Erogazioni liberali a favore di enti non profit
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- Antonino Giulio Angeli
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1 Erogazioni liberali a favore di enti non profit di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 8 giugno 2011 erogazioni liberali a favore di enti non profit: vademecum per la corretta compilazione di Unico 2011 da parte di persone fisiche ed imprese (sia ditte individuali che imprenditori in forma societaria) Erogazioni liberali a favore di enti non profit: vademecum di maggio 2011 In tema di redazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2011) tra i documenti che i contribuenti possono fruire di vantaggi fiscali vi rientrano (notoriamente) le ricevute per l avvenuta donazione ad enti non commerciali (tra cui vi fanno parte le Onlus). Pertanto, i loro intermediari fiscali (Caf, Commercialisti, ecc.) si ritrovano alle prese del corretto inquadramento di dette erogazioni, a tal fine soccorre loro la guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili approvata nel mese scorso (maggio 2011) incentrata sul tema delle Erogazioni liberali a favore di enti non profit. In particolare, tale documento ribadisce che i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale hanno diritto a delle agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni d imposta oppure come 1
2 deduzioni dal reddito imponibile. La differenza è sostanziale in quanto gli oneri detraibili riducono l imposta lorda dovuta dal contribuente mentre gli oneri deducibili abbattono il reddito imponibile. Pertanto, qualora tale scelta non sia imposta da una norma ma sia lasciata alla discrezionalità del contribuente, chi effettua una liberalità in denaro a favore di un Ente non profit potrebbe ritenere utile valutare se è più conveniente fruire della deduzione dal reddito imponibile oppure della detrazione d imposta, e in questo ultimo caso quale sia la forma di erogazione che consente di ottenere il maggior vantaggio fiscale. Le erogazioni agli enti non commerciali da parte di privati cittadini (cioé di persone fisiche non imprenditori). Si tratta, quindi, di agevolazioni che vengono fruite in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, Modello Unico) con il principio di cassa, pertanto occorre tener conto degli oneri detraibili e/o deducibili effettuati nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione (che, per le persone fisiche, coincide con l anno solare). La documentazione attestante tali oneri non deve essere allegata alla dichiarazione, ma conservata fino al 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione della stessa ed esibita in caso di controllo da parte dell Agenzia delle Entrate. A tal proposito la citata guida evidenzia che gli oneri detraibili e deducibili hanno un diverso impatto sul carico contributivo del soggetto donante persone fisica: In caso di deduzione dal reddito imponibile, il beneficio fiscale sarà pari all aliquota 2
3 massima raggiunta in sede di dichiarazione dei redditi, mentre in caso di detrazione d imposta il risparmio fiscale conseguibile è una detrazione dall IRPEF lorda pari al 19% dell onere sostenuto dal contribuente, da calcolare sugli importi massimi rispettivamente indicati. Oneri detraibili Gli oneri detraibili sono individuabili nell art. 15 del TUIR. Sono, quindi, detraibili le: Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di enti (tra cui fondazioni e associazioni legalmente riconosciute) che non perseguono finalità lucrative, impegnati in attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore scientifico-culturale ed artistico. La donazione deve avvenire in base ad apposita convenzione; erogazioni liberali in denaro, per un importo non eccedente il 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti (tra cui fondazioni e associazioni legalmente riconosciute) che non perseguono finalità lucrative, operanti esclusivamente nel settore dello spettacolo; erogazioni liberali in denaro, per un importo massimo di 2.065,834, a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all OCSE; contributi associativi, per un importo massimo di 1.291,14, versati dai soci delle società di mutuo soccorso che operano nei settori di cui all art. 1, Legge 15 aprile 1886 n. 3818, al fine di garantire a se stessi un sussidio in caso di malattia, inabilità al 3
4 lavoro, vecchiaia, ovvero alle loro famiglie in caso di decesso; erogazioni liberali in denaro, per un importo massimo di 1.500,00, a favore di associazioni sportive dilettantistiche; erogazioni liberali in denaro, per un importo massimo di 2.065,83, a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge; erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro; erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici di importo compreso tra 51,65 ed ,38, effettuate con versamento bancario o postale. A parte taluni casi (i primi due casi e l ultimo già delineato nelle sue modalità di versamento), le erogazioni devono essere effettuate con versamento bancario o postale, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Precisa la guida che a fronte dell erogazione liberale, il soggetto beneficiario deve sottostare ad opportuni adempimenti, viene, infatti, rilevato che in caso di inadempimento degli obblighi previsti da parte del soggetto beneficiario, il donante decade dal beneficio fiscale. Oneri deducibili Avverte la Guida dei Commercialisti che le liberalità alle ONLUS, alle APS iscritte nel registro nazionale, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica, in 4
5 alternativa alla detrazione precedentemente illustrata, possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo, dunque considerate Oneri deducibili. Al riguardo, occorre seguire il contenuto dell art. 14 del D.L. n. 35 del 2005 (c.d. Decreto sulla competitività) in base al quale sia per le persone fisiche, sia per gli enti soggetti all IRES è possibile dedurre, sempre in sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni in denaro o in natura, entro il minore tra questi due limiti: il 10% del reddito dichiarato; annui. Come per gli oneri detraibili, le erogazioni in denaro devono essere effettuate secondo le modalità previste dall art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ossia con versamento bancario o postale, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, mentre per le erogazioni in natura si fa riferimento al valore normale dei beni (ai sensi dell art. 9, comma 3, TUIR); in questa seconda ipotesi il soggetto erogante deve produrre idonea documentazione attestante il valore normale degli stessi (tramite listini, tariffari, perizie, ecc.) e deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta che descriva analiticamente e dettagliatamente i beni ed il loro valore. Sono inoltre oneri deducibili, ai sensi dell art. 10 del TUIR: i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati a favore delle ONG, che possono essere scomputate direttamente dalla base imponibile IRPEF per un importo massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, lettera g), TUIR); le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose fino all importo di 5
6 1.032,91 per ciascuna donazione (art. 10, lettere i) e l), TUIR). Il contribuente ha l obbligo di conservare le ricevute di versamento in conto corrente, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario; le erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR (compreso l Istituto Superiore di Sanità e l Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), nonché gli enti parco regionali e nazionali, senza alcun limite di deducibilità (art. 10, lettera l-quater), TUIR). Le erogazioni da parte delle imprese (imprenditori individuali e società residenti) Le erogazioni effettuate dalle imprese (individuali o in forma societaria), a differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche (non imprenditori), non costituiscono mai un onere detraibile ma solo un onere deducibile. Ad es. per le società di capitali le liberalità in favore del terzo settore (in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35) devono essere indicate, in relazione al Modello Unico SC 2011, nel rigo RN1, colonna 1, mentre nella colonna 2 deve essere indicato il reddito al netto di tali liberalità. Mentre, invece, per le società di persone in contabilità ordinaria, nel Modello Unico SP 2011, occorre tenere conto del rigo RF53 (variazioni in diminuzione ), ove indicare l importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato (per quelle in contabilità semplificate le liberalità si indicano nel rigo RG28). In base alla normativa attualmente vigente, il margine di deducibilità concesso dal legislatore è modulato in base alle caratteristiche dell ente destinatario delle liberalità 6
7 e/o delle attività da questo svolte. In ordine decrescente di deducibilità, vengono individuate le seguenti diverse ipotesi: Deducibilità integrale nel caso in cui l ente sia: lo Stato, un ente o istituzione pubblica, una fondazione o associazione legalmente riconosciuta che, senza scopo di lucro, svolge o promuove attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico (art. 100, comma 2, lettera f), TUIR); lo Stato, una regione, un ente locale territoriale, un ente o istituzione pubblica, una fondazione o associazione legalmente riconosciuta, che impieghi la somma ricevuta per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 100, comma 2, lettera m), TUIR); un organismo (costituito sotto forma anche di associazione o fondazione legalmente riconosciuta) di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica (art. 100, comma 2, lettera n), TUIR); lo Stato, una regione, un ente territoriale, un ente o istituzione pubblica, una fondazione o associazione legalmente riconosciuta, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità (art. 100, comma 2, lettera o), TUIR); Deducibilità integrale entro il 10% del reddito di impresa dichiarato fino ad un massimo di annui, nel caso in cui l Enp sia una ONLUS, un APS iscritta nel registro nazionale, una fondazione o associazione riconosciuta senza scopo di lucro che svolge attività in ambito scientifico culturale o artistico (art. 14 D.L. n. 35 del 7
8 2005); Deducibilità integrale entro il 2% del reddito di impresa dichiarato, nel caso in cui l ente sia: una persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto (art. 100, comma 2, lettera a),tuir); un Organizzazione Non Governativa che riceva contributi, donazioni e oblazioni di cui all art. 10, comma 1, lettera g), TUIR (art. 100, comma 2, lettera a), TUIR); una persona giuridica avente sede nel Mezzogiorno che persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica (art. 100, comma 2, lettera b), TUIR); un ente o istituzione pubblica, una fondazione o associazione legalmente riconosciuta senza scopo di lucro che svolge esclusivamente attività nello spettacolo (art. 100, comma 2, lettera g), TUIR); Deducibilità integrale entro il 2% del reddito d impresa dichiarato fino ad un massimo di , nel caso in cui l ente sia un istituto scolastico senza scopo di lucro e la donazione sia finalizzata all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa; tale donazione deve avvenire tramite banca, posta o altri sistemi di pagamento previsti dall art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (art. 100, comma 2, lettera o bis), TUIR); Deducibilità integrale entro il 2% del reddito d impresa dichiarato fino ad un massimo di 2.065,83, nel caso in cui l Enp sia una ONLUS di cui all art. 10 del D.Lgs. 8
9 n. 460 del 1997 o una fondazione, associazione, comitato, ente individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all OCSE, che gestisce le iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 100, comma 2,lettera h), TUIR); Deducibilità integrale entro il 2% del reddito d impresa dichiarato fino ad un massimo di 1.549,37, nel caso in cui l Enp sia un APS (art. 100, comma 2, lettera l), TUIR). Oltre alle più comuni erogazioni in denaro, esistono, poi, altre forme di donazione che consentono di usufruire di agevolazioni fiscali: l art. 100, comma 2, lettera i), TUIR consente di portare in deduzione dal reddito d impresa fino al 5 delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato; l art. 13, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del 1997 introduce due agevolazioni relativamente alle erogazioni in natura alle ONLUS stabilendo che la cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale non costituisce una forma di ricavo, mentre la cessione, sempre a titolo gratuito, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici non costituisce ricavo fino ad un ammontare di 1.032,91 a condizione che si tratti di beni cui è diretta l attività dell impresa. In tal caso l impresa donante dovrà rispettare i seguenti adempimenti: obbligo di comunicazione preventiva al competente ufficio dell Agenzia delle 9
10 Entrate, tramite raccomandata A/R, delle singole cessioni di beni (tale obbligo non sussiste in caso di beni facilmente deperibili e di modico valore); obbligo di annotazione nei registri Iva, o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese; obbligo di conservazione di una dichiarazione rilasciata dalla ONLUS verso cui è stata effettuata la cessione, che garantisce l utilizzo diretto dei beni. Vincenzo D Andò 8 giugno
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