n. 5473/02 relativo Assicurazione. alle ore Attività professionistica. quella cardif.it, gennaio di assicurazione. Data di attendere alla propria

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "n. 5473/02 relativo Assicurazione. alle ore Attività professionistica. quella cardif.it, gennaio di assicurazione. Data di attendere alla propria"

Transcript

1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5473/02 LE DEFINIZIONI DI POLIZZA Abitazione: luogo, nel territorio italiano, presso il quale l Aderente dimora e presso cui, comunicandone il relativo indirizzo alla Centrale Operativa, può richiedere le prestazioni di Assistenza. Aderente: l assicurato, ossia la persona fisica, anche in qualità di titolare di ditta individuale, che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e a cui siano state consegnate dalla d Contraente le Condizioni di Assicurazione. Anno Assicurativo: periodo continuativo di 122 mesi in cui l assicurazionee è efficace, il primo dei quali inizia alle ore 24 della Dataa di Decorrenza. Assistenza: l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Aderente che c si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. Attività Sportiva Professionistica: attività sportiva a titoloo oneroso conn carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. Cardif: l assicuratore, ossia la società Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l Italia, con sede legale al n 15 di via Tolmezzo Palazzo D Milano, M PEC cardifrd@pec. cardif.it, Capitale Sociale di Euro ,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese dii Milano , R.E.A. n iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle impresee di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinament to da parte di BNP Paribas Cardif. Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo allaa Data di Decorrenza durante il quale l efficacia delle coperture assicurative è sospesa. Centrale Operativa: la struttura organizzativaa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. a cui Cardif ha delegato la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza e che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede tutto l anno, 24 ore su 24, al contatto telefonico con l Aderente, organizzando e erogando le prestazioni previste alla Sezione II delle presenti condizioni di assicurazione. Contraente: Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti. Data di Decorrenza: il giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale della capacità dell Aderente ad attendere alla propria professione o mestiere. Indennità Periodica: prestazione dovuta daa Cardif, con la periodicità prevista dalle Condizioni di Assicurazione, in base alle coperture Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d Impiego. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile da Cardif in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Istituto di Cura: ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italiaa o all estero, regolarmente r autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all ricovero ed eventualment e all assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. IVASS: : Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza v nei confronti delle imprese di assicurazione. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare e che, ai fini dell imposta Pagina 1 di 15

2 sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che, avendo superato il periodo di prova e con un anzianità lavorativa minima di 6 (sei) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, fermo quanto sopra, sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Modulo di adesione: documento predisposto da Cardif contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell Aderente. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all estero (se non regolati dalla legge italiana). Parti: Aderente, Cardif, Contraente. Perdita d Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, l Aderente non ha diritto ad alcuna Indennità. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5473/02 stipulata fra Contraente e Cardif. Premio: la somma dovuta a Cardif per la copertura assicurativa prestata. Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso (Sezione I) oppure il verificarsi dello stato di necessità (Sezione II) per i quali è prestata l Assicurazione. Pagina 2 di 15

3 SEZIONE I PROTEZIONE REDDITO Art. 1 Cosa Cardif assicura Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione I, riconosce all Aderente, le seguenti garanzie: A. Inabilità Temporanea Totale (a) Qual è il rischio assicurato Fermo quanto escluso all Art. 2, Cardif assicura l Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia. (b) Per chi opera questa garanzia La garanzia opera per i soli Aderenti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi. (c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero. (d) Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni. (e) Indennità liquidata da Cardif Fermi i limiti previsti dall art. 4, perdurando l inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Cardif corrisponderà l Indennità Periodica indicata nel Modulo di Adesione. Successivamente, continuando a perdurare lo stato di inabilità, Cardif corrisponderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di inabilità. Si precisa che due periodi di Inabilità Temporanea Totale, occorsi entro 60 giorni l uno dall altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico Sinistro, senza applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. B. Ricovero Ospedaliero (a) Qual è il rischio assicurato Fermo quanto escluso all Art. 2, Cardif assicura il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. (b) Per chi opera questa garanzia La garanzia opera per i soli Aderenti che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici. (c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 4 (quattro) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di Ricovero Ospedaliero. (d) Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni. (e) Indennità liquidata da Cardif Fermi i limiti previsti dall art. 4, dopo un periodo di Ricovero Ospedaliero protrattosi ininterrottamente per oltre 4 (quattro) giorni, Cardif corrisponderà l Indennità Periodica indicata nel Modulo di Adesione. Successivamente, continuando a perdurare il ricovero, Cardif corrisponderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di ricovero. Si precisa che due periodi di Ricovero Ospedaliero, occorsi entro 60 giorni l uno dall altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico Sinistro, senza applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. C. Perdita d Impiego (a) Qual è il rischio assicurato Fermo quanto escluso all Art. 2, Cardif assicura la Perdita d Impiego a seguito di licenziamento per Pagina 3 di 15

4 giustificato motivo oggettivo. (b) Per chi opera questa garanzia La garanzia opera per i soli Aderenti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati. (c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità). (d) Periodo di carenza La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 180 (centottanta) giorni. (e) Indennità liquidata da Cardif Fermi i limiti previsti dall art. 4, perdurando lo stato di non occupazione derivante dal licenziamento al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Cardif corrisponderà l Indennità Periodica indicata nel Modulo di Adesione. Successivamente, continuando a perdurare lo stato di non occupazione, Cardif liquiderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di non occupazione. Nel caso in cui l Aderente, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un attività remunerata di altra natura, ha l obbligo di comunicarlo tempestivamente a Cardif e l Indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l Aderente venga nuovamente licenziato, la garanzia verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. Le garanzie di cui ai punti A. e B. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al punto C. è valida per contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano. Le garanzie, come meglio indicato nella tabella che segue, sono alternative tra loro e l Aderente potrà avvalersi di una sola tra queste, segnatamente in relazione alla sua appartenenza, al momento del Sinistro, alla categoria dei Lavoratori Autonomi, dei Non Lavoratori, dei Lavoratori Dipendenti Pubblici ovvero dei Lavoratori Dipendenti Privati. Garanzie applicabili Lavoratori Autonomi Stato lavorativo al momento del sinistro Lavoratori Lavoratori Dipendenti Dipendenti Pubblici Privati Non Lavoratori Inabilità Temporanea Totale SI NO NO NO Ricovero ospedaliero NO SI NO SI Perdita d'impiego NO NO SI NO Qualora: (i) dopo l accadimento di un Sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego e, in particolare; (ii) durante il perdurare della situazione che giustifica il pagamento dell Indennità (l inabilità, il ricovero o l inoccupazione); si verifichi la modifica della categoria professionale in altra categoria che dà diritto a diversa garanzia e, qualora, ricorrendo le predette condizioni (iii) accada un altro Sinistro indennizzabile in base all appartenenza alla nuova categoria professionale; ne consegue che tale secondo Sinistro potrà essere indennizzato solo concluso l Indennizzo del primo Sinistro, sempre che, a tale data, permangano i requisiti di indennizzabilità di tale secondo Sinistro. Art. 2 Cosa è escluso dall assicurazione di Cardif Tutte le garanzie sono escluse nei seguenti casi: a) dolo dell Aderente; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio degli eventi bellici occorsi all estero, se e in quanto l Aderente sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; Pagina 4 di 15

5 c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Aderente quali: il suicidio dell Aderente, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall Aderente; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate. La garanzia Inabilità Temporanea Totale è, inoltre, esclusa in caso di: k) sinistri causati da stato di ebbrezza alla guida di veicoli di cui all art. 186 D.Lgs 285/92 e successive modifiche o in stato di ubriachezza; l) sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora l Assicurato al momento del Sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo; m) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere; n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh, motoslitta e similari; o) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e dietologiche; p) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza. Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la garanzia Perdita d Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi: q) licenziamento di Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto nei 12 mesi prima dell adesione, un intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale veniva individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; r) licenziamenti dovuti a giusta causa ; s) dimissioni; t) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari; u) licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.); v) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di Pagina 5 di 15

6 inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; w) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; x) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ; y) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; z) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; aa) situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga); bb) licenziamento per superamento del periodo di comporto; cc) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore. Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la garanzia Ricovero Ospedaliero è anche esclusa nei seguenti casi: dd) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche; ee) ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico; ff) ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva; gg) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. Art. 3 Chi è assicurabile Può accedere alla copertura assicurativa offerta da Cardif ogni Aderente che, al momento dell adesione, abbia un età compresa tra 18 e 71 anni non compiuti. È inoltre necessario che l Aderente: a) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata sul Modulo di adesione; b) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto da parte del medesimo datore nei 12 mesi prima dell'adesione, un intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale viene individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; c) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, Autonomo o Dipendente Pubblico, non sia stato assente dal lavoro, per Infortunio o Malattia, per più di 30 giorni consecutivi negli ultimi 12 mesi prima della Data di Decorrenza. Art. 4 Quali sono i limiti della Prestazione L Indennità Periodica liquidata agli Aderenti in conseguenza di un Sinistro è indicata nel Modulo di Adesione; è la medesima per ciascuna garanzia e non può, in ogni caso, essere superiore all importo di Euro 400,00=. L Indennità Periodica è riconosciuta fino ad un numero massimo di: 9 (nove) per singolo Sinistro, e; 18 (diciotto) per l intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la garanzia Inabilità Temporanea Totale; 18 (diciotto) per l intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la garanzia Ricovero Ospedaliero; 18 (diciotto) per l intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la garanzia Perdita di Impiego. Esempio: qualora un Assicurato, che sia Lavoratore Dipendente Privato, abbia ottenuto un Indennizzo da Perdita di Impiego per 9 Indennità Periodiche, la copertura assicurativa risulterà ancora operante per: un massimo di 9 Indennità Periodiche per il caso di Perdita di Impiego relativo ad un nuovo Sinistro; Pagina 6 di 15

7 un massimo di 18 Indennità Periodiche per i casi di Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero, qualora nel futuro cambi il suo stato lavorativo da Dipendente Privato ad Autonomo, Non Lavoratore o Dipendente Pubblico, di cui massimo 9 Indennità Periodiche per un singolo Sinistro. Il Premio assicurativo non varia, indipendentemente dal numero di Indennità Periodiche residue di cui può beneficiare l'assicurato. La copertura assicurativa cessa nell anno in cui all Assicurato viene indennizzata l ultima Indennità Mensile, ovvero a seguito del raggiungimento del limite massimo di 18 Indennità Mensili liquidate per ognuna delle tre garanzie della Sezione I. Art. 5 Cosa fare in caso di Sinistro In caso di Sinistro, si raccomanda l Aderente di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero , dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ed il sabato dalle 9.00 alle I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif con le seguenti modalità: a mezzo lettera indirizzata a Cardif Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano; a mezzo fax, all attenzione dei medesimi uffici, al n I Sinistri potranno essere denunciati anche per il tramite della Contraente presso la succursale di quest ultima competente per territorio, la quale provvederà ad inoltrare la denuncia a Cardif. Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata a Cardif tutta la documentazione richiesta da quest ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. I documenti da consegnare necessari per tutte le garanzie sono: denuncia scritta del Sinistro; copia del documento di identità dell Assicurato. I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste da Cardif): - Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero o copia della cartella clinica; - Ricovero Ospedaliero: documentazione sanitaria comprovante il Ricovero Ospedaliero, copia della cartella clinica e, ove rilasciata, lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero; - Perdita di Impiego: documentazione attestante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione. L Assicurato deve inoltre: - sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; - consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia di Cardif, il costo delle quali sarà a totale carico di Cardif medesima. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Art. 6 Quando e a chi Cardif paga l Indennizzo Cardif si impegna a liquidare il Sinistro all Aderente a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione. Pagina 7 di 15

8 SEZIONE II ASSISTENZA Art. 7 Cosa Cardif assicura Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione II, riconosce all Aderente una garanzia di Assistenza mettendo a disposizione dello stesso Aderente le Prestazioni di assistenza di seguito dettagliate. La garanzia è, in ogni caso, soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni. A. Orientamento al lavoro (a) Prestazione garantita da Cardif L Aderente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può richiedere un servizio di consulenza per ottenere sostegno e supporto nella ricerca di opportunità lavorative sul mercato lavorativo di riferimento, anche tenendo in considerazione la possibilità di un cambiamento di ruolo e/o funzione. Il servizio di consulenza può consistere nelle seguenti attività: la predisposizione di un Curriculum Vitae; l analisi della metodologia e degli strumenti di ricerca attiva; l analisi delle tecniche di gestione del colloquio di selezione. Il servizio di consulenza è prestato da operatori specializzati nell orientamento al lavoro sia tramite sedute sia tramite colloqui telefonici all uopo organizzati. L Aderente ha a disposizione 4 sedute o colloqui, della durata di 1 ora ciascuna, nell arco di 45 giorni che decorrono dal momento della richiesta di Assistenza. (b) Chi può chiedere la Prestazione La Prestazione potrà essere richiesta dagli Aderenti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un anzianità lavorativa minima di 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, che abbiano subito una Perdita d Impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di non occupazione. La Prestazione è erogabile in occasione di ogni Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo. (c) Requisiti per ottenere la Prestazione L Aderente ha diritto alla Prestazione solo a seguito di invio, alla Centrale Operativa, di copia del certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal Centro per l'impiego competente per territorio. B. Ascolto e supporto psicologico (a) Prestazione garantita da Cardif L Aderente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può usufruire di un servizio di consulenza telefonica, fornita da uno psicologo, qualora necessiti di un aiuto per superare emotivamente la condizione di disoccupazione. Su richiesta dell Aderente, la Centrale Operativa potrà anche organizzare una prima seduta terapeutica presso uno studio specialistico. Il costo delle sedute terapeutiche è a totale carico dell Aderente. (b) Chi può chiedere la Prestazione La Prestazione potrà essere richiesta dagli Aderenti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un anzianità lavorativa minima di 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, che abbiano subito una Perdita d Impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di non occupazione. La Prestazione è erogabile in occasione di ogni Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo. C. Orientamento burocratico telefonico a seguito di Inabilità Temporanea Totale (a) Prestazione garantita da Cardif L Aderente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può usufruire di un servizio Pagina 8 di 15

9 di consulenza telefonica per ottenere indicazioni ed informazioni utili in merito: all iter burocratico e agli adempimenti necessari ai fini dell'accertamento di un eventuale stato di invalidità civile; ai diritti di cui è titolare l Aderente a cui sia stata riconosciuta una invalidità civile secondo una determinata percentuale; agli uffici competenti sul territorio nazionale per l accertamento dell invalidità civile; all iter burocratico e agli adempimenti necessari ai fini dell'eventuale ottenimento di una indennità di accompagnamento; La Prestazione di Assistenza di cui al presente Punto C. non fornisce diagnosi o prescrizioni e non può in ogni caso sostituirsi alle informazioni e comunicazioni rese dagli enti competenti. (b) Chi può chiedere la Prestazione La Prestazione potrà essere richiesta dagli Aderenti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi che abbiano subito un Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di inabilità. D. Prenotazione e organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri in strutture private convenzionate (a) Prestazione garantita da Cardif L Aderente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, potrà fruire di un servizio di prenotazione e organizzazione, compatibilmente con le disponibilità locali, di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri presso i centri medici privati convenzionati più vicini all Abitazione. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l Aderente sui costi a lui riservati, applicando le tariffe convenzionate in essere e provvede, su richiesta dell Aderente, ad avvisare telefonicamente quest ultimo il giorno precedente l appuntamento stesso. Sono a carico del Cliente i costi delle visite, degli accertamenti e dei ricoveri prenotati e organizzati dalla Centrale Operativa. (b) Chi può chiedere la Prestazione La Prestazione potrà essere richiesta dagli Aderenti che, al momento del Sinistro: (i) siano Lavoratori Autonomi che abbiano subito un Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di inabilità; (ii) siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici che abbiano subito un Ricovero Ospedaliero e che al momento della richiesta della stessa Prestazione siano ancora ricoverate; (iii) siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un anzianità lavorativa inferiore a 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro che abbiano subito un Ricovero Ospedaliero e che al momento della richiesta della stessa Prestazione siano ancora ricoverate. Art. 8 Cosa è escluso dall assicurazione di Cardif Ferma restando ogni eventuale limitazione, esclusione e precisazione contenuta nell Art. 7 che precede, sono esclusi dall assicurazione ogni Indennizzo, Prestazione, conseguenza e/o evento derivante da: a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di: guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di Pagina 9 di 15

10 essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g) trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k) dolo o colpa grave dell Aderente o di persone delle quali deve rispondere; l) atti illegali posti in essere dall Aderente o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; o) suicidio o tentativo di suicidio; p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; s) quarantene; t) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti. u) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3 grado della scala UIAA effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3 grado della scala UIAA comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa; v) Infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Art. 9 Disposizioni e limitazioni (a) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all Aderente il rimborso delle spese sostenute in seguito all effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. (b) Nei casi in cui l Aderente possa usufruire di Prestazioni di Assistenza analoghe e richieda, a tal fine, l intervento di un altra compagnia di assicurazioni o della relativa struttura organizzativa, la prestazione prevista dalla presente copertura potrà consistere esclusivamente, previa richiesta/previo accordo con la Centrale Operativa, nel rimborso dei costi non coperti da tale compagnia. (c) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. (d) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle Prestazioni nei limiti o fino all importo laddove stabiliti nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto a tali limiti di importo Pagina 10 di 15

11 restano a carico dell Aderente. (e) Il diritto alle prestazioni di Assistenza decade qualora l Aderente non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro. (f) Ogni diritto dell Aderente nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente Contratto si prescrive, ai sensi dell art del c.c., salvo interruzioni, al compimento di due anni dall insorgere della necessità di Assistenza. La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di: (g) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; (h) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall Aderente. Art. 10 Chi è assicurabile Possono accedere alla copertura assicurativa offerta da Cardif gli Aderenti con i requisiti di cui all Art. 3 della Sezione I Protezione Reddito. Art. 11 Come richiedere l intervento di Assistenza A) Richiesta di Assistenza Per permettere l'intervento immediato, l Aderente o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite: telefono Numero verde (attivo solo per chiamate dall Italia) Numero fax indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; indirizzo e luogo da cui chiama; eventuale recapito telefonico. SEZIONE III - LE NORME GENERALI Art. 12 Come aderire alla Polizza Si aderisce alla Polizza sottoscrivendo l apposito Modulo di adesione. Art. 13 Da quando decorre e quando termina la copertura Le garanzie assicurative decorrono dalle ore della Data di Decorrenza. La copertura assicurativa ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, ove l Aderente o Cardif non abbiano manifestato la propria volontà di disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dall Aderente, almeno 30 giorni prima della scadenza annua, ovvero delle successive scadenze annuali, ai recapiti e con le modalità di cui all Art. 25. Cardif potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all indirizzo indicato dall Aderente sul Modulo di adesione almeno 30 giorni prima della scadenza annua, ovvero delle successive scadenze annuali. La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo: - alla prima scadenza successiva alla cessazione della Polizza stipulata tra Cardif e la Contraente; - in caso di mancato pagamento del Premio o di una delle frazioni di Premio, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Cardif al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell art Codice Civile; Pagina 11 di 15

12 - in caso di chiusura del conto corrente: alla prima scadenza mensile successiva, in caso di frazionamento mensile del premio, ovvero alla prima scadenza annua successiva, in caso di pagamento del premio in unica soluzione. In entrambi i casi è fatta salva la modifica di tale conto con altro intrattenuto presso la Contraente. - al termine della durata annua iniziale o delle singole annualità di rinnovo tacito, durante le quali sia raggiunto il limite massimo di Indennità liquidabili, sia per la garanzia Inabilità Temporanea Totale che per la garanzia Perdita di Impiego che per la garanzia Ricovero Ospedaliero; - alla fine dell Anno Assicurativo in cui l Aderente compie il 75 anno di età. Art. 14 Come recedere dalla copertura L Aderente può recedere dalla copertura assicurativa entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a Cardif ai recapiti e con le modalità di cui all Art. 25. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte da Cardif, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcuna Prestazione per i fatti occorsi fino al momento del recesso. Cardif provvederà alla restituzione all Aderente del Premio versato nel termine dei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Cardif potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto come quantificate nel Modulo di adesione. Art. 15 Le informazioni sul Premio Il Premio annuo è unico, anticipato ed il pagamento avverrà in un'unica soluzione ovvero in dodici rate mensili di pari importo ciascuna mediante autorizzazione ad addebitare sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Contraente. L Aderente potrà optare per il frazionamento mensile del Premio in fase di sottoscrizione delle coperture, indicando tale scelta al momento dell adesione. L ammontare del Premio è indicato sul Modulo di adesione e si intende comprensivo dell imposta di assicurazione attualmente pari al: - 2,50% relativamente alla Sezione I Protezione Reddito; - 10,00% relativamente alla Sezione II - Assitenza. Art. 16 Il diritto di Cardif di variare il Premio e le condizioni di assicurazione Cardif si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l importo del Premio dell assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di Premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi all iniziale periodo di copertura prescelto dall Aderente. Cardif comunicherà all Aderente l esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo di copertura. L Aderente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi a Cardif almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso, l assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di assicurazione per il quale il Premio è stato pagato. In ogni caso, prestando la propria adesione alle coperture assicurative l Aderente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa. Art. 17 Le dichiarazioni dell Aderente relative al rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Aderente relative a circostanze che influiscono sulla Pagina 12 di 15

13 valutazione del rischio da parte di Cardif, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 18 Cosa fare se l Aderente ha altre assicurazioni L Aderente è esonerato dall obbligo di comunicare per iscritto a Cardif l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l obbligo per lo stesso, in caso di Sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori, ai sensi dell art del Codice Civile. L omissione dolosa può consentire a Cardif di non liquidare la Prestazione prevista ai sensi di Polizza. Art. 19 Prova delle modifiche all'assicurazione Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto. Art. 20 Rinuncia di Cardif al diritto di surrogazione Cardif rinuncia all'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili dell Infortunio. Art. 21 Quali sono gli oneri a carico dell Aderente Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Prestazione, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell Aderente, anche se il relativo pagamento sia stato anticipato da altre Parti. Art. 22 Giurisdizione e legge applicate La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art. 23 Qual è il foro competente Foro competente è quello di residenza o di domicilio dell Aderente. Art. 24 Come fare un reclamo RECLAMI ALL IMPRESA Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito: Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano - n fax indirizzo reclami@cardif.com La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'ivass - via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. RECLAMI ALL IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: - il nome, cognome e domicilio del reclamante; - l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; Pagina 13 di 15

14 - la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente all Autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito: - all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine di Cardif è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Art. 25 Comunicazioni tra l Aderente e Cardif Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni a Cardif potranno essere fatte per iscritto come segue: - a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano; - a mezzo fax, al numero ; - tramite posta elettronica, all'indirizzo lineapersone@cardif.com allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata. Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Aderente. Art. 26 Tutela della privacy dell Aderente - informativa ai sensi dell art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Cardif, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell Aderente (di seguito l Interessato ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell Interessato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno di Cardif, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto di Cardif medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Cardif può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di Cardif; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in Pagina 14 di 15

15 essere da Cardif anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede di Cardif) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati da Cardif Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Cardif non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso Cardif e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Rappresentante Generale per l Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, Milano; privacy_it@cardif.com Pagina 15 di 15

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari

Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari La polizza Creditor Insurance IL CREDITOR INSURANCE: PROTEZIONE DEL MUTUO Programma composto da un pacchetto assicurativo abbinato ai mutui erogati al fine di

Dettagli

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole sull'acquisizione, conservazione e perdita dello stato di disoccupazione, approvate

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale......... Numero telefono/fax... Dati dei Richiedenti (compilare in stampatello)

Dettagli

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T INDICE 1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 3 2. DEFINIZIONI 4 3. IL CONTRATTO 13 4. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 14 5.

Dettagli

DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI

DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI PIANO BASE 1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Geometri? Per gli iscritti ed i pensionati attivi della cassa Geometri, per i pensionati/cancellati,

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5404/02

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5404/02 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5404/02 DEFINIZIONI: Aderente: la persona fisica o giuridica che ha aderito alla Polizza. Assicurato: il soggetto per il quale è prestata l assicurazione

Dettagli

Polizza Assicurativa. Creditor Protection

Polizza Assicurativa. Creditor Protection Polizza Assicurativa Creditor Protection La polizza assicurativa Creditor Protection, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato standing, è finalizzata a coprire

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00 SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI E FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI E FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA Guida al rimborso dei ticket sanitari 2015 Fondo Fontur Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende associate all ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI E FEDERTURISMO

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita Fondo Pensione Aperto Popolare Vita Spett.le Popolare Vita S.p.A. Via Negroni 11, 28100 Novara Filiale di Codice Filiale RISCATTO INVALIDITA' Pag. 1 di 14 Pag. 2 di 14 Pag. 3 di 14 Pag. 4 di 14 Pag. 5

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI

GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI FASIE è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti trattamenti sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre,

Dettagli

GUIDA OPERATIVA PER L ACCESSO AI SERVIZI

GUIDA OPERATIVA PER L ACCESSO AI SERVIZI PREMESSA GUIDA OPERATIVA PER L ACCESSO AI SERVIZI La seguente Guida Operativa contiene le principali indicazioni necessarie per attivare le prestazioni ed i servizi previsti in Polizza a favore degli Assicurati.

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

1. L Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria

1. L Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria POLIZZA a copertura del pregiudizio economico delle spese di sostituzione per i primi 30 giorni di MALATTIA / INFORTUNI per i medici pediatri di libera scelta. CONTRAENTE: FIMP (Federazione Italiana Medici

Dettagli

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE. Art.1 Premesse e Allegati

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE. Art.1 Premesse e Allegati CONVENZIONE ASSICURATIVA TRA AUSER Associazione per l autogestione dei servizi e la solidarietà ONLUS - C.F. 97067460580 con sede in Via Nizza, 154-00198 ROMA rappresentata dal Presidente nazionale, Sig.

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n. 5222 (ed. 05/2007)

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n. 5222 (ed. 05/2007) NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n. 5222 (ed. 05/2007) NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Cardif Assicurazioni S.p.A., Largo Toscanini, 1-20122 Milano,

Dettagli

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Aprile 2008 Regole in materia di coperture

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale Richiesta di pagamento su polizza vita individuale INFORMATIVA Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196 POP_Info_CoCo_01 Ed. 2014.01.01 In conformità

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Prot. n. 16568 del 21/03/2014. Oggetto: Invio modulistica INAIL

Prot. n. 16568 del 21/03/2014. Oggetto: Invio modulistica INAIL Prot. n. 16568 del 21032014 Ai Medici 118 Oggetto: Invio modulistica INAIL Direttore Centrale Operativa 118 Via Roma 56 53100 SIENA tel. 0577 536853 fax 0577 536118 e-mail: si118@usl7.toscana.it Il medico

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Modulo n.mepp26 Agg. n. 002 Data aggiornamento 05.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Accordo 08 agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA FORENSE

DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA FORENSE DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA FORENSE PIANO BASE 1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Forense? Per gli iscritti ed i pensionati della Cassa Forense non iscritti non è previsto

Dettagli

Mini Guida Informativa per i dipendenti

Mini Guida Informativa per i dipendenti ASSICASSA Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per i dipendenti Sintesi delle Condizioni del Piano Sanitario MINI GUIDA AL PIANO SANITARIO ASSICASSA

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICA DI SOSTENITORE

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICA DI SOSTENITORE Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento determina: a) le modalità di adesione dei sostenitori alla Fondazione; b) i requisiti degli aspiranti sostenitori; c) la quota di adesione; d) la prestazione

Dettagli

POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA Il presente modulo deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Dettagli

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: POLIZZA COLLETTIVA N. Modello MACD aggiornato al 26/05/2014 MODULO DI ADESIONE Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Dettagli

Al Direttore Generale Università di Siena SEDE

Al Direttore Generale Università di Siena SEDE Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 (per: - dipendenti portatori di handicap - genitori di figlio portatore

Dettagli

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI Modulo n.mepp23 Agg. n. 003 Data aggiornamento 01.08.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Convenzione SISKI Il prestito chirografario è venduto da UniCredit

Dettagli

1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DALLA REFERTAZIONE DEI DATI RILEVATI DAI SERVIZI HOLTER ONLINE tra M&M s.r.l. con sede in Milano, via Ettore Bugatti 11, P. IVA 04733180964, in persona del legale rappresentante

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 29.05.2010 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità del servizio

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 marzo 2011

Dettagli

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA DIRETTA IL NETWORK PREVIMEDICAL E IL REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA DIRETTA IL NETWORK PREVIMEDICAL E IL REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA DIRETTA La presente guida, presentata qui nella sua prima edizione, si propone di fornire le indicazioni all Assistito circa

Dettagli

CONVENZIONE CL/05/207

CONVENZIONE CL/05/207 CONVENZIONE CL/05/207 CONVENZIONE n CL/05/207 Credito al consumo finalizzato all acquisto di Camper stipulato tra: AGOS ITAFINCO S.p.A con sede in Milano - 20158 - Via Bernina, 7 - in seguito definita

Dettagli

FITASC 10/3982 MUTUAIDE ASSISTANCE 7 giorni su 7 24 ore su 24 Numero diretto: +33 (0)1 45 16 85 11 FITASC CONTRATTO DI ASSISTENZA

FITASC 10/3982 MUTUAIDE ASSISTANCE 7 giorni su 7 24 ore su 24 Numero diretto: +33 (0)1 45 16 85 11 FITASC CONTRATTO DI ASSISTENZA FITASC CONTRATTO DI ASSISTENZA EVENTO ORIGINANTE GARANZIA PRESTAZIONI MASSIMALI & LIMITI MALATTIA, LESIONE RIMPATRIO SANITARIO Rimpatrio con assistenza medica Spese vive MALATTIA, LESIONE, DECESSO RIMPATRIO

Dettagli

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di REGOLAMENT art. 1 ISCRIZIONE AL FONDO art. 2 PRESTAZIONI art. 3 FUNZIONAMENTO DEL FONDO art. 4 EROGAZIONE PRESTAZIONI art. 5 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI art. 6 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI art. 7 QUOTE DI

Dettagli

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

COMUNE DI POGGIO A CAIANO COMUNE DI POGGIO A CAIANO (Provincia di Prato) ACCORDO TRA IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, ANTEA E ADA PER L INSERIMENTO DI ANZIANI, PENSIONATI O IN ETA PENSIONABILE,

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al

Dettagli

Dati dell erede o della persona residente nel Fabbricato (se diverso dal titolare della linea telefonica) erede (barrare la casella corrispondente)

Dati dell erede o della persona residente nel Fabbricato (se diverso dal titolare della linea telefonica) erede (barrare la casella corrispondente) RACCOMANDATA A.R. Spett.le Cardif Back Office Protezione Gestione sinistri MRH Via Tolmezzo, 15 20132 Milano (MI) Oggetto: nuova denuncia sinistro integrazione nr. pratica assegnato dal Servizio Sinistri

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Quadrifoglio/Mod. X0442.0 Edizione 2/2008 Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY AI FINI DELLA RACCOLTA DELLE DONAZIONI Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Dettagli

A TUTTI I DIPENDENTI

A TUTTI I DIPENDENTI Scuola Paritaria D.D. 29.12.2000 legge 62/2000 Circolare n. 79 del 05 aprile 2011 A TUTTI I DIPENDENTI Oggetto: Attestazioni di malattia: indicazioni sulle nuove modalità di trasmissione. Si allega il

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali

Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali Avviso pubblico esplorativo per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, ai sensi dell art. 60 del Regolamento generale per l attività contrattuale

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

L anno., il giorno. del mese di.. presso

L anno., il giorno. del mese di.. presso BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA

Dettagli

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà Sospensione del credito alle famiglie Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori del 31 marzo 2015 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000,

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM)

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM) AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza

Dettagli

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso Polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento, calzature, pelle cuoio

Dettagli