DELIBERAZIONE N. 27/40 DEL
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- Giacinta Lentini
- 4 anni fa
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1 Oggetto: Riesame complessivo dell Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto GAB-DEC del 12 novembre 2011 alla Società Fluorsid Spa per l esercizio dell impianto chimico situato nel comune di Assemini. Proponente: Fluorsid S.p.A. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152 del L'Assessore della Difesa dell'ambiente riferisce che la Fluorsid S.p.A. ha presentato a febbraio 2019, a esito della procedura di Valutazione preliminare ex art. 6 comma 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del , l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato Riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto GAB-DEC del 12 novembre 2011 alla Società Fluorsid Spa per l'esercizio dell'impianto chimico situato nel comune di Assemini, ascrivibile alle categorie progettuali di cui all'allegato B1 alla citata Delib.G.R. n. 45/24 del 2017, Punto 8, lettera u) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e lettera g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, con capacità complessiva superiore a 1000 m3. La proposta progettuale è relativa a una serie di interventi di modifica richiesti nel riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale dello Stabilimento (rilasciata con decreto AIA prot. GAB-DEC del , modificato successivamente con decreto AIA del ), oltre alle opere di riordino del layout della viabilità e della recinzione, come di seguito elencate: - modifica n. 2: aumento della capacità produttiva della fase di essiccamento della fluorite; - modifica n. 3: sostituzione del forno dell'impianto di essiccamento fluorite; - modifica n. 4: piccolo forno sperimentale per l'essiccamento della fluorite; - modifica n. 5: ammodernamento delle aree di stoccaggio coperte e introduzione di nuovi sistemi di handling; - modifica n. 6: aumento della capacità produttiva della fase di produzione dell'acido fluoridrico e del solfato di calcio; 1/7
2 - modifica n. 8: aumento della capacità produttiva della fase di produzione dei fluorurati; - modifica n. 9: trattamento degli effluenti gassosi in atmosfera camino unico per la produzione di acido fluoridrico e fluoruro d'ammonio; - modifica n. 10: aumento della capacità produttiva della fase di trattamento del solfato di calcio; - modifica n. 11: installazione di due postazioni di caricamento di anidrite da silo D205-3 e D501 del solfato di calcio tal quale; - modifica n. 12: installazione di postazione di confezionamento della criolite sintetica e fluoruro di alluminio; - modifica n. 13: mulino per la macinazione della criolite; - modifica n. 14: camini di bypass per fase avviamento impianti produzione acido solforico; - modifica n. 15: realizzazione di un nuovo parco serbatoi per lo stoccaggio dell'acido solforico al 98,5%; - modifica n. 16: aumento della capacità produttiva della fase di produzione della fluorite sintetica in scaglie; - modifica n. 17: revamping dell'impianto di trattamento acque reflue; - modifica n. 18: trattamento delle MISE/MISO; - modifica n. 19: costruzione nuova area deposito rifiuti; - modifica n. 20: riorganizzazione della rete fognaria interna; - modifica n. 22: installazione di una postazione di scarico di autocisterne contenenti acido fluoridrico al 25%; - modifica n. 23: installazione di una postazione di carico di autocisterne contenenti acido fluoridrico al 40%; - modifica n. 24: recupero delle acque concentrate di osmosi. La modifica n. 21, di cui all'istanza di riesame dell'aia citata in oggetto, riguardante l'ampliamento della superficie destinata allo stoccaggio all'aperto del solfato di calcio, è stata stralciata dalla proposta oggetto della verifica in esame dalla Società che ha anche dichiarato l'intenzione, per il futuro (dopo il rilascio dell'aia), di non abbancare più materiali all'aperto all'interno dell'area di sedime dello stabilimento produttivo. L'Assessore sinteticamente fa presente che alcune delle sopra elencate modifiche fanno seguito a quanto richiesto da alcuni degli Enti coinvolti nel procedimento di AIA, finalizzate a risolvere le criticità, in particolare, inerenti alla polverosità diffusa (es. chiusura dei capannoni e differenti sistemi 2/7
3 di movimentazione delle materie prime polverulenti); altri interventi previsti sono volti all'aumento della capacità produttiva dei principali prodotti, con misure di tipo gestionale, con ripercussioni su altri parametri di processo e sul quadro emissivo dell'intero impianto. In merito all'iter, l'assessore riferisce che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), considerato il ricadere dell'impianto della società Fluorsid in più categorie progettuali (di cui agli Allegati II e III del D.Lgs. n. 152/2006, parte seconda titolo III) di competenza sia regionale che statale, ha posto un quesito alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM che, con nota prot. n. 230 del , ha ribadito, da ultimo, " la prevalente competenza di codesta Regione in merito allo svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui si è evidenziata la necessità". L'Assessore informa, quindi, che lo SVA ha dato seguito all'iter istruttorio, nel corso del quale, con nota prot. n del , il Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia Iglesias ha comunicato quanto segue: "Il sito interessato dall'intervento non risulta compreso tra i beni paesaggistici di cui agli art. 136, 142, 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e pertanto non è assoggettato ai disposti dell'art. 146 del medesimo decreto, fatta salva la presenza di eventuali aree di interesse archeologico di cui non si è a conoscenza. Relativamente all'impianto progettuale, non si rimarcano specifiche criticità sulla generalità dei lavori proposti, poiché risulta ricompreso nell'area industriale del comune di Assemini, su terreni morfologicamente piani e caratterizzati dalla presenza di strutture industriali già concluse e pertanto dagli aspetti paesaggistici ormai definiti. Si dovranno incrementare le componenti vegetazionali, in modo tale da migliorare la qualità paesaggistica generale del compendio industriale". In data 23 aprile 2019 sono pervenute le osservazioni della Città Metropolitana di Cagliari (prot. n del ), riferite ad alcuni aspetti progettuali, alle emissioni in atmosfera, al rumore e al ricadere del sito produttivo in area SIN. L'Assessore fa presente che lo SVA, nel proseguo dell'istruttoria, acquisita la nota della Società ASQ_171/2019 del 24 aprile 2019, relativa al riscontro ad una nota di ARPAS del , avente ad oggetto Rete di monitoraggio della qualità dell'aria Aria industriale di Macchiareddu Assemini. Segnalazione di superamento di SO2 del aprile 2019, ha convocato la Società, in data 21 maggio, al fine di acquisire alcuni chiarimenti necessari per la conclusione del procedimento di verifica. 3/7
4 In tale occasione, la Società, come riportato nel relativo verbale, ha assunto l'impegno di aggiornare lo studio già presentato con una proposta di condizione ambientale necessaria per prevenire impatti ambientali significativi e negativi proponendo: " un valore di portata massica dei singoli analiti da non superarsi sia nel camino E20 che nel camino E30.quanto più prossimo ai valori di portata massica riportati nello SIA di cui alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza ministeriale conclusasi con provvedimento Decreto prot. DVA_DEC del 7/8/2012". Lo SVA, con nota prot. n del , ha comunicato (ex art. 5, comma 2, allegato B alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017) la necessità di prorogare di trenta giorni il termine per l'adozione del provvedimento, a cui ha fatto seguito la proposta della Società (nota prot. ASQ n. 249 del ), successivamente integrata con ulteriore comunicazione ASQ n. 268/2019 del , significando: - "che con la condizione ambientale volontaria già formalmente proposta si impegnava a rispettare la riduzione della portata volumetrica massima da a Nm3/h altresì si impegnava a contenere la portata massica puntuale complessiva (E20 + E30) di SO2 entro il valore di 54 kg/h ; - che con la condizione ambientale volontaria proposta, il Gestore si impegna a rispettare, per l'anidride solforosa (SO2), un flusso massico annuo complessivo, per entrambi i camini pari a 360 t/anno in normali e regolari condizioni di esercizio e di marcia e comunque alla massima capacità produttiva attualmente autorizzata in AIA 2011/2015 (rispetto alle cui previsioni nulla cambia con la ND_AIA ); - che il valore medio annuo anzidetto corrisponde di fatto, con un regime di marcia alla massima capacità produttiva, a una emissione di circa 41 kg/h di SO2 ; - si impegna a trasmettere...una relazione sul quantitativo di anidride solforosa emesso annualmente in atmosfera, dando evidenza del rispetto degli impegni formalmente assunti a non superare la porta massica di 360 t/anno di SO2 per gli effluenti emessi in atmosfera dai camini E20 e E30 ". L'Assessore riferisce quindi che lo SVA, preso atto dei pareri/osservazioni pervenuti e dei chiarimenti forniti dalla Società che, tra l'altro, come riportato sopra, ha stralciato, dalle modifiche proposte nel riesame dell'aia, l'ampliamento dello stoccaggio all'aperto del solfato di calcio e dichiarato l'intenzione, per il futuro (dopo il rilascio dell'aia), di non abbancare più materiali all'aperto 4/7
5 all'interno dell'area di sedime dello stabilimento produttivo; considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali da recepire in sede autorizzativa: a. b. considerata la proposta di condizione ambientale fatta dalla Società, si specifica che la portata massica oraria di SO2 complessivamente emessa dai punti E20 ed E30 non dovrà superare un valore pari a 41 kg/h (360 t su base annua), fatti salvi valori più restrittivi che potranno essere definiti in sede di AIA per ciascuna sorgente emissiva; dopo il primo anno di esercizio con la configurazione modificata, la Società dovrà presentare agli Enti di controllo una relazione riassuntiva dei valori emissivi, con particolare riferimento agli inquinanti SO2 e Polveri, di tutti i punti di emissione autorizzati, come risultanti dai monitoraggi previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che dovranno essere confrontati con i valori (massimi) utilizzati nelle simulazioni dello Studio preliminare ambientale. La relazione dovrà contenere un aggiornamento della stima modellistica degli effetti sulla qualità dell'aria dovuti alle emissioni nelle reali condizioni di esercizio da confrontare con i dati dei monitoraggi delle centraline esistenti nell'area di intervento. Le modalità di elaborazione di tale aggiornamento, nonché della frequenza di trasmissione dei dati e l'estensione temporale della medesima (quinquennale) dovranno essere preventivamente concordate con ARPAS. In aggiunta alle condizioni ambientali di cui sopra, la Società dovrà tenere conto di quanto segnalato dagli Enti sopracitati e di seguito riportato: a. Servizio Tutela paesaggistica: "Si dovranno incrementare le componenti vegetazionali, in modo tale da migliorare la qualità paesaggistica generale del compendio industriale"; b. Città metropolitana di Cagliari: "Viste le proposte progettuali di ristrutturazione/ampliamento degli ambienti confinati per i cumuli e la realizzazione di un parco serbatoi per lo stoccaggio dell'acido solforico, tenuto conto delle dimensioni di questi progetti e quindi dei probabili scavi correlati, in riferimento alla situazione stratigrafica delle acque sotterranee, si evidenzia che per quanto concerne le aree di scavo, se le stesse andranno ad intercettare la falda, le acque intercettate 5/7
6 c. dovranno essere captate e trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti"; inoltre, con riferimento al trattamento delle acque di falda nell'impianto di trattamento aziendale, evidenzia che: "l'impianto dovrà garantire quanto previsto dall'art. 243 del D.Lgs. n. 152/2006 e s. m.i. e, pertanto, il trattamento delle acque di falda emunte dovrà confermare un'effettiva riduzione della massa dei contaminanti scaricati. Inoltre, precisa che il Progetto di MISO citato dalla Società è stato oggetto di conferenza di servizi istruttoria convocata dal MATTM in data e del successivo incontro tecnico del nel quale si è giunti alla seguente conclusione: la Società dopo aver ultimato i lavori riguardanti l'eliminazione delle perdite rilevate nell'impianto fognario di stabilimento e il monitoraggio della rete piezometrica inerente alla bonifica, per tre campagne con cadenza mensile, dovrà confermare o ripresentare il progetto di MISE, al fine della sua approvazione". Tutto ciò premesso, l'assessore della Difesa dell'ambiente, constatato che il Direttore generale dell'assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SVA. La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'assessore della Difesa dell'ambiente DELIBERA - di non sottoporre all ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni indicate in premessa, l intervento denominato Riesame complessivo dell Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto GAB-DEC del 12 novembre 2011 alla Società Fluorsid Spa per l esercizio dell impianto chimico situato nel comune di Assemini, proposto dalla Fluorsid S.p.A., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le condizioni ambientali descritte in premessa, sull osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Assemini, la Città Metropolitana di Cagliari, il Servizio Territoriale dell'ispettorato Ripartimentale del CFVA e l ARPAS; - di stabilire che, fermo restando l obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 6/7
7 essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali, la necessità di una nuova procedura. La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna. Letto, confermato e sottoscritto Il Direttore Generale Giovanna Medde Il Presidente Christian Solinas 7/7
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