NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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1 PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME (P.U.D.M.) ai sensi del D.A. n.319/gab del 5 agosto 2016 COMUNE DI NOTO: Dirigente Settore III ECOPLANN srl Legale Rappresentante Ing. Enrico Puleo Responsabile Unico Procedimento Direttori Tecnico Ing. Enrico Puleo Sindaco Dott. Corrado Bonfanti arch. pian. M. DI GIOVANNI

2 INDICE TITOLO I - Disposizioni Generali... 1 Art. 1 - Oggetto del Piano... 1 Art. 2 - Fonti Normative... 1 Art. 3 - Elementi costitutivi del Piano... 2 Art. 4 - Delimitazione territoriale... 2 TITOLO II - Norme generali... 3 Art. 5 - Procedure e norme di riferimento... 3 Art. 6 - Concessioni demaniali marittime (c.d.m.)... 3 Art. 7 - Norme per la tutela e mitigazione degli impatti sulle tartarughe e sulle aree di nidificazione... 4 Art. 8 Pulizia ed Igiene... 5 Art. 9 Sorveglianza ed Assistenza... 5 Art Indici e parametri quantitativi generali... 6 Art. 11 Manufatti... 7 Art Percorsi di accesso... 8 Art Specchi acquei e imbarcazioni... 9 Art Stabilimenti balneari... 9 Art Aree attrezzate per la balneazione Art Aree attrezzate per pratiche sportive Art Aree attrezzate di spiaggia libera Art. 18- Aree attrezzate per l accesso di animali di affezione Art Punti di ristoro Art. 20- Ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti Art Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio Art. 22 Giochi e spazi ombreggiati Art. 23 Altre attività Art. 24- Deroghe TITOLO III - Classificazione del Territorio Art Divisione del territorio in Aree, Zone e Lotti Art Lotti CH esistenti : aree che ospitano concessioni esistenti Art Lotti A.n : aree destinate alla realizzazione di stabilimenti balneari Art Lotti B.n : aree destinate alla realizzazione di aree attrezzate Art Lotti C.n : aree destinate alla realizzazione di Punti Ristoro Art Lotti D.n : aree destinate alla realizzazione di Solarium Art Lotti E.n : aree destinate ad attività sportive Art Lotti F.n : aree riservate al soggiorno di animali domestici Art Lotti G.n : area funzionale alle attività Portuali Art. 34- Scivoli per varo ed alaggio imbarcazioni Art. 35- Altre attività consentite nel Demanio Marittimo Art. 36 Deroga alle distanze tra gli stabilimenti TITOLO V - Norme finali Art

3 TITOLO I - Disposizioni Generali Art. 1 - Oggetto del Piano 1. Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.) si configura come strumento complementare ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica dell Amministrazione Comunale di Noto in quanto individua le destinazioni di uso delle aree del Demanio Marittimo. 2. Il presente P.U.D.M., denominato anche Piano nelle successive disposizioni, regola la gestione, la tutela e l uso delle aree del Demanio Marittimo che ricadono nel territorio del comune di Noto, individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi da parte della collettività, anche per il tramite di una attività economica privata, da attuare mediante rilascio di concessione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico Demanio Marittimo. Art. 2 - Fonti Normative 1. Il Piano è predisposto dal, ai sensi della L.r. 17 marzo 2016 n.3 (artt. 39 e 40) in linea con le Le linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia approvate con Decreto dell Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (A.R.T.A.) n. 319/Gab del 5 agosto Le funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo individuate all art. 822 del Codice Civile e agli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione e sulle zone del mare territoriale, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi vigenti in materia, secondo i principi del Codice della Navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei piani di settore. 3. Le presenti norme, nella loro stesura definitiva, sono costituite da n 29 articoli ed adeguate sia alle prescrizioni della III Commissione Consiliare di cui al verbale n 5 del 19/01/2007 che alle successive indicazioni emerse nella seduta consiliare del 30/01/2007 in ordine all utilizzo ad esclusivo uso pubblico, con accesso libero e gratuito, dei tratti di spiaggia libera. Nella attuale versione si è altresì riportato : - Gli estremi di approvazione del piano regolatore del porto di Calabernardo, alla luce del recente Decreto 20 Dicembre 2006 dell Ass.to Reg.le del Territorio e dell Ambiente - (in G.U.R.S. n 7 del 09/02/2007). - L aggiornamento cartografico della viabilità comunale realizzata su area demaniale in c.da Spinazza. - L aggiornamento della ipotesi di sistemazione di parte del litorale demaniale di Calabernardo, alla luce della recente individuazione dei posteggi per attività commerciali su aree pubbliche (e nella fattispecie per l appunto demaniali) predisposta da questa Amm.ne. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 1

4 Art. 3 - Elementi costitutivi del Piano 1. Il Piano si compone dei seguenti elaborati: Relazione generale; Norme tecniche d attuazione; Rapporto preliminare VAS; Tav. 1a stato di fatto 1: Tav. 1b stato di fatto 1: Tav. 2 previsioni di piano 1: Tav. 3a stato di fatto 1:1.000 Tav. 3b stato di fatto 1:1.000 Tav. 3c stato di fatto 1:1.000 Tav. 3d stato di fatto 1:1.000 Tav. 3e stato di fatto 1:1.000 Tav. 3f stato di fatto 1:1.000 Tav. 3g stato di fatto 1:1.000 Tav. 3h stato di fatto 1:1.000 Tav. 4a previsioni di piano 1:1.000 Tav. 4b previsioni di piano 1:1.000 Tav. 4c previsioni di piano 1:1.000 Tav. 4d previsioni di piano 1:1.000 Tav. 4e previsioni di piano 1:1.000 Tav. 4f previsioni di piano 1:1.000 Tav. 4g previsioni di piano 1:1.000 Tav. 4h previsioni di piano 1:1.000 Art. 4 - Delimitazione territoriale 1. Il presente Piano disciplina le aree del Demanio Marittimo, così come individuate nella cartografia del Sistema Informativo del Demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornito dall A.R.T.A. 2. Le suddette aree sono quelle del tratto costiero prospiciente il territorio del. 3. Il limite del Demanio Marittimo su cui opera il presente Piano è riportato negli elaborati grafici. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 2

5 TITOLO II - Norme generali Art. 5 - Procedure e norme di riferimento 1. Le presenti norme disciplinano sia il rilascio di nuove concessioni demaniali, l ampliamento e/o la variazione di quelle esistenti, sia i criteri da seguire ai fini del rilascio della concessione e/o autorizzazione comunale ad eseguire le opere in funzione delle quali è stata richiesta ed ottenuta la concessione demaniale; per quanto non previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle prescrizioni derivanti dalla Legge Regionale , n. 3., nonché dal Decreto A.R.T.A. 5 agosto 2016, contenente le Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree Demaniali Marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia della Regione Siciliana. 2. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alla ordinanza che la competente Capitaneria di Porto emana annualmente. 3. In aree del demanio marittimo, anche non oggetto di concessione demaniale marittima rilasciata al Comune, è sempre possibile, previo Nulla Osta del Servizio Demanio della Regione e parere favorevole della Soprintendenza BBCCAA, realizzare opere pubbliche tendenti alla pulizia, bonifica e rinaturalizzazione delle aree, anche tramite nuovi impianti arborei, e al miglioramento dell accessibilità pedonale della costa, con percorsi di accesso alla battigia ed, eventualmente, paralleli alla linea di costa, comprendendo, a tal fine, le aree trazzerali trasferite al Comune. Art. 6 - Concessioni demaniali marittime (c.d.m.) 1. Per costa è da intendersi l area demaniale costituita da arenili e scogliere. L utilizzazione dell intera fascia costiera, con l esclusione dei servizi offerti, sarà fruibile a titolo gratuito nell ambito del territorio comunale. 2. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del comune di Noto sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano. 3. Le concessioni demaniali marittime concedibili devono essere connesse ad attività inerenti la fruizione del mare da parte della collettività (e non di singoli gruppi più o meno estesi di persone) seppure per il tramite di una attività economica privata. 4. Ogni concessionario di area demaniale marittima deve sempre consentire l accesso alla battigia in maniera libera e gratuita, anche al fine della balneazione, predisponendo gratuitamente all interno delle proprie strutture dei servizi igienici utilizzabili anche dagli utenti che non intendano usufruire dei servizi offerti. 5. Le attività di solarium, vengono considerate altra tipologia di area attrezzata per la balneazione. La superficie da assentire in concessione per i solarium ubicati sull arenile e quelli ubicati sulle scogliere non può superare i limiti previsti negli elaborati di Progetto del PUDM. 6. Sono sempre concedibili le superfici da destinare all uso pubblico, le passeggiate, i camminamenti, le piazze, le aiuole, i parcheggi, le torrette di sorveglianza e le aree di primo soccorso; la realizzazione di tali attrezzature potrà essere di iniziativa pubblica. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 3

6 7. Il rilascio della concessione demaniale è preventiva al rilascio del provvedimento edilizio abilitativo da parte del relativo alle opere da realizzare, nell ambito del rilascio del provvedimento unico all esercizio dell attività oggetto della concessione demaniale marittima (c.d.m.). 8. Nelle aree demaniali interessate da pericolosità e rischio idraulico di qualsiasi grado così come individuato nel Piano Stralcio di Bacino per l Assetto Idrogeologico vigente (P.A.I.), non è ammesso il rilascio di concessioni demaniali marittime annuali. Art. 7 - Norme per la tutela e mitigazione degli impatti sulle tartarughe e sulle aree di nidificazione Le aree interessate dal monitoraggio sono quelli evidenziati dai "transetti" (Vedi "Tabella"). Le azioni di tutela da applicare lungo le coste sabbiose e, in particolare, nei tratti c.d. "transetti" interessati dal monitoraggio del Progetto Life, nel periodo di nidificazione maggio- ottobre, sono le seguenti: 1- divieto della pulizia della spiaggia attraverso l uso di mezzi meccanici - i mezzi meccanici cancellano le tracce di tartaruga marina e schiacciano i nidi - se non possibile eliminarlo completamente sostituendolo con operazioni di pulizia manuale, istruire coloro che si occupano della pulizia alla ricerca delle tracce e dei nidi, prima di effettuare la pulizia giornaliera. 2 inquinamento luminoso- controllare la luminosità pubblica lungo la costa o tratto di spiaggia interessato dalla nidificazione- ridurre se possibile la luminosità o spegnere totalmente l illuminazione nel periodo dalla formazione del cono di schiusa, fino alla fine della schiusa per evitare che i piccoli in uscita dal nido confondano la luce artificiale come riferimento luminoso e si dirigano nella direzione sbagliata- vietare il più possibile altre fonti luminose sulla spiaggia in oggetto, come luci stroboscopiche, fari da discoteca o altre fonti diffuse che possano confondere l orientamento dei piccoli. 3 - inquinamento acustico- agisce sia a mare che sulle spiagge (rumore diffuso)- i rettili marini sono sensibili a suoni a bassa frequenza nel range 100-1,000 Hz ( massima sensibilità tra Hz). L esposizione nel lungo periodo ad alti livelli di rumore antropico a basse frequenze in aree costiere che ne costituiscono l habitat potrebbe avere effetti sul comportamento e l ecologia di questi animali. A mare, il traffico marittimo produce rumore inferiore a 1kHz (basso range di frequenze) e il Mediterraneo è un mare ad alto traffico marittimo. La marine strategy Framework Directive 2008/56/C inserisce il rumore sottomarino prodotto dall uomo all interno della definizione di inquinamento (art. 3 punto 8 ) e lo elenca nella lista di pressioni (descrittore 11) da analizzare e monitorare (Tab. 2 allegato III) e della preparazione delle strategie di tutela (Allegato 1 punto 11)- limitare il rumore per non disturbare le femmine nidificanti e la schiusa dei nidi. 4 traffico marittimo- attenzione al disturbo dovuto al transito a mare nel periodo balneare di imbarcazioni e natanti di qualsiasi tipo, anche sportivo e turistico (pedalò, canoe, scooter d'acqua, ecc), nei tratti costieri interessati da battigia, per evitare incidenti alle tartarughe marine adulte e piccoli. 5 - presidii di sorveglianza e/o osservatori lungo le coste sabbiose nel periodo maggio- ottobre per gli avvistamenti di tartarughe marine e attività di tutela e salvaguardia delle aree di nidificazione secondo le procedure di vigilanza (Linee guida per il recupero e soccorso tartarughe marine, ISPRA -MATTM, n. 89/2013); ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 4

7 6 - cartellonistica di informazione nei siti interessati dalla nidificazione con indicazioni sui comportamenti da adottare ed i recapiti per soccorsi (Capitaneria di Porto, Associazioni di volontariato autorizzati (Wwf, Ente Fauna Siciliana, ecc.); 7- utilizzo delle spiagge- la fruizione delle spiagge è regolata dalle leggi del demanio marittimo ed esistono già regolamentazioni che devono essere rispettate. Per quanto riguarda le tartarughe marine sia adulte che piccoli il disturbo si concentra soprattutto nel periodo estivo in cui l utilizzo delle coste e la fruizione delle aree di balneazione aumenta sensibilmente. Bisogna regolamentare la raccolta di tutte le attrezzature degli stabilimenti durante la notte, per facilitare la risalita delle tartarughe marine per la deposizione, i giochi in spiaggia, perché non vadano ad intralciare il buon sviluppo del nido, il rumore a bassa frequenza in generale come citato in precedenza, vociare, musica, suoni prolungati in presenza del nido; 8- calpestio- ultimo ma non meno importante il calpestio della spiaggia. Il camminamento eccessivo, anche con animali domestici(cavalli o cani) può provocare danni ad un nido non rintracciato. Art. 8 Pulizia ed Igiene Nei tratti di costa o di mare elencati nel Decreto Assessoriale della Sanità, adottato annualmente e nei tratti indicati in apposita ordinanza adottata ai sensi dell art. 5 del D. A. della Sanità dell 8/2/96, la balneazione verrà vietata con apposita segnaletica. Gli arenili, gestiti da terzi, dovranno essere puliti per tutto l anno a cura del concessionario, che avrà l onere di trasportare i rifiuti prodotti negli appositi cassonetti comunali di R. S. U., così come gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, fatta eccezione per quelli di competenza della Provincia Regionale di Siracusa. Il Comune, nel periodo estivo, garantirà il posizionamento di un numero congruo di cestini e cassonetti sugli arenili e/o aree adiacenti e comunque in tutte quelle zone della costa fruite con routinarietà dai balneanti. Art. 9 Sorveglianza ed Assistenza L assistenza sanitaria sarà garantita dalla A. U. S. L. n. 8, territorialmente competente, mediante strutture fisse di guardia medica e/o ambulanze di soccorso (Lido di Noto e San Lorenzo). La vigilanza a mare per il soccorso dei bagnanti e dei natanti sarà garantita dalla Capitaneria di Porto competente. Ogni stabilimento balneare dovrà essere attrezzato nel rispetto degli standards previsti dalla norma vigente. Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, potrà, in caso di straordinaria necessità, prevedere servizi ausiliari di vigilanza direttamente o con affidamento a terzi in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dei mezzi necessari ad espletare tali servizi. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 5

8 Art Indici e parametri quantitativi generali 1. Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare. 2. Le nuove concessioni demaniali marittime, nonché i rinnovi e le variazioni delle modalità di utilizzazione delle concessioni demaniali esistenti, oltre a osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali: a) Per ogni Lotto, il 50% del fronte demaniale marittimo (LFDM) come pure del fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) è lasciato alla libera fruizione. Nell ambito del singolo lotto, tra ogni concessione di nuova previsione alla data di approvazione del presente piano deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml., salvo l esistente regolarmente autorizzato, rispetto al quale la distanza minima non deve essere inferiore al fronte demaniale richiesto in concessione e comunque non inferiore a 5 ml; b) Per ciascuna concessione demaniale esistente è stato calcolato la lunghezza del cosiddetto fronte a mare (LFDMC). Per ogni lotto, in fase di rinnovo di ciascuna concessione demaniale, qualora il suddetto limite del 50% non risultasse rispettato, occorrerà subordinare il rinnovo medesimo al ridimensionamento del fronte a mare della concessione demaniale in corso di rinnovo. Tale ridimensionamento deve essere calcolato in maniera ponderale in funzione dei valori del fronte a mare di tutte le concessioni demaniali esistenti sul lotto alla data dell istanza di rinnovo; c) Ampliamenti o estensioni delle concessioni demaniali marittime esistenti (ex art. 24 Regolamento del Codice della Navigazione, R.C.d.N.) potranno essere rilasciate nel rispetto della suddetta distanza minima di almeno 100 m dalle altre concessioni, fatte salve le estensioni di superficie necessarie per l attività oggetto della concessione medesima ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc, previa verifica che non sia stato possibile trovare adeguati spazi all interno dell area già concessa. In quest ultimo caso la superficie massima concedibile non può superare 100 mq; d) La lunghezza del fronte a mare di ogni singola concessione a soggetti privati per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 ml; e) Le concessioni esistenti alla data di approvazione del presente Piano possono essere rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni del presente Piano entro le scadenze dei titoli rinnovati, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell A.R.T.A.; f) Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro; g) Il mantenimento delle strutture realizzate oltre il periodo della balneazione (così come stabilito con opportuno provvedimento), può essere consentito esclusivamente ove non espressamente vietato dalle presenti norme ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 6

9 e in presenza di idoneo provvedimento edilizio abilitativo e in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio demaniale, e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze; h) Il concessionario resta onerato, durante tutto l anno, della pulizia dell area oggetto di concessione demaniale, nonché degli spazi limitrofi da entrambi i lati, non oggetto di altre concessioni, per una larghezza pari al fronte demaniale in concessione; i) Ai fini della pulizia, il tratto di litorale tra due c.d.m. viene ripartito in proporzione ai fronti a mare concessi; 3. La destagionalizzazione ex art. 2 della L.R. 15/05 e ss.mm.ii. dell esercizio delle c.d.m. nelle zone e nei lotti di cui al presente piano è consentita, purché originariamente oggetto dell istanza di c.d.m. da parte del soggetto pubblico / privato alle condizioni degli articoli che seguono. 4. Le c.d.m. oggetto di destagionalizzazione devono prevedere dei parcheggi pertinenziali in spazi esterni al demanio marittimo o attraverso la stipula di apposite convenzioni così come previsti nel vigente regolamento edilizio per attività similari e comunque non inferiore a mq 25 ogni mq 100 di superficie di area demaniale marittima utile allo svolgimento delle attività oggetto della c.d.m.. Nel calcolo della superficie utile non vanno conteggiate le aree demaniali marittime concesse non sfruttabili per l esercizio dell attività. 5. Le c.d.m. stagionali, ove incrementino il carico urbanistico (da valutare in relazione all attività che si intende svolgere e allo stato preesistente dei luoghi con particolare riferimento alla loro destinazione d uso), sono soggette a provvedimento edilizio abilitativo e devono prevedere dei parcheggi pertinenziali in spazi esterni al demanio marittimo così come previsti nel vigente regolamento edilizio per attività similari e comunque non inferiore a mq 25 ogni mq 100 di superficie di area demaniale marittima concessa utile allo svolgimento delle attività oggetto della c.d.m. Nel calcolo della superficie utile non vanno conteggiate le aree demaniali marittime concesse non sfruttabili per l esercizio dell attività. 6. Entro la fascia di 150 m dal mare per stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro ubicati lungo l arenile, anche in aree non demaniali, va comunque rispettata, tra le concessioni di nuova previsione, la distanza minima di 100 m. Art. 11 Manufatti 1. La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo, devono rispettare i seguenti parametri e regole generali: a) l altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non può superare 4,5 ml da terra; b) l altezza delle cabine non dovrà essere superiore a ml 2,70; c) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate; d) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione; e) i manufatti devono avere la caratteristica di precarietà strutturale e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Devono essere utilizzati materiali eco-bio- ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 7

10 compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo verifica della possibilità di utilizzo di soluzioni amovibili. f) negli stabilimenti balneari e nelle aree attrezzate per la fruizione pubblica, dovrà essere istallata adeguata segnaletica senza opere di fondazione, che dovrà indicare l ingresso, l uscita, l intestatario ed il confine della concessione; g) i nuovi manufatti potranno essere colorati con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso; h) i manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all esercizio e alla gestione di stabilimenti balneari, attività sportive e ricreative, ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, possono essere mantenuti anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, stabiliti dalle presenti norme, fino alla scadenza del titolo concessorio. Resta ferma l osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni delle disposizioni previste dalle norme vigenti di settore in relazione alla tipologia dell attività svolta ed in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche. All atto del rinnovo del titolo concessorio, il titolare della concessione demaniale dovrà immediatamente adeguare i manufatti realizzati a quanto previsto dalle presenti norme, con riferimento alla tipologia di attività svolta; i) i punti di appoggio delle pedane e delle piattaforme devono prevedere particolari accorgimenti affinché non vi sia alcuna possibilità di contaminazione (meccanica e/o chimica) dell ambiente circostante. Tali pedane e/o piattaforme dovranno essere rialzate dal suolo per una altezza massima di 50 cm e possono essere realizzati in totale tre livelli di calpestio; j) al fine di non costituire barriere visive, i manufatti devono essere disposti in modo ortogonale alla linea di costa e non possono superare il 30 % del fronte concessorio. Art Percorsi di accesso 1. I varchi pubblici individuati per l accesso al mare, non possono essere oggetto di concessione ad uso diverso da quello individuato e sono realizzabili nell ambito di progetti d iniziativa pubblica o privata. 2. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi, ove possibile, alla normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di consentire e facilitare l accesso alle persone affette da problemi di deambulazione ed altre disabilità. 3. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 m l uno dall altro. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 8

11 4. È vietato l accesso al mare e l attraversamento degli habitat costieri, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m. 5. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche. Art Specchi acquei e imbarcazioni 1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all uopo stabilita dall Autorità marittima e/o dall Amministrazione competente. 2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf etc. è consentita all interno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l approdo devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni. 3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. È consentita l istallazione stagionale dei corridoi di lancio per le attività esistenti, tenuto conto della effettiva necessità. 4. Prelievi, per gli usi consentiti, di acqua marina, possono essere autorizzati dall A.R.T.A. previo rilascio di concessione demaniale marittima. 5. Nei tratti antistanti la costa non soggetti a divieti di balneazione permanenti (per presenza di scarichi fognari e/o altri scarichi fissi) così come individuati nella cartografia di Piano, è ammessa la realizzazione di attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio. Art Stabilimenti balneari 1. Negli stabilimenti balneari devono essere previsti i seguenti servizi e attrezzature: - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per disabili; - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10 % dei punti ombra (ombrelloni); - docce al coperto per un minimo di 2; - docce all aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi; - servizi per la sicurezza della balneazione: locale di primo soccorso, deposito per attrezzature, locale tecnico, percorsi per disabili; - una passerella principale in doghe di legno appoggiate al suolo e collegate fra loro; - un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 9

12 2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc. 3. Gli stabilimenti balneari sono soggetti al rilascio della concessione edilizia. 4. La superficie da assentire in concessione non deve eccedere i mq, e quella coperta non deve essere superiore al 10 % dell area in concessione. 5. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio. Art Aree attrezzate per la balneazione 1. Nelle aree attrezzate per la balneazione dovranno essere previsti almeno i seguenti servizi e attrezzature: - cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8; -servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per disabili; - magazzino; - docce all aperto almeno 1, con interruzione automatica dell erogazione dell acqua; - servizi per la sicurezza della balneazione; - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 2. Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, spazi attrezzati per elioterapia, eventuali giochi a carattere stagionale. 3. La superficie da assentire in concessione per le aree attrezzate per la balneazione non può superare i mq di cui non più del 5 % coperta. Art Aree attrezzate per pratiche sportive 1. Nelle aree attrezzate per attività sportive, si potranno svolgere attività tese all insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini, beach volley e similari e sarà possibile il noleggio delle attrezzature necessarie, i servizi minimi da prevedere dovranno essere i seguenti: - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap: - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4; - rimessa o magazzino; - punto di primo soccorso; - servizi per la raccolta differenziata di rifiuti. 2. Sono anche ammessi punti di ristoro e spazi ombreggiati. Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 10

13 Art Aree attrezzate di spiaggia libera 1. Nelle aree attrezzate di spiaggia libera la concessione demaniale dovrà essere rilasciata con la condizione di lasciare inalterato l uso pubblico e l accesso libero e gratuito. Dovranno essere garantiti i seguenti servizi minimi: - servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap; - servizi di sicurezza - punto di primo soccorso; - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Art. 18- Aree attrezzate per l accesso di animali di affezione 1. Nel caso di strutture con spazi pet friendly dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio,raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini,ciotole, fontane, docce, ecc.). 2. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo: n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l attività di agility, entrambe non superiori a 200 m2, adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m; n. 10 (massimo) box per il soggiorno all ombra dei cani, di dimensione 1,40 x1,40 m e altezza massima 1,40 m; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari. 3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All interno dell arenile è consentita, in apposite aree, l attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento. 4. L arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte. 5. L igiene e la pulizia inerenti l attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore. Art Punti di ristoro 1. Negli spazi con servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, è possibile realizzare manufatti e spazi ombreggiati; devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 2. La superficie occupata dal chiosco comprese le aree di pertinenza non può superare i 100 mq. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 11

14 Art. 20- Ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti 1. Porzioni di Demanio Marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio. 2. Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi: - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per disabili; - magazzino; - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 3. Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 50 mq. Sono ammessi i seguenti servizi: cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3; bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro; corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo specchi acquei. Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq. Art Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio 1. La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al di fuori di strutture balneari è consentita nell ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare. 2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in linea di massima, i 400 mq di cui non più del 50 % coperta. Art. 22 Giochi e spazi ombreggiati 1. È ammesso il posizionamento all interno dell area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive. 2. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari. Art. 23 Altre attività 1. Nella predisposizione dei PUDM i comuni potranno prevedere la regolamentazione di attività non espressamente previste nelle presenti linee guida, ma comunque coerenti con la vigente legislazione di settore. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 12

15 Art. 24- Deroghe 1. Eventuali deroghe ai parametri sopra citati possono essere valutate in sede di approvazione dei PUDM, dietro adeguata e motivata richiesta da parte delle amministrazioni comunali competenti. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 13

16 TITOLO III - Classificazione del Territorio Art Divisione del territorio in Aree, Zone e Lotti 1. Ai sensi della Legge Regionale n. 3/2016 e del D.A. n.319/gab del 5/8/2016 il territorio del Demanio Marittimo ricadente nel è suddiviso in Aree che a loro volta comprendono Lotti e Zone, con le ulteriori distinzioni e prescrizioni di cui alle presenti norme. 2. Il Piano individua inoltre percorsi di accesso al Demanio Marittimo, e stabilisce gli interventi ammissibili per ogni Lotto e Zona così come definiti nei successivi articoli delle presenti norme. 3. Le aree del Demanio Marittimo situate nel, in base alle caratteristiche derivanti dalle varie analisi del quadro conoscitivo, sono suddivise nelle seguenti Aree, Zone e Lotti: AREE: l insieme di ambiti costieri demaniali marittimi, compresi all interno dei confini comunali, tendenzialmente omogenei in considerazione di medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali. - Area 1 Dalla foce del fiume Asinaro al costone Scogli Bianchi Litorale di Calabernardo; - Area 2 Dal costone Scogli Bianchi al limite nord della Riserva di Vendicari (come da SIC 091 fondale di Vendicari) Litorale di Lido di Noto compreso la zona di Eloro; - Area 3 Litorale ricadente all interno della Riserva di Vendicari; - Area 4 Dal limite sud della Riserva di Vendicari al limite territoriale con il comune di Pachino Litorale delle località Terreni Nuovi S. Lorenzo Spinazza; Per ogni singola area vengono definiti gli ambiti con specifica normativa, finalità ed uso. - Le aree ed i relativi ambiti sono individuati nella relativa cartografia facente parte del Piano d utilizzo del Demanio marittimo. - Per gli insediamenti balneari e le infrastrutture d interesse collettivo si considera come stato attuale, lo stato di fatto autorizzato dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore della legge regionale n.15/2005. ZONE: Sono le parti della fascia costiera dove, per particolari caratteristiche dei luoghi (scarichi fognari, sbocchi di torrenti, aree di particolare tutela e simili), è vietata e/o sconsigliata ogni attività di balneazione e/o elioterapia. LOTTI: Porzioni delimitate di superfici, individuate attraverso le relative coordinate geografiche, che formano oggetto di rilascio di concessioni demaniali marittime; sui grafici redatti all uopo i lotti sono suddivisi tra le aree già oggetto di concessione, caratterizzate da un numero progressivo, e dai lotti di progetto caratterizzati da una lettera che ne contraddistingue la tipologia d intervento, accompagnata da un numero progressivo. Per i lotti in progetto il simbolo sulla cartografia è esemplificativo e suscettibile di lievi modifiche in sede di valutazione di dettaglio dell intervento, sempre nel rispetto delle norme di riferimento; per quanto attiene alla ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 14

17 prescrizioni di intervento (superficie massima fronte massimo, ecc.) si farà riferimento alle presenti norme ove sul grafico non siano riportate precise e puntuali indicazioni per il singolo simbolo individuato. Una citazione a parte merita l ipotesi di utilizzo delle aree demaniali proposta per parte del litorale di Calabernardo ( interna alla Zona 1 - Area 1) che va dal previsto porto alla foce del fiume Asinaro, la quale prevede la sistemazione della viabilità esistente e la realizzazione di un water-front con aree a verde, camminamenti anche in alcuni tratti a sbalzo sul mare con pontili in legno, e spazi attrezzati per il posizionamento di chioschi ad uso commerciale e similari, per un impegno in termini di superficie di circa mq. Per quanto attiene strettamente alla porzione di area pertinenziale dei chioschi, si è ritenuto idoneo aggiornare l originaria ipotesi di sistemazione, uniformandola alla recente individuazione dei posteggi per attività commerciale su aree pubbliche, predisposta da questo Settore IV su disposizione del Settore IV Commercio ed attività produttive. Comunque si precisa che l ipotesi di sistemazione delle aree demaniali succitate è da intendersi di larga massima ed in ogni caso da assoggettare ad un successivo progetto. Art Lotti CH esistenti : aree che ospitano concessioni esistenti 1. I Lotti CH esistenti sono aree, che già ospitano e/o hanno ospitato strutture già autorizzate dal Comune in quanto in possesso di concessione demaniale. 2. La loro gestione è consentita, fino alla naturale decadenza della concessione stessa, per tutto il periodo dell anno, previa comunicazione di prosecuzione, oltre la stagione estiva, dell attività all autorità concedente competente per territorio con l indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati. 3. I titolari delle concessioni esistenti riportate nelle tavole grafiche Stato di fatto del PUDM identificate con codici CH10 CH11 CH12, ubicate in aree a Rischio/Pericolosità Idraulica del P.A.I., potranno esercitare l attività limitatamente alla stagione balneare, ovvero dal mese di maggio al mese di settembre. Art Lotti A.n : aree destinate alla realizzazione di stabilimenti balneari. 1. I Lotti A.n sono aree, che comprendono le parti di spiagge destinate all insediamento di stabilimenti balneari stagionali. 2. I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature: - Servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap; - Cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10 % dei punti ombra (ombrelloni), previsti anche per portatori di handicap; - Docce al coperto per un minimo di 2; - Docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi; ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 15

18 - Servizi per la sicurezza della balneazione; - Locale di primo soccorso; - Deposito per attrezzature; - Locale tecnico; - Una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; - Percorsi per disabili; - Un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti; Nei Lotti A.n. sono ammesse anche: - Attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc.; - Occupazioni di spiagge per la posa di sdraio, ombrelloni, natanti e/o simili; - Manufatti destinati ad esercizi di ristorazione e di somministrazioni di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; - Manufatti destinati ad esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo e dell artigianato; - Pontili di ormeggio per nautica di diporto ed opere connesse; 3. La realizzazione dei manufatti elencati devono attenersi alle seguenti condizioni: 3.1 Superficie massima da assentire in concessione mq; 3.2 Area destinata ad attività di somministrazione alimenti e bevande e relativi spazi asserviti massimo 0,10 della superficie totale; 3.3 Rapporto di copertura massimo 0,20; 3.4 Gli spogliatoi devono avere dimensioni massime di 1,5x1,5 mq; 3.5 Le cabine balneari devono avere dimensioni massime di 2,0x2,0 mq; 4. La destinazione d uso degli impianti deve essere esclusivamente per la diretta fruizione del mare. 5. Deve essere previsto uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili. I Lotti A1, A2 A3, A4 e A9, A10 previsti in aderenza, in deroga alla distanza minima di 100 ml e indicati negli elaborati grafici del PUDM previsioni di piano, dovranno occupare una superficie complessiva di mq. Questi dovranno essere delimitata da percorsi pedonali di accesso (pedane in legno). Art Lotti B.n : aree destinate alla realizzazione di aree attrezzate 1. I Lotti B.n. sono aree, previste in prossimità di strutture turistico-ricettiva, e di cui potrebbero rappresentare un servizio aggiunto. 2. I Lotti B.n comprendono le parti di spiagge destinate all insediamento di aree attrezzate stagionali. 3. Nei Lotti B.n sono ammessi: Occupazioni di spiagge per la posa di sdraio, ombrelloni, natanti e/o simili; Manufatti destinati ad esercizi di somministrazioni di bevande e cibi precotti, per il ristoro dei bagnanti; Manufatti destinati ad esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo e dell artigianato; Pontili di ormeggio per nautica di diporto ed opere connesse; ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 16

19 Passerelle e/o pedane 4. Servizi minimi: Cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8; Servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per disabili; Magazzino; Docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua; Servizi per la sicurezza della balneazione; Servizi per la raccolta dei rifiuti. 5. La realizzazione dei manufatti elencati devono attenersi alle seguenti condizioni: - Superficie massima da assentire in concessione mq; - Area destinata ad attività di somministrazione bevande e cibi precotti, e relativi spazi asserviti massimo 10 % della superficie assentita, di cui non più del 5 % coperta; - Le cabine e/o spogliatoi collettivi devono avere dimensioni massime di ml 2,0 x 2,0. 6. La destinazione d uso degli impianti deve essere esclusivamente per la diretta fruizione del mare. Art Lotti C.n : aree destinate alla realizzazione di Punti Ristoro Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta dei rifiuti. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 mq in linea di massima, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc; Art Lotti D.n : aree destinate alla realizzazione di Solarium 1. Solari, spazi a carattere temporaneo (stagionale), tesi alla migliore fruizione della balneazione, da realizzarsi come piattaforme galleggianti e simili, collocati nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione. - Destinazioni ammesse: bar, punti di ristoro, spazi ombreggiati. - Lotto massimo per i solari mq. 320 (a meno del lotto D6 di mq 650 riportato negli elaborati grafici previsioni di piano in c.da Spinazza) ; - Superficie coperta ammessa per i solari (mc/mq) fino al 20 % del lotto; ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 17

20 Art Lotti E.n : aree destinate ad attività sportive 1. I Lotti E.n sono aree, destinate ad ospitare attività sportive di lunga tradizione locale. 2. Nei Lotti E.n sono ammesse attività sportive quali: beach-volley, tamburelli, bocce. 3. Sono anche ammessi punti di ristoro e spazi ombreggiati. Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, per le attrezzature connesse al tipo di attività sportiva praticata ed ai dispositivi atti a permettere l accesso e/o l uso dell area anche da parte di disabili. Art Lotti F.n : aree riservate al soggiorno di animali domestici 1. I Lotti F.n sono aree, destinate al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti). 2. I Lotti F.n sono previsti in prossimità degli stabilimenti balneari indicati in planimetria con l apposito simbolo. 3. Nei I Lotti F.n si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature: n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50; n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40 x 1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte. L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Art Lotti G.n : area funzionale alle attività Portuali Il presente PUDM individua in prossimità del nuovo Porto di Calabernardo un area di circa 600 mq da destinare a funzioni connesse alle attività Portuali. In tale area sono consentite attività commerciali (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio, mercati ittici, ecc.). In tal caso la superficie coperta non deve superare il 30% dell area da assentire in concessione. Art. 34- Scivoli per varo ed alaggio imbarcazioni Da collocarsi mediante installazioni di strutture precarie, previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 18

21 Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo quanto stabilito dalla Capitaneria di Porto. Sarà consentita l installazione stagionale dei corridoi di lancio per le attività esistenti, tenuto conto dell effettiva necessità, previa autorizzazione dell ARTA. In dette aree è previsto un area ancoraggio di natanti con un tempo massimo di una o due ore, al fine di favorire la fruizione della spiaggia direttamente dal mare. Detto periodo di ancoraggio sarà controllato dal personale dell area di soccorso e sarà fatto divieto di esercitare attività di pesca, di scarico acque di sentina ed altro. Art. 35- Altre attività consentite nel Demanio Marittimo 1. Locale di intrattenimento Chalet Il PUDM individua con specifico simbolo l ipotesi di ricostruzione del vecchio edificio Chalet Miramare a Lido di Noto. Tale manufatto dovrà avere, in generale, la caratteristica di precarietà ed essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Art. 36 Deroga alle distanze tra gli stabilimenti A seguito di motivata richiesta da parte dell amministrazione comunale, sono stati previsti nel presente PUDM, Lotti per Stabilimenti Balneari che non rispettano il requisito della distanza minima di 100 m, di cui al punto 2 comma 1 del D.A. 391/GAB - Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. A riguardo, i lotti per Stabilimenti Balneari, A1 e A2, A3 e A4 (in località Lido di Noto) e i Lotti A9 e A10 (in località Spinazza) indicati negli elaborati grafici previsioni di piano sono stati previsti in aderenza mantenendo tuttavia il limite di superficie occupata non superiore a 3000 mq complessivi (A mq e A mq), (A mq e A mq), (A mq e A mq) e il fronte mare di m 100 ( A1-50 m, A2 50 m), ( A3-38 m, A4 32,4 m), ( A6-50 m, A7 50 m). Tale scelta risponde alla rilevante vocazione turistica delle aree, che fanno di queste, località privilegiate e storicizzate che offrono molteplici occasioni turistico balneari, con spiagge rinomate per il mare e per le attività ad esse connesse. ECOPLANN srl arch. pian. M. DI GIOVANNI 19

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