A396-GARGANO CORSE/ACI Provvedimento n

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1 A396-GARGANO CORSE/ACI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 giugno 2009; SENTITO il Relatore, Presidente Antonio Catricalà; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed in particolare l articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223; VISTI gli articoli 10, 81 e 82 del Trattato CE; VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTA la Comunicazione sulle procedure di applicazione dell articolo 14-ter della legge n. 287/90, adottata dall Autorità con delibera del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006; VISTA la propria delibera del 22 novembre 2007, con la quale è stata avviata un istruttoria ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti di ACI - Automobile Club d Italia per accertare l esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE; VISTA la comunicazione del 5 marzo 2008, successivamente integrata in data 5 maggio, 8 agosto, 9 e 26 settembre 2008, con la quale ACI ha presentato impegni, ai sensi dell articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo modalità e tempistiche indicate specificamente nell apposito Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell articolo 14-ter della legge n. 287/90 ; VISTA la propria delibera adottata in data 9 ottobre 2008, con cui è stata disposta, a far data dal 14 ottobre 2008, la pubblicazione degli impegni presentati da ACI sul sito web dell Autorità al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni con fissazione del termine di conclusione del procedimento di valutazione al 26 marzo 2009; VISTE le osservazioni pervenute dai terzi interessati; VISTA la propria delibera adottata in data 19 marzo 2009, con la quale è stata disposta la proroga al 18 giugno 2009 del termine di conclusione del procedimento di valutazione degli impegni ed è stata fissata la proroga del termine di chiusura del procedimento al 31 luglio 2009; VISTE le modifiche accessorie agli impegni comunicate da ACI in data 7 e 30 aprile 2009; VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003; VISTA la comunicazione da parte della CSAI Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, pervenuta in data 4 giugno 2009; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI ACI - Automobile Club d Italia (di seguito, ACI) è un ente pubblico associativo, nato nel 1905 come federazione di alcuni Automobile Club locali aventi lo scopo di associare gli automobilisti e di organizzare soprattutto manifestazioni sportive 1, cui nel tempo è stato riconosciuta la natura di ente pubblico e sono stati attribuiti o delegati compiti dallo Stato 2. Soci dell ACI sono i 106 Automobile Club provinciali (di seguito, ACP), enti associativi a ciascuno dei quali sono iscritti tutti i soci ACI della provincia con varie formule 3, ciascuna delle quali prevede la fruizione di un insieme di 1 [ACI trae le sue origini dalla istituzione a partire dal 1898 di alcuni Automobile Club locali, i quali costituirono nel 1905 la federazione ACI, ente nazionale con sede temporanea a Torino, rappresentativo degli Automobile Club locali, con un ruolo di rappresentanza ufficiale nei rapporti con l'estero e con attività dedicata per lo più alla regolamentazione dello sport automobilistico. Nel 1922 una legge trasforma l'associazione ACI (all epoca Reale Automobile Club d'italia) in ''ente morale'' e nel 1934 gli Automobile Club provinciali acquistano una personalità giuridica propria. Intanto la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione attribuiscono all ACI la qualifica di ente pubblico, anche se tale dichiarazione è finalizzata principalmente ad affermare la giurisdizione amministrativa in materia di rapporti di lavoro e a definire la responsabilità degli amministratori e del personale. Nel 1950 viene ribadita la natura di ente morale dell ACI, che viene qualificato come Federazione di Automobile Club provinciali e di altri enti ed associazioni con fini convergenti e con propria autonomia gestionale e patrimoniale.] 2 [ACI gestisce attraverso propri uffici provinciali per conto dello Stato il servizio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che registra e certifica la proprietà dei veicoli. In base a convenzioni con 9 Regioni e 2 Province autonome, inoltre, ACI riscuote e controlla le tasse automobilistiche e a tale fine gestisce anche sportelli virtuali per il pagamento delle tasse automobilistiche attraverso il telefono (Telebollo e BolloIVR), internet (Bollonet) e i cellulari (BolloSMS e BolloWAP).] 3 [Le principali formule sono quelle ACI Young, ACI Gold, ACI Sistema e ACI Club.]

2 servizi, che l ACI fornisce anche attraverso un vasto gruppo di società controllate, operanti in una varietà di settori economici 4. I soci di ciascun ACP possono partecipare all elezione periodica del consiglio direttivo dell ACP di appartenenza. Sono poi i presidenti degli ACP, insieme ai rappresentanti di alcune istituzioni pubbliche, che concorrono alla composizione degli organi dell ACI 5. Gli ACP costituiscono anche l articolazione dell ACI sul territorio, attraverso la quale esso svolge parte delle proprie competenze, fra le quali quelle relative alla promozione e regolamentazione dell attività sportiva. ACI svolge importanti funzioni con riguardo all automobilismo sportivo, in quanto è uno dei primi fondatori di FIA-Fédération Internationale de l Automobile 6, che lo riconosce come l unica autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico, oltre ad essere federato al CONI- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, CONI) 7, che lo riconosce come la federazione italiana di riferimento per lo sport automobilistico. I tesserati per le attività di agonismo sportivo automobilistico vengono chiamati a prendere parte a un solo organo di ACI, CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, alla quale lo statuto ACI attribuisce attualmente in via permanente ed esclusiva, l esercizio del potere sportivo. ACI controlla anche la società ACI Sport S.p.A. (di seguito, ACI Sport), attraverso la quale svolge attività di promozione delle gare automobilistiche. Gargano Corse (di seguito, Gargano Corse) è un associazione sportiva dilettantistica operante nell attività di organizzazione e promozione delle manifestazioni automobilistiche a carattere sportivo. Salerno Corse S.r.l. (di seguito, Salerno Corse) è una società operante, dal 1980, nell attività di organizzazione e promozione delle manifestazioni automobilistiche a carattere sportivo. FIAS - Federazione Italiana Automobilismo Sportivo (di seguito, FIAS) è un ente associativo avente lo scopo di riunire e di rappresentare i soggetti operanti nelle attività dell automobilismo sportivo. FIAS ha inoltrato a tal fine nel 2000 domanda al CONI per ottenere il riconoscimento come federazione sportiva nazionale in luogo dell ACI. II. LA NATURA DI ACI ACI è un associazione di imprese che svolge attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore automobilistico; essa, inoltre, è attiva anche nella gestione diretta di attività economiche. Pertanto, ACI è qualificabile sia come associazione di imprese sia come impresa. Infatti, come noto, la nozione di impresa rilevante per il diritto della concorrenza ha una portata più ampia rispetto a quella prevista dall ordinamento civilistico nazionale, poiché ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento 8. In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, persegue una finalità di natura economica qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, a prescindere dalla ricerca del profitto ed anche in assenza di uno scopo di lucro. Pertanto, le delibere degli organi di ACI, tra le quali le previsioni statutarie e regolamentari, sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese ai sensi dell articolo 81 del Trattato CE. ACI, inoltre, in forza del suo ruolo istituzionale, che si traduce nell esercizio di poteri di regolamentazione e coordinamento dell attività automobilistica su tutto il territorio nazionale 9, appare detenere una posizione dominante 4 [ACI controlla un gruppo di aziende attive nei settori assicurativo (SARA), del turismo (Ventura), del soccorso stradale (ACI Global), nell ambito dei servizi di ITC (ACI Informatica), dell ingegneria del traffico (ACI Consult) dell infomobilità (Radio Traffic), della gestione di autodromi (ACI Vallelunga), dell editoria (ACI Mondadori) e dell assistenza nei settori medico, automobilistico e legale (ALA Service).] 5 [Secondo l articolo 7 dello statuto ACI: L Assemblea è costituita: a) dal Presidente dell A.C.I.; b) dai Presidenti degli A.C.P.; c) da un rappresentante del Ministero vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell Interno, dell Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) da un rappresentante dell A.N.A.S.; e) da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; f) da un rappresentante dell Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; g) da un rappresentante dell Unione Province Italiane;h) da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni federati ai sensi dell art. 3; i) dal Presidente della C.S.A.I. Analogamente, l articolo 12 dello statuto dell ACI prevede: Il Consiglio Generale è composto:a) dal Presidente dell A.C.I.; b) da un rappresentante del Ministero vigilante, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell Interno, dell Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e da un rappresentante dell A.N.A.S.; c) dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all art. 7, lett. e); d) da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali [n.b. trattasi delle strutture regionali facenti capo agli Automobil Club di una Regione]; e) da otto membri eletti dai Comitati Regionali di cui al successivo art. 14 [n.b. all articolo 14 si stabilisce una rappresentanza aggiuntiva per i Comitati Regionali con maggior numero di iscritti agli Automobil Club]; f) dal Presidente della C.S.A.I.;g) da non più di tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni federati di cui all art. 3, sotto condizione di reciprocità. ] 6 [La FIA presiede a livello mondiale allo sport automobilistico e gestisce in tale ambito ad esempio le competizioni del Campionato del Mondo di F1, dei campionati internazionali di F3000 e Gran Turismo, dei campionati del mondo di rally e di karting.] 7 [Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), coordina e sovrintende le organizzazioni sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.] 8 [Cfr. Corte Europea di Giustizia, causa 36/74, Walrave/UCI, del 12 dicembre 1974; causa C-41/90, Hoefner e Elser/Macroton, del 23 aprile 1991; causa 41/83 Italia/Commissione - BritishTelecommunications, sentenza del 20 marzo Sul concetto di impresa ai sensi del diritto della concorrenza, si veda anche il documento, intitolato L impatto della comunità europea sullo sport, Rapporto finale preparato da Coopers & Lybrand per la DG X della Commissione delle Comunità europee, in Riv. dir. sport., 1/95, pag. 43 e segg., in cui si evidenzia che tale concetto fa riferimento a organizzazioni commerciali nel senso più ampio del termine. ] 9 [Cfr., in merito, anche il rapporto finale L impatto della comunità europea sullo sport (1995), preparato da Coopers & Lybrand per la DG X della Commissione, nel cap. IV, intitolato Politiche della concorrenza, in cui, al punto 4014, si evidenzia che il fatto che in uno

3 nell ambito del mercato rilevante dell'organizzazione delle manifestazioni automobilistiche e, più in generale, su tutte le attività economiche connesse all organizzazione degli eventi motoristici. III. I MERCATI RILEVANTI Il settore interessato dal presente provvedimento è quello dell automobilismo sportivo, nell ambito del quale esistono una grande varietà di categorie di eventi e di gare 10. Il Regolamento Nazionale Sportivo subordina lo svolgimento di qualsiasi attività nell ambito dell automobilismo sportivo al rilascio di una licenza da parte della CSAI, rilasciata dagli uffici sportivi presso ciascuno degli ACP, denominata licenza di abilitazione alle attività di agonismo sportivo 11, che, a sua volta, presuppone la necessaria iscrizione ad ACI. Sono circa le licenze di abilitazione alle attività di agonismo sportivo rilasciate dall ACI per le diverse categorie di concorrente (persona fisica o giuridica), conduttore, autodromo, costruttore, scuderia, direttore sportivo, dirigente sportivo, tecnico di scuderia, organizzatore, preparatore, istruttore, direttore di gara, ufficiale di gara 13. Nell ambito di tale settore è possibile individuare i distinti mercati dell organizzazione delle gare, della promozione delle stesse e della gestione degli autodromi 14. Le fattispecie denunciate come restrittive della concorrenza riguardano principalmente le attività di organizzazione e di promozione degli eventi sportivi automobilistici. III.a. L attività di organizzazione L attività di organizzazione di eventi sportivi automobilistici consiste nel predisporre tutti i servizi necessari ad ospitare adeguatamente, da un lato, i concorrenti (scuderie 15 e piloti 16 ) e, dall altro, i fruitori dello spettacolo, ossia il pubblico. Ciò implica principalmente la messa a punto della logistica connessa all organizzazione del campionato (trasporti, predisposizione dei premi, ecc.) e del personale tecnico. L organizzatore attende, quindi, di essere contattato dal partecipante alla/e gara/e (scuderia/pilota) prevista/e, con il quale viene firmato un contratto che prevede una serie di servizi (quali l attività di cronometraggio durante la gara, di soccorso sanitario nel caso di incidenti, di gestione della biglietteria, di gestione del pubblico). Nel caso di una gara da svolgere all interno di un autodromo, l organizzatore che non sia anche gestore di un circuito automobilistico omologato per la gara stipula con un gestore un contratto di noleggio per l impianto, costituito sia dal circuito omologato sia dalle strutture di supporto (quali la sala stampa, i box, il paddock, gli impianti igienici, idrici ed elettrici, la tribuna, il percorso di collegamento interno, le biglietterie, il parcheggio). Sulla base di tale contratto, il noleggiatore assume a proprio carico tutte le spese relative alla organizzazione della gara (quali quelle di amministrazione, di gestione, tecniche, sanitarie, assicurative, logistiche e promozionali). III.b. L attività di promozione L attività di promozione degli eventi sportivi automobilistici consiste nello svolgimento di trattative con gli sponsor e con le emittenti televisive per la vendita degli spazi pubblicitari, nelle trattative con le imprese pubblicitarie, nelle attività connesse alla promozione dei marchi legati alla gara o al campionato. stato membro soltanto una federazione si occupi di sport, conferisce a quella federazione, in determinate circostanze, una posizione dominante sul mercato della organizzazione di manifestazioni sportive. ] 10 [Secondo la classificazione contenuta sul sito internet di ACI, nella sezione dedicata alla CSAI, sono indicate le seguenti categorie: Rallies, Velocità in Circuito, Velocità in Salita, Auto Storiche, Regolarità Auto Storiche, Regolarità Auto Moderne, Slalom, Rallies Tout Terrain, Fuoristrada e Trial 4x4, Formula Challenge, Velocità su Ghiaccio, Velocità su Terra, Sperimentali, Energie Alternative. ] 11 [L art. 7 quater Osservanza dei regolamenti del Regolamento Nazionale Sportivo prevede che: Chiunque svolga attività nell ambito dell automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di licenza rilasciata dalla CSAI e a conoscere e osservare il Codice e il presente RNS e, per le competizioni, il regolamento particolare di gara (RPG). L art. 22 Tesseramento sportivo del Regolamento CSAI dispone che: Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell ambito dell automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI. L affiliazione di una persona giuridica si ottiene mediante la titolarità di una tessera sportiva ACI di qualifica corrispondente alle funzioni che la persona giuridica stessa ricopre nell ordinamento sportivo. ] 12 [Tale dato è quello evidenziato nel sito internet dell ACI, nella sezione dedicata al profilo dello stesso ACI.] 13 [Sono previste diverse tipologie di tessera per ciascuna delle categorie dei concorrenti, dei conduttori, degli autodromi, dei costruttori e degli organizzatori.] 14 [Le attività di gestione dell autodromo e di organizzazione delle gare sono spesso verticalmente integrate.] 15 [Le scuderie sono soggetti titolari di un parco auto utilizzato nell ambito di competizioni automobilistiche. Si tratta, in particolare, o di associazioni sportive senza fini di lucro che rappresentano uno o più dei piloti ad essa associati in occasione di ogni gara ovvero di società per azioni o a responsabilità limitata che detengono la proprietà di un parco auto e stipulano singoli contratti con i piloti in occasione di ciascuna gara o, talvolta, di un intero campionato. In entrambi i casi la scuderia viene definita concorrente nell ambito della gara.] 16 [Vi sono piloti che partecipano alle gare autonomamente, con una propria vettura, e altri che gareggiano all interno di una squadra o di una scuderia. Nel primo caso il pilota deve essere munito oltre che di licenza di conduttore anche di quella di concorrente.]

4 III.c. L attività di gestione e noleggio degli autodromi Nel caso di manifestazioni automobilistiche che si svolgono in circuito rileva anche l attività del soggetto proprietario/gestore dell autodromo. L attività di tale soggetto, nel caso in cui non sia direttamente l organizzatore dell evento, consiste nella gestione dell autodromo e nell affitto dello stesso agli organizzatori terzi. In Italia vi sono circa 10 autodromi 17, omologati per determinate categorie di gare secondo i parametri tecnici stabiliti a livello internazionale dalla FIA e a livello nazionale dall ACI attraverso il proprio organo CSAI. Tutti i soggetti che gestiscono un autodromo, oltre a noleggiare l impianto a soggetti terzi che svolgono le attività di organizzazione e/o di promozione di alcune gare, svolgono anche attività di organizzatori di gare, sia presso le proprie strutture che presso strutture di altri gestori. Si rileva, al riguardo, che in Italia le principali imprese titolari di licenza per organizzare gare in circuito sono anche gestori degli autodromi, e la maggior parte di esse è controllata o partecipata da ACP 18. La dimensione geografica di tali mercati risulta avere carattere nazionale. Si tratta, infatti, di eventi normalmente di interesse non limitato all area geografica in cui si svolgono, per cui sia l organizzazione e la promozione delle gare che il noleggio degli autodromi si svolgono in un ambito nel quale si pongono in concorrenza tutti gli operatori nazionali che dispongono delle competenze e delle strutture omologate per lo svolgimento di tali attività. Considerato che le condotte sopra descritte coinvolgono l intero territorio italiano, essendo state poste in essere da ACI nell esercizio di poteri di regolamentazione e coordinamento dell attività automobilistica sul territorio nazionale, esse risultano idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri, poiché consolidano la compartimentazione del mercato a livello nazionale, ostacolando così l integrazione economica voluta dal Trattato 19. IV. L AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: I COMPORTAMENTI OGGETTO DI CONTESTAZIONE Con delibera del 22 novembre 2007 l Autorità ha avviato un istruttoria, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ACI per accertare l esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE. In particolare, il provvedimento di avvio riguardava: a) previsioni statutarie e regolamentari riguardanti la partecipazione agli organi di ACI, volte ad escludere i soggetti diretti concorrenti degli ACP dalla partecipazione a tutti gli organi di ACI (ivi compresa la CSAI), e in tal modo dalla definizione delle regole comuni a tutti gli operatori del settore dell automobilismo sportivo; b) previsioni regolamentari di carattere tecnico-sportivo, che sembrano stabilire una netta discriminazione fra gli ACP e tutti gli altri soggetti loro diretti concorrenti nelle attività di organizzazione e di promozione di gare, tali da creare per questi ultimi una barriera all accesso al mercato; c) l esclusiva che ACI si è riservata su tutte le attività sportive automobilistiche, e quindi non solo su quelle definibili come attività agonistica, ovvero finalizzata al riconoscimento dei risultati conseguiti nell ambito delle sole manifestazioni organizzate allo scopo di formare una classifica di tali risultati diretta al loro riconoscimento a livello nazionale ed internazionale; d) riserva di attività economiche ad ACI, attraverso cui ACI si è riservata in esclusiva le attività di promozione e sfruttamento economico delle gare di campionato in circuito, affidandole, con una delibera del 2000, alla propria controllata ACI Sport, la cui attività sembra estendersi anche all organizzazione di gare automobilistiche. Le suindicate norme statutarie e regolamentari, contenute nello Statuto ACI e nel Regolamento CSAI, giuridicamente inquadrabili sotto il profilo concorrenziale come delibere di un associazione di imprese, rilevanti ai sensi dell articolo 81 del Trattato CE, nonché le modalità della loro concreta applicazione da parte degli ACP, sembravano finalizzate a mantenere e perpetuare la posizione di preminenza degli ACP quali associati di ACI nel settore dell organizzazione di eventi sportivi automobilistici, limitando l accesso al mercato di nuovi operatori e l espansione di alcuni di quelli in esso già presenti. Inoltre, i comportamenti di ACI, volti a riservare a sé attività economiche e la competenza su tutto lo sport automobilistico apparivano suscettibili di configurare una fattispecie di abuso della posizione dominante, nei confronti degli altri soggetti attivi nel mercato dell organizzazione delle gare automobilistiche, ai sensi dell articolo 82 del Trattato CE, che ACI detiene in virtù del suo ruolo istituzionale di unica federazione sportiva automobilistica riconosciuta nell ordinamento sportivo nazionale. 17 [Per autodromo si intende un circuito permanente dotato di installazione completa e appositamente costruito per le competizioni, che si distingue da altri circuiti che possono essere anche percorsi temporanei o semi-permanenti installati esclusivamente in occasione della gara. I proprietari degli autodromi sono persone fisiche o giuridiche che in alcuni casi svolgono anche attività di organizzazione della gara, in altri noleggiano il proprio impianto a soggetti terzi organizzatori delle singole gare. ] 18 [Fra i più importanti circuiti automobilistici, risulta che: - l autodromo di Vallelunga è gestito dalla società ACI Vallelunga S.p.A., controllata dall ACI; - l autodromo di Monza è gestito dalla società SIAS S.p.A., controllata dall ACP di Milano; - l autodromo di Imola è gestito dalla società SAGIS S.p.A. (in liquidazione), controllata dall ACP di Bologna; - l autodromo di Magione è gestito dalla società AMUB S.p.A., controllata dall ACP di Perugia; - l autodromo Riccardo Paletti di Varano (PR) è gestito dalla società SOGESA S.p.A., partecipata dall ACP di Parma; - l Ente Autodromo che gestisce l autodromo di Pergusa è partecipato dall ACP di Enna.] 19 [Cfr. Comunicazione della Commissione recante Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE C101/81 del 27 aprile 2004.]

5 V. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI DA ACI Con riferimento ai predetti profili, in data 5 marzo 2008 ACI ha presentato impegni ai sensi dell articolo 14-ter della legge n. 287/90, successivamente integrati in data 5 maggio, 8 agosto, 9 e 26 settembre Gli impegni proposti, pubblicati sul sito web dell Autorità in data 14 ottobre 2008, prevedevano essenzialmente quanto segue. a) Impegni relativi alla partecipazione dei soli operatori sportivi all attività di definizione autonoma delle regole di settore Con riguardo alla prima delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, relativa alle disposizioni statutarie e regolamentari riguardanti l adesione ad ACI e la partecipazione agli organi CSAI, le quali sembrerebbero riconoscere agli ACP un influenza determinante sulla definizione delle regole comuni a tutti gli operatori del settore dell automobilismo sportivo, ACI ha presentato i seguenti impegni. a1) Impegni relativi alla composizione degli organismi direttivi di CSAI ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi il proprio regolamento in modo da consentire la partecipazione ai propri organi direttivi dei soli ACP titolari di licenza di organizzatore di gare. a2) Impegni relativi all effettiva attribuzione a CSAI dell esercizio e della gestione del potere sportivo ACI si impegna a: modificare l'articolo 17 del proprio Statuto, eliminando il riferimento all approvazione del Regolamento CSAI da parte di ACI; nel dettaglio, verrà eliminato il punto n) dell articolo 17 secondo cui Il Consiglio Generale dell ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26 ; modificare l'articolo 25 del proprio Statuto, indicando espressamente che a CSAI, oltre all'esercizio, è attribuita in via permanente anche la gestione del potere sportivo 20 ; allo scopo di garantire maggiore autonomia a CSAI nella gestione del potere sportivo, ACI si impegna ad assicurare che la società ACI Sport S.p.A., controllata da ACI, non svolga funzioni proprie della federazione sportiva. Ancora, nell ottica di limitare le opportunità di controllo e di ratifica da parte di ACI sull operato di CSAI, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi: l articolo 10.4 del Regolamento CSAI, di modo che la competenza di verificare ed approvare i regolamenti particolari di gara, attualmente in capo ad un Dirigente ACI, sia rimessa esclusivamente al Segretario di CSAI 21 ; l articolo 18.4 del Regolamento CSAI, eliminando il riferimento agli indirizzi definiti dall Automobile Club 22 ; l articolo 31.1 del Regolamento CSAI, eliminando la menzione dei rapporti di massima collaborazione tra Delegati CSAI e ACP 23 b) Impegni relativi a norme di carattere tecnico-sportivo Con riguardo alla seconda delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, che si riferisce alle norme di carattere tecnico-sportivo che sembrano stabilire una netta discriminazione fra gli ACP e tutti gli altri soggetti loro diretti 20 [L art. 25 dello Statuto ACI, intitolato Esercizio del potere sportivo, recita nella attuale versione: L esercizio del potere sportivo di cui all art. 4 lett. d) del presente Statuto è attribuito in via permanente ed esclusiva ad un organo dell Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), al quale è garantita piena autonomia normativa e finanziaria. Essa agisce nel rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità, in armonia con l ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dai Decreti Legislativi n. 242/99, n. 15/04 e successive modificazioni.(...).] 21 [Il testo attualmente in vigore dell art del Regolamento CSAI - Presidente - prevede che Il Presidente CSAI ( ) limitatamente ai regolamenti particolari di gara, può affidare al Dirigente del Servizio Attività Sportive la funzione della verifica della conformità dei regolamenti particolari di gara alle normative vigenti e della conseguente loro approvazione..] 22 [Il testo attualmente in vigore dell art. 18 del Regolamento CSAI rubricato Delegazioni provinciali e locali, prevede che (18.1) Le Delegazioni Provinciali e locali sono costituite presso ciascun Automobile Club. (18.2) A ogni Delegazione Provinciale e locale è preposto un Delegato Provinciale o locale che diventa membro di diritto della Commissione Sportiva dello stesso Automobile Club. (18.3) Ogni decisione del Consiglio Direttivo dell Automobile Club in materia sportiva automobilistica deve essere presa sentito il Delegato Provinciale o locale dello stesso Automobile Club. (18.4) Il Delegato Provinciale o locale svolge le proprie funzioni d intesa con l Automobile Club presso il quale è stato eletto. In particolare, spetta al Delegato Provinciale o locale: a) curare la promozione dell attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dal Comitato Esecutivo della CSAI; b) vigilare sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di competenza, riferendone direttamente all Automobile Club e, per il tramite del competente Delegato Regionale, alla CSAI; c) curare, nell ambito delle proprie competenze, i rapporti con gli Organismi territoriali competenti in materia sportiva, secondo gli indirizzi definiti dall Automobile Club, al quale riferisce sull attività svolta. La cura dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche è di competenza degli Automobile Club; ( ). ] 23 [Il testo attualmente in vigore dell art. 31 del Regolamento CSAI rubricato Dovere di riservatezza, prevede che (31.1) I Delegati Provinciali e locali e i Delegati Regionali della CSAI: - devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati; - devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'aci, del Regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo e suoi allegati. In particolare, nei confronti degli Automobile Club devono intrattenere rapporti di massima collaborazione, dati i fini comuni nella gestione dello sport; ( ).]

6 concorrenti, soprattutto nell attività di organizzazione di gare 24, ACI si impegna ad estendere il requisito dell affiancamento a qualunque soggetto, ivi compresi gli ACP non organizzatori che intendano iniziare tale attività e pertanto richiedano per la prima volta il rilascio della licenza di organizzatore di gare. A tal fine, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi l articolo 3.8 della Norma Supplementare n. 3 Licenze sportive ed assicurazioni 25. c) Impegni relativi alla riserva di competenza di CSAI Con riguardo alla terza delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, relativa all esclusiva che ACI si è riservato su tutte le attività sportive automobilistiche, e quindi non solo su quelle definibili come vera e propria attività agonistica, prevedendo l obbligo di tesseramento ed il rilascio di una licenza 26 per lo svolgimento di qualsiasi attività nell ambito dell automobilismo sportivo, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI: modifichi l articolo 22 del Regolamento CSAI per sancire espressamente che: i) la competenza della Federazione a disciplinare le attività di natura ludica non è esclusiva; ii) la tessera sportiva ACI/CSAI è richiesta solo per lo svolgimento di attività agonistiche; modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nello svolgimento di eventi sportivi automobilistici di natura ludica; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari; modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente partecipare agli eventi sportivi di natura ludica organizzati da qualunque Ente e/o associazione; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari; modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché venga chiarito che gli eventi sportivi di natura ludica, organizzati da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari. ACI si impegna, infine, a consentire a tutte le associazioni affiliate, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica. La possibilità per le associazioni affiliate a CSAI di concludere accordi con Enti e/o associazioni non affiliati sarà disciplinata da una convenzione quadro tra CSAI e tali enti e/o associazioni che garantisca il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza. d) Impegni concernenti la disciplina delle attività economiche connesse allo sport automobilistico Con riguardo all ultima delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, ossia la riserva ad ACI delle attività di promozione e sfruttamento economico delle gare di campionato in circuito, affidate alla propria controllata ACI Sport, la cui attività sembrerebbe estendersi anche all organizzazione di gare automobilistiche, ACI si impegna: d1) Con riguardo alla promozione degli eventi sportivi affinché sia eliminato dall oggetto sociale di ACI Sport qualsiasi riferimento all organizzazione di gare, di modo che l attività di tale società sia limitata, anche formalmente, alla sola promozione degli eventi sportivi. d2) Con riguardo alla disciplina dei diritti di immagine delle gare inserite nel calendario sportivo e titolate CSAI a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI, a partire dalla stagione 2010: - modifichi gli artt. 3 e 4 della Norma Supplementare n. 1 ed ogni altra disposizione che possa essere interpretata nel senso di imporre all'organizzatore una cessione automatica dei suoi diritti ovvero subordini il rilascio di autorizzazioni da parte della federazione - in materia di gare titolate - alla cessione di tali diritti 27 ; 24 [Ci si riferisce al requisito dell affiancamento ad un operatore già attivo, imposto ai soli soggetti organizzatori diversi dagli ACP per l ottenimento della licenza, ed alla previsione secondo cui per l organizzazione di ogni singolo evento, una volta ottenuto l assenso della CSAI, un soggetto diverso dall ACP debba ottenerne il nulla osta. Si fa presente che il requisito del nulla osta necessario per l organizzazione di singole gare è già stato eliminato con deliberazione del Consiglio generale ACI del 16 gennaio 2007, applicata a partire dal calendario sportivo del 2008.] 25 [Il testo attuale dell art. 3.8 della R.N.S. - Norma Supplementare N.S. n. 3. recita che La licenza è rilasciata agli enti, alle società e alle associazioni sportive già titolari di licenza di organizzatore o a quelli che non ne sono ancora titolari, ma hanno affiancato in gara un organizzatore già licenziato. L affiancamento non è richiesto agli Automobile Club. ( ).] 26 [Il testo attualmente in vigore dell art. 22 del Regolamento CSAI, rubricato Tesseramento sportivo prevede che Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell ambito dell automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI ; l art. 7 quater del Regolamento Nazionale Sportivo, Osservanza dei regolamenti prevede che Il potere sportivo automobilistico in Italia è esercitato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) con piena autonomia normativa e finanziaria. La CSAI rappresenta quindi l autorità sportiva nazionale (ASN)..] 27 [La versione attuale della Norma Supplementare - N.S. n. 1, Campionati all art. 3, rubricato Diritto di immagine, prevede che La CSAI, quale delegataria del potere sportivo da parte dell ACI, è titolare esclusiva dei Titoli Nazionali (Campionati, Trofei, Coppe) messi in palio, ivi compresi i diritti al Titolo e il copyright sulle norme e regolamenti che sovraintendono allo svolgimento ed all organizzazione delle prove.

7 - predisponga un contratto quadro tra gli organizzatori di gare titolate e la federazione per la cessione a quest'ultima dei diritti di immagine, salva ovviamente la possibilità per i soggetti che non intendano sottoscrivere il contratto quadro di provvedere autonomamente alla gestione di tali diritti, prevedendo in tal caso l'obbligo per gli stessi di garantire una copertura mediatica adeguata e imparziale della gara. Il contenuto dell'accordo quadro, espressamente improntato alla realizzazione di un sistema di gestione accentrata nel perseguimento di fini mutualistici, sarà preventivamente sottoposto all'autorità. Con riguardo agli impegni sopra descritti, ACI, per quanto di propria competenza ed entro i limiti sopra indicati, si impegna ad approvare le modifiche regolamentari proposte e a porre in essere tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda analogamente, sottoponendo le stesse al voto dei relativi organi competenti nella prima convocazione utile, successiva all approvazione degli impegni da parte dell Autorità. ACI, inoltre, si impegna a comunicare immediatamente l applicazione delle future modifiche a tutti gli organi centrali e periferici ed al CONI, nonché a darne adeguata pubblicità sul proprio sito web e sulle riviste di settore, facendo tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda analogamente. VI. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE SUGLI IMPEGNI A seguito della pubblicazione in data 14 ottobre 2008 degli impegni presentati da ACI, sono pervenute, nel termine di trenta giorni dalla stessa, diverse memorie da parte di soggetti attivi nel settore dell automobilismo sportivo, sinteticamente prospettate nel presente paragrafo. Va segnalata, in particolare, la posizione critica nei confronti degli impegni sostenuta da alcuni soggetti che non si riconoscono nell ambito della federazione ACI/CSAI. Come detto, gli impegni presentati da ACI vertono su diversi profili problematici, individuati nel provvedimento di pubblicazione degli impegni del 9 ottobre Pertanto, le valutazioni pervenute nel corso del market test verranno illustrate con riguardo a ciascuno degli aspetti oggetto degli impegni presentati da ACI. a) Impegni relativi alla partecipazione dei soli operatori sportivi all attività di definizione autonoma delle regole di settore Tali impegni, come indicato nel provvedimento di pubblicazione al punto a), si sviluppano con riguardo a due aspetti: a1) impegni relativi alla composizione degli organismi direttivi di CSAI 28 ; a2) impegni relativi all effettiva attribuzione a CSAI dell esercizio e della gestione del potere sportivo 29. L impegno di cui al punto a1), volto a circoscrivere la partecipazione agli organi direttivi di CSAI ai soli ACP titolari di licenza di organizzatore di gare ACI/CSAI, è stato ritenuto condivisibile da alcuni operatori sportivi con licenza ACI/CSAI, in quanto risulterebbe in grado di porre tutti gli operatori sullo stesso piano, senza distinzione tra i soggetti pubblici, come gli ACP, ed i numerosi organizzatori privati, quali associazioni o società sportive. In tal modo, si consentirebbe la partecipazione alle decisioni degli organi di CSAI ai soli soggetti che abbiano effettive conoscenze del settore, come gli ACP titolari di licenza che da anni si occupano attivamente di gare automobilistiche. Tuttavia, altre associazioni sportive, sempre titolari di licenza sportiva ACI/CSAI, hanno sottolineato che l impegno di ACI sul punto, peraltro già implementato attraverso l adozione, in data 22 ottobre 2008, da parte del Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI (di seguito anche CSN ) del nuovo Regolamento CSAI, non sarebbe sufficiente a superare le valutazioni critiche espresse dall Autorità con l avvio del procedimento, in quanto, pur prevedendo la partecipazione nel CSN e nel Comitato esecutivo (di seguito anche CE ) della CSAI dei soli Presidenti degli ACP che siano organizzatori, continua a prevedere limitazioni alla partecipazione democratica negli organismi sportivi delle associazioni e delle società sportive senza fine di lucro e l accesso agli organismi direttivi continua ad essere tutt altro che paritario tra tutti i soggetti dello sport automobilistico. Infatti, per le associazioni e società sportive senza fine di lucro, pur titolari di tessera sportiva ACI, riconosciute ai sensi dell articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n In questa sua qualità, la CSAI è anche esclusiva titolare dei diritti di riproduzione dell immagine animata (ivi compresi, senza che ciò sia limitativo, i diritti per film, video e/o televisione) e/o i diritti di emissioni delle stazioni commerciali della radio (cioè le stazioni radio dove è venduta la pubblicità) delle manifestazioni valide per i Titoli CSAI, nonché di ogni altra manifestazione motoristica organizzata in occasione delle stesse e che si svolga durante le medesime, ovvero immediatamente prima o dopo di esse. Nel successivo art. 4, rubricato Pubblicità, si legge che La CSAI si riserva di stipulare contratti di sponsorizzazione per i propri Campionati Italiani, Trofei Nazionali e Coppe CSAI. L accettazione della sponsorizzazione CSAI è condizione per l assegnazione della validità nazionale. Gli Organizzatori, i Concorrenti ed i Conduttori interessati sono obbligati ad accettare gli Sponsors della CSAI ed a riservare loro gli spazi pubblicitari a questi ultimi riservati. I regolamenti dei singoli Campionati, Trofei e Coppe possono disciplinare più analiticamente la materia. ] 28 [Si ricorda che ACI si è impegnata a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi i propri regolamenti in modo da consentire la partecipazione ai propri organi direttivi dei soli ACP titolari di licenza di organizzatore.] 29 [Come indicato al par. a2) del provvedimento di pubblicazione degli impegni, si ricorda che ACI si è impegnata a modificare numerose previsioni statutarie e regolamentari, volte a limitare le opportunità di controllo e di ratifica da parte di ACI sull operato della CSAI. Inoltre, sempre allo scopo di garantire la effettiva autonomia di CSAI nella gestione del potere sportivo, ACI si è impegnata ad assicurare che la società ACI Sport controllata da ACI, non svolga funzioni proprie della federazione sportiva.] 30 [Il comma 17 dell art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rubricato Disposizioni per l attività sportiva dilettantistica, prevede che: Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Il comma 18 individua, secondo i principi

8 (di cui all articolo 29 dello Statuto CONI 31 ) è prevista la partecipazione di un solo rappresentante nel CSN, e non anche nel CE di CSAI. Con riguardo, invece, agli impegni di ACI volti a garantire un effettiva attribuzione a CSAI dell esercizio e della gestione del potere sportivo, di cui al punto a2) del provvedimento di pubblicazione degli impegni, è stato sostenuto da alcuni che le modifiche statutarie e regolamentari proposte a tal fine da ACI non risultano soddisfacenti e risolutive delle criticità in materia di concorrenza, in quanto non fanno altro che rappresentare la posizione unilaterale di ACI, senza alcun coinvolgimento preventivo del CSN di CSAI. La modifica dell articolo 17 dello Statuto ACI, con cui viene eliminato il riferimento all approvazione del regolamento CSAI da parte di ACI, non sarebbe sufficiente a garantire l autonomia di CSAI, in quanto continua a sussistere un forte condizionamento sull attività regolamentare sportiva da parte di ACI, testimoniato da diverse disposizioni dello Statuto ACI 32 e del Regolamento CSAI 33, ma anche dalla circostanza che il potere di CSAI continua ad essere revocabile da parte di ACI, essendo CSAI un mero organo di gestione, e non, come sostiene ACI, organo direttivo dotato della titolarità dei poteri di ACI in ambito sportivo, così come già sottolineato dal Tar del Lazio nella sentenza n / b) Previsioni regolamentari di carattere tecnico-sportivo L impegno presentato da ACI a tal riguardo, consistente nell estensione del requisito dell affiancamento anche agli ACP, è stato valutato positivamente in quanto ritenuto idoneo a porre tutti gli operatori sullo stesso piano senza distinzione tra ACP ed i vari organizzatori privati. c) Riserva di competenza di CSAI Con riguardo all impegno di ACI di cui al punto c) del provvedimento di pubblicazione degli impegni, diretto a richiedere il tesseramento ACI/CSAI unicamente per lo svolgimento delle attività agonistiche, con il conseguente riconoscimento che la competenza della federazione a disciplinare attività di natura ludica non è esclusiva, sono pervenute diverse osservazioni, essendo senza dubbio il tema più controverso. Tale apertura viene vista in modo positivo da alcuni organizzatori titolari di licenza ACI/CSAI, nell ottica di favorire la promozione dello sport automobilistico, di consentire l esercizio del potere regolamentare e disciplinare sulle gare ludiche da parte di organizzazioni diverse da CSAI e ad essa non affiliate e di consentire a tutti i licenziati CSAI di avere anche la tessera di diversi Enti e/o Associazioni, per partecipare alle gare da questi organizzati. Tuttavia, vengono evidenziati i rischi che potrebbero derivare dall affermazione della libertà di disciplinare gli eventi sportivi di natura ludica, le difficoltà derivanti dalla possibile esistenza di diverse regolamentazioni per lo stesso tipo di gare e dalla possibilità, ad esempio, di sottoporre uno stesso soggetto ad una doppia autorità disciplinare. Il maggior pericolo riguarderebbe la sicurezza e l incolumità degli atleti e del pubblico, finora garantiti scrupolosamente dalla regolamentazione CSAI e dai controlli sulla sua applicazione. In particolare, si segnala la possibilità che, al di fuori dell ambito CSAI, vengano organizzate sotto le spoglie di eventi ludici (come raduni o concentrazioni) eventi competitivi, non assicurando i necessari standard di sicurezza, ad oggi garantiti dagli organi CSAI. Ciò avrebbe come generali, i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, tra cui, l assenza di fini di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, l obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi. ] 31 [L art. 29 dello Statuto CONI, rubricato Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive, prevede che 1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. 2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.] 32 [Vengono a tal fine indicati l art. 8 dello Statuto ACI, che resta immodificato, che fissa i poteri dell Assemblea di ACI, massimo organo direttivo a cui partecipano i soli rappresentanti degli ACP, la quale decide sulle linee direttive dell attività di ACI, tra cui ovviamente rientra anche l attività sportiva. Tale articolo prevede che L Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: ( ) f) decide sulle direttive dell attività dell A.C.I. ; l art. 4 dello Statuto ACI, che prevede che Per il conseguimento degli scopi di cui all art. 1, ACI: ( ) e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI; ( ).] 33 [Viene segnalata nell ultima versione del Regolamento CSAI, adottata il 22 ottobre 2008, la disposizione dell art. 41.1, che vieta agli organi ed organismi CSAI lo svolgimento di attività in contrasto con i compiti di ACI e degli Automobile Club. Tale disposizione sarebbe stata introdotta dal Consiglio generale dell ACI per mantenere il ruolo di subalternità degli organismi di gestione di CSAI e costituisce lo strumento per poter deliberare la revoca dell esercizio del potere sportivo da parte dell assemblea dell ACI. Viene evidenziato, inoltre, che l art della nuova versione del Regolamento CSAI, Amministrazione e contabilità, prevede che Ai sensi dell art. 25 dello Statuto ACI, la CSAI è costituita come autonomo Organo dell Ente al quale è garantita piena autonomia finanziaria e normativa. La gestione delle attività sportive, la cui competenza è attribuita alla CSAI, è curata, in via esclusiva, dal Servizio Attività Sportive dell ACI e si conforma, ai sensi dell art. 26 dello Statuto dell Ente, al principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di attuazione e gestione di cui al d.lgs. 29/93 e successive modificazioni.] 34 [Viene ricordato che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in tale decisione, aveva censurato la delega attraverso la quale si realizzava (e sostanzialmente si realizza, indipendentemente dagli sforzi nominalistici attuati) l affidamento alla CSAI delle attività sportive, per aver rilevato che la previsione della possibilità di una revoca della delega medesima comporta una posizione di precarietà, e quindi di subordinazione, degli organi della CSAI medesima ai vertici ACI. In tal senso l assetto complessivo della disciplina qui impugnata non è privo di ambiguità in quanto, in presenza di legittimi contrasti, la delega alla gestione, potrebbe essere in ogni momento ritirata, lasciando quindi la CSAI priva di tali competenze in materia sportiva. In tal caso tutte le funzioni sarebbero poi direttamente assunte dagli organi dell ACI nell ambito dei quali però non è garantita assolutamente la presenza dei tesserati sportivi.]

9 conseguenza un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed una vera e propria discriminazione tra chi si adegua alle norme di sicurezza, sopportandone i relativi costi - non indifferenti - e chi organizza gare solo formalmente ludiche, svincolato da ogni obbligo in tema di sicurezza. Pertanto, tale impegno, valutato positivamente, comporterebbe l obbligo di monitorare le gare, al fine di accertarne la natura realmente ludica, e di imporre regole minime di sicurezza che assicurino sufficienti cautele nello svolgimento dell evento. La questione della riserva di competenza di CSAI è senza dubbio quella che riguarda più direttamente le attività autonome degli enti e/o associazioni di promozione sportiva (di seguito anche EPS) e delle altre organizzazioni non aderenti a CSAI che finora sarebbero state ostacolate nell attività di organizzazione di eventi sportivi dalla stessa ACI/CSAI. Per coloro che non si riconoscono nella federazione, tale impegno non risulta idoneo a superare le distorsioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, in quanto l esclusiva di CSAI verrebbe a limitare notevolmente l attività degli EPS, non essendo quest ultima circoscritta alla sola attività ludica. Infatti, l impegno di ACI risulta essere in contrasto con l esigenza di consentire a chiunque di organizzare eventi sportivi e di consentire agli sportivi la massima partecipazione a qualunque tipo di evento. Infatti, l impegno di ACI riconosce ai propri tesserati la libertà di tesseramento e di partecipazione agli eventi sportivi organizzati da altri enti o associazioni, ma nei soli limiti delle attività ludiche, addirittura prive di qualunque tipo di classifica. In quanto tali, le attività al di fuori dell ambito dell esclusiva CSAI, risultano di fatto incompatibili con qualunque tipo di competizione sportiva, anche di carattere amatoriale dilettantistico, svuotando di contenuto l affermazione ancorché con modalità competitive contenuta negli impegni. L ambito della riserva di competenza di CSAI, così come emerge dall impegno di ACI (ossia esteso a tutte le gare sportive tranne quelle ludiche) ha come conseguenza l impossibilità per gli altri soggetti, come gli EPS, di organizzare al di fuori di CSAI, eventi competitivi diretti all attribuzione di titoli e/o alla formazione di classifiche, venendo a circoscrivere ingiustificatamente l attività degli EPS che non rientrano nell ambito della Federazione, ma che operano legittimamente in ambito sportivo sul territorio nazionale per effetto del riconoscimento del CONI. d) Disciplina delle attività economiche connesse allo sport automobilistico Gli impegni descritti al punto d) del provvedimento di pubblicazione degli impegni riguardano: d1) la promozione degli eventi sportivi; d2) la disciplina dei diritti di immagine delle gare inserite nel calendario sportivo e titolate CSAI. Sul punto d1) non sono pervenute osservazioni, mentre con riguardo all impegno di cui al punto d2), riguardante la cessione dei diritti di immagine, si fa presente che lo stesso è stato oggetto unicamente di due valutazioni, positive, essendo diretto ad eliminare l obbligo di cessione automatica a CSAI dei diritti di immagine degli organizzatori; è stato sottolineato che ciò consentirà una maggiore autonomia di gestione agli organizzatori, liberi di valutare se cedere o meno i diritti di immagine alla federazione, affinché essa li gestisca in maniera accentrata, oppure provvedere direttamente al loro sfruttamento. Gli operatori, tuttavia, ritengono opportuna la previsione di una garanzia in base alla quale l organizzatore che volesse gestire autonomamente i diritti di una gara assicuri una copertura mediatica adeguata ed imparziale, proprio al fine di evitare che i diritti relativi alle gare titolate restino inutilizzati. Infine, viene posto l accento sul ruolo di controllo che l Autorità dovrà svolgere nella fase di definizione del contenuto degli accordi. VII. LE MODIFICHE AGLI IMPEGNI Successivamente alla pubblicazione degli impegni presentati da ACI ed alla formulazione delle osservazioni sul contenuto degli stessi da parte dei terzi interessati, ACI, in data 7 e 30 aprile 2009, ha presentato una proposta di modifica agli impegni stessi. Le modifiche accessorie riguardano: la composizione degli organismi direttivi di CSAI, ed in particolare la composizione del Comitato Esecutivo. Al riguardo, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda entro un anno dall accettazione degli impegni ad emendare, in conformità alla Deliberazione del CONI n. 416 del 30 ottobre 2008, le norme che definiscono la composizione del Comitato Esecutivo, con effetto dalle prossime elezioni che dovranno tenersi secondo quanto previsto dal Regolamento CSAI. Al fine di replicare ad alcune delle osservazioni critiche sul punto pervenute nel corso del market test, ACI ha fatto altresì presente che i rappresentanti degli organizzatori privati non possono trovare espressione diretta all interno degli organi direttivi di CSAI, in quanto ciò non è consentito dall ordinamento sportivo, come ribadito anche dal CONI, in una nota fatta pervenire all Autorità 35, nella quale precisa che il fine di lucro che caratterizza l attività dei soggetti in parola ne suggerisce l esclusione dagli organi della CSAI. Inoltre, ACI ha ribadito che gli organizzatori privati hanno il diritto di eleggere, oltre ai Presidenti degli ACP, i Delegati Regionali, i quali, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento CSAI, eleggono 7 membri del CSN e 2 dei 9 membri del CE, risultando comunque indirettamente rappresentati in entrambi gli organi. la riserva di competenza di CSAI; al riguardo, ACI ha preliminarmente specificato che CSAI non svolge l attività di organizzazione di gare ed eventi sportivi. Ciò posto, ACI ha presentato i seguenti impegni: 35 [Comunicazione CONI - Direzione Affari Legali - Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del 16 aprile 2008.]

10 Impegni relativi all articolo 22 del Regolamento CSAI e all attività ludica Tali impegni sono volti a chiarire che, ferma restando la competenza esclusiva di CSAI nella disciplina delle attività sportive agonistiche, così come definite nel vigente ordinamento nazionale e sportivo, nonché nei regolamenti federali, la federazione non ha competenza esclusiva nella disciplina delle attività sportive ludiche, nonché, per effetto dell introducendo regime di Convenzione, sulla disciplina delle manifestazioni oggetto della Convenzione stessa. A tali fini, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI: modifichi l articolo 22 del Regolamento CSAI per sancire espressamente che: (i) la competenza della federazione a disciplinare le attività di natura ludica non è esclusiva; (ii) la tessera sportiva ACI-CSAI è richiesta solo per lo svolgimento di attività agonistiche, salvo per quanto riguarda le manifestazioni sportive oggetto di Convenzione; (iii) la tessera sportiva ACI-CSAI/EPS è richiesta per lo svolgimento di manifestazioni sportive oggetto di Convenzione. La disposizione in esame sarà, pertanto, modificata come segue: chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività agonistica nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI-CSAI. La tessera sportiva ACI-CSAI non è necessaria per lo svolgimento di attività di natura ludica, mentre per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste tessere speciali ; modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nello svolgimento di eventi sportivi automobilistici di natura ludica. Per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole speciali (rinvio al par del testo degli impegni); saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari; modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente partecipare agli eventi sportivi di natura ludica. Per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole speciali (rinvio al par del testo degli impegni); saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari. Istituzione di un regime di convenzione con gli EPS Al fine di consentire agli EPS l organizzazione di manifestazioni automobilistiche, anche di natura agonistica e/o di limitato contenuto agonistico, prevedendo altresì un coinvolgimento di tali soggetti nella determinazione delle relative regole sportive, ACI e, per quanto di sua competenza, CSAI, propongono uno schema di convenzione quadro, previsto dallo Statuto del CONI (articolo 26) 36 (di seguito, Convenzione ), per disciplinare i rapporti con gli EPS interessati ad operare nel settore dello sport automobilistico 37. La Convenzione ha come finalità di consentire agli EPS che dimostrino di averne interesse di organizzare competizioni ulteriori rispetto a quelle ludiche, a condizioni agevolate, tali da ridurre l impatto economico sull organizzatore e sui partecipanti, garantendo, al contempo, livelli di sicurezza adeguati. ACI-CSAI ritiene che possano costituire oggetto di Convenzione le competizioni rientranti nella categoria delle gare a basso contenuto agonistico 38 ed alcune competizioni che, pur rientrando nell attuale classificazione tra quelle agonistiche propriamente dette, presentano caratteristiche tali da consentire, con i dovuti accorgimenti, il rispetto degli standard di sicurezza vigenti. 36 [L art. 26 dello Statuto CONI Ordinamento degli Enti di Promozione sportiva prevede che: 1. Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisicosportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. 2. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità. ( ).] 37 [Al proposito, si ricorda che i principi dell art. 26 dello Statuto Coni hanno avuto attuazione con la Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 262 del 15 giugno 2006 (che modifica la delibera n. 170 del 29 marzo 2006), con la quale è stato adottato il Modello di Convenzione tra Federazioni Nazionali Sportive/Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.] 38 [A tal riguardo, si fa presente che l art. 16 del Regolamento Nazionale Sportivo distingue tre tipologie di manifestazioni sportive, a seconda del livello di idoneità medica richiesta e, quindi, del grado di pericolosità delle stesse per l incolumità degli atleti e del pubblico: le attività agonistiche (2 livello); le attività a ridotto contenuto agonistico (1 livello); le attività non agonistiche. Le manifestazioni automobilistiche sono agonistiche di 1 o 2 livello quando il loro svolgimento dà luogo ad una classifica basata sul tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita oppure sulla distanza coperta in un periodo di tempo determinato oppure sul rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso oppure sull abilità di guida dei partecipanti oppure sull affidabilità delle vetture oppure sulla combinazione di due o più di tali condizioni. Le manifestazioni automobilistiche non sono agonistiche quando vengono disputate soltanto a scopo ricreativo e l eventuale classifica è basata sulla soluzione di giochi e/o quiz oppure su fattori diversi (ad esempio il consumo) con esclusione del fattore tempo. Rientrano nella definizione di manifestazioni agonistiche propriamente dette (2 livello) le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da appositi regolamenti (NS): velocità in circuito; velocità in salita; rallies; ralliyes tout-terrain; velocità su terra (autocross); velocità su ghiaccio; formula challenge; rallycross; slalom singolo e parallelo; velocità fuoristrada; auto storiche (velocità in circuito, velocità in salita, ralliyes); accelerazione; competizioni miste di velocità e regolarità; karting (velocità); tentativi di record; competizioni per veicoli ad energie alternative. Rientrano nella definizione di manifestazioni a ridotto contenuto agonistico (1 livello) le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinate da appositi regolamenti (NS): regolarità (tutti i settori: auto moderne, auto storiche); fuoristrada Trial; gymkane; attività sperimentali e attività pre-agonistiche karting. Rientrano nella definizione di manifestazioni non agonistiche le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da appositi regolamenti (NS): raduni o concentrazioni turistiche (tutti i settori: auto moderne, auto storiche); cacce al tesoro; prove di consumo; attività episodiche di promozione.]

11 Viene fornito il seguente elenco per le manifestazioni sportive che potranno formare oggetto di Convenzione: Regolarità storica e moderna turistica; Fuoristrada Trial; Gare Sperimentali (accelerazione; drifting); Velocità su terra (Autocross); Velocità su ghiaccio; Formula Challenge; Karting di categoria MTL (Movimento Tempo Libero). Per ciascuna tipologia di manifestazione appena elencata, rispetto alla quale gli EPS dimostrino interesse, potrà essere adottato un regolamento specifico, che integrerà le disposizioni della Convenzione. Al fine di garantire un applicazione omogenea delle regole sportive e di sicurezza, ACI si impegna altresì affinché CSAI recepisca nei propri regolamenti le norme adottate dagli EPS per la disciplina di competizioni allo stato non contemplate dalle norme federali, come ad esempio la Formula Driver o i Minislalom. Il regime della Convenzione potrà essere esteso anche a tali competizioni, a condizione che le relative regole siano rispettose degli standard di sicurezza vigenti. Analogamente, ACI si impegna affinché CSAI recepisca nei propri regolamenti le norme che verranno in futuro adottate dagli EPS per la disciplina di competizioni non contemplate dalle norme federali. Tali nuove competizioni potranno essere sottoposte al regime della Convenzione, a condizione che le relative regole siano rispettose degli standard di sicurezza vigenti. La Convenzione introdurrà licenze speciali necessarie per l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni sportive oggetto di Convenzione. Ogni licenza verrà rilasciata a seguito della verifica delle idoneità tecniche, mediche e sportive di ciascun soggetto richiedente, in base ai criteri che verranno stabiliti da ACI-CSAI e dal singolo EPS interessato. Dette licenze avranno un costo ridotto rispetto a quelle ordinarie. I relativi introiti dovranno essere equamente suddivisi tra ACI-CSAI ed il singolo EPS interessato, in modo da assicurare la copertura dei costi che ACI- CSAI dovrà sostenere per fornire i servizi oggetto della Convenzione. Inoltre, verranno individuate le modalità per garantire ai titolari di licenze ACI-CSAI la possibilità di partecipare alle gare organizzate dagli EPS in regime di Convenzione. Le manifestazioni sportive che verranno organizzate in attuazione della Convenzione saranno iscritte al Calendario sportivo di CSAI, onde garantire il coordinamento delle competizioni organizzate nell'ambito della federazione e di ciascun EPS. L iscrizione al Calendario della federazione risponde all esigenza di evitare sovrapposizioni tra eventi, in modo da assicurare la più ampia partecipazione degli atleti e del pubblico; garantire la serietà e l affidabilità dell organizzazione dell evento che, una volta iscritto al Calendario, non potrà essere revocato senza valide ragioni; di realizzare un'adeguata programmazione sportiva, anche tenuto conto delle esigenze delle comunità locali, e di semplificare l'iter per il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 9 del Codice della Strada, ove richiesto, garantendo le connesse verifiche successive. In ogni caso, ACI-CSAI e gli EPS interessati concorderanno le procedure volte a disciplinare l'iscrizione al Calendario, che avverrà comunque a costi significativamente ridotti. La vigilanza sulle manifestazioni organizzate in regime di Convenzione da parte di un EPS sarà effettuata da Ufficiali di gara di ACI-CSAI. A loro volta, gli Ufficiali di gara degli EPS potranno essere inseriti nel Gruppo degli Ufficiali di Gara di ACI-CSAI, previa partecipazione ad un corso di abilitazione. Al fine di assicurare il rispetto delle norme sportive e delle regole di sicurezza secondo i termini previsti dalla Convenzione, CSAI potrà effettuare, in qualsiasi momento verifiche sullo svolgimento delle manifestazioni, attraverso l invio di ispettori/osservatori. Come avviene per le gare organizzate da tutti i tesserati ACI-CSAI, tali controlli potranno riguardare anche le capacità organizzative del soggetto organizzatore. Alle manifestazioni organizzate nel rispetto della Convenzione, si applicherà il sistema di giustizia sportiva predisposto da ACI-CSAI; il mancato rispetto delle regole essenziali della Convenzione ne determinerà l immediata risoluzione e comporterà la contestuale segnalazione dell evento all Autorità, al CONI ed ai Ministeri competenti. Per tutto quanto non oggetto di specifici accordi tra ACI-CSAI e gli EPS, si applicherà il Modello di Convenzione del CONI, con particolare riferimento alle modalità di soluzione delle controversie tra le parti, che dovranno essere affidate alla Giunta Nazionale del CONI. Utilizzo degli impianti ACI si impegna a consentire a tutti i titolari di licenza ACI-CSAI, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei loro impianti e strutture - dotati di omologazione CSAI - per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica, nonché di quelli che formeranno oggetto di Convenzione. La possibilità per i titolari di licenza ACI/CSAI di concludere detti accordi con Enti e/o associazioni non affiliati sarà disciplinata da una convenzione quadro tra ACI-CSAI e tali enti e/o associazioni che garantisca il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza.

12 VIII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI Gli impegni presentati da ACI, alla luce delle integrazioni sopra descritte, appaiono, nel loro insieme, idonei a superare le perplessità concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio dell istruttoria. Verranno di seguito illustrate le valutazioni con riguardo a ciascuno degli aspetti oggetto degli impegni presentati da ACI nella versione definitiva, allegata al provvedimento. a) Impegni relativi alle previsioni statutarie e regolamentari riguardanti la partecipazione agli organi di ACI Con riguardo alla fattispecie relativa alla partecipazione agli organi di ACI, ivi compresi gli organi di CSAI, e quindi all insieme di previsioni che consentivano agli ACP di influire in maniera determinante sull attività di regolamentazione dell attività sportiva, comune a tutti gli operatori, gli impegni presentati da ACI risultano complessivamente diretti a garantire, nei limiti previsti dall ordinamento, da un lato, una più qualificata partecipazione dei soggetti attivi nello sport automobilistico agli organi direttivi di CSAI e dunque alla definizione delle regole che disciplinano lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e, dall altro, una maggiore autonomia a CSAI rispetto ad ACI nella gestione delle principali espressioni del potere sportivo. Si osserva pertanto che il raggiungimento di tali risultati rende di conseguenza meno rilevante, ai fini dell assetto concorrenziale nei mercati dello sport automobilistico, l ammissione dei soggetti diversi dagli ACP, operanti in tale settore, alla sola CSAI e non anche agli organi di ACI. Inoltre, si osserva che lo strumento della convenzione, proposto da ACI, implicando un coinvolgimento dei soggetti attivi nel settore sportivo, ma che non fanno parte della federazione e non sono quindi rappresentati negli organi ACI e CSAI, all attività di definizione delle regole che disciplinano le gare a ridotto contenuto agonistico ed alcune delle gare agonistiche che saranno oggetto di convenzione, appare idoneo a mitigare i profili restrittivi scaturenti dalle norme regolamentari e statutarie che escludono da tali organi i soggetti diretti concorrenti degli ACP. a1) Impegni relativi alla composizione degli organismi direttivi di CSAI Con riguardo alla partecipazione agli organismi direttivi di CSAI dei soli operatori sportivi, l aver circoscritto la partecipazione al CSN ed al CE unicamente agli ACP titolari di licenza di organizzatori di gare appare poter favorire un accesso agli organi di CSAI in condizioni di parità tra i vari soggetti sportivi, in quanto non fondato sulla natura giuridica degli stessi e, dunque, una gestione più indipendente dello sport automobilistico da parte di CSAI, in quanto costituita dai soli operatori sportivi. Ciò appare suscettibile di creare, nei limiti previsti dall ordinamento 39, un contesto favorevole ad un confronto concorrenziale paritario tra i vari operatori attivi nel settore dell organizzazione delle gare automobilistiche. L impegno di ACI diretto a modificare la composizione del CE di cui all articolo 9 del Regolamento CSAI, in ottemperanza alle prescrizioni del CONI 40, sembra rispondere all esigenza di garantire un maggiore coinvolgimento dei diversi soggetti tesserati ACI/CSAI nell elezione dei componenti gli organi direttivi di CSAI e quindi nell attività di definizione delle regole del settore sportivo 41. a2) Impegni relativi all effettiva attribuzione a CSAI dell esercizio e della gestione del potere sportivo L attribuzione della gestione, oltre che dell esercizio, del potere sportivo direttamente a CSAI, risulta diretta a sottrarre all influenza di ACI lo svolgimento da parte di CSAI delle principali funzioni che realizzano i fini istituzionali di una Federazione sportiva. Tale soluzione può condurre ad una separazione effettiva di attività tra ACI che, attraverso le proprie articolazioni territoriali (ACP), organizza le gare sportive e CSAI che, in quanto federazione delegataria del potere sportivo, disciplina e controlla lo sport. In tale modo, si può conseguire l obiettivo di superare il conflitto di interessi esistente tra il ruolo di regolatore e quello di organizzatore di gare, in quanto CSAI verrebbe a svolgere da sola il proprio ruolo di regolamentazione dell attività sportiva. Infatti, il riconoscimento di tale autonomia in capo a CSAI determina e giustifica la competenza della stessa, in quanto federazione, a disciplinare l organizzazione dell attività sportiva, definendone gli indirizzi generali e fissando le norme tecnico-sportive di riferimento. Siffatto potere sportivo verrebbe ad essere esercitato da CSAI in maniera indipendente da ACI. 39 [Si ricorda il parere favorevole espresso dal CONI circa le previsioni contenute nel regolamento CSAI in merito ai profili emersi dall istruttoria.] 40 [Al riguardo si fa presente che il CONI, Direzione Affari Legali - Supporto Conformità Statuti e Regolamenti, con deliberazione del 23 gennaio 2008, ribadita con successiva deliberazione del 30 ottobre 2008, ha comunicato a CSAI le modifiche da apportare al testo del Regolamento CSAI, al fine di renderlo compatibile con i Principi Fondamentali e con la vigente legislazione in materia sportiva. In particolare, viene indicato che Il Comitato Esecutivo ( ) svolge funzioni di gestione ed amministrazione della CSAI. Pertanto, è necessario creare una separazione netta e distinta nei confronti del Consiglio Sportivo Nazionale che, invece, svolge funzioni di indirizzo e programmazione dell attività della Commissione. Ciò premesso, appare evidente che la scelta dei componenti il Comitato esecutivo non può avvenire, come invece previsto, nell ambito dei componenti il Consiglio Sportivo Nazionale, al quale compete il controllo sull attività di gestione. ] 41 [Si ricorda che l art. 9 del Regolamento CSAI prevede che ( ) 9.3. Spetta al Comitato Esecutivo: ( ) definire, sulla base degli indirizzi del CSN, sentite le Sottocommissioni competenti e la Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare, la regolamentazione sportiva e tecnica nazionale e, in particolare, approvare il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue Norme Supplementari e fornire l interpretazione autentica delle loro norme ]

13 Alla luce di tali considerazioni, gli impegni assunti da ACI risultano globalmente idonei a realizzare le condizioni per la creazione di regole non discriminatorie nei confronti di alcuni soggetti operanti nel mercato dell automobilismo sportivo, in quanto stabilite autonomamente nell ambito della federazione CSAI, non più soggetta all influenza dell ACI. Quanto, poi, al permanere di alcune commistioni di soggetti tra gli organi di ACI e di CSAI relativamente allo svolgimento di alcune funzioni di CSAI, non sembrerebbe che tale circostanza possa di fatto pregiudicare il raggiungimento di una concreta autonomia operativa e decisionale di CSAI rispetto ad ACI, stando al parere favorevole reso dal CONI ad ACI sul punto, in sede di approvazione del Regolamento CSAI. In ogni caso, la previsione, attraverso lo strumento delle convenzioni, di un pieno coinvolgimento degli EPS nella definizione delle regole di disciplina delle gare oggetto di convenzione, appare idonea a mitigare le valutazioni negative pervenute nell ambito del market test su tali profili, ed in ogni caso suscettibile di realizzare un più ampio confronto con i soggetti che non fanno parte della federazione nell attività di disciplina dell automobilismo sportivo. b) Impegni relativi a norme di carattere tecnico-sportivo Relativamente alle previsioni regolamentari tecnico-sportive che prevedevano degli ostacoli all accesso al mercato dell organizzazione di gare sportive, si ritiene che l impegno proposto, unitamente alla già realizzatasi eliminazione del requisito del nulla-osta 42, sia idoneo a superare le problematiche concrete derivanti dalla regolamentazione sportiva vigente, con il risultato di realizzare una situazione di parità e di non discriminazione nei confronti di tutti i soggetti che intendano intraprendere l attività di organizzazione di gare sportive nell ambito di CSAI. Infatti, mediante l estensione del requisito dell affiancamento allo stato prescritto per i soli organizzatori privati a qualsiasi soggetto che richieda per la prima volta il rilascio della licenza CSAI di organizzatore di gare, ivi compresi gli ACP, si ottiene l obiettivo di uniformare i requisiti necessari per ottenere la licenza di organizzatore di gare, indipendentemente dalla natura del soggetto richiedente, salvaguardando, allo stesso tempo, le esigenze di sicurezza e buona organizzazione delle gare sportive garantite dal preventivo affiancamento ad un organizzatore già operante. Pertanto, non dovrebbero in seguito sussistere le condizioni per un riproporsi di regole quali quelle oggetto dell avvio di istruttoria, tali da creare barriere all accesso ai mercati dello sport automobilistico. Infatti, l estensione del requisito dell affiancamento anche agli ACP comporta la necessaria operatività come organizzatore di ciascun soggetto richiedente il rilascio di una licenza di organizzatore, il quale, altrimenti, non potrebbe ottenere l affiancamento e dunque la licenza. c) Impegni relativi alla riserva di competenza di CSAI Con riguardo alla fattispecie relativa alla riserva di competenza di ACI su tutto lo sport automobilistico, di cui al provvedimento di avvio di istruttoria, riguardante l esclusiva che ACI si sarebbe riservata su tutte le attività sportive automobilistiche, e quindi non solo su quelle definibili come vera e propria attività agonistica, prevedendo l obbligo di tesseramento ed il rilascio di una licenza per lo svolgimento di qualsiasi attività nell ambito dell automobilismo sportivo 43, si fanno le seguenti valutazioni: (a) Impegni relativi all'articolo 22 del Regolamento CSAI e all attività ludica Con riguardo all impegno di ACI che circoscrive la competenza esclusiva di CSAI alla disciplina dell attività sportiva agonistica, come definita ed individuata nei regolamenti federali e nell ordinamento nazionale e sportivo, si osserva che l interpretazione di agonismo adottata da ACI si può ritenere legittima, nell ottica di una effettiva separazione tra ACI e CSAI, in quanto l ambito della competenza disciplinare di CSAI, esteso a tutte le gare motoristiche, ad eccezione delle manifestazioni di natura ludica, può essere giustificato dalle caratteristiche peculiari di tale settore sportivo, in cui assume una rilevanza preponderante l esigenza di sicurezza dei concorrenti e del pubblico che assiste alle gare motoristiche. Al proposito, si ricorda che la Commissione, nella Comunicazione FIA 44 ha sottolineato l opportunità che una federazione fissi le norme di riferimento e quindi disciplini l organizzazione di manifestazioni motoristiche e la partecipazione alle stesse, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità delle gare 45. Tali impegni comportano in primo luogo la conseguenza che le competizioni aventi carattere ludico, non ponendo particolari esigenze di sicurezza, possono essere disciplinate ed organizzate liberamente da chiunque. 42 [Si ricorda che, come emerso dagli accertamenti ispettivi, il requisito del nulla osta necessario per l organizzazione di singole gare è stato eliminato con deliberazione del Consiglio generale ACI del 16 gennaio 2007, applicata a partire dal calendario sportivo del 2008.] 43 [Si ricorda che il testo attualmente in vigore dell art. 22 del Regolamento CSAI, Tesseramento sportivo prevede che Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell ambito dell automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI ; l art. 7 quater del Regolamento Nazionale Sportivo, Osservanza dei regolamenti prevede che Il potere sportivo automobilistico in Italia è esercitato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) con piena autonomia normativa e finanziaria. La CSAI rappresenta quindi l autorità sportiva nazionale (ASN).] 44 [Cfr. Comunicazione pubblicata ai sensi del regolamento n. 17 del Consiglio, relativa ai casi COMP/ Notifica dei regolamenti FIA, COMP/ Notifica ad opera della FIA/FOA delle intese concernenti il campionato mondiale FIA di Formula 1, COMP/ GTR/FIA e altri (2001/c 169/03). ] 45 [In particolare, si ricorda che la Commissione ha espressamente affermato che norme minime di sicurezza sono indispensabili per il corretto funzionamento dello sport motoristico, ed è opportuno che la FIA disciplini l organizzazione di manifestazioni motoristiche e la partecipazione alle stesse, per garantire il rispetto di tali norme. In mancanza di norme vincolanti, gli organizzatori delle manifestazioni e i concorrenti potrebbero indulgere alla tentazione di ignorare alcuni requisiti essenziali di sicurezza nell intento di ridurre i costi.]

14 Inoltre, le modifiche dell articolo 22 del Regolamento CSAI 46, secondo cui la tessera ACI/CSAI sarebbe richiesta solo per lo svolgimento delle attività agonistiche, salvo per quanto riguarda le manifestazioni sportive oggetto di Convenzione, per le quali potrebbero essere previste tessere speciali ACI-CSAI/EPS, comportano la possibilità per i soggetti attivi al di fuori della federazione di organizzare gare automobilistiche, anche con contenuto agonistico, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di organizzazione definiti congiuntamente nell ambito delle Convenzioni. Infine, coerenti con tale finalità di liberalizzazione sono gli ulteriori impegni di ACI diretti a riconoscere ai propri tesserati, attraverso una modifica dei regolamenti CSAI e delle norme attuative, la libertà di tesseramento e di partecipazione non solo agli eventi sportivi di natura ludica, ma anche agli eventi oggetto di Convenzione, per cui possono essere previste regole speciali. Si osserva infatti che ACI si è impegnata a individuare le modalità per garantire ai titolari di licenze ACI/CSAI la possibilità di partecipare alle gare organizzate dagli EPS in regime di Convenzione. (b) Istituzione di un regime di convenzione con gli EPS Nell ottica di conciliare la funzione disciplinare di CSAI con la libertà di organizzazione di gare, non solo ludiche, anche da parte di soggetti che non aderiscono alla federazione, come ad esempio gli EPS, l impegno di ACI volto ad utilizzare lo strumento della convenzione risulta idoneo a consentire l organizzazione di eventi motoristici anche a carattere agonistico da parte di soggetti che non si riconoscono nella federazione, assicurandone al contempo la sicurezza. L utilizzo delle convenzioni riconosce l autonomia organizzativa degli EPS, nel rispetto delle regole sportive, con la garanzia di un livello di sicurezza adeguato e a costi ridotti. L adozione di siffatto impegno implica, dunque, il riconoscimento della libertà di organizzare, a condizioni non discriminatorie, gare motoristiche, anche con contenuto agonistico, da parte dei diversi attori presenti sul mercato. Infatti, l ambito di applicazione delle convenzioni risulta ampio e potenzialmente estendibile a competizioni anche a carattere agonistico vero e proprio. L impegno permette di conciliare in tal modo il principio dell unicità della federazione con l importante principio del libero esercizio dello sport, nel senso che la federazione, nello svolgimento della propria funzione di regolamentazione, garantisce l organizzazione delle gare da parte di tutti quei soggetti in regola con le prescrizioni di sicurezza federali, non creando ostacoli o discriminazioni all accesso al mercato da parte di chi soddisfi tali requisiti. Circostanza di rilievo è che l introduzione delle licenze speciali avverrà in ogni caso attraverso un coinvolgimento preventivo degli EPS che concorreranno a stabilirne i criteri di rilascio. Si osserva altresì che la previsione di una licenza speciale risponde all esigenza di consentire la partecipazione da parte dei tesserati ACIalle gare organizzate al di fuori e all interno della federazione. Inoltre, l iscrizione al Calendario ACI/CSAI, richiesta unicamente per ragioni organizzative, avverrà a costi significatamene ridotti e garantirà una semplificazione dell iter per il rilascio del nullaosta di cui all articolo 9 del Codice della Strada, assicurando, ove richiesto, anche le connesse verifiche successive. (c) Utilizzo dei circuiti Infine, l ulteriore impegno di ACI volto a consentire l utilizzo dei circuiti da parte di soggetti diversi dai tesserati ACI/CSAI anche per lo svolgimento delle gare a basso contenuto agonistico o comunque oggetto di specifica convenzione, risulta idoneo a superare le perplessità sollevate dalla previsione secondo cui l accesso alle infrastrutture sportive della federazione (circuiti privati omologati e quindi in regola con le prescrizioni CSAI) risultava circoscritto per i soggetti diversi da quelli aderenti alla federazione allo svolgimento di soli eventi sportivi di natura ludica. Ciò appare poter garantire l effettiva possibilità di organizzare manifestazioni motoristiche secondo modalità competitive anche da parte di soggetti che non si riconoscono nella federazione, e quindi privi di tessera ACI/CSAI. (d) Impegni concernenti la disciplina delle attività economiche connesse allo sport automobilistico (d1) promozione degli eventi sportivi L impegno che delimita le attività di ACI Sport al solo mercato della promozione degli eventi sportivi, risulta idoneo a superare le perplessità concorrenziali relative all attività di organizzazione di gare di ACI sport. (d2) disciplina dei diritti di immagine Si ritiene che gli impegni adottati da ACI siano idonei a rimuovere le restrizioni anche di carattere commerciale determinate dall obbligo di cessione dei diritti di immagine sulle gare, imposto da ACI agli organizzatori. Infatti, attraverso tali impegni, si riconosce una separazione tra la titolarità dei diritti di immagine relativi alle gare e la gestione commerciale degli stessi, lasciando pienamente liberi i singoli organizzatori nella gestione delle attività di promozione commerciale. Infatti, in virtù delle modifiche proposte, ciascun soggetto che organizza una gara avrà la facoltà di selezionare individualmente il soggetto cui affidare la promozione del singolo evento, qualora non ritenga di cedere tali diritti alla federazione. L Autorità vigilerà sull attuazione degli impegni ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/ [Si ricorda che il testo attualmente in vigore dell art. 22 del Regolamento CSAI prevede che Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell ambito dell automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI.]

15 A tal fine, ACI, entro novanta giorni dalla notifica della presente delibera, dovrà presentare all Autorità una relazione nella quale illustrerà le modalità di attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento e, in particolare: i) dovrà inviare copia degli schemi delle convenzioni da sottoporre agli EPS e dei regolamenti di disciplina relativi a ciascuna tipologia di manifestazione sportiva, che integrano le disposizioni delle convenzioni; ii) dovrà inviare copia delle convenzioni eventualmente stipulate con gli EPS; iii) dovrà allegare fotocopia della pagina del proprio sito web, ove sarà diffuso con idonea evidenza grafica il comunicato con cui si rende noto a tutti gli operatori del settore automobilistico il contenuto degli impegni; iv) dovrà comunicare la data della prima convocazione utile degli organi di ACI, avente all ordine del giorno le modifiche statutarie e regolamentari conseguenti all approvazione degli impegni da parte dell Autorità. ACI sarà altresì tenuta a comunicare all Autorità l esito della seduta, trasmettendo contestualmente al relativo verbale, entro 10 giorni dalla sua formalizzazione. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da ACI - Automobile Club d Italia, così come integrati da ultimo in data 30 aprile 2009, sono complessivamente idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell istruttoria; RITENUTO, inoltre, di disporre l obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di ACI - Automobile Club d Italia, ai sensi dell articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento nei confronti di ACI - Automobile Club d Italia, senza accertare l infrazione ai sensi dell articolo 14-ter della legge citata; DELIBERA a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti di ACI - Automobile Club d Italia nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante; b) di chiudere il procedimento nei confronti di ACI - Automobile Club d Italia senza accertare l infrazione ai sensi dell articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; c) che ACI - Automobile Club d Italia, entro novanta giorni dalla notifica della presente delibera, dovrà presentare all Autorità una relazione nella quale illustrerà le modalità di attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento ed in particolare: i) dovrà inviare copia degli schemi delle convenzioni da sottoporre agli EPS e dei Regolamenti di disciplina relativi a ciascuna tipologia di manifestazione sportiva, e delle convenzioni eventualmente stipulate con gli EPS; ii) dovrà allegare copia originale delle riviste di settore, nonché fotocopia della pagina del proprio sito web, ove sarà diffuso con idonea evidenza grafica il comunicato con cui si rende noto a tutti gli operatori del settore il contenuto degli impegni; iii) dovrà comunicare la data della prima convocazione utile degli organi di ACI - Automobile Club d Italia, successiva all approvazione degli impegni dell Autorità in cui si procederà ad adottare le modifiche statutarie e regolamentari conseguenti all approvazione degli impegni. ACI - Automobile Club d Italia sarà altresì tenuta a comunicare all Autorità l esito della seduta, trasmettendo contestualmente il relativo verbale, entro dieci giorni dalla sua formalizzazione. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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