Herman van Doorn: case Schoolenaer a Haarlem in Olanda dello studio di Herman Hertzberger, progettista Architectuurstudio HH/Patrick Fransen

4 Indice Regione Abruzzo 7 Regione Basilicata 11 Regione Calabria 15 Regione Campania 27 Regione Emilia Romagna 35 Regione Friuli Venezia Giulia 41 Regione Lazio 51 Regione Liguria 63 Regione Lombardia 79 Regione Marche 91 Regione Molise 99 Regione Piemonte 111 Regione Puglia 127 Regione Sardegna 139 Regione Sicilia 145 Regione Toscana 155 Regione Trentino Alto Adige Provincia Autonoma di Bolzano 167 Regione Trentino Alto Adige Provincia Autonoma di Trento 185 Regione Umbria 199 Regione Valle D Aosta 213 Regione Veneto 227 Questa pubblicazione è stata predisposta in occasione della preview di Urbanpromo 2011 sul Social Housing e raccoglie i dossier regionali sulla normativa in materia di casa. La versione integrale del data base e gli allegati normativi e legislativi è pubblicata sul sito internet di CDP Investimenti Sgr, all indirizzo: Sul sito è pubblicata anche la documentazione relativa alle città di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Firenze, Genova, Imperia, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Roma, Rovereto, Salerno, Savona, Torino, Trento, Trieste, Venezia. Presentazione 3

5 4 Presentazione

6 Presentazione Tra le attività di supporto tecnico per l attuazione degli investimenti del Fondo Investimenti Abitare (FIA), CDP Investimenti Sgr ha ritenuto di dotarsi di una ricognizione sulle politiche regionali per l edilizia residenziale sociale. Questo lavoro è stato stimolato dall esigenza di conoscere le scelte, le regole e gli indirizzi su questa materia delle Regioni e per facilitare i rapporti con le varie realtà locali, differenziate per fabbisogni, per situazioni economiche e sociali, per legislazione e, infine, per le prospettive e per le diverse modalità di risposta al disagio abitativo. In occasione della preview di Urbanpromo 2011 sul Social Housing, che si tiene a Torino il 13 e il 14 ottobre 2011, è stata predisposta questa pubblicazione che raccoglie i dossier regionali prodotti e che, unitamente alla documentazione relativa ad alcuni comuni capoluogo e agli allegati normativi e legislativi, sono pubblicati nel sito internet di CDP Investimenti Sgr, all indirizzo: Il lavoro è stato svolto nel corso del 2010 e in parte del 2011, nell ambito di un gruppo tecnico composto da CDP Investimenti Sgr e dalla struttura di Strategie immobiliari della Direzione pianificazione dell Agenzia del demanio 1. Le analisi si sono concentrate sulle seguenti tematiche, ritenute di particolare rilievo ai fini della strutturazione di un progetto di edilizia privata sociale: tipologie di intervento e relativi costi di realizzazione; categorie di assegnatari e requisiti di accesso, permanenza e decadenza dal diritto di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; elementi economici e localizzativi degli accordi dei contratti concordati ex L. 431/98 riguardanti le maggiori città delle Regioni analizzate. La struttura della documentazione, che costituisce il data base, è organizzata in base alle categorie di intervento: pubblica (sovvenzionata e agevolata), sociale, privata (limitatamente alla locazione). I dati, le informazioni, la normativa e i documenti citati sono riferiti in parte al luglio 2010 e in parte all aprile Più nel dettaglio, il data base è stato ordinato in base: ai tre canali principali di modalità di intervento dell edilizia residenziale pubblica costituiti dalla edilizia sovvenzionata, a totale carico dello Stato, da quella agevolata, a carico dello Stato per la parte relativa alla copertura parziale degli interessi sui mutui per l acquisto della prima casa o per un canone di locazione calmierato e, infine, da quella convenzionata, nella quale gli operatori privati si accordano con l amministrazione 1 I rappresentanti nel gruppo di lavoro di CDP Investimenti SGR sono Giovanni D Onofrio, Giampiero Marchiò e Giacomo Galletto dell Area Investimenti. In seguito, è intervenuto Stefano Brancaccio, responsabile delle Relazioni Territoriali. La UO Strategie immobiliari, diretta da Rosario Manzo, è composta da Simona Boccaccini, Francesca Fuccella e Barbara Rigamonti. Presentazione 5

7 locale sul prezzo di cessione degli immobili o sul canone di locazione, in genere nell ambito di interventi privati; alle prime iniziative di edilizia residenziale sociale la cui nozione, culturale e giuridica, si è formata più di recente ed è oggetto di normative e iniziative ancora non omogenee e consolidate (Finanziaria 2008, DM 22 aprile 2008, leggi regionali, ecc.); al mercato della locazione privata ex L. 431/98, con riferimento al cosiddetto canale concordato il cui canone è stabilito da Accordi di livello nazionale e territoriale e si differenzia, nelle aree metropolitane, anche in base alle varie zone delle città. I dossier sono stati presentati, nell aprile del 2011, ai rappresentanti delle Regioni nel corso di una riunione tecnica della Conferenza delle Regioni e successivamente dagli stessi revisionati e integrati. Per il lavoro svolto, alla Regione Basilicata, capofila in materia di politiche della casa in seno alla Conferenza, e ai rappresentanti tutti va il ringraziamento di CDP Investimenti Sgr. I dossier sono stati redatti per tutte le Regioni secondo la seguente struttura: norme di riferimento: elenco della legislazione regionale e locale che regolamenta la materia; note: elementi aggiuntivi, relativi alle politiche regionali e locali; costo convenzionale di produzione: individuazione dei costi relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione degli appartamenti; categorie di assegnatari/beneficiari: indicazione degli assegnatari/beneficiari degli alloggi attraverso i requisiti richiesti per le graduatorie; requisiti minimi: individuazione dei requisiti minimi degli assegnatari/beneficiari per accedere alle graduatorie di ammissibilità; localizzazione degli interventi: eventuale indicazione delle aree o delle quantità di superfici destinate dagli strumenti urbanistici per l edilizia pubblica; determinazione canone concordato ex L. 431/1998: elencazione dei criteri per la determinazione del canone su base reddituale per l edilizia pubblica e sociale e in base alle tabelle degli accordi territoriali e alle simulazioni per la locazione privata. Ogni dossier rimanda agli allegati relativi: alle norme (leggi e atti amministrativi) che regolano la materia nel territorio di riferimento; alle delibere approvate dagli enti territoriali e locali; ai bandi e convenzioni per la costruzione e l assegnazione degli alloggi; ai progetti in corso; agli accordi territoriali ex L. 431/98; a eventuali documenti istituzionali di politica abitativa. Al fine di poter effettuare valutazioni comparative rispetto ai livelli di canoni ammissibili nei progetti presentati, nella parte relativa alla locazione privata, riguardante la determinazione del canone concordato sono state elaborate alcune simulazioni per tutte le città considerate. Tutta la documentazione di riferimento e i dossier sono reperibili sul sito Settembre Presentazione

8 Regione Abruzzo Edilizia residenziale pubblica NORME DI RIFERIMENTO NOTE CATEGORIE DI ASSEGNATARI REQUISITI MINIMI DETERMINAZIONE CANONE Legge Regionale n. 96/1996 Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione e s.m.i. Delibera Giunta Regionale n. 696 del 13 settembre 2010 Criteri per la predisposizione del programma coordinato di cui all'art. 8 del DPCM "Piano nazionale di edilizia abitativa. Determinazione n. 312 del 20 settembre 2010 Bandi per la predisposizione del Programma Coordinato di cui all art. 8 del DPCM Piano nazionale di edilizia abitativa. Criteri approvati con Delibera G.R. 696 del Allegati. La Legge Regionale n. 96/1996 e s.m.i. disciplina le procedure per l'assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la determinazione dei relativi canoni. Con Deliberazione di Giunta Regionale n.696 del sono stati approvati i criteri per la predisposizione del Programma Coordinato di cui all'art.8 del DPCM "Piano Nazionale di edilizia abitativa", ed è stata stabilita, altresì, l'indizione dei bandi per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione a canone concordato, a canone sostenibile, con locazione a termine e per alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata. Con successiva Determinazione DC7 n.312 del sono stati approvati i relativi modelli dei bandi, nonché stabilite le regole ed i tempi per la presentazione delle domande. L'assegnazione degli alloggi ERP è gestita con meccanismo di graduatoria aperta ed aggiornata annualmente tramite bando comunale. I beneficiari sono persone e nuclei familiari in disagio economico, familiare, abitativo che non possono permettersi un alloggio sul libero mercato. cittadinanza italiana, o di uno Stato dell Unione Europea o altra condizione equiparata, prevista dalla legislazione vigente; avere la residenza o prestare attività lavorativa in un comune della Regione ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia; non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso di abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata alle esigenze del nucleo familiare; assenza di precedenti assegnazioni o contributi; limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare di ,82 per un nucleo familiare di due persone (fonte bando ERP 2011 Comune di Pescara). Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art.1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le seguenti fasce: 1. il canone di locazione è pari a lire [ 12,50 ndr] mensili qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima I.N.P.S. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati o, comunque, privi di reddito; 2. canone sociale pari al 4,2% del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, Regione Abruzzo 7

9 IMMOBILI DA DESTINARE A ERP COSTI DI COSTRUZIONE pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato; il canone così determinato non può essere comunque inferiore a quello relativo al precedente punto 1; 3. reddito annuo complessivo del nucleo familiare fino all'importo stabilito quale limite di reddito per l'accesso; il canone è pari al 75% di quello stabilito ai sensi dagli articoli precedenti; 4. reddito annuo, complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25% del suddetto limite: il canone è pari al 90% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti; 5. reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 4) ed il valore stabilito quale limite per la decadenza: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti; 6. reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 5) e la maggiorazione del 50% di tale limite: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 100%; 7. reddito annuo complessivo del nucleo familiare oltre il limite superiore indicato al precedente punto 6): il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 150%. I canoni relativi alle fasce dalla 3^ alla 7^ non possono comunque essere inferiori al canone relativo alla fascia 2. Non si rilevano innovazioni nella modalità di reperimento delle aree. Deliberati dalla Giunta Regionale per i seguenti tipi di intervento: nuova edificazione; recupero primario; recupero secondario; recupero edifici da acquisire; manutenzione straordinaria. Edilizia residenziale sociale: contributi per la prima casa NORME DI RIFERIMENTO NOTE Legge Regionale n. 25/2001 Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa e s.m.i. Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 25/2001 concernente contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa. Con la L.R. n. 25/2001 la Regione concede contributi in conto interesse, con abbattimento di quattro punti sul tasso praticato dagli Istituti di Credito convenzionati, o contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni ed edifici ad uso prima casa. Gli interventi sono finanziati attraverso la FIRA S.p.A., la Finanziaria Regionale Abruzzese ( che stipula apposita Convenzione con Istituti di Credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui decennali a tasso fisso. L alloggio per il quale si richiede l agevolazione deve avere una superficie massima di 110 mq utili. L'importo del mutuo agevolato non può essere superiore a per unità immobiliare fino ad un massimo di per interventi coordinati su più unità immobiliari e comunque non superiore al 90% del valore dell'intervento. Qualora l'intervento sia proposto da un Ente Pubblico e realizzato in Comuni con popolazione 8 Regione Abruzzo

10 CATEGORIE DI BENEFICIARI REQUISITI MINIMI ENTITA DEL CONTRIBUTO inferiore a abitanti, il mutuo agevolato può coprire il 100% dell'intervento. Nuclei familiari, giovani coppie, imprese di costruzione, cooperative edilizie, Enti pubblici. cittadinanza italiana, o di uno Stato dell Unione Europea o altra condizione equiparata, prevista dalla legislazione vigente; residenza o attività lavorativa nel Comune dove è sito l alloggio o l intervento; non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso di abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata alle esigenze del nucleo familiare; assenza di precedenti agevolazioni pubbliche per le stesse finalità. Il contributo è calcolato sull importo massimo dell intervento di ,53 facendo riferimento, a seconda dei casi,, alla somma indicata sul computo metrico o sull atto notarile o sul contratto di mutuo. Locazione privata: contributo per l affitto (Fondo Sostegno Affitti) NORME DI RIFERIMENTO NOTE CATEGORIE DI BENEFICIARI REQUISITI MINIMI CONTRIBUTO AL CANONE Legge n. 431/1998 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. E un contributo pubblico dato alle famiglie titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato con un canone di affitto alto rispetto al totale del reddito familiare. La legge istituisce un Fondo Regionale dal quale tutti gli anni vengono trasferiti ai Comuni i finanziamenti per i cittadini. Tutti i cittadini che hanno difficoltà ad accedere al mercato delle locazioni private, ad eccezione di quelli già assegnatari di alloggio pubblico. cittadinanza italiana, o di uno Stato dell Unione Europea o altra condizione equiparata, prevista dalla legislazione vigente; residenza in un comune della Regione quale conduttore in locazione di alloggio non a canone sociale; titolarità di un contratto di locazione per un alloggio sito nel Comune di cui si riferisce il bando (escluso ERP) e residenza anagrafica nell alloggio; reddito annuo complessivo non superiore al limite per l accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ( ,82); non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso di abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata alle esigenze del nucleo familiare; incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo: FASCIA A - In misura non inferiore al 14%, se il reddito annuo complessivo è non superiore ad ,56; FASCIA B - In misura non inferiore al 24%, se il reddito annuo complessivo è non superiore a ,82. I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25% in presenza di nuclei familiari che includono soggetti disabili, ovvero familiari ultra sessantacinquenni, o disabili. (fonte: Comune di Pescara Avviso pubblico per l assegnazione di contributi a favore di conduttori di immobili ad uno abitativo quale sostegno per il pagamento del canone di locazione anno 2010 ). Il contributo teorico è calcolato sulla base dell incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolato ai sensi del Decreto legislativo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni: Regione Abruzzo 9

11 fascia A: il contributo è tale da ridurre l incidenza al 14% per un importo teorico massimo arrotondato di Euro 3.098,74; fascia B: il contributo è tale da ridurre l incidenza al 24% per un massimo teorico arrotondato di Euro 2.324,05. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. 10 Regione Abruzzo

12 Regione Basilicata Edilizia residenziale pubblica NORME DI RIFERIMENTO NOTE Legge Regionale n. 24 del Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale e s.m.i. Decreto Presidente Giunta Regionale n. 147 del Nuovi limiti di costo di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata e Agevolata e s.m.i. Determinazione dirigenziale n febbraio 2011 Aggiornamento all'anno 2010 dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di cui al D.P.G.R. 14 giugno 2007, n All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare. COSTO DI COSTRUZIONE Il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 147 del fissa i limiti di costo di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata e Agevolata. I costi sono stati aggiornati dalla determinazione dirigenziale n.66 del 2011 come segue: Nuova Edificazione costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.N.): /mq 620,72 costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.N.): /mq 837,97 costo totale di intervento (C.T.N.): /mq 1248,57 Recupero Primario costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.P.) /mq 372,44 costo di realizzazione del recupero primario (C.R.P.) /mq 629,42 costo totale dell'intervento recupero primario (C.T.P.) /mq 944,14 Recupero Secondario costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.S.) /mq 240,49 costo di realizzazione del recupero secondario (C.R.S.) /mq 353,99 costo totale dell'int.to di recupero secondario (C.T.S.) /mq 460,18 CATEGORIE DI ASSEGNATARI REQUISITI MINIMI DETERMINAZIONE CANONE I beneficiari sono persone e nuclei familiari in disagio economico, familiare, abitativo che non possono permettersi un alloggio sul libero mercato. cittadinanza italiana o altra condizione equiparata, prevista dalla legislazione vigente; residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso; limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili; assenza di precedenti assegnazioni di un alloggio di edilizia resistenziale pubblica o altro alloggio costruito con il contributo di fondi pubblici o contributi; assenza di precedenti occupazioni senza titolo di un alloggio di edilizia resistenziale pubblica; limite massimo di reddito per l'accesso (denominato reddito convenzionale) ,00 (entro la fine del 2010 la Legge prevede che questo venga sostituito dall indicatore ISEE). Il canone di locazione previsto viene determinato sulla base del reddito degli Regione Basilicata 11

13 IMMOBILI DA DESTINARE A ERP assegnatari, tenendo conto del valore locativo dell'alloggio. Gli assegnatari a seconda del reddito del nucleo familiare, vengono inseriti in tre fasce distinte: fascia A fascia B fascia C A ciascuna delle tre fasce corrisponde una diversa applicazione del canone. Data l articolazione della metodologia utilizzata dalla Regione Basilicata per determinare l entità del canone in relazione alle 3 fasce di appartenenza si rimanda alla Legge Regionale n. 24 del Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale e s.m.i. Non si rilevano innovazioni nella modalità di reperimento delle aree. Edilizia residenziale sociale: contributi per la prima casa NORME DI RIFERIMENTO NOTE COSTO CONVENZIONALE DI PRODUZIONE CATEGORIE DI ASSEGNATARI Legge Regionale n. 25 del Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Delibera Giunta Regionale n. 693 del Approvazione bando per la realizzazione nella Regione Basilicata di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Art. 4 L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Decreto Presidente Giunta Regionale n. 147 del Nuovi limiti di costo di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata e Agevolata e s.m.i. La L.R. n. 25 del prevede speciali forme di incentivazione espressamente finalizzate alla riqualificazione degli immobili pubblici residenziali. In particolare, l'articolo 4, comma 1, stabilisce che la Regione, attraverso procedure di evidenza pubbliche, promuove e valuta proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza libera. Tali proposte devono avvenire nell'ambito di Programmi integrati di edilizia residenziale e riqualificazione urbana in Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli con più di abitanti e possono essere presentate alla Regione anche dai privati senza ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi natura attraverso accordi tra amministrazioni (Accordi di programma) e convenzioni pubblico-privato. La Regione da priorità alle proposte di riqualificazione e riuso del patrimonio esistente rispetto a quelle di nuova realizzazione. I successivi commi dell'articolo in questione stabiliscono poi le modalità (canone e termine di durata) con cui gli alloggi devono essere locati e successivamente alienati. Per quanto riguarda situazioni concrete, a titolo esemplificativo, si fa riferimento al Bando di concorso per l assegnazione di n. 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione, per un periodo non inferiore ad dieci anni, nel comune di Rionero, località Gaudo Contratto di Quartiere II pubblicato a maggio 2009 dall ATER di Potenza. Il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 147 del fissa i limiti di costo di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata e Agevolata come indicati nella tabella esposta per l edilizia residenziale pubblica. Persone e nuclei familiari sociali a reddito medio-basso che non hanno i requisiti per accedere all offerta pubblica ed al tempo stesso, però, non riescono a trovare risposte sul libero mercato dell affitto. 12 Regione Basilicata

14 REQUISITI MINIMI DETERMINAZIONE CANONE IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE cittadinanza italiana o altra condizione equiparata, prevista dalla legislazione vigente; residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso; assenza di altra abitazione nel Comune cui si riferisce il bando di concorso; assenza di precedenti assegnazioni o contributi; assenza di precedenti occupazioni senza titolo di un alloggio di edilizia resistenziale pubblica o altro alloggio costruito con il contributo di fondi pubblici; reddito complessivo non superiore a ,46. La L.R. n. 25/2009 stabilisce che Il canone annuo di locazione non può eccedere la misura del canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, sulla base dei parametri stabiliti negli accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini. Il canone di locazione mensile sarà rapportato alla superficie complessiva (Sc) di ogni singolo alloggio e al valore millesimale attribuito allo stesso. La legge n. 25/09 prevede speciali forme di incentivazione. In particolare, l'articolo 4, stabilisce che la Regione con procedure di evidenza pubbliche, promuove e valuta proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza libera. Locazione privata: contributo per l affitto (Fondo Sostegno Affitti) NORME DI RIFERIMENTO NOTE CATEGORIE DI BENEFICIARI REQUISITI MINIMI L. 431/98 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Si tratta di un contributo pubblico dato alle famiglie titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato con un canone di affitto alto rispetto al totale del reddito familiare. Questa misura di sostegno all accesso alle abitazioni in locazione é prevista dalla L. 431/98, che istituisce a tale proposito un Fondo Regionale dal quale tutti gli anni vengono trasferiti ai Comuni i finanziamenti per i cittadini. La regione definisce ogni anno le modalità di gestione del fondo, i requisiti per fare domanda, la somma da destinare ad ogni Comune. Tutti i cittadini aventi requisiti di legge, il cui reddito familiare non sia superiore a quello previsto per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. cittadinanza italiana o altra condizione equiparata, prevista dalla legislazione vigente; residenza anagrafica nel Comune oggetto del bando; titolarità di contratto per un alloggio ad uno abitativo sito nel Comune oggetto del bando; assenza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parte di essi, ovunque ubicati; reddito convenzionale non superiore a ,01; per i nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a ,20 la percentuale d incidenza del canone sul reddito stesso deve essere superiore al 14% (FASCIA A) per i nuclei familiari con reddito complessivo superiore a ,20 e con reddito convenzionale inferiore a ,00 la percentuale Regione Basilicata 13

15 CONTRIBUTO AL CANONE d incidenza del canone sul reddito convenzionale deve essere superiore al 24% (FASCIA B) Coloro che sono collocati in fascia A ricevono un contributo pari alla quota eccedente il 14% del reddito fino alla copertura del canone di locazione e fino ad un massimo di 3.098,74 Coloro che sono collocati in fascia B ricevono un contributo pari alla quota eccedente il 24% del reddito convenzionale fino alla copertura del canone di locazione e fino ad un massimo di 2.324,06 14 Regione Basilicata

16 Regione Calabria Edilizia residenziale pubblica NORME DI RIFERIMENTO NOTE CATEGORIE DI ASSEGNATARI Legge Regionale n 32/1996 Disciplina per l assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Legge Regionale n. 12/2002 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio legge urbanistica della Calabria Legge Regionale n. 36/2008 Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale. Legge regionale n. 21/2010 Misure straordinarie a sostegno dell attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale Uno degli obiettivi del Piano Casa approvato l 11 agosto 2010 è quello di incrementare, in risposta ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica avviando un processo di riqualificazione delle aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali (art 2, comma 1, lettera c). Già la legge regionale 36/2008 aveva fra i suoi obiettivi quello di riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali. Con tale legge il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo annuo, per 10 anni, di ,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II " ammessi nel D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai abitanti. Le eventuali somme residue rivenienti da tale programmazione possono essere utilizzate per programmi finalizzati al completamento di alloggi ERP incompiuti e alla realizzazione di infrastrutture finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche di alloggi ERP, ovvero la concessione di contributi a fondo perduto, per un importo massimo del 50% della spesa complessiva, per l'installazione di impianti di approvvigionamento di risorsa idrica. L ultima legge specifica per la disciplina degli alloggi ERP è quella del 1996 pertanto i requisiti, gli assegnatari e la determinazione del canone di locazione provengono da tale legge. Nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3 grado. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 per cento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di Regione Calabria 15

17 REQUISITI MINIMI DETERMINAZIONE CANONE emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata; b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente; d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno; e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge; f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli Enti gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato tenendo conto del reddito convenzionale annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Art. 35 Calcolo del canone di locazione. 1. Il canone di locazione degli alloggi è determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione dei canoni. A1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione minima INPS. Il canone mensile di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 è di lire (diecimila). A2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti) sia non 16 Regione Calabria

18 superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato. Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti in tale fascia deve essere corrisposto un «canone sociale» pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto «canone sociale» è ridotto del 10 per cento per ogni componente nel nucleo oltre le due persone; per ogni componente che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del canone in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non può comunque derivare un «canone sociale» inferiore a lire mensili per vano convenzionale; tale importo viene adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi accertati dall'i.s.t.a.t. per l'anno precedente. B1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia non superiore a lire (16). I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B1, sono tenuti a corrispondere un «canone di riferimento» pari al 3 per cento del valore catastale dell'alloggio. B2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra lire (17) e lire I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B2 sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 3,1 per cento al 4 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire (18) e quello massimo di lire ; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra. B3) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra lire e lire I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B3 sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 4,1 per cento al 6 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di lire e quello massimo di lire ; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra. C) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia superiore al limite di decadenza che è stabilito in lire I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono tenuti a corrispondere un canone di locazione pari al 7,5 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire il canone di locazione subirà un ulteriore incremento di un punto percentuale rispetto al 7,5 per cento per ogni milione d'incremento del reddito. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone di riferimento è pari per i nuclei della fascia B1 al 75 per cento, per i nuclei della fascia B2 all'85 per cento e per i nuclei della fascia B3 al 100 per cento del canone determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge n. 392 del 1978, mentre il canone di locazione per i nuclei familiari della fascia C è pari al 165 per cento del canone determinato con Regione Calabria 17

19 IMMOBILI DA DESTINARE A ERP le disposizioni anzidette, con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di reddito annuo complessivo eccedente il limite di lire Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di cui alla fascia B, pari al 75 per cento, all'85 per cento ed al 100 per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito delle rispettive fasce. 4. Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso l'applicazione di percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi stessi, non oltre il raggiungimento del limite inferiore di fascia. 5. I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere B1, B2, B3 e C sono ridotti, rispettivamente del 18 per cento, 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap. 6. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone. 7. Le A.T.E.R.P. e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, sia garantito il pareggio costi - ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge n. 457 del 1978, dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale. 8. Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno apporta eventuali necessarie variazioni al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione alle percentuali ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio. 9. Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate con deliberazione della Giunta regionale alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n (16) L'originario importo di lire è stato così modificato dall'art. 7, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14. (17) L'originario importo di lire è stato così modificato dall'art. 7, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14. (18) L'originario importo di lire è stato così modificato dall'art. 7, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14. All interno degli strumenti di pianificazione comunale (Piano strutturale P.S.C. ed il Regolamento Edilizio e Urbanistico R.E.U.; Piano Operativo Temporale P.O.T.; Piani Attuativi Unitari (P.A.U.); strumenti di pianificazione negoziata), nella fattispecie nei P.A.U. vengono definiti i comparti edificatori e gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., a condizione che le modifiche riguardino l inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'articolo 3 della legge n. 167 (L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per 1 Le somme sono destinate: a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali; b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato; c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione; d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge; e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblici carenti di tali opere. 18 Regione Calabria

20 COSTI DI COSTRUZIONE cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato). Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d interventi: a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano; c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. La realizzazione dei P.R.U. prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all interno delle aree oggetto di programma. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel P.R.U. sono: a) il recupero degli edifici pubblici nell ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione; b) il completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) l integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare su aree contigue o prossime, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli abitativi siano utilizzati quali «case parcheggio» nell intesa che a fine locazione essi tornino nella piena disponibilità dell operatore. La Delibera Giunta Regionale 09 dicembre 2008, n. 934 ha adeguato i costi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Edilizia residenziale sociale: contributi per la prima casa NORME DI RIFERIMENTO Legge Regionale n. 36/2008 Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale. Legge regionale n. 21/2010 Misure straordinarie a sostegno dell attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale Decreto n del 31 dicembre 2008 Art 5 Legge regionale 16 ottobre 2008 n. 36 Approvazione bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà. Delibera Giunta Regionale 202/2010 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 33; D.M. 15 settembre 2004 Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato abitazioni in affitto Bando integrativo. Regione Calabria 19

21 NOTE Le finalità che si intendono perseguire con i primi articoli della legge 36/2008 sono: riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali; elevare la qualità urbana, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali, con il sostegno alla diffusione dei criteri della bioedilizia e della progettazione urbana ecosostenibile, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di energia sia nel ciclo urbano che nell utilizzo delle risorse energetiche; favorire l'accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito mediobasso; contrastare la rigidità del mercato degli affitti e dell'acquisto della prima casa che colpisce in particolare le giovani coppie ed i cittadini a basso reddito; fronteggiare la nuova emergenza abitativa degli studenti fuori sede nelle aree di insediamento delle Università calabresi; migliorare l'offerta, rispetto alla domanda propria delle problematiche legate alla sempre maggiore presenza di anziani e quindi agli aspetti legati alla residenzialità ed al loro inserimento sociale; favorire l'inserimento dei lavoratori extracomunitari all'interno delle comunità ove sono maggiormente presenti; ridurre il disagio per le ragazze madri; ridurre il disagio per le famiglie al cui interno c'è un diversamente abile. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo annuo, per 10 anni, di ,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II " ammessi nel D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai abitanti. La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo , ai sensi del D.lgs. 112/98, di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il e, comunque, con i fondi previsti nella UPB del bilancio regionale. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque ha avuto autorizzazione alla stipula della convenzione con i comuni beneficiari entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione indica la data di inizio e di ultimazione dell'intervento. In casi di inadempienza il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è tenuto ad attivare la procedura di revoca previa relativa diffida. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale LL.PP. ed acque è tenuto a verificare l'eventuale impossibilità dei comuni interessati dal finanziamento di cui al comma 1 a procedere all'attuazione del programma pubblico-privato per come già valutato negli esiti conclusivi dal D.M. n. 176/A, anche per ragioni connesse alla sopraggiunta indisponibilità dei soggetti privati a procedere all'attuazione degli interventi privati con vigenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l'individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la 20 Regione Calabria

22 eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è autorizzata per le finalità di cui all'art.1 della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da ripartire per le categorie ed i soggetti beneficiari. L'investimento è da ripartire secondo il seguente tabella: alloggi in proprietà alloggi in locazione Cooperative di abitazione Imprese 60% 40% Comuni/ Aterp Università 15% 40% 40% 5% Ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 le risorse della presente legge sono suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concertazione ivi previsto, secondo le seguenti percentuali: 51% per gli interventi edilizia da concedere in locazione; 49% per gli interventi edilizia da concedere in proprietà. Delib. G.R. 3 marzo 2010, n Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato « abitazioni in affitto» - Bando integrativo. Bando di concorso integrativo per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere il locazione a canone convenzionato. Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato " abitazioni in affitto". La Giunta Regionale, in attuazione del D.M. 27 dicembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indice il presente bando integrativo per l'individuazione degli operatori - Comuni, ATERP (Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale), Imprese di costruzione e Cooperative edilizie di abitazione e rispettivi Consorzi, nonché le Persone Giuridiche da questi costituite - da incaricare della realizzazione, recupero o acquisto di alloggi da concedere in locazione, al canone convenzionato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari in difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili con priorità per le categorie sociali deboli ed i nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il contributo è determinato in percentuale sul costo convenzionale dell'intervento desumibile dai modelli QTE (quadri tecnici economici) secondo i costi approvati in ultimo Delib.G.R. 9 dicembre 2008, n Le disponibilità finanziarie sono quelle risultanti dalle economie accertate sul Programma denominato " abitazioni in affitto" così come indicate nella D. G. R. che approva il presente bando integrativo. I soggetti attuatori degli interventi di locazione a termine o per la locazione permanente dovranno dare priorità, alle richieste di alloggi in locazione formulate da categorie sociali deboli e nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto. La locazione a termine non può essere inferiore ad otto o quindici anni e gli alloggi realizzati non possono essere ceduti prima della scadenza del termine della locazione. Alla scadenza del termine della locazione. Il contratto è risolto di diritto e gli alloggi possono essere ceduti per singole unità immobiliari, con diritto di prelazione a favore dei conduttori. È consentita, anche prima della scadenza del termine di otto o quindici anni, la cessione di immobili costituenti complessi unitari, purché chi acquista, garantisca la prosecuzione della locazione per l'intera durata. Il contributo concedibile in un'unica soluzione all'operatore è determinato nel modo seguente: Regione Calabria 21

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