BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 41

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1 36 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2014, n Utilizzazione agronomica del digestato come sottoprodotto. Deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2014 n Caratteristiche tecniche del digestato per il suo utilizzo - Determinazioni. LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta dell assessore Silvano Rometti; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di approvare l Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, il quale stabilisce le caratteristiche e le condizioni alle quali è possibile utilizzare agronomicamente il digestato di cui alla deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2014, n. 880; 3) di stabilire che la verifica delle caratteristiche del digestato dovrà avvenire mediante apposite analisi da effettuarsi presso laboratori pubblici o laboratori privati riconosciuti per le specifiche prove necessarie alla caratterizzazione del digestato; 4) di stabilire altresì che, non appena pubblicato il decreto ministeriale previsto dal d.l. 83/2011, si provvederà alla emanazione dell apposita normativa regionale di recepimento, la quale andrà a sostituire le disposizioni adottate con la deliberazione n. 880/2014 e con il presente provvedimento; 5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. (su proposta dell assessore Rometti) La Presidente MARINI DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Utilizzazione agronomica del digestato come sottoprodotto. Deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2014, n Caratteristiche tecniche del digestato per il suo utilizzo - Determinazioni. Premesse Nella seduta del 14 luglio scorso la Giunta regionale ha adottato l atto n. 880, deliberato ai sensi dell articolo 17 comma 1 del regolamento interno della Giunta, in materia di utilizzazione agronomica del digestato proveniente da fuori regione, quale sottoprodotto ai sensi ai sensi dell articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n In particolare la Giunta regionale ha stabilito che: è consentita l utilizzazione agronomica del digestato, come definito dal regolamento regionale n. 4/2011, considerato sottoprodotto ai sensi dell articolo 184bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., prodotto da impianti a biogas aziendali o interaziendali ubicati fuori regione; l utilizzazione in ambito regionale del digestato proveniente da impianti ubicati fuori regione è limitata al solo quantitativo fornito in ingresso all impianto da parte di imprese agricole umbre; l utilizzazione è consentita purché vengano rispettate tutte le condizioni indicate dall art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 ai fini della configurazione del sottoprodotto. In particolare, l utilizzo deve avvenire nell ambito di una pratica legale di utilizzazione agronomica e quindi nel rispetto della relativa disciplina nazionale (art. 112 del d.lgs.

2 37 152/2006 e d.m. 7 aprile 2006), della direttiva regionale di cui alla deliberazione di G.R. 6 settembre 2006, n e del Piano di utilizzazione agronomica di cui alla deliberazione di G.R. 7 dicembre 2005, n. 2052; la certezza della filiera e del reimpiego deve essere garantita attraverso appositi contratti dai contenuti puntuali; il digestato in uscita dall impianto deve avere le caratteristiche e rispondere a condizioni tecniche il cui utilizzo è precisato con successivo atto; l ubicazione degli impianti a biogas deve essere contenuta entro un raggio di 30 km dal confine regionale e comunque il trasporto e l utilizzo del digestato non può avvenire oltre il raggio di 30 km dall ubicazione dell impianto ed il trasporto non può produrre una emissione di CO 2 superiore a dodici chilogrammi; l utilizzazione agronomica del digestato di cui al punto 1 è consentita attraverso la presentazione del Piano di Utilizzazione agronomica di cui alla D.G.R. 2052/2005. La decisione della Giunta è maturata per dare una prima attuazione all articolo 52, comma 2-bis del d.l. 83/2011, il quale prevede che: ai sensi dell articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Tale norma rinvia ad uno specifico decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. Di fatto, quindi, la Giunta regionale ha inteso dettare norme in anticipazione al prossimo decreto ministeriale. Il decreto in oggetto, elaborato dal confronto tra i Ministeri competenti e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nell ambito della Conferenza unificata, è ormai in dirittura di arrivo essendo stato ampiamente condiviso nella sua ultima stesura e la sua emanazione è ormai imminente. Il decreto detta dei criteri specifici per la qualificazione del digestato come sottoprodotto, precisando che, fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, ai sensi dell articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal decreto è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore dimostra che siano rispettate caratteristiche e condizioni di utilizzo contenute in uno degli allegati alla proposta di decreto, più precisamente nell allegato IX. Pertanto le indicazioni che la Regione Umbria dovrà dettare per caratterizzare il digestato, nelle more della definitiva approvazione del suddetto decreto, possono desumersi proprio dall allegato IX, nella versione emendata dalla Regione Umbria stessa nell ultima riunione tecnica tenutasi sull argomento in data 11 giungo scorso. L allegato prevede tra le altre una specifica tipologia di digestato, prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati con: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; materiale agricolo derivante da colture dedicate esclusivamente alla produzione di energia, in percentuale non superiore al 20 per cento in peso rispetto alle altre matrici in ingresso nell impianto di digestione anaerobica (ma la bozza di decreto prevede che le regioni possano adottare limiti ancora più restrittivi); effluenti di allevamento (o stallatico), definiti come: le deiezioni del bestiame, costituite da escrementi o urine, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame di allevamento, anche sotto forma di prodotto trattato; le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura, imprese dedite all allevamento di bestiame, imprese dedite alle attività precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, infine da piccole aziende agro-alimentari operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno; residui dell attività agroalimentare, definiti come: i residui di produzione, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che non derivino da processi che utilizzano prodotti chimici o sostanze pericolose, individuati nel medesimo allegato. Per tale tipologia di digestato sono state previste una serie di condizioni e caratteristiche che certamente garantiscono un utilizzo agronomico corretto e non di pericolo per l ambiente. Tutto quanto sopra riportato viene totalmente riepilogato nell allegato A al presente documento istruttorio. Per tutto quanto sopra espresso, Considerato: che la Giunta regionale, con proprio atto n. 880 del 17 luglio 2014, deliberato ai sensi dell articolo 17 comma 1 del regolamento interno della Giunta, ha consentito l utilizzazione agronomica del digestato proveniente da fuori regione, quale sottoprodotto ai sensi ai sensi dell articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; che con il medesimo atto la Giunta regionale ha stabilito che le caratteristiche e le condizioni tecniche di utilizzo di tale digestato doveva essere precisato con successivo atto;

3 38 che tutte le condizioni e le caratteristiche per la corretta utilizzazione del digestato come sottoprodotto, prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica, sono state discusse e condivise, in sede di Conferenza unificata, tra il Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per le Politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell ambito dell elaborazione dell apposito decreto ministeriale previsto dal d.l. 83/2011 e dei suoi relativi allegati; che, pertanto, tutte le condizioni e le caratteristiche minime che deve presentare il digestato oggetto dell atto deliberativo n. 880/2014, nelle more dell emanazione del decreto sopra richiamato, devono essere desunte dal materiale documentale elaborato e condiviso tra i Ministeri competenti e le Regioni e Province autonome; Si propone alla Giunta regionale di: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione)

4 39 ALLEGATO A CARATTERISTICHE DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE E CONDIZIONI PER IL SUO UTILIZZO Il digestato, sottoprodotto ai sensi ai sensi dell articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, può essere utilizzato in agricoltura rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni previste nell apposita disciplina regionale. Il calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto dei digestati è effettuato come di seguito specificato. Calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto del digestato Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle biomasse caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue. Pdigestato = Pbiomasse Vbiogas x Dbiogas [t] dove: Pdigestato : peso del digestato Pbiomasse : peso delle biomasse caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici) Vbiogas : volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione Dbiogas : densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica) Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio si considera il volume del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido assimilabile al suo peso (1 t 1 m3), in ragione delle comuni densità dei digestati. La quantità di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto zootecnico, calcolato secondo i valori standard di cui all'allegato I del presente DM, e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto di DA. La quota di azoto da altre biomasse viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio. Ncampo_digestato = Nzootecnico + Naltre biomasse x 0,80 [kg]

5 40 dove: Ncampo_digestato : azoto al campo da digestato Nzootecnico : azoto al campo da effluenti zootecnici Naltre biomasse : azoto contenuto nelle altre biomasse caricate al digestore Efficienza d'uso dell'azoto del digestato Nell utilizzo agronomico del digestato vanno considerati i coefficienti di efficienza minima riportati nella tabella che segue. Livello efficienza (%) Da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse vegetali Da liquami suini Da liquami suini in miscela con altre biomasse Alta Da rapporto ponderale tra le colonne 2 e 6 Da effluenti avicoli (stessa efficienza anche per le frazioni chiarificate Frazioni chiarificate di digestati del digestato) Media bassa Da biomasse vegetali Nel calcolo delle superfici necessarie per l utilizzo agronomico la quota di azoto del digestato non derivante da effluenti zootecnici non sottostà ai limiti dei 340 Kg N/ha/anno per le Zone Non Vulnerabili e dei 170 kg N/ha/anno per le Zone Vulnerabili da Nitrati ma contribuisce al raggiungimento dei fabbisogni delle colture secondo l Allegato V del presente DM in ragione dei livelli di efficienza previsti. Resta fermo il limite dei 170 Kg/ha N da effluenti zootecnici nelle zone vulnerabili e dei 340 Kg/ha/anno per le zone non vulnerabili nell applicazione di digestati derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento.

6 41 DIGESTATO AGROINDUSTRIALE Il digestato agroindustriale deve rispettare i valori limite di seguito indicati: Parametro Valore limite Unità di misura Contenuto minimo di sostanza organica 20 % in peso di sostanza secca Fosforo totale 0,4 % in peso di sostanza secca Azoto totale 1,5 % in peso di sostanza secca Piombo totale 140 mg/kg di sostanza secca Cadmio totale 1,5 mg/kg di sostanza secca Nichel totale 100 mg/kg di sostanza secca Zinco totale 500 mg/kg di sostanza secca Rame totale 230 mg/kg di sostanza secca Mercurio totale 1,5 mg/kg di sostanza secca Cromo esavalente totale 0,5 mg/kg di sostanza secca Materiali plastici vetro e metalli (frazione 0,5 % di sostanza secca diametro 2mm) Inerti litoidi (frazione di diametro 5 mm) 5 % di sostanza secca Salmonella Assenza in 25 g di campione t.q. c=0 n=5 m=0 M=0 * c=1 n=5 m=1000 CFU/g M=5000 CFU/g * Escherichia coli c=1 n=5 m=1000 CFU/g M=5000 CFU/g * *n=numero di campioni da esaminare c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

7 42 I residui dell agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui al presente decreto sono i seguenti: sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); sottoprodotti della trasformazione delle olive (acque di vegetazione e sanse umide, anche denocciolate, dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574, senza preventivo trattamento e con divieto di miscelazione nelle fasi di stoccaggio e trasporto); sottoprodotti della trasformazione dell uva (vinacce, graspi, ecc..); sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche,noccioli, gusci, ecc.); sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento,ecc.) sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...) sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...) sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.) sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.) sottoprodotti della lavorazione della birra.

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