COME PREPARARSI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 28 MAGGIO 2018
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1 COME PREPARARSI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 28 MAGGIO 2018
2 EROGAZIONI LIBERALI
3 EROGAZIONE LIBERALE Con il termine di erogazione liberale si intendono le somme date spontaneamente, per puro spirito di generosità, per lo più come atto di beneficenza. In nostro attuale sistema tributario stabilisce una modalità di deducibilità dal reddito complessivo o detraibilità dall imposta lorda delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore di determinate associazioni. Sia che l agevolazione consista in una detrazione di imposta che in una deduzione dal reddito complessivo, è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi.
4 ART. 83 D.LGS. 117/2017 L art. 83 del codice settore del Terzo è dedicato alla disciplina fiscale delle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore. L articolo disciplina, in particolare i seguenti argomenti: 1. Requisiti dei soggetti beneficiari; 2. Oggetto dell erogazione liberale; 3. Modalità di deduzione/detrazione; 4. Divieto di cumulo; 5. Disciplina particolare per le società di mutuo soccorso.
5 1. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI Gli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali devono avere i seguenti requisiti: 1. rientrare nella categoria degli Enti del terzo settore non commerciali secondo la definizione di cui all art. 79, comma 5 del codice del terzo settore (enti che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi); 2. dichiarare la propria natura non commerciale al momento dell iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
6 2.OGGETTO DELL EROGAZIONE LIBERALE Oggetto dell erogazione liberale agli enti del Terzo settore aventi i requisiti di cui sopra può essere denaro o beni in natura. Il versamento in denaro, ai fini della deduzione/detrazione, deve avvenire tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall art. 23 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
7 DEDUZIONE/DETRAZIONE Gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo, prima del calcolo dell imposta. Pertanto, gli oneri deducibili, riducono a monte il reddito imponibile, determinano un beneficio pari all aliquota massima raggiunta dal contribuente. Gli oneri detraibili incidono (in percentuale) sull imposta lorda, riducendo l imposta dovuta dal contribuente.
8 3. MODALITÀ DI DETRAZIONE DALL IMPOSTA LORDA Dall imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detraggono i seguenti importi: 1. Un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a euro a favore di Onlus e APS; 2. Un importo pari al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente qualora l erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.
9 3. MODALITÀ DI DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO Le liberalità in denaro o in natura erogate dapersone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 % del reddito complessivo complessivo dichiarato. L art. 83 del codice del Terzo settore stabilisce che qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l eccedenza può essere computata in aumento dell importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
10 EROGAZIONI IN NATURA Per quanto riguarda le erogazioni in natura, il comma 3 stabilisce che l individuazione delle tipologie di beni che danno diritto alla detrazione e le modalità di valorizzazione della liberalità effettuata siano individuate con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze; ad oggi si è in attesa dell emanazione di tale decreto.
11 4. DIVIETO DI CUMULO I soggetti benefattori non possono cumulare la deducibilità o la detraibilità con altra agevolazione fiscale a fronte delle medesime erogazioni.
12 CINQUE PER MILLE
13 DEFINIZIONE DELL ISTITUTO DEL CINQUE PER MILLE Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, ciascun contribuente, in base a una sua scelta, può destinare una quota pari al cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle finalità indicate in materia specifica dalla normativa.
14 RIPARTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (DPCM DI PROSSIMA EMANAZIONE) NOVITA criteri di riparto del contributo, stabilendo l importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno perdita del diritto al contributo se la comunicazione avviene fuori termine (non si applica il contenzioso)
15 REGOLE PER GLI ENTI BENEFICIARI Il d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, detta delle regole da rispettare in capo agli enti destinatari del contributo del cinque per mille. Tali regole sono le seguenti: 1. divieto di utilizzo delle somme percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille; 2. obbligo di redigere un apposito Rendiconto e una Relazione illustrativa, entro un anno dalla ricezione delle somme, dai quali risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l utilizzo delle somme percepite;
16 3. obbligo di trasmettere il Rendiconto e la Relazione illustrativa, entro i successivi trenta giorni successivi, all Amministrazione erogatrice; 4. obbligo di pubblicazione sul proprio sito web, entro i trenta giorni successivi alla redazione del Rendiconto e della Relazione, degli importi percepiti e del Rendiconto; 5. obbligo di comunicare all amministrazione erogatrice la pubblicazione dei dati di cui al punto precedente entro i successivi 7 giorni.
17 SANZIONI Nel caso di violazione dell obbligo di pubblicazione dei dati sul proprio sito web, l Amministrazione erogatrice diffida l ente beneficiario ad effettuare la pubblicazione entro 30 giorni, decorsi i quali provvede ad irrogare una sanzione pecunaria pari al 25 per cento della somma percepita.
18 LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL AMMINISTRAZIONE EROGATRICE Per finalità di chiarezza e trasparenza, l art. 8 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 111, stabilisce che ciascuna Amministrazione erogatrice pubblica sul proprio sito web, entro il termine di 90 giorni dalla erogazione del contributo: gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo; l importo erogato a ciascun soggetto; il link al Rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.
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