Nuove tecnologie e tutela della riservatezza nei rapporti di lavoro. New Technologies and privacy protection in working relationship

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1 LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CATTEDRA DI DIRITTO DEL LAVORO Nuove tecnologie e tutela della riservatezza nei rapporti di lavoro New Technologies and privacy protection in working relationship RELATORE Prof.ssa Valentina Lostorto CORRELATORE Prof. Carlo Gelosi CANDIDATO Federico Bernabei Matricola 08059/400 ANNO ACCADEMICO

2 INDICE INTRODUZIONE... 6 CAPITOLO PRIMO I. LA RIVOLUZIONE INFORMATICA NEI LUOGHI DI LAVORO. 9 I.1. Premessa I.2. Dalla rivoluzione informatica alla privacy. 11 CAPITOLO SECONDO II. DISCIPLINA SULLA RISERVATEZZA NEI RAPPORTI DI LAVORO.. 19 II.1. La normativa in ambito europeo II.1.1. Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo. 26 II.1.2. I documenti del gruppo di lavoro dei garanti europei per la tutela della privacy II.2. Il quadro normativo italiano.. 35 II.2.1. La Costituzione II.2.2. Lo Statuto dei Lavoratori

3 II Il controllo a distanza disciplinato dall art. 4 dello Statuto.48 II.2.3. La Legge 675/96.56 II.2.4 Codice in materia di protezione dei dati personali 66 II.2.5. Dal quadro normativo agli aspetti più tecnici dei monitoraggi sui luoghi di lavoro 84 CAPITOLO TERZO III. MONITORAGGI SUI LUOGHI DI LAVORO.. 86 III.1. Inquadramento del complesso problema.. 86 III.1.1. Le linee guida del Garante per la posta elettronica ed internet.. 92 III.1.2. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell Uomo del 3 aprile III.1.3. Riferimento al modello USA. 105 III.2. Accesso ad internet 111 III.3.Utilizzo della posta elettronica III.4. I controlli mediante rilevazioni biometriche

4 III.5. Similitudini e differenze nella tutela della riservatezza informatica tra Amministrazioni Pubbliche ed organizzazioni private 147 III.5.1. La posta elettronica come strumento di notifica di procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici III.6. Le sanzioni a carico del datore di lavoro CAPITOLO QUARTO IV. TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI GIURIDICI EUROPEI..163 IV.1.In Francia IV.2. In Inghilterra.166 IV.3. In Olanda 169 IV.4. In Germania CONCLUSIONI

5 ABSTRACT 176 ENGLISH ABSTRACT.178 BIBLIOGRAFIA.183 5

6 INTRODUZIONE Da anni stiamo assistendo ad un processo di profonda trasformazione dovuto allo sviluppo di nuove tecnologie informatiche che, se da un lato rivoluzionano in modo positivo moltissimi settori della nostra società, potenziando e migliorando la quasi totalità delle attività, dall altro ampliano il conflitto, da sempre esistito, tra libero flusso delle informazioni e riservatezza della vita privata. Le nuove applicazioni delle tecnologie informatiche consentono, infatti, forme di sorveglianza, di raccolta delle informazioni, di aggregazione, scomposizione e ricomposizione delle stesse molto dettagliate, il che provoca un sensibile disagio nel lavoratore. Difatti, lo sviluppo e il continuo evolversi della tecnologia consente oggi di avere sempre nuovi strumenti non solo per lo svago e il tempo libero, ma anche e soprattutto strumenti di lavoro all avanguardia che, posti dalle aziende a disposizione dei propri dipendenti, rendano possibile l aumento la produttività e l efficienza. Internet, , palmari, cellulare, ma anche centralini telefonici super computerizzati, sistemi di localizzazione satellitare, etc. spesso 6

7 costituiscono importanti strumenti di lavoro a disposizione del dipendente; con questi il datore di lavoro può facilmente sorvegliare l attività di chi li utilizza. Dal punto di vista giuridico, a confronto ci sono due importanti diritti. Da una parte, il diritto del datore di lavoro di esercitare un certo potere di controllo, nel senso che è legittimato a verificare il corretto andamento dell organizzazione produttiva e, quindi, anche lo svolgimento dell attività lavorativa. Dall altra, il diritto del lavoratore a non essere leso nella propria dignità, libertà e riservatezza. In tal senso, una giusta via di mezzo tra i due diversi interessi sta nella possibilità, grazie alla moderna tecnologia, di bloccare l accesso, via internet, a siti non autorizzati o filtrare le s ricevute dai dipendenti. Difatti, l adozione di accorgimenti tecnici di cosiddetto filtraggio consentono il venir meno della stessa esigenza di effettuare controlli con riferimento a quei comportamenti indesiderati che vengono conseguentemente resi a priori irrealizzabili. Nella casistica delle operazioni di controllo, poste in essere dal datore di lavoro, che possono essere ritenute in contrasto con la tutela della riservatezza e della privacy rientra anche l interessante caso dell utilizzo di apparecchiature finalizzate alla rilevazione delle impronte digitali, c.d. rilevatore biometrico, o di altri analoghi sistemi. I sistemi biometrici sono applicazioni di tecnologie biometriche che consentono l identificazione e l autenticazione automatica di un individuo 7

8 Il legislatore è più volte intervenuto a dettare una disciplina che realizzasse un contemperamento tra gli interessi ed i diritti di entrambe le parti coinvolte nel rapporto di lavoro (datore di lavoro e lavoratore). Pur considerando che la legislazione sulla privacy è di matrice europea e, dunque, che i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali, anche sul luogo di lavoro, sono applicati in tutti i paesi della Comunità, occorre porre in evidenza il fatto che in questo campo specifico l Italia ha una marcia in più: lo Statuto dei lavoratori, strumento straordinariamente avanzato per la tutela dei diritti dei lavoratori che riesce pertanto ad essere ancora attuale. Inoltre, nel corso degli anni si è provveduto a rafforzare il lato debole dello Statuto con l adozione della legge 675/96, dei successivi decreti legislativi e, infine, con l emanazione del Codice della privacy che ha il grande merito di avere raccolto in modo organico e sistematico tutte le norme in materia di dati personali e, nello stesso tempo, di avere introdotto una serie di norme capaci di bilanciare la diffusione delle nuove tecnologie con la tutela della privacy di cittadini ed imprese, che un uso indiscriminato delle stesse avrebbe potuto mettere in pericolo. Oltre a ciò il Garante della privacy ha dato vita in questi anni ad una significativa esperienza umana e professionale per alimentare la cultura della protezione dei dati personali. 8

9 CAPITOLO PRIMO I. LA RIVOLUZIONE INFORMATICA NEI LUOGHI DI LAVORO. I.1. Premessa. Da anni stiamo assistendo ad un processo di profonda trasformazione dovuto allo sviluppo di nuove tecnologie informatiche che, se da un lato rivoluzionano in modo positivo moltissimi settori della nostra società, potenziando e migliorando la quasi totalità delle attività, dall altro ampliano il conflitto, da sempre esistito, tra libero flusso delle informazioni e riservatezza della vita privata. In effetti, i nuovi strumenti digitali 1 rischiano di permettere in modo più agevole l invasione, da parte di terzi, di territori che fino ad ora si consideravano come indiscutibili spazi riservati al singolo individuo. Le nuove applicazioni delle tecnologie informatiche consentono, infatti, forme di sorveglianza, di raccolta delle informazioni, di 1 Per un approfondimento sul punto si veda: Borruso R., Glossario di diritto delle nuove tecnologie e dell'e-government, Milano,

10 aggregazione, scomposizione e ricomposizione delle stesse molto dettagliate, il che provoca un sensibile disagio nel lavoratore. 2 Lo sviluppo ed il continuo evolversi della tecnologia consente oggi di avere sempre nuovi strumenti non solo per lo svago e il tempo libero. Il riconoscimento di un diritto di tutela della riservatezza informatica, ossia la segretezza dei propri dati personali, non si può tradurre però in un divieto di trattamento di tali dati perché questo sarebbe in contrasto con il diritto all informazione o con il potere direttivo del datore di lavoro 3. Inoltre, benché potenzialmente invasive della sfera personale, la raccolta e l elaborazione dei dati sono, allo stesso tempo, operazioni di grande utilità per il perseguimento di finalità tra le più diverse e comunque degne di tutela, ma anche e soprattutto strumenti di lavoro all avanguardia che, posti dalle aziende a disposizione dei propri dipendenti, rendano possibile l aumento di produttività e di efficienza. Internet, , palmari, cellulare, ma anche centralini telefonici super computerizzati, sistemi di localizzazione satellitare, etc. spesso costituiscono importanti strumenti di lavoro a disposizione del dipendente; con questi il datore di lavoro può facilmente sorvegliare l attività di chi li utilizza. Resta il fatto che, anche se lo sviluppo 2 L autorità Garante francese (Commision Nationale de l Informatique et des Libertes-CNIL) ha sottolineato, nel ventesimo Rapport d activitè 1999 che l introduzione massiccia delle nuove tecnologie nell impresa può fare del lavoratore un lavoratore sotto sorveglianza il citato rapporto è consultabile alla pagina web 3 Al datore di lavoro è attribuito il potere di individuare le mansioni che il lavoratore è obbligato ad eseguire otre ad un potere di controllo e vigilanza sul comportamento tenuto dal lavorato medesimo. Tutto ciò rientra nel potere direttivo riconosciuto dall ordinamento in capo al datore di lavoro. Il diritto di informazione è sancito dall art. 21 della Costituzione italiana e concerne un diritto ad informare ed un diritto ad essere informati su fatti ed avvenimenti di pubblico interesse. 10

11 tecnologico consente certe forme di sorveglianza, ciò non significa che il loro uso sia lecito alla stregua dei principi normativi. Dal punto di vista giuridico, a confronto vi sono due importanti diritti. Da una parte, il diritto del datore di lavoro di esercitare un certo potere di controllo, nel senso cheegli è legittimato a verificare il corretto andamento dell organizzazione produttiva e, quindi anche lo svolgimento dell attività lavorativa. Dall altra, il diritto del lavoratore a non essere leso nella propria dignità, libertà e riservatezza. La questione al centro del dibattito, non sempre di facile soluzione, è stabilire in che misura possa il datore di lavoro controllare il corretto utilizzo di quegli strumenti tecnologici di lavoro che mette a disposizione del dipendente ed, eventualmente, sanzionarne l uso non corretto. In altri termini, capire fin dove sia lecito il potere di controllo del datore di lavoro e quando, viceversa, esso sia lesivo della riservatezza del lavoratore. I.2. Dalla rivoluzione informatica alla privacy. In questo scenario complessivo, il mondo della produzione e del lavoro, il settore della vita sociale che più e più rapidamente recepisce 11

12 il progresso tecnologico, è stato investito da un ondata innovativa senza precedenti 4. La c.d. Rivoluzione informatica 5 è da tempo entrata in un processo evolutivo particolarmente accelerato, investendo tutti gli aspetti dei processi di produzione: il sistema di produzione in senso stretto, le tecniche di programmazione e di organizzazione dell attività lavorativa, le condizioni di vita materiali e morali dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In relazione all attività lavorativa la tecnologia informatica si presenta sotto il duplice aspetto di tecnologia di produzione, e di tecnologia di gestione, utilizzata per l elaborazione delle decisioni, la direzione del lavoro altrui e la risoluzione dei problemi. La stima del suo valore è quindi da ricondursi, da un lato, alla maggiore efficienza dei macchinari adoperati come strumenti di lavoro, dall altro, alla più completa e rapida interazione tra i processi decisionali e quelli operativi 6. Oggi non può essere tralasciata neanche la funzione di vigilanza e controllo realizzata con la tecnologia informatica, valido strumento in mano al datore di lavoro per vigilare sui suoi processi produttivi. La rivoluzione informatica che inaugura l era dell accesso alle reti e alla comunicazione globale, si consuma tutta tra il 1945 e il Qui 4 De Luca Tamajo R., Nuove tecnologie e tutela della riservatezza dei lavoratori, Milano, pag La rivoluzione informatica o tecnologica odierna ha avuto inizio e si è sviluppata all interno della precedente epoca industriale sino a stabilirsi come elemento dominante e strutturale di un nuovo tipo di società avente propria identità e caratteristiche, da alcuni definita come società dell informazione. In tal modo si esprime De Luca Tamajo R., op cit. pag In questo senso: Ciborra C. Maggiolini P., Informatica e organizzazione: una introduzione all approccio sociologico, in studi organizzativi,

13 le date in cui vengono scoperte nuove tecnologie, nuovi utilizzi, si addensano: non solo vanno ad anni, ma a mesi e giorni dello stesso mese. Quel che succede dopo 1985 è un velocissimo processo di espansione, una campagna di conquista dell intero pianeta e di tutte le coscienze del mondo che già può dirsi concluso. Oltre la soglia del 1985 le date si contano a centinaia con cadenza quotidiana e sfuggono al controllo, alla selezione e a ogni sorta di gerarchia. La rivoluzione si ormai è conclusa, ha imposto il suo tempo. Quindi, con la rivoluzione tecnologica 7, è cambiato il modo di lavorare e di produrre negli uffici e nelle fabbriche; nei primi ha preso sempre più piede l office automation 8, cioè l automazione del tradizionale lavoro impiegatizio mediante l adozione di sofisticati meccanismi di immagazzinamento, trattamento e trasmissione delle informazioni, nelle seconde si è diffuso il modello automatico di produzione ed i sistemi computerizzati di progettazione, pianificazione e controllo. L innovazione tecnologica, nell ambito lavorativo, ha prodotto effetti contraddittori sull occupazione, sulla professionalità, sulla salute e sulla riservatezza dei dati personali dei lavoratori. In tutti questi campi conseguenze positive, come la nascita di nuovi settori produttivi e quindi di nuove occasioni lavorative, 7 Un analisi completa delle problematiche generate dalla rivoluzione industriale è offerta da Carinci F., rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro, in atti dell VIII Congresso nazionale di diritto del lavoro, Milano, Oppure: Zanelli P., Impresa, lavoro e innovazione tecnologica, Milano, Bracchi G. Dallara M., L automazione dell ufficio, Milano,

14 l arricchimento professionale di alcune mansioni e il miglioramento delle condizioni di vita sui luoghi di lavoro, si accompagnano ad effetti di segno opposto, come la disoccupazione dovuta all automazione di alcune fasi del processo produttivo, l emersione di patologie da lavoro informatico e la perdita del controllo sulla riservatezza dei dati personali. Proprio quest ultimo tema possiede da sempre una precipua rilevanza nel diritto del lavoro. Inoltre, è innegabile che l argomento venga oggi investito da nuove suggestioni e problematicità, non tanto per le enormi potenzialità di rilevazione, di elaborazione e di memoria delle tecnologie elettroniche, quanto perché la frequente compenetrazione, sovente inscindibile, tra gli strumenti stessi del lavoro informatico e gli apparecchi di controllo dei lavoratori rischia di delineare una drastica alternativa tra la conservazione delle garanzie di riservatezza del lavoratore e il potere di controllo riconosciuto in capo al datore di lavoro 9. Tale contenzioso riflette una più generale e forse esasperata contrapposizione valutativa tra modelli culturali antagonistici emersi a proposito del fenomeno tecnologico-informatico. Su un versante, si delinea infatti un orientamento influenzato da preoccupazioni di stampo garantistico che giungono talora fino alla demonizzazione della rivoluzione elettronica e dei suoi effetti, nel conclamato timore del Grande Fratello che tutto vede e tutto sente 10. Sull altro versante si 9 De Luca Tamajo, op cit. pag Ibidem. 14

15 attesta un incondizionata adesione ai postulati dell informatizzazione delle società e dell azienda e l esaltazione delle nuove tecnologie nonché del diritto del datore di lavoro ad usarle per salvaguardare la propria attività. Siffatto scenario multiforme ha costituito e costituisce un importante argomento di dibattito per il diritto del lavoro anche se per molto tempo ne è rimasto spiazzato; la problematica stava nel fatto che mentre negli anni precedenti gli studiosi del diritto del lavoro avevano tutto il tempo di adeguare le normative alle sporadiche innovazioni tecnologiche, oggi, la velocità espansiva ed evolutiva delle nuove tecnologie non consente un immediato e pronto inquadramento dei problemi da esse indotte 11. Questa rivoluzione informatica ha portato alla nascita e al consolidamento di molti concetti ed istituti nel nostro ordinamento; ad esempio, la privacy è il risultato di quell innovazione tecnologica applicata ai vari settori della vita e costituisce il punto di incontro tra i poteri di intrusione della società e la sfera privata dell individuo. La privacy è riconosciuta come un fondamentale diritto dell uomo e si è ormai affermata come uno dei principali diritti della persona umana nell età moderna. Il concetto legale di privacy è stato sviluppato negli anni 90 del XIX secolo dal giudice della corte suprema degli Stati Uniti, Louis Brandeis, come diritto ad essere lasciato per proprio 11 De Luca Tamajo, op cit. p

16 conto 12. Tale diritto alla privacy si dispiega, dunque, nei rapporti dell individuo nei confronti degli altri con cui si relaziona, nei confronti della P.A., all interno delle organizzazioni e delle formazioni sociali, nei luoghi di lavoro. Proprio quest ultimo aspetto merita di essere approfondito in modo particolareggiato considerato che il settore del lavoro, particolarmente vitale per l uomo, è quello interessato in modo più significativo dalle trasformazioni tecnologiche e, dunque, in esso con più facilità il diritto alla riservatezza potrebbe essere leso 13. Il luogo di lavoro rappresenta lo spazio in cui il soggetto-lavoratore deve potersi muovere con la consapevolezza di non essere leso nella propria riservatezza ed identità e di poter vivere un esistenza libera e dignitosa, così come espressamente previsto da norme costituzionali e di rango primario. Proprio nel tentativo di dare piena attuazione a tali principi di rango costituzionale, nel corso degli anni, il legislatore è più volte intervenuto a dettare una disciplina che realizzasse un contemperamento tra gli interessi ed i diritti di entrambe le parti coinvolte nel rapporto di lavoro (datore di lavoro e lavoratore). Pur considerando che la legislazione sulla privacy è di matrice europea e, dunque, che i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali, anche sul luogo di lavoro, sono applicati in tutti i paesi della Comunità, occorre porre in evidenza il fatto che in questo campo specifico l Italia ha una marcia in più: lo 12 Favalli G., Privacy e lavoro, nuovo testo unico sulla privacy e disciplina del rapporto di lavoro, Milano, pag Supra. 16

17 Statuto dei lavoratori 14, strumento straordinariamente avanzato per la tutela dei diritti dei lavoratori che riesce pertanto ad essere ancora attuale. Inoltre, nel corso degli anni si è provveduto a rafforzare il lato debole dello Statuto con l adozione della legge 675/96 15, dei successivi decreti legislativi e, infine, con l emanazione del Codice della privacy 16 che ha il grande merito di avere raccolto in modo organico e sistematico tutte le norme in materia di dati personali e, nello stesso tempo, di avere introdotto una serie di norme capaci di bilanciare la diffusione delle nuove tecnologie con la tutela della privacy di cittadini ed imprese, che un uso indiscriminato delle stesse avrebbe potuto mettere in pericolo. Oltre a ciò il Garante della privacy ha dato vita in questi anni ad una significativa esperienza umana e professionale per alimentare la cultura della protezione dei dati personali. Rispetto a questa incredibile metamorfosi, l Autorità ha agito con l obiettivo di governare, per quanto è possibile, il cambiamento in corso potenziando, nei settori maggiormente esposti, le attività di disciplina, di verifica e di accertamento. Di qui l elevata quantità di pronunce, pareri, provvedimenti emessi in questi ultimi anni e la particolare attenzione rivolta alla tematica riguardante la tutela delle informazioni personali dei lavoratori, che presenta sempre nuove dimensioni e sfaccettature 14 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sarà ampiamente trattata nel capitolo II, paragrafo Vedi cap. 2, paragrafo Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n Sul punto vedi cap. 2, paragrafo

18 Oltre quello della privacy, anche altri argomenti, anch essi prodotti della rivoluzione informatica, come posta elettronica, computer, internet, sono diventati concetti fondamentali nel diritto del lavoro disciplinati da apposite norme e Codici al fine di trovare un punto di equilibrio tra i ben noti 17 interessi coinvolti. 17 Supra pag

19 CAPITOLO SECONDO II. DISCIPLINA DELLA RISERVATEZZA NEI RAPPORTI DI LAVORO. II.1. La normativa in ambito europeo Il problema dei limiti al potere di controllo del datore di lavoro sui suoi dipendenti è tornato recentemente di grande attualità con l introduzione delle nuove tecnologie in ambito lavorativo. In particolare, un problema oggetto di acceso dibattito in Italia ed in Europa 18 è stato quello del controllo sui lavoratori che si realizza attraverso l uso di computer adoperati dai dipendenti e collegati in rete. Per cui, il tema della tutela della riservatezza nei rapporti di lavoro e, più in generale, della privacy dell individuo trova importanti legittimazioni in ambito europeo e non solo. Il sistema normativo delle garanzie, a tutela del diritto della privacy in Europa, può essere concepito all insegna di un reticolo complesso in cui si intrecciano disposizioni dell Unione, dichiarazioni internazionali, 18 Il dibattito è stato approfondito in un apposito Workshop durante il Convegno dell European Employment Lawyers Association, svoltosi a Madrid il aprile 2002 nonché nel congresso svoltosi ad Atene il maggio 2005 ( 19

20 tradizioni costituzionali comuni degli stati membri e la giurisprudenza della Corte europea di giustizia 19. Già la dichiarazione Universale dei Diritti Umani deliberata nel 1948 dalle Nazioni Unite stabilisce all art. 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni 20. In Europa il fondamento normativo è dato dall art. 8 della Convenzione per la Protezione dei Diritti dell Uomo e delle Libertà 19 Pagallo U., La tutela della privacy negli Stati Uniti d America ed in Europa: modelli giuridici a confronto, Milano, 2008, pag La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. Vi si proclama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione. Vi si proclama inoltre che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato. Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre matrimonio, a possedere dei beni. a prendere parte al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere un'istruzione. Si contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione. Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la propria costituzione. Si tratta di una dichiarazione di principi con un appello rivolto all'individuo singolo e ad ogni organizzazione sociale al fine di promuovere e garantire il rispetto per le libertà e i diritti che vi si definiscono. Gli stati membri delle Nazioni Unite non furono tenuti a ratificarla (la dichiarazione non essendo di per sé vincolante), sebbene l'appartenenza alle Nazioni Unite venga di norma considerata un'accettazione implicita dei principi della Dichiarazione. Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni Unite gli stati membri s'impegnano ad intervenire individualmente o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo è un obbligo di carattere legale. La dichiarazione rappresenta un'indicazione autorevole di che cosa siano i diritti umani e le libertà fondamentali. 20

21 Fondamentali 21, che espressamente recita: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Come emerge dal dato letterale, l art. 8 sancisce la inviolabilità della vita privata e familiare dell individuo, nonché del suo domicilio e della sua corrispondenza; la rilevanza fondamentale e, per così dire, pubblica di tale diritto individuale viene ribadita dal comma 2, là dove viene sancito che la compressione di tale diritto inviolabile può essere ammessa solo per ragioni determinate di natura pubblicistica. 22 Oltre all art. 8 cit., anche l art. 10 della Convenzione Europea va nella direzione di tutelare la riservatezza dell individuo, disponendo al comma 1: Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. e, al comma 2: l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, 21 Sottoscritta a Roma il 4 novembre Favalli G., Privacy e lavoro, nuovo testo unico sulla privacy e disciplina del rapporto di lavoro, Milano, 2004, pag

22 restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Successivamente a tale Convenzione, alcune nazioni europee hanno iniziato ad emanare, nel corso degli anni 70, provvedimenti legislativi tendenti ad affrontare le problematiche poste dall utilizzo dei calcolatori o elaboratori 23. Al fine di comporre le asimmetrie delle varie disposizioni nazionali, il Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa 24 ha approvato, in data 22 settembre 1980, un progetto di convenzione intitolato Protezione delle persone dal trattamento automatizzato dei dati a carattere personale 25. Tale Convenzione è poi stata approvata a Strasburgo in data 28 gennaio 1981 dal Consiglio d Europa In ordine a tali provvedimenti normativi nonché in generale per un analisi comparata delle varie disposizioni europee, Losano G., La privacy nelle legislazioni europee, in Matteucci N. (a cura di), Privacy e banche dei dati, Bologna, Il Comitato dei Ministri è l organo decisionale del Consiglio d Europa. È composto dai Ministri degli Esteri di tutti gli Stati membri o dai loro Rappresentanti diplomatici permanenti a Strasburgo. 25 Esplicito per capire il senso di tale convenzione risulta essere l art. 1 che espressamente recita: Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ogni Parte, ad ogni persona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, nei confronti dell elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale che la riguardano ("protezione dei dati"). 26 Favalli G., op. cit., pag

23 Inoltre, merita, a questo punto, di essere ricordata la Raccomandazione n.2 del 1989 del Consiglio d Europa che si basa, a sua volta, sulla sovra citata Convenzione di Strasburgo. Essa, indirizzata sia ai settori pubblici che privati, prende le mosse dalla constatazione della utilizzazione crescente dell informatica nelle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori e dei vantaggi che ne derivano, assumendo lo scopo di ridurre al minimo i rischi dell utilizzo dei metodi di elaborazione informatica per i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, in particolare il rispetto della vita privata. 27 Tale raccomandazione concerne la raccolta e l utilizzazione, con trattamento automatico, dei dati e delle altre informazioni sui dipendenti, secondo i seguenti principi: rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori; informazione e consultazione dei lavoratori; raccolta dei dati con il consenso dei lavoratori; registrazione dei dati e utilizzo interno; comunicazione dei dati ai rappresentanti dei lavoratori; limiti alla comunicazione esterna dei dati; divieto di raccolta dei dati particolari; sicurezza e segretezza dei dati; conservazione dei dati. 28 Frutto di questa esperienza normativa è stata la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre Borghi P. Mieli G., Guida alla privacy nel rapporto di lavoro, Roma, 2005, pag Ibidem. 23

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