Nota della Uilca sul Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l 1/4/2008 in attuazione della Legge delega 123/2007

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1 DIPARTIMENTO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ROMA VIA LOMBARDIA 30 TEL FAX dssl@uilca.it pagina web: UILCA UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI Aderente a Union Network International - UNI LA SEGRETERIA NAZIONALE Roma, 2 Aprile 2008 Nota della Uilca sul Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l 1/4/2008 in attuazione della Legge delega 123/2007 Dopo una lunga e complessa fase di elaborazione da parte dei Ministeri del Lavoro e della Salute, di concerto con tutte le Parti Sociali, l 1 aprile 2008 è stato finalmente e definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Legislativo in materia di Sicurezza del Lavoro. La Uilca applaude al nuovo Decreto per le importanti novità in esso contenute che (al di la delle polemiche e delle critiche che si sono sviluppate soprattutto nell ultimo periodo da parte delle associazioni imprenditoriali), attraverso un riassetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, ed un maggior rigore per il rispetto delle regole, và a nostro avviso nella direzione auspicata della prevenzione e del contrasto del lavoro nero, rafforzando nel suo complesso, le attuali tutele delle lavoratrici e dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro. Ecco che allora, nel perseguire l obiettivo primario di garantire a tutti i lavoratori maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro (pur riconfermando l impostazione della 626/94), vengono oggi rafforzati e valorizzati principi e filosofie di un concetto di sicurezza più rispondente alle esigenze attuali. Riteniamo pertanto di soffermarci brevemente in questa breve nota, su alcuni punti che consideriamo meritevoli di attenzione per la rilevanza che assumono all interno del provvedimento. 1

2 ********* * il SINP (Sistema Informativo nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) Tale importante organismo che è costituito dal Ministero del Lavoro, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell Interno, dalle Regioni, dall INAIL, dall ISPESL, dall IPSEMA e dal CNEL avrà il compito di monitorare, orientare, programmare, pianificare e valutare attraverso le proprie banche dati, l efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, avvalendosi anche della periodica consultazione delle parti sociali relativamente ai flussi informativi che riguardano: il quadro produttivo ed occupazionale; quello dei rischi; della salute e sicurezza dei lavoratori; degli interventi di prevenzione delle istituzioni deputate; nonché degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte; * la valutazione dei rischi ed il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) Il legislatore ha voluto rafforzare l importanza dei compiti affidati al datore di lavoro, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi ed il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), indicando in modo esplicito alcune particolari mansioni a maggior rischio, per le quali è richiesta una riconosciuta capacità professionale - specifica esperienza - adeguata formazione e addestramento; nonché gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come lo stress lavoro-correlato, che dovranno essere obbligatoriamente oggetto di valutazione e successivamente, insieme ai piani ed alle misure concrete di prevenzione, essere indicati nel D.V.R. ; * il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) In questo Decreto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, assume una importanza rilevante. Ancor più che nella 626/94, oggi vengono infatti meglio precisanti e previsti maggiori diritti che gli consentono di esercitare al meglio il ruolo di rappresentante dei lavoratori, nello svolgimento della sua attività. 2 In modo particolare:

3 - estensione della presenza dei RLS e dei RLST in ogni realtà lavorativa: pur mantenendo le vecchie previsioni della 626/94, con un sistema di regole, viene resa attuabile la presenza dei RLS in tutti i luoghi di lavoro, anche nelle imprese con meno di 10 dipendenti (che nel nostro Paese rappresentano oltre il 90 %), attraverso l elezione dei RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale); - segnalazione all INAIL del nominativo dell RLS: allo scopo di incentivare la presenza dei RLS in ogni luogo di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a comunicare annualmente all INAIL il/i nominativo/i del/i RLS; - Fondo di sostegno alla piccola e media impresa ai RLST e alla pariteticità: in caso di non elezione del RLS aziendale, il datore di lavoro è obbligato ad un versamento annuo pari a n. 2 ore di lavoro per ogni dipendente a favore del Fondo di sostegno (costituito presso l INAIL); - compiti e finanziamento del Fondo di sostegno: l obiettivo del Fondo è quello di sostenere e finanziare l attività degli organismi paritetici, nonché l attività del RLST e la sua formazione. Esso viene finanziato: - dal contributo delle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS, in misura pari a n. 2 ore lavorative annue per dipendente; - dalle entrate derivanti dall irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto; - modalità di elezione del RLST: le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali (interconfederali o di categoria) stipulati dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale; in mancanza: vengono individuate con Decreto del Ministro del Lavoro sentite le OO.SS. di cui sopra; - attribuzione dei compiti del RLS: fermo restando quanto già previsto agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 626/94, alcuni compiti e diritti vengono oggi ampliati e migliorati: - Art. 19 d.lgs. 626/94 c. 1 -punto c) il RLS viene consultato sulla designazione anche del responsabile al servizio di prevenzione, nonché anche del medico competente; - Art. 19 d.lgs. 626/94 c. 1 -punto i) il RLS viene di norma sentito dalle autorità competenti, in occasione delle loro visite e verifiche; - Art. 19 d.lgs. 626/94 c. 2 ) in aggiunta a quanto già previsto, il RLS deve disporre anche degli spazi necessari per l esercizio delle sue funzioni; - 3

4 nonché, gli deve essere consentito di prendere visione dei dati (contenuti in applicazioni informatiche) relativi ai provvedimenti che il datore di lavoro deve obbligatoriamente adottare, per evitare che le misure tecniche applicate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno; - Art. 19 d.lgs 626/94 c. 5 ) il RLS ha diritto a ricevere, su sua richiesta, copia del Documento di Valutazione del Rischio Inoltre, oltre a quanto sopra, con il nuovo Decreto viene fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva; - modalità per l esercizio delle funzioni del RLS: vengono stabilite in sede ci contrattazione collettiva nazionale; - attribuzione dei compiti del RLST: a) sono gli stessi previsti per il RLS, con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS; b) annualmente redige una relazione sull attività svolta che invierà al Fondo di sostegno; - numero minimo dei RLS: fermo restando quanto già previsto dal d. lgs. 626/94, il numero minimo dei rappresentanti per le aziende o unità produttive oltre i dipendenti, può essere aumentato attraverso gli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva; - formazione: a) per il RLS: la definizione dei contenuti, le modalità e la durata, vengono rinviati alla contrazione collettiva nazionale, fermo restando però i contenuti minimi fissati dal Decreto, della: - durata iniziale di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici previsti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione adottate, con verifica di apprendimento; - aggiornamento periodico obbligatorio, non inferiore a 4 ore annue (per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori); non inferiore a 8 ore annue (per le imprese che occupano oltre i 50 lavoratori; 4 b) per il RLST:

5 la definizione dei contenuti, le modalità e la durata, vengono rinviati alla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando però i contenuti minimi fissati dal Decreto, della: - durata iniziale di 64 ore, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione; - aggiornamento annuale non inferiore a 8 ore; - obbligo della riservatezza da parte del RLS e del RLST: riconoscendo il Decreto, il diritto per il RLS ed il RLST di ricevere (su loro richiesta), copia del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), entrambi sono però tenuti al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi; - incompatibilità: a) per il RLS: l esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione; b) per il RLST: l esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è incompatibile con l esercizio di altre funzioni sindacali operative; ********* Quanto sopra rappresenta alcuni dei capitoli più significativi di un provvedimento legislativo basato su 305 articoli e 51 allegati. Ovviamente per brevità di analisi ci siamo soffermati solo su quegli aspetti che possono interessare in modo particolare il settore in cui operiamo, e come si può notare, il capitolo che riguarda il RLS è quello a cui il legislatore ha inteso rafforzare e valorizzare maggiormente gli effetti del provvedimento. E evidente che il problema della sicurezza non lo si risolve scrivendo soltanto il testo di una buona legge, occorre ora anche uno sforzo culturale e di cooperazione da parte di tutti i soggetti interessati al processo, affinché cresca la consapevolezza dell importanza che la salute, ma soprattutto la vita umana, siano sempre salvaguardate al massimo in tutti i luoghi di lavoro. 5 Dipartimento Nazionale Uilca Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

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